Gazzetta n. 88 del 13 aprile 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 1 aprile 2021 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina. (Ordinanza n. 762). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2019, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina, in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608 del 15 ottobre 2019 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione allo stato di attivita' del vulcano Stromboli, conseguente agli eventi parossistici verificatisi nei giorni 3 luglio e 28 agosto 2019 nel territorio dell'isola di Stromboli, ricompresa nel Comune di Lipari, in Provincia di Messina»; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono state stanziate ulteriori risorse per il completamento delle attivita' di cui alle lettere a) e b) e per l'avvio degli interventi di cui alla lettera d) del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2020, con la quale, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il predetto stato di emergenza e' prorogato per ulteriori dodici mesi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 n. 4134 recante «Definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di competenza»; Ravvisata la necessita' di provvedere all'adozione di tutte le iniziative necessarie volte a garantire la realizzazione degli interventi previsti per il superamento dell'emergenza in rassegna; Acquisita l'intesa della Regione Siciliana; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1 Misure per il ripristino, l'implementazione, il potenziamento e l'ottimizzazione dei sistemi di sorveglianza e di monitoraggio vulcanico e di allarme pubblico della popolazione. 1. Il Dipartimento della protezione civile provvede all'approvazione delle misure e degli interventi proposti dai centri di competenza, agli esiti della ricognizione di cui all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608 del 15 ottobre 2019, per l'implementazione, il potenziamento e l'ottimizzazione della dotazione strumentale ai fini dell'ottimizzazione dei sistemi di early-warning e di allertamento, quali misure di riduzione del rischio residuo da attivita' vulcanica e da tsunami connesse con la mutata attivita' del vulcano Stromboli, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 2. Il Dipartimento della protezione civile provvede altresi' al completamento delle attivita' di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608 del 15 ottobre 2019. 3. Per la realizzazione delle attivita' e degli interventi previsti dai commi 1 e 2, i centri di competenza ed il Dipartimento della protezione civile possono provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 608 del 15 ottobre 2019. 4. Il Dipartimento della protezione civile provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 nei limiti di euro 1.790.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020. 5. I centri di competenza rendicontano le spese sostenute per le attivita' e gli interventi di cui al comma 1 secondo quanto previsto nel documento tecnico di rendicontazione, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012 indicato in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1° aprile 2021
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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