Gazzetta n. 66 del 17 marzo 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 2021 |
Scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle e nomina della commissione straordinaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel Comune di Guardavalle (Catanzaro) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018; Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalita' organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialita' dell'attivita' comunale; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettivita' e ha determinato la perdita di credibilita' dell'istituzione locale; Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 2021;
Decreta:
Art. 1
Il consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro) e' sciolto. |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Nel Comune di Guardavalle (Catanzaro), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 10 giugno 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. A seguito di un servizio giornalistico che ha enfatizzato la presenza nel Comune di Guardavalle di una nota cosca mafiosa e in considerazione delle numerose indagini giudiziarie sulla criminalita' organizzata calabrese che hanno riguardato anche quel territorio, il prefetto di Catanzaro ha disposto, per gli accertamenti di rito, con decreto del 24 settembre 2020, l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il prefetto di Catanzaro, sentito nella seduta del 12 gennaio 2021 il Comitato provinciale per l'ordine e le sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, ha trasmesso l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000. Le numerose indagini giudiziarie e le conseguenti operazioni di polizia susseguitesi dagli anni '70 hanno acclarato l'attiva presenza nel versante ionico tra le Province di Catanzaro e Reggio Calabria della cosca di 'ndrangheta denominata «Gallace», le cui attivita' criminali relative al traffico di armi e di droga e alle estorsioni hanno da tempo travalicato gli ambiti locali, interessando altre regioni italiane come attestano i procedimenti giudiziari tenutisi in Calabria e nel Lazio. Nella relazione prefettizia viene evidenziata la notizia - emersa a seguito di un servizio giornalistico e divulgata dai media nazionali - del ritrovamento in uno spazio antistante la sede municipale di Guardavalle di una statua raffigurante il santo patrono donata dalla locale cosca mafiosa che ha collegamenti anche in altre regioni, nonche' all'estero. In tale circostanza, il sindaco ha manifestato timori anche per la propria incolumita' e ingiustificate difficolta' rispetto alla prospettiva di una immediata rimozione dell'opera dal suolo pubblico. Tale vicenda viene sottolineata dal prefetto di Catanzaro come particolarmente significativa dello stato di soggezione di quell'amministrazione comunale e sintomatica del controllo del territorio esercitato a Guardavalle dal locale crimine organizzato. I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno riguardato principalmente la complessiva attivita' amministrativa del Comune di Guardavalle, prendendo in esame la cornice criminale, il locale contesto ambientale ed i rapporti tra gli amministratori e l'apparato amministrativo comunale con le locali consorterie. Gli esiti di tali accertamenti ispettivi, trasfusi nella relazione del prefetto di Catanzaro, hanno rilevato la sussistenza degli elementi sintomatici di un condizionamento mafioso dell'ente, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato, nel tempo, in favore di soggetti o imprese collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi. Il quadro di insieme delineato nella relazione prefettizia pone in risalto diverse criticita', tutte sintomatiche di un evidente sviamento delle attivita' dell'ente rispetto al perseguimento dell'esclusivo interesse del bene pubblico; in particolare, l'attivita' ispettiva ha fatto emergere il condizionamento della componente politica e di quella burocratica dell'amministrazione comunale, relativamente alla gestione delle gare di appalto di lavori o di acquisti di beni e servizi nelle quali vengono segnalati numerosi affidamenti diretti a societa' di fatto gestite da un soggetto controindicato, contiguo alle locali cosche criminali, alcuni risalenti anche al primo mandato dell'attuale sindaco. Vengono segnalati artificiosi frazionamenti delle pubbliche commesse affidate fuori delle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, spesso facendo ricorso, immotivatamente ed in assenza dei prescritti presupposti alla «somma urgenza» anche per lavori gia' regolarmente contemplati nei programmi comunali, in particolare per gli interventi sulla viabilita' e le infrastrutture. La commissione ha evidenziato l'assoluta assenza di controlli preventivi da parte dell'amministrazione comunale nei confronti delle societa' di fatto gestite dal predetto imprenditore, le quali peraltro risultavano iscritte nell'elenco delle ditte di fiducia cui affidare direttamente lavori di importo inferiori ai 40.000 euro, pur non possedendo nemmeno i requisiti di regolarita' tributaria richiesti dagli stessi regolamenti comunali quale presupposto per l'attribuzione di affidamenti da parte dell'ente. La relazione prefettizia ha evidenziato, altresi', che tre delle societa' di fatto gestite dal predetto soggetto controindicato, nonostante i ripetuti tentativi sull'assetto societario tesi a travisarne l'effettivo controllo, sono state colpite da provvedimenti interdittivi ai sensi della normativa antimafia emessi in data 29 aprile, 27 agosto e 4 settembre 2020 dalla prefettura di Catanzaro. Rilevanti carenze nelle attivita' istruttorie sono state segnalate dalla commissione di accesso nella gestione delle risorse forestali di proprieta' del Comune di Guardavalle, settore economico nel quale recenti indagini giudiziarie hanno dimostrato il forte interesse della criminalita' organizzata. Riguardo al corretto utilizzo del patrimonio boschivo dell'ente, la commissione straordinaria ha rilevato il mancato rispetto da parte dell'amministrazione comunale degli obblighi programmatori specificamente richiesti in tale ambito dalla normativa regionale. La predisposizione di una pianificazione comunale costituisce, infatti, il necessario presupposto per il rilascio di provvedimenti concessori per lo sfruttamento forestale dei terreni comunali. Inoltre, e' stata evidenziata la totale assenza di controllo dell'uso delle concessioni, peraltro attribuite al di fuori delle procedure di evidenza pubblica e senza le preventive verifiche sui requisiti soggettivi dei titolari, facilitando in tal modo la pratica del taglio abusivo e il depauperamento della risorsa boschiva con grave danno erariale per l'ente. Inoltre, l'inerzia dell'amministrazione comunale ha favorito il consolidamento di «zone franche» senza controllo, in cui trovano facile ed indisturbata manovra i «taglialegna abusivi», su cui la criminalita' organizzata esercita una provata influenza. E' al riguardo emblematico che