Gazzetta n. 72 del 24 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 19 febbraio 2021 |
Ammissione alle agevolazioni del progetto DM60103 presentato, dalla societa' TAS S.p.a. Tecnologia avanzata dei sistemi. (Decreto n. 457/2021). |
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IL DIRETTORE GENERALE della ricerca
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale 26 settembre 2014, n. 753, recante l'«Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», con cui e' stata disposta l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», che istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca a seguito della soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, convertito, con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020; Visto l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto-legge n. 1/2020, a norma del quale gli incarichi dirigenziali comunque gia' conferiti presso l'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca anteriormente all'entrata in vigore dello stesso decreto (10 gennaio 2020) continuano ad avere efficacia sino all'attribuzione dei nuovi incarichi; Letto l'art. 4, comma 7, dello stesso decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonche' dell'universita' e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'articolo 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, e' autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»; Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca, con il quale si e' provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonche' alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica; Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale; Visto infine, il d.d. del 30 settembre 2020, n. 1555, con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, relativo a «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante «Modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, l'art. 10 che disciplina le modalita' procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, con connesse attivita' di formazione di personale di ricerca; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 ottobre 2003, n. 90402, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante «Criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR)», registrato dalla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2003, n. 274, e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 27 novembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 1, commi 870/874, istituente il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale» ed in particolare l'art. 13 (Disposizioni concernenti il sostegno ai progetti di ricerca e l'Agenzia della formazione) e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 2008, prot. GAB/4, recante «Adeguamento delle disposizioni del decreto 8 agosto 2000, n. 593, alla disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla comunicazione 2006/C 323/01», registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 maggio 2008, n. 119; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», ed in particolare l'art. 30 (Misure di semplificazione in materia di ricerca internazionale e di ricerca industriale) e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, «Misure urgenti per la crescita del Paese», ed in particolare gli articoli 60-64 del capo IX (Misure per la ricerca scientifica e tecnologica) e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale del 19 febbraio 2013, n. 115, «Modalita' di utilizzo e gestione del Fondo per gli Investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134» ed in particolare l'art. 11 «Disposizioni transitorie e finali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, «Misure in materia di istruzione, universita' e ricerca», ed in particolare, l'art. 57 (Interventi straordinari a favore della ricerca per lo sviluppo del Paese) e successive modifiche e integrazioni; Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014; Visto il decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX, «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2016, n. 196; Visto il decreto ministeriale del 23 novembre 2020, n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto 26 luglio 2016, n. 593», che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; Visto in particolare l'art. 10 del citato decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, che disciplina le modalita' procedurali per la concessione di agevolazioni a favore dei progetti autonomamente presentati per il riorientamento e il recupero di competitivita' di strutture di ricerca industriale, con connesse attivita' di formazione di personale di ricerca; Considerato che ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e' previsto che la preselezione dei progetti presentati sia effettuata da una Commissione interministeriale, MIUR - Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nominata ai sensi del comma 2 del citato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 171 del 22 marzo 2016, con il quale sono stati