Gazzetta n. 65 del 16 marzo 2021 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2021, n. 34
Regolamento concernente la regolamentazione dei criteri di riparto del «Fondo per gli investimenti delle isole minori», di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, annualita' 2020, 2021 e 2022.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e, in particolare, l'articolo 17, comma 3;
Visto l'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro per l'anno 2021 e 13 milioni di euro per l'anno 2022, destinato a finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni ricompresi nell'ambito delle isole di cui all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visti gli ultimi due periodi del citato articolo 1, comma 553, che prevedono che i criteri e le modalita' di erogazione delle predette risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i Comuni destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata;
Visto il citato allegato «A» richiamato dall'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che indica gli ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori;
Ritenuto di individuare nei comuni delle isole minori, di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, i soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati progetti;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27 luglio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2020;
Considerato che la norma, di cui all'articolo 1, comma 553, ancorche' faccia riferimento in senso non tecnico a progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio, ha tuttavia lo scopo di finalizzare i contributi alla realizzazione delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo che fa riferimento esplicito ad investimenti;
Considerato, altresi', che l'ordinamento vigente risulta ispirato al criterio, rispondente a finalita' di contenimento della spesa pubblica, secondo il quale la progettazione di un'opera non puo' andare disgiunta da una concreta ed immediata possibilita' di realizzazione, non potendo neppure considerarsi vantaggio comunque conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta da una concreta ed effettiva possibilita' di realizzazione, come da costante giurisprudenza della Corte dei conti;
Considerato, inoltre, che la possibilita' di ammettere al finanziamento la sola progettazione, per tutte le annualita', deve essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le risorse, ove alla progettazione non segua, in un determinato arco pluriennale, l'avvio delle relative opere;
Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Fondo di cui all'articolo 1, comma 553,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160

1. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 553, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito denominato «Fondo», e' prioritariamente destinato al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio dei comuni ricompresi nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
2. Per l'annualita' 2020, ove i soggetti beneficiari non abbiano interventi immediatamente eseguibili, puo' essere, altresi', finanziata, la progettazione di interventi destinati alle medesime finalita', da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento.

N O T E

Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
1988, S.O.:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il comma 553 dell'art. 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2019, n. 304, S.O.:
«553. E' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo
trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle
isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per
l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di 13
milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo e' destinato a
finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di
riqualificazione del territorio di comuni ricompresi
nell'ambito delle predette isole, di cui all'allegato A
annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previo
parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri
e le modalita' di erogazione delle predette risorse. Il
Fondo e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere favorevole della Conferenza unificata.»
- Si riporta l'allegato «A» della legge 28 dicembre
2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),
e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O.

«Allegato A
(Art. 25, comma 7)

Isole Tremiti
1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa.
Mare: da un miglio dalla costa continentale fino al
limite delle acque territoriali.
Pantelleria
2. Pantelleria.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola.
Isole Pelagie
3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa.
Mare: per un raggio di 40 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Egadi
4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
5. Ustica: Ustica.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Eolie
6. Lipari: Lipari, Vulcano, Alicudi, Filicudi,
Stromboli, Panarea.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre la
meta' della distanza tra Lipari e Salina.
7. Salina: Salina.
Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole Sulcitane
8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro.
Mare: fino alla costa sarda da Capo Pecora a Capo
Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isole del Nord Sardegna
9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo Stefano,
Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio, Tavolara,
Molara, Asinara.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
nelle altre direzioni.
Isole Partenopee
10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara.
Mare: l'intero golfo di Napoli.
Isole Ponziane
11. Ponza, Palmarola, Zannone.
Mare: fino a 1 miglio dalla costa laziale e per un
raggio di 20 miglia nelle altre direzioni.
12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano.
Mare: per un raggio di 20 miglia intorno a ciascuna
isola.
Isole Toscane
13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo.
Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
fino al confine delle acque territoriali con la Corsica.
14. Giglio: Isola del Giglio, Giannutri, Formiche di
Grosseto.
Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni.
15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria.
Mare: fino al confine delle acque territoriali con la
Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno.
Isole del Mare Ligure
16. Arcipelago di Porto Venere: Palmaria, Tino,
Tinetto.
Mare: fino alla costa della punta di San Pietro
all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
di 20 miglia nelle altre direzioni.
Isola del lago d'Iseo
16-bis. Monte Isola.».
- Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali), pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il comma 7 dell'art. 25 (Finanza
decentrata) della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448:
«7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia
ambientale e sviluppo socio-economico delle isole minori,
individuate tra gli ambiti territoriali indicati
nell'allegato A annesso alla presente legge, e' istituito
presso il Ministero dell'interno il Fondo per la tutela e
lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.».
- Si riporta il comma 238 dell'art. 1 della legge 28
dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«238. All'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' aggiunta, in fine, la seguente voce: «Isola del
lago d'Iseo. 16-bis. Monte Isola».».

