Gazzetta n. 70 del 22 marzo 2021 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina e Omega 3 Spa Societa' prodotti antibiotici».


Estratto determina AAM/PPA n. 148/2021 del 26 febbraio 2021

Codice pratica: C1A/2020/1185bis.
E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ROSUVASTATINA E OMEGA 3 SPA SOCIETA' PRODOTTI ANTIBIOTICI anche nelle forme e confezioni di seguito indicate:
confezioni:
«5mg/1000 mg capsule molli» 28 capsule in blister pvc/al - A.I.C. n. 048417036 (base 10) 1G5L8D (base 32);
«5mg/1000 mg capsule molli» 30 capsule in blister pvc/al - A.I.C. n. 048417048 (base 10) 1G5L8S (base 32).
Forma farmaceutica: capsule molli.
Principio attivo rosuvastatina - omega 3.
Titolare A.I.C.: SPA Societa' Prodotti Antibiotici S.p.a (codice fiscale 00747030153).

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C(nn) (classe non negoziata).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopracitate e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina di cui al presente estratto.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.
Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.