Gazzetta n. 75 del 27 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 13 gennaio 2021 |
Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Quinto elenco. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORSTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati dai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, gli articoli 14 e 16; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 4 marzo 2020 al n. 55, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalita' di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate; Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, che aggiorna la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Codice in materia di protezione dei dati personali», recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 679/2016 modificando il decreto legislativo n. 196/2003; Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 8978 dell'8 dicembre 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio; Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole e ai fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 aprile 2020, registrato presso la Corte dei conti il 29 aprile 2020, n. 257 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 maggio 2020, n 124, di approvazione del Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2020 (di seguito PGRA) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede l'individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 febbraio 2020, n. 1210 recante individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - primo elenco, registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2020, reg. n. 123 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486 recante individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, dei costi di rispristino delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - secondo elenco nonche' integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno 2019, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020, reg. n. 175 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 maggio 2020, n. 5647 di individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole e zootecniche, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - terzo elenco e di rettifica e integrazione del decreto 30 maggio 2019, registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2020, reg. n. 567 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n. 174; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 luglio 2020, n. 9021184 recante individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni agricole, inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - quarto elenco, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2020, reg. n. 745 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 agosto 2020, n. 206; Visto il decreto dell'Autorita' di gestione del PSRN del 22 novembre 2017, n. 29966, con il quale e' stata definita la procedura di approvazione dei prezzi unitari massimi; Vista la nota di rettifica ISMEA del 16 ottobre 2020, prot. n. 9246324, relativa ai prezzi massimi 2020 del radicchio di Treviso e delle uve per Carignano del Sulcis; Vista la comunicazione del 2 novembre 2020, assunta al prot. n. 9290800 del 4 novembre 2020, con la quale ISMEA ha trasmesso i prezzi medi di mercato di ulteriori produzioni agricole, calcolati sulla base dei prezzi rilevati nel triennio dal 2016 al 2018, ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto l'esito positivo dei controlli effettuati dal funzionario istruttore ai sensi del citato decreto 22 novembre 2017, reso in data 4 novembre 2020, prot. n. 9290699; Ritenuto necessario approvare un quinto elenco di prezzi unitari massimi riguardante ulteriori produzioni vegetali inclusa l'uva da vino, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020;
Decreta:
Art. 1 Prezzi unitari massimi di ulteriori prodotti utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolabili e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione per l'anno 2020 1. I prezzi unitari massimi relativi ai prodotti radicchio di Treviso Igp e uva Doc «Carignano del Sulcis», utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020, sono riportati nell'allegato 1 al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it). Roma, 13 gennaio 2021
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 131 |
| Allegato 1
INDIVIDUAZIONE DEI PREZZI UNITARI MASSIMI PER L'ANNO 2020
Ortaggi ===================================================================== | | | | | |Unita' | Prezzi | | | | | Specifica | ID | di |massimi | | Area | Codice | Prodotto | prodotto |Varieta'|misura | 2020 | +=======+========+============+===========+========+=======+========+ | | | | TREVISO | | €/100 | | | 05 | D28 | RADICCHIO |PRECOCE IGP| 4193 | kg | 106,28 | +-------+--------+------------+-----------+--------+-------+--------+ | | | | TREVISO | | €/100 | | | 05 | D28 | RADICCHIO |TARDIVO IGP| 4194 | kg | 327,67 | +-------+--------+------------+-----------+--------+-------+--------+
Uva da vino ===================================================================== | | | | | |Unita' | Prezzi | | | | | Specifica | ID | di |massimi | | Area | Codice | Prodotto | prodotto |Varieta'|misura | 2020 | +=======+========+===========+============+========+=======+========+ | | | | UVE PER | | | | | | | | CARIGNANO | | | | | | |UVA DA VINO|DEL SULCIS -| | €/100 | | | 20 | H80 | DOP | (ROSSO) | 2510 | kg | 143,33 | +-------+--------+-----------+------------+--------+-------+--------+ |
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