Gazzetta n. 98 del 24 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 11 febbraio 2021
Criteri e modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
e
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riferimento all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento ed utilizzazione degli immobili»;
Visto il decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento ordinario - n. 85 del 1996, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 2005;
Visto il protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso della terza Conferenza delle Parti alla convenzione sui cambiamenti climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/3581 CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, nel quale l'Italia si impegna alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5% rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti (di seguito «Fondo Kyoto»);
Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., rimanda ad apposita convenzione per la definizione delle modalita' di gestione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2010, che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente ridotto del cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce la direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta in data 15 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la CDP S.p.a. per la definizione delle modalita' di gestione del Fondo Kyoto e di espletamento delle attivita' inerenti l'istruttoria, erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti connessi, registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio 2012, reg. n. 1, foglio 108;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, al comma 2-bis, prevede che gli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti Codici unici di progetto, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
Visto il primo addendum alla convenzione del 15 novembre 2011 sottoscritto in data 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP S.p.a., anche in esecuzione di quanto previsto dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57, e registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, reg. n. 1 - foglio 3429;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare l'art. 9 che prevede la concessione di finanziamenti per «Interventi urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui al citato art. 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di euro 350.000.000,00;
Visto il decreto 14 aprile 2015 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2015;
Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015;
Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015;
Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015;
Visto il secondo addendum alla citata convenzione del 15 novembre 2011 sottoscritto l'8 ottobre 2015 tra il Ministero dell'ambiente e la CDP S.p.a. con il quale le parti hanno definito le modalita' di gestione delle fasi successive all''ammissione ai finanziamenti agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso del prestito), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, ambito del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e registrato presso la Corte dei conti in data 6 novembre 2015, reg. n. 1 - foglio 3365;
Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ed in particolare l'art. 15 recante «Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane»;
Visto il decreto 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2016;
Visto il decreto 22 febbraio 2016 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 2016;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto 11 ottobre 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2017;
Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 2018;
Visto l'art. 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha esteso agli impianti sportivi ed alle strutture sanitarie di proprieta' pubblica la possibilita' di concedere i finanziamenti a tasso agevolato di cui al richiamato art. 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
Visto il comma 744 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, l'individuazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei finanziamenti agevolati di cui al richiamato art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
Vista la convenzione sottoscritta in data 2 aprile 2019 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la definizione delle modalita' di gestione delle attivita' del Fondo Kyoto, registrata presso la Corte dei conti in data 8 maggio 2019, reg. n. 1 - foglio 975;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico espresso con nota del 20 ottobre 2020;
Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione espresso con nota del 22 settembre 2020;
Acquisito il concerto del Ministero dell'universita' e della ricerca espresso con nota del 15 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione
ed esclusioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, il presente decreto individua e disciplina i criteri e le modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici pubblici, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi di investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento.
2. Gli edifici oggetto di intervento sono quelli gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli edifici in fase di costruzione per i quali non vi e' stato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50.
 
Allegato A1

Soggetti Pubblici

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A2

Fondi di investimento immobiliari chiusi

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Dichiarazione sulla cumulabilita' dell'incentivo Fondo Rotativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) conto termico: il meccanismo di incentivazione previsto dal decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
b) edifici esistenti: edifici, comprese le pertinenze, iscritti al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione;
c) efficientamento energetico: parametro di efficienza energetica di una struttura edile aumentato almeno di due classi energetiche rispetto allo stato iniziale, prima dell'intervento di miglioramento, cosi' come disciplinato dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91. Nel caso di interventi su impianti sportivi all'aperto, l'efficientamento energetico e' conseguito mediante la riduzione dei consumi energetici complessivi di almeno il 20% rispetto alla situazione ante intervento;
d) impianti sportivi: insieme di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di manifestazioni sportive;
e) piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane: il piano di cui al comma 3, dell'art. 15, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
f) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento, si impegnano al rimborso delle somme ricevute;
g) soggetti pubblici: i soggetti individuati dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
 
