Gazzetta n. 65 del 16 marzo 2021 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 19 novembre 2020 |
Misure e modalita' di versamento del contributo dovuto, per l'anno 2021, dai soggetti che operano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media. (Delibera n. 616/20/CONS). |
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L'AUTORITA' per le garanzie nelle comunicazioni
Nella riunione di Consiglio del 19 novembre 2020; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, il suo art. 1, comma 65, secondo cui «[a] decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'» nonche' il successivo comma 66, secondo cui l'Autorita' ha il potere di adottare le variazioni della misura e delle modalita' della contribuzione «nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera»; Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» (di seguito Codice); Visto l'art. 1, comma 1, lettera g) del Codice, ai sensi del quale «per "autorizzazione generale" si intende il regime giuridico che disciplina la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, anche ad uso privato, ed i relativi obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di servizi e di reti di comunicazione elettronica, conformemente al Codice»; Viste le disposizioni di cui all'art. 34, commi 2-bis e 2-ter del Codice, introdotte con la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2014», secondo cui: «per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorita' nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 e' determinata ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati dalle imprese nelle attivita' oggetto dell'autorizzazione generale o della concessione di diritti d'uso» (comma 2-bis), e «Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e l'Autorita' pubblicano annualmente i costi amministrativi sostenuti per le attivita' di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 2-bis. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche» (comma 2-ter); Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» (di seguito TUSMAR); Considerato che il citato comma 2-bis dell'art. 34 del Codice ha riallineato, con una norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, il quadro normativo nazionale a quello europeo superando le problematiche insorte per effetto della giurisprudenza amministrativa pregressa che, sulla base di una non corretta interpretazione dall'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, aveva ancorato l'ambito soggettivo e oggettivo della contribuzione, nonche' la stessa base imponibile, «all'autorizzazione generale per i singoli mercati oggetto di regolamentazione ex ante», cosi' restringendo oltremodo il perimetro della fattispecie impositiva; Considerato che la Corte di giustizia europea (CGUE), con ordinanza del 29 aprile 2020, resa sul secondo rinvio pregiudiziale disposto dal Consiglio di Stato in materia (causa C-399/19), ha chiarito che possono essere coperti, ai sensi dell'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, «i costi amministrativi complessivi relativi alle tre categorie di attivita' di cui a detta disposizione, vale a dire: in primo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale ai sensi dell'art. 3 della direttiva autorizzazioni, il quale comprende le condizioni che possono corredare l'autorizzazione generale elencate all'allegato, parte A, di tale direttiva; in secondo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione dei diritti d'uso di radiofrequenze e di numeri di cui all'art. 5 della direttiva autorizzazioni e delle condizioni che possono corredare tali diritti, elencate all'allegato, parti B e C, di tale direttiva, e in terzo luogo, le attivita' di gestione, controllo e applicazione degli obblighi specifici di cui all'art. 6, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni, che comprendono gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 6 e 8 della direttiva accesso o in forza dell'art. 17 della direttiva servizio universale, nonche' gli obblighi che possono essere imposti ai fornitori designati per la fornitura di un servizio universale conformemente a quest'ultima direttiva. Possono essere inclusi nei costi amministrativi complessivi relativi a tali tre categorie di attivita' i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonche' di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, quali le decisioni in materia di accesso e interconnessione» (cfr. par. 39 e 40); Rilevato che la CGUE ha ritenuto di pronunciarsi con ordinanza, ai sensi dell'art. 99 del regolamento di procedura della Corte stessa, a mente del quale «Quando una questione pregiudiziale e' identica a una questione sulla quale la Corte ha gia' statuito, quando la risposta a tale questione puo' essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non da' adito a nessun ragionevole dubbio, la Corte, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, puo' statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata»; Ritenuto, dunque, che, con