nel corso dell'audizione disposta dalla commissione d'indagine il primo cittadino abbia giustificato l'assenza di controllo e di gare ad evidenza pubblica nel settore forestale con l'opportunita' di non modificare gli attuali «equilibri» raggiunti tra le imprese boschive affidatarie e scongiurare in tal modo recrudescenze di scontri o di vere e proprie manifestazioni violente dei titolari di queste ultime come gia' accaduto in passato; tale dichiarazione avvalora, inequivocabilmente, l'ingerenza in tali affari delle locali consorterie e del forte condizionamento esercitato dalle stesse sul Comune di Guardavalle. Il prefetto di Catanzaro ha evidenziato, altresi', l'interesse economico della 'ndrangheta sulle concessioni demaniali, sia come mezzo di sfruttamento della risorsa turistica che come forma di controllo del territorio; le attivita' ispettive hanno fatto emergere che il Comune di Guardavalle ha autorizzato l'uso temporaneo del demanio marittimo a due stabilimenti balneari i cui gestori e parte del personale sono di fatto soggetti aventi frequentazioni od organici alle locali consorterie mafiose, cio' ad ulteriore conferma della gestione opaca della cosa pubblica da parte di quell'ente che, nel caso di specie, ha omesso di effettuare le prescritte verifiche dei requisiti soggettivi dei concessionari. La relazione prefettizia evidenzia, inoltre, che il comune ha rinunciato all'espletamento diretto dei propri compiti, per rimetterli al privato concessionario. I servizi balneari mostrano avvicendamenti societari solo formali, senza soluzione di continuita' delle posizioni sostanziali, legate agli interessi della criminalita' organizzata. Riguardo poi alla gestione dei tributi locali, la relazione prefettizia ha posto in evidenza l'ampia fascia di evasione che interessa il 70 - 80% dei contribuenti IMU e SII (servizio idrico integrato), rilevando la totale assenza da parte dell'amministrazione di iniziative volte a recuperare i mancati introiti; su questo specifico punto, il sindaco di Guardavalle, sentito in merito dalla commissione d'indagine, si limita a riferire che la responsabilita' della mancata riscossione deve essere addebitata esclusivamente all'ufficio tributi dell'unione dei comuni «Versante Ionico» al quale e' stato delegato l'esercizio di tale delicata funzione. Lo stesso amministratore, in quell'occasione, mostra disinteresse rispetto alla gravita' della perdita di risorse comunali e dei relativi effetti sul bilancio dell'ente - tuttora esposto alle conseguenze del dissesto finanziario risalente al gennaio 2013 - limitandosi a rimettere le relative responsabilita' al predetto ufficio intercomunale e senza aggiungere altro circa eventuali iniziative da intraprendere per restringere l'area di evasione, rinunciando, comunque, al proprio compito di monitorare costantemente l'efficacia del sistema fiscale. Nella relazione prefettizia viene precisato, altresi', che il responsabile del procedimento del servizio associato risulta essere legato, per rapporti parentali, con un soggetto affiliato al locale clan mafioso e che tra i contribuenti morosi vi sono numerosi esponenti della criminalita' organizzata, oltreche' della imprenditoria locale tra i quali anche affidatari di lavori o di concessioni comunali. L'inerzia dell'amministrazione comunale e' stata segnalata anche per quanto attiene l'abusivismo edilizio, le cui azioni di contrasto si sono limitate esclusivamente al piano formale con l'adozione di provvedimenti di sospensione dei lavori o di demolizione dei manufatti abusivi senza che agli stessi sia seguita una concreta azione esecutiva. A questo riguardo, il prefetto di Catanzaro, a testimonianza dell'inerzia e del soggiacere dell'amministrazione comunale agli interessi illeciti delle consorterie locali, ha riferito di una vicenda processuale che ha riguardato un esponente del clan mafioso nei cui confronti il comune, dopo aver accertato un abuso edilizio, ha emesso un provvedimento di demolizione del manufatto mai portato ad esecuzione. Nessun intervento e' stato effettuato dal Comune di Guardavalle anche quando il soggetto ingiunto ha perseverato nell'abuso ampliando ulteriormente l'immobile in questione. La mala gestio della cosa pubblica, lo stato di assoluta precarieta' amministrativa e il debole controllo della legalita' dell'azione amministrativa, come analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto di Catanzaro, rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Guardavalle volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita'. Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Guardavalle (Catanzaro), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Roma, 19 febbraio 2021
Il Ministro dell'interno: Lamorgese |
| Art. 2
La gestione del Comune di Guardavalle (Catanzaro) e' affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da: dott. Umberto Pio Antonio Campini - viceprefetto a riposo; dott.ssa Manuela Curra' - viceprefetto aggiunto; dott. Gino Rotella - funzionario economico finanziario. |
| PREFETTURA DI CATANZARO
Ufficio territoriale del Governo Gabinetto del Prefetto
12 gennaio 2021 Prot. n. 02/2021/S.d.S.
Al signor Ministro dell'interno Roma Oggetto: Comune di Guardavalle (Cz) - proposta di scioglimento - art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000
In data 22 settembre 2020 la scrivente e' stata delegata dal sig. Ministro dell'interno all'esercizio dei poteri di accertamento presso il Comune di Guardavalle aventi ad oggetto la verifica della sussistenza di pericoli di infiltrazioni e/o condizionamenti da parte della delinquenza di tipo organizzato stilla vita politica ed amministrativa dell'ente locale. In data 24 settembre 2020, nell'esercizio della delega, la scrivente ha adottato il decreto di nomina della commissione di indagine che si e' insediata presso il Comune di Guardavalle il successivo 25 settembre 2020. Gli esiti dei lavori della Commissione incaricata, confluiti nella relazione conclusiva del 18 dicembre 2020, hanno costituito il tema di confronto di un'apposita riunione di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica tenutasi in data odierna, con l'intervento del Procuratore della Repubblica di Catanzaro. Di preliminare significativo rilievo, in quanto concorre a meglio definire l'ambiente in cui si muovono gli amministratori locali e le dinamiche ad esso sottese, e' l'episodio, risalente al 16 dicembre 2019 a seguito del quale il Comune di Guardavalle (Cz) e' stato al centro di un servizio giornalistico trasmesso dal giornale satirico noto come «Striscia la notizia» avente ad oggetto la donazione di un simulacro religioso (statua di «Sant'Agazio martire», patrono dello stesso Comune) posizionato nello spazio antistante la sede del palazzo comunale e recante sulla base, le incisioni «donata dalla fam. (omissis)» e «Sant'Agazio martire protettore di Guardavalle». Durante le riprese veniva richiamata dai giornalisti la corrispondenza tra la famiglia (omissis) donatrice del manufatto