Gazzetta n. 68 del 19 marzo 2021 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2021, n. 38
Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonche' di semplificazione e, in particolare, l'articolo 7, comma 2, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi nonche' della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
Visto l'articolo 1 della legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e in particolare il comma 3, il quale dispone che i termini per l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della stessa legge, sono prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e, in particolare, l'articolo 9;
Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, l'articolo 80;
Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302;
Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1295, istitutiva dell'Istituto per il Credito Sportivo (ICS);
Visto il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
Visto il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'articolo 90, commi 24, 25 e 26;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e, in particolare, l'articolo 4, comma 5-bis;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, e, in particolare, l'articolo 1, commi 304 e 305;
Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e, in particolare, l'articolo 15, commi 6 e 7;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e, in particolare, l'articolo 62;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e, in particolare, l'articolo 14;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2020;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 25 gennaio 2021;
Considerato che le competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non hanno espresso i pareri nei termini prescritti, ad eccezione della V Camera e 5ª Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro dell'interno, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il Ministro degli affari regionali e le autonomie;

Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente decreto, in attuazione delle deleghe di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, e in conformita' dei relativi principi e criteri direttivi, detta norme in materia di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, compresi quelli scolastici.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non come determinazione di principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- L'art. 117 della Costituzione stabilisce che allo
Stato sono riservate in via esclusiva alcune competenze
puntualmente enumerate nell'art. 117, da svolgere nel
rispetto dei limiti generali posti alla funzione
legislativa dall'art. 117, primo comma (competenza
esclusiva dello Stato). Alle regioni sono attribuite una
serie di competenze, da svolgere nel rispetto dei principi
fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, indicate
nell'art. 117, terzo comma (competenza regionale
concorrente). Quindi nelle materie di legislazione
concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa,
salvo che per la determinazione dei principi fondamentali,
riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle
Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni
materia non espressamente riservata alla legislazione dello
Stato.
- La legge 8 agosto 2019, n. 86, recante «Deleghe al
Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento
sportivo, di professioni sportive nonche' di
semplificazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16
agosto 2019, n. 191, reca, in particolare all'art. 5, comma
1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n),
i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega
relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in
materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici
nonche' del rapporto di lavoro sportivo.
- La legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata in
Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2020, n. 110, S.O. n. 16,
converte con modificazioni, il decreto-legge 17 marzo 2020,
n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n.
70. In particolare il comma 3, dispone che i termini per
l'adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10
febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti
alla data di entrata in vigore della legge, siano prorogati
di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno
di essi.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 1972, n.
301, recante «Approvazione del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige»:
«Art. 9. - Le province emanano norme legislative
nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:
1) polizia locale urbana e rurale;
2) istruzione elementare e secondaria (media,
classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e
artistica);
3) commercio;
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e
qualifiche dei lavoratori;
5) costituzione e funzionamento di commissioni
comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla
pubblica sicurezza;
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti
soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere
le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini
della pubblica sicurezza, la facolta' del Ministero
dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della
legislazione statale, i provvedimenti adottati nella
materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi
ordinari avverso i provvedimenti stessi e' attuata
nell'ambito dell'autonomia provinciale;
8) incremento della produzione industriale;
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le
grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
10) igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza
sanitaria ospedaliera;
11) attivita' sportive e ricreative con i relativi
impianti ed attrezzature.».
- Si riporta il testo dell'art. 80 del Regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26
giugno 1931, n. 146 - S.O. 146, recante «Approvazione del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza»:
«Art. 80 (Art. 78 T. U. 1926) - L'autorita' di
pubblica sicurezza non puo' concedere la licenza per
l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico
spettacolo, prima di aver fatto verificare da una
commissione tecnica la solidita' e la sicurezza
dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a
sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.
Le spese dell'ispezione e quelle per i servizi di
prevenzione contro gli incendi sono a carico di chi domanda
la licenza.».
- Il Regio decreto-legge 2 febbraio 1939, n. 302,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1939, n. 131,
reca «Modificazioni alla legge 21 giugno 1928-VI, n. 1580,
che disciplina la costruzione dei campi sportivi».
- La legge 23 novembre 1939, n. 1966, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 10 gennaio 1949, n. 7, reca «Disciplina
delle societa' fiduciarie e di revisione».
- La legge 24 dicembre 1957, n. 1295, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 1958, n. 9, reca
«Costituzione di un Istituto per il credito sportivo con
sede in Roma», ente di diritto pubblico, che svolge
attivita' bancaria nel settore del credito per lo sport e
per le attivita' culturali.
- Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 febbraio 1988, n. 27, coordinato
con la legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 1988, n. 71,
reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed
integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n.
65, concernente misure urgenti per la costruzione o
l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione
o completamento di strutture sportive di base e per
l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle
attivita' di interesse turistico».