nominati, ai sensi del comma 2 del richiamato art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000, i componenti della Commissione interministeriale per la preselezione delle domande pervenute per gli anni 2010/2011/2012; Acquisiti ai sensi delle modalita' procedurali previste dal predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, gli esiti della preselezione da parte della suddetta Commissione interministeriale, in data 19 settembre 2017, relativamente all'ammissione alla successiva fase istruttoria dei progetti presentati per l'anno 2010; Visto il decreto direttoriale del 14 febbraio 2018, n. 305, con il quale e' stato approvato il verbale n. 9 della Commissione interministeriale relativo all'approvazione dei progetti presentati ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 per l'anno 2010; Visto il progetto DM60103, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 dalla societa' TAS S.p.a., di ricerca dal titolo «UP - Piattaforma Unica» e di formazione dal titolo «Corso di Alta Formazione in Architettura di Sistemi Informatici»; Viste le note MIUR del 21 giugno 2018, prott. nn. 10771/10772, con le quali e' stato comunicato l'avvio procedimento istruttorio ai sensi del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 e l'affidamento incarico all'esperto scientifico; Vista la nota MIUR del 28 ottobre 2019, prot. n. 19352, con la quale, al fine di armonizzare alle previsioni del regolamento (UE) n. 651/2014 gli elementi che erano precedentemente determinati in ottemperanza al regolamento (UE) n. 800/2008, e' stato chiesto all'esperto scientifico e all'istituto convenzionato di aggiornare le valutazioni di rispettiva competenza; Acquisite le relazioni istruttorie dell'esperto tecnico-scientifico, del 23 aprile 2020, e la relazione istruttoria dell'Istituto convenzionato, del 11 maggio 2020, pervenute al MUR in data 27 maggio 2020, prot. n. 8546; Considerato che nella lettera di trasmissione degli esiti istruttori del 27 maggio 2020, prot. MUR n. 8546, l'Istituto convenzionato rilevava il mancato adempimento del vincolo di cui al parametro d'accesso OF/F calcolato rispetto ai dati di bilancio della TAS S.p.a. al 31 dicembre 2008, ultimo bilancio approvato alla data della domanda; Rilevato che, in applicazione dell'All. I, comma 3, decreto ministeriale n. 593/2000, a norma del quale, per i progetti presentati a valere sull'art. 10, in caso di mancata ottemperanza al parametro OF/F, l'azienda puo' comunque essere ammessa alle agevolazioni dietro presentazione di idonea garanzia; Ritenuto che la stipula contrattuale debba essere subordinata all'assunzione, da parte di TAS S.p.a., di idonea garanzia a copertura dell'importo del finanziamento agevolato accordato per l'esecuzione del programma di ricerca; Vista la nota MUR del 23 giugno 2020, prot. n. 10069, con la quale si chiedeva alla TAS S.p.a. di manifestare la propria disponibilita' alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata dello stesso; Vista la richiesta di chiarimenti della TAS S.p.a., pervenuta al MUR in data 28 luglio 2020, prot. n. 12091, con la quale veniva chiesto di fornire l'importo e la durata della garanzia fideiussoria necessaria, di chiarire le motivazioni in base alle quali fosse necessaria la stipula della medesima garanzia e quali conseguenze fossero derivate dalla mancata presentazione di idonea garanzia ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2000; Vista la nota MUR del 3 agosto 2020, prot. n. 12387, con la quale, fornendo risposta ai chiarimenti richiesti, veniva ribadita la necessita' della stipula di idonea garanzia, da parte di TAS S.p.a., a copertura dell'intero importo delle agevolazioni e per tutta la durata delle attivita' progettuali per la parte di contributo nella spesa, ovvero fino alla totale restituzione della spettante quota di credito agevolato, nel rispetto della normativa nazionale ed euro unitaria richiamate; Acquisita la manifestazione di disponibilita' a stipulare la polizza di garanzia richiesta da parte della TAS S.p.a., pervenuta in data 2 ottobre 2020, prot. MUR n. 14607; Vista la nota dell'11 dicembre 2020, prot. n. 19449, con la quale il MUR comunicava al proponente, ai sensi dell'art. 7, legge n. 241/1990, che, in ossequio all'art. 8, comma 4, n. 6), del decreto ministeriale n. 593/2016, il costo del personale per i partecipanti alla formazione fosse agevolabile fino ad un massimo pari al totale degli altri costi sovvenzionati per il progetto di formazione e che, pertanto, il costo agevolabile per il progetto di formazione e' pari a euro 157.321,78; Acquisita la presa d'atto della suddetta comunicazione da parte del soggetto proponente, pervenuta tramite PEC il 22 dicembre 2020 e protocollata con numero 20147; Vista la nota del 16 dicembre 2020, prot. MUR n. 19831 del 17 dicembre 2020, con la quale la TAS S.p.a. evidenziava la non corrispondenza delle date di inizio delle attivita' progettuali con quanto riportato nella relazione dell'Istituto convenzionato, chiedendone la rettifica; Acquisito in data 8 gennaio 