Note all'art. 1:
- Per il comma 553 dell'art. 1 della legge 27 dicembre
2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse.
- Per l'allegato «A», annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Criteri di riparto

1. Le risorse del Fondo sono ripartite, fra i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri:
a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori;
b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune;
c) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori;
d) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all'estensione del loro territorio insulare;
e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma secondo una suddivisione in tre classi:
1) alla prima classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma da 0 a 2 km;
2) alla seconda classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma superiore a 2 km e fino a 20 km;
3) alla terza classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma oltre i 20 km.
2. Con riferimento alle classi di cui al comma 1, lettera e), a ciascun comune della seconda classe e' assegnato un importo pari a due volte quello assegnato a ciascun comune della prima classe; a ciascun comune della terza classe, e' assegnato un importo pari a tre volte quello assegnato ai comuni della prima classe.
3. Il decreto di riparto di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
 
Art. 3

Sostenibilita' dei progetti

1. I progetti rispondono ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) collocarsi nell'ambito del Green Deal europeo ed essere riferiti alla decarbonizzazione del settore energetico, alla ristrutturazione degli edifici, alla riduzione delle bollette energetiche e dell'uso dell'energia, al sostegno all'industria per innovare a fini di green economy, a introdurre forme di trasporto finalizzate alla riduzione dei consumi e delle emissioni nocive;
b) essere improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento al recupero e alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla viabilita' ed al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, al contingentamento dei flussi turistici e alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla certificazione ambientale dei servizi.
 
Art. 4

Modalita' di finanziamento

1. Gli importi dei progetti vanno riferiti alle annualita' di finanziamento; e' possibile fare riferimento a piu' di un'annualita', purche' i relativi progetti siano strutturati in lotti funzionali, ciascuno di importo riferibile a una specifica annualita'.
2. La dotazione del Fondo e' destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili; nel caso in cui i comuni destinatari del riparto non dispongano di progetti immediatamente eseguibili o nel caso in cui il progetto immediatamente eseguibile finanziato sia d'importo inferiore alla somma indicata nel decreto di riparto, la suddetta dotazione puo' essere destinata, altresi', al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi, aventi le medesime finalita', da realizzare a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere indicate nel quadro economico.
3. In caso di comuni con piu' di due isole, i progetti finanziabili riguardano almeno due isole.
4. Gli importi di ciascuna annualita' non assegnati in occasione della relativa procedura e le eventuali somme derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.
 