Art. 3
Risorse finanziarie

1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalita' di cui al presente decreto sono concessi fino ad un importo massimo nominale complessivo pari ad euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere sulle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato «M.RO AMB. ART. 1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. gestisce il conto e le risorse di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad assicurare la separata rendicontazione delle stesse.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite in due sezioni distinte:
a) nella misura di euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00), destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 1;
b) nella misura di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti beneficiari di cui all'art. 4, comma 2.
4. Al termine di presentazione delle domande le eventuali risorse residue, in ciascuna delle sezioni di cui al comma 3, possono essere destinate al finanziamento delle istanze non accolte a causa dell'esaurimento delle somme dell'altra sezione, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle medesime istanze.
 
Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento, nonche' i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con riferimento alle seguenti strutture:
a) immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonche' gli edifici pubblici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.
2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti i Fondi di investimento immobiliare di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «Fondi di investimento»), cosi' come disciplinati dall'art. 19 del presente decreto.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi esclusivamente per interventi sugli edifici indicati al comma 1, lettera a).
 
Art. 5
Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di riqualificazione energetica:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasportabili;
d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
j) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
k) installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore;
l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.
2. Accedono altresi' ai finanziamenti, gli interventi sugli immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purche' gli stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non esaustivo, per l'illuminazione, il riscaldamento e/o il raffrescamento degli ambienti posti a servizio degli immobili di cui all'art. 4.
3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per il medesimo vettore energetico, dell'effettivo fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di un bilancio energetico mensile.
4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere individuati tra quelli previsti nella diagnosi energetica e nell'attestato di prestazione energetica allegati al modulo di domanda di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 9, comma 1.
5. Possono accedere ai finanziamenti i seguenti interventi di efficientamento e risparmio idrico:
a) sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo e/o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - progettazione, installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805 «Approvvigionamento di acqua - requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici» o norme equivalenti;
b) sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua;
c) apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3 litri;
d) sistemi di monitoraggio dei consumi idrici;
e) sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con altri a risparmio idrico;
f) sostituzione delle pompe con modelli certificati ad alta efficienza energetica (superiori a IE4 per le pompe di superficie e indici di efficienza minima (MEI) superiore o uguale a 0,4 per le pompe sommerse);
g) sostituzione delle specie vegetali irrigate con altre a richiesta di irrigazione ridotta almeno del 50%;
h) installazione di sistemi di controllo della pioggia e umidita' del terreno da irrigare.
6. Possono essere altresi' ammessi a finanziamento interventi strutturali per la prevenzione sismica degli edifici e interventi per la bonifica o per la messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto. Tali opere, ove ritenute necessarie dalla progettazione complessiva, devono essere strettamente connesse con il progetto di efficientamento energetico e possono essere finanziate nel limite massimo del 50% del finanziamento richiesto.
 
Art. 6
Criteri minimi degli interventi

1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i progetti presentati devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di riduzione degli usi finali dell'energia devono conseguire un miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio oggetto di intervento di almeno due classi, in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica. Nel caso di interventi realizzati su impianti sportivi all'aperto gli stessi devono conseguire una riduzione dei consumi energetici complessivi pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione ante intervento;
b) gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi di cui all'allegato I del conto termico, nonche' i criteri minimi di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
c) i progetti di intervento di cui alla lettera c) della tabella dell'art. 7, comma 1, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono prevedere gli interventi strutturali necessari per il raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni;
d) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono prevedere l'adeguamento alle vigenti norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti;
e) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni dell'edificio, devono altresi' assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze, contaminate da amianto.
 
