Gazzetta n. 95 del 21 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 12 febbraio 2021, n. 51
Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto l'articolo 4, comma 3, della legge 3 maggio 2019, n. 37, che prevede l'adozione di un regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di dare attuazione al comma 1 dello stesso articolo;
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, recante norme in materia di monopolio dei sali e dei tabacchi;
Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge n. 1293 del 1957;
Visto l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che detta i principi concernenti le modalita' per la istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio e il rinnovo del patentino;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo, adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
Visto l'articolo 4, comma 1, della legge 3 maggio 2019, n. 37, recante disposizioni per l'adeguamento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 - sui criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi, con il quale sono apportate modifiche all'articolo 24, comma 42, del citato decreto-legge n. 98 del 2011;
Considerata la necessita' di dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 37 del 2019, attraverso una sistematica revisione di quanto previsto dal citato decreto ministeriale n. 38 del 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 23 luglio 2020;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri inviata con nota prot. n. 1690 del 4 febbraio 2021;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modificazioni al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 febbraio 2013, n. 38, recante disciplina della distribuzione e
vendita dei prodotti da fumo

1. Al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2013, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 3, le parole «in ogni caso nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti» sono soppresse; dopo le parole «di una nuova rivendita qualora» sono inserite le seguenti: «nei comuni interessati»; dopo le parole «salvo che» sono inserite le seguenti: «nei comuni con popolazione inferiore a 1.500 abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un effettivo e concreto interesse del servizio e»; dopo le parole «in esercizio» sono inserite le seguenti: «in altro comune»;
2) al comma 4, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Per l'individuazione della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more della completa accessibilita' dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, ad apposita certificazione rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat.»;
3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, puo' essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui venga meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarita', salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare. 4-ter. Ai fini dell'assegnazione, ai sensi degli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, della gestione delle rivendite istituite, il richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, definitivamente accertate o risultanti da sentenze non piu' impugnabili.»;
4) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo le parole «abitativi, commerciali,» e' soppressa la seguente: «ovvero»; dopo le parole «aggregazione urbana,» sono inserite le seguenti: «della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione»; le parole «palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «palese la sussistenza dell'interesse del servizio»;
2) al comma 2, lettera a), le parole «ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta» sono sostituite dalle seguenti: «all'interesse del servizio»;
c) all'articolo 4:
1) la lettera c) del comma 1 e' abrogata;
2) al comma 2, nella lettera g) alinea, dopo le parole «di cui all'articolo 2» sono inserite le seguenti: «comma 3, e a condizione che la rivendita piu' vicina sia localizzata ad una distanza superiore a metri 350, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,»;
3) al comma 2, lettera g), punto 6, le parole «equilibrare il rapporto fra domanda e offerta,» sono sostituite con dalla seguente: «servizio,»;
4) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Il parametro di cui all'articolo 2, comma 3, non trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma 2, qualora la rivendita piu' vicina ai luoghi ivi indicati sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.»;
d) all'articolo 5, comma 3, lettera b), la parola «pendenze» e' sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente: «piu'»;
e) all'articolo 6:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali o patentini.»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. I criteri previsti dall'articolo 2, considerata la particolarita' dell'ubicazione e dell'utenza di riferimento, non trovano applicazione per gli impianti localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che nelle aree medesime sia gia' istituita una rivendita speciale o un patentino.»;
3) al comma 6, lettera b), la parola «pendenze» e' sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente: «piu'»;
f) all'articolo 7:
1) al comma 2, lettera f), dopo le parole «flusso di pubblico» e' inserita la seguente: «e» e le parole «la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo» sono soppresse;
2) al comma 3, lettera c), le parole «, comunque non inferiore a 100 metri» sono soppresse;
3) al comma 3, la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»;
4) al comma 3, lettera g), la parola «assenza» e' sostituita dalla seguente «sussistenza»; la parola «pendenze» e' sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente: «piu'»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In ogni caso il patentino non puo' essere rilasciato se la rivendita piu' vicina e' posta a distanza pari o inferiore a metri 100, nonche' se presso una rivendita ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2, e' installato un distributore automatico di tabacchi lavorati.»;
g) all'articolo 8, comma 3:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) la frequentazione dell'esercizio sulla base del numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due periodi di imposta;»;
2) alla lettera f) la parola «pendenze» e' sostituita dalla seguente: «violazioni»; le parole «e/o» sono sostituite dalle seguenti: «e situazioni»; dopo le parole: «dell'Agente della riscossione» sono inserite le seguenti: «di importo superiore a quello previsto dall'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016,»; dopo le parole «sentenze non» e' inserita la seguente: «piu'»;
h) all'articolo 9:
1) al comma 3, le parole da «il soggetto» fino a «oltre 1.000.000 di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «sussistano le medesime condizioni stabilite dall'articolo 7 per il rilascio del patentino.»;
2) il comma 4 e' abrogato;
i) all'articolo 10:
1) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: «5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'articolo 2. Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non e' consentito se la distanza intercorrente tra la sede originaria della rivendita e quella proposta per la nuova ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) 2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti»;
2) il comma 6 e' abrogato;
l) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole «Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, le domande» sono sostituite dalle seguenti: «Le domande»; dopo le parole «altresi' consentite» sono inserite le seguenti: «, in qualsiasi periodo dell'anno,»;
2) al comma 2:
2.1) al primo periodo, le parole «di reddito e distanza» sono soppresse e dopo le parole «all'articolo 2,» sono inserite le seguenti: «comma 2,»;
2.2) il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nei casi di forza maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri l'impedimento all'esercizio dell'attivita' per causa non imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento non puo' essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi. Nell'ipotesi di calamita' naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 255, il trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12 mesi.».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 12 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri

Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 454

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1998, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri,
e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 4, comma 3, della legge 3 maggio
2019, n. 37, recante disposizioni per l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea - Legge europea 2018 -, e' il seguente:
«Art. 4 (Criteri di rilascio delle concessioni
relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot
8002/15/GROW). - (Omissis).
3. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
dettate le disposizioni di attuazione del comma 1.
(Omissis).».
- La legge 17 luglio 1942, n. 907, legge sul monopolio
dei sali e dei tabacchi, e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 25 agosto 1942, n. 199.
- La legge 22 dicembre 1957, n. 1293, recante norme in
materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e
vendita dei generi di monopolio, e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 gennaio
1958, n. 9.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre
1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di
esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla
organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei
generi di monopolio, e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 22 dicembre 1958, n.
308.
- Il testo dell'art. 24, comma 42, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria, e' il seguente:
«Art. 24 (Norme in materia di gioco). - (Omissis).
42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze, sono
dettate disposizioni concernenti le modalita' per
l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi
di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del
patentino, secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di
vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti
a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di
contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza,
l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita
capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse
pubblico primario della tutela della salute consistente nel
prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco
al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di
tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in
presenza di determinati requisiti di distanza, non
inferiore a 200 metri, e di popolazione, nel rispetto del
rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti;
c);
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in
presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove
applicabili, anche di popolazione di cui alla lettera b);
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si
riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio,
da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli
altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di
riferimento, nonche' in virtu' dei requisiti di cui alla
lettera b);
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in
relazione alla natura complementare e non sovrapponibile
degli stessi rispetto alle rivendite di generi di
monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione del criterio della distanza.
(Omissis).».
- Il decreto del ministro dell'economia e delle finanze
21 febbraio 2013, n. 38, «Regolamento recante disciplina
della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo», e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 16 aprile 2013, n. 89.
- Il testo dell'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio
2019, n. 37, e' il seguente:
«Art. 4 (Criteri di rilascio delle concessioni
relative alle rivendite di tabacchi - Caso EU-Pilot
8002/15/GROW). - 1. All'art. 24, comma 42, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b):
1) dopo la parola: "distanza" sono inserite le
seguenti: ", non inferiore a 200 metri,";
2) le parole: "produttivita' minima" sono
sostituite dalle seguenti: "di popolazione, nel rispetto
del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti";
b) la lettera c) e' abrogata;
c) alla lettera d):
1) le parole: "produttivita' minima" sono
sostituite dalla seguente: "popolazione";
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"di cui alla lettera b)";
d) alla lettera e), le parole da: "di parametri
certi" fino alla fine della lettera sono sostituite dalle
seguenti: "dei requisiti di cui alla lettera b)";
e) alla lettera f), le parole: ", rispettivamente,"
e "nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della
produttivita' minima per il rinnovo" sono soppresse.
