Gazzetta n. 68 del 19 marzo 2021 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 40 |
Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 9, comma 1, lettere a), b), c), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali; Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi; Vista la legge 21 marzo 2001, n. 74, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 363; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e, in particolare, l'articolo 379; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020; Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021; Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, per le disabilita' e per gli affari regionali e le autonomie;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, revisiona e adegua le norme in materia di sicurezza nella pratica nelle discipline sportive invernali, al fine di garantire livelli di sicurezza piu' elevati e la piu' ampia partecipazione da parte delle persone con disabilita'.
NOTE Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE). Note alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non come determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel rispetto dei limiti generali posti alla funzione legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale concorrente). Quindi nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. - Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191: «Art. 5. (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo). - 1. Allo scopo di garantire l'osservanza dei principi di parita' di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo, sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, e di assicurare la stabilita' e la sostenibilita' del sistema dello sport, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di riordino e di riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' di disciplina del rapporto di lavoro sportivo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attivita' sportiva, quale strumento di miglioramento della qualita' della vita e della salute, nonche' quale mezzo di educazione e di sviluppo sociale; b) riconoscimento del principio della specificita' dello sport e del rapporto di lavoro sportivo come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonche' del principio delle pari opportunita', anche per le persone con disabilita', nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico; c) individuazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fermo restando quanto previsto dal comma 4, nell'ambito della specificita' di cui alla lettera b) del presente comma, della figura del lavoratore sportivo, ivi compresa la figura del direttore di gara, senza alcuna distinzione di genere, indipendentemente dalla natura dilettantistica o professionistica dell'attivita' sportiva svolta, e definizione della relativa disciplina in materia assicurativa, previdenziale e fiscale e delle regole di gestione del relativo fondo di previdenza; d) tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attivita' sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle societa' e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attivita'; e) valorizzazione della formazione dei lavoratori sportivi, in particolare dei giovani atleti, al fine di garantire loro una crescita non solo sportiva, ma anche culturale ed educativa nonche' una preparazione professionale che favorisca l'accesso all'attivita' lavorativa anche alla fine della carriera sportiva; f) disciplina dei rapporti di collaborazione di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale per le prestazioni rese in favore delle societa' e associazioni sportive dilettantistiche, tenendo conto delle peculiarita' di queste ultime e del loro fine non lucrativo; g) riordino e coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni di legge, compresa la legge 23 marzo 1981, n. 91, apportando le modifiche e le integrazioni necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e della normativa dell'Unione europea, nonche' per adeguarle ai principi riconosciuti del diritto sportivo e ai consolidati orientamenti della giurisprudenza; h) riordino della disciplina della mutualita' nello sport professionistico; i) riconoscimento giuridico della figura del laureato in scienze motorie e dei soggetti forniti di titoli equipollenti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; l) revisione e trasferimento delle funzioni di vigilanza e covigilanza esercitate dal Ministero della difesa su enti sportivi e federazioni sportive nazionali, in coerenza con la disciplina relativa agli altri enti sportivi e federazioni sportive, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; m) trasferimento delle funzioni connesse all'agibilita' dei campi e degli impianti di tiro a segno esercitate dal Ministero della difesa all'Unione italiana tiro a segno, anche con la previsione di forme di collaborazione della stessa con il predetto Ministero, previa puntuale individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire; n) riordino della normativa applicabile alle discipline sportive che prevedono l'impiego di animali, avendo riguardo, in particolare, agli aspetti sanitari, al trasporto, alla tutela e al benessere degli animali impiegati in attivita' sportive. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16: «Art. 1. (Omissis). 3. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi. I decreti legislativi di cui al primo periodo, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-bis della legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74: «Art. 4. (Attivita' specialistiche). - (Omissis). 5-bis. Le societa' esercenti o concessionarie di impianti funicolari aerei in servizio pubblico stipulano apposite convenzioni con il CNSAS per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri.». - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2004, n. 3. - Si riporta il testo dell'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303 del - S.O. n. 134: «Art. 379. (Guida sotto l'influenza dell'alcool). - 1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, la concentrazione alcolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. 2. La concentrazione di cui al comma 1 dovra' risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti. 3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida. 4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcolica nell'aria espirata e' denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale. 5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanita'. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano. 6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro superiore ricerche e prove autoveicoli e dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti. 7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva). 8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalita' stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanita'. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro e' ritirato dall'uso. 9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.». - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202. |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini di cui al presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) aree sciabili attrezzate: le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve; b) Comitato olimpico nazionale italiano: l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato olimpico internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato olimpico sul territorio nazionale; c) Federazione sportiva nazionale: l'organizzazione sportiva nazionale, affiliata alla Federazione sportiva internazionale di appartenenza, posta al vertice di una disciplina sportiva o a un gruppo di discipline affini; d) pericolo atipico: pericolo difficilmente evitabile anche per uno sciatore o sciatrice responsabile lungo il tracciato sciistico; e) piste di discesa: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci alpino nelle sue varie articolazioni e della tavola da neve, segnalati e preparati; f) piste di fondo: tracciati appositamente destinati alla pratica dello sci di fondo, segnalati e preparati; g) piste per la slitta, lo slittino o altri sport sulla neve: aree esclusivamente destinate a tali attivita', anche in forma di tracciati obbligati; h) pista di collegamento: tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile; i) sci alpinismo: attivita' sportiva, anche agonistica, consistente nel compiere ascensioni in montagna, con gli sci ai piedi o in spalla, affrontando anche difficolta' tipicamente alpinistiche, come passaggi di ghiaccio e di roccia, e scendendo con gli sci dallo stesso versante di salita o da altro versante; l) sci alpino: sport invernale praticato su percorsi, liberi o tracciati da paletti, lungo discese innevate con l'ausilio di sci; m) sci di fondo: disciplina dello sci che si pratica su percorsi piani e su lunghe distanze; n) sci fuori pista: attivita' sciistica che viene praticata fuori delle piste, su percorsi liberi, anche utilizzando per la salita gli impianti di risalita nei comprensori sciistici; o) slitta: discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini; p) slittino: sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate; q) snowboard: sport di scivolamento sulla neve, praticato utilizzando una tavola costruita a partire da un'anima di legno e provvista di lamine e soletta in materiale sintetico, simili a quelle dello sci; r) snowpark: area riservata alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard, nonche' alla pratica del boardercross e dello skicross; s) telemark: tecnica sciistica connotata da una serie di movimenti e atteggiamenti, in particolare con la posizione inginocchiata, come posizione di stabilita' e sicurezza. |
| Art. 3
Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute. 2. Le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto. 3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Note all'art. 3: - Per i riferimenti normativi dell'articolo 117 della Costituzione e della legge 8 agosto 2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse. - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. |
| Art. 4
Aree sciabili attrezzate
