Gazzetta n. 101 del 28 aprile 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 marzo 2021 |
Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sig. Vincenzo AMENDOLA. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 febbraio 2021 di nomina dei Sottosegretari di Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare l'art. 9, comma 2 e l'art. 10, comma 5; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri ed in particolare l'art. 18, relativo al Dipartimento per le politiche europee; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; Ritenuto opportuno determinare le funzioni da delegare al Sottosegretario di Stato sig. Vincenzo Amendola in materia di politiche e affari europei;
Decreta:
Art. 1
Delega di funzioni in materia di politiche e affari europei
1. Il Sottosegretario di Stato sig. Vincenzo Amendola, di seguito denominato «Sottosegretario», e' delegato ad esercitare le seguenti funzioni relative: a) alla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione di atti, normative dell'Unione europea, contribuendo, per quanto di competenza, alla linea di indirizzo politico utile a garantire la massima realizzazione e protezione dell'interesse nazionale; nell'ambito di tale priorita', cura e coordina le attivita' del Governo inerenti alla partecipazione del Parlamento al processo di formazione della normativa dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea», attivandosi per assicurarne il potenziamento e la maggiore efficienza; b) alla promozione e al coordinamento delle attivita' e delle iniziative inerenti all'attuazione delle politiche dell'Unione europea di carattere generale o per specifici settori, incluso il quadro finanziario pluriennale in ogni sua articolazione e applicazione, assicurandone coerenza e tempestivita'; c) alla convocazione e presidenza del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) di cui all'art. 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti dell'Unione europea, nonche' di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla medesima legge n. 234 del 2012; d) alla partecipazione, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Affari generali, rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno in raccordo con gli altri Ministri interessati; e) alla partecipazione alle riunioni del Consiglio dell'Unione europea, formazione Competitivita', rappresentando l'Italia con riferimento agli argomenti all'ordine del giorno relativi al mercato interno dell'Unione europea; f) allo svolgimento, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, dell'azione di coordinamento, di cui alla lettera a), con riferimento alle attivita' propedeutiche alla elaborazione e alla presentazione del Programma nazionale di riforma, secondo quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni; g) all'armonizzazione fra legislazione dell'Unione europea e legislazione nazionale, tenuto altresi' conto della verifica di conformita' europea dei disegni di legge governativi, di cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, e successive modificazioni, recante «Regolamento interno del Consiglio dei ministri», nonche' alla presidenza del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, e successive modificazioni e integrazioni. |
| Art. 2
Compiti del Sottosegretario relativi alle funzioni delegate
1. In coerenza con le funzioni delegate e le finalita' di cui all'art. 1, il Sottosegretario svolge i seguenti compiti: a) valuta, d'intesa con i Ministri competenti per materia, l'iniziativa ad essi spettante in ordine alla presentazione di ricorsi alla Corte di giustizia dell'Unione europea per la tutela di situazioni d'interesse nazionale e alla decisione d'intervenire in procedimenti in corso avanti a detta istanza; b) acquisisce, ai fini della predisposizione della normativa dell'Unione europea, le posizioni delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici, degli operatori privati e delle parti sociali interessate; c) assicura la conformita' e tempestivita' delle azioni volte a prevenire l'insorgere di contenzioso e ad adempiere le pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, informando il Parlamento dei procedimenti normativi in corso nell'Unione europea, e delle correlate iniziative del Governo; d) convoca, d'intesa con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, e alla copresidenza della sessione europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'art. 22 della citata legge n. 234 del 2012, e all'art. 5 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di raccordare le linee della politica nazionale relative all'elaborazione degli atti dell'Unione europea con le esigenze delle autonomie territoriali; e) convoca, d'intesa con il Ministro dell'interno, e copresiede la sessione speciale della Conferenza Stato-citta' e autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche dell'Unione europea di interesse degli enti locali di cui all'art. 23 della citata legge n. 234 del 2012; f) predispone, sulla base delle indicazioni delle amministrazioni interessate, degli indirizzi del Parlamento e del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, il disegno di legge di delegazione europea annuale e il disegno di legge europea annuale e gli altri provvedimenti, anche urgenti, di cui alla citata legge n. 234 del 2012, idonei a recepire nell'ordinamento interno gli atti dell'Unione europea, seguendone anche il relativo iter parlamentare, nonche' la successiva attuazione; g) cura le attivita' inerenti alla predisposizione delle relazioni annuali al Parlamento e delle altre relazioni di cui alla citata legge n. 234 del 2012; h) coordina in ambito nazionale, in raccordo con i Ministri competenti, l'attivita' conseguente ai lavori delle agenzie europee di regolamentazione; i) cura la diffusione, con i mezzi piu' opportuni, delle notizie relative ai provvedimenti di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento dell'Unione europea, che conferiscono diritti ai cittadini degli Stati membri dell'Unione in materia di libera circolazione delle persone e dei servizi, o ne agevolano l'esercizio; l) promuove l'informazione sulle attivita' dell'Unione europea in collaborazione con le istituzioni europee, con le amministrazioni pubbliche competenti per settore, con le regioni e gli altri enti territoriali, con le parti sociali e con le organizzazioni non governative interessate; m) cura la formazione di operatori pubblici e privati, nonche' ogni altra iniziativa per la corretta applicazione delle politiche europee, sia a livello nazionale sia, ove occorra, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei confronti dei Paesi candidati e terzi a vocazione europea, promuovendo anche strumenti di formazione a distanza e gemellaggi. 2. Restano fermi i poteri di nomina e proposta del Presidente del Consiglio dei ministri che, limitatamente alle candidature italiane relative alle nomine da effettuarsi presso le istituzioni, i comitati e le agenzie dell'Unione europea, sono esercitati sentito il Sottosegretario. |
| Art. 3
Ulteriori competenze per l'esercizio delle funzioni delegate
1. Nelle materie di cui ai precedenti articoli, il Sottosegretario: a) provvede ad acquisire intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari per tutte le iniziative, comprese quelle normative, di altre amministrazioni; b) designa i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organi, commissioni, comitati, gruppi di lavoro ed altri organismi di studio, tecnico-amministrativi consultivi, operanti, nelle materie oggetto del presente decreto, presso altre amministrazioni e istituzioni; c) costituisce commissioni di studio e consulenza e gruppi di lavoro nelle materie delegate; d) promuove e predispone tutti gli strumenti di consulenza, formativi e applicativi che agevolino le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, gli altri enti locali, gli operatori privati e le organizzazioni non governative nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali e dei finanziamenti tematici dell'Unione europea nella misura piu' celere e corretta. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente delega il Sottosegretario si avvale del Dipartimento per le politiche europee, e della Struttura di missione per le procedure di infrazione alla normativa dell'Unione europea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 19 marzo 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 723 |
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