Art. 5

Presentazione delle domande
per l'accesso al finanziamento

1. La domanda di accesso al finanziamento e' presentata dai soggetti di cui al comma 2, nei limiti degli importi spettanti a ciascuno di essi a seguito del decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1.
2. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni singolarmente, ovvero dal comune capofila nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni; in tal caso la formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione della domanda con atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune capofila. Il comune capofila e' l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilita' connesse alla presentazione dell'intervento e al quale e' erogato il finanziamento. Il comune capofila risponde della realizzazione dell'intervento finanziato anche nel caso in cui il finanziamento riguarda la sola progettazione.
3. Le domande sono redatte secondo quanto previsto dai commi da 6 a 9 e hanno ad oggetto il finanziamento di:
a) uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, fino al 100 per cento dell'importo indicato nel decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1;
b) per l'anno 2020, la progettazione di un intervento da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del fondo, per un importo comunque non superiore all'annualita' stanziata per tale anno e in ogni caso non superiore al 30 per cento del valore dell'intervento da realizzare.
4. Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.
5. Entro il mese di agosto 2022, possono essere presentate domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, redatte secondo quanto illustrato nei commi 6, 7, 8 e 9; l'eventuale finanziamento e' disposto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a valere sulle somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento.
6. Alle domande di finanziamento per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili e' allegata:
a) la progettazione svolta all'ultimo livello previsto in materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) la progettazione concernente i servizi e forniture, svolta fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
7. Alle domande di finanziamento per la progettazione sono allegati gli elementi informativi riguardanti gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalita', i tempi di attuazione degli interventi e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3.
8. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sugli interventi progettati o sulle progettazioni, per i quali presentano domanda di finanziamento, forniscono, al momento della presentazione della domanda, la documentazione che attesti la copertura finanziaria del cofinanziamento.
9. Alla domanda e' allegata una dichiarazione che attesti l'inserimento delle iniziative proposte nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente, nei casi previsti.

Note all'art. 5:
- Si riportano i commi 1 e 14 dell'art. 23 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile
2016, n. 91, S.O.:
«1. La progettazione in materia di lavori pubblici si
articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica,
progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad
assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e
di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche
e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il
rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di
tutela della salute e della sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e
forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.».
«14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.».
 
Art. 6

Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti

1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, valuta l'ammissibilita' dei progetti tenuto conto:
a) della loro idoneita' a conseguire obiettivi riconducibili alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1;
b) della loro rispondenza a una delle condizioni di cui all'articolo 3.
 
Art. 7

Pubblicazione dell'elenco dei progetti
ammessi al finanziamento

1. Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie approva l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con i relativi importi.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i cinque giorni successivi all'approvazione.
3. La pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento.
 
Art. 8

Modalita' di erogazione del finanziamento

1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 7, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede ad erogare a ciascun soggetto beneficiario:
a) il 50 per cento dell'importo destinato alla realizzazione dei progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, indicato nell'elenco di cui all'articolo 7;
b) per le progettazioni richieste per l'anno 2020, il 50 per cento dell'importo destinato alla progettazione indicato nell'elenco di cui all'articolo 7.
2. I saldi degli importi previsti nell'elenco di cui all'articolo 7 sono erogati:
a) per le realizzazioni di progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture al raggiungimento di uno stato di avanzamento di almeno il 50 per cento;
b) per le progettazioni, una volta completata la progettazione prevista nell'elenco di cui all'articolo 7.
3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non puo' procedere, in ogni caso, all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse, di cui ai commi 1 e 2, fintanto che i medesimi non abbiano restituito le somme revocate o abbiano rendicontato i lavori e restituito le eventuali economie, con riferimento ai finanziamenti delle annualita' 2008 e 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Note all'art. 8:
- Si riporta il comma 41 dell'art. 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge
finanziaria 2008-), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28
dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dal comma 14
dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99
(Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.:
«41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il
Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione
finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori
dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a
migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle
suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati
nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista
dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con
particolare riferimento all'utilizzo delle energie
rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla
gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla
mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al
recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,
al contingentamento dei flussi turistici, alla
destagionalizzazione, alla protezione degli habitat
prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei
prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei
servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese
insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente
competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di
sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni
delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui
all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i
rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri
dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli interventi ammessi al relativo
finanziamento, previa intesa con gli enti locali
interessati.».
 
