Gazzetta n. 89 del 14 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel».


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» registrata con regolamento (CE) n. 1855/2005 del 14 novembre 2005 della Commissione.
Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio Mela Alto Adige, con sede via Jakobi n. 1 - 39018 Terlano (BZ), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999.
Considerato altresi' che l'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012, prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica del disciplinare di produzione delle denominazioni registrate.
Visto il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020, con il quale sono stati modificati temporaneamente gli articoli 8, 9, comma 1, 13, comma 3, 23, 24, comma 1 e 27, comma 2 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, n. 12511, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato l'adozione di misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus.
Considerata in particolare la sospensione disposta ai sensi del decreto ministeriale sopra citato, dell'applicazione dell'art. 8 del decreto ministeriale 14 ottobre 2013, circa la riunione di pubblico accertamento da svolgersi nell'area di produzione; e dell'art. 9, relativamente alla tempistica per presentare opposizione alla domanda di registrazione o di modifica del disciplinare.
Considerato che il decreto ministeriale n. 6291 dell'8 giugno 2020, prevede altresi' che in caso di valutazione positiva della domanda di registrazione, il Ministero trasmetta alla/e regione/i interessata/e ed al soggetto richiedente, il disciplinare di produzione nella stesura finale e provveda alla pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, affinche' ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e residente sul territorio nazionale possa fare opposizione alla domanda di registrazione.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito inoltre il parere della Provincia autonoma di Bolzano circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della IGP «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» cosi' come modificato.
Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - Pec: saq4@pec.politicheagricole.gov.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Decorso tale termine, in assenza delle suddette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012, ai competenti organi comunitari.
 
Disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta
«Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel»

Art. 1.

Denominazione

L'indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) e' riservata al prodotto che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 
Art. 2.

