Gazzetta n. 105 del 4 maggio 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 7 aprile 2021
Modifiche al decreto 14 marzo 1998, concernente la determinazione delle condizioni e delle modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 4 per cento ai sussidi tecnici ed informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'art. 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nel quale e' previsto che con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le condizioni e le modalita' alle quali e' subordinata l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento anche ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap;
Visto il decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 1998, che ha stabilito le condizioni e le modalita' per l'applicazione, alle cessioni e importazioni di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti portatori di handicap, dell'imposta sul valore aggiunto nella misura del 4 per cento;
Visto l'art. 29-bis del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, stabilendo che i verbali delle Commissioni mediche integrate di cui all'art. 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, riportano anche la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per l'accesso ai benefici fiscali relativi ai sussidi tecnici e informatici volti a favorire l'autonomia e l'autosufficienza delle persone con disabilita' e che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, aggiorna il comma 2 dell'art. 2 del decreto del Ministero delle finanze 14 marzo 1998;
Considerato che occorre provvedere;

Decreta:

Art. 1

All'art. 2, del decreto del Ministro delle finanze del 14 marzo 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 4 per cento per le cessioni di sussidi tecnici e informatici effettuate direttamente nei loro confronti, le persone con disabilita', al momento dell'acquisto, producono copia del certificato attestante l'invalidita' funzionale permanente rilasciato dall'azienda sanitaria locale competente o dalla commissione medica integrata.»;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I certificati di cui al comma 2, dai quali non risulti il collegamento funzionale tra il sussidio tecnico-informatico e la menomazione permanente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, come modificato dall'art. 29-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono integrati con la certificazione, da esibire in copia all'atto dell'acquisto, rilasciata dal medico curante contenente la relativa attestazione, richiesta per l'accesso al beneficio fiscale.»;
c) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La documentazione prevista nei commi precedenti, in caso di importazione, e' prodotta all'ufficio doganale all'atto della presentazione della dichiarazione di importazione.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2021

Il Ministro: Franco