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1991, n. 192, reca «Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi». In
particolare, l'art. 14 disciplina le conferenze di servizi.
- Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n.
230, reca «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno
2001, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto
2001, n. 189, reca "Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita'».
- Si riporta il testo dell'art. 90, commi 24, 25 e 26,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato»:
«Art. 90 (Disposizioni per l'attivita' sportiva
dilettantistica). - (Omissis).
24. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte
degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i
cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri
obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
25. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 29 della presente legge, nei casi in cui
l'ente pubblico territoriale non intenda gestire
direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata
in via preferenziale a societa' e associazioni sportive
dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline
sportive associate e Federazioni sportive nazionali, sulla
base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e
previa determinazione di criteri generali e obiettivi per
l'individuazione dei soggetti affidatari. Le regioni
disciplinano, con propria legge, le modalita' di
affidamento.
26. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti
sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze
dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della
scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a
disposizione di societa' e associazioni sportive
dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha
sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45 - S.O. n. 28, reca «Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio
2002, n. 137».
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5-bis, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 2013, n.
264 recante: «Misure urgenti in materia di istruzione,
universita' e ricerca»:
«Art. 4 (Tutela della salute nelle scuole). -
(Omissis).
5-bis. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca adotta specifiche linee guida, sentito il
Ministero della salute, per disincentivare, nelle scuole di
ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e
bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto
totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali,
zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio,
nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di
zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di
teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la
somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono
affetti da celiachia.
(Omissis).».
- La Legge 27 dicembre 2013, n. 147, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, reca
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)». In
particolare, l'art. 1, commi 304 e 305 prevedono
semplificazione delle procedure amministrative e la
previsione di modalita' innovative di finanziamento per gli
impianti sportivi al fine di favorire l'ammodernamento o la
costruzione, con particolare riguardo alla sicurezza degli
impianti e degli spettatori.
- Si riporta il testo dell'art. 15, commi 6 e 7, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2016, n.
18), recante «Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure
urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine
per l'esercizio delle deleghe per la revisione della
struttura del bilancio dello Stato, nonche' per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il
potenziamento della funzione del bilancio di cassa»:
«Art. 15 (Misure urgenti per favorire la
realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).
- (Omissis).
6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di
cui al comma 3, le associazioni e le societa' sportive
senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui
territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare,
riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare
accompagnato da un piano di fattibilita' economico
finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e
l'ammodernamento e per la successiva gestione con la
previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione
sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse
pubblico del progetto affida la gestione gratuita
dell'impianto all'associazione o alla societa' sportiva per
una durata proporzionalmente corrispondente al valore
dell'intervento.
7. Le associazioni sportive o le societa' sportive che
hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono
aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di
aggregazione regionale per la fornitura di energia
elettrica di gas o di altro combustibile al fine di
garantire la gestione dello stesso impianto.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91 -
S.O. n. 10, reca «Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche'
per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".
- Il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, e'
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,
n. 96, recante: «Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante
disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a
favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le
zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 2017, n.
144 - S.O. n. 31. In particolare, l'art. 62 sulla
costruzione degli impianti sportivi.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10
dicembre 2010, n. 288 - S.O. n. 270, reca «Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"». In particolare, l'art.
14 che disciplina lo studio di fattibilita'.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
2011, n. 151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
settembre 2011, n. 221, reca «Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi
alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma
4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122».
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
reca «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali» che istituisce
la Conferenza unificata e ne definisce la composizione, i
compiti e le modalita' organizzative e operative. La
Conferenza unificata opera al fine di favorire la
cooperazione tra l'attivita' dello Stato e il sistema delle
autonomie ed esaminare le materie e i compiti di comune
interesse.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi della legge 8 agosto
2019, n. 86, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) Associazione o Societa' sportiva Dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attivita' sportiva, nonche' la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica;
b) Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI): l'ente pubblico, riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale che, in conformita' alla Carta olimpica, svolge il ruolo di Comitato Olimpico sul territorio nazionale;
c) Commissione unica per l'impiantistica sportiva: l'organo competente a certificare l'idoneita' ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle norme emanate dalle Federazioni Sportive Nazionali ed internazionali relative alla pratica dei rispettivi sport;
d) impianto sportivo: la struttura, all'aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o piu' spazi di attivita' sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonche' di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto;
e) Istituto per il Credito Sportivo (ICS): l'ente di diritto pubblico, istituito dalla legge 24 dicembre 1957 n.1295, che svolge attivita' bancaria nel settore del credito per lo sport e per le attivita' culturali.

