Gazzetta n. 80 del 2 aprile 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2020, n. 195
Regolamento di approvazione dello statuto della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», ai sensi dell'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 e in particolare l'articolo 1, commi 732, 733 e 734;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 ottobre 2019;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 7 agosto 2020;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Statuto della fondazione «Istituto di Ricerche
Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile»

1. E' approvato lo statuto della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile» nel testo allegato al presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 11 settembre 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Patuanelli, Ministro dello sviluppo
economico

Manfredi, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2020 Ufficio di controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 998

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma della Costituzione
conferisce, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreche' non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti in materia, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i
regolamenti perla disciplina delle materie, non coperte da
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per
le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e
dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari .
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.
4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma
1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino
delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la
loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
o sono comunque obsolete.».
- Si riporta l'art. 1, commi 732, 733, 734 della legge
30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021):
«732. Per l'istituzione e l'inizio dell'operativita'
della fondazione denominata "Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", con sede in
Taranto, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
733. La fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo
Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", di seguito
denominata "Tecnopolo", e' istituita per lo svolgimento
delle funzioni e dei compiti conoscitivi, di ricerca,
tecnico-scientifici, di trasferimento tecnologico e di
valorizzazione delle innovazioni e della proprieta'
intellettuale generata, nel campo dello studio e
dell'utilizzo delle tecnologie pulite, delle fonti
energetiche rinnovabili, dei nuovi materiali, dell'economia
circolare, strumentali alla promozione della crescita
sostenibile del Paese e al miglioramento della
competitivita' del sistema produttivo nazionale. Per le
finalita' di cui al presente comma, il Tecnopolo instaura
rapporti con organismi omologhi, nazionali e
internazionali, e assicura l'apporto di ricercatori
italiani e stranieri operanti presso istituti esteri di
eccellenza.
734. Lo statuto del Tecnopolo definisce gli obiettivi
della fondazione e il modello organizzativo, individua gli
organi, stabilendone la composizione, ed e' approvato con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il
Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca svolge
compiti di vigilanza sul Tecnopolo.».
- Il decreto-legge 9 gennaio 2020 , n. 1 (Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e
del Ministero dell'universita' e della ricerca), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.
12 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9
gennaio 2020.
 
Allegato

STATUTO DELLA FONDAZIONE «ISTITUTO DI RICERCHE TECNOPOLO MEDITERRANEO
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE»

Art. 1.

Istituzione

1. La fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile», di seguito denominata «Tecnopolo», di cui all'articolo 1, commi 732, 733 e 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' una persona giuridica privata, risponde ai principi della fondazione di partecipazione ed e' soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile, non ha scopo di lucro, e' dotata di autonomia gestionale ed ha durata illimitata.
2. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione del Tecnopolo rispondono ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicita'.
3. Il Tecnopolo ha sede legale a Taranto. Nel rispetto del principio di salvaguardia dell'equilibrio economico-finanziario del Tecnopolo, delegazioni e uffici potranno essere costituiti sul territorio nazionale al fine di svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalita' del Tecnopolo, attivita' di promozione, nonche' di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto al Tecnopolo stesso.
4. Sono membri fondatori della fondazione il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze.

 
Art. 2.

Scopo e ambito di attivita'

1. L'istituzione del Tecnopolo risponde all'obiettivo di promuovere un hub italiano con proiezione internazionale sullo sviluppo sostenibile, quale asset strategico dell'innovazione. Attraverso le attivita' poste in essere, il Tecnopolo intende, con specifico riferimento al suo ambito di operativita': rafforzare le capacita' di ricerca di base, industriale e di sviluppo sperimentale presenti sul territorio nazionale; imprimere una accelerazione allo sviluppo di tecnologie ad alto potenziale finalizzate alla mitigazione degli impatti derivanti da attivita' produttive o dalla presenza antropica, alla produzione e trasformazione delle energie rinnovabili e al rafforzamento dei principi dell'economia circolare; sperimentare nuovi approcci collaborativi per accorciare i tempi di dispiegamento delle innovazioni proposte.
2. Per perseguire i suoi scopi istitutivi e con riferimento ai settori innovativi di elezione, il Tecnopolo:
a) promuove la ricerca, lo sviluppo, la sperimentazione di soluzioni tecnologiche, processi e prodotti, privilegiando l'attrazione, l'integrazione ed il coordinamento di competenze, conoscenze e progettualita' provenienti da diverse istituzioni, da imprese e gruppi di ricerca operanti a livello nazionale ed internazionale, sviluppando partenariati in grado di aumentare la capacita' di risposta ai problemi dello sviluppo sostenibile nell'ottica di ridurre la frammentazione del sistema di ricerca e di aumentare le ricadute positive sul centro e sui partner in un'ottica di reciproco vantaggio, promuovendo l'integrazione tra aree di ricerca e l'interazione tra ricerca di base e applicata, nonche' lo sviluppo sperimentale;
b) si propone come luogo per sviluppare progetti prototipali in grado di portare una tecnologia da TRL basso a TRL intermedio, pre-commerciali, selezionando al contempo quelle piu' interessanti per lo scale-up, l'industrializzazione ed eventualmente per la creazione di start-up. In quest'ottica, promuove attivita' di scouting e testing di idee progettuali;
c) sviluppa ed agisce da acceleratore delle soluzioni tecnologiche indicate dalla ricerca scientifica di eccellenza, sia in forma diretta, attraverso propri laboratori di ricerca multi-disciplinari, sia in partenariato, facendo leva su collaborazioni a rete con laboratori e gruppi di eccellenza, nazionali e internazionali, instaurando rapporti con organismi omologhi, nazionali ed internazionali, assicurando l'apporto e promuovendo l'attrazione di ricercatori, italiani e stranieri, operanti presso istituti esteri di eccellenza;
d) si attiva nell'individuazione e attrazione di imprese sul territorio nazionale e in particolare su quello di Taranto, centri di eccellenza e laboratori di ricerca ad alto contenuto di conoscenza dall'Italia e dal mondo, anche attraverso un'offerta di servizi di ospitalita' delle attivita' di ricerca ed integrazione con l'ecosistema produttivo e della ricerca cui ha accesso, supporto specialistico nelle attivita' di trasferimento tecnologico e di valorizzazione della proprieta' intellettuale generata, internazionalizzazione, accesso al mercato dei capitali, alta formazione specialistica e divulgazione scientifica;
e) favorisce l'applicazione e l'adozione in campo industriale e in sede pubblica delle innovazioni individuate, valorizzando le relazioni a livello locale, nazionale ed internazionale;
f) effettua studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attivita' e alle finalita' del Tecnopolo.
3. Il Tecnopolo contribuisce attivamente all'impiego delle innovazioni connesse ai settori d'elezione in ambito pubblico e privato, quali strumenti per il bene comune, leve per migliorare la qualita' dell'ambiente e ridurre le emissioni inquinanti. A tal fine, il Tecnopolo opera per la promozione, la conoscenza, l'accrescimento di competenze e la diffusione di tali temi in ambito produttivo, pubblico e tra la cittadinanza:
a) mediante il sostegno ad attivita' di ricerca, pubblicistiche, di formazione, di sviluppo di buone pratiche;
b) predisponendo gli strumenti e le modalita' di verifica dei risultati raggiunti e degli impatti effettivamente prodotti in ambito sociale, occupazionale, tecnologico e di generazione di nuova conoscenza;
c) attuando programmi di alta formazione.
4. Fermo restando il carattere non lucrativo dello scopo, il Tecnopolo puo' compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietario, locatore o comodatario, o sui quali, in ogni caso, vanti diritti, comunque determinati e qualificati. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il Tecnopolo puo':
a) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari nonche' richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
b) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attivita';
c) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, a mero fine esemplificativo e non esclusivo, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprieta' o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere;
d) svolgere tutte le attivita' necessarie al fine di raccogliere o ricevere fondi o donazioni, in denaro o in natura;
e) ricevere donazioni di natura immobiliare;
f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi del Tecnopolo;
g) costituire ovvero concorrere alla costituzione di, o partecipare in, imprese, spin-off, start-up, scale-up connesse alle innovazioni trattate, nonche' a veicoli di investimento specializzati nelle aree di interesse del Tecnopolo, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali;
h) attuare ogni forma di stabile collaborazione con enti, pubblici e privati, e organizzazioni italiane ed internazionali la cui attivita' sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di fini analoghi, o comunque similari, a quelli del Tecnopolo, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti;
i) acquisire in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, nel rispetto e nei limiti previsti dalla legge.

 
Art. 3.

Patrimonio

1. Il patrimonio del Tecnopolo e' articolato in un fondo di dotazione indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita' statutarie e in un fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della fondazione.
2. Il patrimonio e' composto:
a) dal fondo di dotazione, il quale e' costituito:
1) da euro 1.000.000, conferiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
2) dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione deliberata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del fondo di dotazione;
3) da ogni altro bene che pervenga al Tecnopolo a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da una delibera del Consiglio di amministrazione ad incremento del fondo di dotazione;
4) dai residui di gestione imputati al fondo di dotazione;
5) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e imputati ad incremento del fondo di dotazione;
b) dal fondo di gestione, il quale e' costituito:
1) dalla dotazione iniziale dello Stato pari a euro 2.000.000, conferiti per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; le restanti somme, pari ad euro 3.000.000 per il 2020 e ad euro 3.000.000 per il 2021, previste ai sensi dell'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, verranno conferite al fondo di gestione del Tecnopolo;
2) dalle donazioni, dalle disposizioni testamentarie, dalle erogazioni liberali e dai contributi di soggetti pubblici e privati che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
3) dalle somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio destinate da una delibera del Consiglio di amministrazione a finalita' diverse dall'incremento del fondo di dotazione;
4) dai ricavi delle attivita' accessorie svolte, ottenuti direttamente o indirettamente;
5) dagli avanzi di gestione dei precedenti esercizi;
6) da ogni altra elargizione, anche sotto forma di contributo, diversa dai conferimenti patrimoniali, proveniente da enti e da amministrazioni pubbliche, ovvero da privati.
3. Le rendite e le risorse del Tecnopolo sono impiegate per la realizzazione degli scopi del Tecnopolo e per il suo funzionamento, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione.

 
Art. 4.

Attivita' di vigilanza

1. Il Tecnopolo e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'universita' e della ricerca e al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.
2. Nell'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1, il Ministero dell'universita' e della ricerca assicura l'osservanza delle finalita' del presente statuto, nonche' delle disposizioni e circolari che specificamente potranno prevedere il coinvolgimento del medesimo Ministero, anche avvalendosi del parere di altre competenti amministrazioni o d'intesa con queste.
3. Con riferimento agli ambiti richiamati all'articolo 2 del presente statuto, il Ministero dell'universita' e della ricerca monitora i risultati e i prodotti delle tecnologie emergenti, delle innovazioni di processo e di prodotto e delle attivita' di ricerca, in relazione alla competitivita', alle performance in termini di sostenibilita' del sistema produttivo e della ricerca italiano, secondo i criteri definiti per la valutazione della qualita' della ricerca delle universita' e degli enti di ricerca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.

 
Art. 5.

Partecipanti

1. Possono essere nominati Partecipanti, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di amministrazione, le persone giuridiche, pubbliche o private, le universita', i centri di ricerca e gli enti aventi natura sia non lucrativa sia lucrativa, in ragione dell'interesse della fondazione a ciascuna partecipazione in relazione agli scopi della fondazione medesima, che contribuiscano al fondo di gestione, per un periodo di almeno tre anni, mediante apporti di risorse in denaro non inferiori alla quota minima dello 0,5 per cento dell'apporto pubblico in ragione d'anno.
2. Il versamento del contributo annuale di partecipazione al fondo di gestione attribuisce ai soggetti di cui al comma 1 il diritto di entrare a far parte del Comitato dei partecipanti e di partecipare alle decisioni dello stesso. A tal fine, sussiste l'obbligo di versare il contributo al fondo di gestione entro due mesi dalla nomina come partecipante e, successivamente, ogni singolo anno.
3. Il Consiglio di amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza di due terzi dei suoi componenti, l'esclusione per cessazione dei Partecipanti nei casi di grave e reiterato inadempimento degli obblighi derivanti dal presente statuto nonche' per le ragioni di seguito elencate in via tassativa:
a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
b) apertura di procedure di liquidazione;
c) fallimento o sottoposizione a procedure liquidatorie e concorsuali, anche stragiudiziali.
4. In ogni caso, nelle ipotesi di cessazione dei Partecipanti, i contributi versati al Fondo di gestione non sono restituiti.
5. I Partecipanti possono, in ogni momento, con preavviso non inferiore ai novanta giorni, recedere dal Tecnopolo, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte sino alla data del recesso. Dal recesso non consegue il diritto alla restituzione dei contributi versati.

 
Art. 6.

Organi

1. Sono organi del Tecnopolo:
a) il Comitato dei partecipanti;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Segretario generale;
e) il Comitato scientifico;
f) l'Organo di revisione.

 
Art. 7.

Comitato dei partecipanti

1. Il Comitato dei partecipanti e' costituito dai Partecipanti nominati ai sensi dell'articolo 5. Il Presidente convoca il Comitato, almeno una volta l'anno, ogni volta che lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio di amministrazione o un quinto dei Partecipanti, indicando gli argomenti da trattare.
2. Il Comitato dei partecipanti e' convocato e presieduto dal Presidente del Tecnopolo.
3. Alle riunioni del Comitato dei partecipanti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.
4. Il Comitato dei partecipanti svolge una funzione generale di verifica dell'attivita' del Tecnopolo. In particolare esprime pareri sull'attivita' del Tecnopolo quando previsto dal presente statuto o richiesto dal Consiglio di amministrazione.
5. Alle riunioni del Comitato dei partecipanti possono prendere parte, senza diritto di voto, i membri del Consiglio di amministrazione e il Segretario generale.
6. Il verbale delle riunioni del Comitato dei partecipanti e' redatto dal segretario che lo firma unitamente al Presidente. Ove il Comitato dei partecipanti non abbia provveduto alla nomina del segretario, le relative funzioni sono svolte dal Segretario generale del Tecnopolo.

 
Art. 8.

Consiglio di amministrazione

1. Il Tecnopolo e' amministrato da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri, di cui:
a) cinque consiglieri di designazione pubblica, di cui: due consiglieri designati dal Ministro dello sviluppo economico, due designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca ed uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
b) quattro consiglieri designati di intesa tra i Partecipanti, in seno al loro Comitato, a condizione che, anche in associazione tra loro, versino almeno il 10 per cento del contributo annuo erogato dai soci fondatori al Fondo di gestione.
2. I membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra persone in possesso di requisiti di onorabilita' e di comprovata esperienza di natura amministrativa, tecnica e gestionale.
3. Non puo' essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi e' stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacita' ad esercitare uffici direttivi.
4. I componenti del Consiglio di amministrazione, di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Il Presidente del Tecnopolo e' nominato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca, tra i consiglieri che compongono il Consiglio di amministrazione. Tutti i componenti del Consiglio di amministrazione, incluso il Presidente, restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un consigliere si procede alla sua sostituzione secondo le modalita' indicate nel presente articolo. Relativamente ai Consiglieri di cui al comma 1, lettera b), nel caso in cui il Comitato dei partecipanti non provveda alla sostituzione dei membri entro due mesi dal verificarsi dell'evento che ha determinato la cessazione dalla carica, il Consiglio di amministrazione provvedera' a designare per cooptazione i nuovi consiglieri. I consiglieri cosi' designati, nominati in conformita' alle previsioni del comma 4, cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti.

 
Art. 9.

Competenze del Consiglio di amministrazione

1. Al Consiglio di amministrazione e' affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Tecnopolo. Inoltre il Consiglio di amministrazione:
a) assicura l'eccellenza del Tecnopolo;
b) sovrintende all'attivita' del Tecnopolo;
c) redige la relazione annuale sull'attivita', ne predispone e ne esegue i programmi;
d) delibera la partecipazione a progetti e altre iniziative funzionali alla migliore esecuzione delle attivita' del Tecnopolo;
e) redige e approva annualmente il bilancio d'esercizio, il budget e le relative variazioni, il bilancio sociale;
f) redige e trasmette entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero dell'universita' e della ricerca e al Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle attivita' svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entita' e articolazione del patrimonio, nonche' sull'utilizzo della dotazione;
g) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e fondazione;
h) decide la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del fondo di dotazione;
i) definisce la struttura operativa del Tecnopolo, che dovra' essere improntata a criteri di efficienza ed economicita';
l) amministra e gestisce i beni di cui il Tecnopolo sia proprietario, locatore, comodatario o comunque posseduti;
m) puo' nominare, anche in periodi successivi, tra i propri membri, su designazione del Ministro dello sviluppo economico, un Vice Presidente del Tecnopolo, che assume funzioni di Vicario del Presidente;
n) puo' conferire, anche in periodi successivi, specifiche deleghe ai suoi componenti;
o) nomina il Segretario generale, su designazione del Ministro dello sviluppo economico;
p) nomina i componenti del Comitato scientifico e il Presidente del Comitato scientifico, su designazione del Ministro dell'universita' e della ricerca;
q) delibera eventuali proposte di modifica dello statuto e le sottopone alle autorita' competenti per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 734, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
r) delibera in merito allo scioglimento del Tecnopolo e alla devoluzione del patrimonio, ai sensi del codice civile, acquisito il parere del Ministero dello sviluppo economico, che si esprime una volta sentiti il Ministero dell'universita' e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' il parere del Comitato dei partecipanti;
s) approva il regolamento interno recante la predeterminazione dei criteri e delle modalita' alle quali il Tecnopolo e' tenuto ad attenersi nel caso di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nonche' i regolamenti interni di cui il Consiglio di amministrazione ritenga opportuno dotarsi;
t) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, societa', veicoli di investimento e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero.
2. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare alcune funzioni espressamente determinate al Presidente, al Vice Presidente, ai suoi componenti, o al Segretario generale.

 
Art. 10.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce di norma presso la sede del Tecnopolo.
2. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata da almeno tre consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito con lettera raccomandata, telefax o messaggio di posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.
3. Il Consiglio di amministrazione delibera validamente quando e' presente la maggioranza dei suoi componenti in carica e le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In ogni caso, le sedute del Consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando sono presenti tutti i consiglieri in carica.
4. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata a maggioranza dai consiglieri presenti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente della seduta.
5. Delle sedute del Consiglio di amministrazione e' redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario generale o dal segretario della seduta. Il Segretario generale del Tecnopolo svolge le funzioni di segretario delle sedute del Consiglio di amministrazione; in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, tali funzioni sono svolte da persona designata dal Consiglio di amministrazione stesso.
6. Il Consiglio di amministrazione puo' riunirsi anche mediante il ricorso a modalita' telematiche, qualora ne venga dato atto nei relativi verbali e alle seguenti condizioni:
a) il Presidente della riunione deve accertare l'identita' degli intervenuti, il regolare svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni e che il soggetto verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi e gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
b) agli intervenuti deve essere consentito di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonche' di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
c) nell'avviso di convocazione devono essere indicati i luoghi in cui e' attivo il collegamento.
7. Al verificarsi di tali condizioni si considera luogo della seduta quello in cui si trovano il Presidente e il soggetto verbalizzante.

 
Art. 11.

Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Tecnopolo e presiede il Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente esercita i poteri che il Consiglio di amministrazione puo' conferirgli in via generale o di volta in volta.
3. Il Presidente ha la facolta' di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.
4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

 
Art. 12.

Segretario generale

1. Il Segretario generale e' nominato, su designazione del Ministro dello sviluppo economico, dal Consiglio di amministrazione tra i suoi membri o anche all'esterno tra persone che abbiano gli stessi requisiti previsti dall'articolo 8, comma 2. Il Segretario generale resta in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, puo' essere riconfermato consecutivamente una sola volta e in ogni caso decade con il Consiglio di amministrazione che l'ha nominato.
2. Il Segretario generale e' responsabile dell'attivita' tecnica e finanziaria del Tecnopolo, cura ed e' responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. A tal fine, compie ogni atto necessario e conseguente, quali, a titolo meramente esemplificativo:
a) operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e immobiliari;
b) acquisizione di partecipazioni, in via diretta ed indiretta;
c) richiesta di sovvenzioni, contributi e mutui;
d) conferimento di incarichi professionali;
e) raccolta di fondi e donazioni, in denaro o in natura;
f) amministrazione del patrimonio del Tecnopolo, riferendo al Consiglio di amministrazione, cui compete in ogni caso il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attivita' di gestione.
3. Possono inoltre essere delegati al Segretario generale ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere di volta in volta adottate dal Consiglio di amministrazione o, in generale, ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio di amministrazione finalizzati al conseguimento degli scopi del Tecnopolo.
4. Il Segretario generale redige e sottoscrive con il Presidente i verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato dei partecipanti, sottoscrive la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
5. Il Segretario generale provvede, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, e attraverso procedure che garantiscano pubblicita' e trasparenza, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformita' alle vigenti disposizioni.

 
Art. 13.

Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico e' organo di indirizzo dell'attivita' scientifica del Tecnopolo e presta consulenza al Presidente, al Consiglio di amministrazione e al Segretario generale, esprimendo pareri e proposte.
2. Il Comitato scientifico e' composto da cinque componenti, di cui quattro designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca e uno dal Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, tra esperti di alta e riconosciuta competenza nelle aree scientifiche ove prevalentemente insistono le attivita' del Tecnopolo, in possesso dei necessari requisiti di onorabilita' e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca designa il Presidente del Comitato scientifico tra i componenti del comitato stesso.
3. Il Presidente ed i componenti del Comitato scientifico sono nominati dal Consiglio di amministrazione, sulla base della designazione effettuata dal Ministro dell'universita' e della ricerca. I componenti restano in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati consecutivamente una sola volta.
4. Il Presidente del Comitato scientifico puo' essere chiamato a partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio di amministrazione.
5. In caso di dimissioni, decadenza o decesso di un componente del Comitato scientifico, si procede alla sua sostituzione secondo le modalita' indicate nel presente articolo. I componenti cosi' designati, nominati in conformita' alle previsioni di cui ai commi 2 e 3, cessano dalla carica allo scadere del mandato degli altri componenti.
6. Alle riunioni del Comitato scientifico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.

 
Art. 14.

Organo di revisione

1. L'Organo di revisione e' collegiale.
2. L'Organo di revisione e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'universita' e della ricerca, designano ciascuno un membro effettivo e un membro supplente. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.
3. La carica di Presidente spetta al soggetto designato dal Ministro dell'universita' e della ricerca.
4. Il Collegio dei revisori esercita il controllo dei conti ed il controllo sull'amministrazione della fondazione, vigilando sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato.
5. I membri dell'Organo di revisione restano in carica per un triennio e, pertanto, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo alla conclusione del terzo esercizio e possono essere riconfermati per una sola volta. I membri dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.
6. Alle riunioni dell'Organo di revisione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, in quanto compatibili.

 
Art. 15.

Compensi

1. Al Presidente del Tecnopolo e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 120.000,00, a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione, purche' affidatari di un delega, e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo annuo lordo fino ad un importo massimo di euro 30.000,00, a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. Ai componenti del Comitato scientifico e' riconosciuto un compenso omnicomprensivo annuo lordo pari ad euro 30.000,00, a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Ai componenti dell'Organo di revisione, a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono riconosciuti i seguenti compensi omnicomprensivi annui lordi: al Presidente euro 30.000,00; ai membri effettivi euro 27.000 ciascuno; ai membri supplenti euro 2.000 ciascuno.
5. Il compenso del Segretario generale del Tecnopolo e' stabilito con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. Le spese connesse all'esercizio dell'ufficio spettanti, ove ne ricorrano i presupposti, al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Segretario generale, ai componenti del Comitato scientifico e dell'Organo di revisione, con particolare riferimento alle spese di viaggio, vitto e alloggio documentate e corredate degli idonei giustificativi, saranno rimborsate nei limiti e secondo i parametri e le modalita' previsti per il personale dirigenziale di livello generale della pubblica amministrazione a valere sul fondo di gestione del Tecnopolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. In ogni caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di limiti retributivi.

 
Art. 16.

Esercizio finanziario, bilancio, utili
e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario del Tecnopolo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il Segretario generale trasmette il budget all'Organo di revisione che lo esamina entro i successivi quindici giorni. Entro il 31 dicembre, il Consiglio di amministrazione delibera e approva il budget. Il budget e' trasmesso dal Presidente, dopo la sua approvazione, a tutti i membri fondatori del Tecnopolo. Entro il 15 aprile di ogni anno, il Segretario generale trasmette il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente all'Organo di revisione che lo esamina entro i dieci giorni successivi. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio di amministrazione delibera e approva il bilancio consuntivo d'esercizio. Il bilancio consuntivo d'esercizio e' trasmesso dal Presidente, dopo la sua approvazione, a tutti i membri fondatori del Tecnopolo. Entro il 31 luglio di ogni anno, il Consiglio di amministrazione approva le variazioni del budget sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente e tenendo conto degli eventuali maggiori proventi. Il budget e le relative variazioni ed il bilancio consuntivo d'esercizio sono pubblicati sul sito istituzionale del Tecnopolo entro dieci giorni dall'approvazione.
2. Nella redazione del bilancio consuntivo d'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa, ai sensi delle norme vigenti, si applicano i principi previsti dagli articoli del codice civile in tema di societa' di capitali.
3. Il Tecnopolo, nel proprio bilancio sociale, dovra' dare conto dell'effettivo impatto conseguito in termini di perseguimento dei suoi scopi scientifici e sociali, con particolare riferimento all'impatto della sua azione: sull'avanzamento delle tecnologie di interesse; sulla crescita imprenditoriale ed occupazionale; sull'impiego delle innovazioni connesse ai settori d'elezione in ambito privato e pubblico, quali strumenti per il bene comune, per migliorare la qualita' della vita e ridurre la impronta carbonica e le emissioni inquinanti generate sia dall'ambito produttivo che dalla presenza antropica, a partire dal territorio di riferimento di Taranto.
4. E' fatto espresso divieto al Tecnopolo di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di gestione nonche' i fondi, le riserve o il capitale durante la vita del Tecnopolo a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere prioritariamente impiegati per la copertura di eventuali perdite di esercizio e, successivamente, per la realizzazione delle attivita' istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

 
Art. 17.

Scioglimento

1. Il Tecnopolo si estingue nei casi previsti dal codice civile. Lo scioglimento e' deliberato dal Consiglio di amministrazione con il voto di due terzi dei membri in carica, previo parere del Comitato dei partecipanti e previo parere del Ministro dello sviluppo economico, che si esprime dopo aver sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Con la delibera di estinzione del Tecnopolo, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina di uno o piu' liquidatori, che potranno anche essere scelti fra i suoi membri. Durante la fase di liquidazione resta in carica l'Organo di revisione.
3. Al termine della fase di liquidazione, nei limiti del patrimonio residuo, il Tecnopolo versera' allo Stato i contributi statali ricevuti e, in subordine, devolvera' il patrimonio residuo ad altri enti senza scopo di lucro, individuati dal Consiglio di amministrazione, previa autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, che si esprime dopo aver sentito il Ministro dell'universita' e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze, fatta salva, in ogni caso, diversa destinazione imposta dalla legge.

 
Art. 18.

Trasformazione

1. E' espressamente esclusa la trasformazione ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile.

 
Art. 19.

Norme finali e clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni e le altre norme di legge vigenti in materia.

 
Art. 20.

Norma transitoria

1. In sede di prima attuazione, il Consiglio di amministrazione e' composto inizialmente da cinque consiglieri nominati, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottarsi entro venti giorni dall'approvazione dello statuto. Con il medesimo decreto si provvede a nominare il Presidente e a designare il Segretario generale.
2. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, entro venti giorni dall'approvazione dello statuto, provvede a designare i componenti del Comitato scientifico e ad indicare il Presidente del Comitato scientifico, come disposto dall'articolo 13.
3. I componenti dell'Organo di revisione sono nominati entro venti giorni dall'approvazione dello statuto, a norma dell'articolo 14.
4. Il Consiglio di amministrazione, nominato ai sensi del comma 1, compie a norma del presente statuto ogni atto necessario ai fini dell'avvio dell'operativita' del Tecnopolo, a partire dall'identificazione dei Partecipanti e dalla costituzione del Comitato dei partecipanti. Nella sua prima seduta, da tenersi entro trenta giorni dall'approvazione dello statuto, il Consiglio di amministrazione provvede alla nomina del Segretario generale, dei componenti del Comitato scientifico e del suo Presidente, secondo le designazioni effettuate.
5. Il Comitato dei partecipanti, entro sei mesi dalla propria costituzione, provvedera' a designare i consiglieri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), i quali, nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, scadranno unitamente ai membri inizialmente nominati ai sensi del presente articolo.