Art. 9

Tempi di avvio e modalita'
di svolgimento delle progettazioni

1. Ciascuna progettazione ammessa al finanziamento e' avviata entro quattro mesi dalla ricezione dell'erogazione e completata entro tre anni dalla stessa.
2. Ciascuna progettazione e' svolta:
a) per i progetti infrastrutturali, fino al completamento dei tre livelli - progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo - previsti per la progettazione in materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) per i servizi e per le forniture fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
3. In caso di mancato avvio della progettazione entro quattro mesi dall'effettiva erogazione, o di mancato completamento della stessa progettazione entro tre anni dalla stessa, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del relativo finanziamento nei confronti dei comuni beneficiari.
4. Le progettazioni svolte secondo quanto previsto dal comma 2, possono essere oggetto di domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6.

Note all'art. 9:
- Per i commi 1 e 14 dell'art. 23 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note
all'art. 5.
 
Art. 10

Tempi di avvio e conduzione dei progetti immediatamente eseguibili

1. Il soggetto beneficiario adotta la determina a contrarre entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della somma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
2. Il soggetto beneficiario comunica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la data di ricevimento delle risorse e l'avvio dell'intervento, allegando un cronoprogramma dettagliato, con le date delle varie fasi.
3. Con cadenza quadrimestrale il soggetto beneficiario presenta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il rendiconto delle attivita' svolte e del rispetto del cronoprogramma.
4. Ciascun progetto immediatamente eseguibile e' appaltato e realizzato entro due anni dalla data nella quale la relativa somma, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), entra nella effettiva disponibilita' del soggetto beneficiario.
 
Art. 11

Perizie di variante

1. Eventuali perizie di variante agli interventi sono preventivamente comunicate anche al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, pena la revoca del finanziamento.
 
Art. 12

Monitoraggio finale e revoca dei finanziamenti

1. Entro quaranta giorni dalla data di realizzazione dell'intervento o dell'effettuazione dei servizi o di acquisizione delle forniture di cui ai progetti finanziati, il beneficiario del finanziamento trasmette al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la relazione tecnica conclusiva sulle opere, i servizi e le forniture realizzati e le spese sostenute, che attesti, tra l'altro, la conformita' di quanto realizzato o effettuato con quanto previsto nel progetto finanziato, nonche' il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dalle copie conformi dei seguenti documenti:
a) elenco di tutti i mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, con i relativi mandati adeguatamente quietanzati, gli stati d'avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento;
b) documentazione fotografica degli interventi ante e post realizzazione;
c) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
d) determina di approvazione dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione;
e) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso;
f) attestazione della rispondenza dell'intervento alle vigenti norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici.
2. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' procedere all'accertamento, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al progetto finanziato; nel caso di esito negativo, puo' provvedere al recupero delle risorse erogate.
3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in caso di mancato rispetto degli adempimenti e termini di cui all'articolo 10, o di grave ritardo rispetto al cronoprogramma presentato, dispone la revoca del finanziamento attribuito, a meno che il comune dimostri la presenza di giustificati motivi, debitamente documentati.
4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, trascorsi due anni dall'ultimazione della progettazione, in caso di mancato avvio della realizzazione dell'intervento, dispone la revoca del finanziamento attribuito per lo svolgimento della progettazione.
 
Art. 13

Rientro di importi nella disponibilita' del Fondo

1. Rientrano nella disponibilita' del Fondo:
a) gli importi di cui all'articolo 4, comma 6;
b) gli importi erogati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), nel caso in cui la realizzazione dei progetti non sia avvenuta entro il termine di due anni dall'effettiva disponibilita' dell'importo erogato da parte dell'ente beneficiario;
c) gli importi revocati ai sensi dell'articolo 9, comma 3;
d) gli importi recuperati e revocati ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3 e 4;
 
Art. 14

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse finanziarie del Fondo sono iscritte nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, sul capitolo 939 del Centro di responsabilita' n. 7 - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, Titolo II Spese in conto capitale - Investimenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 febbraio 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Conte

Il Ministro
per gli affari regionali
e le autonomie
Boccia

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 470