Gazzetta n. 112 del 12 maggio 2021 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 7 maggio 2021 |
Inserimento dei medicinali triptorelina, goserelin, leuprolide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la preservazione della funzionalita' ovarica nelle pazienti post-puberali, di eta' inferiore o uguale ai diciotto anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilita' (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate. (Determina n. 56728/2021). |
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IL DIRIGENTE dell'area pre-autorizzazione
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, 20 settembre 2004, n. 245, e successive modificazioni, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la determina direttoriale n. 257 del 13 marzo 2020 di conferma della determina direttoriale di delega n. 1792 del 13 novembre 2018, con cui la dott.ssa Sandra Petraglia, dirigente dell'Area pre-autorizzazione, e' stata delegata dal direttore generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie, nei limiti della disponibilita' del «Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 , lettera a) del decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA; Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha ricostituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA; Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma 4, che dispone l'erogazione a totale carico del Servizio sanitario nazionale per i medicinali innovativi la cui commercializzazione e' autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata; Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF), del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1996 n. 648; Visto il provvedimento CUF del 31 gennaio 2001, concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 2001, n. 70; Considerato che, sulla base dei dati disponibili, l'aggiunta degli analoghi dell'ormone di rilascio delle gonadotropine quali triptorelina, goserelin e leuprolide alla chemioterapia, rispetto alle tecniche tradizionali di preservazione della fertilita', puo' presentare un'opzione sicuramente piu' accessibile e gravata da minor disagio a cui le pazienti/genitori/tutori devono poter scegliere di ricorrere, dopo essere stati opportunamente informati sulle alternative disponibili e sui potenziali limiti della soppressione ovarica nella preservazione della fertilita'; Ritenuto opportuno consentire la prescrizione di detti medicinali a totale carico del Servizio sanitario nazionale per le pazienti post-puberali, di eta' inferiore o uguale ai diciotto anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilita' (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate; Tenuto conto della decisione assunta dalla CTS dell'AIFA nelle riunioni dell'11, 12, 13, 14 e 15 gennaio 2021 - Stralcio Verbale n. 38; Vista la delibera di approvazione del consiglio d'amministrazione di AIFA del 15 aprile 2021, n. 24 - punto n. 1; Ritenuto, pertanto, di includere i medicinali triptorelina, goserelin, leuprolide nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la preservazione della funzionalita' ovarica nelle pazienti post-puberali, di eta' inferiore o uguale ai diciotto anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilita' (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate;
Determina:
Art. 1
I medicinali triptorelina, goserelin, leuprolide sono inseriti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco, per le indicazioni terapeutiche di cui all'art. 2. |
| Allegato 1
Denominazione: triptorelina, goserelin, leuprolide Indicazione terapeutica: Preservazione della funzionalita' ovarica nelle pazienti post-puberali, di eta' inferiore o uguale ai 18 anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilita' (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate Il trattamento con analoghi dell'ormone di rilascio delle gonadotropine deve essere proposto dopo un'accurata valutazione, in ogni singolo caso, del rapporto rischio-beneficio, con particolare riguardo al rischio oncologico in donne affette da neoplasie ormono-sensibili. Criteri di inclusione Pazienti adolescenti postmenarchiche (eta' ≤ 18 anni). Diagnosi di malattia oncologica che richiede un trattamento con agenti chemioterapici associati al rischio di induzione permanente dell'amenorrea. Pazienti per le quali le alternative terapeutiche disponibili non sono considerate adeguate. Pazienti che non hanno effettuato precedenti trattamenti chemioterapici con farmaci alchilanti e/o radioterapia pelvica. Accurate informazioni (al paziente e dei genitori/tutori del paziente) sul rapporto rischio/beneficio del trattamento nel singolo paziente. Criteri di esclusione Pazienti prepuberali. Pazienti che hanno subito isterectomia o ovariectomia. Ipersensibilita' al GnRH, ai suoi analoghi o ad uno qualsiasi degli eccipienti contenuti nei medicinali. Stato di gravidanza. Radioterapia cerebrale o pelvica programmata. Trapianto di cellule staminali pianificato. Pazienti che hanno gia' ricevuto chemioterapia con agenti alchilanti. Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Piano terapeutico Una somministrazione sottocutanea o intramuscolare degli analoghi del GnRHa (triptorelina, goserelin e leuprolide) ogni 4 settimane (28 giorni), iniziando una settimana prima della dose iniziale di chemioterapia, durante l'intera durata del trattamento chemioterapico e fino a due settimane dopo la fine della chemioterapia. Prodotto, dose e modalita' di somministrazione: Triptorelina: 3,75 mg /2 ml i.m. ogni 4 settimane. Leuprolide: 3,75 mg /ml i.m. o s.c. ogni 4 settimane. Goserelin: impianto depot 3,6 mg s.c ogni 4 settimane. Altre condizioni da osservare: le modalita' previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a: art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2001); art. 5: acquisizione del consenso informato, modalita' di prescrizione e di dispensazione del medicinale; art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa. Parametri per il monitoraggio clinico Test di gravidanza prima dell'inizio del trattamento. Durante il trattamento devono essere adottati metodi contraccettivi non ormonali. Tali metodi devono essere mantenuti fino alla ripresa del ciclo mestruale. Monitoraggio della massa ossea per trattamenti di durata superiore ai sei mesi. Valutazione della riserva ovarica prima e dopo il trattamento. |
| Art. 2
1. I medicinali di cui all'art. 1 sono erogabili, a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per la preservazione della funzionalita' ovarica nelle pazienti post-puberali, di eta' inferiore o uguale ai 18 anni, affette da patologie neoplastiche, che richiedono trattamento chemioterapico associato al rischio di induzione dell'amenorrea e per le quali opzioni maggiormente consolidate di preservazione della fertilita' (crioconservazione di ovociti) non siano considerate adeguate, nel rispetto delle condizioni per essi indicate nell'allegato che fa parte integrante della presente determina. 2. Ai fini della consultazione delle liste dei farmaci a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, si rimanda agli elenchi pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA https://www.aifa.gov.it/web/guest/legge-648-96_._ |
| Art. 3
La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2021
Il dirigente: Petraglia |
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