Gazzetta n. 97 del 23 aprile 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 2021, n. 54
Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in particolare l'articolo 1, comma 6;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 15 febbraio 2006, recante individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 2006;
Visto l'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato n. 1664/2020 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) decreto-legge: il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133;
b) perimetro: il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge;
c) DPCM: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, recante il regolamento in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge;
d) soggetti inclusi nel perimetro: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge individuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 del DPCM;
e) compromissione: la perdita di sicurezza o di efficacia dello svolgimento di una funzione essenziale dello Stato o di un servizio essenziale, connessa al malfunzionamento, all'interruzione, anche parziali, ovvero all'utilizzo improprio di reti, sistemi informativi e servizi informatici;
f) incidente: ogni evento di natura accidentale o intenzionale che determina il malfunzionamento, l'interruzione, anche parziali, ovvero l'utilizzo improprio delle reti, dei sistemi informativi o dei servizi informatici;
g) analisi del rischio: un processo che consente di identificare i fattori di rischio di un incidente, valutandone la probabilita' e l'impatto potenziale sulla continuita', sulla sicurezza o sulla efficacia della funzione essenziale o del servizio essenziale, e conseguentemente di trattare tale rischio individuando ed implementando idonee misure di sicurezza;
h) rete, sistema informativo:
1) una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera dd), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
2) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o collegati, uno o piu' dei quali eseguono, in base ad un programma, un trattamento automatico di dati digitali, ivi inclusi i sistemi di controllo industriale;
3) i dati digitali conservati, trattati, estratti o trasmessi per mezzo di reti o dispositivi di cui ai numeri 1) e 2), per il loro funzionamento, uso, protezione e manutenzione, compresi i programmi di cui al numero 2);
i) servizio informatico: un servizio consistente interamente o prevalentemente nel trattamento di informazioni, per mezzo della rete e dei sistemi informativi, ivi incluso quello di cloud computing di cui all'articolo 3, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;
l) categorie: tipologie di beni, sistemi o servizi ICT destinati ad essere impiegati sui beni ICT di cui all'elenco dell'articolo 7 del DPCM, individuate sulla base di criteri tecnici, la cui acquisizione e' subordinata alla valutazione del CVCN;
m) oggetto della fornitura: bene, sistema o servizio ICT, appartenente alle categorie, che il soggetto incluso nel perimetro intende acquisire;
n) CVCN: il Centro di Valutazione e Certificazione nazionale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
o) CV: i centri di valutazione del Ministero dell'interno e del Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
p) LAP: laboratorio accreditato di prova, indipendente dai soggetti inclusi nel perimetro e dai fornitori, che ha ottenuto l'accreditamento dal CVCN ai sensi dell'articolo 1, comma 7 del decreto-legge;
q) oggetto della valutazione: l'oggetto della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, sottoposto al procedimento di valutazione da parte del CVCN o dei CV;
r) centrali di committenza: Consip S.p.A. e i soggetti aggregatori ai fini della realizzazione degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonche' la societa' di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nell'ambito individuato dall'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
s) fornitore: persona fisica o giuridica che fornisce l'oggetto della fornitura di beni, sistemi o servizi ICT, destinato alle reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge;
t) evidenze: documenti, registrazioni, dati, constatazioni, dichiarazioni di fatti, reportistica, attivita', procedure, o altre informazioni utili ad attestare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
u) verifica: attivita' di analisi e controllo documentale delle evidenze al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
v) ispezione: attivita' di tipo ricognitivo e valutativo che si articola nell'analisi, rilevazione, acquisizione e verifica di conformita' di elementi di fatto e di diritto utili ad accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge;
z) autorita' competenti: le autorita' che, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, dispongono ed effettuano verifiche e ispezioni;
aa) personale incaricato: il personale incaricato dalle Autorita' competenti dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 «Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 6 del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica.»:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - (Omissis).
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono disciplinati le
procedure, le modalita' e i termini con cui:
a) i soggetti di cui al comma 2-bis, che intendano
procedere, anche per il tramite delle centrali di
committenza alle quali essi sono tenuti a fare ricorso ai
sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), appartenenti a
categorie individuate, sulla base di criteri di natura
tecnica, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro dieci mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, ne danno comunicazione al Centro di valutazione e
certificazione nazionale (CVCN), istituito presso il
Ministero dello sviluppo economico; la comunicazione
comprende anche la valutazione del rischio associato
all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito
di impiego. Entro quarantacinque giorni dalla ricezione
della comunicazione, prorogabili di quindici giorni, una
sola volta, in caso di particolare complessita', il CVCN
puo' effettuare verifiche preliminari ed imporre condizioni
e test di hardware e software da compiere anche in
collaborazione con i soggetti di cui al comma 2-bis,
secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche
di sicurezza. Decorso il termine di cui al precedente
periodo senza che il CVCN si sia pronunciato, i soggetti
che hanno effettuato la comunicazione possono proseguire
nella procedura di affidamento. In caso di imposizione di
condizioni e test di hardware e software, i relativi bandi
di gara e contratti sono integrati con clausole che
condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il
contratto al rispetto delle condizioni e all'esito
favorevole dei test disposti dal CVCN. I test devono essere
conclusi nel termine di sessanta giorni. Decorso il termine
di cui al precedente periodo, i soggetti che hanno
effettuato la comunicazione possono proseguire nella
procedura di affidamento. In relazione alla specificita'
delle forniture di beni, sistemi e servizi ICT da impiegare
su reti, sistemi informativi e servizi informatici del
Ministero dell'interno e del Ministero della difesa,
individuati ai sensi del comma 2, lettera b), i predetti
Ministeri, nell'ambito delle risorse umane e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, in coerenza con
quanto previsto dal presente decreto, possono procedere,
con le medesime modalita' e i medesimi termini previsti dai
periodi precedenti, attraverso la comunicazione ai propri
Centri di valutazione accreditati per le attivita' di cui
al presente decreto, ai sensi del comma 7, lettera b), che
impiegano le metodologie di verifica e di test definite dal
CVCN. Per tali casi i predetti Centri informano il CVCN con
le modalita' stabilite con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di cui al comma 7, lettera b). Non
sono oggetto di comunicazione gli affidamenti delle
forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinate alle
reti, ai sistemi informativi e ai servizi informatici per
lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, accertamento
e repressione dei reati e i casi di deroga stabiliti dal
medesimo regolamento con riguardo alle forniture di beni,
sistemi e servizi ICT per le quali sia indispensabile
procedere in sede estera, fermo restando, in entrambi i
casi, l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi ai
livelli di sicurezza di cui al comma 3, lettera b), salvo
motivate esigenze connesse agli specifici impieghi cui essi
sono destinati;
b) i soggetti individuati quali fornitori di beni,
sistemi e servizi destinati alle reti, ai sistemi
informativi e ai servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), assicurano al CVCN e, limitatamente agli ambiti
di specifica competenza, ai Centri di valutazione operanti
presso i Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a) del presente comma, la propria collaborazione
per l'effettuazione delle attivita' di test di cui alla
lettera a) del presente comma, sostenendone gli oneri; il
CVCN segnala la mancata collaborazione al Ministero dello
sviluppo economico, in caso di fornitura destinata a
soggetti privati, o alla Presidenza del Consiglio dei
ministri, in caso di fornitura destinata a soggetti
pubblici ovvero a quelli di cui all'articolo 29 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; sono
inoltrate altresi' alla Presidenza del Consiglio dei
ministri le analoghe segnalazioni dei Centri di valutazione
dei Ministeri dell'interno e della difesa, di cui alla
lettera a);
c) la Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
profili di pertinenza dei soggetti pubblici e di quelli di
cui all'articolo 29 del codice dell'Amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e il Ministero dello sviluppo
economico, per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
svolgono attivita' di ispezione e verifica in relazione a
quanto previsto dal comma 2, lettera b), dal comma 3, dal
presente comma e dal comma 7, lettera b), impartendo, se
necessario, specifiche prescrizioni; nello svolgimento
delle predette attivita' di ispezione e verifica l'accesso,
se necessario, a dati o metadati personali e amministrativi
e' effettuato in conformita' a quanto previsto dal
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, e dal codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196; per le reti, i sistemi
informativi e i servizi informatici di cui al comma 2,
lettera b), connessi alla funzione di prevenzione e
repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e
sicurezza militare dello Stato, le attivita' di ispezione e
verifica sono svolte, nell'ambito delle risorse umane e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
dalle strutture specializzate in tema di protezione di reti
e sistemi, nonche', nei casi in cui siano espressamente
previste dalla legge, in tema di prevenzione e di contrasto
del crimine informatico, delle amministrazioni da cui
dipendono le Forze di polizia e le Forze armate, che ne
comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per i profili di competenza.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
30 luglio 2020, n. 131 «Regolamento in materia di perimetro
di sicurezza nazionale cibernetica, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
261 del 21 ottobre 2020.
- Il decreto del Ministro delle comunicazioni 15
febbraio 2006 «Individuazioni delle prestazioni, eseguite
dal Ministero delle comunicazioni per conto terzi, ai sensi
dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003,
n. 366», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7
aprile 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice
dell'amministrazione digitale»:
«Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di servizi). -
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari
qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta
elettronica certificata presentano all'AgID domanda di
qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee
guida.
2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24
del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre
di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e
organizzativi compatibili con la disciplina europea,
nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto
all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita
l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono
definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica
attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono
svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri
per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo
svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
3.
4. La domanda di qualificazione si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di AgID o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile
anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della
disciplina in questione.
7. - 8.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si
fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al
sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
329 del 30 novembre 1981, S.O.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi», e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990.

