Gazzetta n. 61 del 12 marzo 2021 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2020, n. 183 |
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto".», corredato delle relative note. (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 51 del 1° marzo 2021). |
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Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21, recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunita' "Il Forteto"», corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE).
Art. 1
Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 1-bis. All'articolo 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2022». Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze e dei rappresentanti delle amministrazioni competenti e delle parti sociali, per l'individuazione di soluzioni volte al superamento dell'attuale situazione relativa all'utilizzo dei soggetti di cui al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale della Regione siciliana 26 novembre 2000, n. 24, secondo la consistenza alla data del 31 luglio 2020. Il tavolo svolge le proprie riunioni anche in modalita' telematica e ai componenti il medesimo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o emolumenti comunque denominati. 1-ter. Dall'attuazione del comma 1-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal comma 1-bis con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019»; b) al comma 4, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 5. All'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022». 6. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 7. Le procedure concorsuali gia' autorizzate per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 134 del 12 giugno 2018, possono essere espletate fino al 31 dicembre 2021. 7-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) al comma 2: 1) all'alinea, le parole: «Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni»; 2) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»»; c) al comma 3, le parole: «, nel triennio 2018-2020,» sono sostituite dalle seguenti: «, fino al 31 dicembre 2021,». 8. All'articolo 20, comma 11-bis, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.». 9. Gli enti locali gia' autorizzati dalla Commissione per la Stabilita' Finanziaria degli Enti Locali, ai sensi dell'articolo 243, commi 1 e 7, e dell'articolo 243-bis, comma 8, lettere d) e g), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad effettuare assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2020, che si trovano nell'impossibilita' di concludere le procedure di reclutamento entro il 31 dicembre 2020 per le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, possono effettuare le predette assunzioni entro il 30 giugno 2021, anche se in esercizio o gestione provvisoria, in deroga all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e nelle more dell'adozione del bilancio di previsione per il triennio 2021-2023. 10. In relazione alle conseguenze derivanti dalle attivita' di contrasto al fenomeno epidemiologico ed al solo fine di ultimare i progetti e i lavori avviati per il programma «Matera 2019» nonche' per completare la rendicontazione, all'articolo 1, comma 346, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021»; b) al secondo periodo, la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021»; c) e' aggiunto in fine il seguente periodo: «Per l'anno 2021 il Comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020.». 11. All'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la parola «2020» e' sostituita dalla seguente: «2021». 12. All'articolo 76 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 13. All'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero nell'eventuale atto di rinnovo». 14. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di potenziamento dell'attivita' informativa, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022». 15. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole «Fino al 31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2022». 16. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, al primo periodo, le parole «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo» e, al terzo periodo, le parole «entro il 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2021». 17. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole «31 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2021«. 17-bis. Per la presentazione di progetti di legge d'iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validita', ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell'articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza. 18. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 10 pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2011, n. 302: «Art. 1 Proroga termini in materia di assunzioni 1. (Omissis). 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021.». - Si riporta il testo dell'articolo 32-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 ottobre 2020, n. 269, Edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge: «Art. 32-sexies. Disposizioni in favore dei lavoratori appartenenti al bacino PIP - Emergenza Palermo 1. Gli enti locali sono autorizzati alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratto di lavoro atipico appartenente al bacino PIP - Emergenza Palermo di cui alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, in essere o scaduti nell'anno 2020, fino al 31 marzo 2022. 2. (Omissis).». - La legge della Regione Sicilia 26 novembre 2000, n. 24 (Disposizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia 28 novembre 2000, n. 54. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2013, n. 304: «Art. 1 Proroga di termini in materia di assunzioni, organizzazione e funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni 1. - 4. (Omissis). 5. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2021. 6. - 14. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 227 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2015, n. 302, Supplemento ordinario n. 70: «Art. 1. 227. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuita' nell'attuazione delle attivita' di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneita', di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonche', nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2014, n. 302: «Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. (Omissis). 2. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dall'articolo 66, commi 9-bis e 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre 2021. 3. (Omissis.) 4. Le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono prorogate al 31 dicembre 2021. 5. - 12-quater. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, Supplemento ordinario n. 62: «Art. 1. 1148. In materia di graduatorie e assunzioni presso le pubbliche amministrazioni, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a). - d). (Omissis). e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' prorogato al 31 dicembre 2021; f). - h). (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 250, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128, Supplemento ordinario n. 21: «Art. 250 Scuola Nazionale dell'amministrazione e conclusione dei concorsi, gia' banditi, degli enti pubblici di ricerca 1. - 3. (Omissis). 4. Sono ammessi alla frequenza del corso-concorso di cui al comma 1 i candidati vincitori del concorso entro il limite dei posti di dirigente disponibili maggiorato del 50 per cento. Coloro che hanno superato il corso-concorso di cui al comma 1 e sono collocati in graduatoria oltre i posti gia' autorizzati, sono iscritti secondo l'ordine di graduatoria finale, in un elenco, istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, al quale le amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2022, attingono, fino ad esaurimento, per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti. Ferma restando l'assunzione dei vincitori dei concorsi gia' autorizzati a qualsiasi titolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni possono procedere a bandire nuovi concorsi solo previo completo assorbimento degli iscritti al predetto elenco. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, Supplemento ordinario n. 141: «Art. 2 Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni 1. - 14. (Omissis). 15. Fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione di cui al presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 sono sospese le modalita' di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 15-bis. - 20-quinquies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2018, (Autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e ad assumere unita' di personale, in favore di varie amministrazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2018, n. 134: «Art. 5. Ministero dell'interno 1. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad indire procedure concorsuali, nel triennio 2018-2020, per personale della carriera prefettizia, dirigenziale e non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013. 2. Sono, altresi' autorizzate le risorse da cessazione 2017 - budget 2018 relative al personale della carriera prefettizia e al personale dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 3. Il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non dirigenziale, sulle risorse da cessazione 2017 - budget 2018 di personale non dirigenziale, come da Tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.». - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2017, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 20. Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalita' acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2021, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attivita' svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) abbia maturato, al 31 dicembre 2021, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. 2. Fino al 31 dicembre 2021, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2021, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. 3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2021, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonche' gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilita' dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma e' subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259. 5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, e' fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalita' interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' abrogato. 6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, ne' quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresi' ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni. 10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonche' al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca. 11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), e' stabilito alla data del 31 dicembre 2021, fatta salva l'anzianita' di servizio gia' maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. 12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorita' il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. 13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza. 14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalita' di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresi', le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalita', dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalita' previste dall'ultimo periodo del comma 4.». - Si riporta il testo vigente degli articoli 243, commi 1 e 7, 243-bis, comma 8, lettere d) e g), e 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2000, n. 227, Supplemento ordinario n.162: «Art. 243 Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti. 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica sulla compatibilita' finanziaria. 2. - 6. (Omissis.) 7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).» «Art. 243-bis Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale 8. Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a). - c). (Omissis); d) e' soggetto al controllo sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale previsto dall'articolo 243, comma 1; e). - f). (Omissis); g) puo' procedere all'assunzione di mutui per la copertura di debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'articolo 204, comma 1, previsti dalla legislazione vigente, nonche' accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facolta' di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dalla lettera a), che abbia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente e che abbia provveduto alla rideterminazione della dotazione organica ai sensi dell'articolo 259, comma 6, fermo restando che la stessa non puo' essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio.» «Art. 163 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 1. Se il bilancio di previsione non e' approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilita' finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi del comma 3, e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' assumere solo obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione provvisoria l'ente puo' disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. 3. L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222. 4. 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme gia' impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 6. 7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate gia' assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa e' oggetto di reimputazione l'eventuale aggiornamento delle spese gia' impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della gestione dei dodicesimi.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 346, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: «Art. 1. 346. Al fine di governare e di gestire il ruolo di "Capitale europea della cultura" riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonche', fino al 31 dicembre 2021, quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili, di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Fino al 31 dicembre 2021, il comune di Matera puo' autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attivita' di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999. E' altresi' consentita l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche in deroga alle percentuali ivi previste. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Per garantire l'obiettivo di cui al presente comma, in favore del comune di Matera e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. Per l'anno 2021 il comune di Matera puo' provvedere, nel limite massimo di spesa di 900.000 euro, a valere sulle risorse finanziarie stanziate dal presente comma per l'anno 2020.». - Si riporta il testo dell'articolo 75, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria: «Art. 75 Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese 1. Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina, e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, come definite dall'articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonche' le autorita' amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le societa' e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2021, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonche' servizi di connettivita', mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una "start-up innovativa" o un "piccola e media impresa innovativa", iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 2. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 76 del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 76 Gruppo di supporto digitale alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'attuazione delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19 1. Al fine di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19, con particolare riferimento alla introduzione di soluzioni di innovazione tecnologica e di digitalizzazione della pubblica amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro delegato, fino al 31 dicembre 2021 si avvale di un contingente di esperti, in possesso di specifica ed elevata competenza nello studio, supporto, sviluppo e gestione di processi di trasformazione tecnologica, nominati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati il contingente di tali esperti, la sua composizione ed i relativi compensi. 2. Al comma 1-quater dell'articolo 8 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento". 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 8, comma 1-quinquies, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 e all'articolo 1, comma 399, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 1-quater, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2018, n. 290: «Art. 8. Piattaforme digitali 1. - 1-ter. (Omissis). 1-quater. A supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri di cui al comma 1-ter, opera un contingente di personale formato da esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e delle correlate iniziative di comunicazione e disseminazione, nonche' di significativa esperienza in progetti di trasformazione digitale, ivi compreso lo sviluppo di programmi e piattaforme digitali con diffusione su larga scala. Il contingente opera alle dirette dipendenze delle strutture di cui al comma 1-ter ed e' composto da personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, ad esclusione dei ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, ovvero da altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo, laddove disposto, e' reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nelle amministrazioni di provenienza. Il trattamento economico e' corrisposto secondo le modalita' previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente di esperti e' altresi' composto da personale di societa' pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies, sono definiti la consistenza numerica e le modalita' di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalita' di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalita' richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalita'. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente al 30 dicembre 2019 sono confermati sino alla scadenza prevista nell'atto di conferimento ovvero nell'eventuale atto di rinnovo. 1-quinquies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 luglio 2005, n.173: «Art. 4. Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa 1. - 2. (Omissis). 2-bis. Fino al 31 gennaio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, puo' richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalita' terroristica di matrice internazionale.». 2-ter - 2-quinquies (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonche' proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 2015, n. 41: «Art. 8. Disposizioni in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza 1. (Omissis). 2. Fino al 31 gennaio 2022: a) non possono essere autorizzate, ai sensi dell'articolo 18 della legge 3 agosto 2007, n. 124, condotte previste dalla legge come reato per le quali non e' opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, della medesima legge n. 124 del 2007, ad eccezione delle fattispecie di cui agli articoli 270, secondo comma, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 302, 306, secondo comma, e 414, quarto comma, del codice penale; b) con le modalita' di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con funzione di polizia di prevenzione, puo' essere attribuita anche al personale delle Forze armate, che non ne sia gia' in possesso, il quale sia adibito, ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge n. 124 del 2007, al concorso alla tutela delle strutture e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) o dei Servizi di informazione per la sicurezza; c) le identita' di copertura, di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, possono essere utilizzate negli atti dei procedimenti penali di cui all'articolo 19 della medesima legge n. 124 del 2007, dandone comunicazione con modalita' riservate all'autorita' giudiziaria procedente contestualmente all'opposizione della causa di giustificazione; d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 497, comma 2-bis, del codice di procedura penale, l'autorita' giudiziaria, su richiesta del direttore generale del DIS o dei direttori dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) o dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), quando sia necessario mantenerne segreta la reale identita' nell'interesse della sicurezza della Repubblica o per tutelarne l'incolumita', autorizza gli addetti agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e successive modificazioni, a deporre in ogni stato o grado di procedimento con identita' di copertura. 2-bis.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2019, n. 305: «Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni 1. - 6. (Omissis). 7. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonche' ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri: a) graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto anche conto della complessita' della struttura cui e' preposto il titolare dell'incarico, fermo restando per tutti i titolari di incarichi dirigenziali l'obbligo di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all'articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; b) previsione che i dati di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza; c) individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna. 7.bis- 10-septiesdecies (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 25, comma 1, del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 25. Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo 1. Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresi' alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 30 aprile 2021 e, fino a tale ultima data, il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 13 dell'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, prescinde dai pareri previsti dallo stesso articolo 13.». - La legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1970, n. 147. - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2008, n. 235: «Art. 6. Disposizioni finanziarie e finali 1. - 1-quater (Omissis). 2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 435 milioni di euro per l'anno 2010 e di 175 milioni di euro per l'anno 2011, un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, fino al 31 dicembre 2012, per le finalita' previste dall'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, limitatamente alle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. All'utilizzo del Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, nonche' alla Corte dei conti.». |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 1 bis
Disposizioni in materia di assunzione di personale nelle pubbliche amministrazioni
1. All'articolo 1, comma 171, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «per il triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2020-2023». 2. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato e' incrementata di 27 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' di personale dell'Area III. L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2021-2023, e' conseguentemente autorizzata ad assumere, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 27 unita' di livello dirigenziale non generale e di 166 unita' dell'Area III, posizione economica F1, di cui 5 unita' con particolare specializzazione nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale. Nella procedura concorsuale per la copertura delle posizioni dirigenziali di cui al secondo periodo puo' essere prevista una riserva per il personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso per dirigente, nel limite massimo del 30 per cento dei posti messi a concorso. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 930.885 euro per l'anno 2021, di 9.308.845 euro per l'anno 2022 e di 11.170.614 euro annui a decorrere dall'anno 2023; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Nelle more della conclusione della procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2022, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad avvalersi di esperti in possesso di specifica ed elevata competenza nello sviluppo e nella gestione di progetti e processi di trasformazione tecnologica e digitale, mediante conferimento di non piu' di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III, posizione economica F1, a valere sulle risorse di cui al presente comma, per una spesa massima pari a 219.436 euro. Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, di cui al secondo periodo, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo. 3. All'articolo 1, comma 321, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «per il triennio 2019-2021» sono sostituite dalle seguenti: «per il quadriennio 2019-2022». 4. A decorrere dall'anno 2021, la dotazione organica del personale non dirigenziale della giustizia amministrativa e' incrementata di 39 unita' dell'Area III. A tale fine, per il triennio 2021-2023, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, e' autorizzato il reclutamento con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi dalla giustizia amministrativa, ancorche' unitamente ad altre amministrazioni, di un contingente pari a 45 unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.882.582 euro per l'anno 2021 e di 2.259.098 euro annui a decorrere dall'anno 2022; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 5. All'articolo 1, comma 320-bis, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «sono autorizzate per l'anno 2020» sono inserite le seguenti: «nonche' per il triennio 2021-2023». 6. Per assicurare la costante presenza di un congruo numero di magistrati presso ciascuna sezione del Consiglio di Stato, la relativa dotazione organica e' incrementata di tre consiglieri di Stato nell'anno 2021, di tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonche', nell'anno 2023, di ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, per complessive 10 unita'. Per il miglior funzionamento della giustizia amministrativa di primo grado, tenuto conto della necessita' di potenziare in particolare la sede di Roma del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, la relativa dotazione organica e' incrementata di 20 unita' fra referendari, primi referendari e consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, da assegnare in misura non inferiore alla meta' alla predetta sede. Per le finalita' di cui al presente comma, la giustizia amministrativa e' autorizzata ad assumere, nel triennio 2021-2023, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, venti referendari di Tribunale amministrativo regionale, nonche' dieci consiglieri di Stato, tre dei quali in ciascuno degli anni 2021 e 2022 e quattro dei quali nell'anno 2023, per una spesa di 258.678 euro per l'anno 2021, di 3.297.865 euro per l'anno 2022, di 3.948.017 euro per l'anno 2023, di 4.763.503 euro per l'anno 2024, di 5.173.896 euro per l'anno 2025, di 5.355.511 euro per l'anno 2026, di 5.429.688 euro per l'anno 2027, di 5.495.660 euro per l'anno 2028, di 6.419.002 euro per l'anno 2029 e di 6.432.217 euro annui a decorrere dall'anno 2030. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Conseguentemente, alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla voce: «Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato», le parole: «n. 22» sono sostituite dalle seguenti: «n. 23»; b) alla voce: «Consiglieri di Stato», le parole: «n. 102» sono sostituite dalle seguenti: «n. 111»; c) alla voce: «Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari», le parole: «n. 403» sono sostituite dalle seguenti: «n. 423». 7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 854 e' sostituito dal seguente: «854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 36.965.095 euro per l'anno 2021, di 167.093.928 euro per l'anno 2022, di 298.318.044 euro per l'anno 2023, di 306.769.659 euro per l'anno 2024, di 311.958.532 euro per l'anno 2025, di 312.441.871 euro per l'anno 2026, di 313.213.197 euro per l'anno 2027, di 313.969.732 euro per l'anno 2028, di 314.477.390 euro per l'anno 2029, di 315.297.328 euro per l'anno 2030, di 315.618.747 euro per l'anno 2031, di 315.859.810 euro per l'anno 2032 e di 315.998.714 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente»; b) al comma 884 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse»; c) il comma 886 e' sostituito dal seguente: «886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalita' pari a 30 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854»; d) al comma 1050 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'unita' di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: "Ministro" e' sostituita dalla seguente: "Ministero"». 8. All'articolo 1, comma 685, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al secondo periodo, le parole da: «il personale interessato» fino a: «a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «il numero delle unita' di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021»; b) al terzo periodo, dopo le parole: «erogate mensilmente» sono inserite le seguenti: «al personale individuato». 9. Il comma 135 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' sostituito dal seguente: «135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022». 10. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7, lettere b) e c), al comma 8 e al comma 9, pari a 3.404.455 euro per l'anno 2021 e a 2.982.799 euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 171, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, Supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 171. La dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2006, come modificata dall'articolo 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementata di venticinque unita' di personale non dirigenziale. L'Avvocatura dello Stato, per il quadriennio 2020-2023, e' autorizzata ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale, un contingente di personale di due unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva F3, di otto unita' appartenenti all'Area III, fascia retributiva F1, e di quindici unita' appartenenti all'Area II, fascia retributiva F2. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 253.445 euro per l'anno 2020 e a 1.013.778 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede ai sensi del comma 174.». - Si riporta il testo dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 novembre 2004, n. 280: «Art. 10. Proroga di termini in materia di definizione di illeciti edilizi. 1. - 4. (Omissis). 5. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito "Fondo per interventi strutturali di politica economica", alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, Supplemento ordinario n. 112: «Art. 7 Gestione delle risorse 1. - 5-bis. (Omissis). 6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimita': a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalita' dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilita' oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non e' ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attivita' che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attivita' informatica nonche' a supporto dell'attivita' didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purche' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessita' di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilita' amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater. 6-bis - 6-quinquies. (Omissis). - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 321, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2018, n. 302, Supplemento ordinario n. 62, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 321. Al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato, per il quadriennio 2019-2022, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, e' autorizzato il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sino a 26 unita' di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, con conseguente incremento della dotazione organica. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2019 e di 1,12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. L'amministrazione comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 320-bis, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 320-bis. In attuazione di quanto previsto dal comma 320, all'articolo 1 della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni: al secondo comma, la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "sette"; al terzo comma, le parole: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da due presidenti" sono sostituite dalle seguenti: "ciascuna sezione giurisdizionale e' composta da tre presidenti". All'articolo 1, quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, la parola "tre" e' sostituta dalla seguente: "cinque". Al giudizio di idoneita' di cui all'articolo 21, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e al giudizio per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 6, commi secondo e quinto, della medesima legge n. 186 del 1982, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 16, e all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e, in ogni caso di promozione a qualifica superiore ai sensi di detto articolo 21, il ricollocamento in ruolo avviene a richiesta dell'interessato, da presentare entro 15 giorni dalla conoscenza del provvedimento di promozione a pena di decadenza dalla stessa, e deve obbligatoriamente perdurare per tutto il periodo di cui al quinto comma dello stesso articolo 21. Fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 426 del 1984, nonche' dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la dotazione organica del personale di magistratura della giurisdizione amministrativa e' incrementata di tre presidenti di sezione del Consiglio di Stato, di due presidenti di tribunale amministrativo regionale, di dodici consiglieri di Stato e di diciotto fra referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, sono autorizzate per l'anno 2020 nonche' per il triennio 2021-2023, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, la copertura di quindici posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di venti referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonche', per le esigenze delle segreterie delle nuove sezioni del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di tre dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica.». - Si riporta la tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117, Supplemento ordinario, come modificata dalla presente legge: Tabella A Ruolo del personale di magistratura della giustizia amministrativa: Presidente del Consiglio di Stato n. 1 Presidente aggiunto del Consiglio di Stato n. 1 Presidenti di Sezione del Consiglio di Stato n. 23 (*) Presidenti di Tribunale amministrativo regionale n. 24 Consiglieri di Stato n. 111 (*) (**) Consiglieri di Tribunale amministrativo regionale, Primi Referendari e Referendari n. 423 (***) (*) Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal decreto legislativo 24 dicembre 2003, n. 373. (**) Oltre ai posti dei consiglieri di Stato nominati ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426. (***) Oltre ai posti dei consiglieri del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento e per la sezione autonoma per la provincia di Bolzano, di cui all'articolo 90 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, previsti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426. - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 854, 884, 886 e 1050, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, Supplemento ordinario n. 46, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 854. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 35.987.135 euro per l'anno 2021, di 166.537.624 euro per l'anno 2022, di 297.761.740 euro per l'anno 2023, di 306.213.355 euro per l'anno 2024, di 311.402.228 euro per l'anno 2025, di 311.885.567 euro per l'anno 2026, di 312.656.893 euro per l'anno 2027, di 313.413.428 euro per l'anno 2028, di 313.921.086 euro per l'anno 2029, di 314.741.024 euro per l'anno 2030, di 315.062.443 euro per l'anno 2031, di 315.303.506 euro per l'anno 2032 e di 315.442.410 euro annui a decorrere dall'anno 2033, destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente. 884. Al fine di potenziare e accelerare le attivita' e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali, delle altre amministrazioni pubbliche interessate e dei cittadini, nonche' di incrementare il livello di efficienza degli uffici e delle strutture della giustizia tributaria, tenuto anche conto del contenzioso tributario instaurato avverso i provvedimenti adottati dagli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria, nonche' per potenziare le connesse funzioni di supporto e coordinamento delle attivita' svolte dalle articolazioni territoriali, anche in materia di sicurezza, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, per l'anno 2021, a bandire procedure concorsuali, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, conseguentemente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nei limiti dell'attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unita', di cui 350 unita' da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, e 100 unita' nell'Area II, posizione economica F2, da destinare alle ragionerie territoriali dello Stato e 100 unita' di Area III, posizione economica F1, di cui 60 da destinare alle commissioni tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi, in deroga ai vigenti vincoli in materia di reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la possibilita' di avvalersi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le medesime finalita' di cui al presente comma, alla lettera c) del comma 350 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: 'l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche, apportando una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5 per cento.' sono soppresse. 886. Per le finalita' di cui ai commi da 1037 a 1050, al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, e' autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalita' pari a 30 unita', da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Il reclutamento del suddetto contingente di personale e' effettuato, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilita', mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attraverso l'avvio di procedure concorsuali pubbliche, per titoli ed esame orale, per l'accesso alle quali e' richiesto, oltre al titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e alla conoscenza della lingua inglese, anche il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti pertinenti ai profili professionali richiesti: a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche, in diritto europeo e internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al bilancio, anche ai fini dello sviluppo e della sperimentazione dei relativi sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi quantitativi per l'economia, in analisi dei dati e in analisi delle politiche pubbliche. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 1.198.406 euro per l'anno 2021 e di 1.438.087 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 854. 1050. Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, e' istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, un'apposita unita' di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalita', e' istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, e' reso indisponibile nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. L'unita' di missione, oltre a personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, puo' avvalersi, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero, di non piu' di 10 unita' di personale non dirigenziale dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto previsto dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. A tal fine, all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, la parola: «Ministro» e' sostituita dalla seguente: «Ministero».». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 685, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 685. Per l'esercizio delle funzioni istituzionali relative alla verifica della conformita' economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e delle relative relazioni tecniche e della connessa funzione di supporto all'attivita' parlamentare e governativa, in ragione degli obblighi di reperibilita' e disponibilita' a orari disagevoli, al personale interessato che presta servizio presso gli uffici centrali dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, ivi incluso quello con qualifica dirigenziale non generale, e' corrisposta una maggiorazione dell'indennita' di amministrazione o della retribuzione di posizione di parte variabile in godimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuati, tenendo conto delle modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al primo periodo, le misure e i criteri di attribuzione delle predette maggiorazioni nonche', su proposta dei Capi Dipartimento, il numero delle unita' di personale interessato, nel limite di spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2018, di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le maggiorazioni sono erogate mensilmente al personale individuato, sulla base dell'effettivo svolgimento dell'attivita' di cui al primo periodo attestato dai Capi Dipartimento, previo monitoraggio svolto nell'ambito di ciascun ufficio interessato. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 135, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 135. Per il potenziamento dei compiti finalizzati al miglioramento e all'incremento dell'efficienza delle politiche di bilancio e fiscali, la dotazione finanziaria destinata alle specifiche esigenze di cui al comma 7 dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, e' incrementata di 200.000 euro per l'anno 2020, di 900.000 euro per l'anno 2021 e di 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022.». |
| Allegato 1-bis (Articolo 22-quinquies, comma 2) «Allegato 1 (articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)
+-------------------------------------------------------------------+ | RISULTATI DIFFERENZIALI | +-------------------------------------------------------------------+ | - COMPETENZA - | +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Descrizione risultato | | | | |differenziale | 2021| 2022| 2023| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge | -196.064| -157.000| -138.500| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | 483.299| 431.297| 493.550| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ | - CASSA - | +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Descrizione risultato | | | | |differenziale | 2021| 2022| 2023| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |saldo netto da | | | | |finanziare, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge | -279.207| -208.500| -198.000| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |Livello massimo del | | | | |ricorso al mercato | | | | |finanziario, tenuto | | | | |conto degli effetti | | | | |derivanti dalla | | | | |presente legge (*) | 566.572| 482.797| 553.050| +----------------------+----------------+-------------+-------------+ |(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare | | prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti | | con ammortamento a carico dello Stato. | +----------------------+----------------+-------------+-------------+
». |
| Art. 2
Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 2. All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole «fino al 31 dicembre 2020.» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021.»; b) le parole «alla data del 31 ottobre 2020,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 ottobre 2021,». 3. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «sono differiti al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati al 31 dicembre 2021». 4. In considerazione della emergenza epidemiologica da COVID-19 e del carattere particolarmente diffusivo del contagio, se l'eventuale annullamento dell'elezione degli organi delle amministrazioni comunali in alcune sezioni influisce sulla elezione di alcuno degli eletti o sui risultati complessivi, la consultazione nelle sezioni stesse si svolge nuovamente, in deroga ai termini di cui agli articoli 77, comma 2, e 79, comma 2, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, entro il 20 maggio 2021, in una data stabilita dal prefetto di concerto con il presidente della corte d'appello. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 4-bis. All'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni». 4-ter. I termini di cui all'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, come modificato dal comma 4-bis del presente articolo, si applicano anche per le elezioni degli organi delle citta' metropolitane, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali in scadenza entro il primo semestre dell'anno 2021. Fino al rinnovo degli organi di cui al presente comma e' prorogata la durata del mandato di quelli in carica. 4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 861 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalita' fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile»; b) al comma 862, alinea, la parola: «libera» e' sostituita dalla seguente: «accantonata»; c) al comma 868, dopo le parole: «A decorrere dal 2021,» sono inserite le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dal comma 861,»; d) al comma 869: 1) all'alinea, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2021»; 2) alla lettera b), le parole: «con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza». 4-quinquies. All'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «per non piu' di due volte». 4-sexies. All'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2021». 4-septies. All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole: «al 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022»; b) al comma 2-bis, le parole: «al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2022». 4-octies. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) e' sostituita dalla seguente: «i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2021».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, Supplemento ordinario n. 27: «Art. 17 Semplificazione in materia di assunzione di lavoratori extra UE e di documentazione amministrativa per gli immigrati 1. - 4 (Omissis). 4-bis. All'articolo 3, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le parole: ", fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero" sono soppresse. 4-ter. All'articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, le parole: ", fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti" sono soppresse. 4-quater. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter acquistano efficacia a far data dal 31 dicembre 2021. 4-quinquies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 594, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1 594. I termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 6, comma 3, della legge 20 novembre 2017, n. 167, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 6 della stessa legge, nonche' i termini di presentazione della domanda previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, per la concessione dell'indennizzo da corrispondere in conseguenza di lesione personale gravissima ai sensi dell'articolo 583, secondo comma, del codice penale e di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell'articolo 583-quinquies del codice penale, sono riaperti e prorogati, a pena di decadenza, fino al 31 dicembre 2021. Tuttavia, per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 31 ottobre 2021, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 12 e 13, comma 1, della legge n. 122 del 2016, il termine per la presentazione della domanda di accesso all'indennizzo e' quello di cui al comma 2 del predetto articolo 13.». - Si riporta il testo dell'articolo 18-bis, comma 1, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 18-bis. Modifiche in materia di funzioni fondamentali dei comuni 1. Nelle more dell'attuazione della sentenza della Corte costituzionale 4 marzo 2019, n. 33, e della conclusione del processo di definizione di un nuovo modello di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali dei comuni, i termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, sono prorogati al 31 dicembre 2021.». - Si riporta il testo degli articoli 77 e 79, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 giugno 1960, n. 152, Supplemento ordinario n. 1520: «Art. 77 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 69 Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.» «Art. 79 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, articolo 71 Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione. In caso diverso, l'elezione seguira' entro due mesi, nel giorno che sara' stabilito dal Prefetto, di concerto col Presidente della Corte d'appello.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 ottobre 2020, n. 248, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 1- 4-quaterdecies. (Omissis). 4-quinquiesdecies. Le consultazioni elettorali concernenti le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, sono rinviate, anche ove gia' indette, e si svolgono entro sessanta giorni dalla data dell'ultima proclamazione degli eletti nei comuni della provincia che partecipano al turno annuale ordinario delle elezioni amministrative relative all'anno 2021 o, comunque, nel caso in cui nella provincia non si svolgano elezioni comunali, entro sessanta giorni dallo svolgimento del predetto turno di elezioni, mediante l'integrale rinnovo del relativo procedimento elettorale. 4. sexiesdecies - 4-undevicies.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 861, 862, 868 e 869 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 861. Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalita' fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarita' amministrativa e contabile». «862. Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilita' finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non e' possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari: a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente; c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente; d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.» «868. A decorrere dal 2021 fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.» «869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati: a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861; b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.». - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, Supplemento ordinario n. 6, come modificato dalla presente legge: «Art. 16 Presidente 1. - 2. (Omissis). 3. Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e puo' essere rieletto per non piu' di due volte.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 628, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 628. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, da adottare entro il 30 giugno 2021, sono definite le modalita' attuative di utilizzo del Fondo di cui al comma 627 e della relativa sperimentazione limitata a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, (Proroga e definizione di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. Proroga di termini in materia di istruzione, universita' e ricerca. 1. (Omissis). 2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento e' stabilito al 31 dicembre 2022. 2-bis. Il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido, per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non si sia ancora provveduto all'adeguamento antincendio indicato dall'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro dell'interno 16 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2014, e' stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla citata lettera a), al 31 dicembre 2022. Restano fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo 6, comma 1. 3. - 5-septies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1122, della citata legge n. 205 del 2017, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 1122. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno, sono disposte le seguenti proroghe di termini: a) all'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, le parole: " 31 dicembre 2017 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2018 "; b) al fine di potenziare le misure di rimpatrio, il Fondo di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' incrementato di 500.000 euro per il 2018, di 1.500.000 euro per il 2019 e di 1.500.000 euro per il 2020; c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, in materia di contrasto alla pirateria, le parole: " 31 dicembre 2017 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2018 "; d) all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, in materia di bilancio di previsione degli enti locali, le parole: " per l'anno 2005 " sono sostituite dalle seguenti: " per l'anno 2018 "; e) all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di utilizzo delle risorse gia' disponibili sulle contabilita' speciali delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, le parole: " 31 dicembre 2016 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2018 "; f) all'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, in materia di trasferimento di dati alla banca dati nazionale del DNA, le parole: " un anno dalla data della sua entrata in funzione " sono sostituite dalle seguenti: " il 31 dicembre 2018 "; g) sono prorogate, fino al 31 dicembre 2018, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; h) all'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: " , e la graduatoria vigente del concorso a 814 posti di vigile del fuoco, bandito con decreto del Ministero dell'interno 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, che e' prorogata fino al 31 dicembre 2018 "; i) le attivita' ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove e' prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l'8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonche' nei territori dell'Italia centrale colpiti dagli eventi sismici nel 2016 e nel 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell'isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, e' prorogato al 31 dicembre 2022, previa presentazione della SCIA parziale al comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30 giugno 2021. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e' prorogato al 31 dicembre 2021.». |
| Art. 3
Proroga di termini in materia economica e finanziaria
1. All'articolo 4, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «A decorrere dall'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «Entro l'anno 2021». 2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole «2019 e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «2019, 2020 e 2021». 3. All'articolo 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2021»; b) al comma 5, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021». 4. All'articolo 1, comma 789, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021». 5. All'articolo 2, comma 6-quater, secondo periodo, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022». 6. All'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, al primo periodo, le parole: «e' convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio» e il secondo periodo e' soppresso; b) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021». 6-bis. All'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2021». 7. In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, previsti dall'articolo 5, commi 2 e 5, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022. 8. Al comma 4, dell'articolo 117, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 9. All'articolo 1, comma 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole «Agenzia delle entrate,» sono inserite le seguenti: «da adottarsi entro il 1° febbraio 2021,», e dopo le parole «ogni altra disposizione necessaria» sono inserite le seguenti: «per l'avvio e'». 10. All'articolo 1, comma 540, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al terzo periodo, le parole «Nel caso in cui» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui». 11. All'articolo 141, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da «puo' avvalersi» fino a «sei unita'» sono sostituite dalle seguenti: «puo' conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2022». 11-bis. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogata all'anno 2027 alle medesime condizioni di cui all'articolo 1, comma 547, della citata legge n. 160 del 2019. 11-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 576-bis e' sostituito dal seguente: «576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli»; b) il comma 577-bis e' sostituito dal seguente: «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli». 11-quater. I provvedimenti di revoca adottati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, conseguenti al raggiungimento o al mantenimento di un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a 150 milioni di euro, sono sospesi fino al 31 dicembre 2021. 11-quinquies. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 11-sexies. Le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, si applicano alle relazioni finanziarie relative agli esercizi avviati a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 12 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 (Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6: «Art. 4. Disposizioni finali e transitorie 1 - 11. (Omissis). 12. Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. Entro l'anno 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, e' istituito nell'ambito del predetto Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale ed e' autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unita' di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell'istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine e' autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.». -Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: «Art. 3 Razionalizzazione del patrimonio pubblico e riduzione dei costi per locazioni passive 1. In considerazione dell'eccezionalita' della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, l'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, previsto dalla normativa vigente non si applica al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' dalle Autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalita' istituzionali. 2. - 19-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 13, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100: «Art. 13. Vendita di beni tramite piattaforme digitali 1. - 3. (Omissis). 4. Le disposizioni di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, acquistano efficacia a decorrere dal 1° luglio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di cui all'articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto invia i dati relativi a dette operazioni secondo termini e modalita' determinati con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 1. 5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano fino al 30 giugno 2021.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 789, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1 789. I contratti in corso alla data del 1° gennaio 2020, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono adeguati, entro il 30 giugno 2021, alle disposizioni di cui ai commi da 784 a 814.». - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 6-quater, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 (Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11 marzo 2014, n. 23), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2015, n. 190: «Art. 2. Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi 1 - 6-ter. (Omissis). 6-quater. I soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti di cui al primo periodo adempiono all'obbligo di cui al comma 1 esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria, attraverso gli strumenti di cui al comma 3. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli articoli 9 e 32 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonche', ai sensi dell'articolo 2-sexies del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le liberta' dell'interessato. 6.quinquies.». - Si riporta il testo dell'articolo 106, commi 1 e 7, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti 1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria e' convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 2. - 6. (Omissis). 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021. 8. - 8.bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 14-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonche' interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 94, Edizione straordinaria, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese 1 - 14. (Omissis). 14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 30 giugno 2021, concede garanzie, in conformita' alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. 14-ter. - 14-sexies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 5, commi 2 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 2010, n. 68, Supplemento ordinario n. 58: «Art. 5 (Formazione continua) 1. (Omissis). 2. La formazione continua consiste nella partecipazione a programmi di aggiornamento professionale definiti annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze e finalizzati al perfezionamento e al mantenimento delle conoscenze teoriche e delle capacita' professionali. Almeno meta' del programma di aggiornamento riguarda le materie caratterizzanti la revisione dei conti, ovvero la gestione del rischio e il controllo interno, i principi di revisione nazionali e internazionali applicabili allo svolgimento della revisione legale previsti dalla direttiva 2006/43/CE, come modificata dalla direttiva 2014/56/UE, la disciplina della revisione legale, la deontologia professionale, l'indipendenza e la tecnica professionale della revisione. 3 - 4. (Omissis). 5. In ciascun anno l'iscritto deve acquisire almeno 20 crediti formativi, per un totale di un minimo di 60 crediti formativi nel triennio. 6. - 13. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 117, comma 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 117 Disposizioni in materia di anticipo del finanziamento sanitario corrente e di pagamento dei debiti degli enti sanitari 1 - 3. (Omissis). 4. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19 nonche' per assicurare al Servizio sanitario nazionale la liquidita' necessaria allo svolgimento delle attivita' legate alla citata emergenza, compreso un tempestivo pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalle regioni agli enti del proprio Servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore del presente provvedimento non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del Servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per le finalita' dei predetti enti legate alla gestione dell'emergenza sanitaria e al pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite durante il suddetto periodo. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2021. 5 - 11. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 544 e 540 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2016, n. 297, Supplemento ordinario n. 57: «Art. 1 544. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro il 1° febbraio 2021 sono disciplinate le modalita' tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entita' e il numero dei premi messi a disposizione, nonche' ogni altra disposizione necessaria per l'avvio e per l'attuazione della lotteria. Il divieto di pubblicita' per giochi e scommesse, previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, non si applica alla lotteria di cui al comma 540.» «540. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i contribuenti, persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attivita' di impresa, arte o professione, presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione e' necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice lotteria, individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, adottato ai sensi del comma 544, all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione, secondo le modalita' di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. A decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore puo' segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell'ambito delle attivita' di analisi del rischio di evasione. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.». - Si riporta il testo dell'articolo 141, comma 1-ter del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 141 Lotteria dei corrispettivi 1 - 1-bis. (Omissis). 1-ter. A decorrere dall'anno 2020, le spese di cui al comma 1-bis sono gestite, d'intesa con il dipartimento delle finanze, dal dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze il quale, nell'ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, puo' conferire fino a sei incarichi di collaborazione ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2022, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 555 e 547 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1 555. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.» «547. Per i comuni interamente confinanti con Paesi non appartenenti all'Unione europea, il limite di cui al comma 555 e' determinato con riferimento alla media delle entrate accertate negli esercizi dal 2015 al 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1, commi 576-bis e 577-bis della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 576-bis. In deroga al comma 576, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, le agevolazioni di cui ai commi 573, 574 e 575 si applicano nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.» «577-bis. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2021, alle imprese che effettuano gli investimenti di cui al comma 577 il credito d'imposta e' riconosciuto, in deroga alle disposizioni del medesimo comma 577, in misura pari ai costi sostenuti nel limite dell'importo di 1.800.000 euro per ogni impresa. Tale limite e' di 270.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell'acquacoltura e di 225.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.». - Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 (Regolamento recante norme in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3, e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2015, n. 105: «Art. 4. Determinazione dei criteri per richiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia 1. I confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l'autorizzazione alla Banca d'Italia per l'iscrizione nell'albo. 2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attivita' finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1. 3. La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107, t.u.b., comma 3, del t.u.b., comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco di cui all'articolo 112, t.u.b. del t.u.b. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall'iscrizione all'albo.». - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, come modificato dalla presente legge: «Art. 24 Termini agevolazioni prima casa 1. I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.». - Il regolamento delegato n. 2019/815/UE della Commissione, del 17 dicembre 2018 che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione del formato elettronico unico di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE), e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2019, n. L 143/1. |
| Art. 3 bis
Disposizioni in materia di societa' partecipate
1. Il tardivo deposito dei bilanci relativi all'esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non da' luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 114 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267: «Art. 114 Aziende speciali ed istituzioni 1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed ai principi del codice civile. 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. L'istituzione conforma la propria gestione ai principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni ed adotta il medesimo sistema contabile dell'ente locale che lo ha istituito, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 151, comma 2. L'ente locale che si avvale della facolta' di non tenere la contabilita' economico patrimoniale di cui all'articolo 232, comma 3, puo' imporre alle proprie istituzioni l'adozione della contabilita' economico-patrimoniale. 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita' gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 4. L'azienda e l'istituzione conformano la loro attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo dell'equilibrio economico, considerando anche i proventi derivanti dai trasferimenti, fermo restando, per l'istituzione, l'obbligo del pareggio finanziario. 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della gestione. 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti dell'azienda da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; b) il budget economico almeno triennale; c) il bilancio di esercizio; d) il piano degli indicatori di bilancio. 8-bis. Ai fini di cui al comma 6, sono fondamentali i seguenti atti dell'istituzione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale: a) il piano-programma, di durata almeno triennale, che costituisce il documento di programmazione dell'istituzione; b) il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati; c) le variazioni di bilancio; d) il rendiconto della gestione predisposto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, completo dei relativi allegati.». |
| Art. 3 ter Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
1. Al comma 452 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il riferimento al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, deve intendersi riferito al regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, in conformita' alla direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 452, della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178: «Art. 1 452. In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022.». - Il regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 5 maggio 2017, n. L 117/176. - La direttiva (UE) 2020/2020 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le disposizioni transitorie relative all'imposta sul valore aggiunto applicabile ai vaccini contro la COVID-19 e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro della COVID-19, in risposta alla pandemia di COVID-19, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11 dicembre 2020, n. L 419/1. |
| Art. 4
Proroga di termini in materia di salute
