Gazzetta n. 84 del 8 aprile 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 31 marzo 2021 |
Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di societa' cooperative di piccola e media dimensione. |
|
|
IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese
Visto l'art. 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale sono individuate, ai sensi del richiamato art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile e, in particolare, l'art. 3, comma 2, lettera b), del predetto decreto ministeriale, ove e' previsto che il Fondo per la crescita sostenibile sostiene interventi diretti «al rafforzamento della struttura produttiva del Paese, al riutilizzo degli impianti produttivi e al rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 gennaio 2015, n. 2, recante l'istituzione di un nuovo regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di societa' cooperative di piccola e media dimensione; Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 16 aprile 2015, con il quale sono stati individuati i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle societa' cooperative e stabiliti il modello di domanda, lo schema di contratto di finanziamento agevolato, i format per la relazione annuale nonche' fornite ulteriori precisazioni e chiarimenti in merito all'attuazione degli interventi previsti dal predetto decreto 4 dicembre 2014; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021 con il quale, al fine di rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, delle societa' cooperative e' stato istituito un nuovo regime di aiuti in sostituzione di quello disciplinato dal citato decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014; Considerato che l'art. 15 del suddetto decreto prevede, al comma 1, che con provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, siano forniti gli schemi, i criteri, le modalita' e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato, per l'erogazione delle agevolazioni, nonche' le procedure relative alla revoca delle agevolazioni e forniti chiarimenti e dettagli per una migliore attuazione dell'intervento;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; b) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; c) «decreto»: decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 gennaio 2021 che, ai sensi dell'art. 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, istituisce un nuovo regime di aiuti volto a rafforzare il sostegno alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento delle societa' cooperative, con lo scopo di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione del Paese; d) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; e) «societa' finanziarie»: le societa' finanziarie partecipate dal Ministero ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e successive modificazioni ed integrazioni; f) «societa' cooperative»: le societa' cooperative, di piccola e media dimensione secondo quanto previsto nell'allegato 1 al Regolamento di esenzione, nelle quali la societa' finanziaria che concede il finanziamento agevolato acquisisca ovvero abbia gia' acquisito una partecipazione temporanea di minoranza, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49; g) «Regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea; h) «Regolamento di esenzione agricoltura»: il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 193 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti «nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006; i) «Regolamenti de minimis»: il regolamento de minimis, il regolamento de minimis agricoltura e il regolamento de minimis pesca; l) «Regolamento de minimis»: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; m) «Regolamento de minimis agricoltura»: il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019; n) «Regolamento de minimis pesca»: il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura; o) «produzione agricola primaria»: l'attivita' definita dal punto 9 dell'art. 2 del regolamento di esenzione, ovvero la produzione di prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori interventi volti a modificare la natura di tali prodotti; p) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attivita' svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; q) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e' considerata commercializzazione di un prodotto agricolo se avviene in locali separati, adibiti a tale scopo; r) «Regolamento registro nazionale aiuti»: il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, concernente il regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni; s) «Registri SIAN e SIPA»: le sezioni applicative del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale istituito ai sensi dell'art. 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) e del SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura, realizzato nell'ambito del SIAN) dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel settore della pesca e dell'acquacoltura. |
| Art. 2
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al decreto le societa' cooperative: a) regolarmente costituite e iscritte nel registro delle imprese. Le societa' cooperative che non dispongono di una sede legale e/o operativa nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo registro delle imprese; per i predetti soggetti la disponibilita' di almeno una sede operativa sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, fermo restando che gli investimenti di cui all'art. 3 devono essere realizzati nel territorio nazionale; b) che si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in stato di scioglimento o liquidazione, non siano sottoposte a procedure concorsuali e che non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come individuata dal regolamento di esenzione; c) operanti in tutti i settori produttivi. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni le societa' cooperative: a) che rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; b) che non hanno restituito somme dovute a seguito di provvedimenti definitivi di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero. 3. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le societa' cooperative: a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni; b) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. |