Art. 7
Importo e durata del finanziamento

1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art. 4, possono essere ammessi al finanziamento nel rispetto dei limiti indicati nella sottostante tabella:

===================================================================== | | Durata massima | Importo massimo | | | finanziamento | finanziabile per | | Tipologia intervento | agevolato | singolo edificio | +==========================+====================+===================+ | a) Interventi che | | | |riguardano esclusivamente | | | | l'analisi, il | | | |monitoraggio, l'audit e la| | Per edificio euro | | diagnosi energetica | Massimo dieci anni | 30.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | b) Interventi relativi | | | | alla sostituzione degli | | | |impianti, incluse le opere| | | | necessarie alla loro | | | | installazione e posa in | | | | opera, la relativa | | | | progettazione, | | Per edificio euro | |certificazione energetica | | massimo | | ex ante ed ex post | Massimo venti anni | 1.000.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+ | c) Interventi di | | | | riqualificazione | | | |energetica dell'edificio, | | | | inclusi gli impianti, | | | |l'involucro e le relative | | | | opere di installazione e | | | | posa in opera, la | | | | progettazione e | | Per edificio euro | |certificazione energetica | | massimo | | ex ante ed ex post | Massimo venti anni | 2.000.000,00 | +--------------------------+--------------------+-------------------+


2. Possono essere ammessi al finanziamento solo gli interventi come descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Possono essere ammessi a finanziamento solo gli interventi i cui lavori sono avviati in data successiva all'emanazione del provvedimento di attribuzione di cui all'art. 11, comma 5.
4. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia superiore agli importi massimi indicati nella tabella di cui al precedente comma 1, il soggetto richiedente e' tenuto a:
i. dichiarare, in sede di richiesta di finanziamento agevolato, che l'integrale copertura dell'intervento e' assicurata da ulteriori risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilita';
ii. presentare, in sede di stipula del relativo contratto di finanziamento, la documentazione comprovante la copertura integrale dell'intervento.
 
Art. 8
Tipologia di costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA, strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5. Tali spese comprendono:
a) fornitura e posa in opera del materiale, comprensivi di opere murarie e assimilate, nonche' la demolizione e ricostruzione degli elementi costruttivi, presentando a corredo del progetto un apposito piano di recupero del materiale da demolizione;
b) apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell'intervento, compresi lo smontaggio e la dismissione degli impianti esistenti;
c) interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente);
d) spese tecniche per progettazione e studi, ivi inclusa la redazione del Piano di recupero dei materiali da demolizione;
e) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo;
f) spese per le prestazioni professionali per la redazione della valutazione di sicurezza strutturale comprensiva di verifica di vulnerabilita' sismica;
g) spese per le prestazioni professionali per la redazione dell'attestato di prestazione energetica, nonche' di diagnosi energetiche ante operam dell'edificio oggetto di intervento.
 
Art. 9
Modalita' di presentazione
delle domande

1. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene mediante presentazione del modulo di domanda, redatto secondo l'allegato A1 (Soggetti pubblici) o l'allegato A2 (Fondi di investimento), che formano parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere compilato attraverso l'apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa depositi e prestiti S.p.a., firmato digitalmente e, corredato della relativa documentazione, trasmesso con unica pec agli indirizzi di posta elettronica certificata: fondokyoto@pec.minambiente.it e cdpspa@pec.cdp.it. Sono inammissibili le domande non compilate e trasmesse nel rispetto delle modalita' di cui al presente comma.
3. Le domande di ammissione di cui al comma 1 potranno essere presentate dalla data di pubblicazione di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - e, comunque, entro le ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo alla medesima pubblicazione.
4. Le domande di ammissione devono essere corredate dalla documentazione prevista, firmata digitalmente. Le dichiarazioni sono rese nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'ammissione al finanziamento agevolato avverra' fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di mancato esaurimento delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' riaprire i termini per la presentazione delle domande, attraverso apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale.
6. La domanda di ammissione a finanziamento deve essere corredata, a pena di inammissibilita', della seguente documentazione:
a) diagnosi energetica delle strutture;
b) attestato di prestazione energetica dell'edificio ante operam;
c) progetto di fattibilita' tecnica ed economica;
d) cronoprogramma dell'intervento;
e) tabella dei costi ammissibili;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 completa di eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio;
h) certificato di agibilita';
i) certificato antincendio o dichiarazione di non assoggettabilita' alle norme di prevenzione incendi;
j) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ove previsto in base alla natura dell'intervento.
7. Nel caso di domanda di ammissione a finanziamento per la realizzazione di interventi di cui alla lettera c), della tabella dell'art. 7, comma 1, e' necessario allegare, oltre alla documentazione prevista dal comma 6, la valutazione di sicurezza strutturale dell'edificio oggetto di intervento, comprensiva di verifica di vulnerabilita' sismica, ovvero certificazione attestante la conformita' dell'immobile alle prescrizioni delle vigenti norme tecniche sulle costruzioni emessa a seguito di interventi di miglioramento/adeguamento gia' eseguiti.
 