e l'omonima cosca di 'ndrangheta. A tale riguardo si rileva che il Comune di Guardavalle e' stato interessato, sin dagli anni '70, dal verificarsi di gravissimi fatti di sangue riconducibili alle faide scatenatesi tra i vari gruppi criminali che si contendevano il controllo del territorio e le attivita' economiche e cha hanno portato alla netta affermazione nel territorio guardavallese della cosca di 'ndrangheta denominata «(omissis)» facente capo, fino al luglio 2007, a (omissis), soprannominato «(omissis)» e a (omissis) assassinato nel 2008. Dopo il luglio 2007 si ritiene che la predetta cosca faccia capo al solo (omissis), attualmente ristretto in regime detentivo speciale nel carcere di Tolmezzo (UD), a seguito dell'arresto avvenuto in data 13 luglio 2010, nell'ambito dell'operazione «INFINITO», condotta dalla Procura della Repubblica - DDA di Milano poiche' accusato, tra l'altro, di essere il mandante di diversi omicidi, tra cui anche quello del menzionato boss (omissis). Per quanto concerne l'ambito territoriale di riferimento si aggiunge che la struttura 'ndranghetista nota come i «(omissis)» risulta operante nel comprensorio del soveratese (Cz) con collegamenti con altre aree del Paese (soprattutto Lazio e Lombardia) nonche' all'estero (soprattutto in Germania) cui e' attribuito un pervicace attivismo nella perpetrazione dei reati connessi al traffico di armi e di droga, alle estorsioni e danneggiamenti finalizzati pure al controllo del territorio. In tal senso depongono le evidenze giudiziarie di cui alla sentenza del Tribunale di Velletri (Rm) in data 22 aprile 2014, a conclusione di una indagine a cura della Procura della Repubblica - D.D.A. di Roma nonche' quella di cui al provvedimento del G.U.P. di Catanzaro del 24 marzo 2015, riferito all'indagine della Procura della Repubblica - D.D.A. di Catanzaro nota come «FREE Boat Itaca». Tali circostanze risultano pienamente note al (omissis) che, intervistato, dapprima dichiarava che «la presenza della statua non e' un problema ... la famiglia (omissis) ha pagato il suo conto con la giustizia ... ma se dei cittadini chiedessero di rimuoverla lo farei ... basterebbe una lettera con le firme...». Successivamente, al fine, di giustificare la propria condotta ed ignorando le riprese audio-video ancora in corso aggiungeva: «io non posso dire che mi dissocio ... come fai, io mi levo la mattina, porto una ruspa e la caccio, il giorno dopo, la sera, vengono e mi sparano...». Per quanto concerne l'origine del manufatto, di produzione a cura di un laboratorio di cittadini cinesi attivo nel Lazio, secondo quanto appreso informalmente, sarebbe stato realizzato su commissione di alcuni componenti della famiglia (omissis) residenti ad Anzio (Rm) e Nettuno (Rm). L'episodio, rilanciato dai media locali e nazionali, ha registrato una vasta eco tanto da compattare i locali esponenti politici nelle iniziative dirette alla rimozione della statua. La Commissione d'accesso, nel passare in rassegna i comparti economici di rilievo locale ha riscontrato, quale elemento costante, ripetuti contatti tra Amministrazione locale ed il malaffare organizzato. In particolare, nel monitoraggio di questa dinamica ha individuato, per singoli settori, talora le forme piu' eclatanti delle menzionate convergenze talaltra quelle piu' nascoste e sotterranee. Si tratta di molteplici indicatori che, globalmente considerati, depongono per un livello di condizionamento dell'Ente, ripetutamente inciso nelle sue prerogative di liberta' che si ripercuotono tanto sull'indirizzo politico che su quello gestionale. Tale inquinamento e' rinvenuto sia nei comparti economico-produttivi in cui le cosche esercitano tradizionalmente la propria influenza, quanto in quegli ambiti che, anche sulla base delle ultime evidenze giudiziarie, sono identificate come le nuove frontiere affaristiche. In tale prospettiva comparativa ha trovato approfondimento, dapprima, il sistema degli affidamenti dei lavori comunali, nei quali si annidano gli interessi delle locali consorterie e per le opportunita' lucrative che offrono e perche' riassumono la piu' tipica espressione del controllo del territorio e di affermazione di posizioni di forza. All'interno degli affidamenti comunali l'osservazione si e' concentrata, in particolare, sulla condotta di un operatore economico indiziato di contiguita' con ambienti mafiosi e con il quale l'Amministrazione comunale vanta antichi rapporti risalenti gia' al (omissis). In particolare, e' stato rilevato come l'imprenditore si sia ostinatamente adoperato, agendo direttamente sulle societa' a lui riconducibili, con l'unico plausibile intento di conservare una posizione di privilegio nei rapporti economici con l'Ente. Di contro, L'amministrazione comunale consapevole dell'identita' dell'imprenditore, sotto il profilo della contiguita' alle locali consorterie, ne ha consolidato un ruolo di partnership in tema di lavori, tanto da renderlo destinatario di commesse, al di fuori degli ordinari schemi procedurali dell'evidenza pubblica, attribuendo carattere di «somma urgenza» finanche ad affidamenti inizialmente collocati, con espressa formulazione dell'Ente, entro rituali programmazioni di intervento. In tale ricostruzione, e' delineata l'identita' di (omissis) (1) , che e' anche l'artefice di operazioni societarie dietro le quali, a fronte di un'apparente diversificazione delle offerte prestazionali, da parte di societa' formalmente distinte, si cela un unico centro di interessi. Ad avvalorare tale impostazione ricostruttiva e' la circostanza che ben tre soggetti societari: 1 - la (omissis) (2) ; 2 - (omissis) (3) ; 3 - (omissis) (4) esprimono come amministratori o lo stesso (omissis) o suoi stretti congiunti (figli) conviventi (come per la (omissis) (5) e per la (omissis)) (6) . Circostanze complessivamente valutate da quest'Ufficio nelle motivazioni che conducono a tre distinti provvedimenti interdettivi rispettivamente adottati in data 29 aprile 2020 a carico della (omissis), in data 27 agosto 2020 a carico di (omissis) ed in data 4 settembre 2020 a carico di (omissis), impresa individuale. Dal quadro ricostruttivo degli atti interdittivi si evincono, inoltre, plurimi rapporti, sia personali che di natura economica, di appartenenti alla famiglia (omissis) con soggetti gravati da precedenti di polizia per associazioni di stampo mafioso. In particolare e' data evidenza che (omissis), padre di (omissis) e' nipote di (omissis), assassinato in un agguato mafioso l'11 marzo 2010 nell'ambito del contrasto sorto tra le consorterie mafiose «(omissis)» che, obiettivamente considerati, supportano, in base al noto criterio «del piu' probabile che non» un quadro prognostico di rischio di permeabilita' delle citate ditte agli interessi della criminalita' organizzata essendo emersi elementi gravi, precisi e concordanti che unitariamente considerati hanno disvelato il pericolo di una condizione di soggiacenza o comunque di contiguita' ad organizzazioni criminali di stampo