Gazzetta n. 90 del 15 aprile 2021 (vai al sommario)
LEGGE 29 marzo 2021, n. 49
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Protocolli: a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997; b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:
Art. 1

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Protocolli:
a) Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997;
b) Protocollo di emendamento al Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017.
 
Allegato

Protocol amending
the Additional Protocol
to the Convention on the Transfer
of Sentenced Persons

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Protocollo modificativo del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate

Preambolo
Gli Staiti membri del Consiglio d'Europa, e gli altri Stati firmatari del presente Protocollo,
Desiderosi di favorire l'applicazione del Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento delle persone condannate (ETS Numero 167) aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997 (in seguito denominato "Protocollo Addizionale"), perseguendo in particolare gli scopi dichiarati del Protocollo Addizionale di promuovere la giustizia e il reinserimento sociale delle persone condannate;
Considerando auspicabile tanto un aggiornamento quanto un miglioramento del Protocollo Addizionale, tenendo in conto gli sviluppi della cooperazione internazionale in materia di trasferimento delle persone condannate dall'entrata, in vigore dello stesso,
Hanno, convenuto di modificare il Protocollo Addizionale come segue:

Articolo 1

Il titolo ed il primo paragrafo dell'articolo 2 sono emendati come segue:
"Articolo 2 - Persone che abbiano lasciato lo Stato di condanna prima dli aver completato l'esecuzione della loro pena
1 Laddove un cittadino di uno Stato contraente sia oggetto di una sentenza definitiva, lo Stato di condanna puo' richiedere allo Stato di nazionalita' del reo di farsi carico dell'esecuzione della pena nei seguenti casi:
a quando il soggetto e' fuggito, o ha in altro modo fatto ritorno, presso lo Stato di sua nazionalita', pur essendo consapevole del procedimento penale pendente a suo carico presso lo Stato di condanna; o
b quando il soggetto e' fuggito, o ha in altro modo fatto ritorno, presso lo Stato di sua nazionalita' pur essendo consapevole dell'emissione di una sentenza nei suoi confronti."
 
Additional Protocol
to the Convention on the Transfer
of Sentenced Persons

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei
condannati

Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati, firmatari del presente Protocollo, nell'intento di facilitare l'applicazione della Convenzione sul trasferimento dei condannati, aperta alla firma il 21 marzo 1983 a Strasburgo (di' seguito: «la Convenzione») e, in particolare, di perseguire gli obiettivi, in essa enunciati, di servire gli interessi di una buona amministrazione della giustizia e di favorire il reinserimento sociale dei condannati;
consapevoli del fatto che molti Stati non possono estradare i propri cittadini;
considerato che e' altresi' opportuno completare la Convenzione su alcuni punti, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Disposizioni generali

1. I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione.
2. Le disposizioni della Convenzione sono applicabili nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

 
Art. 2

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Protocolli di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 4 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
 