Note all'art. 2:
- Per i riferimenti normativi della legge 24 dicembre
1957, n. 1295, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3

Competenze legislative di Stato,
regioni e province autonome

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono adottate, in attuazione dell'articolo 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonche' nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo e governo del territorio.
2. Le Regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Note all'art. 3:
- Per i riferimenti normativi dell'art. 117 della
Costituzione, della legge 8 agosto 2019, n. 86 e della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, si veda nelle
note alle premesse.
 
Art. 4

Misure di concentrazione,
accelerazione e semplificazione

1. Al fine di favorire l'ammodernamento e la costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla sicurezza degli stessi e dei loro fruitori e degli spettatori, nonche' tutti gli interventi comunque necessari per riqualificare le infrastrutture sportive non piu' adeguate alle loro esigenze funzionali, il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al Comune o al diverso ente locale o pubblico interessato, anche di intesa con una o piu' delle Associazioni o Societa' sportive dilettantistiche o professionistiche utilizzatrici dell'impianto, un documento di fattibilita' delle alternative progettuali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-quater), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a valere quale progetto di fattibilita' tecnica ed economica, di cui all'articolo 23, commi 5 e 5-bis del medesimo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato di un piano economico-finanziario, che individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita', in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.
2. Il documento di fattibilita' delle alternative progettuali, predisposto ai sensi dell'articolo 23, commi 5 e 5-bis, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto, puo' comprendere, ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa o della valorizzazione del territorio in termini sociali, occupazionali, economici, ambientali e di efficienza energetica, la costruzione di immobili con destinazioni d'uso diverse da quella sportiva, che siano complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilita' dell'impianto sportivo, con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Tali immobili, devono essere compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale in aree contigue all'intervento di costruzione o di ristrutturazione dell'impianto sportivo. Il documento di fattibilita' puo' inoltre prevedere il pieno sfruttamento a fini commerciali, turistici, educativi e ricreativi di tutte le aree di pertinenza dell'impianto in tutti i giorni della settimana. Nel caso di intervento su impianto preesistente da dismettere, il documento di fattibilita' puo' prevederne la demolizione e ricostruzione, anche con volumetria e sagoma diverse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel rispetto della disciplina urbanistica vigente sull'area. Per assicurare il raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, nonche' al fine di assicurare adeguati livelli di bancabilita' e l'eventuale coinvolgimento degli operatori bancari e finanziari pubblici e privati, il documento di fattibilita' puo' contemplare il riconoscimento di un prezzo, il rilascio di garanzie, misure di sostegno da parte del comune o di altre amministrazioni o enti pubblici, la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto su di essi, ovvero la cessione del diritto di superficie o del diritto di usufrutto di altri immobili di proprieta' della pubblica amministrazione, nonche' il trasferimento della proprieta' degli stessi all'associazione o alla societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto in via prevalente, nel rispetto delle previsioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possono avere una durata superiore a quella della concessione di cui all'articolo 168, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e comunque non possono essere ceduti, rispettivamente, per piu' di novanta e di trenta anni. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 165 del decreto legislativo n. 50 del 2016, relativa all'allocazione dei rischi e al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario nelle concessioni.
3. Il documento di fattibilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi di impianti pubblici omologati per una capienza superiore a 16.000 posti, puo' prevedere che, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle competizioni ufficiali e fino a tre ore dopo la loro conclusione, entro 300 metri dal perimetro dell'area riservata, l'occupazione di suolo pubblico per attivita' commerciali sia consentita solo all'associazione o alla societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo. In tal caso, le autorizzazioni e le concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate ad altri soggetti all'interno di dette aree restano sospese nella stessa giornata e per lo stesso periodo di tempo, con oneri di indennizzo a carico dell'associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto sportivo, salvi diversi accordi tra il titolare e la medesima associazione o societa' sportiva. Nell'ipotesi di impianti sportivi pubblici omologati per una capienza compresa tra 5.000 e 16.000 posti, la disposizione del primo periodo si applica entro 150 metri dal perimetro dell'area riservata, restando ferme e impregiudicate la validita' e l'efficacia delle autorizzazioni e delle concessioni di occupazione di suolo pubblico gia' rilasciate.
4. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato in ordine al documento di fattibilita', ove ne valuti positivamente i contenuti, dichiara, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del documento medesimo, il pubblico interesse della proposta, confermando la disponibilita' a concedere le eventuali forme di contributo pubblico previste nella proposta e nell'allegato piano economico-finanziario ed eventualmente indicando le condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul progetto. Alla conferenza di servizi preliminare partecipa anche il Comando dei vigili del fuoco competente per territorio, per gli aspetti di competenza. La conferenza di servizi preliminare di cui al presente comma, esamina eventuali istanze concorrenti in ordine cronologico di protocollazione, individuando quella da dichiarare di interesse pubblico e da ammettere alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7. Il verbale conclusivo della conferenza di servizi preliminare e' pubblicato nel sito internet istituzionale del comune e nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il sindaco convoca la conferenza di servizi preliminare entro 7 giorni dalla presentazione dell'istanza corredata dal documento di fattibilita'. La conferenza deve tenersi in una data non successiva a 15 giorni. Qualora il sindaco, il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia non convochi la conferenza preliminare nei termini previsti, il soggetto proponente puo' presentare una richiesta di convocazione della conferenza di servizi di cui al presente comma al presidente della Regione o all'assessore delegato in materia di sport, il quale, sentito il sindaco o il sindaco metropolitano o il presidente della Provincia, provvede alla convocazione della conferenza per una data non superiore a 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, il Comune puo' chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticita' della proposta.
5. Sulla base della dichiarazione di pubblico interesse della proposta di cui al comma 4, il soggetto proponente presenta al Comune il progetto definitivo, conformemente alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, relativo alla prevenzione degli incendi. Quest'ultimo tiene conto delle condizioni indicate in sede di conferenza di servizi preliminare ed e' redatto nel rispetto del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e del regolamento unico di cui all'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo decreto. Il progetto definitivo e' corredato:
a) di una bozza di convenzione con l'Amministrazione comunale, metropolitana o provinciale che, oltre a prevedere che la realizzazione delle opere di urbanizzazione precede o e' almeno contestuale alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione o di nuova edificazione dell'impianto sportivo, specifichi i criteri generali di esecuzione dei lavori, la durata e le condizioni contrattuali dell'eventuale cessione del diritto di superficie o di usufrutto o della compravendita. Nella determinazione del canone o del prezzo eventualmente dovuto per la cessione dei diritti o per il trasferimento della proprieta' e delle altre condizioni contrattuali, cosi' come dell'eventuale concessione di un contributo pubblico o di altre misure di sostegno pubblico, le parti tengono conto dei costi e dei benefici dell'intervento per l'associazione o societa' sportiva, per la comunita' territoriale di riferimento anche in termini di crescita economica, integrazione sociale e riqualificazione urbanistica, nonche' di efficienza energetica. I benefici dell'opera di riqualificazione o rigenerazione comprendono anche voci non suscettibili di immediata valutazione economico-patrimoniale, quali ad esempio, i vantaggi sociali diretti e indiretti derivanti dall'ospitare l'impianto sportivo utilizzato dall'associazione o societa' sportiva e l'importanza del radicamento dell'associazione o della societa' sportiva presso la comunita' locale;
b) di un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da societa' di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte all'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, che indichi l'importo delle spese di predisposizione della proposta ed i costi sostenuti per la predisposizione del progetto definitivo e dia conto, anche mediante i ricavi di gestione, dell'effettiva copertura finanziaria dei costi di realizzazione e gestione dell'impianto.
6. Nel caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il piano economico-finanziario di cui al comma 5, lettera b), e' asseverato ai sensi dell'articolo 183, comma 9, del medesimo codice, e la bozza di convenzione con l'amministrazione proprietaria per la concessione o altro contratto di partenariato pubblico privato deve specificare, oltre ai contenuti di cui al comma 5, lettera a), le caratteristiche e i criteri generali dei servizi e della gestione. In relazione agli interventi di cui al precedente periodo, il soggetto proponente deve essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 183, comma 8, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche associando o consorziando altri soggetti.