mafioso. Sul piano dei contatti tra (omissis) e l'Amministrazione comunale di Guardavalle emerge una frenetica attivita' dell'imprenditore rivolta, probabilmente, all'accaparramento delle commesse pubbliche e all'esigenza di disporre di una certificazione antimafia favorevole. Quest'ultima circostanza spiegherebbe il ricorso insistente del (omissis) allo schermo formale del conferimento delle cariche ai figli posti alla guida di societa' appositamente create o trasformate. In tale prospettiva si coglie un complesso disegno elusivo realizzato con la creazione di molteplici societa', tutte a lui riferibili, ed aventi - non a caso - lo stesso oggetto sociale, contrassegnato da un comune «codice ATECO» che, verosimilmente, individua il tradizionale settore dell'operativita' aziendale e quello entro cui riesce ad esercitare il potere di penetrazione e condizionamento. Rispetto a tali manovre, risalta il carattere rinunciatario degli amministratori comunali rispetto all'esercizio di qualsivoglia vigilanza non mancando, talora, di appalesarsi perfino come agevolatori degli opachi disegni del (omissis). In tal senso sembra andare l'approvazione di un elenco comunale delle ditte di fiducia per l'affidamento lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del decreto legislativo n. 50/2016, con determina del responsabile del servizio n. 3 del 12 gennaio 2017 in cui compaiono soggetti societari del tutto sovrapponibili, quanto ad oggetto sociale (identita' codice «Ateco») e titolarita' sostanziale. Circostanze, entrambe, che non possono sfuggire all'intera Amministrazione comunale per la evidente ragione che chi vi compare e' perche' gode della fiducia dell'Ente che da quell'elenco direttamente attinge in materia di affidamenti senza gara per tipologia di spesa o per natura urgente della prestazione o del servizio. Andando a soffermarsi sulle concrete modalita' di interpello delle imprese in questione, ancor piu' sbalorditiva e' apparsa l'azione amministrativa nelle fasi di selezione del contraente per l'esecuzione di lavori. Sono state approfondite, al riguardo, per esempio, quelle per il rifacimento del manto stradale comunale dove viene riproposta, non senza una certa spregiudicatezza, una sequela di atti in cui il comune sembra svolgere addirittura un ruolo attivo rispetto alle «pratiche mimetiche» della famiglia di (omissis). Emerge altresi' il ricorso reiterato alla diretta individuazione del contraente e come questa non trovi conforto nelle ragioni rappresentate all'interno di atti programmatori che pure l'Ente si e' dato a monte, secondo criteri apparentemente di prudente gestione della cosa pubblica. Ne e' conseguito, in via di esemplificazione, che l'intera attivita' interventistica sulla viabilita' e sulle infrastrutture si sia dipanata in disaggregati provvedimenti di diretta individuazione dell'impresa incaricata di volta in volta, con un esborso per l'Ente ben superiore alla stima iniziale pari a 50.000,00. Con cio' sostanziando una spesa complessiva, quale risultante dalla somma delle determine adottate pari ad oltre 81.530,00 euro e tutti refluiti sui conti di imprese ricondotte - per quanto prospettato -, ad un unico centro di interessi sotto il profilo sostanziale. Ha inoltre destato piu' di qualche sospetto la vicinanza temporale dei provvedimenti e come alcuni siano addirittura consecutivi. Non si puo' escludere, pertanto, che con l'intento di procurare una utilita' economica a (omissis) ed al di fuori di ogni presupposto di urgenza, rientrando, come detto, le prestazioni in un iniziale programmato investimento sulla viabilita' poi, di fatto, disatteso nel concreto dispiegarsi dell'azione amministrativa, l'Ente abbia operato un artificioso frazionamento della spesa. Con l'obiettivo verosimile di mantenersi entro gli importi di 40.000,00 euro, il Comune, in tema di lavori pubblici, insegue cioe' quelle soglie che consentono di eludere le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di gara per l'affidamento degli stessi. Infine, e con riferimento sempre a (omissis), a spiegare in che modo si atteggi un antico sodalizio concorrono gli indirizzi che l'Ente intende darsi, con una certa determinazione, per comporre contenziosi rimasti insoluti a lungo e proprio sino all'avvento del (omissis). Illuminante e' a tale specifico riguardo il riportato episodio risalente a pochi mesi dopo l'insediamento della (omissis). L'Amministrazione da subito sensibile rispetto alle pretese avanzate dai (omissis), prospettava la volonta' di addivenire ad un accordo transattivo imprimendo una sorprendente accelerazione all'azione amministrativa. L'intera vicenda risulta emblematica di un intento di compiacere (omissis) tanto da indurre (omissis) a collocare l'accordo proprio agli esordi del proprio lavoro di Amministratore locale allo scopo, probabilmente, di far risaltare il tratto risoluto del proprio indirizzo e di discontinuita' con il passato, nel comporre l'antica controversia e di recuperare, per questa via, a vantaggio del Comune di Guardavalle, quel carattere fiduciario della collaborazione con (omissis) che (omissis) gia' gli riconosce, evidentemente, sul piano personale. Da ultimo, sempre all'interno degli affidamenti, la «somma urgenza» sostanzia l'usuale modalita' procedurale di contrattare con soggetti economici borderline, delineando un'azione gestionale irragionevolmente basata sul carattere estemporaneo delle commesse non precedute da gara. Al riguardo, in un contesto territoriale attraversato da un'estesa condizione di fragilita' da un punto di vista idrogeologico, la mancata esecuzione degli atti programmatori (talora pure deliberati) si presenta come un comodo espediente per introdurre pratiche elusive e scopi surrettizi. Di non secondario rilievo, e strettamente connesso a quanto appena prospettato, e' la ricorrente modalita' di interpellare le imprese indiziate di vicinanza alla criminalita' prescindendo dalle stesse norme regolamentari che l'Ente si e' dato. Il riferimento e', in questo caso, alle numerose commesse successive al 4 aprile 2016 cui risale il regolamento comunale che impegna il comune alla preventiva verifica di regolarita' tributaria rispetto ad ogni ipotesi di affidamento. A tale riguardo, il responsabile dell'ufficio tecnico, come si evince dal verbale di audizione del 3 dicembre 2020, dallo stesso sottoscritto, pur dichiarando di ottemperare regolarmente al prescritto adempimento, arriva a sostenere, rispetto agli affidamenti a beneficio dei (omissis), di non averne mai riscontrato ragioni ostative, dal momento che non risultano censiti sulla piattaforma dei contribuenti morosi, all'uopo predisposta. Invero risulta che i (omissis) siano esposti ad una consistente evasione, fondata sull'assenza di ogni riferimento di identificazione catastale immobiliare dei beni utilizzati. Lo stesso compendio immobiliare adibito a sede societaria, pur occupato dai (omissis), risulta intestato a terzi, senza che l'Ente intraveda in queste artificiose