Gazzetta n. 75 del 27 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 febbraio 2021
Adozione delle tariffe per i servizi resi del Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239.



IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;
Visto, in particolare, l'art. 30, comma 4, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici sono posti a carico dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, recante regolamento recante attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE;
Visto, in particolare, l'art. 35, commi 5 e 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che prevede che gli oneri relativi alle attivita' di cui all'art. 6, comma 2, 7, 11, 31, 32 e 33 sono a carico dei richiedenti, e che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate le relative tariffe, nonche' i termini, i criteri di riparto, e le modalita' di versamento delle medesime tariffe, calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio;
Visto, inoltre, l'art. 35, comma 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che prevede che fino all'adozione del decreto di cui al comma 6, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, recante adozione delle tariffe per i servizi resi dal Corpo delle Capitanerie di porto per le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 211 dell'11 settembre 2015;

Decreta:

Art. 1

Finalita'

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, le tariffe spettanti per le attivita' di cui agli articoli 7, 11, 31, 32 e 33 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, svolte, su istanza di parte, dal personale del Corpo delle Capitanerie di porto.
 
Allegato I

(articolo 2)
TARIFFE RELATIVE AI SERVIZI RESI DAL CORPO DELLE CAPITANERIE DI
PORTO PER LE AUTORIZZAZIONI DI CUI AGLI ARTICOLI 7, 11, 31, 32 E 33
DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 DICEMBRE 2017, N.
239:

===================================================================== |  Autorizzazioni di cui agli | | | | | artt. 7 e 11 |  Tariffa |  € | 275,22 | +==============================+================+=====+=============+ | Autorizzazioni di cui agli | | | | |artt. 31 e 32 | Tariffa | € | 511,99 | +------------------------------+----------------+-----+-------------+ | Autorizzazione di cui | | | | |all'art. 33 | Tariffa | € | 242,57 | +------------------------------+----------------+-----+-------------+ | Interventi presso laboratori | | | | |tecnici di cui agli articoli | | | | |7, comma 2 e 11, comma 2 | | | | |(eventuale ed aggiuntiva) |Tariffa | € | 524,82 | +------------------------------+----------------+-----+-------------+

 
Art. 2

Tariffe e criteri di riparto

1. Le spese relative all'espletamento delle attivita' previste dall'art. 1 sono a carico dei richiedenti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239 e gli importi delle relative tariffe sono indicati nell'allegato I.
2. Gli importi delle tariffe di cui al comma 1 sono aggiornati almeno ogni due anni. L'aggiornamento assorbe gli eventuali scostamenti delle tariffe desumibili in sede di espletamento delle attivita'.
3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui all'art. 1.
 
Art. 3

Termini e modalita' di pagamento

1. Il pagamento degli importi dovuti per le attivita' di cui all'art. 1 e' effettuato, prima dell'erogazione delle prestazioni, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato competente per territorio ovvero tramite versamento su conto corrente postale ad essa intestato.
2. Nella causale del versamento e' specificato:
a) il riferimento all'art. 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, a seconda della tipologia di prestazione richiesta, agli articoli 7, 11, 31, 32 o 33 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239;
b) l'amministrazione che effettua la prestazione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) l'imputazione della somma al Capo XV, capitolo 2454, art. 1 dell'entrata del bilancio dello Stato.
 
Art. 4

Disposizioni abrogative

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 agosto 2015, in premessa richiamato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 13 febbraio 2021

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
De Micheli
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, n. 732