Gazzetta n. 89 del 14 aprile 2021 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINA 30 marzo 2021 |
Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano «Blenrep», approvato con procedura centralizzata. (Determina n. 46/2021). |
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IL DIRIGENTE dell'Ufficio procedure centralizzate
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, lettera c); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, cosi' come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, del 29 marzo 2012, recante: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) in attuazione dell'art. 17, comma 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1768/92, della direttiva 2001/20/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonche' della direttiva 2003/94/CE; Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004; Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5; Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; Vista la determina direttoriale n. DG/203/2018 del 7 febbraio 2018 con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 5 del decreto legislativo n. 165/2001, e' stato conferito l'incarico di direzione dell'Ufficio procedure centralizzate alla dott.ssa Giuseppa Pistritto; Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; Vista la determina direttoriale n. 257/2020 del 13 marzo 2020, recante: «Conferma dei provvedimenti di delega» per la adozione di provvedimenti di classificazione dei medicinali per uso umano, approvati con procedura centralizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, gia' conferita alla dott.ssa Giuseppa Pistritto al fine di assicurare la continuita' e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'Agenzia; Vista la Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 25 settembre 2020 che riporta la sintesi delle decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1° agosto al 31 agosto 2020 e riporta l'insieme dei nuovi farmaci e delle nuove confezioni registrate; Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio procedure centralizzate, dalla Commissione tecnico-scientifica (CTS) di AIFA in data 14 - 15 - 16 ottobre 2020; Vista la lettera dell'Ufficio misure di gestione del rischio del 22 marzo 2021 (protocollo MGR/34653/P), con la quale e' stato autorizzato il materiale educazionale del prodotto medicinale «Blenrep» (belantamab mafodotin);
Determina:
La confezione del seguente medicinale per uso umano di nuova autorizzazione, corredata di numero di A.I.C. e classificazione ai fini della fornitura: BLENREP descritta in dettaglio nell'allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, e' collocata in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012, n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita'. Il titolare dell'A.I.C., prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - settore HTA ed economia del farmaco - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale. Per i medicinali di cui al comma 3 dell'art. 12 del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, la collocazione nella classe C(nn) di cui alla presente determina viene meno automaticamente in caso di mancata presentazione della domanda di classificazione in fascia di rimborsabilita' entro il termine di trenta giorni dal sollecito inviato dall'AIFA ai sensi dell'art. 12, comma 5-ter, del decreto-legge n. 158/2012, convertito dalla legge n. 189/2012, con la conseguenza che il medicinale non potra' essere ulteriormente commercializzato. La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 30 marzo 2021
Il dirigente: Pistritto |
| Allegato
Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della legge n. 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilita' nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione. Le informazioni riportate costituiscono un estratto degli allegati alle decisioni della Commissione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci. Si rimanda quindi alla versione integrale di tali documenti. Farmaco di nuova registrazione. BLENREP Codice ATC - Principio attivo: L01XC39 Belantamab mafodotin. Titolare: Glaxosmithkline (Ireland) Limited. Cod. procedura EMEA/H/C/004935/0000. GUUE 25 settembre 2020. - Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale. Cio' permettera' la rapida identificazione di nuove informazioni sulla sicurezza. Agli operatori sanitari e' richiesto di segnalare qualsiasi reazione avversa sospetta. Vedere paragrafo 4.8 per informazioni sulle modalita' di segnalazione delle reazioni avverse. Indicazioni terapeutiche. «Blenrep» e' indicato in monoterapia per il trattamento del mieloma multiplo nei pazienti adulti che hanno ricevuto almeno quattro terapie precedenti e la cui malattia risulta refrattaria ad almeno un inibitore del proteasoma, un agente immunomodulatore e un anticorpo monoclonale anti-CD38, e che hanno mostrato progressione di malattia all'ultima terapia. Modo di somministrazione. Il trattamento con «Blenrep» deve essere iniziato e supervisionato da medici con esperienza nel trattamento del mieloma multiplo. Cure di supporto raccomandate. I pazienti devono sottoporsi ad esame oftalmico (che includa acuita' visiva ed esame alla lampada a fessura) eseguito da uno specialista oftalmologo al basale, prima dei successivi 3 cicli di trattamento e come clinicamente indicato durante il trattamento (vedere paragrafo 4.4). I medici devono avvertire i pazienti di utilizzare lacrime artificiali senza conservanti almeno quattro volte al giorno a partire dal primo giorno di infusione proseguendo fino al completamento del trattamento, in quanto cio' puo' ridurre i sintomi corneali (vedere paragrafo 4.4). Per i pazienti con sintomi di secchezza oculare, possono essere prese in considerazione terapie aggiuntive in accordo a quanto raccomandato dallo specialista oftalmologo. «Blenrep» e' per uso endovenoso. «Blenrep» deve essere ricostituito e diluito da un operatore sanitario prima della somministrazione tramite infusione endovenosa. «Blenrep» deve essere infuso nell'arco di almeno trenta minuti (vedere paragrafo 6.6). Confezioni autorizzate: EU/1/20/1474/001 A.I.C.: 048909016 /E In base 32: 1GNLQS - 100 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 1 flaconcino. Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR): i requisiti per la presentazione degli PSUR per questo medicinale sono definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, paragrafo 7, della direttiva 2001/83/CE e successive modifiche, pubblicato sul sito web dell'Agenzia europea dei medicinali. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare il primo PSUR per questo medicinale entro sei mesi successivi all'autorizzazione. Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale. Piano di gestione del rischio (RMP): il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attivita' e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel RMP approvato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e in ogni successivo aggiornamento approvato del RMP. Il RMP aggiornato deve essere presentato: su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali; ogni volta che il sistema di gestione del rischio e' modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o a seguito del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio). Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio. Il programma educazionale e' volto ad aiutare ematologi/oncologi, oftalmologi e pazienti a comprendere i rischi corneali associati a belantamab mafodotin, in modo che gli esiti dell'esame corneale e/o i cambiamenti della vista possano essere tempestivamente identificati e gestiti in accordo alle informazioni di prodotto del medicinale. Prima del lancio di «Blenrep» (belantamab mafodotin) in ciascuno Stato membro, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (titolare A.I.C.) deve concordare il contenuto e il formato dei materiali educazionali, inclusi i mezzi di comunicazione, le modalita' di distribuzione e ogni altro aspetto del programma con l'autorita' nazionale competente. Il titolare A.I.C. dovra' assicurare che, in ciascuno Stato membro dove «Blenrep» (belantamab mafodotin) e' commercializzato, tutti gli operatori sanitari e i pazienti/chi li assiste che si prevede prescrivano, dispensino e ricevano «Blenrep» (belantamab mafodotin) abbiano accesso a/ricevano i seguenti materiali educazionali, da disseminare tramite gli enti professionali, che consistono in: materiali educazionali per gli operatori sanitari (includono ematologi/oncologi/oftalmologi): guide per le reazioni avverse corneali; scheda di screening oculistico; materiali educazionali per il paziente; guide per le reazioni avverse corneali; schede promemoria (wallet card) per le gocce oculari per paziente e farmacia; riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP) e foglio illustrativo (FI). Elementi chiave da includere. Guide per le reazioni avverse corneali per l'operatore sanitario. Le guide per le reazioni avverse corneali per l'operatore sanitario conterranno le informazioni chiave riportate di seguito. Informazioni di rilievo sui problemi di sicurezza di cheratopatia o di alterazioni epiteliali simili a microcisti nell'epitelio corneale: avvertire i pazienti che durante il trattamento possono verificarsi reazioni avverse corneali; i pazienti con anamnesi di secchezza oculare sono piu' soggetti a sviluppare alterazioni dell'epitelio corneale. Dettagli su come minimizzare i problemi di sicurezza sono descritti nelle misure aggiuntive di minimizzazione del rischio attraverso un appropriato monitoraggio: gli esami oftalmici, inclusi la valutazione dell'acuita' visiva e l'esame con lampada a fessura, devono essere effettuati al basale, prima dei 3 cicli di trattamento successivi e come clinicamente indicato durante il trattamento; i pazienti che manifestano cheratopatia con o senza cambiamenti dell'acuita' visiva possono aver bisogno di modifiche posologiche (differimento e/o riduzione) o interruzione del trattamento sulla base della severita' degli esiti; enfatizzare la necessita' di consultare l'RCP. Messaggi chiave da trasmettere durante la consulenza al paziente: i pazienti devono essere informati di utilizzare lacrime artificiali senza conservanti almeno quattro volte al giorno durante il trattamento; i pazienti devono evitare l'uso di lenti a contatto fino alla fine del trattamento; i pazienti devono consultare l'ematologo/oncologo se si verificano reazioni avverse corneali; i pazienti che segnalano sintomi corneali devono essere indirizzati ad un oftalmologo; i pazienti devono essere informati di prestare cautela quando guidano veicoli o utilizzano macchinari. Materiali formativi per operatori sanitari Anatomia e fisiologia dell'occhio sono fornite e revisionate le immagini dell'occhio la cheratopatia e' caratterizzata sulla base dei risultati degli esami e sugli esiti riferiti dal paziente Descrizione degli esami oculari i test con lampada a fessura forniscono informazioni dettagliate sulle strutture anatomiche dell'occhio. Questi esami possono aiutare a identificare una serie di