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto-legge 21 settembre
2019, n. 105, convertito con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 133, si veda nelle note alle premesse.
- Per il riferimento al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lett. a),
del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre
2019, n. 133:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - (Omissis).
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR):
a) sono definiti modalita' e criteri procedurali di
individuazione di amministrazioni pubbliche, enti e
operatori pubblici e privati di cui al comma 1 aventi una
sede nel territorio nazionale, inclusi nel perimetro di
sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle
misure e degli obblighi previsti dal presente articolo; ai
fini dell'individuazione, fermo restando che per gli
Organismi di informazione per la sicurezza si applicano le
norme previste dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, si
procede sulla base dei seguenti criteri:
1) il soggetto esercita una funzione essenziale
dello Stato, ovvero assicura un servizio essenziale per il
mantenimento di attivita' civili, sociali o economiche
fondamentali per gli interessi dello Stato;
2) l'esercizio di tale funzione o la prestazione
di tale servizio dipende da reti, sistemi informativi e
servizi informatici;
2-bis) l'individuazione avviene sulla base di un
criterio di gradualita', tenendo conto dell'entita' del
pregiudizio per la sicurezza nazionale che, in relazione
alle specificita' dei diversi settori di attivita', puo'
derivare dal malfunzionamento, dall'interruzione, anche
parziali, ovvero dall'utilizzo improprio delle reti, dei
sistemi informativi e dei servizi informatici predetti;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, lett. dd),
del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice
delle comunicazioni elettroniche»:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
Codice si intende per:
(Omissis).
dd) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di
trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di
commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi
gli elementi di rete non attivi, che consentono di
trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre
ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le
reti satellitari, le reti terrestri mobili e fisse (a
commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto,
compresa Internet), le reti utilizzate per la diffusione
circolare dei programmi sonori e televisivi, i sistemi per
il trasporto della corrente elettrica, nella misura in cui
siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti
televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di
informazione trasportato;
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. aa),
del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65 «Attuazione
della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello
comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi nell'Unione»:
«Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
(Omissis).
aa) servizio di cloud computing, un servizio
digitale che consente l'accesso a un insieme scalabile ed
elastico di risorse informatiche condivisibili.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 7, del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - (Omissis).
7. Nell'ambito dell'approvvigionamento di prodotti,
processi, servizi ICT e associate infrastrutture destinati
alle reti, ai sistemi informativi e per l'espletamento dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), il CVCN
assume i seguenti compiti:
a) contribuisce all'elaborazione delle misure di
sicurezza di cui al comma 3, lettera b), per cio' che
concerne l'affidamento di forniture di beni, sistemi e
servizi ICT;
b) ai fini della verifica delle condizioni di
sicurezza e dell'assenza di vulnerabilita' note, anche in
relazione all'ambito di impiego, definisce le metodologie
di verifica e di test e svolge le attivita' di cui al comma
6, lettera a), dettando, se del caso, anche prescrizioni di
utilizzo al committente; a tali fini il CVCN si avvale
anche di laboratori dallo stesso accreditati secondo
criteri stabiliti da un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, adottato entro dieci mesi dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, su proposta del CISR, impiegando, per le
esigenze delle amministrazioni centrali dello Stato, quelli
eventualmente istituiti, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso le medesime
amministrazioni. Con lo stesso decreto sono altresi'
stabiliti i raccordi, ivi compresi i contenuti, le
modalita' e i termini delle comunicazioni, tra il CVCN e i
predetti laboratori, nonche' tra il medesimo CVCN e i
Centri di valutazione del Ministero dell'interno e del
Ministero della difesa, di cui al comma 6, lettera a),
anche la fine di assicurare il coordinamento delle
rispettive attivita' e perseguire la convergenza e la non
duplicazione delle valutazioni in presenza di medesimi
condizioni e livelli di rischio;
c) elabora e adotta, previo conforme avviso
dell'organismo tecnico di supporto al CISR, schemi di
certificazione cibernetica, tenendo conto degli standard
definiti a livello internazionale e dell'Unione europea,
laddove, per ragioni di sicurezza nazionale, gli schemi di
certificazione esistenti non siano ritenuti adeguati alle
esigenze di tutela del perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 512, della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilita' 2016)»:
«Art. 1. - 512. Al fine di garantire l'ottimizzazione
e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettivita', fermi restando gli obblighi
di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi
dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le
societa' inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di
acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza
regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli
stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere
personale strettamente necessario ad assicurare la piena
funzionalita' dei soggetti aggregatori di cui all'articolo
9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga
ai vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente,
nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al
comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del
2014.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 83, comma 15, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione tributaria»:
«Art. 83 (Efficienza dell'Amministrazione
finanziaria). - (Omissis).
15. Al fine di garantire la continuita' delle
funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e
finanziari, i diritti dell'azionista della societa' di
gestione del sistema informativo dell'amministrazione
finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli
atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono
abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il
presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto
di cinque componenti, e' conseguentemente rinnovato entro
il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383,
terzo comma, del codice civile.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 31, comma 5, del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge
11 settembre 2020, n. 120 «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»:
«Art. 31 (Semplificazione dei sistemi informativi
delle pubbliche amministrazioni e dell'attivita' di
coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in
materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica). -
(Omissis).
5. Per assicurare la piena efficacia dei progetti di
trasformazione digitale la societa' di cui all'articolo 83,
comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nell'ambito dei progetti e delle attivita' da essa
gestiti, provvede alla definizione e allo sviluppo di
servizi e prodotti innovativi operando, anche in favore
delle amministrazioni committenti, in qualita' di
innovation procurement broker. In tale ambito, per
l'acquisizione dei beni e dei servizi funzionali alla
realizzazione di progetti ad alto contenuto innovativo, la
medesima societa' non si avvale di Consip S.p.A. nella sua
qualita' di centrale di committenza, in deroga all'ultimo
periodo dell'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, lett. b),
del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019,
n. 133:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - (Omissis).
2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza
della Repubblica (CISR):
(Omissis);
b) sono definiti, sulla base di un'analisi del
rischio e di un criterio di gradualita' che tenga conto
delle specificita' dei diversi settori di attivita', i
criteri con i quali i soggetti di cui al comma 2-bis
predispongono e aggiornano con cadenza almeno annuale un
elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi
informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,
comprensivo della relativa architettura e componentistica,
fermo restando che, per le reti, i sistemi informativi e i
servizi informatici attinenti alla gestione delle
informazioni classificate, si applica quanto previsto dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,
lettera l), della legge 3 agosto 2007, n. 124;
all'elaborazione di tali criteri provvede, adottando
opportuni moduli organizzativi, l'organismo tecnico di
supporto al CISR, integrato con un rappresentante della
Presidenza del Consiglio dei ministri; entro sei mesi dalla
data della comunicazione, prevista dal comma 2-bis, a
ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di cui al
medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui
all'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale,
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche'
quelli privati, di cui al comma 2-bis trasmettono tali
elenchi, rispettivamente, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri e al Ministero dello sviluppo economico; la
Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello
sviluppo economico inoltrano gli elenchi di rispettiva
pertinenza al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza, anche per le attivita' di prevenzione,
preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al
Nucleo per la sicurezza cibernetica, nonche' all'organo del
Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarita'
dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.».
 
