Gazzetta n. 78 del 31 marzo 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 22 marzo 2021
Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio di alcuni comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 754).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021, con la quale e' stato dichiarato, per tre mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza delle precipitazioni nevose verificatesi nei giorni dal 2 al 10 gennaio 2021 nel territorio dei comuni colpiti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di cui all'allegato elenco alla delibera medesima;
Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna per gli interventi di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;
Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;
Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Dispone:

Art. 1

Nomina Commissario delegato
e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa, il Presidente della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' nominato Commissario delegato.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, delle unioni montane e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonche' individuare soggetti attuatori, ivi compresi i consorzi di bonifica e le societa' a capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene gli interventi e le misure prioritari, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:
a) al soccorso e all'assistenza della popolazione interessata dagli eventi nonche' alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di rete strategiche nonche' a garantire la continuita' amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.
4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascuna misura con la relativa durata, con l'indicazione dell'oggetto della criticita', il Comune, la localita', le coordinate geografiche, nonche' l'indicazione del CUP, ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo.
5. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2 e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonche' attestazione della sussistenza del nesso di causalita' con gli eventi in rassegna. Su richiesta dei soggetti attuatori degli interventi, il Commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il pronto avvio degli interventi. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale anche in formato digitale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato.
6. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilita' e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.
7. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui al comma 6, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione del possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.
 
Art. 2

Prime misure economiche e
ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi calamitosi citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato definisce la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base della modulistica allegata alla presente ordinanza e secondo i seguenti criteri e massimali:
per attivare le prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti compromessa, a causa degli eventi in rassegna, nella sua integrita' funzionale, nel limite massimo di euro 5.000,00;
per l'immediata ripresa delle attivita' economiche e produttive sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione delle spese a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 20.000,00, quale limite massimo di contributo assegnabile ad una singola attivita' economica e produttiva.
2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorita' e modalita' attuative fissati con propri provvedimenti.
 
Art. 3

Deroghe

1. Per la realizzazione delle attivita' di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:
regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 articoli 7 e 8;
regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;
legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-bis e 72;
decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, art. 13;
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 5;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, art. 191;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-bis, 23, 24, 25 e 49;
decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, art. 8;
decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 2001, n. 380, articoli 2, 2 -bis, 3, 5, 6 e 6-bis, 7, 8, 10, 14, 20, 22, 23, 24, da 27 a 41, 58, 65, 77, 78, 79, 81 e 82, 89, 93, 94;
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 nel rispetto dell'art. 5 della direttiva 2008/98 CEE;
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, articoli 2, 3, 4, 7, 8 e 11, relativamente alla semplificazione delle procedure ivi previste;
leggi e disposizioni regionali e provinciali, anche di natura organizzativa, strettamente connesse alle attivita' previste dalla presente ordinanza, oltre che dei piani urbanistici comunali, dei piani e dei progetti di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, dei regolamenti edilizi comunali e dei piani territoriali, generali e di settore comunque denominati.
2. Per l'espletamento delle attivita' previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza e' derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163;
3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:
21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;
32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera a), e' consentita nei limiti di euro 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 e' riferita alle tempistiche e modalita' delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;
35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarita', da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;
37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle centrali di committenza;
40 e 52, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;
60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;
63, comma, 2 lettera c) relativamente alla possibilita' di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potra' essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;
77, allo scopo di consentire la scelta dei commissari di gara anche tra i soggetti non iscritti all'albo istituito presso l'ANAC;
95, relativamente alla possibilita' di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo piu' basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;
97, relativamente alla possibilita' di esercitare la facolta' di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non e' inferiore a cinque;
31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, anche dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;
25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;
157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalita' ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;
105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;
106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC.
4. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a 5 giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
 
Art. 4

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2021 citata in premessa.
2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.
3. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e' autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna.
4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.
5. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
 
Art. 5

Benefici normativi previsti dagli articoli 39
e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 4.
 
Art. 6

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, entro quindici giorni a partire dalla data di approvazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, al Dipartimento della protezione civile, una relazione con cadenza bimestrale, inerente le attivita' espletate ai sensi della presente ordinanza contenente anche lo stato di attuazione fisico ed economico del piano, nonche', entro trenta giorni dalla scadenza del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 22 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento: Curcio

__________
Avvertenza:

Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile (www.protezionecivile.it), sezione «normativa di protezione civile» al seguente link:
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/allegati_tecnici.wp