1. All'articolo 2, comma 67-bis, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2009, n.191, le parole «e per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2020 e per l'anno 2021». 2. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole «e 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021». 3. All'articolo 38, comma 1-novies, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: «e 2020» sono sostituite dalle seguenti: «, 2020 e 2021». 4. All'articolo 11, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole «Dall'anno 2021,» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno 2022,». 4-bis. La durata degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.561, che non abbiano svolto le procedure elettorali per il relativo rinnovo, nonche' di quelli delle rispettive Federazioni nazionali, e' prorogata fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 fissato con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021. L'articolo 2, comma 8, e l'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 si applicano ai mandati successivi al predetto rinnovo. 5. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole «1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2022». 6. All'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente: «Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021». 7. Al fine di garantire la necessaria continuita' delle attivita' di ricerca, nelle more dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in considerazione dell'attuale situazione di straordinaria emergenza sanitaria, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono continuare ad avvalersi del personale addetto alle attivita' di ricerca, nonche' di personale di supporto alla ricerca, assunto con contratti di lavoro flessibile e in servizio presso tali istituti, fino al 30 settembre 2021, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede nei limiti delle complessive risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, proprie di ciascun Istituto, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 7-bis. Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di supporto ai professionisti iscritti agli Ordini dei chimici e dei fisici, anche in ragione dell'impegno eccezionale nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il terzo periodo del comma 8 dell'articolo 8 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e' sostituito dai seguenti: «I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalita' previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi». 7-ter. All'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024». 8. Per garantire l'ampliamento della platea dei soggetti idonei all'incarico di direttore generale delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, anche in ragione delle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e successive modificazioni, pubblicato nel portale telematico del Ministero della salute il 1° aprile 2020, e' integrato entro il 21 marzo 2021. A tal fine i termini di presentazione delle domande di cui all'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 26 novembre 2019, sono riaperti dal 21 gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, previa pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale. Restano iscritti nell'elenco nazionale i soggetti gia' inseriti nell'elenco nazionale alla data di entrata in vigore del presente decreto. 8-bis. L'applicazione delle disposizioni dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' prorogata al 31 dicembre 2023. 8-ter. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente: «5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attivita' per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital, puo' essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente gia' forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, e' legato all'emergenza in corso ed e' erogato dalle regioni e province autonome nelle quali e' ubicata la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502». 8-quater. Al fine di assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate, per l'anno 2021, per un importo di 2 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 8-quinquies. In sede di prima applicazione, la revisione della lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167, da parte del Gruppo di lavoro screening neonatale esteso, istituito con decreto del Ministero della salute 17 settembre 2020, e' completata entro il 31 maggio 2021. 8-sexies. L'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: «Art. 13 (Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione). - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge». 8-septies. All'articolo 25 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4-novies, secondo periodo, le parole: "del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183"; b) al comma 4-duodecies e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021". 8-octies. L'efficacia delle misure previste dalle disposizioni di cui al comma 8-septies e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea richiesta dal Ministero della salute.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 67-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, Supplemento ordinario n. 243: «Art. 2. Disposizioni diverse 1 - 67. (Omissis). 67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 novembre 2011, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali e' effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Per gli anni 2012 e 2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' pari allo 0,30 per cento. Per l'anno 2014, per l'anno 2015, per l'anno 2016, per l'anno 2017, per l'anno 2018, per l'anno 2019, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Limitatamente all'anno 2014, la percentuale indicata al citato articolo 15, comma 23, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e' pari all'1,75 per cento. 68 - 100. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2017, n. 242: «Art. 18. Finanziamento di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza 1. Al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attivita' di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' accantonata per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, la somma di 32,5 milioni di euro, previa sottoscrizione, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di intesa sul riparto per le disponibilita' finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. La somma di cui al periodo precedente e' cosi' ripartita: a) 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificita' e innovativita' nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico; b) 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio; b-bis) 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialita' neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attivita' di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico. 2- - 2-bis (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1-novies, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34: «Art. 38. Debiti enti locali 1 - 1-octies (Omissis). 1-novies. All'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: "accantonata per l'anno 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti: "accantonata per gli anni 2017, 2018 e 2019" e le parole: "Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017 e per l'anno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio sanitario nazionale per gli anni 2017, 2018 e 2019". Per gli anni 2019, 2020 e 2021, la somma accantonata ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del citato decreto-legge n. 148 del 2017, come modificato dal presente comma, e' ripartita per le finalita' indicate alle lettere a) e b) del medesimo articolo 18, comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1-decies. - 2-quinquies (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 (Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria), convertito con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2019, n. 101: «Art. 11. Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale 1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria, sulla base degli indirizzi regionali e in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, non puo' superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale e' pari al 10 per cento per ciascun anno. Per il medesimo triennio, qualora nella singola Regione emergano oggettivi ulteriori fabbisogni di personale rispetto alle facolta' assunzionali consentite dal presente articolo, valutati congiuntamente dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti e dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, puo' essere concessa alla medesima Regione un'ulteriore variazione del 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'anno precedente, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale. Tale importo include le risorse per il trattamento accessorio del personale, il cui limite, definito dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2022, i predetti incrementi di spesa sono subordinati all'adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, in coerenza con quanto stabilito dal decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, e con l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.». - Si riporta il testo degli articoli 2, comma 8 e 8, comma 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1946, n. 241: «Art. 2. Organi. 1 - 7. (Omissis). 8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.» «Art. 8. Organi delle Federazioni nazionali. 1 - 5. (Omissis). 6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.». - Si riporta il testo dell'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 (Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2014, n. 61: «Art. 42. Disposizioni transitorie e finali 1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), ed all'articolo 16, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022; la disposizione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c), si applica fino al 31 dicembre 2016. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2015, n. 140, Supplemento ordinario n. 32: «Art. 9-duodecies. Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco 1. (Omissis). 2. Nel quadriennio 2016-2019, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia. Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, di non piu' di 80 unita' per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2020. Le procedure concorsuali e le assunzioni di cui al presente comma possono essere effettuate anche nell'anno 2021. L'Agenzia puo' prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 425, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «Art. 1 425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui al comma 424.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 5-bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: «Art. 7 Gestione delle risorse umane 1. - 5. (Omissis). 5-bis. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. I contratti posti in essere in violazione del presente comma sono nulli e determinano responsabilita' erariale. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente comma sono, altresi', responsabili ai sensi dell'articolo 21 e ad essi non puo' essere erogata la retribuzione di risultato. Resta fermo che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, non si applica alle pubbliche amministrazioni. 6. - 6-quinquies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 424, della citata legge n. 205 del 2017: «Art. 1. 424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo svolgimento delle predette attivita', entro il limite del 20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attivita' di ricerca, personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50 milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 8, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2018, n. 25, come modificato dalla presente legge: «Art. 8. Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico 1. - 7. (Omissis). 8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresi' gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente e il relativo rinnovo avviene con le modalita' previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. Il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica, con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente, fino al primo rinnovo dei Consigli direttivi di tutti gli Ordini dei chimici nel rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi provvedimenti attuativi. 9. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, Supplemento ordinario n. 99, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 607. Al fine di agevolare la prosecuzione dell'investimento straniero nell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo (ISMETT), in considerazione dell'elevata specializzazione maturata dall'ISMETT nelle attivita' di trapianto e cura delle insufficienze terminali di organi vitali e del rilievo assunto in ambito nazionale, cosi' come attestato dal riconoscimento del carattere scientifico dell'ISMETT, la Regione siciliana, sottoposta ai programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro dal deficit sanitario, sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' autorizzata fino al 31 dicembre 2024 ad incrementare la valorizzazione tariffaria dell'attivita' sanitaria del predetto Istituto, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la valorizzazione delle funzioni del medesimo ISMETT, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, comma 13, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per garantire il riconoscimento della maggiore complessita' gestita dall'ISMETT. La regione assicura il conseguimento degli obiettivi finanziari relativi al settore sanitario su altre aree della spesa sanitaria. Tale autorizzazione opera anche con riferimento agli anni 2013 e 2014.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre 2016, n. 206: «Art. 1 Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale 1. I provvedimenti di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale sono adottati nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. E' istituito, presso il Ministero della salute, l'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, aggiornato con cadenza biennale. Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco e' valida per quattro anni, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7. L'elenco nazionale e' alimentato con procedure informatizzate ed e' pubblicato sul sito internet del Ministero della salute. 2-bis. Nell'elenco nazionale di cui al comma 2 e' istituita un'apposita sezione dedicata ai soggetti idonei alla nomina di direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici sperimentali, aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106. 3. Ai fini della formazione dell'elenco di cui al comma 2, con decreto del Ministro della salute e' nominato ogni due anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominate una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione dell'elenco e all'espletamento delle attivita' connesse e conseguenziali. In fase di prima applicazione, la commissione e' nominata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La commissione di cui al comma 3 procede alla formazione dell'elenco nazionale di cui al comma 2, entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. Alla selezione sono ammessi i candidati che non abbiano compiuto sessantacinque anni di eta' in possesso di: a) diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2, ovvero laurea specialistica o magistrale; b) comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore sanitario o settennale in altri settori, con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche e o finanziarie, maturata nel settore pubblico o nel settore privato; c) attestato rilasciato all'esito del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria. I gia' menzionati corsi sono organizzati e attivati dalle regioni, anche in ambito interregionale, avvalendosi anche dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e in collaborazione con le universita' o altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'articolo 16-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, operanti nel campo della formazione manageriale, con periodicita' almeno biennale. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definiti i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche tali da assicurare un piu' elevato livello della formazione, la durata dei corsi e il termine per l'attivazione degli stessi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione. Sono fatti salvi gli attestati di formazione conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi delle disposizioni previgenti e, in particolare dell'articolo 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonche' gli attestati in corso di conseguimento ai sensi di quanto previsto dal medesimo articolo 3-bis, comma 4, anche se conseguiti in data posteriore all'entrata in vigore del presente decreto, purche' i corsi siano iniziati in data antecedente alla data di stipula dell'Accordo di cui al presente comma. 5. I requisiti indicati nel comma 4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione. Alle domande dovranno essere allegati il curriculum formativo e professionale e l'elenco dei titoli valutabili ai sensi del comma 6. La partecipazione alla procedura di selezione e' subordinata al versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato di un contributo pari ad euro 30, non rimborsabile. I relativi introiti sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute per essere destinati alle spese necessarie per assicurare il supporto allo svolgimento delle procedure selettive e per la gestione dell'elenco di idonei cui al presente articolo. 6. La commissione procede alla valutazione dei titoli formativi e professionali e della comprovata esperienza dirigenziale assegnando un punteggio secondo i parametri di cui ai commi da 7-bis a 7-sexies, e criteri specifici predefiniti nell'avviso pubblico di cui al comma 4, considerando: a) relativamente alla comprovata esperienza dirigenziale, la tipologia e dimensione delle strutture nelle quali e' stata maturata, anche in termini di risorse umane e finanziarie gestite, la posizione di coordinamento e responsabilita' di strutture con incarichi di durata non inferiore a un anno, nonche' eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili; b) relativamente ai titoli formativi e professionali che devono comunque, avere attinenza con le materie del management e della direzione aziendale, l'attivita' di docenza svolta in corsi universitari e post-universitari presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza, delle pubblicazioni e delle produzioni scientifiche degli ultimi cinque anni, il possesso di diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corsi di perfezionamento universitari di durata almeno annuale, abilitazioni professionali, ulteriori corsi di formazione di ambito manageriale e organizzativo svolti presso istituzioni pubbliche e private di riconosciuta rilevanza della durata di almeno 50 ore, con esclusione dei corsi gia' valutati quali requisito d'accesso. 7. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile dalla commissione a ciascun candidato e' di cento punti e possono essere inseriti nell'elenco nazionale i candidati che abbiano conseguito un punteggio minimo non inferiore a 70 punti. Il punteggio e' assegnato ai fini dell'inserimento del candidato nell'elenco nazionale che e' pubblicato secondo l'ordine alfabetico dei candidati senza l'indicazione del punteggio conseguito nella selezione. 7-bis. Ai fini della valutazione dell'esperienza dirigenziale maturata nel settore sanitario, pubblico o privato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), la Commissione fa riferimento all'esperienza acquisita nelle strutture autorizzate all'esercizio di attivita' sanitaria, del settore farmaceutico e dei dispositivi medici, nonche' negli enti a carattere regolatorio e di ricerca in ambito sanitario. 7-ter. L'esperienza dirigenziale valutabile dalla Commissione, di cui al comma 6, lettera a), e' esclusivamente l'attivita' di direzione dell'ente, dell'azienda, della struttura o dell'organismo ovvero di una delle sue articolazioni comunque contraddistinte, svolta, a seguito di formale conferimento di incarico, con autonomia organizzativa e gestionale, nonche' diretta responsabilita' di risorse umane, tecniche o finanziarie, maturata nel settore pubblico e privato. Non si considera esperienza dirigenziale valutabile ai sensi del presente comma l'attivita' svolta a seguito di incarico comportante funzioni di mero studio, consulenza e ricerca. 7-quater. La Commissione valuta esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni, attribuendo un punteggio complessivo massimo non superiore a 60 punti, tenendo conto per ciascun incarico di quanto previsto dal comma 6, lettera a). In particolare: a) individua range predefiniti relativi rispettivamente al numero di risorse umane e al valore economico delle risorse finanziarie gestite e per ciascun range attribuisce il relativo punteggio; b) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato in relazione alle diverse tipologie di strutture presso le quali l'esperienza dirigenziale e' stata svolta; c) definisce il coefficiente da applicare al punteggio base ottenuto dal candidato per l'esperienza dirigenziale che ha comportato il coordinamento e la responsabilita' di piu' strutture dirigenziali. 7-quinquies. Eventuali provvedimenti di decadenza del candidato, o provvedimenti assimilabili, riportati negli ultimi sette anni, sono valutati con una decurtazione del punteggio pari ad un massimo di 8 punti. Il punteggio per ciascuna esperienza dirigenziale valutata, per la frazione superiore all'anno, e' attribuito assegnando per ciascun giorno di durata un trecentosessantacinquesimo del punteggio annuale previsto per quella specifica esperienza dirigenziale. Nel caso di sovrapposizioni temporali degli incarichi ricoperti, e' valutata ai fini dell'idoneita' esclusivamente una singola esperienza dirigenziale, scegliendo quella a cui puo' essere attribuito il maggior punteggio. 7-sexies. La Commissione valuta i titoli formativi e professionali posseduti dal candidato attribuendo un punteggio, complessivo massimo non superiore a 40 punti, ripartito in relazione ai titoli di cui al comma 6, lettera b). 8. Non possono essere reinseriti nell'elenco nazionale coloro che siano stati dichiarati decaduti dal precedente incarico di direttore generale per violazione degli obblighi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.». - Si riporta il testo dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come sostituito dall'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2014, n. 212: «Art. 16 Misure di agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere 1. (Omissis). 2. Al fine di dare certezza e attuare gli impegni in relazione agli investimenti stranieri concernenti l'ospedale e centro di ricerca medica applicata "Mater Olbia" di cui al comma 1, la regione Sardegna e' autorizzata, per gli anni dal 2019 al 2021, a programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie specialistiche ambulatoriali e ospedaliere da soggetti privati in misura non superiore al livello massimo stabilito dall'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, incrementato del 20 per cento, fatti salvi i benefici relativi alla deroga di cui al secondo periodo del medesimo comma 14, introdotto dall'articolo 1, comma 574, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La predetta autorizzazione triennale ha carattere sperimentale ed e' finalizzata al conseguimento di incrementi dei tassi di mobilita' sanitaria attiva e alla riduzione dei tassi di mobilita' passiva. Il Ministero della salute e la regione Sardegna assicurano il monitoraggio delle attivita' della struttura in relazione all'effettiva qualita' dell'offerta clinica, alla piena integrazione con la rete sanitaria pubblica e al conseguente effettivo decremento della mobilita' passiva. La copertura dei maggiori oneri e' assicurata annualmente all'interno del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 836, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5-quater, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 4 Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 1- 5-ter. (Omissis). 5-quater. Alle strutture private accreditate che abbiano concorso a sostenere il Servizio sanitario nazionale convertendo parte delle attivita' per destinarle a pazienti affetti da COVID-19, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano comunque raggiunto il 100 per cento del budget per acuti, considerando i ricoveri ordinari e i day hospital, puo' essere riconosciuto un contributo una tantum in proporzione al costo complessivo sostenuto nel 2020 per i dispositivi di protezione individuale, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e tenendo conto dei dispositivi di protezione individuale eventualmente gia' forniti alle medesime strutture dalla regione o provincia autonoma interessata o dal Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il predetto riconoscimento, a titolo di contributo una tantum, e' legato all'emergenza in corso ed e' erogato dalle regioni e province autonome nelle quali e' ubicata la struttura destinataria di budget, che abbia sottoscritto l'accordo contrattuale per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 338 della citata legge n. 205 del 2017: «Art. 1 338. Per il triennio 2018-2020 e' istituito un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Al fondo possono accedere le associazioni che svolgono attivita' di assistenza psicologica, psicosociologica e sanitaria in tutte le forme a favore dei bambini affetti da malattia oncologica e delle loro famiglie. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo periodo, e' disciplinato con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2-bis, della legge 19 agosto 2016, n. 167 (Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203: «Art. 4. Protocollo operativo per la gestione degli screening neonatali 1 - 2. (Omissis). 2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto superiore di sanita', dell'Age.na.s., delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le societa' scientifiche di settore, sottopone a revisione periodica almeno biennale la lista delle patologie da ricercare attraverso lo screening neonatale, in relazione all'evoluzione nel tempo delle evidenze scientifiche in campo diagnostico-terapeutico per le malattie genetiche ereditarie. In sede di prima applicazione, la revisione di cui al presente comma e' completata entro il 30 giugno 2020. 3. - (Omissis).». - Il decreto del vice Ministro della Salute (Istituzione del Gruppo di lavoro screening neonatale) del 17 settembre 2020 e' pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute. Il link e' il seguente: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_1920_0_file.p df - Si riporta il testo dell'articolo 13, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 13 Deroga alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione 1. Fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e' consentito l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti che intendono esercitare, in via autonoma o dipendente, nel territorio nazionale, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea. Gli interessati presentano istanza, corredata di un certificato di iscrizione all'albo del Paese di provenienza, alle regioni e alle province autonome, che possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti ai sensi degli articoli 2-bis e 2-ter del presente decreto. 2. Per la medesima durata indicata al comma 1, l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione nonche' presso strutture sanitarie private autorizzate o accreditate, purche' impegnate nell'emergenza da COVID-19, per l'esercizio di professioni sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario e' consentita, in deroga all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a tutti i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di svolgere attivita' lavorativa, fermo restando ogni altro limite di legge.». - Si riporta il testo dell'articolo 25, commi 4-novies e 4-duodecies del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: «Art. 25. Disposizioni di competenza del Ministero della salute 1- 4-octies. (Omissis). 4-novies. In relazione ai rapporti tra le universita' statali e il Servizio sanitario nazionale, instaurati attraverso la costituzione di aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029 e' autorizzato un finanziamento di 8 milioni di euro annui in favore delle universita' statali, a titolo di concorso alla copertura degli oneri connessi all'uso dei beni destinati alle attivita' assistenziali di cui all'articolo 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 517 del 1999. L'attribuzione del predetto finanziamento e' condizionata alla costituzione dell'azienda ospedaliero-universitaria con legge regionale nonche' alla sottoscrizione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, del relativo protocollo d'intesa di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo n. 517 del 1999, comprensivo della regolazione consensuale di eventuali contenziosi pregressi. 4-decies - 4-undecies. (Omissis). 4-duodecies. Al fine di promuovere le attivita' di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attivita' di ricerca e didattica, ai policlinici universitari non costituiti in azienda e' attribuito, nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate non in regime d'impresa, un contributo, nella forma di credito d'imposta, per gli anni dal 2020 al 2023, nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, a condizione che i predetti enti si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato in misura non inferiore all'85 per cento del personale in servizio in ciascun periodo d'imposta nel quale e' utilizzato il credito d'imposta. Per gli anni 2020 e 2021, il credito d'imposta di cui al primo periodo e' attribuito, alle medesime condizioni ivi previste, anche nell'ambito delle attivita' istituzionali esercitate in regime d'impresa, fermo restando il limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021. 4-terdecies.- 4-sexiesdecies (Omissis).». - L'articolo 108, parte terza, della versione consolidata del Trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 26 ottobre 2012, C 326/01. |
| Art. 5
Proroga di termini in materia di istruzione
1. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole «entro l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro l'anno 2021» e le parole «dal 2020/2021 al 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.». 2. All'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021». 3. All'articolo 87, comma 3-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «31 gennaio 2020» sono inserite le seguenti: «e successive proroghe» e le parole «per l'anno scolastico 2019/2020» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021». 4. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021» e, in fine, e' inserito il seguente periodo: «Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.». 5. All'articolo 58, comma 5-sexies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole «a decorrere dal 1° gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° marzo 2021».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, (Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 ottobre 2019, n. 255: «Art. 1-bis. Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente di religione cattolica 1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato a bandire, entro l'anno 2021, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2021/2022 al 2023/2024, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 2. - 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302. Supplemento ordinario n. 255: «Art. 39. Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time 1. - 2. (Omissis). 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 4. - 28. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3-ter, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12: «Art. 3. Ripartizione delle strutture e degli uffici 1. - 3-bis. (Omissis). 3-ter. Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2021, a valere sulle facolta' assunzionali pregresse, relative al comparto Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo e' stato gia' autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. A tal fine, le predette facolta' assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'universita' e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facolta' assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi. 4. - 9-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 87, comma 3-ter, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 87 Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali 1.- 3-bis. (Omissis). 3-ter. La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attivita' didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e successive proroghe, e comunque per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, produce gli stessi effetti delle attivita' previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 4.- 8. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 giugno 2013, n. 144, Supplemento ordinario n. 50: «Art. 18 Sblocca cantieri, manutenzione reti e territorio e fondo piccoli Comuni 1.- 8-quater. (Omissis). 8-quinquies. Il mancato affidamento dei lavori di cui al comma 8-quater entro il 31 dicembre 2014 comporta la revoca dei finanziamenti. Per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, il termine del 31 dicembre 2014 e' prorogato al 28 febbraio 2015. Le eventuali economie di spesa che si rendono disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti sono riassegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle richieste che seguono nell'ordine della graduatoria. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2021, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente. 8-quater. - 14-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 58, comma 5-sexies, del citato decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98: «Art. 58 Disposizioni urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca 1.- 5-quinquies. (Omissis). 5-sexies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, dopo le operazioni di mobilita' straordinaria di cui al comma 5-quinquies, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati, graduando i candidati secondo le modalita' previste nel comma 5-ter. La procedura selettiva di cui al presente comma e' finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° marzo 2021, il personale impegnato per almeno cinque anni, anche non continuativi, purche' includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualita' di dipendente a tempo determinato o indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non puo' partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonche' il personale che e' stato inserito nelle graduatorie della procedura di cui al comma 5-ter. Non possono, altresi', partecipare alla selezione il personale escluso dall'elettorato politico attivo, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, nonche' i condannati per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, i condannati per taluno dei delitti indicati dagli articoli 600-septies.2 e 609-nonies del codice penale e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado o da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonche' le relative modalita' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5-ter e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-quinquies sono ricoperti mediante supplenze provvisorie del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo ai sensi del presente comma non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Successivamente alle predette procedure selettive e sempre nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. 5-septies. - 7-bis. (Omissis).». |
| Art. 5 bis
Proroga della validita' delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario
1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «30 settembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»; b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La validita' delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e' prorogata al 30 settembre 2022».
