Gazzetta n. 79 del 1 aprile 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2021
Delega di funzioni al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena BONETTI.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti i decreti del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, con il quale la prof.ssa Elena Bonetti e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il proprio decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio prof.ssa Elena Bonetti e' stato conferito l'incarico per le pari opportunita' e la famiglia;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Vista la Piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, e la correlata Dichiarazione;
Visti gli articoli 19, 153 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000, recepita in Italia dal decreto legislativo 5 luglio 2003, n. 215, nonche' la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 che stabiliscono un quadro generale per la tutela della parita' di trattamento;
Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, e in particolare l'art. 21, nonche' l'art. 6 del Trattato sull'Unione europea;
Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 marzo 2010, recante «Europa 2020: Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6, della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni;
Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia», e successive modificazioni;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989»;
Vista la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, ratificata con legge 31 dicembre 1998, n. 476;
Visto il regolamento recante il riordino della Commissione per le adozioni internazionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive modificazioni, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'art. 16, relativo al Dipartimento per le pari opportunita', e l'art. 19 relativo al Dipartimento per le politiche della famiglia;
Ritenuto opportuno delegare al predetto Ministro le funzioni di cui al presente decreto;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Delega di funzioni

1. A decorrere dal 12 marzo 2021, al Ministro senza portafoglio per le pari opportunita' e la famiglia, prof.ssa Elena Bonetti, di seguito denominato «Ministro», sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di pari opportunita', famiglia e adozioni, infanzia e adolescenza, come specificate nei successivi articoli.
 
Art. 2

Delega di funzioni
in materia di pari opportunita'

1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona, delle pari opportunita' e della parita' di trattamento, la prevenzione e la rimozione di ogni forma e causa di discriminazione, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nelle suddette materie.
2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ad altri Ministri e gli eventuali raccordi e intese con questi ultimi, il Ministro e' delegato:
a) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare l'attuazione delle politiche concernenti la materia dei diritti e delle pari opportunita' di genere con riferimento, in particolare, alle aree critiche e agli obiettivi individuali dalla Piattaforma di Pechino, e dalla correlata dichiarazione, rispetto ai temi della salute, della ricerca, della scuola e della formazione, dell'ambiente, del lavoro, delle cariche elettive e della rappresentanza di genere nei luoghi decisionali economici e politici;
b) a promuovere l'adozione di una Strategia nazionale per la parita' di genere, da definirsi e attuarsi in raccordo con la Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025 della Commissione europea e a coordinare le azioni del Governo volte ad assicurarne l'attuazione;
c) a promuovere la cultura dei diritti e delle pari opportunita' nel settore dell'informazione e della comunicazione;
d) a promuovere la cultura del diritto alla salute delle donne e della prevenzione sanitaria;
e) in raccordo con i Ministeri competenti, a promuovere le azioni di Governo volte ad assicurare la piena inclusione delle bambine, delle ragazze e delle donne nello studio e nella formazione nelle materie scientifiche e tecnologiche (cd. STEM) e a promuoverne l'educazione finanziaria e digitale, anche contrastando gli stereotipi di genere;
f) a promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare la piena attuazione delle politiche in materia di parita' e pari opportunita' di genere nel lavoro pubblico e privato, anche con riferimento ai temi, dell'impresa femminile, dell'innovazione organizzativa, dell'armonizzazione dei tempi di vita, del divario retributivo e pensionistico e dell'equa distribuzione tra uomini e donne del lavoro retribuito e del lavoro di cura non retribuito;
g) a esercitare le funzioni di competenza statale di cui agli articoli 52, 53, 54 e 55 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
h) a esercitare le funzioni di cui all'art. 1, comma 19, lettera f), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
i) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' le azioni di Governo volte a prevenire e rimuovere tutte le forme di discriminazione per cause direttamente o indirettamente fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, l'eta', l'orientamento sessuale e l'identita' di genere, anche promuovendo rilevazioni statistiche in materia di discriminazioni;
l) a promuovere e coordinare le attivita' finalizzate all'attuazione del principio di parita' di trattamento, pari opportunita' e non discriminazione nei confronti delle persone Lgbt;
m) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio dei fondi strutturali e di investimento europei e delle corrispondenti risorse nazionali in materia di pari opportunita' e non discriminazione, compresa la partecipazione a tutti gli altri organismi rilevanti, nonche' la partecipazione all'attivita' di integrazione delle pari opportunita' nelle politiche europee;
n) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, progettazione, gestione e monitoraggio degli interventi a valere sul Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita';
o) a coordinare, anche in sede europea e internazionale, le politiche di Governo relative alla promozione delle pari opportunita' di genere, alla tutela dei diritti umani delle donne e alla prevenzione e tutela contro ogni discriminazione, con particolare riferimento agli impegni assunti dall'Italia, in qualita' di Stato parte contraente della Convenzione internazionale per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale e nel rispetto dell'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta «Convenzione di Istanbul», ratificata dall'Italia con legge 27 giugno 2013, n. 77;
p) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alla violenza sessuale e di genere e agli atti persecutori, anche promuovendo e coordinando l'adozione e l'attuazione di un Piano strategico nazionale contro la violenza maschile sulle donne, per le finalita' di cui all'art. 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;
q) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto alle mutilazioni genitali femminili e alle violazioni dei diritti fondamentali all'integrita' della persona e alla salute delle donne e delle bambine;
r) a promuovere e coordinare le azioni del Governo in materia di prevenzione e contrasto allo sfruttamento e alla tratta delle persone, con particolare riferimento al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 e al Piano nazionale contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'art. 13, della legge 11 agosto 2003, n. 228;
s) a sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di esercitare i poteri previsti dall'art. 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, in tutte le materie delegate, in caso di persistente violazione del principio della non discriminazione;
t) a esercitare tutte le funzioni di monitoraggio e vigilanza e i poteri di diffida e decadenza attribuiti al Presidente del Consiglio dei ministri dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, recante «Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'art. 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120»;
u) a esercitare le funzioni di gestione del Fondo per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate previsto dall'art. 1, commi da 431 a 434, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilita' 2015).
3. Il Ministro, di concerto con l'Autorita' politica con delega agli Affari europei, e' delegato ad adottare tutte le iniziative di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri volte all'attuazione di quanto previsto dall'art. 18, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, per l'emanazione dei regolamenti volti ad adeguare l'ordinamento nazionale all'ordinamento dell'Unione europea e per la realizzazione dei programmi dell'Unione europea in materia di parita', pari opportunita' e azioni positive.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le pari opportunita', ivi compreso l'Ufficio per la promozione della parita' di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica (UNAR).
 
Art. 3

Delega di funzioni in materia di politiche
per la famiglia e adozioni

1. Il Ministro e' delegato a esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri, relativamente alla materia delle politiche per la famiglia, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nella suddetta materia.
2. In particolare, salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri, il Ministro e' delegato:
a) a promuovere e coordinare le politiche governative volte a garantire la tutela dei diritti della famiglia in tutte le sue componenti e le sue problematiche generazionali e relazionali, nonche' ad esercitare le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche volte alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, e ad assicurare l'attuazione delle politiche in favore della famiglia in ogni ambito;
b) ad adottare le iniziative necessarie per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio e la valutazione delle misure volte al sostegno e al benessere della famiglia, dando impulso a interventi in ogni ambito, ivi compreso quello economico, fiscale, del lavoro, della salute, dell'istruzione, dell'educazione, anche informale e non formale, e della cultura, in raccordo con i Ministri competenti per le politiche settoriali nei diversi ambiti e tenuto conto anche delle azioni promosse dall'Unione europea;
c) a promuovere e coordinare le azioni di Governo in materia di regime giuridico delle relazioni familiari;
d) a promuovere e coordinare le azioni di Governo dirette a superare la crisi demografica e a realizzare gli interventi per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' a favorire le misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialita' e alla natalita', anche con riferimento a quanto stabilito dall'art. 1, commi 1250, 1254 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e integrazioni;
e) a promuovere intese in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relative allo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, anche al fine della riduzione del costo dei servizi in particolare per le famiglie numerose, e la diffusione delle migliori pratiche in materia di politiche familiari;
f) a promuovere e sviluppare le attivita' in materia di consultori familiari, centri per la famiglia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, di cui all'art. 1, comma 59 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ferme restando le competenze di carattere sanitario del Ministro della salute;
g) a promuovere e coordinare le politiche governative per sostenere la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, ivi comprese quelle di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53, nonche' quelle di sostegno alla componente anziana dei nuclei familiari con particolare riferimento al tema dell'invecchiamento attivo nel quadro dell'attuazione della Strategia d'implementazione del piano di azione internazionale di Madrid del 2002;
h) a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante che ex post, delle politiche e degli interventi, anche di carattere economico e finanziario, adottati dal Governo in favore della famiglia e a sostegno della natalita';
i) a promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche della famiglia e delle adozioni, e in particolare la promozione e l'organizzazione con cadenza biennale della Conferenza nazionale sulla famiglia, prevista dall'art. 1, comma 1250, lettera d), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
l) ad esercitare le funzioni di indirizzo, coordinamento e promozione relativamente alla carta della famiglia, di cui all'art. 1, comma 391, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. Il Ministro e' delegato a presiedere l'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2009, n. 43.
4. Il Ministro e' delegato all'espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministro del lavoro e delle politiche sociali in materia di «Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilita' familiari», di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative nella materia delle adozioni anche internazionali di minori italiani e stranieri, nonche' quelle attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresa la presidenza, nell'ambito della Commissione per le adozioni internazionali, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476.
6. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse finanziarie relative alle politiche per la famiglia e per il sostegno alla natalita' ed, in particolare, per quelle inerenti ai fondi di cui all'art. 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e all'art. 1, comma 348, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia e della segreteria tecnica della Commissione per le adozioni internazionali.
 
