Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/004770/XVJ/CE/C del 19 aprile 2021, all'esplosivo da mina denominato «Eurodyn 2000», denominato anche «Dynomit» oppure «Dynaroc 6 A» oppure «Gelatina Speciale 80%» oppure «F17» oppure «Perunit DE», gia' classificato nella II categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 19 settembre 2002, n. 272, con decreto n. 557/PAS/E/007631/XVJ/CE/C/2012 del 18 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 135 del 12 giugno 2012, con numero ONU 0081 1.1D, e' attribuita anche la denominazione «Austrogel D» ed e' modificata da anni uno ad anni due, dalla data di fabbricazione, la durata di scadenza dell'esplosivo, come indicato dagli aggiornamenti al certificato rilasciato dall'organismo notificato «Ineris» (Francia) in data 22 luglio 1997, n. 0080.EXP.97.0145, rispettivamente C7 del 15 gennaio 2013 e C8 del 19 giugno 2015. Per il citato esplosivo il sig. Di Maio Maurizio, titolare della licenza ex articoli 46 e 47 T.U.L.P.S. in nome e per conto della societa' «INTER.E.M. s.r.l» con stabilimento sito in via Pirenta n. 1 Murisengo (AL), ha prodotto la documentazione sopra citata. Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione. |