Descrizione del prodotto
2.1. Le varieta'
La indicazione geografica protetta «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e' riservata ai frutti provenienti dai meleti coltivati nella zona delimitata al successivo art. 3, e costituiti attualmente dalle seguenti varieta', mutanti e/o loro cloni:
a) Braeburn;
b) Elstar;
c) Fuji;
d) Gala;
e) Golden Delicious;
f) Granny Smith;
g) Idared;
h) Jonagold;
i) Morgenduft;
j) Red Delicious;
k) Stayman Winesap;
l) Pinova;
m) Topaz.
Per la produzione della IGP «Mela Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) e' consentito l'utilizzo anche di altre cultivar di melo derivanti dalla ricerca varietale e che abbiano dimostrato, attraverso prove sperimentali e documentali, la conformita' del metodo di ottenimento e delle caratteristiche qualitative del frutto al presente disciplinare di produzione. L'utilizzo di queste cultivar per la produzione della IGP Mela Alto Adige deve essere comunicato e valutato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che potra' acquisire allo scopo il parere tecnico dell'organismo di controllo o di altro soggetto. 2.2. Caratteristiche del prodotto
La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» si contraddistingue per colore e sapore particolarmente accentuati, polpa compatta ed alta conservabilita'; tali elevate caratteristiche qualitative sono dovute alla stretta combinazione esistente fra i fattori pedoclimatici e la professionalita' degli operatori.
L'indicazione «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» puo' essere usata solo per le mele che presentano le caratteristiche qualitative, intrinseche ed estrinseche, espresse, distintamente per ciascuna varieta', dai seguenti parametri: aspetto esterno, categoria commerciale e calibro, caratteristiche chimiche, caratteristiche fisiche.
I restanti requisiti qualitativi minimi richiesti relativi alle diverse varieta' e categorie sono quelli stabiliti dalla normativa comunitaria vigente in materia.
Il tenore zuccherino e i valori di durezza espressi in kg/cm² dei frutti, valutati entro due mesi dalla raccolta, devono rispettare i valori minimi sottoelencati per le rispettive varieta'.
Per le mele destinate esclusivamente alla trasformazione sono previsti tutti i requisiti richiesti dal disciplinare di produzione, con l'eccezione di categoria commerciale, epicarpo colore, epicarpo sovraccolore e calibro. Tali frutti possono fregiarsi della IGP «Mela Alto Adige» (lingua italiana) o «Südtiroler Apfel» (lingua tedesca) ma non possono essere destinati tal quali al consumatore finale.
Braeburn:
epicarpo colore: dal verde al verde chiaro;
epicarpo sovraccolore: striato dal rosso arancio al rosso intenso >33% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm².
Elstar:
epicarpo colore: giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo >20% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Fuji:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: dal rosso chiaro al rosso intenso >50% della superficie rosso chiaro di cui il 30% rosso intenso;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 12,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Gala:
epicarpo colore: verde giallo-giallo dorato;
epicarpo sovraccolore: rosso minimo 20% della superficie (Gala standard) >50% per i cloni rossi;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Golden Delicious:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosa in alcuni ambienti;
rugginosita': fino al 20% della superficie di rugginosita' reticolata fine su non piu' del 20% dei frutti; per il prodotto biologico la rugginosita' e' ammessa secondo i criteri di rugginosita' definiti per la categoria seconda;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Granny Smith:
epicarpo colore: verde intenso;
epicarpo sovraccolore: possibile leggera sfaccettatura rosa;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5,5 kg/cm².
Idared:
epicarpo colore: giallo-verde;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso uniforme >33% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Jonagold:
epicarpo colore: giallo verde;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo - per Jonagold: rosso striato >20% della superficie; per Jonagored: rosso >50% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Morgenduft:
epicarpo colore: da verde chiaro a giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso vivo uniforme su un minimo del 33% della superficie; per Dallago: rosso brillante intenso su un minimo del 50% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Red Delicious:
epicarpo colore: verde giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso intenso brillante e striato >75% della superficie; per i cloni rossi >90% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Stayman Winesap:
epicarpo colore: verde giallastro;
epicarpo sovraccolore: rosso uniforme con leggere striature >33%; per Red Stayman (Staymanred): >50% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Pinova:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso striato >10% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 65 mm;
tenore zuccherino: superiore a 11° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
Topaz:
epicarpo colore: verde chiaro-giallo;
epicarpo sovraccolore: rosso striato >33% della superficie;
categoria commerciale: extra e prima; per il prodotto biologico anche seconda;
calibro: diametro minimo 60 mm;
tenore zuccherino: superiore a 10,5° Brix;
durezza: minimo 5 kg/cm².
 
Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» comprende i seguenti Comuni nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige - Südtirol):

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine
4.1. Riferimenti storici
Esistono numerosi documenti che comprovano come, gia' dal medioevo la coltivazione delle mele in Alto Adige fosse diffusa con un numero elevato di varieta'. Proprio la diversita' varietale, gia' alla fine del 1700, favori' le prime esportazioni di mele soprattutto in Germania ed in Russia. Un elenco vivaistico dell'Associazione agricolturale di Bolzano del 1856 contiene ben centonovantatre' varieta' di mela coltivabili. 4.2. Riferimenti culturali
Nell'opera storica piu' importante della coltivazione ortofrutticola dell'Alto Adige di Karl Mader del 1894 e del 1904 vengono individuate quasi quaranta varieta' molto diffuse sull'intero territorio dell'Alto Adige - Südtirol. 4.3. Riferimenti sociali ed economici
Grazie alle particolari favorevoli condizioni pedoclimatiche la coltivazione melicola in Alto Adige e' passata nel tempo dalle sole varieta' autoctone a quelle provenienti da altri paesi, che bene si sono adattate al microclima.
Testimonianza di questo fatto sono i circa ottomila produttori, prevalentemente associati in cooperative, che attualmente costituiscono il sistema di produzione melicolo dell'Alto Adige.
La melicoltura, grazie al valore della produzione diretta ed all'indotto costituito dal sistema di imballaggi, trasporti e confezionamento rappresenta una delle risorse fondamentali dell'economia del territorio Altoatesino. 4.4. Rintracciabilita'
Le aziende agricole idonee alla produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sono inserite in un apposito elenco attivato e aggiornato a cura dell'organismo incaricato dell'attivita' di controllo.
Il sistema utilizzato per garantire l'identificazione e la rintracciabilita' del prodotto «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» si basa sui seguenti elementi:
identificazione, mediante cartellini personalizzati, del prodotto all'ingresso dei centri di condizionamento;
redazione di un registro di carico delle partite IGP;
mantenimento della identificazione del produttore anche nelle fasi di accettazione, movimentazione e stoccaggio temporaneo, realizzate nel centro di condizionamento, fino alla fase di calibratura e/o selezione;
identificazione della partita calibrata e/o selezionata e compilazione di un registro di calibrazione e/o selezione;
redazione di un registro di scarico delle partite commerciali IGP, con evidenziata la destinazione delle stesse.
 