Art. 4

Delega di funzioni in materia di politiche
per l'infanzia e l'adolescenza

1. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione di iniziative, anche normative, di vigilanza e verifica, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri relativamente alla materia delle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, anche con riferimento allo sviluppo dei servizi educativi per la prima infanzia, fatte salve, con riferimento a tali servizi, le competenze del Ministero dell'istruzione, nonche' le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'art. 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di coordinamento delle politiche per il sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza e per la tutela dei minori anche con riferimento al diritto degli stessi a una famiglia, fatte salve le competenze del medesimo Ministero in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale, anche mediante il coinvolgimento degli enti del Terzo settore che svolgono attivita' nella suddetta materia.
2. In particolare, fatte salve le competenze attribuite dalla legge ai singoli Ministri e all'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le iniziative volte a tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, con particolare riferimento agli orfani di crimini domestici, e a contrastare ogni forma di violenza e abuso dei minori, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata dalla Repubblica italiana con la legge 27 maggio 1991, n. 176.
3. Al Ministro sono delegate le funzioni di coordinamento delle attivita' svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, relative alla prevenzione, assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale e le funzioni di competenza del Governo relative all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, a norma di quanto disposto dall'art. 17, commi 1 e 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 nonche' quelle relative al contrasto al fenomeno della pedopornografia, ai sensi della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
4. Il Ministro esercita le funzioni di competenza del Governo in relazione alle attivita' dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e quelle gia' proprie del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, nonche' quelle di cui all'art. 11, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, relative alla Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e quelle di cui all'art. 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1997, n. 451, relative alla giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
5. Il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di competenza statale in materia del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285.
6. Il Ministro e' delegato a promuovere l'analisi e la valutazione d'impatto, sia ex ante che ex post, delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
7. Il Ministro e' delegato a promuovere e coordinare le attivita' di informazione e comunicazione istituzionale in materia di politiche dell'infanzia e dell'adolescenza, nonche' quelle di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, di cui all'art. 3, comma 5, della legge 29 maggio 2017, n. 71. Il Ministro e' altresi' delegato a promuovere la conoscenza del numero di pubblica utilita' 114 - Emergenza infanzia.
8. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il Ministro si avvale del Dipartimento per le politiche della famiglia.
 
Art. 5

Ulteriori competenze per l'esercizio
delle funzioni delegate

1. Nelle materie di cui agli articoli precedenti il Ministro e', altresi', delegato:
a) a nominare esperti e consulenti; a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
b) a provvedere a intese e concerti di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, necessari per le iniziative, anche normative, di altre amministrazioni, nonche' ove previsto dalle disposizioni di legge;
c) a curare il coordinamento tra le amministrazioni competenti per l'attuazione dei progetti nazionali e locali, nonche' tra gli organismi nazionali operanti nelle materie oggetto della delega.
2. Nelle materie di competenza, il Ministro assiste il Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'esercizio del potere di nomina alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale e internazionali, di competenza dell'amministrazione statale ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. Il Ministro rappresenta il Governo italiano in tutti gli organismi internazionali e dell'Unione europea nelle materie oggetto del presente decreto, anche ai fini della formazione e dell'attuazione della normativa europea e internazionale e dell'implementazione di programmi e piani d'azione delle Nazioni Unite, del Consiglio d'Europa e dell'Unione europea e delle altre organizzazioni internazionali.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 15 marzo 2021

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Registrato alla Corte dei conti il 24 marzo 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 683