Art. 10
Forma tecnica e condizioni generali
ed economiche dei finanziamenti agevolati

1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione della riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse fisso di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 novembre 2009.
2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti conclusi nel primo semestre dell'anno.
3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino al giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento.
4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento e, comunque, entro la data di scadenza del contratto di finanziamento agevolato.
5. Il pagamento di cui al comma 4 avviene in rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il relativo Piano di ammortamento.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle rate dovute, a qualsiasi titolo, il soggetto beneficiario e' tenuto a corrispondere, sull'importo di rata non pagato, gli interessi di mora al tasso di interesse legale.
7. E' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto beneficiario.
 
Art. 11
Modalita' di ammissione
ai finanziamenti agevolati

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' responsabile dell'attivita' istruttoria e del provvedimento di attribuzione del finanziamento di cui al comma 5. Cassa depositi e prestiti S.p.a. provvede successivamente all'attribuzione del finanziamento, alla stipula del relativo contratto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande, verifica la completezza delle istanze pervenute e la correttezza della relativa documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9, nei limiti della disponibilita' delle risorse di cui all'art. 3.
3. In relazione alla documentazione di cui al comma 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facolta' di richiedere ai soggetti beneficiari eventuali integrazioni e/o chiarimenti. Il soggetto beneficiario e' tenuto a trasmettere a mezzo pec, entro un termine non superiore a quindici giorni, le integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alle integrazioni documentali e/o alle richieste di chiarimenti, comunque ritenuti essenziali ai fini dell'istruttoria, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dichiara inammissibile la relativa domanda.
5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione delle domande di ammissione al finanziamento, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di attribuzione del finanziamento agevolato ovvero di rigetto dell'istanza, comunicandolo a mezzo pec ai soggetti beneficiari e alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
6. Nel provvedimento di attribuzione del finanziamento sono riportati l'ammontare e la durata del medesimo finanziamento, nonche', ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice unico di progetto (CUP), il soggetto o i soggetti attuatori e i criteri e le modalita' di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del successivo art. 18, comma 4.
7. Successivamente alla comunicazione del provvedimento di attribuzione, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla trasmissione ai soggetti beneficiari della documentazione necessaria ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
8. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere a mezzo pec alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di attribuzione, la documentazione di cui al comma 7 con il relativo contratto di finanziamento sottoscritto, pena la decadenza dal finanziamento.
9. Nel caso in cui i soggetti beneficiari si trovino impossibilitati a trasmettere la documentazione di cui al comma 8, provvedono a comunicare a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., richiesta di proroga del citato termine di centottanta giorni, illustrando le motivazioni della richiesta e la durata della proroga.
 
