Gazzetta n. 108 del 7 maggio 2021 (vai al sommario)
LEGGE 3 maggio 2021, n. 58
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1

1. Il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, recante disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2021, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 maggio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Avvertenza:

Il decreto-legge 5 marzo 2021, n. 25, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
57 dell'8 marzo 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 35.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 5 MARZO 2021, N. 25

All'articolo 1:
al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « e quelle relative agli organi elettivi » sono inserite le seguenti: « delle medesime regioni »;
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. All'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: "il primo semestre" sono sostituite dalle seguenti: "i primi nove mesi"».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Semplificazione in materia di designazione dei rappresentanti di lista nell'ambito delle operazioni elettorali dell'anno 2021). - 1. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e al fine di assicurare il necessario distanziamento sociale, nell'ambito delle operazioni elettorali di cui all'articolo 1, l'atto di designazione dei rappresentanti della lista puo' essere presentato presso gli uffici comunali mediante posta elettronica certificata entro il mercoledi' antecedente la votazione, in luogo delle altre forme previste dall'articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 35, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570».
All'articolo 2:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Per l'anno 2021, in considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e a causa delle oggettive difficolta' di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche' essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non siano raggiunte tali percentuali, l'elezione e' nulla.
1-ter. In considerazione del permanere del quadro epidemiologico da COVID-19 e delle oggettive difficolta' di movimento all'interno dei singoli Stati e fra diversi Stati, per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 71, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che non esercitano il diritto di voto»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e modifiche in materia di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni sino a 15.000 abitanti».
Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis (Apertura degli uffici del casellario giudiziale in occasione di competizioni elettorali). - 1. Al fine di consentire la pubblicazione del certificato del casellario giudiziale dei candidati a norma dell'articolo 1, comma 14, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, per le consultazioni elettorali dell'anno 2021, il Ministero della giustizia assicura l'apertura degli uffici del casellario giudiziale della procura della Repubblica presso il tribunale avente sede nel capoluogo di ciascun distretto di Corte di appello nei giorni prefestivo e festivo immediatamente precedenti il termine per la predetta pubblicazione.
2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 37.031 per l'anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 3-ter (Disposizioni in materia di relazione di fine mandato). - 1. Per l'anno 2021, non trova applicazione il comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Art. 3-quater (Ulteriori misure urgenti per assicurare la continuita' della gestione delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica). - 1. Per le medesime finalita' del presente decreto, in relazione alle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o da svolgere durante lo stato di emergenza prorogato dal Consiglio dei ministri con deliberazione del 13 gennaio 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2021, tali enti, nell'esercizio della loro autonomia, possono individuare, in deroga alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, modalita', anche telematiche, di svolgimento che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
2. Le procedure elettorali di cui al presente articolo debbono concludersi, in ogni caso, entro il 31 ottobre 2021. Fino a tale data, nei casi di impossibilita' a proseguire l'incarico da parte dei titolari degli organi monocratici, intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, subentra nell'incarico il sostituto individuato dalla legge o dallo statuto, oppure, in mancanza, il decano dei docenti di prima fascia delle strutture interessate.
3. I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al comma 1, o quelli subentrati ai sensi del comma 2, proseguono nell'incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche eventualmente in deroga alle disposizioni sulla durata dei singoli mandati previste dall'articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, nonche' alle disposizioni di legge o statutarie che prevedono limitazioni alle relative funzioni.
4. Ai fini del subentro nell'incarico, l'atto di nomina degli organi eletti in esito alle procedure elettorali di cui al comma 2 stabilisce, anche in deroga alle disposizioni di legge, statutarie o regolamentari che prevedono termini diversi, la decorrenza immediata».
Nel titolo, dopo le parole: «per il differimento di consultazioni elettorali» sono inserite le seguenti: «, nonche' per la semplificazione dei procedimenti elettorali e per la continuita' di gestione delle universita' e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».