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2020, n. 203, Supplemento ordinario n.30, come modificato dalla presente legge: «Art. 32 Misure per l'edilizia scolastica, per i patti di comunita' e per l'adeguamento dell'attivita' didattica per l'anno scolastico 2020-2021 1. - 5. (Omissis). 6. Il termine del 30 settembre 2020 di cui all'articolo 1, comma 147, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' prorogato al 30 settembre 2022 limitatamente alle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni. La validita' delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, in scadenza tra il 1° gennaio 2021 e il 29 settembre 2022, e' prorogata al 30 settembre 2022. 6-bis. - 7-ter. (Omissis).». |
| Art. 6
Proroga di termini in materia di universita' e ricerca
1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole "e 2020-2021" sono sostituite dalle seguenti: ", 2020-2021 e 2021-2022.". 2. All'articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023" e le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021"; b) al comma 2, le parole "a decorrere dall'anno accademico 2021/2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno accademico 2022/2023". 3. All'articolo 100, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "nel mese di luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021". Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dal presente comma pari a euro 16.179.552 per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 4. Al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 3, le parole "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e le parole ", fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: ". Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021"; b) all'articolo 3, comma 4, le parole "Con decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Con uno o piu' decreti" e le parole "il 30 aprile 2020" sono sostituite dalle seguenti: "la data di cui al comma 3"; c) all'articolo 4, comma 4, le parole "Fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3"; d) all'articolo 4, comma 6, le parole "fino alla data indicata dal decreto di cui all'articolo 3, comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3". 5. Il termine di cui all'articolo 238, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' prorogato all'anno 2021. 6. Al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole "entro il 15 marzo 2021" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2021"; b) le parole "fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 15 settembre 2021". 6-bis. Per gli anni 2021-2023, ai fini dell'adozione del decreto previsto dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, non si tiene conto del termine di cui al medesimo articolo 3, comma 1, primo periodo. 7. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 7-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2019/2020 e' prorogata al 15 giugno 2021. E' conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove. 8. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, (Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 2013, n. 214: «Art. 19 Alta formazione artistica, musicale e coreutica 01. (Omissis). 1. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attivita' per l'anno accademico 2013-2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022 fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. 2.- 5-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3-quater, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12: «Art. 3-quater. Disposizioni urgenti in materia di istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 1. Le disposizioni del regolamento recante le procedure e le modalita' per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023. In sede di prima attuazione la programmazione del reclutamento del personale di cui all'articolo 2 del medesimo regolamento e' approvata dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico entro il 31 dicembre 2021. 2. Le abrogazioni disposte dall'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, si applicano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 100, comma 3, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 100 Misure a sostegno delle universita' delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca 1.- 2. (Omissis). 3. I soggetti beneficiari dei crediti agevolati concessi dal Ministero dell'Universita' e della Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 297 a favore di imprese con sede o unita' locali ubicate nel territorio italiano, possono beneficiare, su richiesta, della sospensione di sei mesi del pagamento delle rate con scadenza prevista nel nei mesi di luglio 2020, gennaio 2021 e luglio 2021 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. Il Ministero procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126.». - Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. - Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 3 e 4, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, come modificato dalla presente legge: «Art. 3 Ripartizione delle strutture e degli uffici 1.- 2. (Omissis). 3. Il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, e' trasferito, in via transitoria, al Ministero dell'istruzione. Fino alla data di conferimento degli incarichi dirigenziali non generali della Direzione generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero dell'universita' e della ricerca e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2021 il Ministero dell'universita' e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, che gestisce anche il personale dirigenziale e non dirigenziale di cui all'articolo 4, comma 4. Le direzioni generali del predetto Dipartimento continuano altresi' a svolgere, anche per il Ministero dell'universita' e della ricerca, i compiti concernenti le spese gia' ad esse affidate per gli anni 2020 e 2021, quali strutture di servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. 3-bis. - 3-ter. (Omissis). 4. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro la data di cui al comma 3, su proposta del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, si procede alla ricognizione e al trasferimento delle strutture, del personale non dirigenziale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato, ai sensi del comma 5, anche il personale gia' posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del personale di cui al primo periodo avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, disciplinata con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, nel rispetto dei seguenti criteri: ripartizione proporzionale dei posti vacanti; individuazione delle aree organizzative interessate e attribuzione del personale alle medesime a cura di un'apposita commissione paritetica, sulla base delle esperienze e caratteristiche professionali; per ciascuna area organizzativa, distribuzione del personale tra i posti disponibili in ciascun Ministero utilizzando quale criterio di preferenza la maggiore anzianita' di servizio e, a parita' di anzianita', la minore eta' anagrafica; trasferimento d'ufficio del personale, nel caso in cui le istanze ricevute non siano idonee ad assicurare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti. Ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennita', emolumenti, gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, ne' rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove piu' favorevole, in godimento presso il Ministero soppresso al momento dell'inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il decreto di cui al primo periodo indica la data di decorrenza del trasferimento. 5. - 9-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, commi 4 e 6, del citato decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12: «Art. 4 Disposizioni finali e transitorie 1.- 3-bis. (Omissis). 4. Fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3, il personale di entrambi i Ministeri permane nel ruolo del personale dirigenziale e nella dotazione organica di quello non dirigenziale del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Successivamente alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione dei Ministeri e in sede di prima applicazione degli stessi, alle procedure di interpello per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, sia di prima sia di seconda fascia, possono partecipare i dirigenti del ruolo unico di cui al primo periodo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. (Omissis). 6. La Direzione generale per le risorse umane, finanziarie e i contratti continua ad operare fino alla data di cui all'articolo 3, comma 3, come struttura di servizio per il Ministero dell'universita' e della ricerca, per la gestione dei capitoli di bilancio iscritti sotto il centro di responsabilita' amministrativa numero 1 - Gabinetto ed altri uffici di diretta collaborazione del Ministro, del medesimo Ministero. 7. - 12. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 238, comma 6, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 238 Piano straordinario di investimenti nell'attivita' di ricerca 1.- 5. (Omissis). 6. Per l'anno 2020, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 610, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano alle universita', alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e alla fondazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 7. - 9. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2020, n. 93, come modificato dalla presente legge: «Art. 7-bis Disposizioni urgenti in materia di abilitazione scientifica nazionale 1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 101, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nell'ambito della tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2018-2020 e' istituito un sesto quadrimestre, successivo a quello previsto all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018. A tal fine la domanda di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 1 del citato decreto direttoriale, a pena di esclusione, e' presentata, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, a decorrere dal 12 luglio 2020 ed entro il 12 novembre 2020. I lavori riferiti al sesto quadrimestre si concludono entro il 31 maggio 2021. Le Commissioni nazionali formate sulla base del decreto direttoriale n. 1052 del 30 aprile 2018, come modificato dal decreto direttoriale n. 2119 dell'8 agosto 2018, in deroga a quanto disposto dall'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall'articolo 101, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, restano in carica fino al 15 settembre 2021. In deroga all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, e all'articolo 101, comma 6, quarto periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il procedimento di formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 e' avviato entro il 31 gennaio 2021.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 giugno 2016, n. 130. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1145, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205: «Art. 1. 1145. Le somme residue relative ai mutui che sono stati trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nonche' a valere sulle risorse di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei predetti mutui ai fini della realizzazione degli interventi riguardanti l'opera oggetto del mutuo concesso ovvero del diverso utilizzo autorizzato dalla Cassa depositi e prestiti Spa nel corso del periodo di ammortamento, previo parere favorevole del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. L'erogazione delle suddette somme e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti Spa entro il 31 dicembre 2021, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22: «Art. 6 Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari 1. Qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale. 2-bis. - 4. (Omissis).». |
| Art. 7
Proroga di termini in materia di beni e attivita' culturali e di turismo
1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 2. All'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 3. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, comma 1, alinea, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021"; b) all'articolo 3: 1) al comma 3, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; 2) al comma 5, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; c) all'articolo 4, comma 1, le parole "per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021". 3-bis. All'articolo 176, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 4. Per favorire l'attrazione di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo, nonche' al fine di supportare la realizzazione dei piani di sviluppo dell'Istituto Luce Cinecitta', l'efficacia delle disposizioni attuative dell'articolo 183, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 8 luglio 2020, recante "Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19", e' prorogata sino al 31 gennaio 2021. Per le medesime finalita' di cui al primo periodo, le societa' direttamente o indirettamente controllate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nell'Istituto Luce Cinecitta', anche mediante aumenti di capitale; lo statuto della societa' e' adeguato per assicurare la rappresentanza dei nuovi soci negli organi sociali e alla societa' si applicano le disposizioni del codice civile e le norme generali di diritto privato. L'Istituto Luce Cinecitta' puo' assumere la forma giuridica di societa' per azioni e acquisire la provvista finanziaria necessaria agli investimenti nel settore cinematografico e dell'audiovisivo anche mediante emissioni su mercati regolamentati di strumenti finanziari di durata non superiore a quindici anni, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030. 4-bis. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' riconosciuto, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2021. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4-ter. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi". 4-quater. Gli organismi dello spettacolo dal vivo possono utilizzare le risorse loro erogate per l'anno 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attivita' degli organismi medesimi. 5. All'onere derivante dal comma 3, pari a 350.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 6. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal comma 4, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 2011, n. 110: «Art. 3 Reti d'impresa, "Zone a burocrazia zero", Distretti turistici, nautica da diporto 4. (Omissis). 5. Nei territori di cui al comma 4, la delimitazione dei Distretti e' effettuata, entro il 31 dicembre 2021, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi, che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del settore turistico che operano nei medesimi territori. Il relativo procedimento si intende concluso favorevolmente per gli interessati se l'amministrazione competente non comunica all'interessato, nel termine di novanta giorni dall'avvio del procedimento, il provvedimento di diniego. 5-bis. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 (Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2016, n. 125: «Art. 11-bis Apertura, in via transitoria per le amministrazioni dotate di fondi scorta, di un'unica contabilita' speciale per ciascun ministero per la gestione del fondo scorta 1. (Omissis). 2. Considerata la necessita' di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2021 limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi, ivi incluse quelle messe a disposizione dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le somme diverse dalle precedenti, giacenti su dette contabilita' speciali al 31 dicembre 2018, si realizzano, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017, le procedure ivi previste di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ed eventuale riassegnazione allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Il Ministero da' conto degli importi che saranno mantenuti nelle contabilita' speciali, mediante opportuna documentazione, nella comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Alla data di chiusura delle contabilita' speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, le disponibilita' residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per eventuali ulteriori interventi da porre in essere a valere su dette risorse, le stesse possono essere riassegnate per le medesime finalita', in tutto o in parte, allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, anche secondo un profilo pluriennale. Il Ministero puo' stabilire che le risorse riassegnate siano versate, per il successivo utilizzo, sulla contabilita' speciale della Soprintendenza speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, commi 3 e 5, e 4, della legge 29 dicembre 2017, n. 226 (Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 gennaio 2018, n. 21: «Art. 2. Interventi 1. Lo Stato riconosce meritevoli di finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera e dei luoghi legati alla figura di Ovidio, da realizzare negli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, attraverso i seguenti interventi: a) sostegno, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, alle attivita' didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative gia' in corso, volte a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della sua vita e della sua opera; b) recupero, restauro e riordino del materiale storico e artistico ovidiano, con l'individuazione nella citta' di Sulmona di una sede idonea a ospitare il "Museo Ovidio", per la collocazione e fruizione del suddetto materiale; c) recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi legati alla sua vita e alla sua opera, situati sia nella citta' di Sulmona sia nella Valle Peligna, anche attraverso interventi di potenziamento delle strutture esistenti. Gli interventi di recupero edilizio e riorganizzazione dei luoghi possono comportare minimi aumenti di volumetria, soltanto ove essi risultino strettamente necessari all'adeguamento delle strutture. A tali iniziative e' destinata una quota non inferiore al 20 per cento del contributo straordinario di cui all'articolo 4; d) costituzione di un Parco letterario ovidiano, quale itinerario turistico-culturale; e) realizzazione di un gemellaggio istituzionale tra la citta' di Sulmona e la citta' di Roma, luogo in cui soggiorno' a lungo, e prosecuzione del gemellaggio esistente tra la citta' di Sulmona e la citta' di Costanza, in Romania, luogo del suo esilio; f) promozione della ricerca in materia di studi ovidiani, anche attraverso la pubblicazione di materiali inediti e la previsione di borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado; g) realizzazione di ogni altra iniziativa utile per il conseguimento delle finalita' della presente legge.» «Art. 3. Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane 1. - 2. (Omissis). 3. Il Comitato promotore rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2021. Entro la predetta data, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'invio alle Camere, una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate unitamente al rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 4. (Omissis). 5. Il Comitato promotore, sulla base degli indirizzi del Comitato scientifico, redige un programma delle attivita', ne monitora l'attuazione e individua i soggetti attuatori di ogni specifica attivita'. A garanzia e tutela di trasparenza e pubblicita', il Comitato promotore provvede altresi', entro il 31 dicembre 2021, a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale la relazione conclusiva, insieme con gli atti e il rendiconto sull'utilizzazione dei contributi ricevuti. 6. - 7. (Omissis).» «Art. 4. Contributo straordinario 1. Per le iniziative celebrative dei duemila anni dalla morte di Ovidio, di cui alla presente legge, e' attribuito al Comitato promotore un contributo straordinario di 350.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2020 e 2021. A valere sul predetto contributo straordinario il Comitato promotore provvede altresi' alla realizzazione di un proprio sito internet istituzionale.». - Si riporta il testo degli articoli 176, comma 1 e 183, comma 7 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 176 Tax credit vacanze 1. Per i periodi di imposta 2020 e 2021 e' riconosciuto, una sola volta, un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validita', ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonche' dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attivita' turistico ricettiva. 2. - 7. (Omissis).» «Art. 183 Misure per il settore della cultura 1. - 6. (Omissis). 7. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo puo' adottare, limitatamente agli stanziamenti relativi all'anno 2020, e nel limite delle risorse individuate con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, uno o piu' decreti ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge, anche in deroga alle percentuali previste per i crediti di imposta di cui alla sezione II del capo III e al limite massimo stabilito dall'articolo 21, comma 1, della medesima legge. Nel caso in cui dall'attuazione del primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri, alla relativa copertura si provvede nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di conto capitale di cui all'articolo 89, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che a tal fine sono trasferite ai pertinenti capitoli iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Alle finalita' di mitigazione degli effetti subiti dal settore cinematografico possono essere finalizzati anche i contributi previsti dalle sezioni III, IV e V del Capo III della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonche', mediante apposito riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della citata legge n. 220 del 2016, la dotazione prevista dall'articolo 28, comma 1, della medesima legge, limitatamente all'anno 2020. 8. - 12. (Omissis).». - Il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo 8 luglio 2020 (Misure straordinarie per l'anno 2020 in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19), e' pubblicato nel sito internet del Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo. - Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2016, n. 277: «Art. 15. Credito d'imposta per le imprese di produzione 1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva e' riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive. 2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che: a) per le opere cinematografiche e' prevista l'aliquota del 40 per cento; b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 40 per cento puo' essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarita' dei diritti in misura non inferiore al 40 per cento, secondo le modalita' previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21 . 3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota e' determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.». - Si riporta il testo dell'articolo 30-quater, comma 2, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2019, n. 100: «Art. 30-quater. Interventi a favore di imprese private nel settore radiofonico 1. (Omissis). 2. Al fine di favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri corrisponde alle citate imprese un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2019. Il contributo di cui al presente comma non e' soggetto a riparto percentuale tra gli aventi diritto e puo' essere riassorbito da eventuale convenzione appositamente stipulata successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 (Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2016, n. 255: «Art. 1. Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione 1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, liberta', indipendenza e pluralismo dell'informazione, nonche' di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacita' delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonche' lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge, di seguito denominato "Fondo". 2. Nel Fondo confluiscono: a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese le risorse disponibili del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della presente legge; d) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarieta' pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: 1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; 2) societa' operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tale caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attivita'; 3) altri soggetti che esercitino l'attivita' di intermediazione nel mercato della pubblicita' attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa la rete internet. 3. Le somme di cui al comma 2, lettera d), sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo. 4. Il Fondo e' annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Le risorse di cui alle lettere c) e d) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni; i criteri di ripartizione delle risorse di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2 tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale. Il decreto di cui al primo periodo puo' prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalita' per la concessione di tali finanziamenti; lo schema di tale decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto puo' comunque essere adottato. Il Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo' comunque essere adottato. 5. 6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. 7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), gia' modificato dal comma 10-quaterdecies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2019, n. 304, Supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 394. In previsione di una revisione organica della normativa a tutela del pluralismo dell'informazione, che tenga conto anche delle nuove modalita' di fruizione dell'informazione da parte dei cittadini, tutti i termini di cui all'articolo 1, comma 810, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono differiti di quarantotto mesi. Sono conseguentemente differite le riduzioni applicabili alla contribuzione diretta, di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104: «Art. 1. Fondo unico per lo spettacolo Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attivita' cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonche' per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 354, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208: «Art. 1 354. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». - Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. |
| Art. 8
Proroga di termini in materia di giustizia
1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 2. All'articolo 1, comma 311, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 3. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021"; b) al comma 3, le parole "2018, 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "2018, 2019, 2020 e 2021". 4. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 5. All'articolo 7, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le parole "30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2021". 5-bis. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "otto anni" sono sostituite dalle seguenti: "nove anni".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146 (Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300: «Art. 3 Modifiche all'ordinamento penitenziario 1. (Omissis). 1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 311, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1 311. Per far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penali per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' del Ministero della giustizia e' incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale. Le tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, sono sostituite dalle tabelle I e II allegate alla presente legge e le successive modifiche alle predette tabelle sono disposte secondo le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con decreto del Ministro della giustizia sono individuati, in numero non superiore a sette, gli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale. Il Ministero della giustizia e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di personale di livello dirigenziale non generale. Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 337.969 per l'anno 2019, di euro 675.937 per l'anno 2020, di euro 684.154 per l'anno 2021, di euro 692.370 per l'anno 2022, di euro 700.587 per l'anno 2023, di euro 708.804 per l'anno 2024, di euro 717.020 per l'anno 2025, di euro 725.237 per l'anno 2026, di euro 733.454 per l'anno 2027, di euro 741.670 per l'anno 2028 e di euro 758.104 annui a decorrere dall'anno 2029.». - Si riporta il testo dell'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2015, n. 147: «Art. 21-quinquies. Disposizioni in materia di uffici giudiziari 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2021, per le attivita' di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni gia' distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicita' della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1. 3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento, per l'anno 2015, del 20 per cento per l'anno 2016, del 15 per cento per l'anno 2017 e del 10 per cento per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168 (Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2016, n. 203: «Art. 4. Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni 1. (Omissis). 2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non puo' essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2021, salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia. 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 3, del citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12: «Art. 7. Misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria 1 - 2. (Omissis). 3. Il programma dei lavori da eseguire in attuazione del presente articolo, nonche' l'ordine di priorita' degli stessi, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, adottato, d'intesa col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nel formulare la proposta di cui al primo periodo, tiene conto dei programmi di edilizia penitenziaria predisposti dal Comitato paritetico in materia di edilizia penitenziaria costituito presso il Ministero della giustizia. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, le competenze del personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono esercitate limitatamente alle opere individuate con le modalita' di cui al primo e al secondo periodo del presente comma e le cui procedure di affidamento siano avviate entro il 30 settembre 2021. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013, n. 15, come modificato dalla presente legge: «Art. 22 Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori 1 - 3. (Omissis). 4. Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro nove anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 5. (Omissis).». |
| Art. 9
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa
1. All'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2020" e' sostituita dalla seguente: "2021". 2. Al fine di consentire all'Agenzia Industrie Difesa di proseguire lo svolgimento delle attivita' istituzionali nelle more del riordino della normativa concernente i presupposti per l'iscrizione nel Registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il termine per l'iscrizione dell'Agenzia nel predetto registro e' fissato al 31 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'Agenzia continua a operare secondo quanto stabilito dall'articolo 30, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e dall'articolo 16 del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 30 giugno 2009, n. 85 (Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalita' transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla liberta' personale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2009, n. 160, Supplemento ordinario n. 108: «Art. 17 Norme transitorie 1. I profili del DNA ricavati da reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, previo nulla osta dell'autorita' giudiziaria, sono trasferiti dalle Forze di polizia alla banca dati nazionale del DNA entro il 31 dicembre 2021. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, Supplemento ordinario n. 84: «Art. 44 Registro nazionale delle imprese 1. Presso il Segretariato generale della Difesa, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, intermediazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. 2. - 13. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105: «Art. 30 Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi dello Stato 1 Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonche' gli adempimenti di cui agli articoli 28, terzo comma, e 34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti di istituto. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 16 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, Supplemento ordinario n. 146: «Art. 16 articolo 15 T.U. 1926 Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza hanno facolta' di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorita'.». |
| Art. 10
Proroga di termini in materia di agricoltura
1. Il comma 2 dell'articolo 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e' sostituito dal seguente: "2. Gli organismi di controllo devono essere accreditati in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e in ogni caso alla sua versione piu' aggiornata. Gli organismi di controllo esistenti aventi natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro il 31 dicembre 2021.". 2. All'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "e il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "e il 21 giugno 2021" e le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021". 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. 4. All'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 5. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021". 6. Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell'esonero previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e' sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione, da parte dell'ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021. 6-bis. All'articolo 78, comma 4-octies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole: "in scadenza nel 2020" sono inserite le seguenti: "e nel 2021".
Riferimenti normativi
- La legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2016, n. 302. - Si riporta il testo dell'articolo 63, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, Supplemento ordinario n.24: «Art. 63. Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque 1. - 4. (Omissis). 5. Al fine di garantire la continuita' di prestazioni indispensabili alle attivita' di manutenzione delle infrastrutture irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato del personale dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI), in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e il 21 giugno 2021, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2021. 6. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 1-bis, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata), convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 ottobre 2018, n. 231: «Art. 24. Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 1. (Omissis). 1-bis. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2021. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 10-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale ,e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n.44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75: «Art. 10-quinquies. Interventi di sostegno alle imprese del settore saccarifero 1. Al fine di sostenere le imprese del settore saccarifero in crisi, sulle quali gravano procedimenti di recupero degli aiuti di cui al regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, e al regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, derivanti dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/103 della Commissione, del 16 gennaio 2015, i procedimenti di recupero restano sospesi fino all'accertamento definitivo dell'obbligo a carico dei beneficiari e comunque sino al 31 marzo 2021 e, conseguentemente, le garanzie fideiussorie prestate per evitare le azioni di recupero mediante compensazione gia' avviate sono prive di effetti.». - Si riporta il testo degli articoli 16 e 16-bis del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 16. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura 1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da Covid 19, alle aziende appartenenti alle predette filiere, comprese le aziende produttrici di vino e birra, e' riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilita' relativa a novembre 2020. L'esonero e' riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero. 2. Il medesimo esonero e' riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. 3. Resta ferma per l'esonero di cui ai commi 1 e 2 l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 4. L'esonero e' riconosciuto sui versamenti che i datori di lavoro potenziali destinatari del beneficio devono effettuare entro il 16 dicembre 2020 per il periodo retributivo del mese di novembre 2020. Per i contribuenti iscritti alla "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni" l'esonero e' riconosciuto sul versamento della rata in scadenza il 16 novembre 2020 nella misura pari ad un dodicesimo della contribuzione dovuta per l'anno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. 5. Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, e' determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l'esonero e' riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021. 6. L'INPS e' chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attivita' identificate dai codici ATECO, nell'ambito delle filiere di cui al comma 1. 7. Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l'anno 2020 e 83 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.» «Art. 16-bis. Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura appartenenti ai settori economici riferiti ai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 1. Agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui all'articolo 16, che svolgono le attivita' identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3, e' riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020. 2. L'esonero e' riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.». - Si riporta il testo dell'articolo 78, comma 4-octies, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 78 Misure in favore del settore agricolo e della pesca 1.- 4-septies. (Omissis). 4-octies. In relazione alla necessita' di garantire l'efficienza e la continuita' operativa nell'ambito della filiera agroalimentare, la validita' dei certificati di abilitazione rilasciati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, nonche' degli attestati di funzionalita' delle macchine irroratrici rilasciati ai sensi dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 150 del 2012, in scadenza nel 2020 e nel 2021 o in corso di rinnovo, e' prorogata di dodici mesi e comunque almeno fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. 4-novies. (Omissis).». |
| Art. 11
Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