7. Il Comune o l'ente locale o pubblico interessato previa conferenza di servizi decisoria, alla quale partecipano tutti i soggetti titolari di competenze in ordine al progetto presentato, puo' richiedere al proponente le modifiche strettamente necessarie ai fini della valutazione positiva del progetto e ne delibera in via definitiva l'approvazione entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Ove il progetto comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e' convocata dalla Regione, che delibera entro 90 giorni dalla presentazione del progetto. Qualora la conferenza di servizi definitiva non sia stata convocata entro 15 giorni dalla presentazione del progetto definitivo, le associazioni e le societa' sportive dilettantistiche e professionistiche possono presentare un'istanza di convocazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, la quale, sentito il sindaco ovvero il presidente della Regione, provvede, non oltre 30 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, alla convocazione della conferenza, da tenersi entro una data non superiore ai successivi 20 giorni. Nel corso del procedimento di cui al presente comma, i soggetti partecipanti alla conferenza di servizi possono chiedere al proponente di procedere alle modifiche progettuali necessarie al fine di superare tempestivamente eventuali lacune o criticita' della proposta. Il provvedimento finale, completo dei pareri di competenza degli enti interessati compresi quelli dei vigili del fuoco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla realizzazione dell'opera e costituisce la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima, ivi compresi gli interventi, sia pubblici, sia privati, da realizzare nelle aree pertinenziali, di cui al comma 2. Ai fini della successiva messa in esercizio dell'impianto, dovranno essere attivate tutte le procedure di agibilita' e la segnalazione di inizio attivita' di cui alla normativa di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Ai fini del raggiungimento del complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa, il provvedimento finale puo' prevedere la concessione di contributi pubblici e di altre forme di sostegno pubblico o specifiche esenzioni, deroghe o misure di favore comunque denominate al prelievo tributario di competenza comunale sull'impianto sportivo e le aree e attivita' economiche connesse.
8. La conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, si svolge in forma semplificata e in modalita' asincrona, ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il verbale conclusivo di approvazione del progetto, che e' pubblicato nel sito istituzionale del Comune o dell'ente locale o pubblico interessato nel cui territorio si inserisce il progetto e nel Bollettino Ufficiale della Regione, costituisce dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera, comprendente anche gli immobili complementari o funzionali di cui al comma 2, con eventuali oneri espropriativi a carico del soggetto promotore laddove non disciplinato diversamente, nonche', previa acquisizione dell'assenso del rappresentante del comune a cio' delegato, variante allo strumento urbanistico comunale ai sensi e per gli effetti degli articoli 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, fermo restando in tale ipotesi il rispetto delle garanzie partecipative previste dall'articolo 16 del medesimo testo unico. Nel caso in cui la conferenza di servizi decisoria, ovvero la conferenza di servizi preliminare di cui al comma 4, non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, puo' ripresentare una proposta modificata. In tale ipotesi, si procede direttamente a nuova convocazione della conferenza di servizi decisoria a norma del comma 7.
9. Ferme restando le procedure di prevenzione incendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, in caso di approvazione del progetto, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato, finalizzato alla messa in esercizio dell'impianto o all'avvio delle attivita' complementari o funzionali di cui alla proposta, se gia' non ricompreso nel verbale conclusivo di approvazione del progetto, e' sostituito da una segnalazione dell'interessato all'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ferme restando le esclusioni e le limitazioni stabilite nel medesimo articolo.
10. In caso di superamento dei termini di cui ai commi 4 e 7, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegna al Comune o all'ente locale o pubblico interessato o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di 30 giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, sentito il presidente della Regione interessata, nomina un commissario ad acta con il compito di adottare, entro il termine di 30 giorni, sentito il Sindaco del Comune interessato, i provvedimenti necessari.
11. In caso di interventi da realizzare su aree di proprieta' pubblica o su impianti pubblici esistenti ovvero nelle ipotesi previste dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo approvato e' posto a base di procedura di affidamento, indetta dall'amministrazione che ha convocato la conferenza decisoria e da concludersi comunque entro 120 giorni dalla sua approvazione. Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore, nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo' esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, dal presente articolo, le previsioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario sia diverso dal soggetto di cui al comma 1, il predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo o negli accordi di cui al medesimo comma.
