Gazzetta n. 89 del 14 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 marzo 2021
Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varieta' di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2020.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2016, n. 17713, con il quale e' stato istituito il «Gruppo di lavoro permanente per la protezione delle piante»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, inerente «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, inerente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 gennaio 2021 registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n. 41, recante il conferimento dell'incarico di direttore generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 21, recante «Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'art. 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625»;
Visto in particolare l'art. 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, con il quale sono istituiti registri obbligatori delle varieta' di specie agrarie ed ortive per l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto in particolare l'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che l'iscrizione di una varieta' sia valida sino alla fine del decimo anno civile successivo a quello dell'iscrizione medesima e che la medesima puo' essere rinnovata per periodi determinati previa presentazione, da parte del costitutore della varieta' di una domanda di rinnovo entro i due anni antecedenti alla scadenza dell'iscrizione medesima;
Visto particolare l'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone la cancellazione di una varieta', con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora la validita' dell'iscrizione sia giunta a scadenza;
Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021, in corso di registrazione;
Vista la direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 22 marzo 2021, n. 134655, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, in corso di registrazione;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale del 24 marzo 2021, n. 139583, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, in corso di registrazione;
Viste le domande presentate ai fini del rinnovo dell'iscrizione delle varieta' indicate all'art. 1 del presente dispositivo;
Atteso che le varieta' indicate nell'art. 1 del presente dispositivo presentano i requisiti previsti dall'art. 9 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;
Considerato che, per le varieta' indicate nell'art. 2 del presente dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione al registro nazionale secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 2 del citato decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 e che le varieta' stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, l'iscrizione ai registri nazionali di varieta' di specie ortive delle sotto elencate varieta', iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali riportati e' rinnovata fino al 31 dicembre 2030:

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri delle varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Parte di provvedimento in formato grafico

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2021

Il direttore generale: Angelini
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Avvertenza:

Il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.