operazioni di sottrazione al controllo tributario, alcun impedimento nelle relazioni commerciali. L'ambito dei lavori pubblici si presenta talora come anche l'occasione per diversificare l'offerta da parte di taluni operatori commerciali di Guardavalle (Cz) che pur mantengono salde le mire affaristiche in ulteriori settori produttivi sui quali risulta forte - e oramai da tempo documentato - il richiamo degli appetiti della criminalita' organizzata. In tal senso a fronte di delineate modalita' di penetrazione nel comparto del «taglio boschivo» tese a ricavarne indebiti guadagni, l'Amministrazione comunale, lungi da iniziative di contrasto, sembra intessere rapporti economici con soggetti di ben precisa identita' criminale. A tale specifico riguardo assume rilievo l'attualita' e pervasivita' delle consorterie nell'«affare boschivo», confermati gia' dalla operazione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica - D.D.A. di Catanzaro - nota come «Stige» - che a gennaio 2018 ha portato all'arresto di 169 persone, presunte appartenenti alla 'ndrangheta scoperchiando un calderone di intrecci illeciti di carattere eterogeneo. Tra questi, quello a danno del patrimonio boschivo assumono, per dimensione economica ed estensione, un rango pari ai tradizionali ambiti dell'infiltrazione mafiosa. In questa direzione si e' colta la portata della «Relazione sull'attivita' delle forze di polizia sullo stato dell'ordine e della sicurezza, pubblica e sulla criminalita' organizzata», che risale al 4 gennaio 2017, in occasione della presentazione alla Camera dei deputati ed e' relativa all'anno 2015, in cui, nella sezione dedicata alle nuove minacce in ordine alla tutela ambientale, si legge di «una recrudescenza di fenomeni di illegalita' nei confronti della risorsa forestale (...) Il taglio del bosco rappresenta infatti una risorsa che, in tempo di crisi economica, riacquista un valore tutt'altro che trascurabile soprattutto se attuato con prelievi molto piu' intensi di quelli autorizzati o se condotti a seguito di aste pubbliche non conformi alla norma. In certe aree della Calabria, sono state accertate cosi' spesso infiltrazioni di criminalita' organizzata nel settore (...). Si instaurano cosi' dei monopoli od oligopoli ove pochi soggetti, di fatto, tengono in pugno pubbliche amministrazione, anche mediante minacce o atti corruttivi, e determinano il prezzo finale del lotto boschivo. Successivamente si verificano prelievi di legna illegittimi, sconfinamenti di superfici, subappalti illegittimi, utilizzo di manodopera in nero se non addirittura clandestina. Si deve constatare che dopo il passaggio di competenze allo Stato e le Regioni, alcune di queste non sono state in grado di sviluppare un sistema armonico e funzionale per la gestione della tutela della risorsa forestale ed hanno perso la visione d'insieme». In tale prospettiva, l'apparato burocratico dell'Ente comunale, in uno schema procedurale ricorrente ed al di fuori degli ordinari canoni dell'evidenza pubblica, tradisce quasi un certo favor anche verso chi persegue, in tale ambito, finalita' illecite. Al fine di meglio circoscrivere le competenze del comune si e' inquadrata la risorsa boschiva sotto il profilo ordinamentale facendo un espresso richiamo alla disciplina contenuta nella legge regionale 12 ottobre 2012, n. 45 «gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale». Si tratta di uno strumento di regolamentazione che introduce, a differenti livelli, obblighi pianificatori a partire da quello regionale per arrivare a quello comunale, con la previsione che «i boschi degli enti pubblici devono essere utilizzati in conformita' ad un piano di assestamento o di gestione adottato dall'ente proprietario e trasmesso alla Regione Calabria, ai fini della necessaria approvazione.». Si evidenzia, al riguardo, il carattere obbligatorio del piano di gestione forestale e come fino all'approvazione del piano di assestamento o di gestione, la circostanza che i provvedimenti di autorizzazione delle utilizzazioni siano adottati dal Dipartimento competente in materia di foreste e forestazione della Regione Calabria, secondo le procedure dettate dal regolamento. E' sempre la legge regionale n. 45/2012, all'art. 10, comma 5, a prevedere che gli enti titolari del patrimonio forestale, laddove quest'ultimo sia gia' stato oggetto di pianificazione forestale, possono concedere, con provvedimento motivato, attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'uso temporaneo di tale patrimonio a soggetti privati, con priorita' per quelli senza fini di lucro, o aventi finalita' mutualistiche. In assenza di pianificazione, il provvedimento di concessione deve prevedere l'obbligo, da parte dell'ente proprietario, di redazione del piano di gestione entro diciotto mesi dal rilascio della concessione, pena la decadenza della stessa. Rispetto a tale cornice di riferimenti normativi e' emerso come l'Amministrazione comunale di Guardavalle (Cz) abbia da tempo rinunciato ad esercitare sui boschi ogni funzione pianificatoria, benche' questa possa costituire una rinnovata occasione di rilancio del patrimonio boschivo oltre che di immediato ritorno per le casse dell'Ente, a tutt'oggi esposto alle conseguenze di risanamento dovute alla dichiarazione di dissesto finanziario del gennaio del 2013. L'inerzia dell'Amministrazione comunale si e' manifestata altresi' nell'espletamento dei propri doveri di vigilanza del territorio e nella repressione di abusi che favoriscono il consolidamento di «zone franche», da tempo scevre da qualsiasi controllo, in cui trovano facile ed indisturbata manovra i «tagliatori abusivi» secondo un ordito delittuoso su cui la 'ndrangheta esercita una provata influenza. Peraltro, nel corso della relazione, e' stato evidenziato come si tratti di soggetti economici che benche' si connotino per un background nel settore del taglio boschivo non manchino poi di accreditarsi con una certa versatilita' nella tipologia dei servizi e lavori pur di intercettare, probabilmente, le commesse pubbliche del Comune. Si e' cosi' messo in risalto come l'Ente, al cospetto di tali contraenti, si muova con una certa benevolenza, in ragione del tenore dei provvedimenti adottati, generici e, immotivatamente, a vantaggio della controparte. Ne e' conseguito, per esempio, che alla formale e dichiarata gratuita' del servizio di potatura, cimatura o taglio alberi e arbusti (si e' riportata la determina n. 120 del 16 luglio 2020), secondo una formulazione apparentemente vantaggiosa per il Comune, abbia trovato corrispondenza - invero - un probabile ingente danno economico per l'Ente, dal momento che l'incarico si e' sostanziato in un'indiscriminata elargizione del legname di risulta, senza l'apposizione di limiti volumetrici o di estensione dell'area di taglio e raccolta e senza alcuna predeterminazione contrattuale della durata. Del tutto assenti -ancora una volta - le espressioni del controllo da parte degli Amministratori locali i quali, nelle dichiarazioni