Gazzetta n. 91 del 16 aprile 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fulvestrant Medac»


Estratto determina n. 398/2021 del 6 aprile 2021

Medicinale: FULVESTRANT MEDAC.
Titolare A.I.C.: Medac Gesellschaft Fur Klinische Spezialpraparate MBH.
Confezioni e A.I.C. n.:
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml in blister PVC/PET/PE - A.I.C. n. 048742011 (in base 10);
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048742023 (in base 10);
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml in blister PVC/PET/PE - A.I.C. n. 048742035 (in base 10);
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048742047 (in base 10).
Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in siringa preriempita.
Validita' prodotto integro: quattro anni.
Precauzioni particolari per la conservazione:
conservare e trasportare in frigorifero (2 °C - 8 °C);
conservare la siringa preriempita nella confezione originale per proteggere il medicinale dalla luce.
Composizione:
principio attivo:
fulvestrant;
eccipienti:
etanolo (96 per cento);
alcol benzilico;
benzil benzoato;
olio di ricino raffinato.
Produttore del principio attivo:
Industriale Chimica s.r.l. - via Edvard Hagerup Grieg n. 13 - Saronno (VA) - 21047 - Italia;
Farmabios S.p.a. - via Pavia n. 1 - Gropello Cairoli - Pavia - 27027 - Italia.
Produttore del prodotto finito e confezionamento primario:
S.C. Rompharm Company s.r.l. - 52 Drumul Garii Otopeni Street - Otopeni - 075100, Ilfov - Romania.
Confezionamento secondario, controllo di qualita' e rilascio dei lotti:
S.C. Rompharm Company s.r.l. - Strada Eroilor nr. 1A - Otopeni - 075100, Ilfov - Romania.
Indicazioni terapeutiche:
«Fulvestrant Medac» e' indicato:
in monoterapia per il trattamento del carcinoma della mammella localmente avanzato o metastatico con recettori per gli estrogeni positivi nelle donne in postmenopausa non precedentemente trattate con terapia endocrina o con ricaduta di malattia durante o dopo terapia antiestrogenica adiuvante, o progressione di malattia durante terapia antiestrogenica;
in associazione a palbociclib per il trattamento del carcinoma mammario localmente avanzato o metastatico positivo ai recettori ormonali (HR) e negativo al recettore del fattore di crescita epidermico umano 2 (HER2) in donne che hanno ricevuto una terapia endocrina precedente.
In donne in pre- o perimenopausa, la terapia di associazione con palbociclib deve essere associata ad un agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Confezioni e A.I.C. n.:
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml in blister PVC/PET/PE - A.I.C. n. 048742011 (in base 10) - classe di rimborsabilita': H - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 316,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 521,53;
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 1 siringa preriempita in vetro da 5 ml in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048742023 (in base 10) - classe di rimborsabilita': H - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 316,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 521,53;
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml in blister PVC/PET/PE - A.I.C. n. 048742035 (in base 10) - classe di rimborsabilita': H - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 632,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.043,05;
«250 mg soluzione iniettabile in siringa preriempita» 2 siringhe preriempite in vetro da 5 ml in blister PVC/AL - A.I.C. n. 048742047 (in base 10) - classe di rimborsabilita': H - prezzo ex factory (IVA esclusa) euro 632,00 - prezzo al pubblico (IVA inclusa) euro 1.043,05.
Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.
Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Fulvestrant Medac» (fulvestrant) e' classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).
Sconto obbligatorio sul prezzo ex factory, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fulvestrant Medac» (fulvestrant) e' la seguente:
medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista - oncologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.
E' approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e' esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.
Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico e', altresi', responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.