Gazzetta n. 68 del 19 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
DECRETO 8 gennaio 2021
Approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale e di individuazione dei termini di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di monitoraggio. (Decreto n. 13/2021).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'art. 2, comma 109;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante legge di contabilita' e finanza pubblica;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca, e in particolare l'art. 10;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in particolare l'art. 7-bis, comma 2, che prevede che al fine di ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno proporzionale alla popolazione residente;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare l'art. 6 concernente «Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», che modifica l'art. 1, comma 345, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 e, in particolare, l'art. 1, commi 63 e 64, che prevede lo stanziamento di risorse per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1, commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e citta' metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020, sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita' di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il relativo importo»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale e, in particolare, l'art. 41;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia e, in particolare, l'art. 48;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 settembre 2014, n. 753, ancora in vigore, che individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013, con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche», nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche - BDAP»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse spettanti a province e citta' metropolitane secondo quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge n. 162 del 2019, nonche' sono stati definiti i termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, con il quale la somma complessiva pari ad euro 855.000.000,00, di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al 2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge n. 104 del 2020, sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2020;
Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale sono tenuti a presentare al Ministero dell'istruzione l'elenco degli interventi che intendono realizzare nell'ambito delle risorse a ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito applicativo del Ministero dell'istruzione messo a disposizione delle province, delle citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale, le cui informazioni di accesso sono fornite dal medesimo Ministero con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione del sopracitato decreto;
Dato atto che, il Ministero dell'istruzione, con nota del 6 ottobre 2020, prot. n. 29374, ha fornito alle province, alle citta' metropolitane e agli enti di decentramento regionale le informazioni necessarie per accedere all'applicativo del Ministero e per comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro il quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore 18,00 del giorno 17 novembre 2020, termine assegnato tenuto conto del maggior termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;
Considerato che, entro il termine del 17 novembre 2020 tutte le province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale hanno fatto pervenire i propri piani di interventi relativi agli edifici scolastici di propria competenza;
Dato atto che, a seguito di istruttoria da parte del Ministero dell'istruzione con riferimento ai piani presentati dai sopracitati enti locali, sono emersi alcuni errori in merito all'indicazione dei codici unici di progetto (CUP) forniti dagli stessi enti e sono emerse imprecisioni e discordanze in relazione alla denominazione o all'importo di alcuni progetti;
Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 41 del decreto-legge n. 76 del 2020, l'errata indicazione dei codici unici di progetto (CUP) determina la nullita' del provvedimento di assegnazione del finanziamento;
Dato atto che, al fine di consentire la correzione dei codici CUP e per superare le altre criticita' riscontrate durante le operazioni di verifica, il Ministero dell'istruzione ha riaperto il sistema informativo per il caricamento dei dati fino al 7 dicembre 2020 per consentire da parte dei soli enti interessati la correzione dei dati forniti;
Considerato che, entro il termine del 7 dicembre 2020 tutti gli enti interessati hanno proceduto alla correzione dei dati inizialmente forniti;
Dato atto che, l'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129, prevede che con il successivo decreto ministeriale di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento siano individuati anche i termini di aggiudicazione dei relativi interventi nonche' le modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli stessi, cosi' come definite nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;
Ritenuto quindi, di poter individuare gli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici scolastici di competenza delle province, delle citta' metropolitane e degli enti di decentramento regionale, cosi' come dagli stessi proposti, nonche' di definire termini e modalita' di rendicontazione e di monitoraggio degli interventi;

Decreta:

Art. 1

Assegnazione risorse

1. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli interventi presentati da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, e' pari a euro 835.218.467,15.
2. La somma residua pari a euro 19.781.532,85 rispetto allo stanziamento complessivo di euro 855.000.000,00 e' assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di ulteriori interventi individuati da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre 2020, n. 129.
3. Le risorse di cui al comma 1 gravano sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - dall'anno 2020 all'anno 2024 e l'utilizzo delle medesime e' comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'art. 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale di cui all'allegato A al presente decreto sono autorizzati a iscrivere nei propri bilanci le risorse derivanti dall'adozione del presente decreto a partire dall'esercizio finanziario 2021.
 
Art. 2

Individuazione degli interventi e termini
di aggiudicazione dei lavori

1. Sono approvati i piani degli interventi proposti da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Gli enti locali di cui all'allegato A sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
3. Per le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo complessivo assegnato sia ricompreso tra euro 1.821.515,47 ed euro 8.211.194,83 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilita', il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori e' fissato in diciassette mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori e' fissato in quattordici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo, il termine per la proposta di aggiudicazione dei lavori e' fissato in undici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Per le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 8.311.835,25 ed euro 16.034.572,54 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilita' e' fissato in ventuno mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in diciassette mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in tredici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
5. Per le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 16.340.742 ed euro 19.826.309,07 il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilita' e' fissato in ventitre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in diciannove mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in quindici mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
6. Per le province, le citta' metropolitane e gli enti di decentramento regionale il cui importo assegnato sia ricompreso tra euro 25.667.450,52 ed euro 56.106.119,95 e per gli enti locali che hanno candidato un numero di interventi, autorizzati con il presente decreto, pari o superiore a venti il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' cosi' definito:
a) per gli interventi il cui livello di progettazione sia assente o si sostanzi in uno studio di fattibilita' e' fissato in ventisette mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) per gli interventi il cui livello di progettazione sia definitivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in ventitre' mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
c) per gli interventi il cui livello di progettazione sia esecutivo il termine per la proposta di aggiudicazione e' fissato in diciannove mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
7. I termini di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.
8. Eventuali successive proroghe dei termini di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione.
 
Art. 3

Modifica dei piani degli interventi
per esigenze sopravvenute

1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi per sopravvenute esigenze idoneamente motivate dal punto di vista tecnico possono essere approvate con decreto del direttore della Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, fermi restando i termini per le proposte di aggiudicazione dei lavori definiti ai sensi dell'art. 2.
2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte degli enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in sede di sviluppo progettuale, l'intervento proposto non sia compatibile ne' preservabile con altri interventi relativi alla sicurezza strutturale e sismica del medesimo edificio.
 
Art. 4

Modalita' di rendicontazione e di monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente dalla Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale del Ministero dell'istruzione in favore degli enti locali beneficiari con la seguente modalita':
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell'ente locale beneficiario;
b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente, debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente locale per gli interventi autorizzati con il presente decreto, ma sono comunque destinate e riassegnate all'ente locale per ulteriori interventi che dovranno essere autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto sono trasferite sulle contabilita' di tesoreria unica degli enti locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
5. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, attraverso l'implementazione della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, classificando le opere sotto la voce «LB 202A - comma 63 - Efficientamento energetico scuole».
 
Art. 5

Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2 del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attivita' di monitoraggio.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento infrastrutturale finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art. 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2021

Il Ministro: Azzolina

Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 394

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Avvertenza:

Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' consultabile sul sito web del Ministero dell'istruzione al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metr opolitane.shtml