Gazzetta n. 77 del 30 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 marzo 2021 |
Decreto «Sure» - Strumento europeo di sostegno temporaneo 4th Instalment con decorrenza 16 marzo 2021 e scadenza 4 giugno 2036. |
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IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico» ), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del «Testo unico» (di seguito «decreto cornice» ), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il regolamento UE 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di Covid-19 (di seguito «regolamento SURE» ), ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2; Visto il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, concernente «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge del 17 luglio 2020, n. 77; Visto in particolare l'art. 265, comma 11, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dall'art. 114, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto in particolare l'art. 36 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato a stipulare l'accordo con la Commissione europea concernente la concessione della controgaranzia a favore della Commissione per il rimborso delle obbligazioni da questa contratte per reperire la provvista per l'erogazione dei prestiti agli Stati membri richiedenti nell'ambito del Programma SURE e che la concessione delle garanzie rappresenta una condizione necessaria per l'attivazione dello strumento ai sensi dell'art. 12 del citato regolamento SURE; Viste le risoluzioni sul Programma nazionale di riforma 2020 n. 6-00124 e 6-00126 approvate, rispettivamente, dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 29 luglio 2020, che hanno impegnato il Governo, tra l'altro, «a prevedere l'utilizzo, sulla base dell'interesse generale del Paese e dell'analisi dell'effettivo fabbisogno, degli strumenti gia' resi disponibili dall'Unione europea per fronteggiare l'emergenza sanitaria e socio economica in atto, garantendo un costante rapporto di informazione e condivisione delle scelte con il Parlamento» ; Vista la richiesta formale presentata dalla Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 3 del regolamento SURE, in data 7 agosto 2020, con nota a firma congiunta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, per il supporto finanziario SURE per complessivi 28.492 milioni di euro; Vista la decisione di esecuzione del Consiglio n. 2020/1349 del 25 settembre 2020 con la quale l'Unione europea concede alla Repubblica italiana un sostegno temporaneo ai sensi del regolamento SURE, tramite un prestito dell'importo massimo di euro 27.438.486.464 con scadenza media massima di quindici anni e periodo di disponibilita' fino al 28 marzo 2022; Visto l'art. 81 della Costituzione, cosi' come modificato dalla legge costituzionale del 20 aprile 2012, n. 1; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» , ed in particolare l'art. 4 con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonche' la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa; Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2019 n. 103, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; Visto l'art. 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, recante il «Codice dei contratti pubblici» , ed in particolare l'art. 17, comma 1, lettera e), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» , ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 marzo 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 56.009 milioni di euro; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto l'atto n. 330 del 6 ottobre 2020, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze ha autorizzato il dott. Davide Iacovoni, direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, a firmare la richiesta di erogazione di prestito a favore della Repubblica italiana; Vista la richiesta di erogazione di prestito trasmessa dalla Repubblica italiana alla Commissione europea con lettera prot. n. 75386 del 6 ottobre 2020 del direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro; Visto l'accordo denominato «Loan Agreement» stipulato tra l'Unione europea e la Repubblica italiana per la concessione a favore di quest'ultima di un prestito per l'importo di euro 27.438.486.464; Vista la Confirmation notice del 12 marzo 2021 inviata da European commission budget - Asset, debt and financial risk management, relativa al Disbursement of the 4th Instalment of EUR 3,867,000,000 della durata di quindici anni, nonche' il relativo payment schedule; Ritenuto opportuno prendere atto dell'accensione del prestito, nell'ambito del sopracitato Loan agreement riferito al programma Sure financial assistance, acceso dalla Repubblica italiana con la Commissione europea per un importo di euro 3.867.000.000, relativo all'emissione di una singola tranche;
Decreta:
Art. 1
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» e del «decreto cornice», si procede alla presa d'atto dell'accensione di un prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, nell'ambito del Loan Agreement sopracitato riferito al programma Sure financial assistance, per un importo di euro 3.867.000.000, relativo all'emissione di una singola tranche. |
| Art. 2
Le condizioni del prestito relative alla sesta tranche, pari a euro 3.867.000.000, sono di seguito descritte: +--------------------------------+----------------------------------+ |ammontare nominale: |3.867.000.000; | +--------------------------------+----------------------------------+ |decorrenza: |16 marzo 2021; | +--------------------------------+----------------------------------+ |scadenza: |4 giugno 2036; | +--------------------------------+----------------------------------+ | |99,582% per un controvalore pari a| |prezzo di emissione: |euro 3.850.835.940; | +--------------------------------+----------------------------------+ | |euro 7.734.000 pari allo 0,200% | | |dell'ammontare nominale | |commissione istituti bancari: |dell'emissione; | +--------------------------------+----------------------------------+ | |euro 123.744 pari a 0,0032% | | |dell'ammontare nominale | |costi UE per la transazione: |dell'emissione; | +--------------------------------+----------------------------------+ |risultato dell'operazione, al | | |netto delle commissioni: |euro 3.843.101.940; | +--------------------------------+----------------------------------+ |netto ricavo: |euro 3.842.978.196; | +--------------------------------+----------------------------------+ |tasso di interesse cedolare: |0,200%; | +--------------------------------+----------------------------------+ |rendimento lordo all'emissione: |0,228%. | +--------------------------------+----------------------------------+
Il rendimento complessivo della transazione sopradescritta sulla base della convenzione effettivi/effettivi, incluse le commissioni ed i costi UE, risulta pari a 0,242%. Gli interessi verranno corrisposti annualmente ogni 4 di giugno, a decorrere dal 4 giugno 2022 fino alla data di scadenza del prestito inclusa. La data del primo pagamento sara' il 4 giugno 2022. Il tasso d'interesse da corrispondere sulla prima cedola in scadenza il 4 giugno 2022, sara' pari allo 0,244% (long coupon). Il Ministero dell'economia e delle finanze, secondo quanto previsto dal punto 6(1) e 7(1) del Loan agreement, annualmente mettera' a disposizione le somme necessarie per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, venti giorni lavorativi prima della data di scadenza. |
| Art. 3
Il controvalore complessivo dei prestiti e' stato versato presso il conto di Tesoreria acceso presso la Banca d'Italia: - Tesoreria centrale dello Stato: 25082 «FONDI PROG.SURE REG. UE 672-20» - IBAN: IT19C0100003245350200025082, BIC: BITAITRRENT e verra' versato dal Ministero dell'economia e delle finanze al capo X, capitolo 5100, (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale. La sezione di Tesoreria rilascera' per detto versamento apposita quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al predetto capitolo 5100. |
| Art. 4
Gli oneri per interessi relativi agli esercizi finanziari dal 2022 al 2036, faranno carico al capitolo 2225 denominato «Interessi sui prestiti dell'Unione europea per il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante lo stato di emergenza (Sure)» in corso d'istituzione per il 2022 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi. L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2036 fara' carico al capitolo 9507 denominato «Rimborso dei prestiti dell'Unione europea per il sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione durante lo stato di emergenza (Sure)» che verra' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze negli anni corrispondenti a quelli previsti per il rimborso. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 marzo 2021
p. Il direttore generale del Tesoro Iacovoni |
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