Gazzetta n. 64 del 15 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 12 gennaio 2021, n. 33 |
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, recante disposizioni sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione del regolamento per la disciplina delle modalita' di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonche' le modalita' con cui la Banca d'Italia provvede al trattamento dei dati trasmessi e ne consente la consultazione; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta; ed in particolare l'articolo 6, comma 3, che ha aggiunto l'articolo 10-ter alla legge 15 dicembre 1990, n. 386»; Visto l'articolo 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che reca la disciplina del preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e l'annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito; Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458; Sentiti la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 novembre 2020; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, trasmessa in data 27 novembre 2020;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458
1. Al decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 4, le parole «di cui all'articolo 8 della legge 31 dicembre 1996, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»; b) all'articolo 2, comma 1, lettera g), sono aggiunte infine le seguenti parole: «e avvenuto pagamento, effettuato successivamente all'iscrizione nell'archivio, di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente»; c) all'articolo 7, comma 1, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Sono trasmessi all'archivio anche i dati relativi al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente effettuato successivamente all'iscrizione.»; d) all'articolo 11, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato sono esercitati, anche presso le sezioni remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Si riporta il testo l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205): «Art. 36 (Archivio informatico). - 1. (omissis). 2. Con regolamento emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il Garante per la protezione dei dati personali, disciplina le modalita' con cui i soggetti ivi individuati devono trasmettere i dati all'archivio previsto dal comma 1 del presente articolo e, se necessario, rettificarli o aggiornarli. Con il medesimo regolamento sono individuate le modalita' con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione.». - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE». - Si riporta il testo l'art. 10-ter della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari): «Art. 10-ter (Preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito). - 1. Prima della revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento, gli emittenti carte di pagamento comunicano al titolare della carta che: a) a partire dalla data indicata nella comunicazione sara' revocata l'autorizzazione all'utilizzo della carta, con conseguente iscrizione del suo nominativo nell'archivio di cui al precedente art. 10-bis; b) l'iscrizione di cui alla lettera a) puo' essere evitata provvedendo, entro la predetta data, al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente; c) qualora il pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente venga effettuato successivamente all'iscrizione nel menzionato archivio, tale circostanza sara' annotata dall'emittente nell'archivio stesso. 2. L'obbligo di annotazione di cui al comma 1, lettera c), a carico degli emittenti carte di pagamento decorre dal momento in cui e' operativo l'adeguamento della struttura tecnica dell'archivio, cosi' come comunicato dalla Banca d'Italia. 3. La comunicazione di cui al comma 1 e' effettuata all'indirizzo indicato dal titolare della carta, secondo quanto concordato tra le parti, con mezzi di cui sia certa la data di spedizione e quella di ricevimento, e puo' essere resa in via autonoma o unitamente all'invio di altre comunicazioni.». - Il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, reca: «Regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 7 e 11 del citato decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, cosi' come modificati dal presente regolamento: «Art. 1 (Struttura dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento). - 1. L'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, istituito presso la Banca d'Italia dall'art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, introdotto dall'art. 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, costituisce un servizio di interesse economico generale, finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti. 2. L'archivio e' costituito dalla sezione centrale presso la Banca d'Italia e dalle sezioni remote presso le banche, gli uffici postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamento e le prefetture. 3. I soggetti di cui al comma 2, adottano tutte le misure necessarie ad assicurare l'efficiente interazione delle sezioni remote con la sezione centrale dell'archivio. 4. Qualora la Banca d'Italia si avvalga di un ente esterno per la gestione dell'archivio, questi e' tenuto a presentare, annualmente, una relazione sull'attivita' svolta alla Banca d'Italia quale titolare del trattamento. Si osservano le disposizioni di cui al capo IV del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». «Art. 2 (Dati contenuti nell'archivio). - 1. Nell'archivio sono iscritti i seguenti dati: a) estremi identificativi del soggetto che trasmette i dati e data della trasmissione; b) per le persone fisiche traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e per i titolari delle carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: cognome, nome, luogo e data di nascita, sesso, codice fiscale, domicilio eletto all'atto della conclusione della convenzione di assegno; c) per gli enti, anche se privi di personalita' giuridica, traenti degli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista e titolari di carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale, eventuale iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianale; d) per gli assegni emessi senza autorizzazione o senza provvista: coordinate, divisa, importo; e) coordinate dei moduli di assegno dei quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento; f) coordinate dei moduli di assegno non restituiti; g) per le carte di pagamento per le quali sia stata revocata l'autorizzazione all'utilizzo: emittente, numero, scadenza e avvenuto pagamento, effettuato successivamente all'iscrizione nell'archivio, di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente; h) per le carte di pagamento delle quali sia stato denunciato il furto o lo smarrimento: emittente, numero, scadenza. 2. Sono altresi' iscritti in archivio i dati relativi all'indicazione dell'autorita' procedente, del tipo e della durata delle sanzioni e dei divieti di cui all'art. 10-bis, comma 1, lettera c), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, delle norme di legge violate, nonche' del cognome, del nome, del luogo, della data di nascita, del sesso, della residenza, domicilio o dimora e del codice fiscale del soggetto nei cui confronti sono state applicate le suddette sanzioni.». «Art. 7 (Trasmissione dei dati relativi alle carte di pagamento). - 1. I dati relativi alle carte di pagamento e alle generalita' del responsabile dell'utilizzo secondo la disciplina contrattuale sono trasmessi quando e' revocata l'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento in conseguenza del mancato pagamento o della mancata costituzione dei fondi relativi alle transazioni effettuate. Sono trasmessi all'archivio anche i dati relativi al pagamento di tutte le ragioni di debito nei confronti dell'emittente effettuato successivamente all'iscrizione.». «Art. 11 (Diritti dell'interessato). - 1. Il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti dell'interessato sono esercitati, anche presso le sezioni remote dell'archivio, ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Gli aggiornamenti, le rettifiche, le integrazioni e le cancellazioni da effettuare in conseguenza dell'esercizio di tali diritti sono disposti su comunicazione del soggetto che ha trasmesso i dati ovvero d'intesa con esso.». |
| Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 gennaio 2021
Il Ministro: Bonafede Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2021 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 395 |
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