Art. 2

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 1, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto-legge, definisce:
a) le procedure, le modalita' ed i termini da seguire ai fini delle valutazioni da parte del CVCN e dei CV, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'acquisizione, da parte dei soggetti inclusi nel perimetro, di oggetti di fornitura rientranti nelle categorie individuate sulla base dei criteri di cui alla lettera b) del presente comma, fatti salvi i casi di deroga di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
b) i criteri di natura tecnica per l'individuazione delle categorie a cui si applica la procedura di valutazione di cui alla lettera a);
c) le procedure, le modalita' ed i termini con cui le Autorita' competenti effettuano le attivita' di verifica e ispezione ai fini dell'accertamento del rispetto degli obblighi stabiliti nel decreto-legge e nei decreti attuativi.
 
Art. 3

Comunicazione di affidamento

1. I soggetti inclusi nel perimetro, prima dell'avvio delle procedure di affidamento ovvero, ove non siano previste, prima della conclusione dei contratti relativi alla fornitura di beni, sistemi e di servizi ICT di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, anche nel caso in cui tali procedure siano espletate attraverso le centrali di committenza, ne danno comunicazione al CVCN o ai CV.
2. La comunicazione e' trasmessa in via telematica al CVCN o ai CV per le valutazioni di rispettiva competenza del CVCN o dei CV. I dati contenuti nelle comunicazioni sono raccolti in archivi informatici istituiti presso le Amministrazioni nelle quali operano il CVCN e i CV, con risorse disponibili a legislazione vigente.
3. La comunicazione di cui al comma 1, oltre ai dati identificativi del soggetto incluso nel perimetro, contiene i seguenti elementi:
a) la descrizione generale dell'oggetto della fornitura;
b) l'impiego, ovvero la destinazione d'uso dell'oggetto della fornitura nell'ambito dei beni ICT di cui all'articolo 7 del DPCM;
c) la categoria di appartenenza dell'oggetto della fornitura;
d) le informazioni e i servizi che l'oggetto della fornitura deve trattare e le relative modalita' di gestione;
e) le informazioni relative all'eventuale acquisizione mediante gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
4. In aggiunta agli elementi di cui al comma 3, la comunicazione include il documento di analisi del rischio associato all'oggetto della fornitura, anche in relazione all'ambito di impiego. Il documento contiene la descrizione dei seguenti elementi:
a) l'ambiente operativo dell'ambito di impiego specificando:
1. i componenti con i quali l'oggetto della fornitura interagisce e le configurazioni di tali componenti;
2. le eventuali misure di sicurezza esistenti di tipo fisico, tecnico, procedurale, relative al personale con indicazione delle eventuali certificazioni o verifiche eseguite;
b) i requisiti di sicurezza che caratterizzano l'impiego dell'oggetto della fornitura, espressi in termini di capacita' di proteggere la disponibilita', l'integrita' e la riservatezza delle informazioni e i servizi di cui al comma 3, lettera d).
5. Con successivo atto del CVCN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le metodologie per la predisposizione del documento di analisi del rischio e per l'individuazione dei livelli di severita' dei test di cui all'articolo 5, comma 2.
6. Ai fini del comma 5, il CVCN, sulla base di standard tecnici di riferimento, tiene conto dell'impatto di violazioni intenzionali o accidentali sui requisiti di sicurezza, di cui alla lettera b) del comma 4, che determinano eventi di indisponibilita', malfunzionamento e compromissione della funzione essenziale o del servizio essenziale.
 
Art. 4

Procedimento di verifica
e valutazione

1. Il CVCN o i CV, secondo le rispettive competenze stabilite nell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, svolgono il procedimento di verifica e valutazione dell'analisi documentale contenuta nella comunicazione di cui all'articolo 3.
2. Il procedimento si articola in:
a) verifiche preliminari di cui all'articolo 5;
b) fase di preparazione all'esecuzione dei test, di cui all'articolo 6;
c) esecuzione dei test di hardware e di software di cui all'articolo 7.
3. All'esito delle verifiche e dei test di cui al comma 2, il CVCN o i CV, con apposito provvedimento, definiscono eventuali condizioni e test di hardware e di software da inserire nelle clausole del bando di gara o del contratto, di cui all'articolo 5, nonche' eventuali prescrizioni di utilizzo al soggetto incluso nel perimetro, di cui all'articolo 8.
4. Le attivita' di cui alla lettera a) del comma 2 sono svolte entro il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 3, prorogabile una sola volta di quindici giorni nei casi di particolare complessita', nell'ipotesi in cui l'oggetto di valutazione:
a) sia costituito da beni, sistemi e servizi ICT integrati tra di loro;
b) sia basato su tecnologie di recente sviluppo per le quali non si dispone di metodologie di test consolidate;
c) interagisce con componenti che erogano altre funzioni essenziali o servizi essenziali.
5. Le attivita' di cui alla lettera c) del comma 2 si concludono entro sessanta giorni a partire dalla data in cui il soggetto incluso nel perimetro comunica che l'oggetto della valutazione e' reso fisicamente disponibile per i test al CVCN o ai CV secondo le condizioni individuate ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6.
6. Decorsi i termini di cui al comma 4 senza che il CVCN o i CV si siano pronunciati, i soggetti inclusi nel perimetro possono proseguire nella procedura di affidamento. Decorsi i termini di cui al comma 5, senza che il CVCN o i CV si siano pronunciati, i soggetti inclusi nel perimetro possono proseguire l'esecuzione del contratto.
7. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 2, lettera c), il CVCN puo' avvalersi di LAP e si coordina, ove previsto, con i centri di valutazione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.
8. Il CVCN condivide con i CV e i LAP le metodologie per l'effettuazione dei test ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge. Il CVCN, i CV e i LAP assicurano, anche con strumenti adeguati, la riservatezza di tali metodologie.
9. Gli atti del procedimento di verifica e valutazione sono adottati nel rispetto dell'esigenza di tutela della sicurezza nazionale per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge.

Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1 del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica»:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - 1. Al fine di assicurare un livello elevato
di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli
enti e degli operatori pubblici e privati aventi una sede
nel territorio nazionale, da cui dipende l'esercizio di una
funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di
un servizio essenziale per il mantenimento di attivita'
civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi
dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche
parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un
pregiudizio per la sicurezza nazionale, e' istituito il
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.
(Omissis).».
 
Art. 5

Verifiche preliminari, individuazione
di condizioni e test

1. A seguito della comunicazione di cui all'articolo 3, il CVCN o i CV effettuano verifiche preliminari ed eventualmente richiedono al soggetto incluso nel perimetro le informazioni necessarie per assicurare la collaborazione ai fini dell'individuazione delle condizioni per il fornitore e della tipologia di test di hardware e di software da eseguire. In caso di incompletezza o incongruenza delle informazioni fornite dal soggetto incluso nel perimetro i termini di conclusione del procedimento sono sospesi, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 6, comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Nell'individuazione dei test da eseguire, il CVCN e i CV tengono conto dell'analisi del rischio di cui all'articolo 3 e dei livelli di severita' determinati sulla base della metodologia di cui al comma 5 del medesimo articolo 3.
3. Il CVCN e i CV possono richiedere l'esecuzione delle seguenti tipologie di test:
a) test di corretta implementazione delle funzionalita' di sicurezza allo scopo di verificare che queste ultime si comportino secondo le relative specifiche di progetto;
b) test di intrusione a supporto dell'analisi di vulnerabilita'.
4. Con atto del CVCN, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e da aggiornarsi periodicamente, sono definiti i test corrispondenti ai livelli di severita' derivanti dall'analisi del rischio di cui all'articolo 3.
5. Nel caso di imposizione di test, il fornitore e' tenuto ad effettuare almeno le seguenti attivita' propedeutiche e indispensabili alla loro esecuzione:
a) fornire evidenza dell'idoneita' delle funzioni di sicurezza e delle loro configurazioni a soddisfare i requisiti di sicurezza di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b);
b) provvedere all'allestimento di un ambiente di test adeguatamente rappresentativo della realta' di esercizio presso il laboratorio o, se necessario, presso il fornitore o presso il soggetto del perimetro;
c) fornire una descrizione generale dell'architettura dell'oggetto di valutazione e delle sue funzioni;
d) fornire una descrizione delle funzionalita' di sicurezza implementate nell'oggetto di valutazione;
e) fornire una descrizione dei test funzionali e di sicurezza gia' eseguiti dal fornitore o dal produttore o da una parte terza, comprensivi dei relativi risultati.
6. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, il CVCN e i CV definiscono, con apposito provvedimento, da comunicarsi al soggetto incluso nel perimetro le eventuali ulteriori condizioni, i test da eseguire ed eventuali indicazioni per il supporto da parte del fornitore ai fini dell'integrazione nei bandi di gara o nei contratti con clausole che condizionano, sospensivamente ovvero risolutivamente, il contratto al rispetto delle condizioni e all'esito favorevole dei test.
7. Le centrali di committenza, ai fini della realizzazione degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tengono conto, anche per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, e di cui al presente decreto, con riferimento alle acquisizioni di beni, sistemi e servizi ICT inclusi nelle categorie di cui all'articolo 1, lettera l), e di cui al capo III del presente decreto. Al fine dell'effettuazione di tali acquisizioni mediante i detti strumenti, i soggetti pubblici inclusi nel perimetro specificano, secondo quanto previsto nella relativa documentazione di gara e tenendo conto delle caratteristiche della specifica acquisizione, gli elementi relativi a condizioni e a test di cui al comma 6. Gli aggiudicatari assicurano il rispetto di dette previsioni.
8. Nei bandi di gara o nei contratti, i requisiti di sicurezza dell'oggetto di fornitura sono indicati dal soggetto incluso nel perimetro adottando se necessario le opportune cautele di riservatezza, anche nei casi in cui l'acquisizione avvenga attraverso le centrali di committenza.
9. Il soggetto incluso nel perimetro, successivamente all'aggiudicazione della gara o della stipula del contratto, comunica al CVCN o ai CV, in via telematica, i riferimenti del fornitore e ogni elemento utile ad individuare in modo univoco l'oggetto di fornitura.

