Gazzetta n. 77 del 30 marzo 2021 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 29 gennaio 2021, n. 5
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2021), convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).».

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Organizzazione e funzionamento
del Comitato olimpico nazionale italiano

1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operativita' e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali, e' munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unita' di personale, delle quali 10 unita' di personale dirigenziale di livello non generale.
2. Il personale di Sport e Salute S.p.a. gia' dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, e' trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
3. All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, e' riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della societa' Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove piu' favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo e' riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' approvata la tabella di corrispondenza del personale di Sport e Salute S.p.A. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, fermo restando quanto disposto dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalita' di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici.
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e' posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalita' e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attivita' o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.
 
Art. 2

Ulteriori disposizioni

1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le parole «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni».
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Ai fini del perseguimento delle finalita' istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalita' di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalita' di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.
5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo del comma 630 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018 - S.O. n. 62, come
modificato dalla presente legge:
«630. A decorrere dall'anno 2019, il livello di
finanziamento del Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) e della Sport salute Spa e' stabilito nella misura
annua del 32 per cento delle entrate effettivamente
incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno
precedente, e comunque in misura non inferiore
complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal
versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF
nei seguenti settori di attivita': gestione di impianti
sportivi, attivita' di club sportivi, palestre e altre
attivita' sportive. Le risorse di cui al primo periodo sono
destinate al CONI, nella misura di 45 milioni di euro
annui, per il finanziamento delle spese relative al proprio
funzionamento e alle proprie attivita' istituzionali,
nonche' per la copertura degli oneri relativi alla
preparazione olimpica e al supporto alla delegazione
italiana; per una quota non inferiore a 363 milioni di euro
annui, alla Sport e salute Spa; per 2 milioni di euro, alla
copertura degli oneri di cui ai commi da 634 a 639. Al
finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle
discipline sportive associate, degli enti di promozione
sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili
dello Stato e delle associazioni benemerite si provvede, in
misura inizialmente non inferiore a 280 milioni di euro
annui, a valere sulla suddetta quota destinata alla Sport e
salute Spa. Per l'anno 2019 restano confermati nel loro
ammontare gli importi comunicati dal CONI ai soggetti di
cui al terzo periodo ai fini della predisposizione del
relativo bilancio di previsione.»
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in
materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento
della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia
anche nelle aree svantaggiate» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 10 agosto 2002, n.187 - S. O. n. 168, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 8. - Riassetto del CONI
1. (abrogato).
2. E' costituita una societa' per azioni con la
denominazione Sport e salute Spa.
3. Il capitale sociale e' stabilito in 1 milione di
euro. Successivi apporti al capitale sociale sono
stabiliti, tenuto conto del piano industriale della
societa', dal Ministro dell'economia e delle finanze,
d'intesa con l'autorita' di Governo competente in materia
di sport).
4. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze. La societa' e' amministrata da un
consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui
uno con funzioni di presidente. Il presidente e' nominato
dall'autorita' di Governo competente in materia di sport
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, ha
la rappresentanza legale della societa', presiede il
consiglio di amministrazione di cui e' componente e svolge
le funzioni di amministratore delegato. Gli altri
componenti sono nominati rispettivamente dal Ministro della
salute e dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti. Fermo quanto previsto dall'articolo 11 del
testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo competente
in materia di sport, previo parere del CONI, sono stabiliti
ulteriori requisiti manageriali e sportivi necessari per le
nomine degli organi della societa'. Gli organi di vertice
della societa' sono incompatibili con gli organi di vertice
del CONI, nonche' con gli organi di vertice elettivi delle
federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive
associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi
sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle
associazioni benemerite; l'incompatibilita' perdura per un
biennio dalla cessazione della carica. Il presidente del
collegio sindacale della societa' e' designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e gli altri componenti del
medesimo collegio dall'autorita' di Governo competente in
materia di sport.
4-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di nomina di
cui al comma 4 gli organi in carica possono adottare atti
di straordinaria amministrazione esclusivamente previo
parere conforme dell'autorita' di Governo competente in
materia di sport. Resta ferma la possibilita' di adottare
gli atti di ordinaria amministrazione, nonche' gli atti
urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei
motivi di urgenza e indifferibilita'.
4-ter. Per il finanziamento delle federazioni sportive
nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti
di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei
corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite,
la Sport e salute Spa istituisce un sistema separato ai
fini contabili ed organizzativi, che provvede al riparto
delle risorse, da qualificare quali contributi pubblici,
anche sulla base degli indirizzi generali in materia
sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi
dell'ordinamento sportivo internazionale. Per
l'amministrazione della gestione separata il consiglio di
amministrazione della Sport e salute Spa e' integrato da un
membro designato dal CONI quale consigliere aggiunto. In
caso di parita' prevale il voto del presidente.
4-quater. In caso di gravi irregolarita' nella gestione
o di scorretto utilizzo dei fondi trasferiti, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettere
e) e f), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
l'autorita' di Governo competente in materia di sport puo'
procedere alla revoca totale o parziale delle risorse
assegnate ai sensi del comma 4-ter.
5. L'approvazione dello statuto e la nomina dei
componenti degli organi sociali previsti dallo statuto
stesso sono effettuati dalla prima assemblea, che il
Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con
l'autorita' di Governo competente in materia di sport,
convoca entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
6. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di
concerto con l'autorita' di Governo competente in materia
di sport, sono designati uno o piu' soggetti di adeguata
esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
stima del patrimonio sociale. Entro tre mesi dal
ricevimento della relazione giurata, il consiglio di
amministrazione o l'amministratore unico della societa',
sentito il collegio sindacale, determina il valore
definitivo del capitale sociale nei limiti del valore di
stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
non superiore a quella risultante dall'applicazione dei
criteri di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 21
novembre 2000, n. 342. Qualora il risultato della stima si
rivelasse insufficiente, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze potranno essere individuati
beni immobili patrimoniali dello Stato da conferire alla
Coni Servizi spa. A tale fine potranno essere effettuati
ulteriori apporti al capitale sociale con successivi
provvedimenti legislativi.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia
di costituzione di societa' per azioni previsti dalle
vigenti disposizioni.
8. (abrogato).
9. La CONI Servizi spa puo' stipulare convenzioni anche
con le regioni, le province autonome e gli enti locali.
10. Il controllo della Corte dei conti sulla CONI
Servizi spa si svolge con le modalita' previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La CONI
Servizi spa puo' avvalersi del patrocini dell'Avvocatura
dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico
delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.
11. (abrogato).
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
costituzione della societa' e di conferimento alla stessa
sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto,
effettuati in regime di neutralita' fiscale.
13.
14. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali
sul CONI.
15. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
1.000.000 di euro, si provvede, per l'anno 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001:
«Art. 4. (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita' (Art. 3 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come sostituito prima dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del decreto
legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato
dall'art. 1 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1.
Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i
programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti
nello svolgimento ditali funzioni, e verificano la
rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e
della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano,
in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e
provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante
autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse
umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili
in via esclusiva dell'attivita' amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2
possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera
di specifiche disposizioni legislative.
4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da
un lato, e attuazione e gestione dall'altro.»
 
Art. 3

Clausola di neutralita' finanziaria

1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.