condizioni, incluse cheratopatia o alterazioni epiteliali simili a microcisti nell'epitelio corneale (osservate all'esame oculare) la descrizione dell'acuita' visiva fornisce una misura della capacita' del sistema visivo di discernere sottili distinzioni nell'ambiente visivo la migliore acuita' visiva corretta (BCVA) si riferisce all'acuita' visiva ottenuta con correzione (quali gli occhiali), come misurata mediante tavola standard di Snellen dell'acuita' visiva, monocularmente e binocularmente riassunto del punteggio dell'acuita' visiva (20/20 vs < 20/20) e come un punteggio inferiore a 20/20 puo' essere corretto e gestito dai pazienti. Scheda di screening oculistico include le informazioni importanti sulle reazioni avverse corneali associate a belantamab mafodotin, la gestione delle reazioni avverse e le istruzioni per il paziente per facilitare la comunicazione tra medici prescrittori e oftalmologi. Guide per il paziente sulle reazioni avverse corneali Le guide per il paziente sulle reazioni corneali conterranno le seguenti informazioni chiave: durante il trattamento possono verificarsi reazioni avverse corneali. I pazienti con anamnesi di secchezza oculare sono piu' soggetti a sviluppare alterazioni dell'epitelio corneale; gli esami oftalmici, inclusi la valutazione dell'acuita' visiva e l'esame con lampada a fessura, devono essere effettuati al basale, prima dei tre cicli di trattamento successivi e come clinicamente indicato nel corso del trattamento; i pazienti che manifestano cheratopatia con o senza alterazioni dell'acuita' visiva possono aver bisogno di modifiche posologiche (differimento e/o riduzione) o dell'interruzione del trattamento sulla base della severita' degli esiti; informi l'ematologo/oncologo riguardo a qualsiasi episodio di problemi di vista o agli occhi; consultare il FI. Una descrizione dei segni e dei sintomi del rischio di cheratopatia: se manifesta cambiamenti della vista mentre e' in trattamento con belantamab mafodotin, si rivolta all'ematologo/oncologo. I sintomi includono: rossore, secchezza, prurito, sensazione di bruciore o sensazione di sabbia o granelli negli occhi; sensibilita' alla luce; visione offuscata; dolore agli occhi; eccessiva lacrimazione; se manifesta cambiamenti della vista o degli occhi dopo aver iniziato il trattamento (i cambiamenti sono migliorati, hanno persistito o sono peggiorati dall'ultimo appuntamento), si rivolga all'ematologo/oncologo; lo specialista le chiedera' di utilizzare delle gocce oculari, denominate lacrime artificiali senza conservanti, durante il trattamento. Le applichi secondo le istruzioni. Scheda promemoria (wallet card) del paziente per le gocce oculari la scheda promemoria del paziente indica che il paziente e' in trattamento con belantamab mafodotin e contiene informazioni di contatto per l'ematologo/oncologo e per l'oftalmologo da mostrare all'operatore sanitario durante le visite di follow-up Scheda promemoria (wallet card) della farmacia per le gocce oculari la scheda promemoria della farmacia deve essere mostrata dai pazienti al farmacista per ottenere le gocce oculari, denominate lacrime artificiali senza conservanti, da utilizzare secondo le istruzioni. Obbligo specifico di completare le attivita' post-autorizzative per l'autorizzazione all'immissione in commercio subordinata a condizioni. La presente autorizzazione all'immissione in commercio e' subordinata a condizioni; pertanto ai sensi dell'art. 14-a (4) del regolamento 726/2004/CE e successive modifiche, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve completare, entro la tempistica stabilita, le seguenti attivita': ===================================================================== | Descrizione | Tempistica | +=============================================+=====================+ |Al fine di confermare l'efficacia e la | | |sicurezza di «Blenrep» nei pazienti adulti | | |con mieloma multiplo recidivato/refrattario, | | |che hanno ricevuto almeno quattro precedenti | | |terapie e la cui malattia e' refrattaria ad | | |almeno un inibitore del proteosoma, un agente| | |immunomodulatore e un anticorpo monoclonale | | |anti-CD38 e che hanno mostrato progressione | | |di malattia all'ultima terapia, il titolare | | |A.I.C. deve presentare i risultati dello | | |studio DREAMM-2 (205678) che analizza | | |l'efficacia di belantamab mafodotin nei | | |pazienti con mieloma multiplo che hanno | | |avuto tre o piu' precedenti linee di | | |trattamento, sono refrattari a un inibitore | | |del proteasoma e un agente immunomodulatore e| | |non hanno risposto ad un anticorpo anti-CD38.| novembre 2022 | +---------------------------------------------+---------------------+ |Al fine di confermare l'efficacia e la | | |sicurezza di «Blenrep» nei pazienti adulti | | |con mieloma multiplo, che hanno ricevuto | | |almeno quattro precedenti terapie e la cui | | |malattia e' refrattaria ad almeno un | | |inibitore del proteosoma, un agente | | |immunomodulatore e un anticorpo monoclonale | | |anti-CD38 e che hanno mostrato progressione | | |di malattia all'ultima terapia, il titolare | | |A.I.C. deve presentare i risultati dello | | |studio DREAMM3 (207495), che confronta | | |l'efficacia di belantamab mafodotin vs | | |pomalidomide piu' desametasone a basse dosi | | |(pom/dex) nei pazienti con mieloma multiplo | | |recidivato/refrattario. | luglio 2024 | +---------------------------------------------+---------------------+
Regime di fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP). |
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