Gazzetta n. 111 del 11 maggio 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 3 maggio 2021 |
Revoca del consiglio di amministrazione della «COLCAS societa' cooperativa», in Cupello e nomina del commissario governativo. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma; Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002; Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale e' stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Viste le risultanze della revisione ordinaria disposta nei confronti della societa' cooperativa «COLCAS societa' cooperativa», con sede in Cupello (CH) - C.F. 02484450693, conclusa con verbale di accertamento del 25 novembre 2019 recante la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-sexiesdecies del codice civile; Tenuto conto che in sede di accertamento ispettivo e' stato rilevato che il predetto ente, ancorche' diffidato, non ha sanato le seguenti gravi irregolarita': 1. non ha provveduto alla nomina di un organo amministrativo collegiale, come previsto dall'art. 2542 del codice civile, ne' ha assunto determinazioni in merito alla durata in carica dei suoi componenti ai sensi dell'art. 2383, comma 2, del codice civile ed alla eventuale gratuita' o remunerazione degli incarichi; 2. non ha deliberato correttamente in merito alla destinazione degli utili, conformemente alle previsioni di cui agli articoli 2545-quater del codice civile e 11 della legge n. 59/1992, con conseguente mancata costituzione della riserva legale, come si evince dall'ultimo bilancio regolarmente depositato presso il registro delle imprese relativo all'esercizio 2018; 3. non ha versato il contributo di revisione relativamente al biennio 2019/2020; Tenuto conto altresi' che tramite visura camerale e' stato riscontrato l'omesso deposito dei bilanci relativi agli esercizi 2016 e 2017; Vista la nota prot. n. 57056/2021, regolarmente consegnata alla casella di posta certificata del sodalizio e rimasta priva di riscontro, con la quale in data 4 marzo 2021, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, e' stato comunicato alla predetta cooperativa l'avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-sexiesesdecies del codice civile; Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990; Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi; Considerata la specifica peculiarita' della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile, che prevede che l'Autorita' di vigilanza, in caso di gravi irregolarita' nel funzionamento dell'ente, puo' revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico; Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che viene disposto di prassi per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga; Tenuto conto, altresi', che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestivita' nel subentro nella gestione affinche' il professionista incaricato prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione; Visto il parere favorevole all'adozione del predetto provvedimento espresso dal Comitato centrale per le cooperative nella riunione del 31 marzo 2021; Considerato che, conformemente a quanto previsto con circolare prot. n. 127844/2018, il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo e' stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura di questa Direzione generale, da un elenco di professionisti selezionato su base provinciale dalla «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma, e 2545-octiesdecies del codice civile», tenendo conto delle attitudini professionali e dell'esperienza dagli stessi maturata, come risultanti dai relativi curricula, e della disponibilita' all'assunzione dell'incarico preventivamente acquisita, al fine di garantire una tempestiva ed efficace assunzione delle funzioni;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio di amministrazione della societa' cooperativa «COLCAS societa' cooperativa» con sede in Cupello (CH), C.F. 02484450693, e' revocato. |
| Art. 2
La dott.ssa Simona Fontana nata a Lanciano (CH) il 17 febbraio 1972 (codice fiscale FNTSMN72B57E435D), con domicilio professionale in via Cesare Battisti n. 20 - 66034 Lanciano (CH), e' nominata commissario governativo della societa' cooperativa «COLCAS societa' cooperativa», con sede in Cupello (CH) - C.F. 02484450693, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3
Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovra' provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche di cui in premessa, evidenziate in sede di revisione. |
| Art. 4
Il compenso spettante al commissario governativo sara' determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.
Roma, 3 maggio 2021
Il direttore generale: Scarponi |
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