l'ordinanza in parola, la CGUE ha pienamente confermato la correttezza dell'operato dell'Autorita' sia con riferimento all'individuazione del perimetro dei costi finanziabili sia alle modalita' di rendicontazione e rettifica dei costi; Tenuto conto, con specifico riferimento alla base imponibile, di quanto esplicitato dallo stesso legislatore europeo nel considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, a mente del quale: «I sistemi di diritti amministrativi non dovrebbero distorcere la concorrenza o creare ostacoli per l'ingresso sul mercato. Con un sistema di autorizzazioni generali non sara' piu' possibile attribuire costi e quindi diritti amministrativi a singole imprese fuorche' per concedere i diritti d'uso dei numeri, delle frequenze radio e dei diritti di installare strutture. Qualsiasi diritto amministrativo applicabile dovrebbe essere in linea con i principi di un sistema di autorizzazione generale. Un esempio di alternativa leale, semplice e trasparente per il criterio di attribuzione di tali diritti potrebbe essere una ripartizione collegata al fatturato»; Considerato che la Corte di giustizia, nella sentenza del 21 luglio 2011, Telefonica (causa C-284/10), ha chiarito che un criterio di contribuzione basato sui «ricavi lordi» appare «obiettivo, trasparente e non discriminatorio» e, oltretutto, «non privo di relazione con i costi sostenuti dall'autorita' nazionale competente»; Rilevato che l'art. 1, comma 66, della legge n. 266/2005 e l'art. 34, comma 2-bis, del Codice, in stretta aderenza con il predetto considerato 31 della direttiva 2002/20/CE, individuano la base imponibile nei ricavi (e non negli utili) maturati nell'attivita' oggetto di autorizzazione generale, escludendo, dunque, la deducibilita' dalla suddetta base imponibile di qualunque tipologia di costo sostenuto dagli operatori; Tenuto conto che l'Autorita', ai sensi dei predetti commi 65 e 66 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, e' chiamata a definire, con propri atti esecutivi, esclusivamente il fabbisogno da finanziare e, conseguentemente, l'aliquota contributiva senza facolta' di ampliare o restringere la base imponibile, quale elemento della fattispecie impositiva definita dalla norma di rango primario; Rilevato che, con riferimento alla non deducibilita' dalla base imponibile dei ricavi che gli operatori riversano ad altri operatori per servizi intermedi, il Consiglio di Stato, nelle sentenze del 13 ottobre 2020 rese in materia di contributo per il funzionamento dovuto dagli operatori di comunicazioni elettroniche, ha annullato alcune delibere annuali per difetto di motivazione in ordine al rispetto del divieto della doppia imposizione; Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», il quale prevede che «La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi»; Considerato che, secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, la doppia imposizione sussiste esclusivamente allorquando si assoggetti «a tassazione il medesimo presupposto, non quando l'imposta venga chiesta in pagamento a fronte di due diversi titoli a due soggetti diversi» (cosi' Cassazione, sentenza 30 ottobre 2018, n. 27625) e che la violazione di tale divieto «non si verifica in caso di duplicita' meramente economica di prelievo sullo stesso reddito» (cosi' Cassazione, sentenza 29 maggio 2018, n. 13503); Ritenuto, conseguentemente, che la tassazione del cespite dei ricavi da vendita all'ingrosso, c.d. ricavi riversati o ricavi wholesale, non coincide con la tassazione del cespite dei ricavi da vendita al dettaglio, e che, altresi', i soggetti tenuti alla contribuzione sulle due diverse tipologie di ricavi da vendita non coincidono; Rilevato che, per quanto concerne la determinazione della base imponibile di cui alla legge n. 266/2005, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, nella sentenza del 10 gennaio 2020, n. 252 ha gia' chiaramente affermato che «La scelta di determinare la base imponibile del contributo da versarsi all'ANR del settore postale facendo riferimento alla voce A1 del conto economico degli operatori economici e' prevista dalla normativa di riferimento e risponde, altresi', all'esigenza di assicurare una base impositiva certa e uguale per tutte le societa' contribuenti. Inoltre, i ricavi della societa' infragruppo per l'erogazione di un servizio intermedio a favore di altra societa' del gruppo (nell'ambito del servizio complessivamente gestito in comune da piu' societa'), si convertono, ovviamente, in costi per la seconda, che del servizio intermedio si avvale. Ne consegue che il meccanismo contabile interno al gruppo di compensazione costi/ricavi impedisce, di regola, la doppia imposizione»; Rilevato che, ai sensi dell'art. 2425 del codice civile, nella voce A1 del conto economico vengono inseriti tutti i ricavi derivanti dall'attivita' caratteristica dell'impresa che, nel caso dei