1. All'articolo 43, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "nei successivi tre anni da tale data" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2021". 1-bis. Per il solo anno 2019, i termini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono differiti al 31 dicembre 2020. 2. All'articolo 1, comma 445, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole "sino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2021". 3. All'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 4. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 5. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e' prorogato al 31 dicembre 2021 ai fini del recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d'imposta 2018, nonche' ai fini delle conseguenti attivita' di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime. 6. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi"; b) al comma 7, le parole "e 11.200.000 euro per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: ", 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021". 7. All'articolo 93, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole "fino al 31 dicembre 2020", sono sostituite dalle seguenti: "fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18". 8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a 5,1 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 9. I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. 10. All'articolo 1, comma 446, lettera h), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le parole «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2021». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 10-bis. I termini di decadenza per l'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma al fine di garantire il rispetto del relativo limite di spesa. 10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a 3,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 43, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, Supplemento ordinario n. 43: «Art. 43. Trasformazione 1. Le societa' di mutuo soccorso, gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente Codice, che entro il 31 dicembre 2021 si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886, n. 3818, il proprio patrimonio.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256, Supplemento ordinario n. 184: «Art. 3. Articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 1. - 2. (Omissis). 3. La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a pena di decadenza. 4. - 10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1999, n. 488: «Art. 38. Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche e disposizioni in materia di sgravi contributivi 1 - 2. (Omissis). 3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi di cui al medesimo comma 1, presentano domanda entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l'aspettativa, a pena di decadenza. La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volonta' in senso contrario. 4. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 445, lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 445. Al fine di rafforzare l'attivita' di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo quanto previsto dai commi 300 e 344 del presente articolo: a) - g). (Omissis). h) al fine di consentire una piena operativita' dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica al personale dell'Ispettorato, sino al 31 dicembre 2021, limitatamente alle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 475 e 474, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1. 475. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalita' previdenziali e assistenziali. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'ISTAT, dell'INPS e dell'INAIL, nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.» «474. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosita' delle occupazioni, anche in relazione all'eta' anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed e' composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ISTAT, dell'INPS, dell'INAIL e del Consiglio superiore degli attuari, nonche' da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalita' previste dal decreto di cui al primo periodo. Con il medesimo decreto sono altresi' disciplinate le modalita' di funzionamento della Commissione, nonche' la possibilita' di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a istituzioni nazionali, europee e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 31 dicembre 2021 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta alle Camere una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1991, n. 305: «Art. 13 (Norme di interpretazione autentica) 1. (Omissis). 2. L'INPS procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 2. - 3. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 7, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243 (Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2016, n. 304: «Art. 4. Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment) 1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a cinquantaquattro mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e' istituita dalla Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. 2. - 6. (Omissis). 7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018, 8.064.000 euro per l'anno 2019, 11.200.000 euro per l'anno 2020 e 5.100.000 euro per l'anno 2021. 8. - 10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 93, comma 4, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 93. Disposizioni in materia di porti 1. - 3. (Omissis). 4. La disposizione di cui al comma 3 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso per le mensilita' comprese fino alla scadenza del termine previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. 5. - 5-bis (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2014)), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, Supplemento ordinario n. 87: «Art. 1. 215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, Supplemento ordinario n. 101: «Art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) 1. - 8. (Omissis). 9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti; b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. - 28. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 446, lettera h), della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 446 Nel triennio 2019-2021, le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nonche' dei lavoratori gia' rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attivita' di pubblica utilita', anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa nonche' mediante altre tipologie contrattuali, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, nel rispetto delle seguenti condizioni: a). - g). (Omissis). h) per consentire il completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 marzo 2021, e' autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato fino al 31 marzo 2021 a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, fino ad un massimo di 30 milioni di euro a titolo di compartecipazione dello Stato. Le proroghe sono effettuate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 200, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190: «Art. 1. 200. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, con la dotazione di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Il Fondo e' ripartito annualmente con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.». |
| Art. 12
Proroga di termini in materia di sviluppo economico
1. All'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole "Per l'anno 2020," sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2020 e 2021,". 1-bis. All'articolo 38-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 giugno 2021"; b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili". 2. All'articolo 85 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato"; b) al comma 6, le parole "entro il 15 dicembre 2020, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al citato Fondo", sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato". 3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021". 4. All'articolo 198 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021.". All'articolo 34, comma 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole "nei limiti delle risorse pari a 309 milioni di euro per l'anno 2020", sono sostituite dalle seguenti "nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020". 5. All'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 100" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo1º giugno 2011, n. 100". 6. Le verificazioni periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazioni e delle imprese di revisione di veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 maggio 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. 7. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 22 e' inserito il seguente: "22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del gestore.". 8. All'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2021"; b) il quarto periodo e' soppresso; c) al quinto periodo, dopo le parole "al presente comma" sono aggiunte le seguenti: "; la stessa Autorita', sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui tempi di adeguamento". 8-bis. Al secondo periodo del comma 5-bis dell'articolo 39 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fino al 30 giugno 2021". 9. Al comma 2 dell'articolo 52 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti" sono inserite le seguenti: "e nell'esercizio 2021"; b) le parole "sono erogate entro il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021"; c) le parole "entro il 30 settembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 settembre 2021". 9-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 59, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023". b) al comma 60, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2023". 9-ter. All'articolo 40-ter del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "agli anni 2020 e 2021". 9-quater. Al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3, comma 7-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021"; b) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° settembre 2021".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 4-sexies, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34: «Art. 3. Distretti produttivi e reti di imprese 1. - 4-quinquies. (Omissis). 4-sexies. Per gli anni 2020 e 2021, il contratto di rete puo' essere stipulato per favorire il mantenimento dei livelli di occupazione delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorita' competenti. Rientrano tra le finalita' perseguibili l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro, l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attivita' o per crisi di impresa, nonche' l'assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attivita' produttive nella fase di uscita dalla crisi. Ai predetti fini le imprese fanno ricorso agli istituti del distacco e della codatorialita', ai sensi dell'articolo 30, comma 4-ter, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. 4-septies - 4-octies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 38-ter del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 38-ter Promozione del sistema delle societa' benefit 1. Per sostenere il rafforzamento, nell'intero territorio nazionale, del sistema delle societa' benefit, di cui all'articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in societa' benefit, sostenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 30 giugno 2021. Il credito d'imposta e' riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce limite di spesa. 2. Il credito d'imposta e' riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Il credito d'imposta e' utilizzabile, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno 2021. 3. Per la promozione delle societa' benefit nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalita' e i criteri di attuazione del presente articolo, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020 e a 7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto. 4-bis. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d'imposta di cui al presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 'Agenzia delle entrate - fondi di bilancio' per le necessarie regolazioni contabili.». - Si riporta il testo dell'articolo 85, commi 5 e 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: «Art. 85. Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonche' in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri 1. - 4. (Omissis). 5. In considerazione del protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia COVID-19, al fine di assicurare l'efficienza, la sicurezza e la continuita' del trasporto aereo di linea di passeggeri ed evitare un pregiudizio grave e irreparabile alle imprese, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, dell'indennizzo previsto dall'articolo 79, comma 2, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 202 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sul fondo di cui al comma 7 del citato articolo 79, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 250 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 2 del medesimo articolo 79 e che ne abbiano fatto ovvero ne facciano richiesta. Tale anticipazione comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari. 6. Per le motivazioni e le finalita' di cui al comma 5, nelle more del perfezionamento dell'iter autorizzatorio ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea previsto all'articolo 198 del decreto - legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a valere sul fondo di cui al medesimo articolo 198, e' autorizzato ad erogare, a titolo di anticipazione un importo complessivo non superiore a 50 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al citato articolo e che ne facciano richiesta. Tale anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, e' restituita, entro sei mesi dalla data di effettiva erogazione e comunque entro l'anno 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di perfezionamento della procedura con esito positivo, non si da' luogo alla restituzione dell'anticipazione ne' al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2019, n. 137 (Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 gennaio 2020, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 dicembre 2019, n. 282: «Art. 1. Misure urgenti per assicurare la continuita' del servizio svolto da Alitalia - Societa' Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione straordinaria. 1. (Omissis). 2. Il finanziamento di cui al comma 1 e' concesso con l'applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, ed e' restituito, per capitale e interessi, in prededuzione, con priorita' rispetto ad ogni altro debito della procedura entro il 30 giugno 2021. Detto finanziamento puo' essere erogato anche mediante anticipazioni di tesoreria da estinguere nel medesimo anno con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. Le somme corrisposte in restituzione del finanziamento sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. 2-bis - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 198, comma 1-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 198 Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore aereo 1. (Omissis). 1-bis. La misura di cui al comma 1 si applica, nel limite di 16 milioni di euro a valere sulle risorse ivi previste, anche per la compensazione dei danni subiti dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 11, del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176: «Art. 34. Disposizioni finanziarie 1. - 10. (Omissis). 11. Al fine di consentire l'attuazione di quanto disposto dagli articoli 198, comma 2, 199, commi 7 e 10-bis, e 229, commi 2-bis e 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dagli articoli 85, comma 1, 88, comma 2, e 89, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nei limiti delle risorse pari a 274 milioni di euro per l'anno 2020 e' consentita la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo. Conseguentemente, per tale importo, la previsione di cui all'articolo 265, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' da intendersi riferita all'anno 2021. 12. - 15. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2020, n. 201, Supplemento ordinario n. 29, come modificato dalla presente legge: «Art. 72. Sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo (direttiva 2013/59/EURATOM, articolo 93; decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, articolo 157) 1.- 3. (Omissis). 4. Nelle more dell'approvazione del decreto di cui al comma 3 e non oltre il 30 aprile 2021, continua ad applicarsi l'articolo 2 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 100. Decorso tale termine e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, si applicano le disposizioni dell'Allegato XIX. L'Allegato XIX stabilisce le modalita' di applicazione, nonche' i contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elenca i prodotti semilavorati metallici e prodotti in metallo oggetto della sorveglianza. I rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del decreto legislativo di cui al primo periodo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto. 5. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 34, comma 22 bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245, Supplemento ordinario n. 194: «Art. 34 Misure urgenti per le attivita' produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni 1.- 22. (Omissis). 22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprieta' degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 e' prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprieta' del gestore. 23.- 57. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 3-quinquies, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52, come modificato dalla presente legge: «Art. 3-quinquies. Misure urgenti per l'uso efficiente e la valorizzazione economica dello spettro radio e in materia di contributi per l'utilizzo delle frequenze televisive 1. - 3. (Omissis). 5. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 1° gennaio 2021 per gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale non si richiede la presenza di un sintonizzatore analogico. Al fine di assicurare ai consumatori la migliore qualita' di visione dell'alta definizione, a partire dal 1º luglio 2016 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU). Per le medesime finalita', a partire dal 1º gennaio 2017 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. Con regolamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma; la stessa Autorita', sentiti gli operatori di mercato interessati, indica le nuove codifiche approvate dall'ITU da integrare nei ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica, indicando altresi' i relativi congrui tempi di adeguamento. 6. - 7. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 39 comma 5-bis, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 39 Misure di rafforzamento dell'azione di recupero di aziende in crisi e potenziamento delle strutture di supporto per le crisi di impresa e per la politica industriale 1. - 5. (Omissis). 5-bis. Al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' assegnata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2020, destinata all'erogazione di finanziamenti agevolati per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di societa' o societa' cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonche' per la promozione e lo sviluppo di societa' cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalita' organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, nei limiti dello stanziamento di cui al presente periodo. Per le medesime ragioni di cui al primo periodo, gli enti di cui all'articolo 112, comma 7, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono continuare a concedere i finanziamenti ivi indicati, a condizioni piu' favorevoli di quelle esistenti sul mercato, fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento, fino al 30 giugno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 265, comma 5, del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 52, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 52 Interventi urgenti per la salvaguardia della liquidita' delle imprese dell'aerospazio 1. (Omissis). 2. Le quote dei finanziamenti, concessi ai sensi della legge 24 dicembre 1985, n. 808 con cadenza nell'esercizio 2020 o in esercizi precedenti e nell'esercizio 2021, sono erogate rispettivamente entro il 31 luglio 2020 ed entro il 31 luglio 2021 alle aziende per le quali non risultano inadempienze rispetto ai versamenti di quote di restituzione e di diritti di regia dovuti fino alla data del 31 dicembre 2019; alle imprese che diano corso a tali adempimenti successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e comunque entro il 30 settembre 2021, nei limiti delle relative disponibilita' di bilancio le quote vengono erogate entro tre mesi dal completamento degli adempimenti.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 59 e 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 agosto 2017, n. 189, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. 59. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni, e' soppresso. 60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui ai commi da 61 a 64 e da 66 a 71 del presente articolo, il comma 2 dell'articolo 35 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le piccole imprese di cui all'articolo 2, numero 7), della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, e a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici. L'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta disposizioni per assicurare, dalle medesime date di cui al precedente periodo, un servizio a tutele graduali per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica, nonche' specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti. L'ARERA stabilisce, altresi', per le microimprese di cui al citato articolo 2, numero 6), della direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli gia' individuati dalla medesima direttiva.». - Si riporta il testo dell'articolo 40-ter del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dalla presente legge: «Art. 40-ter. Proroga degli incentivi di cui all'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 1. Gli incentivi previsti dall'articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono prorogati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitatamente agli anni 2020 e 2021, secondo le procedure e le modalita' di cui al medesimo articolo 1, commi da 954 a 956, della legge n. 145 del 2018 e nel limite di un ulteriore costo annuo di 25 milioni di euro.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 7-bis e dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto legislativo 20 giugno 2005, n.122(Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della L. 2 agosto 2004, n. 210), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2005, n. 155, come modificato dalla presente legge: «Art. 3. Rilascio, contenuto e modalita' di escussione della fideiussione 1. - 7. (Omissis). 7-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, e' determinato il modello standard della fideiussione.» «Art. 4. Assicurazione dell'immobile. 1. (Omissis). 1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dal 1° settembre 2021, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard. 1-ter - 1-quater (Omissis).». |
| Art. 12 bis Tempi e modalita' per la realizzazione della consultazione dei territori interessati dalla Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee alla localizzazione del Parco Tecnologico
1. All'articolo 27 del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole:"sessanta giorni" sono sostituite dalle seguenti:"centottanta giorni"; b) al comma 4, le parole:"centoventi giorni" sono sostituite dalle seguenti:"duecentoquaranta giorni".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 27, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' benefici economici, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2010, n. 55, Supplemento ordinario n. 45, come modificato dalla presente legge: «Art. 27 (Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio del Parco Tecnologico) 1. - 2. (Omissis). 3. La proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee, con l'ordine della idoneita' delle aree identificate sulla base delle caratteristiche tecniche e socio-ambientali, il progetto preliminare e la documentazione di cui ai commi precedenti sono tempestivamente pubblicati sul sito Internet della Sogin SpA la quale da' contestualmente avviso della pubblicazione almeno su cinque quotidiani a diffusione nazionale, affinche', nei centottanta giorni successivi alla pubblicazione, le Regioni, gli Enti locali, nonche' i soggetti portatori di interessi qualificati, possano formulare osservazioni e proposte tecniche in forma scritta e non anonima, trasmettendole ad un indirizzo di posta elettronica della Sogin SpA appositamente indicato. Le comunicazioni sui siti internet e sui quotidiani indicano le sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza, le modalita', i termini, la forma e gli indirizzi per la formulazione delle osservazioni o proposte. La suddetta consultazione pubblica e' svolta nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 4. Entro i duecentoquaranta giorni successivi alla pubblicazione di cui al comma 3, la Sogin S.p.A. promuove un Seminario nazionale, cui sono invitati, tra gli altri, oltre ai Ministeri interessati e l'Agenzia, le Regioni, le Province ed i Comuni sul cui territorio ricadono le aree interessate dalla proposta di Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee di cui al comma 1, nonche' l'UPI, l'ANCI, le Associazioni degli Industriali delle Province interessate, le Associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio, le Universita' e gli Enti di ricerca presenti nei territori interessati. Nel corso del Seminario sono approfonditi tutti gli aspetti tecnici relativi al Parco Tecnologico, con particolare riferimento alla piena e puntuale rispondenza delle aree individuate ai requisiti dell'AIEA e dell'Agenzia ed agli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, e sono illustrati i possibili benefici economici e di sviluppo territoriale connessi alla realizzazione di tali opere ed ai benefici economici di cui all'articolo 30. 5. - 17-bis. (Omissis).». |
| Art. 12 ter
Proroga del termine per l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee
1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole:"Entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"Entro il 30 settembre 2021"; b) al comma 8, le parole:"entro e non oltre trenta mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti:"entro il 30 settembre 2021".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 11-ter, commi 1 e 8, del citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, come modificato dalla presente legge: «Art. 11-ter. Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee 1. Entro il 30 settembre 2021, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e' approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove e' consentito lo svolgimento delle attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle stesse. 2. - 7. (Omissis). 8. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attivita' di prospezione e di ricerca e di coltivazione risultino compatibili con le previsioni del Piano stesso, i titoli minerari sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Nelle aree non compatibili con le previsioni del Piano, entro sessanta giorni dall'adozione del medesimo Piano, il Ministero dello sviluppo economico avvia i procedimenti per il rigetto delle istanze relative ai procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 e avvia i procedimenti di revoca, anche limitatamente ad aree parziali, dei permessi di prospezione e di ricerca in essere. Nelle aree non compatibili e' comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. In caso di revoca, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca e' comunque obbligato al completo ripristino dei siti interessati. Nelle aree non compatibili, il Ministero dello sviluppo economico rigetta anche le istanze relative ai procedimenti di rilascio delle concessioni per la coltivazione di idrocarburi il cui provvedimento di conferimento non sia stato rilasciato entro la data di adozione del PiTESAI. In caso di mancata adozione del PiTESAI entro il 30 settembre 2021 i procedimenti sospesi ai sensi del comma 4 proseguono nell'istruttoria ed i permessi di prospezione e di ricerca sospesi ai sensi del comma 6 riprendono efficacia. Alla data di adozione del PiTESAI, nelle aree in cui le attivita' di coltivazione risultino incompatibili con le previsioni del Piano stesso, le concessioni di coltivazione, anche in regime di proroga, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, mantengono la loro efficacia sino alla scadenza e non sono ammesse nuove istanze di proroga. 9. - 13. (Omissis).». |
| Art. 13
Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
1. All'articolo 207, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 1-bis. All'articolo 8, comma 4, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: "alla medesima data" sono sostituite dalle seguenti: "alla data del 15 giugno 2021" e le parole: "entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021"; b) al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nei limiti della disponibilita' finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce". 2. All'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole "Per gli anni 2019 e 2020", sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021". b) al comma 6, le parole "Per gli anni 2019 e 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2020 e 2021"; b-bis) al comma 10, le parole: "Fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021"; c) al comma 18, primo periodo, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021" e al secondo periodo, le parole "Fino alla medesima data di cui al periodo precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2021". 3. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole "1° gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2022"; b) al comma 4, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 4. All'articolo 103-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 agosto 2021". 5. All'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "relative all'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "relative all'anno 2020 e all'anno 2021" e le parole "non oltre il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 luglio 2021". 6. In considerazione della situazione emergenziale determinata dalla diffusione del COVID-19, per le domande dirette al conseguimento della patente di guida presentate nel corso dell'anno 2020, la prova di controllo delle cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo 121, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda. 6-bis. Al fine di ridurre l'arretrato in materia di svolgimento delle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni di guida di cui all'articolo 116 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, determinato dalla carenza di personale in servizio presso gli uffici della motorizzazione civile adibito alla funzione di esaminatore e aggravato dall'attuazione delle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 dicembre 2021 le predette prove possono essere svolte, per i servizi effettuati ai sensi dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, anche da personale degli uffici della motorizzazione civile collocato in quiescenza, abilitato ai sensi dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992. Al personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore di cui al primo periodo e' riconosciuto un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti il servizio, determinato secondo le modalita' di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del citato articolo 19 della legge n. 870 del 1986. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono adottate le disposizioni attuative del presente comma e le modalita' di accreditamento del personale ausiliario adibito alla funzione di esaminatore presso la Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 7. All'articolo 200, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "per l'esercizio 2020" sono inserite le seguenti: "e per l'esercizio 2021". 7-bis. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, relativamente agli impianti a fune la cui vita tecnica e' in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli adempimenti per il proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica, previsti dal paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A annesso al regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 203, sono eseguiti entro centoventi giorni dalla data di cessazione del citato stato di emergenza. L'esercizio degli impianti a fune di cui al presente comma e' sospeso fino all'esecuzione con esito favorevole degli adempimenti di cui al primo periodo. 7-ter. All'articolo 14-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole:"Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune" sono inserite le seguenti:"fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"; b) al comma 2, dopo le parole:"per l'anno 2020" sono inserite le seguenti:"e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19"; c) al comma 3, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti:"ventiquattro mesi". 8. All'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi". 8-bis. All'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al secondo periodo, dopo le parole: "emergenza da COVID-19," sono inserite le seguenti: "per gli anni 2020 e 2021" e, al terzo periodo, le parole: "per l'anno 2020" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2020 e 2021". 8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 9. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori del progetto «Mantova Hub» nell'anno 2021, assicurando la valorizzazione del territorio interessato dal progetto esecutivo e l'eliminazione delle interferenze del medesimo progetto con opere, edifici o luoghi di interesse sociale, culturale, storico o religioso, il responsabile unico del procedimento e' autorizzato ad apportare le necessarie modifiche al contratto stipulato, nel rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici. I termini previsti per la conclusione dei lavori sono conseguentemente prorogati di dodici mesi. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 6,5 milioni di euro, per l'anno 2021, a completamento del finanziamento del progetto «Mantova Hub». La concessione del finanziamento e' condizionata agli esiti istruttori da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con riguardo al rispetto dei documenti di gara e delle direttive dell'Unione europea in materia di contratti pubblici, alla corretta alimentazione del sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e all'integrale copertura finanziaria dell'intervento. 10. All'articolo 61, comma 21, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo le parole "31 gennaio 2021" sono inserite le seguenti: ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il 31 dicembre 2022.". 11. All'articolo 200-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole "entro il 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2021". 12. All'articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "e fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021". 13. La sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall'articolo 103, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' prorogata sino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione, ai sensi dell'articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari. 14. All'articolo 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2021". 14-bis. All'articolo 1, comma 1138, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole:"31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti:"31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014". 15. All'articolo 214 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "riscosse ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122", sono sostituite dalle seguenti "derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122"; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021, di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come integrato dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.". 16. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei lavori relativi al 1° lotto funzionale della tratta AV/AC Verona-Vicenza-Padova e di consentire l'attivazione di detto lotto funzionale entro il 31 dicembre 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (R.F.I. S.p.A.) e' autorizzata, nelle more dell'approvazione dell'Aggiornamento 2020/2021 del Contratto di Programma - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. S.p.A., a dare avvio ai lavori del secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, per un importo complessivo di 1.776 milioni di euro. 17. Per i fini di cui al comma 16, la societa' R.F.I. S.p.A. e' autorizzata a utilizzare, nel limite di 726 milioni di euro, le risorse previste nel vigente Contratto di Programma - Parte Investimenti destinate al finanziamento di altri investimenti per i quali alla data di entrata in vigore della presente disposizione non e' stata avviata la fase di progettazione esecutiva, nonche' ulteriori risorse pari a complessivi euro 1.050 milioni a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Dette risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti in favore dell'intervento di cui al comma 16. Nell'aggiornamento 2020/2021 al Contratto di Programma - - Parte Investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e R.F.I. s.p.a., ovvero nei successivi atti negoziali, le risorse di cui al primo periodo possono essere rimodulate nell'ambito della programmazione complessiva delle risorse destinate alla realizzazione degli investimenti ivi previsti. Entro trenta giorni dall'avvio degli interventi relativi al secondo lotto costruttivo Verona-bivio Vicenza, R.F.I. S.p.A. trasmette apposita informativa, tramite il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Comitato interministeriale per la programmazione economica, fornendo indicazione degli interventi oggetto di rimodulazione o definanziamento. 17-bis. Al fine di assicurare l'omogeneita' della normativa nazionale con quella dell'Unione europea in materia di requisiti e di sicurezza delle gallerie ferroviarie del sistema ferroviario, come definito dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, sono approvate apposite linee guida finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante specifiche prescrizioni tecniche di prevenzione e di protezione da applicare alle infrastrutture ferroviarie e ai veicoli da parte dei gestori e delle imprese ferroviarie. Il decreto di cui al primo periodo e' notificato alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2019, ed e' adottato entro trenta giorni dalla data di emissione del parere favorevole espresso dalla Commissione europea. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo e tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono differiti al 31 dicembre 2023 i termini previsti dagli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 89 alla Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2006. 17-ter. All'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi quelli finalizzati a garantire piu' elevati livelli di sicurezza del sistema ferroviario e che non determinino limitazioni all'interoperabilita' o discriminazioni nella circolazione ferroviaria". 18. Agli oneri derivanti dal comma 9, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 19. Agli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal comma 11, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 12, comma 4, secondo periodo. 19-bis. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di assicurare, limitatamente all'anno 2021, ai comuni la possibilita' di realizzare gli interventi finalizzati alla messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di sviluppo territoriale sostenibile: a) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 aprile 2021; b) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 agosto 2021; c) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 settembre 2021; d) il termine di cui all'articolo 30, comma 14-bis, sesto periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' fissato al 15 gennaio 2022.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 207, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 207 Disposizioni urgenti per la liquidita' delle imprese appaltatrici 1. In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono gia' stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano gia' stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021, l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, puo' essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.». - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma 4, lettera a), del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla presente legge: «Art. 8. Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici 1.- 3. (Omissis). 4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) il direttore dei lavori adotta, in relazione alle lavorazioni effettuate alla data del 15 giugno 2021 e anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, lo stato di avanzamento dei lavori entro il 30 giugno 2021. Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente e comunque entro cinque giorni dall'adozione dello stato di avanzamento. Il pagamento viene effettuato entro quindici giorni dall'emissione del certificato di cui al secondo periodo nei limiti della disponibilita' finanziaria della stazione appaltante e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per lo specifico intervento cui lo stato di avanzamento dei lavori si riferisce; b) - c) (Omissis). 5.- 11. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 4, 6, 10 e 18, dell'articolo 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019, n. 92, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Modifiche al codice dei contratti pubblici e sospensione sperimentale dell'efficacia di disposizioni in materia di appalti pubblici e in materia di economia circolare 1.- 3- (Omissis). 4. Per gli anni 2019, 2020 e 2021 i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilita' di finanziamenti limitati alle sole attivita' di progettazione. Le opere la cui progettazione e' stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione. 5. (Omissis). 6. Per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori puo' prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo. 7. - 9. (Omissis) 10. Fino al 31 dicembre 2021, possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo. 11. - 17. (Omissis) 18. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino al 31 dicembre 2021, sono altresi' sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonche' le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore. 19. - 30. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 (Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2011, n. 81: «Art. 1 Finalita' e campo di applicazione articolo 1, direttiva 2008/96/CE 1. - 2. (Omissis). 3. A decorrere dal 1° gennaio 2016 la disciplina contenuta nel presente decreto si applica anche alle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, individuata dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, non comprese nella rete stradale transeuropea, siano esse, a quella data, in fase di pianificazione, di progettazione, in costruzione o gia' aperte al traffico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il termine di decorrenza di cui al presente comma puo' essere prorogato a data successiva e comunque non oltre il 1° gennaio 2022. 4. Entro e non oltre il 31 dicembre 2021, le regioni e le province autonome, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente decreto, dettano la disciplina riguardante la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali di competenza delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento alle strade finanziate a totale o parziale carico dell'Unione europea. 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 103-bis del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 103-bis Proroga della scadenza delle certificazioni e dei collaudi dei motopescherecci 1. Tutte le certificazioni e i collaudi dei motopescherecci adibiti alla pesca professionale nonche' delle unita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, rilasciati dalle Amministrazioni statali e dagli organismi riconosciuti, in scadenza in data successiva al 30 gennaio 2020 e fino alla data del 30 settembre 2020, sono prorogati al 31 dicembre 2020; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2021, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo vengono stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione, fermo restando l'obbligo di procedere alle annotazioni ed alle convalide previste dall'articolo 357, comma 3, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.». - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 13. Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti 1. - 2. (Omissis.) 