Gazzetta n. 84 del 8 aprile 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 30 marzo 2021 |
Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. (Ordinanza n. 761). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, con la quale e' stato dichiarato per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torre di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza. Considerato che i summenzionati eventi hanno causato numerosi allagamenti, fenomeni franosi, alcune rotte arginali, danneggiamenti alle infrastrutture viarie e ad edifici pubblici e privati, nonche' alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonche' la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Sentita l'Associazione bancaria italiana; Acquisita l'intesa della Regione Veneto;
Dispone:
Art. 1
Nomina Commissario delegato e piano degli interventi
1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Direttore generale di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario dott. Nicola Dell'Acqua e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, di Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per il settore primario e degli enti strumentali regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Forze armate, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi comprese R.F.I. e Anas, societa' a capitale interamente pubblico o miste partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Il Commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 10, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Gli interventi necessari per salvaguardare la pubblica e privata incolumita' della popolazione coinvolta potranno essere avviati ancora prima dell'approvazione del piano. Con tale piano si dispone, anche con procedure di somma urgenza, alla realizzazione degli interventi e delle misure piu' urgenti volti: a) al soccorso e all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi - ivi compresi i contributi di cui all'art. 2 - oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita', compresi, con priorita', i costi per l'accoglienza temporanea di persone residenti in strutture socio assistenziali o ospedaliere che svolgono servizio pubblico; b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici, con priorita' per le strutture sanitarie e socio assistenziali che svolgono servizio pubblico e delle infrastrutture di reti strategiche; alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale, delle terre e rocce da scavo e delle terre prodotti dagli eventi; a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticita', l'indicazione del CUP - ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020 convertito in legge 1° settembre 2020, n. 120 - nonche' il dettaglio delle singole stime di costo. 5. Il predetto piano, articolato anche per stralci, puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 10, nonche' delle ulteriori risorse finanziarie che potranno essere rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 del citato decreto. In tale caso, il piano viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera del Consiglio dei ministri di stanziamento delle ulteriori risorse economiche. Analogamente, nel caso di risorse messe a disposizione ai sensi dell'art. 10, comma 3, il medesimo piano, rimodulato, viene sottoposto all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza di trasferimento di dette risorse sulla contabilita' speciale di cui all'art. 10, comma 4. 6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire la pronta realizzazione degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato. 7. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. A tali interventi si applica l'art. 34, commi 7 e 8, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. 8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 7, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento. |
| Art. 2
Contributi autonoma sistemazione
1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, e' autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorita', adottati a seguito degli eccezionali eventi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in euro 400 per i nuclei monofamiliari, in euro 500 per i nuclei familiari composti da due unita', in euro 700 per quelli composti da tre unita', in euro 800 per quelli composti da quattro unita', fino ad un massimo di euro 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o piu' unita'. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di eta' superiore a sessantacinque anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidita' non inferiore al 67%, e' concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare. 2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilita', e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. 3. Il contributo di cui al presente articolo e' alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'Amministrazione regionale, provinciale o comunale. 4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10. |
| Art. 3
Materiali litoidi e vegetali
1. Ai materiali litoidi rimossi per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua e della viabilita' non si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017, n. 120. Tali ultime disposizioni si applicano esclusivamente ai siti che al momento degli eventi calamitosi in rassegna erano soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla presenza di rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare la matrice ambientale naturale gia' oggetto di valutazione dalle competenti direzioni regionali e dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare. I litoidi che insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai sensi del comma 2 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. 2. I materiali litoidi e vegetali, esclusi i tronchi degli alberi abbattuti, per i quali si applica la disciplina di cui all'art. 4, rimossi dal Demanio idrico e marittimo per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo e per il ripristino dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, essere ceduti a compensazione degli oneri di trasporto e di opere idrauliche ai realizzatori degli interventi stessi oppure puo' essere prevista la compensazione, nel rapporto con gli operatori economici, in relazione ai costi delle attivita' inerenti alla sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione ai costi delle attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base dei canoni demaniali vigenti. La cessione dei suddetti materiali puo' essere disciplinata anche con atto di concessione che stabilisca puntualmente i quantitativi di materiali asportati, la valutazione economica in relazione ai canoni demaniali e quanto dovuto dal concessionario a titolo di compensazione, senza oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10. Per i materiali litoidi asportati il RUP assicura al Commissario delegato la corretta valutazione del valore assunto nonche' dei quantitativi e della tipologia del materiale da asportare, oltre che la corretta contabilizzazione dei relativi volumi. La cessione del materiale litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche a favore di enti locali. 3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori dallo stesso nominato, ove necessario, possono individuare appositi siti di stoccaggio provvisorio ove depositare i fanghi, i detriti e i materiali derivanti dagli eventi di cui in premessa, definendo, d'intesa con gli enti ordinariamente competenti, le modalita' per il loro successivo recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 10. |
| Art. 4
Deroghe