Art. 12
Modalita' di erogazione
dei finanziamenti agevolati

1. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., nel rispetto di quanto previsto nel contratto di finanziamento e previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, procede all'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari. A tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla verifica della completezza e della correttezza della documentazione necessaria per l'erogazione.
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., su richiesta del soggetto beneficiario, procede all'erogazione della prima tranche del finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione e fino ad un massimo del 25% dell'importo totale concesso. L'erogazione dell'anticipo non puo' avvenire in assenza della trasmissione a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., del verbale di consegna dei lavori.
3. La richiesta di erogazione delle tranche successive avviene per stati di avanzamento lavori (SAL), secondo i modelli allegati all'addendum alla convenzione di cui al comma 5. In ogni caso, le somme richieste non possono essere inferiori al 25% del finanziamento concesso, fatta salva la richiesta di erogazione a titolo di saldo.
4. Ai fini dell'erogazione del saldo finale i soggetti beneficiari provvedono a trasmettere a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., il certificato di efficientamento energetico attestante la riduzione del consumo energetico di cui all'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014.
5. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., nello svolgimento delle attivita' previste dal presente decreto, opera sulla base di un addendum alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 2 aprile 2019 che dovra' essere sottoscritto entro novanta giorni dall'emanazione del presente decreto.
 
Art. 13
Tempi e modalita'
di realizzazione degli interventi

1. In relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli investimenti, i soggetti beneficiari, entro centottanta giorni dalla sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, sono tenuti a comunicare ai seguenti indirizzi di posta elettronica: fondokyoto@pec.minambiente.it - cdpspa@pec.cdp.it - rispettivamente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'avvenuto inizio dei lavori, mediante trasmissione del verbale di consegna dei lavori e del relativo quadro economico definitivo, redatti nelle forme previste dal decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, sulla base del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi 2, 3 e 4.
2. Eventuali richieste di proroga del termine di inizio lavori di cui al comma 1 dovranno essere comunicate a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., illustrando le motivazioni della richiesta e la durata della proroga.
3. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto devono concludersi entro i successivi trentasei mesi dalla data di inizio riportata nel verbale di consegna dei lavori.
4. Il termine di conclusione degli interventi di cui al comma 3, puo' essere prorogato su richiesta motivata da trasmettere a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., e in ogni caso non puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di conclusione prevista.
5. Le richieste di proroga di cui ai commi 2 e 4 sono valutate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'esito delle valutazioni e' comunicato a mezzo pec ai soggetti beneficiari ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
 
Art. 14
Revoca e recupero delle somme

1. La mancata produzione del certificato di efficientamento energetico attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014, unitamente al certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, comporta la revoca dell'intero finanziamento concesso.
2. In caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre il certificato di efficientamento energetico insieme all'atto di collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di investimento.
3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono:
a) mancata osservanza della normativa di riferimento;
b) mancata osservanza del termine di inizio lavori di cui all'art. 13, comma 1;
c) mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti dall'art. 13, comma 3;
d) sostanziale difformita' degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato;
e) dichiarazioni mendaci e/o falsita' in atti, ferme restando le sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
f) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;
g) mancato rimborso, anche parziale, di almeno due rate del finanziamento.
4. I casi di revoca del finanziamento agevolato sono accertati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera g), che e' accertato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che provvede ad informare lo stesso Ministero.
5. La revoca del finanziamento e' disposta con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che viene comunicato a mezzo pec al soggetto beneficiario ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
6. A seguito della revoca, Cassa depositi e prestiti S.p.a. provvede all'effettivo recupero delle somme secondo le modalita' previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 2 aprile 2019 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a.
7. In caso di revoca, il soggetto beneficiario, e' tenuto a restituire le somme ricevute al netto dell'eventuale capitale ammortizzato. L'importo da restituire dovra' essere aumentato degli interessi legali dalla data di erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.a.
 
Art. 15
Cumulabilita'

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nei limiti dalle stesse previsti, e in ogni caso non possono superare complessivamente il 100% dei costi ammissibili.
2. Il soggetto beneficiario si impegna a dichiarare, in fase di accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le eventuali ulteriori forme di incentivazione di cui intende usufruire, compilando il modulo di cui all'allegato B, parte integrante del presente decreto.
 
Art. 16
Deroghe

1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi in deroga all'art. 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 17
Verifiche e sopralluoghi

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare puo' eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare esecuzione degli interventi finanziati, nonche' richiedere ai soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto necessario.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nei casi previsti dal presente articolo e in quelli di cui all'art. 14, dara' comunicazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti e alla Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC).
 