1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve, quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata «snowboard»; lo sci di fondo, la slitta e lo slittino e gli altri sport individuati dalle singole normative regionali. 2. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, sono individuate aree a specifica destinazione per la pratica delle attivita' con attrezzi quali la slitta e lo slittino, ed eventualmente di altri sport della neve, nonche' aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard. 3. Le aree di cui ai commi 1 e 2, comprensive di segnaletica, sono individuate dalle regioni e province autonome, sentiti i gestori, con l'indicazione al loro interno delle piste di raccordo dotate dei requisiti di cui all'articolo 8, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'individuazione da parte delle regioni equivale alla dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza e rappresenta il presupposto per la costituzione coattiva di servitu' connesse alla gestione di tali aree, previo pagamento della relativa indennita', secondo quanto stabilito dalle regioni. 4. La classificazione delle piste nei termini e con le modalita' indicate ai commi 1, 2 e 3 costituisce presupposto indispensabile per la fruizione delle aree sciabili attrezzate e per la relativa apertura al pubblico. 5. All'interno delle aree di cui al comma 1, aventi piu' di venti piste, servite da almeno dieci impianti di risalita, i gestori delle aree sciabili attrezzate individuano le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark). Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute, e tutti coloro che le frequentano devono essere dotati di casco protettivo omologato. |
| Art. 5
Segnalazione delle piste in base al grado di difficolta'
1. Le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado difficolta' come segue: a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; b) colore rosso: piste di media difficolta' caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo per brevi tratti; c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento. 2. Tutte le piste non battute sono considerate piste difficili e devono essere segnalate in nero al loro imbocco. 3. Le piste di fondo sono suddivise in: a) pista facile, segnata in blu, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 10 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore al 4 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 10 chilometri; 4) sezione che normalmente non presenta pendenze trasversali; b) pista di media difficolta' segnata in rosso, avente: 1) pendenza longitudinale non superiore al 20 per cento, ad eccezione di brevi tratti; 2) pendenza media longitudinale non superiore all'8 per cento; 3) lunghezza non superiore ai 30 chilometri; 4) sezione che puo' presentare moderata pendenza trasversale; 5) tracciato che non presenta un elevato numero di passaggi impegnativi; c) pista difficile, segnata in nero, caratterizzata da pendenze longitudinali o trasversali superiori a quelle delle piste di cui alla lettera b). 4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. 5. In prossimita' delle biglietterie e dei punti di accesso agli impianti di arroccamento al comprensorio i gestori degli impianti appongono una mappa delle piste di sci alpino e di fondo e degli altri sport sulla neve con indicazione del loro percorso e del relativo grado di difficolta' ai sensi del comma 1. 6. Alla partenza di ogni impianto e' indicato il colore delle piste servite. |
| Art. 6
Delimitazione delle piste da discesa
1. Ai lati delle piste da sci di discesa e' apposta una palinatura per delimitarne i bordi e per indicarne il grado di difficolta', la denominazione e la numerazione. La palinatura ha il colore corrispondente alla difficolta' della pista ed e' intervallata, almeno ogni 200 metri, con un segnale che indica la denominazione oppure la numerazione della pista, realizzata nel rispetto delle norme UNI di settore. 2. Le caratteristiche della palinatura vengono stabilite secondo quanto previsto dall'articolo 13. |
| Art. 7
Delimitazione piste da fondo e altre piste
1. Le piste di fondo preparate, segnalate, controllate e aperte al pubblico sono delimitate lateralmente con apposita palinatura: a) lungo i bordi pista che separano tracciati adiacenti con diverso senso di marcia; b) lungo un bordo pista quando siano tracciate in ambiti scarsamente connotati da elementi naturali. 2. La palinatura di delimitazione e' realizzata con aste a sezione circolare, prive di spigoli, del colore corrispondente al grado di difficolta' della pista e puo' essere integrata con dischi posti ad intervalli di circa 500 metri recanti la denominazione o la numerazione della pista. La palinatura e' realizzata preferibilmente con materiali biodegradabili. 3. La palinatura puo' essere omessa: a) nei tratti in cui la pista e' delimitata da elementi naturali quali pendii, scarpate a monte, aree boscate o da elementi artificiali quali muri o staccionate; b) nei tratti in cui siano state posizionate, lungo il bordo della pista, reti di protezione o altri elementi di sicurezza; c) nei tratti di raccordo o confluenza tra piu' piste. 4. La palinatura deve essere realizzata in modo tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della stagione invernale. 5. Le piste per la slitta o lo slittino sono delimitate come le piste da discesa; le piste di risalita per lo sci alpinismo sono delimitate con bandierine verdi sul solo lato destro. |