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 7, e 6,
comma 1, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n. 241
«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»:
«Art. 2 (Conclusione del procedimento). - (Omissis).
7. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, i
termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo
possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di
informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o
qualita' non attestati in documenti gia' in possesso
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
(Omissis).».
«Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento).
- 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i
presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il
compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni
misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio
di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze
erronee o incomplete e puo' esperire accertamenti tecnici
ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza,
indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le
notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo
competente per l'adozione. L'organo competente per
l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal
responsabile del procedimento, non puo' discostarsi dalle
risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del
procedimento se non indicandone la motivazione nel
provvedimento finale.».
 
Art. 6

Preparazione all'esecuzione dei test

1. A seguito della comunicazione di cui al comma 9 dell'articolo 5, il CVCN e i CV verificano, attraverso una piattaforma informatica operante presso il Ministero dello sviluppo economico, se l'oggetto di fornitura e' stato gia' sottoposto a precedenti valutazioni o se sono in corso valutazioni, secondo le modalita' dell'articolo 7. Nel caso in cui:
a) l'oggetto sia stato sottoposto a precedenti valutazioni o sia in corso di valutazione, sono effettuate le verifiche di cui al comma 2, finalizzate a evitare la duplicazione di test eventualmente gia' eseguiti;
b) l'oggetto non sia stato sottoposto a precedenti valutazioni e non sia in corso di valutazione, si procede come descritto al comma 3.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, sull'oggetto di valutazione non sono effettuati test nei casi in cui:
a) su tutte le funzioni di sicurezza necessarie per soddisfare i requisiti di sicurezza di interesse nella nuova valutazione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione sia i test di corretta implementazione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), sia i test di intrusione di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
b) i test di intrusione siano stati eseguiti o siano in corso di esecuzione con riferimento a livelli di severita' non inferiori a quelli selezionati per la valutazione in corso.
3. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), diversi dal comma 2, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 5, il CVCN o i CV, se necessario in collaborazione con il soggetto incluso nel perimetro, identificano i test da eseguire escludendo quelli precedentemente eseguiti o in corso di esecuzione.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), e di cui al comma 3:
a) il CVCN puo' affidare l'esecuzione dei test ad un laboratorio accreditato, informandone il soggetto incluso nel perimetro e il fornitore;
b) il CVCN e i CV invitano il fornitore a predisporre le attivita' preliminari all'esecuzione dei test di cui all'articolo 5 e definiscono la sede in cui svolgere tali attivita'.
5. Nei casi di cui al comma 2, il CVCN o i CV, ferma restando la possibilita' di prevedere le prescrizioni di utilizzo di cui all'articolo 8, comunicano al soggetto incluso nel perimetro, e per conoscenza al fornitore, la conclusione del procedimento.
6. Allo sviluppo e alla gestione della piattaforma di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 7

Esecuzione dei test

1. Concluse le attivita' preliminari di cui all'articolo 6, il CVCN o i CV comunicano l'avvio dei test al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore. I test si concludono entro i termini individuati dall'articolo 4, comma 5.
2. Con la comunicazione di cui al comma 1 il CVCN o i CV specificano le modalita' di collaborazione dei fornitori durante l'esecuzione delle prove.
3. I test sono eseguiti presso i laboratori del CVCN, dei CV e dei LAP. Se necessario, possono essere eseguiti da personale del CVCN, dei CV e dei LAP presso il fornitore o il soggetto incluso nel perimetro.
4. I test sono effettuati secondo le metodologie predisposte dal CVCN di cui dall'articolo 4, comma 8, assicurando il rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 9. I CV e i LAP sono tenuti a non divulgare tali metodologie.
5. Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui si verifichi un malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o dell'ambiente di test predisposto dal fornitore che renda impossibile o difficoltosa l'esecuzione dei test, il CVCN o i CV comunicano tempestivamente al soggetto incluso nel perimetro, informando anche il fornitore, i motivi che ostano al proseguimento dei test. Entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, il fornitore puo' provvedere a risolvere il malfunzionamento. La predetta comunicazione sospende i termini di cui all'articolo 4, comma 5, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di soluzione del malfunzionamento verificata dal CVCN o dai CV. In caso di eventuale mancata soluzione entro il termine, il CVCN o i CV comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore l'impossibilita' di proseguire l'esecuzione dei test e concludono il procedimento indicando la motivazione.
6. Il CVCN, i CV e i LAP redigono un rapporto di prova nel quale sono indicati in dettaglio l'ambiente di test, le prove eseguite ed i relativi esiti.
7. I LAP, eventualmente incaricati per l'esecuzione dei test, trasmettono il rapporto di prova al CVCN entro sette giorni lavorativi dalla scadenza dei termini per l'esecuzione dei test.
8. Nel caso in cui sia stato incaricato il LAP e si verifichi un malfunzionamento dell'oggetto di valutazione o dell'ambiente di test predisposto dal fornitore, lo stesso LAP informa tempestivamente il CVCN che procede ai sensi del comma 5.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis, della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza). - 1. Nei procedimenti ad
istanza di parte il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente, prima della formale adozione di un
provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare
per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate
da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo
sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che
ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione
delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla
scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli
istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale
mancato accoglimento il responsabile del procedimento o
l'autorita' competente sono tenuti a dare ragione nella
motivazione del provvedimento finale di diniego indicando,
se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono
conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in
giudizio del provvedimento cosi' adottato, nell'esercitare
nuovamente il suo potere l'amministrazione non puo' addurre
per la prima volta motivi ostativi gia' emergenti
dall'istruttoria del provvedimento annullato. Le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di
parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento
della domanda inadempienze o ritardi attribuibili
all'amministrazione.».
 
Art. 8

Esito della valutazione
e prescrizioni di utilizzo

1. Sulla base del rapporto di prova di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, il CVCN e i CV redigono il rapporto di valutazione contenente l'esito dei test. Il rapporto di valutazione e' comunicato al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore entro i termini di cui all'articolo 4, comma 5.
2. In caso di esito negativo del rapporto di valutazione, il CVCN e i CV, previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunicano al soggetto incluso nel perimetro e al fornitore il provvedimento negativo motivato.
3. Nel caso in cui l'esito di cui al comma 1 sia positivo, il CVCN puo' imporre al soggetto incluso nel perimetro prescrizioni per l'utilizzo dell'oggetto dell'affidamento ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 possono riguardare anche il mantenimento nel tempo del livello di sicurezza nell'ambiente di esercizio.
 