12. Le misure di semplificazione e di incentivazione di cui al presente articolo si applicano anche nel caso in cui la proposta di ammodernamento e riqualificazione sia presentata dalla sola associazione o societa' sportiva dilettantistica o professionistica utilizzatrice dell'impianto. In tale ipotesi, il documento di fattibilita' e il progetto definitivo sono redatti nel rispetto del regolamento unico di attuazione, esecuzione e integrazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del medesimo codice. Per contribuire al consolidamento patrimoniale delle Societa' e Associazioni Sportive proponenti, il documento di fattibilita' puo' altresi' prevedere la cessione, anche a titolo gratuito a fronte del valore dell'intervento, del diritto di superficie o del diritto di usufrutto sull'impianto sportivo o sulle altre aree contigue di proprieta' pubblica per una durata fino a novantanove anni o il trasferimento della proprieta' degli stessi alla Societa' o all'Associazione sportiva. Il documento di fattibilita' puo' altresi' contemplare la ridefinizione dei termini contrattuali in essere per l'utilizzo da parte della Societa' e Associazione sportiva proponente dell'impianto oggetto di intervento, ovvero di altro impianto pubblico esistente, in considerazione dell'intervento di ristrutturazione o nuova costruzione proposto. Tranne nei casi tassativamente previsti dall'ordinamento dell'Unione europea per le sole opere di urbanizzazione, le Societa' e le Associazioni sportive possono procedere liberamente all'affidamento dei lavori. In caso di lavori di importo inferiore a 1 milione di euro ovvero, per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro, qualora le sovvenzioni pubbliche dirette non superino il 50% di detto importo, non trovano applicazione ne' le previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ne' gli altri riferimenti al codice dei contratti pubblici di cui al presente decreto, e non si applica il comma 11.
13. Anche in mancanza di previa presentazione della proposta di cui al comma 1 e al comma 12, le societa' sportive dilettantistiche e professionistiche e i comuni in cui queste hanno la propria sede legale o comuni con questi confinanti possono liberamente negoziare il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita o di utilizzo di aree del patrimonio disponibile urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi. Nella determinazione del prezzo le parti tengono conto degli eventuali costi per rimozione di manufatti e bonifiche ambientali. In presenza di piu' associazioni o societa' sportive dilettantistiche e professionistiche interessate all'acquisto o all'utilizzo delle predette aree, il Comune o l'Ente locale o pubblico interessato indice una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. Qualora, per qualsiasi ragione non imputabile alla Societa' o all'Associazione sportiva, i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto o nel diverso termine fissato in quest'ultimo, la Societa' puo' procedere alla riconsegna dell'area e alla restituzione del corrispettivo versato, richiedendo il rimborso delle spese documentate.
14. Gli interventi di cui al presente decreto, laddove possibile, sono realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate.
15. Fatto salvo il rispetto delle misure di sicurezza antincendio, in caso di ristrutturazione o di nuova costruzione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 500 posti al coperto o a 2.000 posti allo scoperto, e' consentito destinare, all'interno dell'impianto sportivo, in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti delle regioni e degli enti locali, fino a 200 metri quadrati della superficie utile ad attivita' di somministrazione di alimenti e bevande, aperta al pubblico nel corso delle manifestazioni sportive ufficiali e durante gli allenamenti, e fino a 100 metri quadrati della superficie utile al commercio di articoli e prodotti strettamente correlati alla disciplina sportiva praticata.
16. Ai fini della promozione degli interventi di cui al presente articolo, il soggetto proponente puo' avere accesso alle soluzioni di finanziamento offerte dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro intermediario bancario o finanziario operante nel settore nonche', ove possibile, alle agevolazioni offerte a valere sui Fondi speciali gestiti dall'Istituto per il Credito Sportivo e ai servizi tecnici offerti da quest'ultimo. Sono consentite forme di associazione in partecipazione e la costituzione di societa' miste.
17. Fino all'entrata in vigore del regolamento unico previsto dall'articolo 216, comma 27-octies, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, agli effetti di quanto disposto ai commi da 1 a 4 e 11, si tiene conto del piano di fattibilita' di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e il progetto definitivo di cui al comma 5 e' redatto nel rispetto delle disposizioni di tale decreto.
18. Resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione dello specifico intervento promosso.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, del decreto del Presidente della
Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, della legge 23 novembre 1939, n.
1966, della legge 7 agosto 1990, n. 241, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si veda nelle note
alle premesse.
 