| Art. 8 Requisiti delle piste da sci e dei tratti di raccordo o trasferimento
1. Le piste di discesa possiedono i seguenti requisiti tecnici: a) devono essere individuate in zone idrogeologicamente idonee alla pratica degli sport invernali, o comunque in zone protette o vigilate secondo le misure tecniche di sicurezza previste dalle rispettive normative regionali o provinciali; b) devono avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori sono ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati; c) presentano un franco verticale libero, inteso come l'altezza che separa il manto nevoso della pista dai sovrastanti ostacoli, che, in condizioni di normale innevamento, non puo' essere inferiore a 3,50 m, salvo per brevi tratti opportunamente segnalati; d) se utilizzate come tracciati di raccordo o trasferimento devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m. 2. Per le piste gia' individuate tra le aree sciabili attrezzate alla data di emanazione del presente decreto non rispondenti alle caratteristiche morfologiche di cui al comma 1, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva, quali reti di protezione, cartelli informativi, segnali di rallentamento e pericolo. |
| Art. 9
Personale operante nell'area sciabile attrezzata
1. Il gestore dell'impianto di risalita individua il direttore delle piste. Le funzioni di direttore delle piste possono essere assunte anche dal gestore dell'impianto. 2. Il direttore delle piste: a) promuove, sovrintende e dirige le attivita' di gestione delle piste vigilando sullo stato di sicurezza delle stesse; b) coordina e collabora con il servizio di soccorso sulle piste; c) segnala senza indugio al gestore dell'impianto la sussistenza delle situazioni che impongono la chiusura della pista, provvedendovi direttamente in caso di incombente pericolo; d) indica gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria la cui realizzazione e' necessaria affinche' la pista risulti in sicurezza e ne sovrintende la realizzazione; e) coordina e dirige gli operatori addetti al servizio di soccorso; f) predispone un piano di gestione delle emergenze, in caso di pericolo valanghe, sul proprio comprensorio. 3. Le regioni e le province autonome disciplinano le modalita' di individuazione e formazione del personale di cui al comma 1. |
| Art. 10
Piste di allenamento
1. All'interno delle aree sciabili attrezzate, i gestori delle stesse individuano i tratti di pista da riservare, a richiesta degli sci club, agli allenamenti di sci agonistico e snowboard agonistico nonche' le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard (snowpark), nei giorni in cui le stesse aree non siano gia' occupate per lo svolgimento di manifestazioni agonistiche. 2. Le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard sono delimitate dal gestore degli impianti, il quale provvede alla chiusura al pubblico delle stesse separandole, con adeguate delimitazioni, dalle altre piste o parti di esse ai fini di inibirne il passaggio agli utenti turistici e apponendo, all'inizio del loro tracciato, un cartello su cui e' apposta la scritta: «Pista chiusa». Tutti coloro che frequentano le piste di allenamento per lo sci alpino e per lo snowboard devono essere muniti di casco protettivo omologato. La predisposizione delle piste di allenamento spetta all'associazione o societa' sportiva che organizza la seduta di allenamento. Al termine dello svolgimento dell'attivita' di allenamento, l'incaricato dall'organizzazione sportiva deve provvedere a togliere i pali di slalom che costituiscono il relativo tracciato e ad eliminare le buche createsi durante l'allenamento. 3. Gli sciatori non autorizzati non possono in alcun modo entrare all'interno della pista di allenamento e percorrere la relativa discesa. |
| Art. 11
Obblighi dei gestori
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 assicurano agli utenti la pratica delle attivita' sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste. I gestori proteggono gli utenti da ostacoli presenti lungo le piste mediante l'utilizzo di adeguate protezioni degli stessi e segnalazioni della situazione di pericolo atipico. |
| Art. 12
Manutenzione delle piste
1. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 provvedono all'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree stesse, secondo quanto stabilito dalle regioni, curando che possiedano i prescritti requisiti di sicurezza e siano munite della prescritta segnaletica. 2. Qualora la pista presenti cattive condizioni di fondo, il suo stato deve essere segnalato in modo ben visibile al pubblico, all'inizio della pista stessa, nonche' presso le stazioni a valle degli impianti di trasporto a fune. Qualora le condizioni presentino pericoli oggettivi dipendenti dallo stato del fondo o altri pericoli atipici, il gestore dell'impianto deve provvedere alla loro rimozione o alla loro neutralizzazione mediante segnalazione o altri dispositivi di delimitazione e protezione. 3. In caso di ripetute violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'ente competente o, in via sostitutiva, la regione, puo' disporre la revoca dell'autorizzazione. 4. Il gestore ha l'obbligo di chiudere le piste in caso di pericolo non rimosso, non neutralizzato o in assenza di agibilita'. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione dell'obbligo di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 50.000 euro. 5. Restano fermi i finanziamenti per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate e a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili attrezzate, previsti rispettivamente dall'articolo 7, commi 5 e 6, e dall'articolo 23, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Note all'art. 12: - La legge 24 dicembre 2003, n. 363, recante «Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 gennaio 2004, n. 3, e' abrogata dall'articolo 43 del presente decreto, ad eccezione dei seguenti: «Art. 7. (Manutenzione e innevamento programmato). - (Omissis). 5. In favore dei soggetti di cui al comma 1, al fine di realizzare interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili, da garantire anche attraverso condizioni di adeguato innevamento delle piste, e' autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2003. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ripartisce tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto di natura non regolamentare, le risorse di cui al presente comma, secondo criteri basati sul numero degli impianti e sulla lunghezza delle piste. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano definiscono le modalita' e i criteri per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi. 6. Lo Stato, nel limite massimo di 5.000.000 di euro per l'anno 2003, interviene a sostegno dell'economia turistica degli sport della neve, mediante la concessione di finanziamenti a favore delle imprese turistiche operanti in zone colpite da situazioni di eccezionale siccita' invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, con particolare riguardo alla copertura degli investimenti relativi agli impianti di innevamento artificiale. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti sono concessi nel limite del 70 per cento dell'ammontare complessivo dell'intervento ammesso a contributo. L'efficacia delle disposizioni del presente comma e' subordinata alla loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Le modalita' e i criteri di riparto e di erogazione dei finanziamenti di cui al presente comma sono determinati con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle attivita' produttive, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.» «Art. 23 (Copertura finanziaria). - (Omissis). 2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Omissis).». |
| Art. 13
Segnaletica
1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica che deve essere predisposta nelle aree sciabili attrezzate, a cura dei gestori delle aree stesse. |
| Art. 14
Obbligo del soccorso
1. I gestori sono obbligati ad assicurare il primo soccorso degli infortunati lungo le piste e il loro trasporto in luoghi accessibili ai fini della loro assistenza presso i piu' vicini centri sanitari o di pronto soccorso, fornendo annualmente all'ente regionale competente in materia, l'elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle rispettive piste da sci e indicando, ove possibile, la dinamica degli incidenti stessi. I dati raccolti dalle regioni e dalle province autonome sono trasmessi annualmente al Ministero della salute a fini scientifici e di studio nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali. 2. Le regioni utilizzano i dati di cui al comma 1 per individuare le piste o i tratti di pista ad elevata frequenza di infortuni, con la possibilita' di prescrivere ai gestori di rafforzare le misure di messa in sicurezza delle predette piste e tratti. 3. E' fatto obbligo ai gestori degli impianti di munirsi di defibrillatori semiautomatici da collocarsi in luoghi idonei e, in ogni caso nei siti presidiati dagli operatori di soccorso, garantendo condizioni di facile accesso e utilizzabilita' da parte degli operatori di soccorso e del personale specializzato per il relativo funzionamento. 4. I gestori devono essere collegati con le Centrali del numero unico di emergenza 112 oppure con altre strutture equivalenti operanti sul territorio, tramite un centralino e, in alternativa, un numero interno riservato al soccorso piste che dovra' essere attivato immediatamente nella fase di allarme al fine di prestare soccorso agli infortunati. 5. I gestori individuano aree destinate all'atterraggio degli elicotteri per il soccorso degli infortunati e stipulano apposite convenzioni per l'evacuazione e per la messa in sicurezza dei passeggeri ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, della legge 21 marzo 2001, n. 74. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.