bilanci degli operatori di comunicazione elettronica, corrisponde al complesso delle attivita' svolte dall'operatore in quanto soggetto autorizzato; Tenuto conto che, con successivo provvedimento, l'Autorita' approvera' il modello e le istruzioni per il calcolo del contributo dovuto ai sensi della presente delibera; Tenuto conto, altresi', che l'Autorita' svolge competenze riferite anche ai mercati dei media (radio-televisione, editoria, pubblicita', etc.) e dei servizi postali, finanziati, ai sensi del comma 65, dell'art. 1, della legge n. 266/2005, dai soggetti ivi operanti; Rilevato che alla copertura dei costi derivanti dallo svolgimento delle competenze attribuite all'Autorita' nel settore postale si provvede con un apposito provvedimento; Visto il «Rendiconto ex art. 34, comma 2-ter, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 2003 - Anno 2019» (di seguito, il Rendiconto 2019), adottato con delibera n. 572/20/CONS del 29 ottobre 2020; Considerato che i costi amministrativi complessivi che l'Autorita', per l'anno 2021, dovra' finanziare per sostenere le attivita' relative ai mercati di competenza (ad esclusione di quello postale) in 72,4 milioni di euro, di cui 44,1 milioni di euro per le attivita' di cui all'art. 34 del Codice e 28,3 milioni di euro per le attivita' relative al mercato dei servizi media; Tenuto conto che, con riferimento al settore dei servizi media, 0,5 milioni di euro trovano copertura con il gettito derivante dalle attivita' svolte nell'ambito della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi ex legge n. 9/2008 e 0,1 milioni di euro con i contributi derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alla diffusione via satellite dei programmi televisivi ex delibera n. 405/02/CONS, portando il fabbisogno da finanziare a 27,7 milioni di euro; Considerato che il citato art. 34, comma 2-ter, del Codice, stabilisce che in base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti riscossi e i costi amministrativi sostenuti, risultanti dai Rendiconti annuali previsti nel citato articolo, sono apportate le opportune rettifiche; Rilevato, con riferimento al rendiconto analitico e alle rettifiche di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE, che la CGUE, nella richiamata ordinanza del 29 aprile 2020 (causa C-399/19), ha statuito che «l'art. 12, paragrafo 2, della direttiva autorizzazioni deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa di uno Stato membro in forza della quale, da un lato, il rendiconto annuale previsto da tale disposizione e' pubblicato successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario annuale nel quale i diritti amministrativi sono stati riscossi e, dall'altro, le opportune rettifiche sono effettuate nel corso di un esercizio finanziario non immediatamente successivo a quello nel quale tali diritti sono stati riscossi» (cfr. par. 50 dell'ordinanza); Tenuto conto che il citato rendiconto dell'Autorita' ha evidenziato - per lo svolgimento delle attivita' di cui al citato art. 34 del Codice - un saldo positivo, per la gestione di competenza 2019, pari a 3,6 milioni di euro; Rilevato altresi' che le iniziative assunte dall'amministrazione nel campo del recupero dei contributi relativi alle annualita' 2013-2018 con riferimento al contributo dovuto dal settore delle comunicazioni elettroniche hanno prodotto nel 2019 un gettito di 0,3 milioni di euro, riferito alle spese sostenute dall'Autorita', per detto settore, negli anni 2013-2018; Rilevato che, a seguito della cancellazione - disposta con l'approvazione del conto consuntivo 2019 (delibera n. 259/20/CONS) - dei residui passivi relativi a impegni di spesa assunti nel periodo 2013-2018 per lo svolgimento delle attivita' di regolazione del settore delle comunicazioni elettroniche, sono risultate economie di spesa pari complessivamente a 0,25 milioni di euro; Rilevato, infine, che l'importo portato in riduzione a rettifica del fabbisogno 2019, come disposto con la delibera n. 527/18/CONS a valere sull'esercizio 2019, e' rimasto nella disponibilita' dell'Autorita', alla luce dei risultati registrati nel Rendiconto 2019; Considerato, pertanto, che nell'esercizio 2019 e' registrata un'eccedenza di competenza pari a 3,6 milioni di euro, cui si debbono sommare le somme relative agli esercizi pregressi - per un importo pari a 21,5 milioni di euro - per un totale complessivo pari a 25,2 milioni di euro, come illustrato nel sopra richiamato Rendiconto 2019; Tenuto conto dell'esigenza di distribuire su piu' esercizi, in modo graduale, le conseguenti rettifiche, anche al fine di garantire la stabilita' nel tempo delle aliquote contributive; Considerato, conseguentemente, che alla sopra indicata stima del fabbisogno per lo svolgimento delle attivita' di cui all'art. 34 del Codice pari a 44,1 milioni di euro vanno apportate le opportune rettifiche, in base alle risultanze dei documenti di rendicontazione analitica allo stato disponibili, relativi