Articolo 2

I paragrafi 1, 3.a e 4 dell'articolo 3 sono modificati come segue:
Articolo 3 - Persone condannate soggene ad un decreto di espulsione
1 Al momento dellla richiesta, da parte dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione puo', fatte salve le disposizioni di questo articolo, accordare il trasferimento di una persona, condannata senza il consenso della persona stessa, laddove la sentenza o la decisione amministrativa includa un ordine di espulsione nel suoi confronti o ogni altra misura in conseguenza della quale la suddetta persona non possa piu' rimanere all'interno del territorio dello Stato di condanna una volta rilasciato dal carcere.
2 (non modificato)
3 Ai fini dell'applicazione di questo articolo, lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione:
a una dichiarazione contenente il parere della persona condannata riguardo al suo possibile trasferimento, o in alternativa una dichiarazione con cui si afferma che la persona condannata si rifiuta di fornire un suo parere al riguardo; e
b (non modificato)
4 Ogni persona trasferita ai sensi delle disposizioni del presente articolo non puo' essere processata, condannata o sottoposta a fermo con l'intenzione di eseguire una condanna o un'ordinanza di custodia cautelare per ogni reato commesso precedentemente al suo trasferimento, ad eccezione di quello per cui la pena da eseguire e' stata comminata. Ne' tale persona dovra' subire restrizioni alla propria liberta' personale per qualsivoglia ragione, ad eccezione dei seguenti casi:
a quando lo Stato di condanna lo autorizza: una richiesta di autorizzazione deve essere presentata, corredata da tutti i necessari documenti e da una nota legale contenente ogni dichiarazione rilasciata dalla persona condannata; l'autorizzazione deve essere concessa allorquando il reato per cui e' richiesta rappresenti una fattispecie oggetto di estradizione ai sensi della legge dello Stato di condanna, o laddove l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'ammontare della pena. La decisione deve essere presa il prima possibile e non piu' tardi di 90 giorni a partire dal recepimento della richiesta di approvazione. Nel caso in cui non fosse possibile per lo Stato di condanna adempiere entro il termine previsto in questo paragrafo, tale Stato deve informare lo Stato di esecuzione, fornendo le ragioni del ritardo e una valutazione del tempo necessario per prendere la decisione;
b quando la persona condannata, avendo avuto un'opportunita' di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione, non lo ha fatto entro i 30 giorni successivi al suo rilascio, oppure se tale persona e' ritornata in quel territorio dopo averlo lasciato.

 
Art. 2
Persone evase dallo Stato di condanna

1. Quando un cittadino di una Parte, che e' stato oggetto di una condanna definitiva pronunciata nel territorio di un'altra Parte, tenta di sottrarsi all'esecuzione o alla continuazione dell'esecuzione della condanna nello Stato di condanna, rifugiandosi nel territorio della prima Parte prima di aver scontato la pena, lo Stato di condanna puo' chiedere alla prima Parte di incaricarsi dell'esecuzione di detta condanna.
2. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione puo', prima di ricevere la documentazione a sostegno della richiesta, o in attesa della decisione relativa a tale richiesta, procedere all'arresto del condannato, o adottare qualsiasi altra misura idonea a garantire che esso rimanga nel suo territorio in attesa di una decisione relativa alla richiesta. Le domande in tal senso sono accompagnate dalle informazioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della Convenzione. L'arresto a tale titolo del condannato non puo' comportare un aggravamento della situazione penale dello stesso.
3. Per il trasferimento dell'esecuzione non e' necessario il consenso del condannato.

 
Art. 3

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione degli articoli 2 e 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 5.189 annui a decorrere dall'anno 2020, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 3 del medesimo Protocollo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Articolo 3

1 Questo Protocollo e' aperto alla firma degli Stati parte al Protocollo Addizionale. Tale Protocollo e' soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2 Dopo l'apertura alla firma di questo Protocollo e prima della sua entrata in vigore, uno Stato parte alla Convenzione non puo' ratificare, accettare, approvare o aderire al Protocollo Addizionale se non ha simultaneamente ratificato, accettato o approvato questo Protocollo.

 
Art. 3 Condannati oggetto di un provvedimento di espulsione o di
riaccompagramento alla frontiera