Note all'art. 14: - Per i riferimenti normativi della legge 21 marzo 2001, n. 74, recante «Disposizioni per favorire l'attivita' svolta dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2001, n. 74, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 15
Responsabilita' civile dei gestori
1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarita' e della sicurezza dell'esercizio delle piste e non possono consentirne l'apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilita' civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilita' del gestore in relazione all'uso di dette aree. 2. Al gestore che non abbia ottemperato all'obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro. 3. Il rilascio delle autorizzazioni per la gestione delle aree sciabili attrezzate e' subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. |
| Art. 16 Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni
1. E' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 4 di rendere adeguatamente visibili, oltre alle informazioni di cui all'articolo 5, comma 5, anche quelle relative alla segnaletica e alle regole di condotta previste dal presente decreto, mediante collocazione nella biglietteria centrale e nella stazione di partenza dei principali impianti. 2. Restano fermi i finanziamenti delle campagne informative previsti dall'articolo 5, commi 1 e 2, e dall'articolo 23, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti normativi della legge 24 dicembre 2003, n. 363, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 17
Obbligo di utilizzo del casco protettivo
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino e' fatto obbligo ai soggetti di eta' inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3. 2. Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il competente organo del CONI, stabilisce con proprio provvedimento le caratteristiche tecniche dei caschi protettivi di cui al comma 1, e determina le modalita' di omologazione, gli accertamenti della conformita' della produzione e i controlli opportuni. 4. Chiunque importa o produce, per la commercializzazione, caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 euro a 100.000 euro. 5. Chiunque commercializza caschi protettivi di tipo non conforme alle caratteristiche indicate al decreto di cui al comma 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. 6. I caschi protettivi non conformi alle caratteristiche prescritte dal decreto di cui al comma 3 sono sottoposti a sequestro da parte dell'autorita' amministrativa. |
| Art. 18
Velocita' e obbligo di prudenza
1. Lo sciatore e' responsabile della condotta tenuta sulle piste da sci. A tal fine deve conoscere e rispettare le disposizioni previste per l'uso delle piste, rese pubbliche mediante affissione da parte del gestore delle piste stesse alla partenza degli impianti, alle biglietterie e agli accessi delle piste. 2. Gli sciatori devono tenere una condotta che, in relazione alle proprie capacita' tecniche, alle caratteristiche della pista e alla situazione ambientale, non costituisca pericolo per l'incolumita' propria e altrui. 3. La velocita' deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimita' di fabbricati od ostacoli, negli incroci, nelle biforcazioni, in caso di nebbia, di foschia, di scarsa visibilita' o di affollamento, nelle strettoie e in presenza di principianti. 4. Ogni sciatore deve tenere una velocita' e un comportamento di prudenza, diligenza e attenzione adeguati alla propria capacita', alla segnaletica e alle prescrizioni di sicurezza esistenti, nonche' alle condizioni generali della pista stessa, alla libera visuale, alle condizioni meteorologiche e all'intensita' del traffico. Lo sciatore deve adeguare la propria andatura alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle caratteristiche tecniche della pista e alle condizioni di affollamento della medesima. |
| Art. 19
Precedenza
1. Lo sciatore a monte deve mantenere una direzione che gli consenta di evitare collisioni, interferenze e pericoli con lo sciatore a valle. |
| Art. 20
Sorpasso
1. Lo sciatore che intende sorpassare un altro sciatore deve assicurarsi di disporre di uno spazio sufficiente allo scopo e di avere sufficiente visibilita'. 2. Il sorpasso puo' essere effettuato sia a monte sia a valle, sulla destra o sulla sinistra, a una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato. |
| Art. 21
Incrocio
1. Negli incroci gli sciatori devono modificare la propria traiettoria e ridurre la velocita' per evitare ogni contatto con gli sciatori giungenti da altra direzione o da altra pista. In prossimita' dell'incrocio lo sciatore deve prendere atto di chi sta giungendo da un'altra pista, anche se a monte dello sciatore stesso. 2. Lo sciatore che si immette su una pista o che riparte dopo una sosta deve assicurarsi di poterlo fare senza pericolo per se' o per gli altri. |
| Art. 22
Stazionamento
1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista. 2. Gli sciatori sono tenuti a non fermarsi nei passaggi obbligati, in prossimita' dei dossi o in luoghi senza visibilita'. 3. In caso di cadute o di incidenti, gli sciatori devono liberare tempestivamente la pista portandosi ai margini di essa. 4. Chiunque deve segnalare la presenza di un infortunato con mezzi idonei. 5. Durante la sosta presso rifugi o altre zone gli sciatori collocano la propria attrezzatura fuori dal piano sciabile, in modo da non recare intralcio o pericolo ad altri. |
| Art. 23
Omissione di soccorso
1. Fuori dai casi previsti dal secondo comma dell'articolo 593 del codice penale, chiunque nella pratica dello sci o di altro sport della neve, trovando una persona in difficolta' non presta l'assistenza occorrente, ovvero non comunica immediatamente al gestore, presso qualunque stazione di chiamata, l'avvenuto incidente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250 euro a 1.000 euro. |
| Art. 24
Transito e risalita
