Gazzetta n. 77 del 30 marzo 2021 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2021, n. 5 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2021), convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).». |
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Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1
Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano
1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operativita' e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, e' munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unita' di personale, delle quali 10 unita' di personale dirigenziale di livello non generale. 2. Il personale di Sport e Salute S.p.a. gia' dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, e' trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile. 3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, e' riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della societa' Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici. 5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e' posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalita' e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attivita' o servizi ulteriori a quelli propri del CONI. |
| Art. 2
Ulteriori disposizioni
1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le parole «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni». 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178. 3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 4. Ai fini del perseguimento delle finalita' istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni. 5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 630 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018 - S.O. n. 62, come modificato dalla presente legge: «630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Sport salute Spa e' stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, nonche' per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del relativo bilancio di previsione.» - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 agosto 2002, n.187 - S. O. n. 168, come modificato dalla presente legge: «Art. 8. - Riassetto del CONI 1. (abrogato). 2. E' costituita una societa' per azioni con la denominazione Sport e salute Spa. 3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di euro. Successivi apporti al capitale sociale sono stabiliti, tenuto conto del piano industriale della societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'autorita' di Governo competente in materia di sport). 4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze. La societa' e' amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e' nominato dall'autorita' di Governo competente in materia di sport previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha la rappresentanza legale della societa', presiede il consiglio di amministrazione di cui e' componente e svolge le funzioni di amministratore delegato. Gli altri componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le nomine degli organi della societa'. Gli organi di vertice della societa' sono incompatibili con gli organi di vertice del CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in materia di sport. 4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti di straordinaria amministrazione esclusivamente previo parere conforme dell'autorita' di Governo competente in materia di sport. Resta ferma la possibilita' di adottare gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilita'. 4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite, la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale. Per l'amministrazione della gestione separata il consiglio di amministrazione della Sport e salute Spa e' integrato da un membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 4-quater. In caso di gravi irregolarita' nella gestione o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, l'autorita' di Governo competente in materia di sport puo' procedere alla revoca totale o parziale delle risorse assegnate ai sensi del comma 4-ter. 5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali previsti dallo statuto stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con l'autorita' di Governo competente in materia di sport, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale per effettuare la stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal ricevimento della relazione giurata, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico della societa', sentito il collegio sindacale, determina il valore definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze potranno essere individuati beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati ulteriori apporti al capitale sociale con successivi provvedimenti legislativi. 7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di societa' per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. 8. (abrogato). 9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche con le regioni, le province autonome e gli enti locali. 10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI Servizi spa si svolge con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI Servizi spa puo' avvalersi del patrocini dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 11. (abrogato). 12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della societa' e di conferimento alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralita' fiscale. 13. 14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali sul CONI. 15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.» - Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: «Art. 4. (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilita' (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorita', piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative. 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro.» |
| Art. 3
Clausola di neutralita' finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 4
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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