Gazzetta n. 83 del 7 aprile 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 marzo 2021
Scioglimento della «Statistica 2000 soc. coop. edilizia in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi
sulle societa' e sul sistema camerale

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Viste le risultanze della revisione effettuata dal revisore incaricato dalla Confcooperative e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Considerato che la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico poiche' non ha, fra l'altro, iscritto in bilancio il terreno di proprieta' che avrebbe dovuto trovare collocazione nel patrimonio della cooperativa e, a seguito delle dimissioni di tutti i soci, gli amministratori rimasti hanno provveduto e stavano provvedendo ad utilizzare il ricavato della vendita del terreno per il pagamento dei loro compensi;
Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante non ha formulato osservazioni e/o controdeduzioni;
Vista la nota con la quale la Confcooperative comunica che la societa' «Statistica 2000 soc. coop. edilizia in liquidazione» non e' piu' iscritta all'Associazione di rappresentanza;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

La «Statistica 2000 soc. coop. edilizia in liquidazione» con sede in Roma (codice fiscale n. 80193370584), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Pietro Marcantoni nato a Monte Rinaldo (FM) il 29 giugno 1959 (codice fiscale MRCPTR59H29F599O), e domiciliato in Velletri (RM), via delle Mura n. 79.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 23 marzo 2021

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