3. Per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale e' pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 e all'anno 2021 e' differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economici finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 109 del 2018, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al Concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico finanziari, riformulate ai sensi della predetta normativa, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economici finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 e' perfezionato entro e non oltre il 31 luglio 2021. 4. - 5-octies. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 121, comma 1, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 121 Esame di idoneita' 1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente di guida si consegue superando una prova di verifica delle capacita' e dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 2. - 12. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 116, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 116 Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore 1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. 2. Per sostenere gli esami di idoneita' per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 3. La patente di guida, conforme al modello UE, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati: a) AM: 1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocita' massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocita' massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici; 3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocita' massima per costruzione e' inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore e' inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; b) A1: 1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg; 2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; d) A: 1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozzetta (categoria L3e) o con carrozzetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purche' la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, e' richiesto il superamento di una prova di capacita' e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, e' rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare puo' condurre tali complessi di veicoli; g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; i) C1E: 1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata e' superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg; l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata e' superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg; n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg; p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu' di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli puo' essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg; q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg. 4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da piu' minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2 o A1. 6. La validita' della patente puo' essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta. 7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta la patente di guida di categoria B1 o B. 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA e' necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB e' necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1. 10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10. 11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE, conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari. 12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneita', capacita' o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici. 13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 397 ad euro 1.592. 15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perche' revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresi' la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma e' competente il tribunale in composizione monocratica. 15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali e' richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali e' richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.021 ad euro 4.084 . Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 16. Fermo restando quando previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 408 ad euro 1.634. 17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non e' possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.». - Si riporta il testo dell'articolo 19 della legge 1° dicembre 1986, n. 870 (Misure urgenti straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1986, n. 291, Supplemento ordinario n. 117: «Art. 19. 1. Le operazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5) e 6) della tabella 3, allegata alla presente legge, possono essere effettuate - a richiesta degli interessati - presso le sedi da essi predisposte e con tutte le spese a loro carico. In tal caso il personale sara' compensato con una indennita' oraria commisurata alla diaria di missione. 2. Qualora i servizi vengano effettuati oltre 10 chilometri dalla sede dell'ufficio, al personale sara' riconosciuta, sempre a carico dei richiedenti, l'indennita' di missione ed il rimborso delle spese di trasporto previsti dalle vigenti disposizioni. 3. Qualora i servizi di cui ai commi precedenti richiedessero prestazioni oltre il normale orario d'ufficio, al personale dovra' essere corrisposto anche il compenso per lavoro straordinario nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, il cui onere sara' a carico dei richiedenti. 4. Per lo svolgimento dei servizi di cui ai commi precedenti il personale e' autorizzato a servirsi del proprio mezzo di trasporto ed il rimborso delle spese, stabilito dalle vigenti norme, sara' anch'esso a carico degli interessati richiedenti. 5. Per le operazioni di cui ai punti 7), 8), 9), 10), 11) e 12) della tabella 3, allegata alla presente legge, i versamenti a carico dei richiedenti e l'indennita' di missione, da corrispondere al personale, sono pari al 50 per cento delle tariffe applicate dal Registro italiano navale per le analoghe operazioni tecniche di competenza di tale ente. 6. Per le operazioni elencate nella suddetta tabella 3 - ad esclusione di quelle di cui ai numeri 5) e 6) - le corrispondenti tariffe sono maggiorate del 50 per cento nel caso che le operazioni stesse vengano richieste con carattere d'urgenza e siano effettuate, entro tre giorni decorrenti dalla data della richiesta, con prestazioni, ove occorra, oltre il normale orario di ufficio. 7. Gli importi di dette maggiorazioni debbono essere versati dagli interessati in conto corrente postale ed affluiscono alle entrate dello Stato con imputazione ad apposito capitolo del Ministero dei trasporti per l'ammodernamento e miglioramento dei servizi dell'amministrazione. 8. In sede di accordo di comparto, gli importi derivanti dalle entrate di cui alla presente legge, con esclusione di quelle di cui al precedente comma, saranno utilizzati parzialmente, e comunque in misura non superiore a 24 miliardi per ogni anno, per maggiorazioni del compenso incentivante, collegato alla professionalita', al personale in servizio presso la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in relazione all'accertato aumento della produttivita' dei servizi. 9. Tali maggiorazioni competono anche al personale dirigenziale ed a quello delle qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. 10. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' con proprio decreto disporre la corresponsione al personale della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di un acconto pari a tre quinti della somma di cui ai precedenti commi 8 e 9 con parametrazione ai livelli stipendiali in atto goduti dal personale.». - Si riporta il testo dell'articolo 121, commi 3 e 5-bis, del citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Art. 121 Esame di idoneita' 1. - 2. (Omissis). 3. Gli esami per la patente di guida, per le abilitazioni professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di idoneita' professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da dipendenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, a seguito della frequenza di corso di qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore e' subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni di cui ai commi 5 e 5-bis. 4. - 5. (Omissis). 5-bis. I contenuti del corso di qualificazione iniziale del personale di cui al comma 3, adibito alla funzione di esaminatore nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e delle competenze a cui gli stessi sono finalizzati, sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono altresi' disciplinate le condizioni soggettive necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti e le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici provvede ad un controllo di qualita' sul predetto personale e ad una formazione periodica dello stesso. 6. - 12. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 200, comma 5, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 200 Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale 1. - 4. (Omissis). 5. La ripartizione delle risorse stanziate per l'esercizio 2020 e per l'esercizio 2021 sul fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' effettuata senza l'applicazione di penalita', fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, dell'articolo 27, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, applicando le modalita' stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 giugno 2013, n. 148, e successive modificazioni.». - Si riporta il paragrafo 2.5 dell'allegato tecnico A del decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 1° dicembre 2015, n. 203 (Regolamento recante norme regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per i servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2015, n. 296: «Allegato tecnico A - (articolo 1) Norme tecniche regolamentari in materia di revisioni periodiche, di adeguamenti tecnici e di varianti costruttive per I servizi di pubblico trasporto effettuati con funivie, funicolari, sciovie e slittinovie destinate al trasporto di persone 2.5 Proseguimento dell'esercizio dopo la scadenza della vita tecnica. 2.5.1 Ai sensi dell'articolo 31-bis della legge 11 novembre 2014, n. 164, alla scadenza complessiva massima della vita tecnica di un impianto, l'autorizzazione o il nulla osta di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/80 per il proseguimento dell'apertura al pubblico esercizio, e' rilasciato a seguito del favorevole esito delle verifiche e prove previste dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 753/80. L'autorizzazione o il nulla osta di cui sopra non potra' eccedere un intervallo di tempo superiore alla scadenza della revisione generale di cui al successivo paragrafo 2.5.2. 2.5.2 Allo scopo di poter garantire la sicurezza e la regolarita' dell'esercizio, dopo la scadenza della vita tecnica di cui al punto 2.1.1, ogni impianto deve essere sottoposto alle seguenti revisioni periodiche: Revisione generale di cui al precedente punto 2.3: ogni dieci anni a decorrere dalla data di scadenza della vita tecnica; Revisione quinquennale di cui al precedente punto 2.2: ogni cinque anni a decorrere dalla data dell'ultima revisione generale. 2.5.3 Ogni impianto, alla scadenza della propria vita tecnica, deve essere sottoposto alla revisione generale di cui al paragrafo 2.3. Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) fornisce all'Autorita' di sorveglianza, allegato al programma di revisione generale, quanto segue: a) una versione aggiornata del M.U.M., comprensiva del piano dei controlli non distruttivi, redatta dalla ditta costruttrice originaria o da altra ditta specializzata nel settore, che tenga conto della prosecuzione dell'esercizio oltre la scadenza complessiva massima della vita tecnica dell'impianto; b) una versione aggiornata del piano dei controlli non distruttivi per il successivo periodo di esercizio pari a dieci anni, redatto con la collaborazione di un esperto di 3° livello secondo la norma UNI EN ISO 9712 e successive eventuali modificazioni; c) una nuova verifica progettuale a fatica secondo le norme vigenti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, per tutti i componenti ad essa soggetti, che indichi la ulteriore vita residua possibile di ciascuno di essi; d) una copia del Registro di controllo e manutenzione dell'impianto, redatto in funzione dei contenuti del M.U.M.; e) una relazione che evidenzi le eventuali sostituzioni delle parti dell'impianto avvenute nel periodo trascorso, indicandone le relative scadenze di revisione tenendo conto della data della loro immissione in servizio agli effetti della scadenza della rispettiva vita tecnica; f) ove si sono verificate criticita' nel corso del pregresso esercizio rispetto alle condizioni originarie, l'effettuazione di un nuovo rilievo del profilo della linea dell'impianto da confrontare con quello esistente e in caso di discordanza l'effettuazione di un nuovo calcolo di linea; g) una relazione sul decorso periodo di esercizio dall'ultima revisione generale effettuata sull'impianto; h) la "Valutazione del rischio d'incendio", effettuata a cura di un professionista esperto e, qualora ne ricorrano le condizioni, un progetto antincendio, con particolare attenzione alla posizione delle funi, ed una relazione di corretta esecuzione dei lavori previsti. In merito alle opere civili in cemento armato ed in carpenteria metallica delle stazioni, della linea e delle eventuali opere accessorie, occorre effettuare i controlli e le verifiche atte ad accertare il buono stato di efficienza. Tali controlli e verifiche sono svolti accertando che non siano insorte manifestazioni di degrado tali da pregiudicare la stabilita' o la conservazione delle strutture stesse. Il loro mantenimento in esercizio e' subordinato alla dichiarazione del Direttore o del Responsabile dell'esercizio (o dell'Assistente tecnico se previsto), avvalendosi eventualmente di un professionista abilitato, che esse siano in grado di continuare ad assolvere le proprie funzioni di sicurezza previste nel progetto originario. Qualora siano da eseguire interventi si applicano le Norme Tecniche sulle Costruzioni (N.T.C.) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 (Supplemento ordinario). 2.5.4 Nelle funivie, l'azionamento di recupero deve essere dotato di trasmissione indipendente da quella principale ed agente direttamente sulla puleggia motrice quando l'evacuazione della linea risulta particolarmente difficoltosa in termini di tempi, di fattori climatici e di raggiungimento di luoghi sicuri. 2.5.5 Nelle funivie devono essere adeguate le pulegge a quanto richiesto dagli articoli 3.12.4 e 3.12.6 delle Prescrizioni Tecniche Speciali di cui al decreto ministeriale 8 marzo 1999 (Prescrizioni tecniche speciali di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 8 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68 (Supplemento ordinario)), in merito all'installazione di dispositivi per impedire lo scarrucolamento della fune portante-traente o per la raccolta della medesima eventualmente scarrucolata. 2.5.6 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) esamina ed adegua l'impianto per gli aspetti legati alla distribuzione elettrica ai sensi del capitolo 16 del decreto direttoriale n. 337/2012 e alla segnaletica, ai sensi del capitolo 13 del medesimo decreto. 2.5.7 Il Direttore o il Responsabile dell'esercizio (o l'Assistente tecnico se previsto) verifica se sono mutate le condizioni originariamente considerate al momento delle dichiarazioni di immunita' dal rischio frane e valanghe, anche alla luce di eventuali eventi verificatisi nel corso del periodo antecedente la revisione o sulla base della cartografia aggiornata relativa ai rischi di dissesto idrogeologico e nivologico, e nel caso di esito positivo, acquisisce idonea certificazione in merito all'immunita' dal rischio di frane e valanghe dell'articolo 7, comma 6, del decreto ministeriale 4 agosto 1998 n. 400, come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 5 dicembre 2003, n. 392 e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 14-ter del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, come modificato dalla presente legge: «Art. 14-ter Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico 1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonche' quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremita' sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorita' di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico. 2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 non e' obbligatoria la partecipazione dell'Autorita' di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico. 3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali e' gia' stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di ventiquattro mesi. 4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' abrogato.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 368, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 368. Relativamente agli investimenti locali individuati ai sensi dei commi da 179 a 183, la struttura di missione InvestItalia si avvale della collaborazione tecnica della Fondazione patrimonio comune dell'Associazione nazionale dei comuni italiani. Al fine di fornire supporto tecnico agli enti locali nell'individuazione, nella regolarizzazione, nella trasformazione e nella messa a norma delle strutture di proprieta' dei medesimi enti da utilizzare per l'emergenza da COVID-19 per gli anni 2020 e 2021, l'Agenzia del demanio e le regioni possono avvalersi della Fondazione di cui al presente comma. Per tali finalita' sono stanziati a favore della medesima Fondazione 300.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, vedi i riferimenti normativi all'articolo 11. - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. - Si riporta il testo dell'articolo 61, comma 21, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2017, n. 95, Supplemento ordinario: «Art. 61 Eventi sportivi di sci alpino 21. Il commissario nominato ai sensi del comma 13 cessa dalle sue funzioni con la consegna delle opere previste nel piano di cui al comma 17. La consegna delle opere, una volta sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro il termine del 31 gennaio 2021, ad esclusione di quelle che, pur connesse alla realizzazione del progetto sportivo di cui al comma 1, sono individuate, con decreto adottato dal Commissario entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, come non indispensabili al regolare svolgimento degli eventi sportivi. La consegna delle opere, individuate con il decreto di cui al secondo periodo e sottoposte a collaudo tecnico, deve avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2022.». - Si riporta il testo dell'articolo 200-bis, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 200-bis Buono viaggio 1. Al fine di sostenere la ripresa del settore del trasporto pubblico non di linea eseguito mediante il servizio di taxi ovvero mediante il servizio di noleggio con conducente e consentire, in considerazione delle misure di contenimento adottate, per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, un'efficace distribuzione degli utenti del predetto trasporto pubblico, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito un fondo, con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2020. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, in favore delle persone fisicamente impedite o comunque a mobilita' ridotta, con patologie accertate, anche se accompagnate, ovvero appartenenti a nuclei familiari piu' esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus COVID-19 o in stato di bisogno, residenti nei comuni capoluoghi di citta' metropolitane o capoluoghi di provincia, di un buono viaggio, pari al 50 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 20 per ciascun viaggio, da utilizzare entro il 30 giugno 2021 per gli spostamenti effettuati a mezzo del servizio di taxi ovvero di noleggio con conducente. I buoni viaggio non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.». - Si riporta il testo dell'articolo 92, comma 4-bis, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 92 Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonche' di circolazione di veicoli 4-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, ne' sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e, comunque, non oltre il 30 aprile 2021. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.». - Si riporta il testo dell'articolo 103, comma 6, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 106 Norme in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti 6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le societa' cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'articolo 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, societa' e mutue possono altresi' prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'articolo 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.». - Si riporta il testo dell'articolo 586 del codice di procedura civile: «Art. 586. Trasferimento del bene espropriato Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell'esecuzione puo' sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all'aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell'ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall'aggiudicatario a norma dell'articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento. Il decreto contiene altresi' l'ingiunzione al debitore o al custode di rilasciare l'immobile venduto. Esso costituisce titolo per la trascrizione della vendita sui libri fondiari e titolo esecutivo per il rilascio.». - Si riporta il testo dell'articolo 54-ter, comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 54-ter Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale e' sospesa, fino al fino al 30 giugno 2021, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1138, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 1138. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e' prorogato al 31 dicembre 2021 e comunque, se anteriore, fino alla nomina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dei Commissari straordinari per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo-Catania-Messina previste dai commi 1 e 9 del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014.». - Si riporta il testo dell'articolo 214, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020: «Art. 214 Contributo straordinario a compensazione dei minori incassi dell'ANAS e delle imprese esercenti attivita' di trasporto 1. A seguito della riduzione della circolazione autostradale conseguente alle misure di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 quale contributo massimo al fine di compensare A.N.A.S. S.p.A. della riduzione delle entrate relative all'anno 2020 derivanti dalla riscossione dei canoni previsti dall'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dall'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dall'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 2. La misura della compensazione di cui al comma 1 del presente articolo e' determinata, nei limiti degli stanziamenti annuali di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 30 aprile 2021, previa acquisizione, entro il 15 marzo 2021 di una rendicontazione di ANAS S.p.A. della riduzione delle entrate di cui al comma 1 riferita, in relazione all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e all'articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al differenziale del livello della circolazione autostradale tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 e lo stesso periodo dell'anno 2019 e, in relazione all'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ed integrate dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 agli importi previsti dal Contratto di programma tra Anas S.p.A. e lo Stato.». - Il testo dell'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, Supplemento ordinario, cosi' recita: «Art. 1. 86. Il finanziamento concesso al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale, compresi quelli per manutenzione straordinaria, avviene, a partire dalle somme erogate dal 1º gennaio 2006, a titolo di contributo in conto impianti. Il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, all'interno del sistema di contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la quota figurativa relativa agli ammortamenti delle immobilizzazioni finanziate con detta modalita'. La modifica del sistema di finanziamento di cui al presente comma avviene senza oneri per lo Stato e per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale; conseguentemente, i finanziamenti di cui al comma 84, effettuati a titolo di contributo in conto impianti, si considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono il valore fiscale del bene.». - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a), e dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla sicurezza delle ferrovie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2019, n. 134: «Art. 3. Definizioni 1. Ai soli fini dell'applicazione del presente decreto si intende per: a) "sistema ferroviario": gli elementi della rete ferroviaria e i veicoli elencati all'Allegato I del decreto legislativo Interoperabilita' ferroviaria, facenti parte di tutte le reti ferroviarie sul territorio nazionale o che operano su di esse;» «Art. 7. Norme nazionali in materia di sicurezza 4. Prima della prevista introduzione nel sistema giuridico di una nuova norma, i soggetti di cui al comma 3 presentano il relativo progetto alla Commissione europea e all'ERA affinche' lo esaminino, motivandone l'introduzione, tramite il sistema informatico appropriato, in conformita' all'articolo 27 del regolamento (UE) 2016/796, entro i termini di cui all'articolo 25, comma 1, di detto regolamento. Inoltre provvedono affinche' il progetto di norma sia sufficientemente sviluppato per consentire all'ERA di svolgere il suo esame a norma dell'articolo 25, comma 2, del regolamento (UE) 2016/796.». - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 8, 10, comma 2, e 11, comma 4, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005 (Sicurezza nelle gallerie ferroviarie), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 aprile 2006, n. 83, Supplemento ordinario: «Art. 3. Requisiti di sicurezza. (Omissis). 8. In occasione della ristrutturazione del materiale rotabile in esercizio, tutti i componenti sostituiti e integrativi devono rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II. Comunque entro 15 anni dall'entrata in vigore del presente decreto tutto il materiale rotabile circolante sulle infrastrutture ferroviarie di cui al precedente articolo 2 deve rispettare i criteri di sicurezza di cui all'Allegato II.» «Art. 10. Gallerie il cui progetto definitivo e' gia' stato approvato. (Omissis). 2. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente decreto il Gestore dell'infrastruttura propone al Ministero un programma di realizzazione delle misure di sicurezza modulato nel tempo, da attuarsi comunque non oltre i successivi sette anni, che rispetti l'obiettivo di sicurezza di cui all'Allegato III. Il Ministero, sentito il parere della Commissione sicurezza, comunica il programma di realizzazione degli interventi di adeguamento ai soggetti erogatori dei finanziamenti per gli investimenti in attuazione delle norme vigenti.» «Art. 11. Gallerie in esercizio. (Omissis). 4. I lavori di adeguamento delle gallerie, in base agli interventi approvati di cui ai commi precedenti, devono essere realizzati entro quindici anni dall'entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 14-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58: «Art. 30. Contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile 14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettivita', nonche' per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 e' autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 160 milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034. Il comune beneficiario del contributo di cui al presente comma e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al presente comma o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 15 giugno di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'interno. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto periodo sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai comuni che hanno iniziato l'esecuzione dei lavori in data antecedente alla scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero. I comuni beneficiari dei contributi di cui al quinto periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.». |
| Art. 14 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. La disposizione di cui all'articolo 72, comma 2, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applica fino al 31 dicembre 2021. 2. Per gli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i termini del 28 febbraio 2021 e del 30 settembre 2021 previsti dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono prorogati, rispettivamente, al 31dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 72, comma 2, lettera b), del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 72 Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficolta' 1. (Omissis). 2. In considerazione dell'esigenza di contenere con immediatezza gli effetti negativi sull'internazionalizzazione del sistema Paese in conseguenza della diffusione del Covid-19, agli interventi di cui al comma 1, nonche' a quelli inclusi nel piano straordinario di cui all'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si applicano, fino al 31 dicembre 2020, le seguenti disposizioni: a) (Omissis). b) il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane possono avvalersi, con modalita' definite mediante convenzione, e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa Spa - Invitalia; b-bis) (Omissis). 3. - 5. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 2020, n. 178, Supplemento ordinario, come modificato dalla presente legge: «Art. 24. Identita' digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali 1. - 3. (Omissis). 4. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 64, comma 3-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dal comma 1, lettera e), numero 6), dal 31 dicembre 2022, e' fatto divieto ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 82 del 2005 di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle gia' rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 31 marzo 2023. |
| Art. 15
Proroga di termini in materia di ambiente e tutela del territorio e del mare
1. All'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al quarto periodo, le parole "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2021, fino al 20 per cento nell'anno 2022, fino al 50 per cento nell'anno 2023, fino al 70 per cento nell'anno 2024 e del 100 per cento nell'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026"; b) al quinto periodo, la parola "2025" e' sostituita dalla seguente: "2026"; c) al sesto periodo, la parola "2026" e' sostituita dalla seguente: "2027". 2. All'articolo 15-ter, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021". 4. All'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, le parole "dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "dal 2021 al 2025". 5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 6. Fino al 31 dicembre 2021 e' sospesa l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 317, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 317. Al fine di potenziare l'attuazione delle politiche ambientali e di perseguire un'efficiente ed efficace gestione delle risorse pubbliche destinate alla tutela dell'ambiente, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, e' autorizzato ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, un contingente di personale di 350 unita' appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unita' appartenenti all'Area II, posizione economica F2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. E' parimenti autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami, di un contingente di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, di complessive 20 unita', con riserva di posti non superiore al 50 per cento al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per le finalita' di cui al presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui alla tabella 4 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013, e' incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unita' di personale non dirigenziale. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della legge 8 luglio 1986, n. 349, provvede alla progressiva riduzione delle convenzioni stipulate per le attivita' di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, nella misura fino al 10 per cento nell'anno 2022, fino al 20 per cento nell'anno 2023, fino al 50 per cento nell'anno 2024, fino al 70 per cento nell'anno 2025 e del 100 per cento nell'anno 2026, avendo come riferimento il totale delle convenzioni vigenti, per le medesime attivita', nell'anno 2018. Per gli anni dal 2019 al 2026, le risorse derivanti dalla riduzione delle convenzioni di cui al periodo precedente, annualmente accertate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Nell'esercizio finanziario 2027, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate e quantificate le risorse che derivano dall'estinzione delle convenzioni di cui al citato periodo al fine di ridurre corrispondentemente, a regime, i relativi stanziamenti di bilancio. I bandi per le procedure concorsuali definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia ambientale nell'ambito della pubblica amministrazione. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al presente comma, nel limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per l'anno 2019, ad euro 14.956.400 per l'anno 2020 e ad euro 19.221.950 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma 298 del presente articolo. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2019. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.». - Si riporta il testo dell'articolo 15-ter, comma 3, del citato decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8: «Art. 15-ter. Proroga della durata della contabilita' speciale n. 2854 aperta ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 44 del 29 gennaio 2013 1. - 2. (Omissis). 3. L'utilizzo delle risorse della contabilita' speciale di cui al comma 2, gia' trasferite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non disciplinate in precedenti accordi di programma, e' subordinato alla sottoscrizione di uno o piu' accordi di programma tra il medesimo Ministero e la Regione siciliana, da stipulare entro il 31 dicembre 2021. 4. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27 (Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonche' di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2019, n. 75: «Art. 12. Misure urgenti per l'emergenza nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto 1. - 4. (Omissis). 5. All'attuazione del presente articolo, ad eccezione del comma 5-bis, si provvede nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Ai fini dell'utilizzo delle predette risorse, gia' assegnate al Commissario delegato per il superamento dello stato di emergenza di cui alla citata ordinanza, da destinare alla realizzazione degli interventi individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 1, al pagamento dei lavori e delle opere eseguiti e contabilizzati dalla precedente gestione commissariale ai sensi della citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 ed alle altre attivita' previste dal presente articolo, il Prefetto di Genova subentra nella titolarita' della contabilita' speciale aperta presso la tesoreria statale. Al fine di garantire il proseguimento delle attivita' di messa in sicurezza in atto, per il limitato periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e l'emanazione del provvedimento per l'individuazione delle misure e degli interventi di cui al primo periodo del comma 1, continuano ad avere effetto le disposizioni di cui alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006. Per le finalita' di cui al presente comma gli atti adottati sulla base della stessa ordinanza continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2021. 5-bis. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, (Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2019, n. 207: «Art. 14-bis. Cessazione della qualifica di rifiuto 1. - 4. (Omissis). 5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivita' istruttorie concernenti l'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' istituito un gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale scopo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e' autorizzato a individuare cinque unita' di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione del personale docente, educativo e amministrativo tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica, da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Le predette unita' possono essere scelte dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione e' reso indisponibile, per tutta la durata del comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, possono essere stipulati fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle competenze di cui al secondo periodo. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025. 6. - 10. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale.), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, Supplemento ordinario n. 96: «Art. 219 (Criteri informatori dell'attivita' di gestione dei rifiuti di imballaggio) 1. - 4. (Omissis). 5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalita' stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformita' alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresi', l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione. 5-bis. (Omissis).». |
| Art. 16
Proroga di termini in materia di sport
1. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2021". 2. All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2010, n. 303: «Art. 2 Proroghe onerose di termini 1. - 5-septies. (Omissis). 5-octies. Il termine di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato fino alla completa definizione delle attivita' residue affidate al commissario liquidatore e comunque non oltre il 31 dicembre 2021. 5-novies. - 84. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 14, commi 1 e 2, del citato decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40: «Art. 14 Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidita' e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti 1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, puo' prestare garanzia, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, e' costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. 2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, puo' concedere contributi in conto interessi, fino al 30 giugno 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidita' delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalita' stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione e' costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020. 3. (Omissis).». |
| Art. 17
Termine per la conclusione della ricostruzione privata- terremoto dell'Aquila - Casa Italia