(Omissis).».

Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, commi da 3 a 9 del citato
decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 2 (Criteri per l'istituzione delle rivendite
ordinarie). - (Omissis).
3. Non e' consentita l'istituzione di una nuova
rivendita qualora nei comuni interessati sia stato gia'
raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti,
salvo che nei comuni con popolazione inferiore a 1.500
abitanti che ne siano sprovvisti, qualora sussista un
effettivo e concreto interesse del servizio e la rivendita
ordinaria piu' vicina gia' in esercizio in altro comune
risulti distante oltre 600 metri.
4. La distanza e' intesa come il percorso pedonale
piu' breve ed e' calcolata secondo le disposizioni
applicative stabilite con provvedimento direttoriale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione
della popolazione comunale si fa riferimento, nelle more
della completa accessibilita' dell'Anagrafe nazionale della
popolazione residente, ad apposita certificazione
rilasciata dal Comune ovvero, in mancanza, ai dati
dell'ultimo censimento pubblicato dall'Istat.
4-bis Il provvedimento di istituzione di una
rivendita in via di esperimento ai sensi dell'art. 21,
comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, puo' essere
revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui venga
meno uno dei parametri di cui ai commi 2 e 3. Le rivendite
in esperimento non possono formare oggetto di cambio di
titolarita', salvo il caso di assegnazione al coadiutore
nell'ipotesi di premorienza del titolare.
4-ter Ai fini dell'assegnazione, ai sensi degli
articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre 1957, n.
1293, della gestione delle rivendite istituite, il
richiedente presenta una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla
sussistenza di eventuali violazioni fiscali e situazioni di
morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione
di importo superiore a quello previsto dall'art. 80, comma
4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
definitivamente accertate o risultanti da sentenza non piu'
impugnabili.
5. - 9. Abrogati.».
- L'art. 21, secondo comma, della legge 22 dicembre
1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione
e vendita dei generi di monopolio), reca la disciplina
dell'istituzione delle rivendite ordinarie.
- Gli articoli 19 e seguenti della legge 22 dicembre
1957, n. 1293, recano la disciplina delle rivendite di
generi di monopolio.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa) reca la disciplina della formazione, del
rilascio, della tenuta, della conservazione, della
gestione, della trasmissione di atti e documenti da parte
di organi della pubblica amministrazione e la produzione di
atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonche' ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra
loro e in quelli con l'utenza, e ai privati.
- L'art. 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, (Codice dei contratti pubblici) reca la
disciplina dei motivi di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o
concessione.
- Il testo dell'art. 3, commi 1 e 2 del citato decreto
21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 3 (Istituzione delle rivendite ordinarie). - 1.
Ai sensi dell'art. 21 della legge 22 dicembre 1957, n.
1293, le rivendite ordinarie sono istituite con
provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle
dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in
funzione dell'interesse del servizio, tenendo
particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi
sviluppi abitativi, commerciali, della particolare
rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di
aggregazione urbana, della popolazione residente ovvero
dalla presenza di uffici e strutture produttive di
particolari rilevanza e frequentazione tali da rendere
palese la sussistenza dell'interesse del servizio, nonche'
delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici.
2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti
adottano per ogni anno solare due piani semestrali per
l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo,
alla luce dei punti di vendita gia' esistenti nonche' delle
istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della
necessita' che la rete di vendita dei tabacchi lavorati
risulti:
a) adeguata all'interesse del servizio;
b) organizzata in modo tale da garantire
l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte
dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e
della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche'
del gettito.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 4, commi 1 e 2 del citato decreto
21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 4 (Criteri per l'istituzione di rivendite
speciali). - 1. Le rivendite speciali possono essere
istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze
di cui all'art. 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293,
da valutare in ragione:
a) dell'ubicazione degli altri punti vendita gia'
esistenti nella medesima zona di riferimento;
b) della possibile sovrapposizione della rivendita
da istituire rispetto agli altri punti vendita gia'
esistenti nella medesima zona di riferimento;
c) abrogata.