rese, hanno lasciato - semmai - trapelare come interventi sul settore possano rappresentare una potenziale minaccia agli equilibri raggiunti, con recrudescenza delle manifestazioni piu' violente del fenomeno mafioso (7) . Quanto rappresentato, in uno ai precedenti penali e di polizia afferenti i soggetti dei menzionati assetti aziendali, e' sintomatico di un frenetico attivismo nell'approvvigionamento illecito della risorsa boschiva che, lungi dal presentare un significato criminale autonomo, rileva per costituire un probabile segmento affaristico della locale criminalita' organizzata oggetto di rinnovate attenzioni giudiziarie dal momento che non si puo' escludere, proprio in virtu' delle piu' aggiornate evidenze investigative, un'associazione con il business del cippato, vale a dire del combustibile ricavato dal legno ridotto a scaglie ed utilizzato per alimentare le cosiddette centrali a biomasse. Del resto che i titolari delle imprese boschive - con i quali il comune si rapporta - condividano amicizie, e probabilmente interessi, con esponenti della criminalita' e' desunto anche dalle specifiche frequentazioni documentate dalla Commissione. Nel senso della contiguita' tra affare boschivo e criminalita' organizzata sono stati di seguito riportati gli approfondimenti giudiziari, anche successivi all'operazione «Stige», come quelli condotti nel giugno del 2020, attraverso acquisizioni documentali presso il Dipartimento ambiente della Regione Calabria sempre a cura della Procura della Repubblica - D.D.A. di Catanzaro e da ultimo quelli dell'inchiesta «Farmabusiness» del 19 novembre 2020, in ragione di una presunta permeabilita' mafiosa della filiera del legno. Gli interessi delle locali consorterie, nell'approfondimento documentale, si sono pure manifestati in quegli ambiti, come le concessioni demaniali, in cui lo sfruttamento turistico - ricreativo che ne consegue, reca in se' i profili dell'utilita' di tipo economico in uno alla espressione del controllo territoriale. E' stata messa in risalto la circostanza che la gestione degli stabilimenti e dei lidi, nella retorica mafiosa, costituisca innanzitutto un irrinunciabile palcoscenico per affermare le posizioni di forza dal momento che il settore balneare, meglio di qualunque altro, si presta ad amplificarne gli effetti in ragione del bacino di utenza raggiungibile, andando ben oltre la tradizionale comunita' di riferimento. D'altra parte e' quello ove il ritorno e' immediato e consistente nei termini dei benefici economici e che pertanto e prioritariamente esposto alla sfera d'interferenza delle organizzazioni criminali. In tale settore, quindi, le cospicue somme riversate dai fruitori dei servizi durante la stagione estiva sono, per le cosche al contempo, fonte di accrescimento economico ed occasione di consolidamento dell'immagine egemonica. Sul piano della funzione pubblica si richiama la circostanza che con la concessione demaniale il comune rinuncia all'espletamento diretto di propri compiti per rimetterli al privato concessionario del quale, con il provvedimento stesso, riconosce l'idoneita' soggettiva oltre che quella organizzativa. In tale ambito, pertanto, l'evidenza di controindicazioni e' un diretto indicatore, quanto meno di negligenza, dei tentativi di indebite interferenze e quindi di incapacita' dell'Amministrazione di porvi un argine. E' inoltre sintomatico di una certa determinazione nel mantenere salda la presenza nel sistema delle concessioni balneari di soggetti controindicati, la continuita' anche delle posizioni soggettive del management aziendale, portate avanti, nella casistica rilevata, mediante affitto del ramo d'azienda. Tale circostanza ha comportato che il «LIDO (omissis) di (omissis)» sia stato gestito, per la stagione estiva 2020 e temporaneamente fino al 30 settembre 2020, dalla (omissis). Ha assunto significato cioe' che a (omissis), sorella di (omissis) alias «(omissis)», (8) ed affiliato alla cosca «(omissis)», sia subentrata la (omissis). Tale sostituzione formale sembra nascondere un'unica regia tenuto conto del carattere costante della presenza dei «(omissis)» negli sviluppi gestionali. A tale riguardo, di sicuro preminente interesse e' apparsa la posizione di alcuni dipendenti dell'azienda (omissis) a partire da quella di (omissis), di cui risalta l'elevato spessore criminale e l'acclarata pericolosita' sociale. Il predetto e' coinvolto nell'ambito dell'operazione di polizia giudiziaria convenzionalmente denominata «ITACA-FREE BOAT» che ha riguardato l'organizzazione 'ndranghetistica denominata «locale di Guardavalle», culminata in data 25 giugno 2013 con l'ordinanza di custodia emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catanzaro nei confronti di 25 soggetti, ritenuti affiliati ovvero fiancheggiatori della cosca (omissis) operante su tutto il basso soveratese, ed in particolare tra Guardavalle e Badolato. Si aggiunge come, all'atto dell'esecuzione dell'arresto, il (omissis) si sia reso irreperibile, permanendo nella condizione di clandestinita' sino al 7 febbraio 2015, giorno in cui e' stato catturato, insieme ad altro latitante, all'interno di un nascondiglio ricavato al di sotto della cella frigorifero del ristorante «(omissis)» successivamente denominato «(omissis)» gestito dalla madre (omissis). In questa ricostruzione la storia giudiziaria della (omissis), anch'essa dipendente della (omissis) si lega «a doppio filo» a quella del (omissis) per l'attribuita responsabilita' nella latitanza del figlio, tanto da essere raggiunta da misura custodiale in data 8 febbraio 2015 per il reato di favoreggiamento personale aggravato. L'intera vicenda depone, ancora una volta, per un Ente, locale in balia di dinamiche oscure anche quando la norma lo impegni ad una vigile verifica dei requisiti soggettivi dei beneficiari dei provvedimenti amministrativi. I servizi balneari descrivono uno scenario di avvicendamenti societari soltanto formali, senza soluzione di continuita' delle posizioni sostanziali che, plausibilmente, intercettano le logiche e gli interessi della criminalita' organizzata. Nell'episodio prospettato e' cosi' emerso come entrambe le societa' (vale a dire il «Lido (omissis) di (omissis)», quale cedente e la (omissis), quale subentrante) convergano verso comuni collegamenti con la cosca «(omissis)». In tale direzione, l'elemento di continuita' e' rinvenuto nella circostanza che (omissis), sorella di (omissis), alias «(omissis)», nato a (omissis), affiliato alla cosca «(omissis)» sia subentrata la (omissis) che annovera, tra il personale dipendente, i menzionati (omissis). Quanto alla (omissis) rileva lo stesso assetto organizzativo nella misura in cui prevede, dei 6 lavoratori assunti, la riconducibilita' di ben 2 di essi alle cosche. Tale configurazione e' sintomatica, quanto meno, di un modo di atteggiarsi della societa' verso l'esterno dal momento che con la preposizione di (omissis) ai rapporti con l'utenza (servizio ristorazione ed ombrelloni e sdraio) la