| Art. 3
Iniziative e spese ammissibili
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 del decreto, le agevolazioni sono finalizzate a sostenere iniziative volte alla nascita, allo sviluppo e al consolidamento, su tutto il territorio nazionale, di societa' cooperative. Le predette agevolazioni possono essere concesse, alternativamente, a fronte: a) della realizzazione di programmi di investimento non ancora avviati alla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle societa' finanziarie, alle condizioni ed entro i limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 17 del regolamento di esenzione o, nel caso di settori esclusi dall'applicazione del predetto regolamento, ai sensi e nei limiti previsti dagli articoli 14 (investimenti connessi all'attivita' di produzione agricola primaria) o 17 (investimenti relativi alla trasformazione di prodotti agricoli e commercializzazione di prodotti agricoli) del regolamento esenzione agricoltura ovvero dal regolamento de minimis pesca; b) di esigenze di liquidita' aziendale, direttamente finalizzate all'attivita' di impresa, ai sensi e nei limiti dei regolamenti de minimis applicabili in funzione dell'attivita' d'impresa e di quanto previsto al comma 5 del presente articolo. 2. Le iniziative agevolabili ai sensi del precedente comma 1, lettera a), e le relative spese ammissibili sono riportate, in funzione del regime di aiuti di volta in volta applicabile, nell'allegato n. 1 al presente decreto. 3. Per le iniziative agevolabili ai sensi del precedente comma 1, lettera a), fermo restando quanto esposto al precedente comma 2, sono ammissibili le spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla presentazione della domanda di finanziamento agevolato alle societa' finanziarie. Per data di avvio si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Sono in ogni caso ritenute non ammissibili le spese: a) riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto «contratto chiavi in mano», le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, e quelle relative a imposte e tasse nonche' i titoli di spesa di importo imponibile inferiore a 500,00 euro; b) di funzionamento, notarili e quelle relative a imposte, tasse, scorte, materiali di consumo; c) per beni relativi all'attivita' di rappresentanza; d) relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'attivita' di impresa di cui al programma di spesa. La valutazione sulla necessita' dell'automezzo e' condotta anche in relazione alla coerenza economica e dimensionale rispetto all'attivita' d'impresa; e) relative all'acquisto di immobili che hanno gia' beneficiato, nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi da parte delle autorita' competenti; f) relative a commesse interne; g) relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria gia' di proprieta' dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni. 4. I programmi di investimento di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere conclusi entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo art. 6, salvo sia stata richiesta e concessa una proroga ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca delle agevolazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera f) del decreto. 5. Il sostegno alle esigenze di liquidita' aziendale di cui al precedente comma 1, lettera b), puo' essere concesso: a) per esigenze connesse alla realizzazione di investimenti avviati da non piu' di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta di finanziamento agevolato alle societa' finanziarie e che devono essere completati entro trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento di cui al successivo art. 6; in tale fattispecie, il finanziamento e' commisurato alle spese ancora da sostenere per il completamento dell'investimento e alle eventuali spese gia' sostenute e non ancora pagate alla predetta data, oppure, b) per esigenze di finanziamento del capitale circolante connesse alla fase di nascita ovvero al percorso di sviluppo e consolidamento della societa' cooperativa commisurate su un arco temporale di dodici mesi. 6. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le finalita' di cui al precedente comma 5, lettera a), le societa' cooperative forniscono, nell'ambito del piano di attivita' per esigenze di liquidita' di cui al successivo art. 4, dettagliate informazioni in ordine alle caratteristiche, alle finalita' e alla dimensione finanziaria del programma di investimento gia' avviato. 7. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni per le finalita' di cui al precedente comma 5, lettera b), le esigenze di capitale circolante devono essere adeguatamente giustificate dalle societa' cooperative nell'ambito del piano di attivita' per esigenze di liquidita' di cui al successivo art. 4. Le predette esigenze possono essere commisurate alle seguenti voci di spesa: a) materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; b) servizi e beni necessari allo svolgimento delle attivita' dell'impresa; c) godimento di beni di terzi; d) costi per il personale. |
| Art. 4