Art. 5.

Metodo di ottenimento
5.1. Il sistema di produzione
I sistemi di produzione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» sono finalizzati a valorizzare la naturale vocazione pedoclimatica delle aree di produzione. Le pratiche adottate permettono di ottenere mele dall'elevato livello qualitativo grazie all'ottimale equilibrio vegeto-produttivo adottato.
La «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e' prodotta utilizzando tecniche e metodi a basso impatto ambientale. 5.2. Densita' d'impianto
Nei nuovi meleti il sistema d'impianto raccomandato e' a filari singoli. La densita' di piantagione e la forma d'allevamento devono essere compatibili con la necessita' di ottenere frutti di qualita'. 5.3. Gestione del terreno
I terreni su cui si sviluppa la coltivazione di mele dell'Alto Adige sono per loro natura soffici, ben drenati e ricchi di ossigeno e in essi le radici possono svilupparsi al meglio.
Le sostanze nutritive sono apportate con un'equilibrata concimazione eseguita sulla base dell'esito di un'analisi del terreno, favorendo in tal modo la qualita' dei frutti e limitando nello stesso tempo lo sviluppo delle malattie fisiologiche.
E' previsto l'inerbimento nell'interfila, per tutta la durata dell'impianto.
La presenza dell'erba tra le file consente di ottenere un bilancio umico positivo del terreno dei frutteti e inoltre esso viene protetto da erosione (fatto questo particolarmente importante nelle colture situate su pendii), da un prematuro inaridimento e da un riscaldamento eccessivo in estate.
Nelle zone in cui i frutteti si coprono con reti, destinate alla difesa contro il maggiolino (Melolontha melolontha) e' consentito un contemporaneo diserbo totale. 5.4. Controllo della produzione
Il corretto equilibrio vegeto-produttivo delle piante viene ottenuto attraverso la potatura di produzione che sara' finalizzata al mantenimento della forma di allevamento adottata ed al diradamento che in molte varieta' si rende necessario per garantire un ottimale sviluppo qualitativo delle produzioni.
La potatura verra' eseguita ogni anno durante il periodo invernale di riposo della pianta. Il diradamento dei frutti potra' essere effettuato in funzione del carico produttivo presente al fine di mantenere sulla pianta la quantita' di frutti ottimale per ciascuna varieta'. 5.5. Irrigazione
L'uso di una corretta pratica irrigua e' ritenuto indispensabile per l'ottenimento di produzioni di qualita'. 5.6. Raccolta
Al fine di ottenere la ottimale qualita' e conservabilita' delle differenti varieta' la raccolta e' eseguita con un accurato stacco delle mele esclusivamente a mano e con il prodotto al giusto grado di maturazione. 5.7. Produzioni
Le produzioni massime destinate al mercato fresco nella zona di produzione di cui all'art. 3 non possono essere superiori alla media di 68 t/ha, calcolata sulla intera zona di produzione. 5.8. Conservazione
La conservazione a lungo termine delle mele deve utilizzare la tecnica della refrigerazione (normale, LO, ULO).
I parametri di conservazione principali sono: temperatura, percentuale di O2 , percentuale di CO2 ed umidita' relativa. 5.9. Commercializzazione
L'indicazione geografica protetta di cui all'art. 1 puo' essere adottata solo da imprese singole ed associate aventi le strutture di lavorazione in Alto Adige.
La commercializzazione della «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» per le varieta' estive (Elstar e Gala) deve essere effettuata esclusivamente nel periodo da inizio agosto a fine luglio. Per le restanti varieta' e' ammessa la commercializzazione entro dodici mesi dalla data della raccolta.
Al fine di evitare danneggiamenti al prodotto, quali lesioni della buccia, ammaccature con conseguenti imbrunimenti della polpa ed altre alterazioni, le operazioni di condizionamento e confezionamento devono avvenire nell'area geografica delimitata. Tale vincolo trova giustificazione nella grande esperienza acquisita nella gestione del prodotto in post-raccolta da parte degli operatori che operano storicamente da oltre quaranta anni nell'area delimitata dell'Alto Adige. 5.10. Confezionamento
Le mele denominate «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» devono essere confezionate in imballaggi o confezioni tali da consentire la chiara identificazione del prodotto.
 
Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

In Alto Adige le condizioni climatiche per la coltivazione delle mele sono molto favorevoli. Il melo, infatti, cresce e si sviluppa particolarmente bene in un clima moderato, come lo si trova nelle vallate Altoatesine a sud della Catena montuosa dell'Arco Alpino. Nel periodo dell'estate avanzata e dell'autunno si hanno i tipici e marcati sbalzi di temperatura tra giorno e notte, che si riflettono positivamente sulla «qualita' interna» del frutto, vale a dire sul suo contenuto zuccherino e di vitamine, ma anche e soprattutto sulla «qualita' esterna», sviluppando in modo particolare l'attraente colorazione rossa e gialla delle mele e la quasi assenza di rugginosita', particolarmente sulla Golden Delicious.
Il concorso tra il numero elevato di ore di sole, le notti fresche, le basse precipitazioni dovute alle catene montagnose a nord, assicura frutta di sapore e di colore particolarmente accentuati.
L'altitudine dei frutteti tra 200 e 1100 m s.l.m. ed i terreni leggeri ben arieggiati garantiscono un aroma intenso, una polpa compatta ed una conseguente alta conservabilita'.
L'insieme di questi fattori ambientali insieme alla secolare attivita' dell'uomo, grazie al profondo intreccio tra la melicoltura e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente tipici del sistema produttivo locale, contribuiscono a conferire alla mela caratteristiche uniche, riconosciute sia sul mercato interno che internazionale.
 
Art. 7.

Controlli

L'attivita' di controllo sull'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolta da una struttura di controllo autorizzata conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura e' l'organismo di controllo Südtiroler Qualitätskontrolle - Controllo Qualita' Alto Adige, via Jakobi n. 1B - 39018 Terlano (BZ).
 
Art. 8.

Lavorazione, confezionamento e etichettatura

Sull'etichetta da apporre sulle confezioni o sulla confezione di vendita stessa o sui singoli frutti dovra' apparire la dicitura «Mela Alto Adige» Indicazione geografica protetta (lingua italiana) oppure «Südtiroler Apfel» geschützte geografische Angabe (lingua tedesca). La dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» da apporre sulle etichette delle confezioni o dei singoli frutti o sulle confezioni di vendita stesse e' fissata ad un minimo di 2 mm di altezza. Per i bollini da apporre sui frutti la dimensione della dicitura «Mela Alto Adige» o «Südtiroler Apfel» e' fissata a un minimo di 0,8 mm di altezza.
E' consentito, in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi d'azienda individuali e/o collettivi, purche' non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente.