Gazzetta n. 100 del 27 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 9 febbraio 2021
Definizione della classe del corso di laurea magistrale in «Ingegneria dei materiali». (Decreto n. 147).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2020, con il quale il prof. Gaetano Manfredi e' stato nominato Ministro dell'universita' e della ricerca;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e in particolare l'art. 11, commi 1 e 2;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 e in particolare l'art. 6, commi 6 e 7;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visti gli artt. 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visti i decreti ministeriali 4 ottobre 2000, concernenti la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e il successivo decreto ministeriale 18 marzo 2005;
Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree magistrali universitarie, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, che definisce, fra le altre, la classe LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali;
Vista la dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'istruzione superiore dei paesi dell'area europea;
Preso atto, in particolare, di quanto il comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti e al diploma supplement, e successive modificazioni;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nella seduta del 5 dicembre 2018;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), reso nella seduta del 13 marzo 2019;
Visti i chiarimenti forniti dal CUN sulla modifica della classe LM 53 con il parere espresso nell'adunanza del 25 settembre 2019;
Visto il parere dell'Ordine degli ingegneri espresso con nota prot. U/6749/2019 del 4 ottobre 2019;
Vista la raccomandazione deliberata dal CUN in data 28 ottobre 2020 sulla modifica della classe LM 53, anche in relazione alla istituenda nuova classe di laurea magistrale in «Scienze dei materiali»;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2021 (prot. n. 146), recante la definizione delle classi del corso di laurea in «Scienza dei materiali» e dei corsi di laurea magistrale in «Scienze dei materiali» e in «Data Science»;
Ritenuto necessario procedere alla modifica del citato decreto ministeriale 16 marzo 2007 per quanto riguarda il cambio di denominazione della classe di laurea magistrale in Scienze e Ingegneria dei materiali e la sostituzione del preesistente allegato al suddetto decreto;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, la classe del corso di laurea magistrale in «Ingegneria dei materiali», a modifica della classe LM 53 «Scienze e ingegneria dei materiali» definita dal decreto 16 marzo 2007 relativo alle classi di laurea magistrale universitarie. L'allegato al presente decreto sopprime e sostituisce a tutti gli effetti quello della classe LM 53 allegato al predetto decreto 16 marzo 2007.
2. Le universita', nell'osservanza dell'art. 9 del d.m. n. 270 del 2004, come modificato dall'art. 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, possono procedere all'istituzione dei corsi di laurea magistrale afferenti alla classe di laurea magistrale allegata al presente decreto. Non possono essere istituiti due diversi corsi di studio afferenti alla medesima classe di laurea magistrale qualora le attivita' formative dei rispettivi ordinamenti didattici non si differenzino per almeno 30 CFU.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono essere proposti corsi nella classe di laurea magistrale LM 53 con la denominazione in «Scienza e Ingegneria dei materiali».
4. Entro un biennio dall'entrata in vigore del presente decreto, gli Atenei provvedono a modificare i corsi attivati nella preesistente classe di laurea magistrale LM 53 o adottando l'attuale classe LM 53 «Ingegneria dei materiali» allegata al presente decreto o optando per l'attivazione dei nuovi corsi della classe magistrale in «Scienza dei materiali».
5. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 11 del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 e del presente decreto.
6. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di cui al comma 2 e' subordinata al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, e dai relativi decreti attuativi.
 