Art. 9

Oneri economici
a carico del fornitore

1. Le spese a carico del fornitore per le attivita' di valutazione svolte dal CVCN e dai CV e per le attivita' di test condotte dai LAP sono calcolate sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 30 dicembre 2003, n. 366 «Modifiche ed
integrazioni al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernenti
le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero
delle comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della L. 6
luglio 2002, n. 137»:
«Art. 6 (Individuazione delle prestazioni in conto
terzi e produttivita' del personale). - 1. Con decreto del
Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, si provvede all'individuazione delle
prestazioni eseguite dal Ministero delle comunicazioni per
conto terzi e alla variazione in aumento delle tariffe
previste dal D.M. 5 settembre 1995 del Ministro delle poste
e delle telecomunicazioni, concernente tariffazione delle
prestazioni scientifiche e sperimentali eseguite
dall'Istituto superiore delle poste e delle
telecomunicazioni per conto terzi, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 273 del 29 novembre 1995 e dal D.M.
24 settembre 2003 del Ministro delle comunicazioni,
concernente determinazione delle quote di surrogazione del
personale, dei costi di uso delle apparecchiature e degli
automezzi e delle spese generali ai fini del rimborso degli
oneri sostenuti dal Ministero delle comunicazioni per
prestazioni rese a terzi, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2003.
2. In considerazione dell'accresciuta complessita'
delle funzioni e dei compiti assegnati al Ministero
dall'articolo 32-ter, comma 1, lettere h), i) ed m), del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato
dall'articolo 2, comma 1, del presente decreto legislativo,
dall'articolo 2-bis, comma 10, del decreto-legge 23 gennaio
2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 2001, n. 66, come modificato dall'articolo 41, comma
8, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dal decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 269, nonche' dal decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, una somma non superiore
al 30 per cento delle entrate provenienti dalla riscossione
dei compensi per prestazioni non rientranti tra i servizi
pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti
fondamentali rese dal Ministero delle comunicazioni per
conto terzi, certificate con decreto del Ministro delle
comunicazioni, e' destinata, d'intesa con le organizzazioni
sindacali, all'incentivazione della produttivita' del
personale in servizio presso il predetto Ministero, ai
sensi della vigente normativa. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».
 
Art. 10

Casi di deroga

1. Nel rispetto dell'articolo 1, comma 6, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge, non sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dal presente decreto le Autorita' di pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui agli articoli 1, 13, 14, 15 e 16, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, ai fini della deroga alla comunicazione di cui all'articolo 3, e' considerato indispensabile procedere in sede estera, salvo motivate esigenze connesse a specifici impieghi, per le forniture dei seguenti beni, sistemi e servizi ICT, se acquisite e utilizzate nel Paese in cui i soggetti del perimetro operano, tramite uffici, sedi o filiali all'estero:
a) realizzazione e aggiornamento di reti informatiche e di telecomunicazioni;
b) servizi di connettivita';
c) servizi di gestione, assistenza e manutenzione di apparati e sistemi informatici, di rete e di telecomunicazione, erogati in presenza presso la sede estera.
3. L'elenco e la documentazione relativa agli affidamenti effettuati ai sensi del comma 2 sono resi disponibili per le verifiche e le ispezioni di cui al capo IV del presente decreto.
4. Nei casi di cui al presente articolo e' comunque garantito l'utilizzo di beni, sistemi e servizi ICT conformi alle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 13, 14, 15 e 16
della legge 1° aprile 1981, n. 121 «Nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»:
«Art. 1 (Attribuzioni del Ministro dell'interno). -
Il Ministro dell'interno e' responsabile della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica ed e' autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. Ha l'alta direzione dei
servizi di ordine e sicurezza pubblica e coordina in
materia i compiti e le attivita' delle forze di polizia.
Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti per
la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Restano ferme le competenze del Consiglio dei
ministri previste dalle leggi vigenti.».
«Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita'
provinciale di pubblica sicurezza.
Il prefetto ha la responsabilita' generale
dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e
sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in
materia.
Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei
compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure
occorrenti.
A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente
informato dal questore e dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su
quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
pubblica nella provincia.
Il prefetto dispone della forza pubblica e delle
altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base
alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'.
Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno
relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in
riferimento ai compiti di cui al presente articolo.
Il prefetto tiene informato il commissario del
Governo nella regione sui provvedimenti che adotta
nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente
legge.».
«Art. 14 (Questore). - Il questore e' autorita'
provinciale di pubblica sicurezza.
Il questore ha la direzione, la responsabilita' e il
coordinamento, a livello tecnico operativo, dei servizi di
ordine e di sicurezza pubblica e dell'impiego a tal fine
della forza pubblica e delle altre forze eventualmente
poste a sua disposizione.
A tale scopo il questore deve essere tempestivamente
informato dai comandanti locali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza
con l'ordine e la sicurezza pubblica.».
«Art. 15 (Autorita' locali di pubblica sicurezza). -
Sono autorita' locali di pubblica sicurezza il questore nel
capoluogo di provincia e i funzionari preposti ai
commissariati di polizia aventi competenza negli altri
comuni.
Ove non siano istituiti commissariati di polizia, le
attribuzioni di autorita' locale di pubblica sicurezza sono
esercitate dal sindaco quale ufficiale di Governo.
Quando eccezionali esigenze di servizio lo
richiedono, il prefetto, o il questore su autorizzazione
del prefetto, puo' inviare funzionari della Polizia di
Stato, nei comuni di cui al comma precedente, per assumere
temporaneamente la direzione dei servizi di pubblica
sicurezza. Resta in tale caso sospesa la competenza
dell'autorita' locale di pubblica sicurezza. Le autorita'
provinciali di pubblica sicurezza, ai fini dell'ordine e
della sicurezza pubblica e della prevenzione e difesa dalla
violenza eversiva, sollecitano la collaborazione delle
amministrazioni locali e mantengono rapporti con i sindaci
dei comuni.».
«Art. 16 (Forze di polizia). - Ai fini della tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia
di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi
ordinamenti e dipendenze:
a) l'Arma dei carabinieri, quale forza armata in
servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il
concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
pubblica.
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative
dei vigenti ordinamenti, sono altresi' forze di polizia e
possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di
servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli
agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.
Le forze di polizia possono essere utilizzate anche
per il servizio di pubblico soccorso.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 3, del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133
«Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali
nei settori di rilevanza strategica»:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - (Omissis).
3. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che
disciplina altresi' i relativi termini e modalita'
attuative, adottato su proposta del CISR:
a) sono definite le procedure secondo cui i
soggetti di cui al comma 2-bis notificano gli incidenti
aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), al Gruppo di
intervento per la sicurezza informatica in caso di
incidente (CSIRT) italiano, che inoltra tali notifiche,
tempestivamente, al Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza anche per le attivita' demandate al Nucleo per la
sicurezza cibernetica; il Dipartimento delle informazioni
per la sicurezza assicura la trasmissione delle notifiche
cosi' ricevute all'organo del Ministero dell'interno per la
sicurezza e la regolarita' dei servizi di telecomunicazione
di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005,
n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 155, nonche' alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, se provenienti da un soggetto pubblico o da
un soggetto di cui all'articolo 29 del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, ovvero al Ministero dello sviluppo
economico, se effettuate da un soggetto privato;
b) sono stabilite misure volte a garantire elevati
livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e
dei servizi informatici di cui al comma 2, lettera b),
tenendo conto degli standard definiti a livello
internazionale e dell'Unione europea relative:
1) alla struttura organizzativa preposta alla
gestione della sicurezza;
1-bis) alle politiche di sicurezza e alla
gestione del rischio;
2) alla mitigazione e gestione degli incidenti e
alla loro prevenzione, anche attraverso interventi su
apparati o prodotti che risultino gravemente inadeguati sul
piano della sicurezza;
3) alla protezione fisica e logica e dei dati;
4) all'integrita' delle reti e dei sistemi
informativi;
5) alla gestione operativa, ivi compresa la
continuita' del servizio;
6) al monitoraggio, test e controllo;
7) alla formazione e consapevolezza;
8) all'affidamento di forniture di beni, sistemi
e servizi di information and communication technology
(ICT), anche mediante definizione di caratteristiche e
requisiti di carattere generale, di standard e di eventuali
limiti.».
 
Art. 11

Periodo transitorio

1. Il CVCN e i CV individuano i test da eseguire secondo un approccio gradualmente crescente nelle verifiche di sicurezza ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge. Nei primi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando la possibilita' di imporre le condizioni di cui all'articolo 5 e le prescrizioni di utilizzo di cui all'articolo 8, nonche' di effettuare l'analisi documentale di cui all'articolo 4, il CVCN e i CV possono effettuare test con livello di complessita' crescente nel tempo, secondo un programma contenuto nell'atto di cui all'articolo 5, comma 4.
 
Art. 12

Casi particolari

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge, la valutazione degli elementi indicanti la presenza di fattori di vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, strumentale ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e' effettuata secondo le procedure, le modalita' e i termini di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge, e di cui al presente decreto.

Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 1-bis del decreto-legge
15 marzo 2021, n. 21, convertito con modificazioni dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56 «Norme in materia di poteri
speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei
trasporti e delle comunicazioni»:
«Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti le reti di
telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia
5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei poteri
di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale i servizi di
comunicazione elettronica a banda larga basati sulla
tecnologia 5G.
2. La stipula di contratti o accordi aventi ad
oggetto l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di beni o
servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione,
alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i
servizi di cui al comma 1, ovvero l'acquisizione, a
qualsiasi titolo, di componenti ad alta intensita'
tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o
gestione, quando posti in essere con soggetti esterni
all'Unione europea, e' soggetta alla notifica di cui al
comma 3-bis, al fine dell'eventuale esercizio del potere di
veto o dell'imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni. A tal fine, sono oggetto di valutazione anche
gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano,
compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle
linee guida elaborati a livello internazionale e
dall'Unione europea.
2-bis. In sede di prima applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2, l'impresa notificante
fornisce un'informativa completa sui contratti o accordi di
cui al primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima
del 26 marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione.
3. Per le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis, per
soggetto esterno all'Unione europea si intende il soggetto
di cui all'articolo 2, comma 5-bis.
3-bis. Entro dieci giorni dalla conclusione di un
contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha
acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui
allo stesso comma notifica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni
dalla notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri
comunica l'eventuale veto ovvero l'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora sia
necessario svolgere approfondimenti riguardanti aspetti
tecnici relativi alla valutazione di possibili fattori di
vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita' e
la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, il
termine di trenta giorni previsto dal presente comma puo'
essere prorogato fino a venti giorni, prorogabili
ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in casi
di particolare complessita'. I poteri speciali sono
esercitati nella forma dell'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio' sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale.
Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si intendono
non esercitati. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'acquirente, tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non
sospendono i termini. In caso di incompletezza della
notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano. Fermo restando quanto previsto
dall'undicesimo periodo del presente comma, nel caso in cui
l'impresa notificante abbia iniziato l'esecuzione del
contratto o dell'accordo oggetto della notifica prima che
sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti
poteri, puo' ingiungere all'impresa di ripristinare a
proprie spese la situazione anteriore all'esecuzione del
predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto
costituisca reato, chiunque non osservi gli obblighi di
notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri
speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica
di cui al presente articolo, anche in assenza della
notifica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo'
avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio
dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i
termini e le norme procedurali previsti dal presente comma.
Il termine di trenta giorni di cui al presente comma
decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento
della violazione dell'obbligo di notifica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 6 agosto 2014, possono essere
individuate misure di semplificazione delle modalita' di
notifica, dei termini e delle procedure relativi
all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
di cui al comma 2.».
 
Art. 13

Criteri tecnici per
l'individuazione delle categorie

1. Le categorie di beni, sistemi e servizi ICT oggetto della valutazione da parte del CVCN o dai CV sono individuate sulla base dell'esecuzione o svolgimento delle seguenti funzioni:
a) commutazione oppure protezione da intrusioni e rilevazione di minacce informatiche in una rete, ivi inclusa l'applicazione di politiche di sicurezza;
b) comando, controllo e attuazione in una rete di controllo industriale;
c) monitoraggio e controllo di configurazione di una rete di comunicazione elettronica;
d) sicurezza della rete riguardo alla disponibilita', autenticita', integrita' o riservatezza dei servizi offerti o dei dati conservati, trasmessi o trattati;
e) autenticazione e allocazione delle risorse di una rete di comunicazione elettronica;
f) implementazione di un servizio informatico per mezzo della configurazione di un programma software esistente oppure dello sviluppo, parziale o totale, di un nuovo programma software, costituente la parte applicativa rilevante ai fini dell'erogazione del servizio informatico stesso.
2. Le categorie, sulla base dei criteri di cui al comma 1, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge.
 
Art. 14

Oggetto delle verifiche
e delle ispezioni

1. Le verifiche e le ispezioni hanno lo scopo di accertare, nell'ambito di quanto previsto dal presente decreto, l'adempimento da parte dei soggetti inclusi nel perimetro dei seguenti obblighi:
a) predisposizione, aggiornamento e trasmissione dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge;
b) notifica al CSIRT italiano (Computer Security Incident Response Team) degli incidenti aventi impatto su reti, sistemi informativi e servizi informatici nei termini e con le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge;
c) adozione delle misure di sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), del decreto-legge, nei termini e con le modalita' previste dal relativo decreto attuativo;
d) comunicazione al CVCN di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge, nei termini e con le modalita' previste dal presente decreto;
e) impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici in conformita' alle condizioni e con superamento dei test imposti dal CVCN ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge;
f) collaborazione per l'effettuazione delle attivita' di test da parte dei soggetti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b), del decreto-legge;
g) osservanza delle prescrizioni formulate dalle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, all'esito delle attivita' di ispezione e verifica;
h) osservanza delle prescrizioni di utilizzo fornite dal CVCN al soggetto ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera b), del decreto-legge.
 
