Gazzetta n. 72 del 24 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 8 marzo 2021
Ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le citta' metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario, per l'anno 2021.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno

di concerto con

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della ragioneria generale dello stato
del Ministero dell'economia e delle finanze

Visto l'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che istituisce il Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, con il quale sono state determinate le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario, sulla base dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali il 1° marzo 2012;
Visto l'art. 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, il quale prevede ora che, dall'anno 2016, sino alla revisione del sistema di finanziamento delle province e delle citta' metropolitane, sono confermate le modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale gia' adottate con il citato decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012 e che alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 1, comma 896, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019, che ha ulteriormente modificato l'art. 4, comma 6-bis, primo e terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016, confermando a decorrere dall'anno 2019 le stesse modalita' di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio;
Visto l'art. 108 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Considerato che le risorse complessive lorde spettanti alle citta' metropolitane ed alle province a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2021 sono determinate sulla base della documentazione approvata in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, che, a decorrere dall'anno 2014, dispone per le province che l'ammontare delle riduzioni di risorse da applicarsi in proporzione alla popolazione residente, di cui all'art. 2, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' fissato in 7 milioni di euro;
Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale prevede che «per l'anno 2015 e i successivi esercizi, la riduzione di risorse relativa ai comuni e alle province di cui all'art. 16, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, viene effettuata mediante l'applicazione della maggiore riduzione, rispettivamente di 100 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province, in proporzione alle riduzioni gia' effettuate per l'anno 2014, fermo restando l'effetto gia' generato fino al 2014 dai commi 6 e 7 del citato art. 16»;
Considerato che per l'anno 2015 e per gli anni seguenti le riduzioni da applicare a carico delle province e citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario in base al citato art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 sono state determinate con decreto ministeriale in data 27 luglio 2015;
Considerato, ancora, che agli importi risultanti dalla preliminare ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio a favore delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario effettuata in base ai criteri di riparto di cui al citato decreto del 4 maggio 2012 occorre applicare le riduzioni di risorse previste dall'art. 9 del decreto-legge n. 16 del 2014 e dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonche' applicare ulteriori riduzioni di risorse per somme a debito dovute dagli enti;
Ritenuto pertanto di provvedere alla ricognizione e ripartizione delle risorse spettanti a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2021 a favore delle province e delle citta' metropolitane delle regioni a statuto ordinario;

Decreta:

Art. 1
Ammontare lordo del Fondo sperimentale di riequilibrio per le citta'
metropolitane e le province delle regioni a statuto ordinario per
l'anno 2021

1. L'ammontare complessivo di risorse finanziarie lorde a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio, per l'anno 2021, a favore delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, e' pari a euro 1.046.917.823,00 ed e' determinato in base all'importo recato dal documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012, integrato di euro 7.000.000,00 ai fini dell'applicazione, nei confronti dei singoli enti, delle riduzioni di cui all'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
 
Allegato A

FONDO SPERIMENTALE di RIEQUILIBRIO - anno 2021 CITTA' METROPOLITANE e PROVINCE delle 15 REGIONI a STATUTO ORDINARIO

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ripartizione ed attribuzione del Fondo sperimentale di riequilibrio
per l'anno 2021

1. Per l'anno 2021, la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'art. 1 a favore delle citta' metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e' effettuata secondo i criteri di riparto di cui al decreto ministeriale 4 maggio 2012, richiamato in premessa.
2. Sulle risultanze della ripartizione di cui al comma 1 sono applicate le riduzioni di risorse previste:
a) dall'art. 9 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
b) dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati, per l'anno 2015 e per gli anni seguenti, dal decreto ministeriale in data 27 luglio 2015 citato in premessa;
c) per somme a debito dovute in base all'art. 61, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'art. 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, ed all'art. 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
3. Gli elementi ed i dati di cui al presente articolo, nonche' gli importi finali risultanti sono indicati nell'allegato A) che forma parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3

Erogazione del Fondo sperimentale di riequilibrio per l'anno 2021

1. L'importo attribuito ai sensi dell'art. 2 alle singole citta' metropolitane e province delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2021 a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio e' erogato in unica soluzione entro il 30 marzo 2021. In caso di parziale disponibilita' delle risorse necessarie il saldo sara' erogato al conseguimento della residua disponibilita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2021

Il Capo del Dipartimento
per gli affari interni e territoriali
Sgaraglia Il Ragioniere generale
dello Stato
Mazzotta