Allegato
LM-53 Ingegneria dei materiali
Obiettivi formativi qualificanti a) Obiettivi culturali della classe
I corsi della classe hanno come obiettivo quello di formare specialisti in ingegneria dei materiali, con approfondite conoscenze interdisciplinari e in grado di inserirsi nel mondo del lavoro in posizioni di responsabilita'.
In particolare, i laureati magistrali nei corsi della classe devono:
- conoscere gli aspetti teorico-applicativi dell'ingegneria industriale e in modo approfondito quelli dell'ingegneria dei materiali, nella quale sono capaci di identificare, formulare e risolvere anche in modo innovativo problemi complessi;
- conoscere aspetti teorico-applicativi della matematica, della chimica e della fisica degli stati condensati, ed essere capaci di utilizzare tali conoscenze per interpretare e descrivere problemi che tipicamente richiedono un approccio interdisciplinare;
- possedere conoscenze e competenze utili alla progettazione delle proprieta' dei materiali partendo dalle strutture atomiche e molecolari che li compongono;
- avere padronanza del metodo scientifico di indagine e delle strumentazioni di laboratorio ed essere capaci di progettare e gestire esperimenti di elevata complessita';
- essere capaci di ideare, pianificare, progettare e gestire sistemi, processi e servizi complessi e/o innovativi;
- avere conoscenze nel campo dell'organizzazione aziendale e dell'etica professionale. b) Contenuti disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe
I percorsi formativi dei corsi di laurea magistrale della classe comprendono in ogni caso attivita' finalizzate all'acquisizione di conoscenze avanzate nei campi:
- dei processi, del trattamento e delle tecnologie di sviluppo, produzione e trasformazione dei diversi materiali;
- del comportamento meccanico e delle proprieta' strutturali e funzionali dei materiali;
- della progettazione di materiali, componenti e manufatti per applicazioni strutturali e funzionali;
- dell'impiego, anche in condizioni estreme, dei materiali, del loro degrado, protezione e ripristino, e degli aspetti concernenti il loro riciclo e riutilizzo a fine vita;
- della modellizzazione matematica del comportamento dei materiali e dei processi di trasformazione finalizzata alla loro investigazione e trattazione teorica;
- delle metodologie chimiche, fisiche, e ingegneristiche, con particolare riferimento alle correlazioni tra i vari livelli strutturali e le proprieta', alla caratterizzazione ed alla funzionalizzazione dei materiali e manufatti. c) Competenze trasversali non disciplinari indispensabili per tutti i corsi della classe
I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di:
- dialogare efficacemente con esperti di specifici settori applicativi, comprendendo le necessita' degli ambiti in cui si troveranno a operare e suggerendo soluzioni efficaci;
- operare in gruppi interdisciplinari costituiti da esperti provenienti da settori diversi;
- mantenersi aggiornati sugli sviluppi delle scienze e tecnologie;
- comunicare efficacemente i risultati delle analisi condotte, in forma scritta e orale. d) Possibili sbocchi occupazionali e professionali per laureati in corsi della classe
I laureati della classe trovano occupazione nel settore industriale con mansioni progettuali, direttive, organizzative, e gestionali, e presso Universita' ed Enti di ricerca nel campo dell'alta formazione e della ricerca. Inoltre svolgono attivita' anche come liberi professionisti o come lavoratori dipendenti nell'ambito di societa' di servizi e consulenza.
Gli ambiti tipici di attivita' sono quelli della ricerca e sviluppo di nuovi materiali, della progettazione avanzata e della produzione, dell'innovazione, della pianificazione, della programmazione e gestione di sistemi complessi, della qualificazione e diagnostica dei materiali presso aziende per lo sviluppo e la produzione dei materiali, nonche' in laboratori di ricerca ed in enti pubblici e privati.
I laureati della classe possono accedere all'Ordine degli ingegneri, previo superamento dell'esame di stato e iscrizione all'albo, e svolgere le attivita' professionali previste dalla normativa vigente. e) Livello di conoscenza di lingue straniere in uscita dai corsi della classe
I laureati magistrali nei corsi della classe devono essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione europea, oltre l'italiano, a livello QCER B2 o superiore, con riferimento anche ai lessici disciplinari. f) Conoscenze e competenze richieste per l'accesso a tutti i corsi della classe
Padronanza di nozioni e strumenti di base delle scienze matematiche, chimiche e fisiche, e conoscenze fondamentali nelle discipline caratterizzanti della presente classe. g) Caratteristiche della prova finale per tutti i corsi della classe
La prova finale deve comprendere un'attivita' di progettazione o di ricerca, che dimostri la padronanza degli argomenti e degli strumenti, nonche' la capacita' di operare in modo autonomo. h) Attivita' pratiche e/o laboratoriali previste per tutti i corsi della classe
I corsi di laurea magistrale della classe devono prevedere esercitazioni di laboratorio e/o attivita' progettuali autonome o in gruppo. i) Tirocini previsti per tutti i corsi della classe.
I corsi della classe possono prevedere tirocini formativi, in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, universita', laboratori, aziende e/o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi internazionali. j) Indicazioni valide solo per corsi della classe con caratteristiche specifiche.
Nessuna ulteriore indicazione.


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le universita' individuano, nei propri regolamenti didattici di ateneo, le strutture didattiche competenti, anche interdipartimentali e interateneo per l'attivazione e la gestione dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto.
 
Art. 3

1. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea magistrale a un altro, ovvero da un'universita' a un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti gia' maturati dallo studente, secondo criteri e modalita' previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.
2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non puo' essere inferiore al 50% di quelli gia' maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da universita' telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.
 
Art. 4

1. Le universita' rilasciano, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto n. 270 del 2004, i titoli di laurea magistrale in «Ingegneria dei materiali» con la denominazione del corso di studio e con l'indicazione della classe, assicurando che la denominazione del corso di studio corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le universita' provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del regolamento di cui al decreto ministeriale n. 270 del 2004 e con le modalita' indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004 (prot. n. 9) e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, una relazione informativa che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.
 
Art. 5

1. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto, le eventuali modifiche tecniche alla tabella delle attivita' formative indispensabili relativa alla classe dei corsi di laurea magistrale contenute nell'allegato al presente decreto sono adottate con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sentito il Consiglio universitario nazionale.
Il presente decreto sara' inviato ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 2021

Il Ministro: Manfredi

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 964