1. All'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali e' necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune puo' avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a).". "1-bis. Al terzo periodo del comma 4-bis dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022". 1-ter. Gli aiuti sono concessi nel rispetto della comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 67-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, Supplemento ordinario n. 129, come modificato dalla presente legge: «Art. 67-ter. Gestione ordinaria della ricostruzione 1. - 2. (Omissis). 2-bis. Al fine di concludere rapidamente gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2021, pena la decadenza dal beneficio. Per gli interventi per i quali e' necessario accertare un maggior danno collegato agli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e per quelli da realizzare nell'ambito dei centri storici dei comuni del cratere, diversi dall'Aquila, o comunque ricompresi negli ambiti di intervento dei piani di ricostruzione degli stessi comuni, gli aventi diritto devono presentare la domanda per la concessione del contributo entro il termine inderogabile del 30 settembre 2022, pena la decadenza dal beneficio. Il comune puo' avvalersi degli strumenti di cui all'articolo 67-quater, comma 2, lettera a). 3. - 9. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n. 97: «Art. 1. Modalita' di attuazione del presente decreto; ambito oggettivo e soggettivo 1. - 2. (Omissis). 3. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli di cui alla lettera f), possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni di cui al comma 2 del presente articolo, in presenza di un nesso di causalita' diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata.». - Si riportano gli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244: "Allegato 1 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (articolo 1) REGIONE ABRUZZO. Area Alto Aterno - Gran Sasso Laga: 1. Campotosto (AQ); 2. Capitignano (AQ); 3. Montereale (AQ); 4. Rocca Santa Maria (TE); 5. Valle Castellana (TE); 6. Cortino (TE); 7. Crognaleto (TE); 8. Montorio al Vomano (TE). REGIONE LAZIO. Sub ambito territoriale Monti Reatini: 9. Accumoli (RI); 10. Amatrice (RI); 11. Antrodoco (RI); 12. Borbona (RI); 13. Borgo Velino (RI); 14. Castel Sant'Angelo (RI); 15. Cittareale (RI); 16. Leonessa (RI); 17. Micigliano (RI); 18. Posta (RI). REGIONE MARCHE. Sub ambito territoriale Ascoli Piceno-Fermo: 19. Amandola (FM); 20. Acquasanta Terme (AP); 21. Arquata del Tronto (AP); 22. Comunanza (AP); 23. Cossignano (AP); 24. Force (AP); 25. Montalto delle Marche (AP); 26. Montedinove (AP); 27. Montefortino (FM); 28. Montegallo (AP); 29. Montemonaco (AP); 30. Palmiano (AP); 31. Roccafluvione (AP); 32. Rotella (AP); 33. Venarotta (AP). Sub ambito territoriale Nuovo Maceratese: 34. Acquacanina (MC); 35. Bolognola (MC); 36. Castelsantangelo sul Nera (MC); 37. Cessapalombo (MC); 38. Fiastra (MC); 39. Fiordimonte (MC); 40. Gualdo (MC); 41. Penna San Giovanni (MC); 42. Pievebovigliana (MC); 43. Pieve Torina (MC); 44. San Ginesio (MC); 45. Sant'Angelo in Pontano (MC); 46. Sarnano (MC); 47. Ussita (MC); 48. Visso (MC). REGIONE UMBRIA. Area Val Nerina: 49. Arrone (TR); 50. Cascia (PG); 51. Cerreto di Spoleto (PG); 52. Ferentillo (TR); 53. Montefranco (TR); 54. Monteleone di Spoleto (PG); 55. Norcia (PG); 56. Poggiodomo (PG); 57. Polino (TR); 58. Preci (PG); 59. Sant'Anatolia di Narco (PG); 60. Scheggino (PG); 61. Sellano (PG); 62. Vallo di Nera (PG).» «Allegato 2 Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 (articolo 1) REGIONE ABRUZZO: 1. Campli (TE); 2. Castelli (TE); 3. Civitella del Tronto (TE); 4. Torricella Sicura (TE); 5. Tossicia (TE); 6. Teramo. REGIONE LAZIO: 7. Cantalice (RI); 8. Cittaducale (RI); 9. Poggio Bustone (RI); 10. Rieti; 11. Rivodutri (RI). REGIONE MARCHE: 12. Apiro (MC); 13. Appignano del Tronto (AP); 14. Ascoli Piceno; 15. Belforte del Chienti (MC); 16. Belmonte Piceno (FM); 17. Caldarola (MC); 18. Camerino (MC); 19. Camporotondo di Fiastrone (MC); 20. Castel di Lama (AP); 21. Castelraimondo (MC); 22. Castignano (AP); 23. Castorano (AP); 24. Cerreto D'esi (AN); 25. Cingoli (MC); 26. Colli del Tronto (AP); 27. Colmurano (MC); 28. Corridonia (MC); 29. Esanatoglia (MC); 30. Fabriano (AN); 31. Falerone (FM); 32. Fiuminata (MC); 33. Folignano (AP); 34. Gagliole (MC); 35. Loro Piceno (MC); 36. Macerata; 37. Maltignano (AP); 38. Massa Fermana (FM); 39. Matelica (MC); 40. Mogliano (MC); 41. Monsapietro Morico (FM); 42. Montappone (FM); 43. Monte Rinaldo (FM); 44. Monte San Martino (MC); 45. Monte Vidon Corrado (FM); 46. Montecavallo (MC); 47. Montefalcone Appennino (FM); 48. Montegiorgio (FM); 49. Monteleone (FM); 50. Montelparo (FM); 51. Muccia (MC); 52. Offida (AP); 53. Ortezzano (FM); 54. Petriolo (MC); 55. Pioraco (MC); 56. Poggio San Vicino (MC); 57. Pollenza (MC); 58. Ripe San Ginesio (MC); 59. San Severino Marche (MC); 60. Santa Vittoria in Matenano (FM); 61. Sefro (MC); 62. Serrapetrona (MC); 63. Serravalle del Chienti (MC); 64. Servigliano (FM); 65. Smerillo (FM); 66. Tolentino (MC); 67. Treia (MC); 68. Urbisaglia (MC). REGIONE UMBRIA: 69. Spoleto (PG).». «Allegato 2-bis Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017 (articolo 1) Regione Abruzzo: 1) Barete (AQ); 2) Cagnano Amiterno (AQ); 3) Pizzoli (AQ); 4) Farindola (PE); 5) Castelcastagna (TE); 6) Colledara (TE); 7) Isola del Gran Sasso (TE); 8) Pietracamela (TE); 9) Fano Adriano (TE).». - Si riporta il testo dell'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134: "Art. 67-quater. Criteri e modalita' della ricostruzione 1. (Omissis). 2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono attuati mediante: a) interventi singoli o in forma associata da parte dei privati, aventi ad oggetto uno o piu' aggregati edilizi, che devono essere iniziati entro il termine inderogabile stabilito dal comune. Decorso inutilmente tale termine, il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri; b). - c). (Omissis). 3. - 13.». - Si riporta il testo dell'articolo 3-bis, comma 4-bis, del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dalla presente legge: Art. 3-bis Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione 1. - 4.1. (Omissis). 4-bis. I finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che e' contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonche' le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui al presente comma sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro il 31 dicembre 2022. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al periodo precedente ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorita' competenti, sono restituite in conformita' a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione bancaria italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta gia' maturato. 5. - 9. (Omissis).». - La comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e' pubblicata nella G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020. |
| Art. 17 bis Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali della regione Liguria a seguito dell'evento del 14 agosto 2018
1. I contratti di lavoro a tempo determinato ancora in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, instaurati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono prorogati fino al 15 agosto 2021. Ai relativi oneri, pari a 2.390.161 euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'ordinanza del Capo del Di-partimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, intestata al Commissario delegato per l'emergenza dell'evento determinatosi il 14 agosto 2018. Alla compensazione in termini di indebitamento e di fabbisogno, pari a 1.230.933 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, (Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2018, n. 226: «Art. 2. Disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali 1. Per far fronte alle necessita' conseguenti all'evento, la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Citta' metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le societa' controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonche' la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova, previa autorizzazione del Commissario delegato per l'emergenza nominato con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, possono assumere, complessivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020 con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unita' di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unita', in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente ed in particolare dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dall'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. - 4-bis. (Omissis).». - L'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018 (Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel Comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto nella mattinata del 14 agosto 2018), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2018, n. 194. - Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali», si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. |
| Art. 17 ter
Proroga di disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
1. Per l'anno 2021, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' determinato il rimborso ai comuni interessati del minor gettito derivante dall'applicazione del primo periodo. Si applicano i criteri e le modalita' stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2019, e con decreto del direttore generale delle finanze 27 settembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre 2019. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 2. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. 3. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, commi 7 e 13-ter, le parole: «31 dicembre 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»; b) all'articolo 48, comma 7, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022». 4. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e' inserita la seguente: "a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 997, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145: «Art. 1. 997. L'imposta comunale sulla pubblicita' e il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari, riferiti alle insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi, nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non sono dovuti, a decorrere dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020, per le attivita' con sede legale od operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160: «Art. 1. 816. A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato " canone", e' istituito dai comuni, dalle province e dalle citta' metropolitane, di seguito denominati " enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone e' comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 817. Il canone e' disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilita' di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe. 818. Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 819. Il presupposto del canone e': a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. 820. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma. 821. Il canone e' disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonche' il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se gia' adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalita' di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennita' di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 822. Gli enti procedono alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformita' dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonche' all'immediata copertura della pubblicita' in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicita' e' stata effettuata. 823. Il canone e' dovuto dal titolare dell'autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e' obbligato in solido il soggetto pubblicizzato. 824. Per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a), il canone e' determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalita', alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della citta' metropolitana in cui e' effettuata l'occupazione. Il canone puo' essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, gia' posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si da' l'accesso, per la profondita' di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili puo' essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita'. 825. Per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b), il canone e' determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicita' effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e' dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso e' obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 826. La tariffa standard annua, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e' la seguente:
=================================================== | Classificazione dei comuni |Tariffa standard | +===============================+=================+ | Comuni con oltre 500.000 | | | abitanti | euro 70,00 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 100.000 fino a| | | 500.000 abitanti | euro 60,00 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 30.000 fino a | | | 100.000 abitanti | euro 50,00 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 10.000 fino a | | | 30.000 abitanti | euro 40,00 | +-------------------------------+-----------------+ | Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 30,00 | +-------------------------------+-----------------+
827. La tariffa standard giornaliera, modificabile ai sensi del comma 817, in base alla quale si applica il canone relativo alle fattispecie di cui al comma 819, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare e' la seguente:
=================================================== | Classificazione dei comuni |Tariffa standard | +===============================+=================+ | Comuni con oltre 500.000 | | | abitanti | euro 2 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 100.000 fino a| | | 500.000 abitanti | euro 1,30 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 30.000 fino a | | | 100.000 abitanti | euro 1,20 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 10.000 fino a | | | 30.000 abitanti | euro 0,70 | +-------------------------------+-----------------+ | Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 | +-------------------------------+-----------------+
828. I comuni capoluogo di provincia e di citta' metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe di cui ai commi 826 e 827 riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le citta' metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti. 829. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard di cui al comma 826 e' ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa standard di cui al primo periodo va applicata fino a una capacita' dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacita', la tariffa standard di cui al primo periodo e' aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'. 830. E' soggetta al canone l'utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di Chioggia ai sensi del regio decreto 20 ottobre 1904, n. 721, e dell'articolo 517 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard prevista dal comma 826 e' ridotta di almeno il 50 per cento. 831. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilita', quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone e' dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:
================================================= | Classificazione dei comuni | Tariffa | +===============================+===============+ | Comuni fino a 20.000 abitanti | euro 1,50 | +-------------------------------+---------------+ | Comuni oltre 20.000 abitanti | euro 1 | +-------------------------------+---------------+
In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non puo' essere inferiore a euro 800. Il canone e' comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed e' comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone e' effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Per le occupazioni del territorio provinciale e delle citta' metropolitane, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa, pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale. 832. Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari: a) eccedenti i mille metri quadrati; b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie di cui alla presente lettera siano realizzate con il patrocinio dell'ente, quest'ultimo puo' prevedere la riduzione o l'esenzione dal canone; c) con spettacoli viaggianti; d) per l'esercizio dell'attivita' edilizia. 833. Sono esenti dal canone: a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, citta' metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalita' specifiche di assistenza, previdenza, sanita', educazione, cultura e ricerca scientifica; b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonche' i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purche' di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti; c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che e' stabilita nei regolamenti di polizia locale; d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima; e) le occupazioni di aree cimiteriali; f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attivita' agricola; g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; h) i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attivita' esercitata dall'impresa di trasporto; i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; l) le insegne di esercizio di attivita' commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attivita' cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati; m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti: 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari; 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari; 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari; n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprieta' dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto; o) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione; p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti; q) i mezzi pubblicitari inerenti all'attivita' commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attivita' stessa, nonche' i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purche' attinenti all'attivita' in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap. 834. Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all'atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la tariffa massima per le intercapedini. 835. Il versamento del canone e' effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 del presente articolo. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo. 836. Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 e' soppresso l'obbligo dell'istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l'obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali e' sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalita' sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati. 837. A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le citta' metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. 838. Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 839. Il canone di cui al comma 837 e' dovuto al comune o alla citta' metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata. 840. Il canone di cui al comma 837 e' determinato dal comune o dalla citta' metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata. (261) 841. La tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare e' la seguente:
=================================================== | Classificazione dei comuni |Tariffa standard | +===============================+=================+ | Comuni con oltre 500.000 | | | abitanti | euro 70,00 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 100.000 fino a| | | 500.000 abitanti | euro 60,00 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 30.000 fino a | | | 100.000 abitanti | euro 50,00 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni con oltre 10.000 fino a | | | 30.000 abitanti | euro 40,00 | +-------------------------------+-----------------+ | Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 30,00 | +-------------------------------+-----------------+
842. La tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare e' la seguente:
=================================================== | Classificazione dei comuni |Tariffa standard | +===============================+=================+ | Comuni con oltre 500.000 | | | abitanti | euro 2 | +-------------------------------+-----------------+ |Comuni da oltre 100.000 fino a | | | 500.000 abitanti | euro 1,30 | +-------------------------------+-----------------+ | Comuni da oltre 30.000 fino a | | | 100.000 abitanti | euro 1,20 | +-------------------------------+-----------------+ | Comuni da oltre 10.000 fino a | | | 30.000 abitanti | euro 0,70 | +-------------------------------+-----------------+ | Comuni fino a 10.000 abitanti | euro 0,60 | +-------------------------------+-----------------+
843. I comuni e le citta' metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale e' applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato. 844. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalita' previste dal medesimo codice. 845. Ai fini del calcolo dell'indennita' e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile. 846. Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalita' di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche piu' favorevoli per l'ente affidante. 847. Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicita' in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.». - Per il testo dell'articolo 1, comma 200, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, vedi i riferimenti normativi all'articolo 11. - Si riporta il testo dell'articolo 2-bis, comma 25, del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172: «Art. 2-bis. Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 1. - 24. (Omissis). 25. Le autorita' di regolazione di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, con propri provvedimenti adottati entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, disciplinano le modalita' di rateizzazione per un periodo non inferiore a 36 mesi delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del comma 24 nonche' del citato articolo 48 ed introducono agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. Con i provvedimenti di cui al precedente periodo sono previste esenzioni, fino alla data del 31 dicembre 2020, in favore delle utenze localizzate in una 'zona rossa' istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, individuando anche le modalita' per la copertura delle esenzioni stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. 25. - 44. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 28, commi 7 e 13-ter, e 48, comma 7, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: «Art. 28. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici 1. - 6-bis. (Omissis). 7. In coerenza con quanto stabilito al comma 1, anche in deroga alla normativa vigente, previa verifica tecnica della sussistenza delle condizioni di salvaguardia ambientale e di tutela della salute pubblica, sono individuati, dai soggetti pubblici all'uopo autorizzati, eventuali e ulteriori appositi siti per il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti fino al 31 dicembre 2021, autorizzati, sino alla medesima data, a ricevere i materiali predetti, e a detenerli nelle medesime aree per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I siti di deposito temporaneo di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 1° settembre 2016, n. 391, sono autorizzati, nei limiti temporali necessari, fino al 31 dicembre 2021, e possono detenere i rifiuti gia' trasportati per un periodo non superiore a dodici mesi. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al presente articolo, possono essere autorizzati in deroga, fino al 31 dicembre 2021 aumenti di quantitativi e tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneita' e compatibilita' dell'impianto, senza che cio' determini modifica e integrazione automatiche delle autorizzazioni vigenti degli impianti. I titolari delle attivita' che detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a darne comunicazione al Sindaco del Comune territorialmente competente ai fini della raccolta e gestione in condizioni di sicurezza. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, autorizza, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione, messa in riserva (R13) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, stabilisce le modalita' di rendicontazione dei quantitativi dei materiali di cui al comma 4 raccolti e trasportati, nonche' dei rifiuti gestiti dagli impianti di recupero e smaltimento. 8. - 13-bis. (Omissis). 13-ter. In deroga alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 41-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, i materiali di cui al comma 13-bis del presente articolo, qualora le concentrazioni di elementi e composti di cui alla tabella 4.1 dell'allegato 4 del citato decreto n. 161 del 2012 non superino i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione indicati alla tabella 1 di cui all'allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, potranno essere trasportati e depositati, fino al 31 dicembre 2021, in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale, assumendo fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera qq), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 13-quater. - 13-octies. (Omissis).» «Art. 48. Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonche' sospensione di termini amministrativi 1. - 6. (Omissis). 7. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei Comuni di cui all'articolo 1, sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2022, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze di cui all'articolo 2, comma 2. Il deposito delle istanze, dei contratti e dei documenti effettuato presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, in esecuzione di quanto stabilito dal presente decreto e dalle ordinanze commissariali, produce i medesimi effetti della registrazione eseguita secondo le modalita' disciplinate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Non si procede al rimborso dell'imposta di registro, relativa alle istanze e ai documenti di cui al precedente periodo, gia' versata in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dalla presente legge: «Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia 1. (Omissis) 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalita': a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro; a-bis) nelle aree del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, affidamento diretto delle attivita' di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura, compresa l'attivita' di progettazione, di importo inferiore a 150.000 euro, fino al termine delle attivita' di ricostruzione pubblica previste dall'articolo 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016; b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non e' obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati. 3. - 5-ter. (Omissis).». |
| Art. 17 quater Proroga di altre disposizioni in favore delle popolazioni dei territori dell'Italia centrale colpiti dal sisma del 2016
1. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il terzo periodo del comma 1-ter e' sostituito dai seguenti: "Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia' prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi"; b) dopo il comma 1-ter e' inserito il seguente: "1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione". 2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "Per l'anno 2019, nel limite di spesa di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui". Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. All'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: "euro 40 milioni per l'anno 2018" sono inserite le seguenti: "e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023". 4. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023". Per le medesime finalita' di cui al citato articolo 39 del decreto-legge n. 109 del 2018, non sono altresi' soggetti a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, restando sospesa ogni azione esecutiva e privi di effetto i pignoramenti comunque notificati, le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 di-cembre 2016, n. 229, nonche' i contributi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, le erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sismi o da eventi calamitosi, di cui all'articolo 100, comma 2, lettera m-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ogni ulteriore risorsa destinata al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all'assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti. 5. All'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtu' di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalita' per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1-ter e 1-quater del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, (Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2019, n. 250, come modificato dalla presente legge: «Art. 8 Proroga di termini 1. - 1-bis. (Omissis). 1-ter. Le autorita' di regolazione competenti prorogano fino al 31 dicembre 2020 le agevolazioni, anche di natura tariffaria, previste dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, a favore dei titolari delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Le disposizioni del presente comma si applicano, altresi', ai comuni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Le agevolazioni di cui al primo periodo sono prorogate fino al 31 dicembre 2021 per i titolari di utenze relative a immobili inagibili che entro il 30 aprile 2021 dichiarino, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territorialmente competenti, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda o la permanenza dello stato di inagibilita' gia' dichiarato. La rateizzazione delle fatture gia' prevista per un periodo non inferiore a trentasei mesi, ai sensi del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e' dilazionata in un periodo non inferiore a centoventi mesi. 1-quater. Le agevolazioni disciplinate dalla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico 18 aprile 2017 n. 252/2017/R/COM, e successive modificazioni e integrazioni, si applicano alle utenze e alle forniture situate nelle soluzioni abitative di emergenza, realizzate per i fabbisogni delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, fino al completamento della ricostruzione. 2. - 4-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 986, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 986. Per gli anni 2019, 2021 e 2022, nel limite di spesa di 2 milioni di euro annui, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nel calcolo del patrimonio immobiliare di cui al comma 2 del medesimo articolo sono esclusi gli immobili e i fabbricati di proprieta' distrutti o non agibili in seguito a calamita' naturali.". - Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 4, del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, come modificato dalla presente legge: «Art. 13. Interventi su edifici gia' interessati da precedenti eventi sismici 1. - 3. (Omissis). 4. L'erogazione dei contributi aggiuntivi di cui al comma 1 ed al primo periodo del comma 2 da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione di cui al comma 3 e' posta a carico della contabilita' speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, ed e' oggetto di separata contabilizzazione e rendicontazione. Le modalita' di erogazione sono stabilite con provvedimento adottato dal Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, di concerto con l'Ufficio speciale. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di euro 40 milioni per l'anno 2018 e di euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, con le risorse di cui all'articolo 4, comma 3. 4. - 6-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 39, comma 4, lettera b) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, come modificato dalla presente legge: «Art. 39. Impignorabilita' delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici 1. - 3. (Omissis). 4. Gli effetti delle disposizioni dei precedenti commi cessano: a) (Omissis); b) il 31 dicembre 2023, con riferimento agli eventi sismici di cui alle lettere b) e c) del comma 1. 5. - 6. (Omissis).». - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1 e 7 del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229: «Art. 4. Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 1. 2. - 7-bis. (Omissis).» «Art. 7. Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti 1. I contributi per la riparazione o la ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti dall'evento sismico sono finalizzati, sulla base dei danni effettivamente verificatisi nelle zone di classificazione sismica 1, 2, e 3 quando ricorrano le condizioni per la concessione del beneficio, a: a) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili di edilizia privata ad uso abitativo e non abitativo, ad uso produttivo e commerciale, ad uso agricolo e per i servizi pubblici e privati, compresi quelli destinati al culto, danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Limitatamente agli interventi di riparazione e ripristino, per tali immobili, l'intervento di miglioramento o di adeguamento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverata da un tecnico abilitato; la capacita' massima o minima di resistenza alle azioni sismiche, diversificata in base alle zone sismiche, alla classe d'uso dell'immobile ed alla sua tipologia, e' individuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; b) riparare, ripristinare o ricostruire gli immobili "di interesse strategico", di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003 e quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento deve conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; c) riparare, o ripristinare gli immobili soggetti alla tutela del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, danneggiati dall'evento sismico. Per tali immobili, l'intervento di miglioramento sismico deve conseguire il massimo livello di sicurezza compatibile con le concomitanti esigenze di tutela e conservazione dell'identita' culturale del bene stesso.». - Si riporta il testo dell'articolo 6, comma 13-ter, del citato decreto-legge 17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dalla presente legge: «Art. 6. Criteri e modalita' generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata 1. - 13-bis. (Omissis). 13-ter. I soggetti conduttori di un immobile in virtu' di contratti di locazione pluriennale riferiti a immobili adibiti ad abitazione principale alla data del 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, ovvero alla data del 26 ottobre 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2-bis del presente decreto, distrutti o danneggiati dagli eventi sismici del 2016, possono usufruire, nel limite di 600.000 euro per l'anno 2021, di un contributo non superiore all'importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire ai sensi degli articoli 16 e 17 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. A tale fine, il Commissario straordinario definisce, con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, i criteri e le modalita' per richiedere, entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento, la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma il Commissario straordinario provvede con le risorse disponibili nella contabilita' speciale di cui all'articolo 4, comma 3.». |
| Art. 18
Proroga risorse volte a contrastare la poverta' educativa
1. All'articolo 105, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di' euro, possono essere spese fino al 30 giugno 2021. 2. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 105, comma 1, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, come modificato dalla presente legge: «Art. 105 Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla poverta' educativa 1. Al fine di sostenere le famiglie, per l'anno 2020, a valere sul Fondo per le politiche della famiglia, di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una quota di risorse e' destinata ai comuni, per finanziare iniziative, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, volte a introdurre: a) interventi per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attivita' dei minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, per i mesi da giugno a settembre 2020; b) progetti volti a contrastare la poverta' educativa e ad incrementare le opportunita' culturali e educative dei minori. 2. Il Ministro con delega per le politiche familiari, stabilisce i criteri per il riparto della quota di risorse di cui al comma 1 e ripartisce gli stanziamenti per le finalita' di cui alla lettera a) e, nella misura del 10 per cento delle risorse, per la finalita' di cui alla lettera b), previa intesa in sede di conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, il fondo di cui al comma 1 medesimo e' incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265. 3-bis. Le risorse non utilizzate di cui al comma 1, lettera b) iscritte sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio, nel limite di 15 milioni di euro, possono essere spese fino al 30 giugno 2021.». - Per il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali», si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1. |
| Art. 19
Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19
1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente. |
| Art. 20
Misure di semplificazione per il collegamento digitale delle scuole e degli ospedali
1. Per i lavori relativi a collegamenti in fibra ottica ad alta velocita' degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, ove il primo nodo di rete disponibile si trovi entro una distanza massima di 4 chilometri dagli edifici stessi, l'intervento di posa di infrastrutture a banda ultra larga da parte degli operatori, e' eseguito mediante riutilizzo di infrastrutture e cavidotti esistenti o, anche in combinazione tra loro, con la metodologia della micro trincea attraverso l'esecuzione di uno scavo e contestuale riempimento di ridotte dimensioni (larghezza da 2,00 a 4,00 cm, con profondita' regolabile da 10 cm fino a massimo 35 cm), in ambito urbano ed extraurbano, anche in prossimita' del bordo stradale o sul marciapiede. L'operatore puo' utilizzare la linea realizzata ai fini della presente disposizione per collegare in fibra ottica ad alta velocita' gli ulteriori edifici presenti lungo il percorso. 2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1, per la realizzazione dell'intervento da parte dell'operatore si applica l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. Qualora l'intervento di scavo di cui al comma 1 interessi esclusivamente sedi stradali asfaltate e non pavimentate, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare o gestore della strada. In relazione agli interventi di scavo di cui al comma 1 su autostrade o strade in concessione resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33. 2-bis. Ai medesimi fini di cui ai commi 1 e 2, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione multi-operatore, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica, per la copertura mobile in banda ultralarga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e degli edifici ospedalieri, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonche', se diverso, all'ente titolare.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parita' scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2000, n. 67: «Art. 1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, e' costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita. 2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualita' ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6. 3. Alle scuole paritarie private e' assicurata piena liberta' per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento e' improntato ai principi di liberta' stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attivita' extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa. 4. La parita' e' riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a quanto previsto dai commi 2 e 3: a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarita' della gestione e la pubblicita' dei bilanci; b) la disponibilita' di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purche' in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi: non puo' essere riconosciuta la parita' a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 4-bis. Ai fini di cui al comma 4 il requisito del titolo di abilitazione deve essere conseguito, dal personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le scuole secondarie che chiedono il riconoscimento, al termine dell'anno accademico in corso alla data di conclusione su tutto il territorio nazionale della prima procedura concorsuale per titoli ed esami che verra' indetta successivamente alla data sopraindicata. Per il personale docente in servizio nelle scuole dell'infanzia riconosciute paritarie si applica l'articolo 334 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purche' fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. 6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parita'. 7. 8. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e' riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione mediante l'assegnazione di borse di studio di pari importo eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per la ripartizione di tali somme tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e per l'individuazione dei beneficiari, in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie da determinare ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nonche' le modalita' per la fruizione dei benefici e per la indicazione del loro utilizzo. 10. I soggetti aventi i requisiti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 9 possono fruire della borsa di studio mediante detrazione di una somma equivalente dall'imposta lorda riferita all'anno in cui la spesa e' stata sostenuta. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalita' con le quali sono annualmente comunicati al Ministero delle finanze e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica i dati relativi ai soggetti che intendono avvalersi della detrazione fiscale. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede al corrispondente versamento delle somme occorrenti all'entrata del bilancio dello Stato a carico dell'ammontare complessivo delle somme stanziate ai sensi del comma 12. 11. Tali interventi sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizioni svantaggiate. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di diritto allo studio. 12. Per le finalita' di cui ai commi 9, 10 e 11 e' autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001. 13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unita' previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato. 14. E' autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con handicap. 15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis e dell'articolo 5, comma 1-ter, del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33 (Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2016, n. 57: «Art. 7. Disposizioni per la semplificazione nel rilascio delle autorizzazioni 2-bis. Qualora siano utilizzate infrastrutture fisiche esistenti e tecnologie di scavo a basso impatto ambientale in presenza di sottoservizi, ai fini dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'avvio dei lavori e' subordinato esclusivamente alla trasmissione, da parte dell'Operatore di comunicazione elettronica, alla soprintendenza e all'autorita' locale competente, di documentazione cartografica prodotta dall'Operatore medesimo relativamente al proprio tracciato e a quello dei sottoservizi e delle infrastrutture esistenti, nonche' di documentazione fotografica sullo stato attuale della pavimentazione. La disposizione si applica anche alla realizzazione dei pozzetti accessori alle infrastrutture stesse, qualora essi siano realizzati in prossimita' dei medesimi sottoservizi preesistenti. L'operatore di rete comunica, con un preavviso di almeno quindici giorni, l'inizio dei lavori alla soprintendenza competente. Qualora la posa in opera dei sottoservizi interessi spazi aperti nei centri storici, e' altresi' depositato presso la soprintendenza apposito elaborato tecnico che dia conto delle modalita' di risistemazione degli spazi oggetto degli interventi.» «Art. 5. Coordinamento delle opere di genio civile ed accesso all'infrastruttura in corso di realizzazione 1-ter. L'ente titolare o gestore della strada o autostrada, ferme restando le caratteristiche di larghezza e profondita' proposte dall'operatore in funzione delle esigenze di posa dell'infrastruttura a banda ultra larga, puo' concordare con l'operatore stesso ulteriori accorgimenti in merito al posizionamento dell'infrastruttura e le concrete modalita' di lavorazione allo scopo di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare le prestazioni della sovrastruttura stradale.». - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, Supplemento ordinario. |
| Art. 21 Esecuzione della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom
1. Piena e diretta esecuzione e' data alla decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 della decisione stessa.