1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessita'. 2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3. 3. In occasione di gare o sedute di allenamento e' vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla. 4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessita', e devono comunque avvenire mantenendosi il piu' possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonche' quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata. |
| Art. 25
Mezzi meccanici
1. E' fatto divieto ai mezzi meccanici di utilizzare le piste da sci, salvo quanto previsto dal presente articolo. 2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti sciistici, nonche' al soccorso, possono accedere a questi ultimi solo fuori dall'orario di apertura, salvo i casi di necessita' e urgenza. In tali casi, la presenza dei mezzi meccanici nelle piste deve essere segnalata con apposita segnaletica luminosa e acustica. 3. Gli sciatori, nel caso di cui al comma 2, devono dare la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al soccorso, al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti e consentire la loro agevole e rapida circolazione. |
| Art. 26
Sci fuori pista, sci-alpinismo e attivita' escursionistiche
1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi. 2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attivita' escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso. 3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilita'. 4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, puo' destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo. |
| Art. 27
Percorribilita' delle piste in base alle capacita' degli sciatori
1. Ogni sciatore, snowboarder e utente del telemark, puo' praticare le piste aventi un grado di difficolta' rapportato alle proprie capacita' fisiche e tecniche. Per poter accedere alle piste caratterizzate da un alto livello di difficolta' e con pendenza superiore al 40%, contrassegnate come pista nera ai sensi dell'articolo 5, lo sciatore deve essere in possesso di elevate capacita' fisiche e tecniche. |
| Art. 28
Concorso di responsabilita'
1. Nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi. |
| Art. 29
Soggetti competenti per il controllo
1. La Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonche' i corpi di polizia locali, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle localita' sciistiche, provvedono al controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente capo e di cui alla relativa normativa regionale e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti. |
| Art. 30
Assicurazione obbligatoria
1. Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validita' che copra la propria responsabilita' civile per danni o infortuni causati a terzi. E' fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto dell'acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilita' civile per danni provocati alle persone o alle cose. |
| Art. 31
Accertamenti alcolemici e tossicologici
1. E' vietato sciare in stato di ebbrezza in conseguenza di uso di bevande alcoliche e di sostanze tossicologiche. 2. Gli organi accertatori, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrita' fisica, possono sottoporre gli sciatori ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 3. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 2 hanno dato esito positivo ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che lo sciatore si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool o di droghe, gli organi accertatori, anche accompagnandolo presso il piu' vicino ufficio o comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con gli strumenti e le procedure previste dall'articolo 379 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Note all'art. 31: - Per i riferimenti normativi del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303 - S.O. n. 134, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 32
Parametri per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' politica da esso delegata in materia di sport, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i parametri per la valutazione della qualita' dei comprensori sciistici da parte delle regioni e province autonome. 2. Con l'obiettivo di qualificare sempre piu' l'offerta turistica nel campo degli sporti invernali, i parametri di cui al comma 1, dovranno considerare le condizioni generali degli impianti e delle piste e la loro sostenibilita' ambientale. La griglia di valutazione dovra' prevedere cinque categorie di qualita', da un «fiocco bianco» fino a cinque «fiocchi bianchi». |
| Art. 33
Regime sanzionatorio
1. Le regioni e i comuni possono adottare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle di cui al presente capo per garantire la sicurezza e il migliore utilizzo delle piste e degli impianti. 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, ai trasgressori si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da 100 euro a 250 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7; b) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3; c) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 13; d) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1; e) da 50 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 20, 21, 22; f) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 24; g) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 25; h) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 26; i) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1; l) da 100 euro a 150 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 30 oltre al ritiro dello skipass; m) da 250 euro a 1.000 euro per violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 31. 3. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dai soggetti competenti per il controllo e vigilanza di cui all'articolo 29. 4. In caso di violazioni di particolare gravita' delle condotte vietate dal presente decreto o di reiterate violazioni, i soggetti competenti al controllo provvedono, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, al ritiro del titolo di transito giornaliero o alla sospensione dello stesso fino a giorni tre. Al trasgressore e' rilasciato un documento per consentirgli l'utilizzo degli impianti strettamente necessari al rientro presso il suo domicilio. In caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, il titolo puo' essere definitivamente ritirato. |