societa' confida - plausibilmente - sul fatto di rendersi immediatamente riconoscibile attribuendosi, con cio', una precisa identita'. Si e' poi fatto cenno alla concessione demaniale di (omissis), anch' esso coinvolto in procedimento penale per associazione mafiosa nel Lazio, poi archiviato. A tal proposito al di la' degli esiti giudiziari, la vicenda conferma il quadro indiziario complessivo di una gestione opaca della cosa pubblica, proprio in un settore provvedimentale, come quello delle concessioni demaniali, in cui la previa verifica dei requisiti soggettivi e' elemento fondante della legittimita' stessa del titolo concessorio, impegnando - di norma - l'Amministrazione comunale ad una compiuta ed attenta istruttoria. Lo scenario finale e' quello dal quale si evincono consolidate relazioni affaristiche di esponenti indiziati di collegamenti con la criminalita' e che lasciano adombrare piu' di qualche ipotesi di «contatto mafioso» tra l'Ente comunale e i locali sodalizi 'ndranghetisti. Anche la gestione dei tributi identifica l'Ente locale, in una posizione di vulnerabilita' rispetto ad indebite, interferenze. Il servizio risulta, in quel contesto territoriale, oggetto di una specifica regolamentazione per effetto della quale il Consiglio comunale di Guardavalle, con provvedimento n. 30 del 27 novembre 2009, ha deliberato il trasferimento delle funzioni inerenti le entrate tributarie e patrimoniali all'«Unione dei Comuni del Versante Ionico». Con la sottoscrizione della relativa convenzione, in data 4 gennaio 2010, la menzionata Unione dei comuni risulta affidataria dell'intera gestione del procedimento, sin dalla fase di accertamento per arrivare a quella della riscossione residuando, in capo ai singoli Comuni, la potesta' regolamentare e tariffaria. A fronte di tale disciplina spiccano, tuttavia, le sacche di evasione tributaria, laddove per IMU e SII (servizio idrico-integrato) i mancati pagamenti raggiungono soglie comprese tra il 70 e l'80%. In tale contesto, risuona allarmante la circostanza che il (omissis), interpellato sull'elevato volume della evasione tributaria, abbia declinato ogni responsabilita', addebitandola al servizio comune dell'Unione (9) con indizianti dichiarazioni circa la scarsa consapevolezza che il principio dell'autonomia fiscale ed impositiva rappresenta la principale fonte di finanziamento delle funzioni pubbliche, nel sistema delle autonomie delineato dalla riforma del «Titolo V» della Costituzione. In senso contrario e' appena il caso di osservare che compito inderogabile degli Amministratori sia quello di monitorare costantemente l'efficienza del sistema fiscale, ancor piu' ove rimesso a forme di regolamentazione cui partecipano piu' Enti locali riuniti in un'unica struttura burocratica, onde testare la stessa utilita' del regime comune. A cio' si aggiunge l'ambiguita' delle politiche locali di un intero territorio in tema di apparato organizzativo dell'Ufficio tributi intercomunale. A tale specifico riguardo si rileva come il responsabile del procedimento del servizio associato sia stato individuato in (omissis), coniugato con (omissis) (10) figlia di (omissis) (11) alias «(omissis)» affiliato alla «'ndrina (omissis)» di Guardavalle. Tale preposizione al servizio comune assume un rilievo indiziante che non trova smentita nelle estese omissioni e nei significativi ritardi che caratterizzano le iniziative pubbliche di recupero dell'imposizione tributaria. Nel tentativo di contestualizzare meglio, con riferimento al territorio, la composizione della evasione, quanto a posizioni individuali, si rileva, all'esito di un controllo incrociato tra gli intestatari delle cosiddette «schede di famiglia» con gli intestatari delle «schede contribuente» (TARI - IMU - SII), come tra i contribuenti morosi, risultino annoverati numerosi soggetti appartenenti e/o contigui alla cosca (omissis). Ad analogo risultato ha condotto la verifica svolta sugli operatori economici. A tale specifico riguardo sono stati individuati specifici soggetti societari - quanto alla (omissis) e alla impresa boschiva «(omissis)» - della cui vicinanza alla criminalita' si e' avuto modo di riferire. Per completare l'esposizione circa la forza di condizionamento di (omissis) rispetto alla compagine politica e amministrativa del Comune si evidenziano gli aspetti di un indebito vantaggio fiscale delle aziende riconducibili alla famiglia (omissis) e come sia la (omissis) (12) che la ditta (omissis) (13) non risultino censite all'«Ufficio Tributi» comunale, ne' risultano intestatarie di utenza TARI, pur avendo la sede legale a Guardavalle (CZ) in «localita' Vescovado». Analogamente, sul piano delle persone fisiche, tanto (omissis) quanto (omissis), seppur residenti in Guardavalle (CZ), non risultano intestatari di utenza «TARI». Da approfondimenti svolti e' emerso che gli immobili di localita' «Vescovado» sede delle imprese (omissis) siano di proprieta' di (omissis) (14) suocera di (omissis), anch'essa, peraltro, morosa nel pagamento dei tributi locali. L'insieme delle verifiche rispetto all'imposizione tributaria sono state estese infine ai concessionari demaniali tra i quali risultano morosi, per omesso o parziale versamento, i titolari di concessione gia' oggetto di rassegna per la contiguita' agli ambienti della criminalita' organizzata. Il quadro ricostruttivo complessivo che si evince mostra una scarsa consapevolezza del (omissis), risaltata dal verbale del 3 dicembre 2020 dallo stesso sottoscritto, a fronte del rilievo che presenta la capacita' di riscossione del Comune nell'adempimento delle funzioni fondamentali. In tale direzione, la prescelta modalita' associata del servizio, lungi dal rispondere a criteri di snellezza ed efficienza procedurale, si risolve in una vera e propria abdicazione delle funzioni tanto che - di fronte alla prospettazione delle importanti sacche di evasione in sede di audizione personale - gli Amministratori locali finiscono con il ricavare l'occasione per una pretesa di esonero di responsabilita' (15) attribuita, quest'ultima, alla inefficienza dell'organizzazione comune. Infine ha trovato trattazione il fenomeno dell'abusivismo edilizio, mediamente diffuso nel territorio comunale, quest'ultimo contraddistinto da un profilo morfologico eterogeneo all'interno del quale non mancano costruzioni prive di alcun titolo autorizzatorio. Nel centro storico il carattere abusivo rilevato e' dato dalla realizzazione di opere pertinenziali alle abitazioni quali tettoie, verande ed interventi ristrutturativi. All'attivita' documentata di contrasto condotta dal locale Comando Stazione dei Carabinieri di Guardavalle ha fatto riscontro troppo spesso, una meramente accennata reazione dell'Amministrazione comunale che sembra assumere «posizioni di facciata». Anche rispetto a tale ambito di illeciti, in cui il carattere abusivo dell'opera e insieme elemento di forza ed espressione del controllo del territorio, l'Amministrazione comunale e' cioe' apparsa lontana da quelle