Art. 5

Associazioni e Societa' Sportive
senza fini di lucro

1. Le Associazioni e le Societa' Sportive senza fini di lucro possono presentare all'ente locale, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilita' economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione e l'inclusione sociale e giovanile. Se l'ente locale riconosce l'interesse pubblico del progetto, affida direttamente la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla societa' sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni.
 
Art. 6

Uso degli impianti sportivi

1. L'uso degli impianti sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali e' aperto a tutti i cittadini e deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le societa' e associazioni sportive.
2. Nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e' affidata in via preferenziale a societa' e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari.
3. Gli affidamenti di cui al comma 2 sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente.
4. Le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attivita' didattica e delle attivita' sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di societa' e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

Note all'art. 6:
- Per i riferimenti normativi del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre
1996, n. 567, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
novembre 1996, n. 259, reca «Regolamento per la disciplina
delle iniziative complementari e delle attivita'
integrative nelle istituzioni scolastiche».
 
Art. 7

Convenzioni Consip

1. Le Associazioni sportive o le Societa' Sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
2. Nel caso in cui la gestione di un impianto sportivo pubblico sia affidata a societa' o associazione sportiva dilettantistica, ente di promozione sportiva, disciplina sportiva associata o federazione sportiva nazionale, alla fornitura di acqua sono applicate le tariffe per l'uso pubblico del bene e non quelle per l'uso commerciale.
 