| Art. 34
Categorie
1. Gli sciatori con disabilita' si suddividono nelle seguenti categorie: a) standing: sciatori che sono in grado di sciare in piedi; b) sitting: sciatori che stanno seduti utilizzando particolari attrezzature; c) trasportati: sciatori che hanno necessita' di un accompagnatore. |
| Art. 35
Accompagnamento
1. Le persone con disabilita', la cui condizione pregiudichi la pratica sciistica in autonomia e sicurezza, devono essere assistite da un accompagnatore. 2. La funzione di accompagnatore puo' essere svolta da maestri di sci specializzati per tale accompagnamento o personale formato da Associazioni sportive operanti nell'ambito della disabilita' e iscritte nell'apposita sezione del registro nazionale delle attivita' sportive dilettantistiche o da qualunque altro soggetto indicato dalla persona con disabilita' quale suo accompagnatore. |
| Art. 36
Individuazione
1. Le persone con disabilita' per essere facilmente individuate dagli altri sciatori si muniscono di una pettorina arancione e i loro accompagnatori recano la scritta «guida» sull'avambraccio riportata anche sul retro della giacca. |
| Art. 37
Diritto di precedenza
1. Le persone con disabilita' hanno diritto di precedenza in fase di risalita con impianti sugli sciatori normodotati. 2. Gli sciatori normodotati in fase di discesa devono riservare alle persone con disabilita' particolare attenzione, salvaguardandone gli spazi di percorso e le traiettorie di discesa. |
| Art. 38
Obbligo del casco
1. Le persone con disabilita' utilizzano il casco ai sensi dell'articolo 17. In caso di incompatibilita' all'utilizzo del casco dovuta al tipo di disabilita', il medico sportivo puo' rilasciare certificato attestante la relativa esenzione. |
| Art. 39
Snowboard, telemark e altre pratiche sportive
1. Le norme previste dal presente decreto per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard, il telemark o altre tecniche di discesa. |
| Art. 40
Adeguamento alle disposizioni della legge
1. Le regioni, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adeguano le proprie normative alle disposizioni di cui al presente decreto e a quelle che costituiscono principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport della neve. 2. I gestori delle aree individuate ai sensi dell'articolo 4 e degli impianti di risalita adeguano, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impianti di risalita e le piste da sci alle prescrizioni stabilite dal presente decreto. |
| Art. 41
Rinegoziazione concessioni
1. Al fine di adeguarsi alle norme del presente decreto, i soggetti affidatari di impianti sciistici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno facolta' di sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato comunque denominati in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziarie originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire: a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti dall'applicazione delle norme del presente decreto; b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati; c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori. 2. La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonche' delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto. |
| Art. 42
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
| Art. 43
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogata la legge 24 dicembre 2003, n. 363, ad eccezione dell'articolo 5, commi 1 e 2, dell'articolo 7, commi 5 e 6, e dell'articolo 23. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze
Giovannini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Stefani, Ministro per le disabilita'
Gelmini, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Note all'art. 43: - La citata legge 24 dicembre 2003, n. 363, e' abrogata dal presente decreto, ad eccezione del seguente: «Art. 5 (Informazione e diffusione delle cautele volte alla prevenzione degli infortuni). - 1. Per il finanziamento di campagne informative, a cadenza annuale, volte a promuovere la sicurezza nell'esercizio degli sport invernali, e' stanziata la somma di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2003. Le campagne informative sono definite e predisposte, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Ministro per gli affari regionali, d'intesa con il Ministro della salute. Le campagne provvedono alla piu' ampia informazione dei praticanti gli sport invernali, anche mediante la diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta previste dalla presente legge. 2. Nel limite del 20 per cento delle risorse stanziate dal comma 1, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca concorda con la federazione sportiva nazionale competente in materia di sport invernali riconosciuta dal CONI iniziative volte alla diffusione della conoscenza delle classificazioni delle piste, della segnaletica e delle regole di condotta di cui al comma 1, anche stipulando con essa apposite convenzioni e prevedendo campagne informative da realizzare nelle scuole, da svolgere anche durante il normale orario scolastico. 3. Nel perseguimento delle finalita' indicate al comma 1 e' fatto obbligo ai gestori delle aree sciabili attrezzate di cui all'articolo 2 di esporre documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla presente legge, garantendone un'adeguata visibilita'.». |
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