Gazzetta n. 75 del 27 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 16 marzo 2021
Scioglimento della «DE.AN societa' cooperativa», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.



IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle societa' e sul sistema
camerale

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;
Viste le risultanze della mancata revisione relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;
Considerato che l'ente si e' sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi;
Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;
Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria inviata al legale rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come risultante da visura camerale, avvenuta tramite raccomandata, in quanto l'ente e' sprovvisto di posta elettronica certificata, e' stata restituita al mittente con la dicitura «destinatario sconosciuto» e che quindi la cooperativa e' irreperibile, condizione che risulta immutata ad oggi;
Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;
Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;
Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato tramite processo di estrazione informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilita' all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1

La societa' cooperativa «DE.AN societa' cooperativa» con sede in Alessandria (codice fiscale n. 02491900060), e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile.
 
Art. 2

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominata commissario liquidatore la dott.ssa Maria Maccarrone, nato a Barletta (BT) il 26 agosto 1970 (codice fiscale MCCMRA70M66A669N), domiciliata in Casale Monferrato (AL), Salita Sant'Anna, n. 83.
 
Art. 3

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 16 marzo 2021

Il direttore generale: Scarponi