Art. 18
Monitoraggio, divulgazione dei risultati
e attivita' di informazione e promozione

1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo delle risorse del Fondo Kyoto, nonche' degli effetti aggregati conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le stesse finanziati, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. elabora e trasmette, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che ciascuna amministrazione riterra' piu' utili.
2. Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti attraverso le misure del presente decreto e' assicurato da Enea, anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da Enea al Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno, per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo.
3. I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti presentati, cosi' come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.
4. Le procedure di monitoraggio degli interventi effettuati sugli edifici scolastici sono effettuate nel rispetto del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, tramite l'utilizzo della Banca dati amministrazioni pubbliche (BDAP).
5. Al fine di favorire l'accesso ai benefici di cui al presente decreto possono essere implementate procedure mirate all'utilizzo congiunto degli strumenti di incentivazione destinati all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.
6. Dall'attivita' di cui al presente articolo non devono derivare ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
Art. 19
Fondi di investimento
di cui all'art. 4, comma 2

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, la struttura del patrimonio immobiliare dei Fondi di investimento cui all'art. 4, comma 2, puo' essere costituita, alternativamente, nei seguenti modi:
a) da immobili di proprieta' pubblica individuati dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014;
b) da immobili di cui alla lettera a), nonche' da altri immobili di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo).
2. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), i progetti di investimento di cui all'art. 20 in cui sono ricompresi, anche nel caso di Fondi di cui alla lettera b), comma 2, soltanto gli edifici scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'AFAM, nonche' gli edifici destinati alla istruzione universitaria.
 
Art. 20
Progetti di investimento

1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di valorizzazione degli immobili di proprieta' pubblica di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ricompresi nei Fondi di investimento di cui all'art. 19, comma 1, attraverso interventi di efficientamento energetico.
2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza economica e l'efficacia dell'intervento con la definizione dei tempi di ritorno dell'investimento. A tal fine, i soggetti beneficiari dovranno presentare apposita relazione che attesti i costi energetici per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i corrispondenti costi energetici per singole componenti e il costo energetico totale dell'edificio a realizzazione definitiva dell'intervento.
3. I soggetti che presentano il progetto di investimento devono, per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare:
a) la tipologia di intervento da realizzare;
b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla progettazione;
c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile successivamente alla realizzazione dell'intervento;
d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento;
e) che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato ad eventuali contributi pubblici a Fondo perduto o ad altri finanziamenti pubblici gia' erogati al Fondo di investimento, sia inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.
4. I progetti di investimento non possono comportare, per il soggetto pubblico che ha conferito gli immobili al Fondo di investimento, un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile anteriormente alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico.
5. Il progetto di investimento non puo' comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 21

Criteri minimi degli interventi, importo massimo finanziabile e
durata massima del finanziamento

1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 6.
2. Ai progetti di investimento di cui all'art. 20 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di venti anni, il cui importo per ciascun intervento, comprensivo di progettazione e certificazione, non puo' essere superiore ad un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti, e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e nel limite massimo del 20% del valore del Fondo di investimento.
3. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso agevolato non puo', in ogni caso, superare euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per singolo progetto di investimento. La durata del finanziamento agevolato non potra' comunque superare la durata del Fondo di investimento.
4. L'importo massimo finanziabile, non potra' essere superiore all'importo determinato ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera e).
 
Art. 22
Fondi d'investimento immobiliari chiusi

1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui all'art. 20 si applicano, per quanto compatibili, le norme e le procedure previste all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I Fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda di finanziamento agevolato nelle forme di cui all'art. 9, commi 1 e 2, e si impegnano a corrispondere le rate di rimborso del finanziamento.
3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori e maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il soggetto pubblico che conferisce gli immobili.
 
Art. 23
Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare potranno essere emanate ulteriori indicazioni attuative delle procedure definite nell'addendum alla convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. in data 2 aprile 2019, di cui all'art. 12, comma 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2021

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Costa
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Il Ministro
dello sviluppo economico
Patuanelli
Il Ministro dell'istruzione
Azzolina
Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Manfredi
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, reg. n. 954