Gazzetta n. 65 del 16 marzo 2021 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 19 novembre 2020 |
Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali. (Delibera n. 617/20/CONS). |
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L'AUTORITA' per le garanzie nelle comunicazioni
Nella riunione di Consiglio del 19 novembre 2020; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio»; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici» convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare l'art. 21, che attribuisce le funzioni di regolamentazione del settore dei servizi postali all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»; Visto l'art. 65 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, in cui e' stabilito che «[a] decorrere dall'anno 2017, alle spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalita' di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale. Sono abrogate le norme di cui all'art. 2, commi da 6 a 21, e di cui all'art. 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261»; Considerato che le spese di funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale per l'anno 2021 sono stimate in 10,127 milioni di euro, sulla base dei compiti di regolamentazione del settore dei servizi postali attribuiti all'Autorita' dalla legge; Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2021, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 65 dell'art. 1 della citata legge finanziaria 2006; Considerato che l'art. 1, comma 66, della citata legge n. 266/2005 individua la base imponibile per il calcolo del contributo nel complesso dei «ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera annuale dell'Autorita'»; Ritenuto, inoltre, di prevedere per l'anno 2021 la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2020; Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' debba versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorita' sulla esattezza della contribuzione versata, la societa' capogruppo debba indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa'; Udita la relazione del Presidente;
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Il fornitore del servizio universale postale e i soggetti in possesso di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 100.000,00 (centomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2020. |
| Art. 2
Misura della contribuzione
1. L'importo del contributo di cui al precedente art. 1, comma 1, e' determinato applicando l'aliquota contributiva dell'1,35 per mille ai ricavi realizzati dalla vendita dei servizi postali la cui fornitura e' subordinata al rilascio di licenza o autorizzazione generale ai sensi degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, dell'esercizio finanziario 2019. 2. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2019. |
| Art. 3
Termini e modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 20 aprile 2021, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che e' pubblicato sul sito istituzionale. 2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 4
Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento
1. Entro il 20 aprile 2021 i soggetti di cui all'art. 1 che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2019, ricavi dalle vendite e dalle prestazioni in misura superiore a euro 100.000,00, come risultante dalla voce A1 del conto economico o da equipollente voce di altra scrittura contabile equivalente, dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento. 2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la societa' capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata. 3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1. 4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 21 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 19 novembre 2020
Il Presidente: Lasorella |
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