Presentazione delle richieste di finanziamento
1. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal decreto, le societa' cooperative proponenti sono tenute a presentare, secondo le modalita' e nei termini indicati al successivo comma 2, la seguente documentazione: a) domanda di finanziamento agevolato, contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 2; b) piano di attivita' per investimenti, oppure per esigenze di liquidita', contenente le informazioni riportate nello schema di cui all'allegato n. 3; c) nel caso in cui il valore del finanziamento agevolato richiesto sia pari o superiore a euro 150.000,00 (centocinquantamila), dichiarazione del legale rappresentante o di un suo procuratore speciale, resa secondo il modello di dichiarazione di cui all'allegato n. 4, in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modifiche ed integrazioni. 2. La richiesta di finanziamento agevolato e la documentazione indicata al precedente comma 1 possono essere presentate alle societa' finanziarie a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all'indirizzo di posta elettronica certificata che sara' reso disponibile nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle societa' finanziarie. 3. Ciascuna societa' cooperativa puo' presentare una sola domanda di finanziamento agevolato nell'arco di trentasei mesi. |
| Art. 5
Valutazione delle richieste
1. La richiesta di finanziamento e' valutata dalle societa' finanziarie sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 3 dello stesso decreto e al precedente art. 2. 2. Nell'ambito dell'attivita' di valutazione, le societa' finanziarie verificano la sostenibilita' dell'iniziativa proposta determinando, sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attivita' per investimenti di cui al precedente art. 4, nonche' sulla base dell'eventuale ulteriore documentazione richiesta, il costo del programma ammissibile nonche' la funzionalita' e la coerenza delle spese di investimento oggetto del programma. Per gli interventi a sostegno della liquidita', le societa' finanziarie verificano l'effettivo fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione dell'iniziativa sulla base degli elementi forniti nella domanda di finanziamento agevolato e nel piano di attivita' per esigenze di liquidita' di cui al precedente art. 4. 3. Le societa' finanziarie effettuano, altresi', le verifiche previste dall'art. 8, comma 6, del decreto connesse al Codice antimafia e all'accertamento della regolarita' contributiva delle societa' cooperative. 4. A seguito delle attivita' di valutazione e verifica effettuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3, le societa' finanziarie adottano, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di finanziamento completa, la delibera di concessione del finanziamento ovvero di rigetto della domanda, a seconda del caso in cui dette attivita' di valurtazione e verifica si conludano, rispettivamente, con esito positivo o negativo. Il predetto termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni o documenti rispetto a quanto presentato unitamente alla richiesta di finanziamento. Nel caso in cui la documentazione o le informazioni richieste non siano presentate dalle societa' cooperative proponenti entro il predetto termine, la richiesta di agevolazioni si considera decaduta. 5. Successivamente all'adozione della delibera di cui al precedente comma 4 le societa' finanziarie presentano al Ministero una relazione istruttoria contenente le risultanze delle attivita' di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione tra il Ministero e le societa' finanziarie di cui all'art. 14 del decreto. 6. Nel caso di adozione di delibera di concessione del finanziamento, la relazione istruttoria di cui al precedente comma 5 deve contenere l'indicazione dell'ammontare e della durata del finanziamento agevolato concedibile, del numero di rate previste dal relativo piano di ammortamento, dell'agevolazione corrispondente in termini di equivalente sovvenzione lordo e della normativa europea di cui al precedente art. 3, comma 1, lettere a) e b), ai sensi della quale vengono concesse le agevolazioni, con esplicita indicazione circa il rispetto delle intensita' o degli importi massimi di aiuto ivi previsti. 7. Il Ministero, ricevuta la relazione di cui al precedente comma 6, accerta che le risorse finanziarie richieste trovino adeguata copertura nell'ambito delle dotazioni finanziarie individuate e ne da' comunicazione alla societa' finanziaria. Nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti per la copertura integrale della richiesta di finanziamento, il Ministero ne da' comunicazione alla societa' finanziaria per la verifica dell'eventuale finanziabilita' parziale dell'iniziativa. 8. Le societa' finanziarie, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 7, dopo aver accertato la permanenza dei requisiti di ammissibilita' e aver effettuato gli adempimenti previsti dal regolamento Registro nazionale aiuti, procedono al perfezionamento della delibera di finanziamento agevolato. Per le iniziative riguardanti il settore agricolo primario e quello della pesca ed acquacoltura, i predetti adempimenti sono effettuati dalle societa' finanziarie attraverso la consultazione rispettivamete dei Registri SIAN e SIPA. 9. Per le richieste di finanziamento che, nelle more della chiusura dello sportello stabilita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto, non trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili, le societa' finanziarie provvedono a comunicare alle societa' coperative proponenti la sospensione della procedura di valutazione. 10. Nel caso di adozione di delibera di rigetto della domanda di finanziamento, la relazione istruttoria di cui al precedente comma 5 deve contenere le motivazioni del rigetto e la descrizione delle attivita' istruttorie poste in essere. 11. Per le richieste di finanziamento la cui attivita' di valutazione e verifica effettuate ai sensi dei precedenti commi 1, 2 e 3 si concludono con esito negativo, le societa' finanziarie provvedono a comunicare, ai sensi della legge n. 241/1990, alla societa' cooperative proponenti le motivazioni del mancato accoglimento. |
| Art. 6
Stipula del contratto di finanziamento
1. Per le richieste oggetto di delibera da parte delle societa' finanziarie, il relativo contratto di finanziamento, redatto secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione di cui all'art. 14 del decreto, e' stipulato entro centottanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di disponibilita' delle risorse di cui al precedente art. 5, comma 7. Trascorso detto termine il finanziamento decade, fatta salva la possibilita' del Ministero di concedere una proroga di non oltre sessanta giorni su specifica motivata richiesta delle societa' finanziarie. 2. Il contratto di finanziamento di cui al precedente comma 1 riporta le condizioni di revoca di cui all'art. 12 del decreto nonche' quelle eventualmente previste dai regolamenti unionali di volta in volta applicabili. |
| Art. 7
Erogazione dei finanziamenti agevolati
1. Per le iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera a), il finanziamento agevolato e' erogato per stati di avanzamento lavori. Il numero, i tempi e la consistenza minima degli stati di avanzamento del programma sono definiti dal contratto di finanziamento, tenuto conto dell'ammontare e dell'articolazione delle spese previste dal programma di investimento. 2. L'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta della societa' cooperativa beneficiaria, sulla base dello schema di cui all'allegato n. 5, da trasmettere alle societa' finanziarie all'indirizzo di posta elettronica certificata che sara' reso disponibile nelle competenti sezioni dei siti web del Ministero e delle societa' finanziarie, unitamente ai titoli di spesa, anche non quietanzati. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, e' subordinata alla dimostrazione da parte del beneficiario dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente, mediante esibizione di documentazione attestante i pagamenti effettuati nonche' delle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. Qualora il beneficiario non sia in grado di fornire le predette quietanze e' tenuto a darne motivata giustificazione alle societa' finanziarie. Qualora le societa' finanziarie accertino che la mancata presentazione delle dichiarazioni dei fornitori sia ascrivibile a cause non imputabili alla volonta' del beneficiario, la verifica in ordine all'intervenuto pagamento dei titoli di spesa puo' essere effettuata attraverso l'acquisizione di diversa prova documentale. Le agevolazioni connesse ad eventuali titoli di spesa per i quali il beneficiario non sia in grado di dimostrare l'effettivo pagamento, sono portate in detrazione dall'erogazione, fatta salva la possibilita' di riammissione dei titoli di spesa in questione nell'ambito dei successivi stati di avanzamento. 3. I pagamenti delle spese oggetto della richiesta di finanziamento devono essere effettuati esclusivamente mediante bonifici bancari o postali e ricevute bancarie. Tutti i conti correnti devono essere intestati alle societa' cooperative beneficiarie, che sono tenute ad assicurare la tracciabilita' del pagamento anche attraverso l'indicazione, nell'oggetto della fattura e nella causale di pagamento, del CUP (Codice unico progetto) assegnato al piano d'impresa agevolato o, nelle more dell'ottenimento dello stesso, della misura agevolativa «Nuova Marcora», unitamente a un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento. Nel caso in cui i pagamenti si riferiscono ad attivi materiali (macchinari, impianti e attrezzature), unitamente alla dimostrazione dell'effettivo pagamento, deve essere presentata alle societa' finanziarie anche una specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del fornitore, redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, diretta a comprovare che i beni oggetto della fornitura siano di nuova fabbricazione. 4. Il finanziamento agevolato puo' essere erogato anche a titolo di anticipazione, nei limiti del 25% dell'importo concesso, previa presentazione della richiesta di erogazione di cui all'allegato n. 6. L'anticipazione erogata e' recuperata dalle societa' finanziarie in quote proporzionali al finanziamento che l'impresa matura sui singoli stati di avanzamento lavori. 5. L'erogazione degli stati di avanzamento lavori e' subordinata all'esito della verifica della documentazione di cui al presente articolo. Resta ferma la facolta' per le societa' finanziarie di richiedere ulteriore documentazione prevista dalla normativa nazionale e unionale di riferimento ovvero documentazione ritenuta necessaria per lo svolgimento delle verifiche istruttorie di competenza. Il mancato invio della predetta documentazione, ovvero l'invio di documentazione non idonea a sanare i motivi ostativi all'erogazione, determina una corrispondente minore erogazione e/o la revoca parziale o totale delle agevolazioni. 