2021, prot. n. 268, l'aggiornamento delle date di avvio delle attivita' progettuali da parte dell'Istituto convenzionato Ubi Banca S.p.a.; Viste le note del 29 gennaio 2020, prot. n. 1181 e del 9 giugno 2020, prot. n. 9242, con le quali e' stata inoltrata all'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR, la richiesta di ricognizione delle risorse disponibili a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000 e ne e' stata richiesta la conferma dell'effettiva disponibilita'; Viste le note del 5 giugno 2020, prot. n. 9061, e del 15 giugno 2020, prot. n. 9665, con le quali l'Ufficio I della Direzione generale per il coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca del MIUR ha comunicato l'effettiva disponibilita' delle risorse previste a valere sull'art. 10 del decreto ministeriale n. 593/2000; Visto il decreto direttoriale n. 435 e precedenti, del 13 marzo 2013, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2013, di ripartizione delle risorse FAR per l'anno 2012; Visto il decreto direttoriale n. 5749 del 12 marzo 2014, di rettifica al citato decreto direttoriale n. 435 del 13 marzo 2013; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del Soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID 4783264 del 5 febbraio 2021; Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata acquisita la visura Deggendorf VERCOR: 10558218 del 15 gennaio 2015; Considerato che per il progetto proposto esiste o e' in corso di acquisizione la documentazione antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge del 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e assolti gli obblighi di pubblicita' e trasparenza ivi previsti con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero; Ritenuta la necessita' di adottare, per il progetto DM60103 ammissibile alle agevolazioni, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo forme, misure, modalita' e condizioni delle agevolazioni stesse, ivi inclusa la stipula di idonea polizza di garanzia;
Decreta:
Art. 1
1. Il seguente progetto di ricerca e formazione, presentato ai sensi dell'art. 10 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 e successive modifiche e integrazioni, e' ammesso agli interventi previsti dalla normativa citata in premessa, nelle forme, misure, modalita' e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante: Codice progetto: DM60103 Titolo ricerca: UP - Piattaforma Unica; Titolo formazione: Corso di alta formazione in architettura di sistemi informatici; Beneficiario: Tecnologia avanzata dei sistemi TAS S.p.a. - Roma Codice fiscale: 05345750581 2. Il Codice unico di progetto (CUP), di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, riferito al soggetto beneficiario e' il seguente: B89J10000760001 per il progetto di ricerca; B87H10002380001 per il progetto di formazione. |
| Art. 2
1. L'intervento di cui al precedente art. 1 e' subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. Ulteriori erogazioni avverranno in base agli importi rendicontati ed accertati semestralmente a seguito di esito positivo delle verifiche tecnico-contabili previste dal decreto ministeriale n. 593/2000 e successive modifiche e integrazioni. Le effettive erogazioni rimarranno subordinate alla reiscrizione delle somme eventualmente perenti. 3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e' fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo. 4. La durata del finanziamento e' stabilita in un periodo non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione. 5. Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto. 6. Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto. 7. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4. 8. La stipula del contratto di finanziamento e' subordinata alla presentazione di idonea garanzia, ai sensi del comma 3, allegato I al decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, consistente in fidejussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero importo del finanziamento e per tutta la durata dello stesso. |
| Art. 3
1. Le risorse necessarie per l'intervento di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 3.275.700,55, di cui euro 656.434,62 nella forma di contributo nella spesa (dei quali euro 617.104,20 per attivita' di ricerca e sviluppo ed euro 39.330,42 per attivita' di formazione) ed euro 2.619.265,93 nella forma di credito agevolato (di cui euro 2.509.140,75 per attivita' di ricerca e sviluppo ed euro 110.125,18 per attivita' di formazione) e graveranno sulle apposite disponibilita' del F.A.R., per l'anno 2012 e precedenti, cosi' come indicato nelle premesse del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso agli Organi competenti per le necessarie attivita' di controllo e successivamente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 febbraio 2021
Il direttore generale: Di Felice
Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 420
__________ Avvertenza: Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione.mur |
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