Art. 15

Autorita' competenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, le verifiche e le ispezioni sono svolte:
a) dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i profili di pertinenza dei soggetti pubblici inclusi nel perimetro e di quelli di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge, ed in particolare dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri competente per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione;
b) dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti privati inclusi nel perimetro e di cui al medesimo articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge, ed in particolare dalla struttura competente in materia di tecnologie delle comunicazioni e di sicurezza informatica;
c) dalle strutture specializzate di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge, secondo le rispettive competenze, limitatamente alle reti, ai sistemi informativi, ai servizi informatici, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), dello stesso decreto-legge, connessi alla funzione di prevenzione e repressione dei reati, alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alla difesa civile e alla difesa e sicurezza militare dello Stato, che comunicano gli esiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i profili di competenza.
2. Le autorita' competenti istituiscono e aggiornano un elenco del personale da incaricare per lo svolgimento delle attivita' di ispezione e verifica. L'eventuale accesso ad informazioni classificate di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, derivante dallo svolgimento delle predette attivita', e' effettuato, nel rispetto del principio di cui al comma 1 del medesimo articolo e, nel caso di informazioni con classifica superiore a «riservato», esclusivamente da personale in possesso del requisito di cui al comma 1-bis del predetto articolo 42.
3. Ai fini dello svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, le autorita' competenti individuano il personale incaricato, nonche' un responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Nell'attribuzione degli incarichi le autorita' competenti si attengono a criteri di professionalita' e di rotazione.
5. Al momento dell'accettazione dell'incarico, il personale incaricato dichiara di non trovarsi, per quanto a sua conoscenza, in una situazione di conflitto di interessi e si impegna a segnalare ogni sopravvenuta situazione di conflitto, anche potenziale.
6. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge, le autorita' competenti si raccordano, ove necessario per lo svolgimento delle verifiche e delle ispezioni, con le autorita' di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, anche al fine di avvalersi di personale dipendente esperto nei settori di cui al medesimo decreto legislativo.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82:
«Art. 29 (Qualificazione dei fornitori di servizi). -
1. I soggetti che intendono fornire servizi fiduciari
qualificati o svolgere l'attivita' di gestore di posta
elettronica certificata presentano all'AgID domanda di
qualificazione, secondo le modalita' fissate dalle Linee
guida.
2. Ai fini della qualificazione, i soggetti di cui al
comma 1 devono possedere i requisiti di cui all'articolo 24
del Regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910/2014, disporre
di requisiti di onorabilita', affidabilita', tecnologici e
organizzativi compatibili con la disciplina europea,
nonche' di garanzie assicurative adeguate rispetto
all'attivita' svolta. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita
l'AgID, nel rispetto della disciplina europea, sono
definiti i predetti requisiti in relazione alla specifica
attivita' che i soggetti di cui al comma 1 intendono
svolgere. Il predetto decreto determina altresi' i criteri
per la fissazione delle tariffe dovute all'AgID per lo
svolgimento delle predette attivita', nonche' i requisiti e
le condizioni per lo svolgimento delle attivita' di cui al
comma 1 da parte di amministrazioni pubbliche.
[3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44-bis,
comma 3, del presente decreto e dall'articolo 14, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, il richiedente deve inoltre possedere i
requisiti individuati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da fissare in base ai seguenti
criteri:
a) per quanto riguarda il capitale sociale,
graduazione entro il limite massimo di cinque milioni di
euro, in proporzione al livello di servizio offerto;
b) per quanto riguarda le garanzie assicurative,
graduazione in modo da assicurarne l'adeguatezza in
proporzione al livello di servizio offerto.].
4. La domanda di qualificazione si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dalla data di
presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, puo' essere sospeso
una sola volta entro trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata
richiesta di documenti che integrino o completino la
documentazione presentata e che non siano gia' nella
disponibilita' di AgID o che questo non possa acquisire
autonomamente. In tale caso, il termine riprende a
decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, AgID
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco
di fiducia pubblico, tenuto da AgID stesso e consultabile
anche in via telematica, ai fini dell'applicazione della
disciplina in questione.
7. - 8.
9. Alle attivita' previste dal presente articolo si
fa fronte nell'ambito delle risorse di AgID, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del
citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito
con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - (Omissis).
2-bis. L'elencazione dei soggetti individuati ai
sensi del comma 2, lettera a), e' contenuta in un atto
amministrativo, adottato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del CISR, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al comma 2. Il predetto atto
amministrativo, per il quale e' escluso il diritto di
accesso, non e' soggetto a pubblicazione, fermo restando
che a ciascun soggetto e' data, separatamente,
comunicazione senza ritardo dell'avvenuta iscrizione
nell'elenco. L'aggiornamento del predetto atto
amministrativo e' effettuato con le medesime modalita' di
cui al presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 42 della legge 3 agosto
2007, n. 124 «Sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica e nuova disciplina del segreto»:
«Art. 42 (Classifiche di segretezza). - 1. Le
classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la conoscenza di informazioni, documenti, atti, attivita' o
cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi
in ragione delle proprie funzioni istituzionali.
1-bis. Per la trattazione di informazioni
classificate segretissimo, segreto e riservatissimo e'
necessario altresi' il possesso del nulla osta di sicurezza
(NOS).
2. La classifica di segretezza e' apposta, e puo'
essere elevata, dall'autorita' che forma il documento,
l'atto o acquisisce per prima la notizia, ovvero e'
responsabile della cosa, o acquisisce dall'estero
documenti, atti, notizie o cose.
3. Le classifiche attribuibili sono: segretissimo,
segreto, riservatissimo, riservato. Le classifiche sono
attribuite sulla base dei criteri ordinariamente seguiti
nelle relazioni internazionali.
4. Chi appone la classifica di segretezza individua,
all'interno di ogni atto o documento, le parti che devono
essere classificate e fissa specificamente il grado di
classifica corrispondente ad ogni singola parte.
5. La classifica di segretezza e' automaticamente
declassificata a livello inferiore quando sono trascorsi
cinque anni dalla data di apposizione; decorso un ulteriore
periodo di cinque anni, cessa comunque ogni vincolo di
classifica.
6. La declassificazione automatica non si applica
quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia
del vincolo sono prorogati dal soggetto che ha proceduto
alla classifica o, nel caso di proroga oltre il termine di
quindici anni, dal Presidente del Consiglio dei ministri.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri verifica
il rispetto delle norme in materia di classifiche di
segretezza. Con apposito regolamento sono determinati
l'ambito dei singoli livelli di segretezza, i soggetti cui
e' conferito il potere di classifica e gli uffici che,
nell'ambito della pubblica amministrazione, sono collegati
all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza della Repubblica, nonche' i criteri per
l'individuazione delle materie oggetto di classifica e i
modi di accesso nei luoghi militari o in quelli definiti di
interesse per la sicurezza della Repubblica.
8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini
l'esibizione di documenti classificati per i quali non sia
opposto il segreto di Stato, gli atti sono consegnati
all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne cura la
conservazione con modalita' che ne tutelino la
riservatezza, garantendo il diritto delle parti nel
procedimento a prenderne visione senza estrarne copia.
9. Chiunque illegittimamente distrugge documenti del
DIS o dei servizi di informazione per la sicurezza, in ogni
stadio della declassificazione, nonche' quelli privi di
ogni vincolo per decorso dei termini, e' punito con la
reclusione da uno a cinque anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 8, del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - (Omissis).
8. I soggetti di cui agli articoli 12 e 14 del
decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, e quelli di cui
all'articolo 16-ter, comma 2, del codice delle
comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, inclusi nel perimetro di sicurezza
nazionale cibernetica:
a) osservano le misure di sicurezza previste,
rispettivamente, dai predetti decreti legislativi, ove di
livello almeno equivalente a quelle adottate ai sensi del
comma 3, lettera b), del presente articolo; le eventuali
misure aggiuntive necessarie al fine di assicurare i
livelli di sicurezza previsti dal presente decreto sono
definite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, per i
soggetti pubblici e per quelli di cui all'articolo 29 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
di cui al comma 2-bis, e dal Ministero dello sviluppo
economico per i soggetti privati di cui al medesimo comma,
avvalendosi anche del CVCN; il Ministero dello sviluppo
economico e la Presidenza del Consiglio dei ministri si
raccordano, ove necessario, con le autorita' competenti di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2018,
n. 65;
b) assolvono l'obbligo di notifica di cui al comma
3, lettera a), che costituisce anche adempimento,
rispettivamente, dell'obbligo di notifica di cui agli
articoli 12 e 14 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n.
65, e dell'analogo obbligo previsto ai sensi dell'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e delle correlate disposizioni attuative; a
tal fine, oltre a quanto previsto dal comma 3, lettera a),
anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo
16-ter del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, il CSIRT italiano inoltra le notifiche
ricevute ai sensi del predetto comma 3, lettera a),
all'autorita' competente di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65.».
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 18 maggio 2018, n. 65:
«Art. 7 (Autorita' nazionali competenti e punto di
contatto unico). - 1. Sono designate quali Autorita'
competenti NIS per i settori e sottosettori di cui
all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III:
a) il Ministero dello sviluppo economico per il
settore energia, sottosettori energia elettrica, gas e
petrolio e per il settore infrastrutture digitali,
sottosettori IXP, DNS, TLD, nonche' per i servizi digitali;
b) il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per il settore trasporti, sottosettori aereo,
ferroviario, per vie d'acqua e su strada;
c) il Ministero dell'economia e delle finanze per
il settore bancario e per il settore infrastrutture dei
mercati finanziari, in collaborazione con le autorita' di
vigilanza di settore, Banca d'Italia e Consob, secondo
modalita' di collaborazione e di scambio di informazioni
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze;
d) il Ministero della salute per l'attivita' di
assistenza sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 38,
prestata dagli operatori dipendenti o incaricati dal
medesimo Ministero o convenzionati con lo stesso e le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
direttamente o per il tramite delle Autorita' sanitarie
territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza
sanitaria prestata dagli operatori autorizzati e
accreditati delle Regioni o dalle Province autonome negli
ambiti territoriali di rispettiva competenza;
e) il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano, direttamente o per il tramite delle
Autorita' territorialmente competenti, in merito al settore
fornitura e distribuzione di acqua potabile.
2. Le Autorita' competenti NIS sono responsabili
dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai
settori di cui all'allegato II e ai servizi di cui
all'allegato III e vigilano sull'applicazione del presente
decreto a livello nazionale esercitando altresi' le
relative potesta' ispettive e sanzionatorie.
3. Il Dipartimento delle informazioni per la
sicurezza (DIS) e' designato quale punto di contatto unico
in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi.
4. Il punto di contatto unico svolge una funzione di
collegamento per garantire la cooperazione transfrontaliera
delle autorita' competenti NIS con le autorita' competenti
degli altri Stati membri, nonche' con il gruppo di
cooperazione di cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di
cui all'articolo 11.
5. Il punto di contatto unico collabora nel gruppo di
cooperazione in modo effettivo, efficiente e sicuro con i
rappresentanti designati dagli altri Stati.
6. Le autorita' competenti NIS e il punto di contatto
unico consultano, conformemente alla normativa vigente,
l'autorita' di contrasto ed il Garante per la protezione
dei dati personali e collaborano con essi.
7. La Presidenza del Consiglio dei ministri comunica
tempestivamente alla Commissione europea la designazione
del punto di contatto unico e quella delle autorita'
competenti NIS, i relativi compiti e qualsiasi ulteriore
modifica. Alle designazioni sono assicurate idonee forme di
pubblicita'.
8. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a
1.300.000 euro a decorrere dal 2018, si provvede ai sensi
dell'articolo 22.».
 