1. Su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato d'esecuzione puo', fatta salva l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, dare il proprio consenso al trasferimento di un condannato senza il consenso di quest'ultimo quando la condanna pronunciata nei suoi confronti, o una decisione amministrativa presa in seguito a tale condanna, comportano una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
2. Lo Stato d'esecuzione da' il proprio consenso ai sensi del paragrafo 1 solo dopo aver considerato il parere del condannato.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, lo Stato di condanna fornisce allo Stato d'esecuzione:
a) una dichiarazione contenente il parere del condannato riguardo al suo eventuale trasferimento, e
b) una copia del provvedimento di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera o di qualsiasi altra misura in applicazione della quale il condannato, dopo la sua scarcerazione, non potra' piu' soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.
4. Ogni persona trasferita in applicazione del presente articolo non sara' perseguita, giudicata, detenuta ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, o sottoposta ad altra restrizione della liberta' personale, per un qualsiasi fatto, anteriore al trasferimento, diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva, ad eccezione dei seguenti casi:
a) quando lo Stato di condanna lo autorizza: a tale scopo viene presentata una domanda, corredata della relativa documentazione e di un verbale giudiziario contenente le dichiarazioni del condannato; tale autorizzazione viene data quando lo stesso reato per cui viene richiesta prevede l'estradizione conformemente alla legislazione dello Stato di condanna, o quando l'estradizione sarebbe esclusa solo in ragione dell'entita' della pena;
b) quando, avendo avuto la possibilita' di farlo, il condannato non ha lasciato, nei quarantacinque giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva, il territorio dello Stato d'esecuzione, o se vi e' ritornato dopo averlo lasciato.
5. Nonostante le disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato d'esecuzione puo' adottare le misure necessarie, conformemente alla propria legislazione, ivi compreso il ricorso ad un procedimento in contumacia, ai fini di una interruzione della prescrizione.
6. Ogni Stato contraente puo', per mezzo di una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, indicare che non procedera' all'esecuzione di condanne alle condizioni di cui al presente articolo.

 
Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 29 marzo 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale
Visto, il Guardasigilli: Cartabia
 
Articolo 4
Entrata in vigore

Questo Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese seguente allo scadere di un termine di tre mesi dalla data in cui tutti gli Stati parte del Protocollo Addizionale avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 3.

 
Art. 4
Firma ed entrata in vigore

1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione. Esso e' sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non puo' ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato firmatario che depositera' successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di t re mesi a decorrere dalla data del deposito.

 
Articolo 5
Applicazione provvisoria

In attesa dell'entrata in vigore di questo Protocollo in accordo con le condizioni stabilite all'Articolo 4, uno Stato parte al Protocollo Addizionale puo' al momento della ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o in ogni momento successivo, dichiarare che applichera' le disposizioni di questo Protocollo a titolo provvisorio. In questi casi, le disposizioni di questo Protocollo si applicano solo nei confronti degli altri Stati Parte che hanno effettuato la medesima dichiarazione. Questa dichiarazione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del suo recepimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 
Art. 5
Adesione

1. Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione puo' aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.
2. Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

 
Articolo 6
Termini di applicazione provvisoria

Questo Protocollo cessera' di essere applicato a titolo provvisorio a partire dalla data della sua entrata in vigore.

 
Art. 6
Applicazione territoriale

1. Ogni Stato puo', al momento della firma o al momento del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.
2. Ogni Stato contraente puo', in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti puo' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 
Articolo 7
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni firmatario, ad ogni Stato contraente e ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:
a ogni firma;
b ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
c la data dell'entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 4;
d ogni dichiarazione effettuata sulla base dell'articolo 5;
e ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
In fede di che, i firmatari, a cio' debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2017, nelle lingue inglese e francese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' copia certificata ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati parte alla Convenzione e ad ogni altro Stato invitato ad aderire alla Convenzione.
 
Art. 7
Applicazione temporale

Il presente Protocollo e' applicabile all'esecuzione delle condanne pronunciate anteriormente o successivamente alla sua entrata in vigore.

 
Art. 8
Denuncia

1. Ogni Stato contraente puo' in qualsiasi momento denunciare il presente Protocollo, mediante notifica da indirizzare al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. La denuncia ha effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.
3. Il presente Protocollo, tuttavia, continua ad essere applicato per l'esecuzione di condanne relative a persone che sono state trasferite conformemente alle disposizioni della Convenzione o del presente Protocollo prima che la denuncia abbia effetto.
4. La denuncia della Convenzione comporta di diritto la denuncia del presente Protocollo.

 
Art. 9
Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato firmatario, a ogni Parte, nonche' a ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:
a) tutte le firme;
b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c) tutte le date di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente agli articoli 4 e 5 dello stesso;
d) ogni altro atto, dichiarazione, notifica o comunicazione relativi al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia autentica a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa, agli altri Stati firmatari della Convenzione e ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione.