IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto n. 9083 del 9 febbraio 2021, che ha disposto per il 12 febbraio 2021 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni; Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziche' di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro; Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 9083 del 9 febbraio 2021 occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;
Decreta:
Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 12 febbraio 2021, emessi con decreto n. 9083 del 9 febbraio 2021, il rendimento medio ponderato dei B.O.T. a trecentosessantasette giorni e' risultato pari a -0,454%. Il corrispondente prezzo medio ponderato e' risultato pari a 100,465. Il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del decreto citato e' pari a 100,000. Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari rispettivamente a -0,951% e a 0,542%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2021
p. Il direttore generale del Tesoro: Iacovoni |