2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei
seguenti luoghi, previsti dall'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074,
purche' abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante
e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla
pubblica via:
a) stazioni ferroviarie;
b) stazioni automobilistiche e tranviarie;
c) stazioni marittime;
d) aeroporti;
e) caserme;
f) case di pena;
g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle
lettere da a) a f), nonche' da quelli di cui all'art. 6,
nel rispetto dei parametri di cui all'art. 2, comma 3, e a
condizione che la rivendita piu' vicina sia localizzata ad
una distanza superiore a metri 350, nei comuni con
popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri 300, nei comuni
con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e a metri 250,
nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale
non puo' sopperirsi mediante rivendita ordinaria o
patentino, ivi inclusi, in particolare:
1) sale Bingo;
2) bar di strutture alberghiere di significativa
dimensione ed importanza;
3) strutture pubbliche ovvero private alle quali
sia possibile accedere soltanto previa esibizione di
tessere o biglietti di ingresso;
4) stazioni metropolitane;
5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo
ad unico soggetto, anche organizzate in piu' locali o
reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche,
qualora siano presenti esercizi autorizzati alla
somministrazione di alimenti e bevande;
6) centri commerciali, qualora dall'istruttoria
esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione
di una rivendita ordinaria e sempreche' sussistano le
particolari esigenze di servizio, in relazione al numero
degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente
afflusso del pubblico presso il centro commerciale.
2-bis. Il parametro di cui all'art. 2, comma 3, non
trova applicazione in riferimento alla lettera g) del comma
2, qualora la rivendita piu' vicina ai luoghi ivi indicati
sia localizzata ad una distanza superiore a metri 1.500,
nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti, a metri
2.000, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000
abitanti e, a metri 2.500, nei comuni con popolazione
superiore a 100.000 abitanti.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 5, comma 3, del citato decreto 21
febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 5 (Istituzione di rivendite speciali). -
(Omissis).
3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
indica:
a) la natura dell'attivita' commerciale ovvero di
servizio prestata;
b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e
situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente
della riscossione di importo superiore a quello previsto
dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del
2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze
non piu' impugnabili;
c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi
autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande;
d) per i centri commerciali, il numero degli
esercizi attivi ed operanti.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 6, commi 1, 2-bis e 6, del citato
decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 6 (Impianti di distribuzione carburanti). - 1.
All'interno degli impianti di distribuzione di carburanti
possono essere istituiti esclusivamente rivendite speciali
o patentini.
2-bis. I criteri previsti dall'art. 2, considerata la
particolarita' dell'ubicazione e dell'utenza di
riferimento, non trovano applicazione per gli impianti
localizzati nelle aree di servizio autostradali, salvo che
nelle aree medesime sia gia' istituita una rivendita
speciale o un patentino.
(Omissis).
6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
indica:
a) la natura dell'eventuale attivita' commerciale
diversa dalla vendita di tabacchi lavorati;
b) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e
situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente
della riscossione di importo superiore a quello previsto
dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del
2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze
non piu' impugnabili.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 7, commi da 2 a 4 del citato
decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 7 (Criteri per il rilascio di patentini). -
(Omissis).
2. I patentini possono essere istituiti presso
pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione
di cibi e bevande, nonche' presso i seguenti esercizi:
a) alberghi;
b) stabilimenti balneari;
c) sale "Bingo";
d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come
attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblico;
e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con
apparecchi di cui all'art. 110 del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti
dall'art. 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale
22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 9 febbraio 2010, n. 32;
f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di
comprovati elementi che dimostrano l'elevato flusso di
pubblico, e la rilevanza dei servizi resi alla clientela.