1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20; regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7 e 8; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119; legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni; regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, art. 34 ed art. 36 del decreto del presidente della repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72; decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13; decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 7, comma 6, lettera b), 24, 45 e 53; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 12, 18, 28, 29, 29-ter, 29-quater, 29-quinquies, 29-sexies, 29-septies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-undicies, 29-terdecies, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 133, 134, 137, 158-bis, 179, 181, 182, 183, 184, 188, 193, 195, 196, 197, 198, 205, 231, da 239 a 253; con riferimento agli articoli 188-ter, 189, 190, 208, 209, 211, 212, 214, 215 e 216, del predetto decreto legislativo n. 152/2006, nel rispetto della direttiva n. 2008/98CEE; con riferimento agli articoli 19, 20, 23, 24, 24-bis, 25, 26, 27, 27-bis, del citato decreto legislativo n. 152/2006, limitatamente ai termini ivi previsti; decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8; decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, articoli 3 e 4; decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 146, nonche' gli articoli 21, 26, 28, 29, 30, 134, 142, 147, 152, allo scopo di consentire la semplificazione delle procedure ivi previste e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2-bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94; decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, art. 24; decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, art. 8, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva n. 2008/98 CEE; decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste; legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 13 e titolo III, nonche' corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi; leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati. 2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163. 3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: 21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione; 32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale; 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale; 37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza; 40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono; 59, comma 1-bis, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo. In tal caso la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 puo' essere messa a carico dell'affidatario in fase di elaborazione del progetto esecutivo; 60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente; 63, comma, 2, lettera c) relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016; 77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'Anac; 95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma; 97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non e' inferiore a cinque; 31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico - progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali; 25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti; 157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza; 105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6; 106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di Anac. 4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure. 5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori provvedono, mediante le procedure di cui all'art. 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. 6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono prevedere premi di accelerazione e penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-bis del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro. 7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata. |
| Art. 5
Procedure di approvazione dei progetti
1. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori provvedono all'approvazione dei progetti ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilita' dei progetti e da concludersi entro quindici giorni dalla convocazione. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione o soggetto invitato sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. 2. L'approvazione dei progetti di cui al presente articolo da parte dei soggetti di cui al comma 1, costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici del comune interessato alla realizzazione delle opere o alla imposizione dell'area di rispetto e comporta vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e urgenza e indifferibilita' dei relativi lavori. 3. Fermo restando quanto stabilito al comma 1, i pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, devono essere resi dalle amministrazioni entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo. 4. Per i progetti di interventi e di opere per cui e' prevista dalla normativa vigente la procedura di valutazione di impatto ambientale regionale, ovvero per progetti relativi ad opere incidenti su beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le relative procedure devono essere concluse, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine massimo di trenta giorni dalla attivazione, comprensivi della fase di consultazione del pubblico, ove prevista, non inferiore a dieci giorni. Nei casi di motivato dissenso espresso, in sede di conferenza di servizi, dalle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e della pubblica incolumita', la decisione - in deroga alla procedura prevista dall'art. 14-quinques della legge 7 agosto 1990, n. 241 - e' rimessa: all'ordine del giorno della prima riunione in programma del Consiglio dei ministri, quando l'amministrazione dissenziente e' un'amministrazione statale; al soggetto di cui all'art. 1, comma 1, che si esprime entro sette giorni, negli altri casi. |
| Art. 6
Sospensione dei mutui
1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attivita' di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilita' o all'abitabilita' del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, compatibilmente all'operativita' dei medesimi istituti. 2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facolta' di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2021, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data. |
| Art. 7
Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori
1. Il Commissario delegato identifica e comunica alla regione, per il successivo inoltro al Dipartimento della protezione civile: entro trenta giorni dall'approvazione del piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, i fabbisogni economici per la realizzazione delle ulteriori misure di cui alle lettere a) e b), dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, ai fini della valutazione dell'effettivo impatto di cui all'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Tale fabbisogno potra' riferirsi anche alle ricognizioni gia' avviate dalla Regione Veneto. entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, i fabbisogni di cui all'art. 25, comma 2, lettere c), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1 del richiamato decreto legislativo. La ricognizione di tali fabbisogni non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi. 2. Per gli interventi di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato identifica per ciascuna misura il comune e la localita', la descrizione tecnica e la relativa durata, l'indicazione del CUP - ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia - e delle singole stime di costo nonche' per gli interventi di tipo d), le coordinate geografiche. 3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce per ciascun comune, la stima delle risorse a tal fine necessarie secondo i seguenti criteri e massimali: per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00; per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00. 4. All'esito della ricognizione di cui al comma 3, a valere sulle risorse che potranno essere rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato potra' provvedere a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri provvedimenti. 5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonche' su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste. 6. La ricognizione dei fabbisogni per le misure di cui al comma 3 viene realizzata secondo la modulistica allegata alla presente ordinanza, che puo' essere utilizzata anche per la ricognizione ex art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. |
| Art. 8 Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018
1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 10. |
| Art. 9
Relazione del Commissario delegato
1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile, con cadenza trimestrale, a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, una relazione inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza contenete anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonche', entro 30 giorni prima della scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse. |
| Art. 10
Copertura finanziaria
1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite di euro 7.400.000,00 di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2020. 2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. La Regione Veneto e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare. 5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 marzo 2021
Il Capo del Dipartimento Curcio |
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