esigenze di deciso ripristino della legalita' violata, tanto che gli atti ingiuntivi di demolizione, pure adottati, sembrano poggiarsi sull'erroneo convincimento (o auspicio) di mettere, di per se', al riparo l'Ente da sospette contiguita' con i trasgressori. In tale scenario all'adozione formale dei provvedimenti segue raramente una opzione incisiva sotto il profillo dell'effettivita' dell'ordine di demolizione del manufatto. E in questo panorama di provvedimenti rimasti «lettera morta» si e' registrata una ricca casistica di violazioni in cui risaltano gli elementi di collegamento degli autori degli abusi rispetto ai contesti criminali. Si e' citata, al riguardo, la vicenda giudiziaria culminata in data 8 maggio 2020 nella esecuzione di Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali e reali emessa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro in capo alla (omissis), moglie di (omissis) affiliato al clan «(omissis)» di Guardavalle. Secondo le evidenze dell'ordinanza, l'abuso edilizio risale al 30 agosto 1994, circostanza per la quale (omissis) (16) , (fratello della menzionata (omissis)) veniva condannato con sentenza dell'allora Pretura circondariale di Catanzaro - sezione distaccata di Chiaravalle centrale (CZ). In relazione all'abuso in esame, sul fronte dell'attivita' amministrativa comunale, in data 1° settembre 1994 il Comune di Guardavalle emetteva l'Ordinanza di sospensione dei lavori e ingiunzione a demolire mai portata ad esecuzione, innescando, di contro, una sfrontata reazione dell'ingiunto, con la perpetrazione, per un lungo tempo, del proposito criminoso sino all'ampliamento dell'opera abusivamente eretta, ulteriormente adattata per ricavarne un nuovo appartamento. Rispetto a tali modalita' reiterative dell'illecito, l'Ente locale non ha documentato alcuna attivita' di contrasto rimanendo, nel tempo, sostanzialmente indifferente a fronte della progressione criminosa commessa in spregio dell'ambiente e delle disposizioni pianificatorie urbanistiche. Non e mancata la documentazione di casi in cui l'Amministrazione comunale si sia determinata verso soluzioni amministrative in sanatoria accondiscendendo alle pretese di adeguamenti di conformita' provenienti da soggetti legati a 'ndranghetisti da stretti legami familiari. Si riporta il caso di (omissis), nato a (omissis) e (omissis) nata a (omissis), legati da vincolo di coniugio, (la (omissis) e suocera del noto pregiudicato (omissis) cl. (omissis), affiliato alla cosca (omissis), in quanto ha sposato, la di lei figlia, (omissis) cl. 81) che in data 24 febbraio 2020 si sono resi responsabili in concorso delle ipotesi di reato e violazioni di legge urbanistica del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 «per avere, nella qualita' di proprietari dell'immobile ed in concorso, eseguito lavori edili in assenza della prevista autorizzazione.». Ancora una volta, il Comune di Guardavalle ingiungeva la demolizione delle opere realizzate abusivamente ed il ripristino dello stato dei luoghi. Anche in tale vicenda l'attenzione verso i profili formali dell'azione pubblica era tradita dal risultato pratico conseguito, rilevante, quest'ultimo, nella sostanza. Si assisteva cosi' ad una revisione dell'istruttoria che, sulla base di una mera richiesta di riesame, induceva il Comune di Guardavalle, con provvedimento di «ripensamento» (17) a determinarsi successivamente per una soluzione in sanatoria favorevole agli istanti. Gli esempi riportati descrivono insistentemente uno scenario in cui l'Amministrazione comunale si mostra inerte di soggiacenza rispetto all'abuso riconducibile ai contesti familiari delle locali consorterie. In tale prospettiva, le ordinanze demolitive non risultano mai state eseguite coattivamente facendo emergere la circostanza che il doveroso rispristino dello stato dei luoghi sia lasciato sempre alla benevola acquiscenza dell'ingiunto, con l'auspicio che spontaneamente vi ottemperi. Cio' sul probabile assunto che tanto basti per assolvere l'Ente a fronte delle pretese delle organizzazioni criminali, quasi che la semplice emissione degli atti demolitivi racchiuda l'insieme dei compiti di cui il Comune e' onerato. In senso contrario si osserva come la categoria degli illeciti ambientali, per il carattere permanente del danno arrecato alla qualita' dell'ambiente e all'ordinato sviluppo del territorio, richiami a tutte quelle immediate iniziative in cui si sostanzia la potesta', coercitiva e sanzionatoria amministrativa, una volta che il termine assegnato al trasgressore sia inutilmente decorso. Conclusivamente gli elementi raccolti complessivamente considerati, individuano un'Amministrazione comunale vulnerabile alle interferenze della criminalita' organizzata, con un apparato politico che si mostra condizionato, in forme talora eclatanti talaltre piu' subdole e sofisticate ma comunque rilevate in ogni ambito in cui l'azione degli Organi locali interseca le proiezioni affaristiche della criminalita' organizzata. L'organizzazione stessa degli Uffici, in particolare tributario e tecnico, si presenta del resto inidonea a garantire quelle esigenze di libera determinazione che precede l'ordinario espletamento dei servizi, affinche' questi siano immuni dall'influenza mafiosa e su cui si costruisce l'esercizio imparziale della funzione pubblica. In tale direzione non v'e' settore che non sia offuscato dai tentativi delle locali consorterie di trarne indebite utilita' o consolidamento delle manifestazioni di forza. Per tutto quanto rappresentato, la scrivente, acquisito il parere favorevole del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica riunitosi in data odierna e con il concorde avviso del Procuratore della Repubblica di Catanzaro, nell'allegare la relazione della Commissione di accesso, propone voler valutare, nelle modalita' che la legge prescrive, l'adozione della misura dissolutoria dell'Ente locale, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di poter riportare in seno all'Ente le ordinarie condizioni di legalita' e di usuale erogazione dei servizi secondo standard di buona amministrazione.
Il Prefetto: Cucinotta __________
(1) (omissis).
(2) (omissis).
(3) (omissis).
(4) (omissis).
(5) (omissis).
(6) (omissis).
(7) In tal senso le dichiarazioni rese dal (omissis) nel verbale sottoscritto in data 3 dicembre 2020.
(8) nato a (omissis).
(9) In tal senso verbale sottoscritto dal (omissis) in data 3 dicembre 2020 a seguito di audizione personale
(10) (omissis)
(11) (omissis)
(12) (omissis).
(13) (omissis).
(14) (omissis).
(15) verbale del 3 dicembre 2020 sottoscritto - tra gli altri - dal (omissis) in sede di audizione personale
(16) (omissis)
(17) n. 8/2020. |
| Art. 3
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.
Dato a Roma, addi' 23 febbraio 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Lamorgese, Ministro dell'interno
Registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 2021 Foglio n. 472 |
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