agli anni 2013-2019; Ritenuto, quindi, di dover portare in diminuzione rispetto alla stima del fabbisogno per l'anno 2021, per lo svolgimento delle attivita' elencate al richiamato art. 34, un importo pari a 5,8 milioni di euro, con l'effetto di portarne a 38,3 milioni di euro il valore; Ritenuto, altresi', di dover tendere all'equilibrio finanziario per ogni settore; Ritenuto, dunque, di dover adottare, sulla base delle sopraindicate stime di fabbisogno e della relativa base imponibile dei mercati di competenza, la deliberazione sulla misura della contribuzione (aliquota contributiva) e sulle relative modalita' di versamento all'Autorita' per l'anno 2021, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge n. 266/2005; Tenuto conto che le predette stime di fabbisogno differenziate si riferiscono ad attivita' relative a mercati di competenza caratterizzati da volumi di ricavi differenti e che, per l'effetto, e' necessario stabilire differenti aliquote contributive; Considerato, conseguentemente, che, per assicurare il gettito complessivo necessario a coprire i sopra riportati fabbisogni per il funzionamento dell'Autorita', l'aliquota contributiva per l'anno 2021 e' fissata: a) per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 38,3 milioni di euro, nella misura del 1,30 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; b) per le imprese operanti nei restanti mercati di competenza dell'Autorita', sulla base di un fabbisogno netto stimato pari a 26,3 milioni di euro, nella misura del 1,90 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera; Ritenuto, inoltre, di confermare per l'anno 2021 la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e delle imprese che hanno iniziato la loro attivita' nel 2020; Ritenuto infine che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio e che, per agevolare le verifiche di competenza dell'Autorita' sulla esattezza della contribuzione versata, la societa' capogruppo deve indicare in modo dettagliato nella propria dichiarazione il contributo versato da ciascuna delle predette societa'; Udita la relazione del Presidente;
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. I soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche e gli altri soggetti esercenti attivita' che rientrano nelle competenze attribuite dalla normativa vigente all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono tenuti alla contribuzione prevista dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del Codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del Codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 3. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che versano in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero essendo soggette a procedure concorsuali e le imprese che hanno iniziato la loro attivita' nell'anno 2020. |
| Art. 2
Misura della contribuzione
1. Per i soggetti di cui all'art. 34 del Codice delle comunicazioni elettroniche, la contribuzione e' fissata in misura pari a 1,30 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 2. Per le imprese operanti nei restanti mercati, la contribuzione e' fissata in misura pari a 1,90 per mille dei ricavi di cui alla voce A1 del conto economico, o voce corrispondente per i bilanci redatti secondo i principi contabili internazionali, risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera. 3. Gli operatori non tenuti alla redazione del bilancio calcolano l'importo del contributo sull'ammontare dei ricavi delle vendite e delle prestazioni applicando l'aliquota di cui al comma precedente alle corrispondenti voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie relative all'esercizio finanziario 2019. |
| Art. 3
Termini e modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 1° aprile 2021, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni che e' pubblicato sul sito istituzionale. 2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. |
| Art. 4
Dichiarazione telematica e comunicazione del versamento
1. Entro il 1° aprile 2021 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici richiesti utilizzando il modello telematico all'uopo predisposto e pubblicato sul sito web dell'Autorita', dando contestualmente notizia dell'avvenuto versamento. 2. Fermo restando l'obbligo di comunicazione dell'avvenuto versamento in capo a ciascuna societa' contribuente, nei casi di cui all'art. 1, comma 2, la societa' capogruppo, nel rendere la dichiarazione di cui al comma precedente, indica in modo dettagliato il contributo versato da ciascuna societa' tenuta alla contribuzione, a qualunque titolo ad essa collegata o da essa controllata o coordinata. 3. La dichiarazione di cui ai commi precedenti deve essere inviata in via telematica utilizzando esclusivamente il modello di cui al comma 1. 4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 19 novembre 2020
Il Presidente: Lasorella |
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