Gazzetta n. 74 del 26 marzo 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2021
Adeguamento triennale degli stipendi e delle indennita' del personale di magistratura ed equiparati.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

e con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e successive modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97, recante norme sullo stato giuridico dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari e amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli avvocati dello Stato, e, in particolare, gli articoli 11 e 12, come sostituiti dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ove si prevede che la percentuale dell'adeguamento triennale delle retribuzioni del predetto personale e' determinata entro il 30 aprile del primo anno di ogni triennio con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, e, in particolare, l'art. 24, comma 1, che stabilisce che dal 1° gennaio 1998 gli stipendi, l'indennita' integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi delle categorie di personale statale non contrattualizzato sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi, calcolati dall'Istituto nazionale di statistica, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, utilizzate per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali;
Visto il comma 4 del medesimo art. 24 della citata legge n. 448 del 1998, che dispone che il criterio previsto dal predetto comma 1 si applica anche al personale di magistratura e agli avvocati e procuratori dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale, ferme restando, per quanto non derogato, le disposizioni dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, tenendo conto degli incrementi medi pro capite del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, delle altre categorie del pubblico impiego;
Vista la sentenza 11 ottobre 2012, n. 223 della Corte costituzionale;
Vista la nota dell'11 gennaio 2021, protocollo generale n. SP/336599/21, avente ad oggetto «Adeguamento triennale stipendi e indennita' del personale di magistratura ed equiparati - Art. 2 della legge n. 27 del 1981 ed art. 24 della legge n. 448 del 1998», con la quale l'Istituto nazionale di statistica - in riscontro e «a seguito della richiesta del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio On. Giancarlo Giorgetti del 1° dicembre 2018 (USS_Giorgetti 0001231) di valutare l'opportunita' di procedere all'adozione di un nuovo indicatore statistico in grado di garantire la piena conformita' delle decisioni da assumere in merito all'adeguamento di cui all'oggetto, nonche' alla comunicazione del Dipartimento per gli affari giuridici e legali della Presidenza del Consiglio dei ministri (nota prot. DAGL 0001598P del 15 febbraio 2019) con la quale si comunicava la determinazione di affidare all'Istat l'incarico di elaborare un nuovo indicatore sulla base di una metodologia adeguata a risolvere le problematiche legate all'inclusione delle componenti accessorie, agli effetti sulle retribuzioni medie dovuti ai cambiamenti nel tempo della struttura occupazionale e alla tempestivita' della fornitura del dato rispetto alle scadenze previste dalla legge» - ha comunicato di aver «predisposto la metodologia per calcolare il nuovo indicatore per l'adeguamento triennale di stipendi e indennita' del personale di magistratura ed equiparati», trasmettendo tale documentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in allegato alla citata nota dell'11 gennaio 2021, dopo averla concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, che ha condiviso - con nota prot. RGS 222779 del 24 novembre 2020 - la metodologia adottata dall'Istat e quindi trasmesso allo stesso Istat, con successiva nota prot. RGS 243025 del 22 dicembre 2020, «la tavola predisposta ai fini degli scambi informativi ISTAT_RGS in cui e' indicato «l'incremento pro-capite del salario accessorio relativo alle categorie del pubblico impiego per il triennio 2015-2017, da sommare alla componente contrattuale ai sensi della suddetta metodologia»;
Preso atto che, con la suddetta nota in data 11 gennaio 2021, protocollo generale n. SP/336599/21, l'Istat ha comunicato alla Presidenza del Consiglio dei ministri «che, in base alla nuova metodologia applicata, la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici dipendenti, esclusi il personale di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, nel triennio 2015-2017, e' pari a + 0,62 per cento»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 agosto 2015, relativo all'adeguamento degli stipendi e delle indennita' del personale in riferimento per il triennio 2012-2014, con il quale il trattamento economico del personale stesso e' stato aumentato dello 0,01 per cento complessivo a decorrere dal 1° gennaio 2015 e, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo, nella misura dello 0,00 per cento per ciascuno degli anni 2016 e 2017 con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2016 e dal 1° gennaio 2017;
Rilevato che il citato odierno adeguamento triennale nella misura dello 0,62 per cento va applicato a decorrere dal 1° gennaio 2018 alle misure della retribuzione in vigore al 1° gennaio 2015, senza bisogno di conseguente conguaglio, con la medesima decorrenza 1° gennaio 2018, degli acconti non corrisposti negli anni 2016 e 2017, perche' pari allo 0,0 per cento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, gli acconti per gli anni 2019 e 2020 vanno determinati nella misura del 30 per cento della variazione percentuale dell'adeguamento triennale, da applicare dal 1° gennaio 2018, pari allo 0,62 per cento e che da tale determinazione risulta una percentuale di ulteriore aumento, arrotondata alla seconda cifra decimale, pari allo 0,19 per cento per ciascuno di detti anni, con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020;
Considerato che agli oneri derivanti dal presente decreto si fa fronte ai sensi dell'art. 3, mediante apposito decreto di variazione di bilancio in applicazione dell'art. 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro e' stata delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri;
Di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2015 sono incrementate dello 0,62 per cento con decorrenza 1° gennaio 2018, senza bisogno di conguaglio, rispetto agli acconti degli anni 2016 e 2017, giacche' per quegli anni non corrisposti.
 
Art. 2

1. Le misure degli stipendi del personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, dell'indennita' prevista dall'art. 3, primo comma, della stessa legge e dell'indennita' integrativa speciale in vigore alla data del 1° gennaio 2018, come determinate dall'art. 1 del presente decreto, sono ulteriormente incrementate, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, della percentuale dello 0,19 per cento con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 2019 e dal 1° gennaio 2020, a titolo di acconto sull'adeguamento triennale successivo.
 
Art. 3

1. Al relativo onere, che costituisce spesa avente natura obbligatoria, si provvede a valere sulle disponibilita' dei pertinenti capitoli di bilancio delle amministrazioni interessate.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2021

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Sottosegretario di Stato
Fraccaro

Il Ministro della giustizia
Bonafede

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Gualtieri
Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 402