Art. 8

Regolamento unico

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti e con il Ministro della salute, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, acquisita l'intesa della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, viene emanato il regolamento unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilita' e l'esercizio degli impianti sportivi.
2. Il regolamento unico:
a) procede al riordino, all'ammodernamento e al coordinamento di tutte le disposizioni e norme di carattere strutturale, anche relative alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, per gli ambiti specifici dell'impiantistica sportiva;
b) definisce i criteri progettuali e gestionali per la costruzione, modificazione e l'esercizio degli impianti sportivi con particolare riguardo a: ubicazione dell'impianto sportivo; area di servizio annessa all'impianto; spazi riservati agli spettatori e all'attivita' sportiva; sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attivita' sportiva; vie di uscita; aree di sicurezza e varchi; servizi di supporto della zona spettatori; spogliatoi; strutture, finiture, arredi, depositi e impianti tecnici; dispositivi di controllo degli spettatori; distributori automatici di cibi e bevande la cui somministrazione dovra' avvenire in ottemperanza alle linee guida emanate ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; sicurezza antincendio; ordine e sicurezza pubblica;
c) organizza le disposizioni in funzione della tipologia dell'impianto, delle discipline sportive e del numero di spettatori presenti;
d) dedica una apposita sezione agli impianti per il gioco del calcio ai vari livelli di attivita';
e) dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi;
f) individua criteri progettuali e gestionali orientati a garantire la sicurezza, l'accessibilita' e la fruibilita' degli impianti sportivi, tra cui quelli volti a regolare l'accesso e l'esodo in sicurezza degli spettatori e dei vari utenti che a qualsiasi titolo utilizzano l'impianto, dei mezzi di soccorso, inclusi gli spazi di manovra e stazionamento degli stessi, nel rispetto del massimo affollamento previsto per l'impianto e del sistema di vie d'uscita dallo stesso, nonche' i criteri progettuali e gestionali finalizzati a prevenire i fenomeni di violenza all'interno e all'esterno degli impianti sportivi, tenuto conto della redditivita' degli interventi e della gestione economico-finanziaria degli impianti sportivi;
g) recepisce le norme tecniche europee (UNI EN);
h) indica i criteri per l'elaborazione di prezziari digitali interoperabili a mezzo di formati aperti con modelli informativi per la progettazione, la realizzazione, la riqualificazione e la gestione degli stessi;
i) disciplina, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, il procedimento per la verifica di conformita' dell'impianto e per il rilascio del certificato di idoneita' statica.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al riordino e all'aggiornamento delle norme in materia di ordine e sicurezza pubblica nonche' di prevenzione incendi e sicurezza antincendio.

Note all'art. 8:
- Per i riferimenti normativi della legge 23 agosto
1988, n. 400, del decreto del Presidente della Repubblica
31 agosto 1972, n. 670, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281 e del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 9

Commissione unica
per l'impiantistica sportiva

1. La Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, e' l'organo competente a rilasciare il parere di idoneita' sportiva, di cui al regio decreto legge 2 febbraio 1939, n. 302, sui progetti relativi a tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni Sportive Internazionali in relazione alla pratica dei rispettivi sport. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riorganizzati i compiti e la composizione della suddetta Commissione, prevedendo che la stessa operi a livello centrale per gli interventi di importo superiore a 2 milioni di euro e, negli altri casi, tramite sue articolazioni regionali incardinate presso le strutture territoriali del CONI.
2. Restano esclusi dalle competenze della Commissione gli aspetti relativi alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza antincendio.

Note all'art. 9:
- Per i riferimenti normativi del Regio decreto legge 2
febbraio 1939, n. 302 e della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 10

Impianti sportivi
siti in Provincia di Bolzano

1. In osservanza delle competenze statutarie di cui all'articolo 9, comma 1, numero 11), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il parere di idoneita' sportiva di cui all'articolo 9, per gli impianti sportivi siti in provincia di Bolzano e' rilasciato dalla Provincia autonoma di Bolzano, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle Federazioni sportive internazionali.

Note all'art. 10:
- Per i riferimenti normativi del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 11

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti del presente provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 12

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 65;
b) il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito dalla legge di conversione 21 marzo 1988, n. 92;
c) i commi 24, 25, 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
d) i commi 304 e 305 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
e) i commi 6 e 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
f) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, dell'articolo 62 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
2. All'articolo 62, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole «gli interventi di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole seguenti: «interventi di costruzione o di ristrutturazione dei medesimi impianti sportivi».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 28 febbraio 2021

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Lamorgese, Ministro dell'interno

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Franceschini, Ministro per i beni e
le attivita' culturali

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie
Visto, il Guardasigilli: Cartabia