Art. 16

Attivita' di verifica e ispezione

1. Le autorita' competenti dispongono verifiche e ispezioni sulla base degli atti di programmazione dalle medesime adottati, nonche' in caso di esigenze derivanti da:
a) notifiche di incidenti ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge;
b) rilevati inadempimenti rispetto agli obblighi imposti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi;
c) segnalazioni provenienti da altre Autorita' Pubbliche.
2. Le ispezioni sono svolte anche successivamente alle verifiche qualora si ritenga necessario riscontrare le evidenze acquisite, oppure qualora le predette verifiche presentino elementi tali da richiedere un approfondimento.
3. Il responsabile del procedimento di cui all'articolo 15, comma 3, comunica ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, inclusi nel perimetro, l'avvio del procedimento di verifica o di ispezione con le modalita' di cui all'articolo 8 della predetta legge, richiedendo le informazioni e la documentazione necessaria al fine dell'espletamento delle relative attivita'.
4. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al comma 3 nominano un incaricato in possesso di professionalita' e di competenze nella materia della sicurezza cibernetica, quale unico referente per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, comunicandone il nominativo al responsabile del procedimento.
5. Il procedimento di verifica si conclude entro il termine di centoventi giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
6. Il procedimento di ispezione si conclude entro il termine di novanta giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 3.
7. All'esito dell'attivita' di cui al comma 1, le autorita' competenti possono formulare specifiche prescrizioni a cui i soggetti inclusi nel perimetro devono attenersi. Il rispetto delle prescrizioni puo' essere oggetto di attivita' di verifica e ispezione.

Note all'art. 16:
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 8 della citata
legge 7 agosto 1990, n. 241:
«Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento). -
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso e' comunicato, con le modalita'
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti diretti ed a quelli che per legge debbono
intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa
derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse
modalita', notizia dell'inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la
facolta' dell'amministrazione di adottare, anche prima
della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo
comma 1, provvedimenti cautelari.».
«Art. 8 (Modalita' e contenuti della comunicazione di
avvio del procedimento). - 1. L'amministrazione provvede a
dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio, il domicilio digitale
dell'amministrazione e la persona responsabile del
procedimento;
c-bis) la data entro la quale, secondo i termini
previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il
procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia
dell'amministrazione;
c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la
data di presentazione della relativa istanza;
d) le modalita' con le quali, attraverso il punto
di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre
modalita' telematiche, e' possibile prendere visione degli
atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo
41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed
esercitare in via telematica i diritti previsti dalla
presente legge;
d-bis) l'ufficio dove e' possibile prendere visione
degli atti che non sono disponibili o accessibili con le
modalita' di cui alla lettera d).
3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti
particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a
rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme
di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite
dall'amministrazione medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni
prescritte puo' esser fatta valere solo dal soggetto nel
cui interesse la comunicazione e' prevista.».
 
Art. 17

Attivita' di verifica

1. Le verifiche sono effettuate mediante analisi e controllo documentale delle evidenze e di ogni altro elemento di fatto e di diritto, al fine di accertare l'adempimento degli obblighi previsti dal decreto-legge e dai relativi decreti attuativi.
2. Il procedimento di cui al comma 1 e' avviato secondo le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3. I soggetti destinatari della comunicazione di cui al medesimo articolo 16, comma 3, rendono disponibile la documentazione richiesta ai fini delle attivita' di verifica di cui al comma 1, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge, durante l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, qualora le evidenze risultino incomplete o incongruenti, puo' richiedere chiarimenti e integrazioni che sono resi entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, secondo le modalita' indicate dal richiedente.
4. Dell'attivita' svolta nel corso delle verifiche e' redatto apposito verbale che il personale incaricato trasmette al responsabile del procedimento.
5. Qualora nel corso della verifica vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne da' conto nel verbale e l'autorita' competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 9, del citato
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133:
«Art. 1 (Perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica). - (Omissis).
9. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) il mancato adempimento degli obblighi di
predisposizione, di aggiornamento e di trasmissione
dell'elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei
servizi informatici di cui al comma 2, lettera b), e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
200.000 a euro 1.200.000;
b) il mancato adempimento dell'obbligo di notifica
di cui al comma 3, lettera a), nei termini prescritti, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
c) l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui
al comma 3, lettera b), e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
d) la mancata comunicazione di cui al comma 6,
lettera a), nei termini prescritti, e' punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro
1.800.000;
e) l'impiego di prodotti e servizi sulle reti, sui
sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi
informatici di cui al comma 2, lettera b), in violazione
delle condizioni o in assenza del superamento dei test
imposti dal CVCN ovvero dai Centri di valutazione di cui al
comma 6, lettera a), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 300.000 a euro 1.800.000;
f) la mancata collaborazione per l'effettuazione
delle attivita' di test di cui al comma 6, lettera a), da
parte dei soggetti di cui al medesimo comma 6, lettera b),
e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
250.000 a euro 1.500.000;
g) il mancato adempimento delle prescrizioni
indicate dal Ministero dello sviluppo economico o dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri in esito alle
attivita' di ispezione e verifica svolte ai sensi del comma
6, lettera c), e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 250.000 a euro 1.500.000;
h) il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 7, lettera b), e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 250.000 a euro
1.500.000.».
 
Art. 18

Attivita' di ispezione

1. Le ispezioni possono essere svolte mediante:
a) riscontro delle evidenze eventualmente acquisite in sede di verifica, qualora le stesse presentino elementi meritevoli di approfondimento;
b) analisi, rilevazione, acquisizione e verifica di conformita' di elementi di fatto e di diritto ritenuti necessari.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, il personale incaricato puo' richiedere o eventualmente acquisire direttamente tutte le evidenze ritenute utili ai fini dell'accertamento.
3. Le ispezioni possono essere effettuate presso le sedi utilizzate dai soggetti inclusi nel perimetro nei casi di cui all'articolo 16, comma 1. Il procedimento di cui al comma 1 e' avviato secondo le modalita' di cui all'articolo 16, comma 3, con un preavviso non inferiore a quindici giorni. L'informativa riporta:
a) le date e i siti in cui sara' effettuata l'ispezione;
b) le persone da intervistare o i loro ruoli e responsabilita';
c) le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici da sottoporre a ispezione;
d) i nominativi del personale incaricato;
e) eventuali altre informazioni utili ai fini dell'ispezione.
4. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 3, il soggetto ricevente puo' proporre date alternative a quelle previste per l'ispezione, individuando un termine non superiore a dieci giorni per il differimento dell'ispezione. Qualora il soggetto proponga date alternative, l'autorita' competente puo':
a) accettare la proposta di modifica delle date, inviando una comunicazione almeno sette giorni prima della prima data prevista per l'ispezione;
b) proporre ulteriori date e comunicarle al soggetto con le modalita' di cui alla precedente lettera a); tali nuove date non possono essere soggette a richieste di modifica da parte del soggetto e si intendono confermate.
5. In mancanza della proposta di cui alla lettera a) del comma 4, le date delle ispezioni si intendono confermate.
6. Almeno cinque giorni prima dell'ispezione prevista, il soggetto sottoposto alla stessa comunica il nominativo dell'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4.
7. Durante il corso dell'ispezione, i soggetti inclusi nel perimetro mettono a disposizione tutte le risorse umane richieste e necessarie per agevolare le relative attivita', garantendo altresi' l'accesso ai locali, ai dispositivi e alle informazioni rilevanti ai fini dell'ispezione, anche se non esplicitamente e preventivamente indicati nella comunicazione di cui all'articolo 16, comma 3.
8. Qualora durante il corso dell'ispezione emergano evidenze meritevoli di approfondimento, le stesse possono essere esaminate in una fase successiva.
9. Dell'attivita' svolta nel corso dell'ispezione e' redatto apposito processo verbale da parte del personale incaricato che lo sottoscrive unitamente all'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4. Qualora quest'ultimo si rifiuti di sottoscrivere il verbale, il personale incaricato ne da' evidenza nel verbale. Una copia del verbale e' comunque rilasciata all'incaricato di cui all'articolo 16, comma 4, e una copia e' trasmessa al responsabile del procedimento.
10. Qualora nel corso dell'ispezione vengano in rilievo evidenze di fatti che possono integrare violazioni di disposizioni normative rientranti nelle attribuzioni istituzionali di altre Amministrazioni, il personale incaricato ne da' conto nel verbale e l'autorita' competente trasmette senza ritardo alle Amministrazioni competenti la relativa documentazione.
 
Art. 19

Esiti delle attivita'
di verifica e di ispezione

1. L'autorita' competente, raccolti gli esiti delle attivita' di cui all'articolo 16, adotta il provvedimento di conclusione del procedimento, impartendo, se necessario, specifiche prescrizioni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), del decreto-legge e dandone comunicazione all'interessato. Nei casi previsti, l'autorita' competente avvia il procedimento per l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge.
 
Art. 20

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 febbraio 2021

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Lamorgese, Ministro dell'interno

Guerini, Ministro della difesa

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Pisano, Ministro per l'innovazione
tecnologica e la digitalizzazione
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 668