3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli
Uffici competenti in relazione all'esercizio del
richiedente, valutano:
a) l'orario prolungato dell'esercizio rispetto a
quello delle rivendite circostanti;
b) il giorno di riposo settimanale praticato
dall'esercizio in un giorno diverso da quello delle
rivendite ordinarie piu' vicine;
c) la distanza dell'esercizio dalla rivendita piu'
vicina;
d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio;
e) la frequentazione dell'esercizio sulla base del
numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di
biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base
delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due
periodi di imposta;
f) l'eventuale presenza di distributori automatici
nella rivendita ordinaria piu' vicina;
g) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e
situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente
della riscossione di importo superiore a quello previsto
dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del
2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze
non piu' impugnabili.
4. In ogni caso il patentino non puo' essere rilasciato
se la rivendita piu' vicina e' posta a distanza pari o
inferiore a metri 100, nonche' se presso una rivendita
ubicata a distanza inferiore a quelle di cui all'art. 2,
comma 2, e' installato un distributore automatico di
tabacchi lavorati.».
- Il testo dell'art. 8, comma 3, del citato decreto 21
febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente decreto,
e' il seguente:
«Art. 8 (Rilascio dei patentini). - (Omissis).
3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio
indica:
a) l'orario dell'esercizio del richiedente;
b) il giorno di riposo settimanale dell'esercizio
del richiedente;
c) la natura dell'attivita' prestata;
d) la frequentazione dell'esercizio sulla base del
numero medio giornaliero di scontrini fiscali o di
biglietti di accesso emessi ovvero in ogni caso sulla base
delle cessioni e prestazioni effettuate negli ultimi due
periodi di imposta;
e) la presenza di distributori automatici di
tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria piu'
vicina;
f) la sussistenza di eventuali violazioni fiscali e
situazioni di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente
della riscossione di importo superiore a quello previsto
dall'art. 80, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del
2016, definitivamente accertate o risultanti da sentenze
non piu' impugnabili.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 9, commi 3 e 4, del citato decreto
21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal presente
decreto, e' il seguente:
«Art. 9 (Rinnovo dei patentini). - (Omissis).
3. Il rinnovo e' concesso a condizione che sussistano
le medesime condizioni stabilite dall'art. 7 per il
rilascio del patentino.
4. Abrogato.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 10, commi 5-bis e 6, del citato
decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 10 (Trasferimenti in zona e fuori zona delle
rivendite ordinarie). - (Omissis).
5-bis. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona
e' subordinata al rispetto dei requisiti di cui all'art. 2.
Fatte salve eccezionali circostanze, motivate in relazione
alla ottimizzazione e alla razionalizzazione della rete di
vendita, il trasferimento fuori zona della rivendita non e'
consentito se la distanza intercorrente tra la sede
originaria della rivendita e quella proposta per la nuova
ubicazione risulti superiore a: a) 3000 metri nei comuni
con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) 2500 metri nei
comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c)
2000 metri nei comuni con popolazione superiore a 100.000
abitanti.
6. Abrogato.
(Omissis).».
- Il testo dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato
decreto 21 febbraio 2013, n. 38, come modificato dal
presente decreto, e' il seguente:
«Art. 12 (Trasferimenti per causa di forza maggiore).
- 1. Le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in
zona ovvero fuori zona, sono altresi' consentite, in
qualsiasi periodo dell'anno, per cause di forza maggiore
che, valutate singolarmente dall'Amministrazione,
determinano l'oggettiva impossibilita' dell'esercizio
dell'attivita'.
2. L'Ufficio competente puo' autorizzare, nelle more
dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque
previa verifica, per il luogo proposto per il
trasferimento, dei parametri di cui all'art. 2, comma 2, il
trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di
sei mesi rinnovabile per una sola volta. Nei casi di forza
maggiore per i quali, decorsi i 12 mesi, perduri
l'impedimento all'esercizio dell'attivita' per causa non
imputabile al titolare della rivendita, il trasferimento
non puo' essere prorogato oltre i complessivi 18 mesi.
Nell'ipotesi di calamita' naturali formalmente dichiarate
ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il
trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12 mesi.
(Omissis).».
- La legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituisce il
Servizio nazionale della protezione civile.