Gazzetta n. 88 del 13 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO
Riconoscimento e classificazione di alcuni prodotti esplosivi


Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/013477/XVJ(53) del 24 marzo 2021, su istanza del sig. Stefano Perini, titolare in nome e per conto della societa' «Leonardo S.p.a.» delle licenze ex articoli 28 e 47 T.U.L.P.S. presso il balipedio Cottrau, localita' Le Grazie - Portovenere (SP), l'articolo pirotecnico denominato «cartuccia da segnalazione 26,5 mm Erika» (massa attiva g 22±8), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 29 luglio 2015, n. 123 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' riconosciuto e classificato nella IV categoria di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritto nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.
Tale prodotto e' destinato ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.
Gli esplosivi denominati: «cartuccia 7,62 x 39 mm Al Galala», «cartuccia cal. 9 mm Al Galala» e «cartuccia 7,62 mm M64 Al Galala», ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legislativo del 19 maggio 2016, n. 81 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono riconosciuti e classificati nella V categoria - gruppo «A» di cui all'art. 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 ed iscritti nell'allegato «A» al medesimo regio decreto.
Tali prodotti sono destinati ad esclusivo uso delle Forze armate e di polizia.
Avverso tale provvedimento e', dunque, esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data della notificazione o comunicazione o dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto piena cognizione.