6. La richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato avanzamento lavori e' trasmessa dalla societa' cooperativa beneficiaria, entro novanta giorni dalla data di ultimazione del programma di investimenti, unitamente alla documentazione di spesa di cui al precedente comma 2 e ad una dettagliata relazione concernente il programma di spesa realizzato, sulla base dello schema riportato in allegato al contratto di finanziamento. L'erogazione e' effettuata a seguito di un accertamento presso l'unita' produttiva da parte delle societa' finanziarie, volto a verificare l'avvenuta realizzazione del programma di investimento e la conformita' del medesimo con quanto approvato nell'ambito della delibera di concessione del finanziamento di cui al precedente art. 5, comma 4, e previa rideterminazione delle agevolazioni spettanti sulla base dell'esito delle verifiche condotte sulle spese effettivamente sostenute. Le societa' finanziarie provvedono a richiedere all'impresa beneficiaria le somme erogate ed eventualmente non spettanti. 7. Le societa' finanziarie provvedono all'erogazione delle agevolazioni entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione completa ovvero novanta giorni per l'ultimo stato avanzamento lavori. 8. Successivamente alla conclusione del programma, le societa' finanziarie trasmettono al Ministero una relazione finale sull'effettiva realizzazione del programma, redatta secondo lo schema definito nell'ambito della convenzione di cui all'art. 14 del decreto. 9. Al fine di procedere all'erogazione delle agevolazioni, le societa' finanziarie, verificata l'ammissibilita' della richiesta presentata dalle societa' cooperative beneficiarie, richiedono al Ministero il trasferimento delle risorse relative a ciascuno stato di avanzamento lavori. Il Ministero provvede tempestivamente al trasferimento alle societa' finanziarie dell'importo riferito a ciascuno stato di avanzamento lavori sul conto corrente di cui all'art. 14, comma 2, del decreto. Detti importi verranno successivamente erogati dalle societa' finanziarie alle societa' cooperative in base a quanto previsto al comma 2 e seguenti del presente articolo. 10. Per le iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), le societa' finanziarie provvedono all'erogazione in un'unica soluzione, con i tempi e le modalita' previste dell'art. 9, comma 2, del decreto. 11. Le societa' finanziarie provvedono all'erogazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 10 del presente articolo previo esito positivo delle verifiche di cui all'art. 9, comma 9, del decreto. |
| Art. 8 Monitoraggio delle iniziative e obblighi a carico delle societa' cooperative
1. Al fine di garantire il monitoraggio delle iniziative agevolate, le societa' cooperative beneficiarie trasmettono alle societa' finanziarie una relazione sulle attivita' svolte che descriva il contesto di riferimento, gli investimenti realizzati, i principali risultati raggiunti in termini di consolidamento e sviluppo dell'attivita', le ricadute occupazionali. Per le iniziative di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera b), la relazione dovra' altresi' riportare le modalita' di utilizzo del finanziamento erogato ai sensi del decreto. 2. La relazione di cui al precedente comma 1 e' trasmessa, con cadenza annuale, a partire dall'esercizio successivo a quello in cui e' intervenuta la completa erogazione del finanziamento e per i tre anni successivi. 3. Le societa' cooperative beneficiarie devono altresi': a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio eventualmente disposti dal Ministero o dalle societa' finanziarie, nonche' da competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni; b) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero o dalle societa' finanziarie. |
| Art. 9
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate dalle societa' finanziarie al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 12 del decreto o dal contratto di finanziamento di cui a precedente art. 6, previa trasmissione della comunicazione dell'avvio del procedimento alle societa' cooperative ai sensi della legge n. 241/1990. 2. Nel caso di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del decreto, le societa' finanziarie, entro il giorno successivo alla scadenza delle seconda rata non pagata, comunicano l'assegnazione alle societa' cooperative beneficiarie di un termine di trenta giorni per il pagamento; decorso infruttuosamente detto termine le societa' finanziarie adottano tempestivamente la delibera defintiva di revoca del finaziamento. 3. A seguito dell'adozione della delibera di revoca del finanziamento e della conseguente risoluzione del relativo contratto, le societa' finanziarie inviano rapidamente mediante posta elettronica certificata una comunicazione alle societa' cooperative beneficiarie con espressa indicazione delle cause della revoca e dell'ammontare dell'importo oggetto di restituzione determinato ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 12 del decreto, assegnando un termine di sessanta giorni per la restituzione di tale importo. 4. Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 3, le societa' finanziarie danno immediato avvio alla procedura di recupero coattivo dell'importo oggetto di restituzione, mediante iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modifiche e integrazioni. 5. Le societa' finanziarie, danno tempestiva comunicazione al Ministero delle intervenite risoluzioni dei contratti di finanziamento nonche' dell'avvio delle procedure di recupero coattivo di cui ai precedenti commi 3 e 4. |
| Art. 10
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento, si rinvia a quanto disposto dal decreto. 2. Ai sensi dell'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'allegato n. 7 e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal decreto e dal presente provvedimento.
Roma, 31 marzo 2021
Il direttore generale: Bronzino
__________
Avvertenza: ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' stato pubblicato in data 31 marzo 2021 nel sito del Ministero dello sviluppo economico all'indirizzo www.mise.gov.it |
|
|
|