Riferimenti normativi
- La decisione (UE, Euratom) n. 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, e' pubblicata nella G.U.U.E. 15 dicembre 2020, n. L 424. |
| Art. 22 Proroga e altre misure applicabili a intermediari bancari e finanziari e a imprese di assicurazione in relazione al recesso del Regno Unito dall'Unione europea
1. Ai fini del presente articolo, se non diversamente disposto, si applicano le definizioni previste dall'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, n. 41, dall'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 1 del codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dall'articolo 2, lettera e), dell'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunita' europea dell'energia atomica. 2. Dal giorno successivo alla scadenza del periodo di transizione e fino alla conclusione del procedimento di autorizzazione da parte delle Autorita' competenti, e in ogni caso non oltre i sei mesi successivi alla predetta scadenza, i soggetti di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 22 del 2019, con sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che abbiano presentato alle medesime Autorita' entro la data di entrata in vigore del presente decreto istanza per l'autorizzazione allo svolgimento delle attivita' come intermediari di paesi terzi ovvero per la costituzione di un intermediario italiano a cui cedere l'attivita', possono continuare a operare sul territorio della Repubblica italiana, limitatamente alla gestione dei rapporti esistenti e, con riferimento ai derivati over the counter, nel rispetto dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge. Resta fermo quanto previsto agli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del TUF. 3. Nel periodo temporale indicato al comma 2 i soggetti ivi indicati operano nel territorio della Repubblica italiana in conformita' alle disposizioni applicabili agli intermediari di paesi terzi ai sensi del TUB e del TUF, nonche' alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto-legge n. 22 del 2019. Agli stessi soggetti operanti nell'esercizio del diritto di stabilimento si applica l'articolo 8, commi 1, 3, 5 e 7 del medesimo decreto-legge. Il riferimento alla data di recesso indicata nel citato articolo 8, ovunque ricorra, e' sostituito dal riferimento alla data di scadenza del periodo di transizione. Durante il periodo di cui al comma 2 si applica l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 22 del 2019. 4. In caso di diniego dell'autorizzazione da parte delle Autorita' competenti, con riferimento alle attivita' non autorizzate, i soggetti di cui al comma 2 cessano l'attivita' svolta in Italia, secondo modalita' e tempi che non recano pregiudizio ai clienti. Sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti gia' in essere, nel piu' breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione di tale diniego, nel rispetto dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti; continua ad applicarsi il comma 3. 5. I soggetti di cui ai commi 2 e 4 assicurano ai clienti un'adeguata informazione circa le conseguenze derivanti dal recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Le banche, le imprese di investimento, i gestori di fondi limitatamente ai servizi di investimento prestati, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che cessano l'attivita' al termine del periodo di transizione o alla scadenza del termine di tre mesi di cui al comma 4 restituiscono ai clienti le disponibilita' liquide, i beni e gli strumenti finanziari di pertinenza di questi ultimi, secondo le istruzioni ricevute. Per i finanziamenti, la cessazione dell'attivita', anche se conseguente al diniego dell'autorizzazione di cui al comma 4, non comporta modifica dei tempi e delle modalita' di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale da parte del cliente, fatto salvo il diritto del cliente all'estinzione anticipata. 6. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord che, alla scadenza del periodo di transizione, sono abilitate a esercitare l'attivita' assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi ai sensi degli articoli 23 e 24 del CAP, sono cancellate, dal giorno successivo a tale data, dall'Elenco delle imprese con sede legale in un altro Stato membro di cui all'articolo 26 del CAP. Tali imprese proseguono, dopo la scadenza del periodo di transizione, l'attivita' nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso a tale data senza assumere nuovi contratti, ne' rinnovare quelli esistenti, fino alla relativa scadenza o a altro termine individuato dall'impresa nel piano di cui al comma 7, lettera b). Della prosecuzione temporanea di tale operativita' l'IVASS da' comunicazione al pubblico con adeguata evidenza. 7. Le imprese di cui al comma 6: a) informano, entro quindici giorni dalla fine del periodo di transizione, anche mediante comunicazione nel proprio sito internet istituzionale, i contraenti, gli assicurati e gli altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operativita' a esse applicabile; b) presentano all'IVASS, entro novanta giorni dalla fine del periodo di transizione, un piano contenente le misure che consentono di dare spedita e corretta esecuzione ai contratti e alle coperture in corso a tale data, inclusi i pagamenti dei sinistri; c) trasmettono all'IVASS, con cadenza annuale, una relazione contenente lo stato di attuazione del piano. 8. Dalla scadenza del periodo di transizione il contraente puo' recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore a un anno, dandone comunicazione scritta all'impresa, ovvero esercitare altre forme di scioglimento dal vincolo contrattuale; le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualita' successiva alla data di esercizio del recesso stesso. 9. Alle imprese di cui al comma 6, nelle more del periodo di prosecuzione temporanea indicato nel medesimo comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 193 del CAP e ogni altra disposizione in materia assicurativa relativa alle stesse, fino al termine del periodo di transizione, ivi incluse le disposizioni di cui al titolo XVIII del CAP. Si applica altresi' la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del CAP. 10. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione italiane che, al termine del periodo di transizione, sono abilitate all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi proseguono l'esercizio dell'attivita', fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del CAP e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito. 11. All'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, le parole "3 gennaio 2021", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2021".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2, lettere da n) a q), dell'articolo 3, commi 1-5 e 9, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, commi 1, 3 ,5 e 7, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22 (Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati, nonche' tutela della salute e della liberta' di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 marzo 2019, n. 71: «Art. 2. Oggetto e ambito di applicazione 1. (Omissis). 2. Nella presente sezione l'espressione: a) - m) (Omissis); n) 'autorita' competenti' indica le autorita' nazionali di settore, tenuto conto delle competenze attribuite a legislazione vigente; o) 'Testo unico bancario' (TUB) indica il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; p) 'Testo unico della finanza'(TUF) indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; q) 'Codice delle assicurazioni private' (CAP) indica il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.» «Art. 3. Prestazione dei servizi e delle attivita' in Italia da parte dei soggetti del Regno Unito dopo la data di recesso 1. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica le attivita' ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f), del Testo unico bancario, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alla Banca d'Italia, salvo quanto previsto dal comma 2. 2. Le banche del Regno Unito che, alla data di recesso, svolgono sul territorio della Repubblica l'attivita' di raccolta del risparmio in regime di libera prestazione di servizi, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica, previa notifica alla Banca d'Italia, tale attivita' limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza la possibilita' di concludere nuovi contratti, ne' di rinnovare anche tacitamente quelli esistenti. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso, prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione di servizi, possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita' solamente nei confronti delle controparti qualificate e dei clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del Testo unico della finanza, nonche', esclusivamente per la gestione degli eventi del ciclo di vita dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso, anche nei casi in cui cio' implichi la modifica di tali contratti o la conclusione di nuovi contratti nei limiti previsti dall'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, fino all'adozione di una decisione della Commissione europea a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e, comunque, non oltre il periodo transitorio, previa notifica alle autorita' competenti. 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, le banche del Regno Unito e le imprese di investimento del Regno Unito che, alla data di recesso prestano servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare a svolgere sul territorio della Repubblica le medesime attivita', previa notifica alle autorita' competenti. 5. Gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che, alla data di recesso, operano sul territorio della Repubblica nell'esercizio del diritto di stabilimento mediante succursali, durante il periodo transitorio possono continuare ad operare sul territorio della Repubblica con le stesse modalita', previa notifica alla Banca d'Italia. 6. - 8. (Omissis). 9. Anche per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente decreto, le autorita' competenti esercitano nei confronti delle banche del Regno Unito, delle imprese di investimento del Regno Unito e degli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che continuano ad operare sul territorio della Repubblica nel periodo transitorio, i poteri loro attribuiti dalla legge, inclusi quelli in materia di prevenzione, risoluzione e gestione delle crisi, nei confronti degli intermediari extra-UE.» «Art. 7. Disposizioni in materia di risoluzione stragiudiziale delle controversie 1. Le banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, gli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e gli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del presente decreto, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario. 2. I medesimi soggetti di cui al comma 1 che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi possono non aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del TUB purche' aderiscano o siano sottoposti a un sistema estero di composizione stragiudiziale delle controversie, partecipante alla rete Fin-Net promossa dalla Commissione europea. In tale ipotesi, gli intermediari comunicano alla Banca d'Italia il sistema stragiudiziale al quale aderiscono o sono sottoposti nel Paese d'origine. 3. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, nonche' i soggetti cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, nel periodo transitorio rispettivamente di diciotto e sei mesi previsto dalle citate disposizioni, mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela, di cui all'articolo 32-ter del Testo unico della finanza.» «Art. 8. Tutela dei depositanti e degli investitori 1. Le banche di cui all'articolo 3, comma 1, con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Entro il termine del terzo mese successivo alla data di recesso, tali banche provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani. 2. (Omissis). 3. Le banche di cui ai commi 1 e 2 procedono a dare comunicazione ai propri depositanti delle informative di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 30, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. (Omissis). 5. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge. Entro il termine di trenta giorni successivi alla data di recesso, tali banche e imprese di investimento provvedono a perfezionare gli atti richiesti per l'adesione ai sistemi di indennizzo italiani, in conformita' all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485. 6. (Omissis). 7. Le banche e le imprese di investimento di cui ai commi 5 e 6 procedono a dare immediata comunicazione ai propri investitori delle informative prescritte dalle Autorita' di vigilanza di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c), della legge 24 aprile 1998, n. 128, alla prima occasione utile e, comunque, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre 1993, n. 230, Supplemento ordinario n. 92: «Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo l'espressione: a) "autorita' creditizie" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia; a-bis) "autorita' di risoluzione" indica la Banca d'Italia nonche' un'autorita' non italiana deputata allo svolgimento delle funzioni di risoluzione; b) "banca" indica l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria; c) "CICR" indica il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio; d) "CONSOB" indica la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; d-bis) "COVIP" indica la commissione di vigilanza sui fondi pensione; e) "IVASS" indica l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; e-bis) "MVU" indica il Meccanismo di vigilanza unica, ossia il sistema di vigilanza finanziaria composto dalla BCE e dalle autorita' nazionali competenti degli Stati membri che vi partecipano; e-ter) "Disposizioni del MVU" indica il regolamento (UE) n. 1024/2013 e le relative misure di esecuzione; f); g) "Stato comunitario" indica lo Stato membro della Comunita' Europea; g-bis) "Stato di origine" indica lo Stato comunitario in cui la banca, l'IMEL o l'IP e' stato autorizzato all'esercizio dell'attivita'; g-ter) "Stato ospitante" indica lo Stato comunitario nel quale la banca, l'IMEL o l'IP ha una succursale o presta servizi; h) "Stato terzo" indica lo Stato non membro dell'Unione europea; h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; h-ter) "Stato partecipante al MVU" indica uno Stato comunitario la cui moneta e' l'euro o che abbia instaurato una cooperazione stretta con la BCE a norma delle disposizioni del MVU; i) "legge fallimentare" indica il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. l) "autorita' competenti" indica, a seconda dei casi, uno o piu' fra le autorita' di vigilanza sulle banche, sulle imprese di investimento, sugli organismi di investimento collettivo del risparmio, sulle imprese di assicurazione e sui mercati finanziari; m). 2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "banca italiana": la banca avente sede legale in Italia; b) "banca comunitaria": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato comunitario diverso dall'Italia; c) "banca extracomunitaria": la banca avente sede legale in uno Stato terzo; d) "soggetto significativo": i soggetti definiti dall'articolo 2, n. 16, del regolamento (UE) n. 468/2014, sui quali la BCE esercita la vigilanza diretta in conformita' delle disposizioni del MVU; d-bis) "soggetto meno significativo": i soggetti, sottoposti a vigilanza nell'ambito del MVU, diversi da quelli di cui alla lettera d); e) "succursale": una sede che costituisce una parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una banca, un istituto di moneta elettronica o un istituto di pagamento, e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' a cui la banca o l'istituto e' stato autorizzato; f) "attivita' ammesse al mutuo riconoscimento": le attivita' di: 1) raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione; 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il "forfaiting"); 3) leasing finanziario; 4) prestazione di servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento ("travellers cheques", lettere di credito), nella misura in cui quest'attivita' non rientra nel punto 4; 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonche' consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo "money broking"; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attivita' che, in virtu' delle misure di adattamento assunte dalle autorita' comunitarie, sono aggiunte all'elenco allegato alla seconda direttiva in materia creditizia del Consiglio delle Comunita' europee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989; g) "intermediari finanziari": i soggetti iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 106. h) "stretti legami": i rapporti tra una banca e un soggetto italiano o estero che: 1) controlla la banca; 2) e' controllato dalla banca; 3) e' controllato dallo stesso soggetto che controlla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) e' partecipato dalla banca in misura pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; h-bis) "istituti di moneta elettronica": le imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica; h-bis.1) "istituti di moneta elettronica comunitari": gli istituti di moneta elettronica aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; h-ter) ''moneta elettronica'': il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento come definite all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall'emittente. Non costituisce moneta elettronica: 1) il valore monetario memorizzato sugli strumenti previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera m), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; 2) il valore monetario utilizzato per le operazioni di pagamento previste dall'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11; h-quater) "partecipazioni": le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; h-quinquies); h-sexies) "istituti di pagamento": le imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare i servizi di pagamento; h-septies) "istituti di pagamento comunitari": gli istituti di pagamento aventi sede legale e amministrazione centrale in uno stesso Stato comunitario diverso dall'Italia; h-septies.1) "servizi di pagamento": le seguenti attivita': 1) servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 2) servizi che permettono prelievi in contante da un conto di pagamento nonche' tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento; 3) esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utilizzatore o presso un altro prestatore di servizi di pagamento: 3.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 3.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 3.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 4) esecuzione di operazioni di pagamento quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata ad un utilizzatore di servizi di pagamento: 4.1) esecuzione di addebiti diretti, inclusi gli addebiti diretti una tantum; 4.2) esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi; 4.3) esecuzione di bonifici, inclusi gli ordini permanenti; 5) emissione di strumenti di pagamento e/o convenzionamento di operazioni di pagamento; 6) rimessa di denaro; 7) servizi di disposizione di ordini di pagamento; 8) servizi di informazione sui conti; h-octies); h-novies) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i) "punto di contatto centrale": il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater . 3. La Banca d'Italia, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami prevista dal comma 2, lettera h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza. 3-bis. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo e agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione ed ai suoi componenti. 3-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci ed all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza ed al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. 3-quater. Se non diversamente disposto, ai fini della disciplina dei servizi di pagamento, nel presente decreto si applicano le definizioni del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, Supplemento ordinario n. 52: «Art. 1 Definizioni 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; d-ter) "UE": l'Unione europea; d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale; d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; h); i) 'societa' di investimento a capitale variabile' (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni; i-bis) 'societa' di investimento a capitale fisso' (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c); j) 'fondo comune di investimento': l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) 'Organismo di investimento collettivo del risparmio' (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) 'Oicr aperto': l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) 'Oicr chiuso': l'Oicr diverso da quello aperto; l) 'Oicr italiani': i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf; m) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani' (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) 'Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE' (OICVM UE): gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) 'Oicr alternativo italiano' (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; m-quater) 'FIA italiano riservato': il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quinquies) Oicr alternativi UE (FIA UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-sexies) 'Oicr alternativi non UE (FIA non UE)': gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; m-septies) 'fondo europeo per il venture capital' (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) 'fondo europeo per l'imprenditoria sociale' (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-octies.1) 'fondo di investimento europeo a lungo termine' (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; m-octies.2) 'fondo comune monetario' (FCM): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/1131; m-novies) 'Oicr feeder': l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) 'Oicr master': l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; m-undecies) 'clienti professionali' o 'investitori professionali': i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; m-undecies.1) 'Business Angel': gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; n) 'gestione collettiva del risparmio': il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) 'societa' di gestione UE': la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; p) 'gestore di FIA UE' (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q) 'gestore di FIA non UE' (GEFIA non UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q-bis) 'gestore': la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di EuSEF, il gestore di ELTIF e il gestore di FCM; q-ter) 'depositario di Oicr': il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) 'depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder': il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' un Oicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) 'quote e azioni di Oicr': le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione armonizzata": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione UE ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011; r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; r-quater) 'rating del credito': un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) 'agenzia di rating del credito': una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiore a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo' coincidere con il mercato regolamentato stesso; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea; w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. 1-bis. Per "valori mobiliari" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio: a) azioni di societa' e altri titoli equivalenti ad azioni di societa', di partnership o di altri soggetti e ricevute di deposito azionario; b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relative a tali titoli; c) qualsiasi altro valore mobiliare che permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure. 1-ter. Per "strumenti del mercato monetario" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali. 1-quater. Per "ricevute di deposito" si intendono titoli negoziabili sul mercato dei capitali, rappresentanti la proprieta' dei titoli di un emittente non domiciliato, ammissibili alla negoziazione in un mercato regolamentato e negoziati indipendentemente dai titoli dell'emittente non domiciliato. 2. Per "strumento finanziario" si intende qualsiasi strumento riportato nella Sezione C dell'Allegato I. Gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari. 2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 5, puo' individuare: a) gli altri contratti derivati di cui al punto 7, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati; b) gli altri contratti derivati di cui al punto 10, sezione C, dell'Allegato I aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, negoziati in un mercato regolamentato, in un sistema multilaterale di negoziazione o in un sistema organizzato di negoziazione. 2-ter. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "strumenti derivati": gli strumenti finanziari citati nell'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c); b) "derivati su merci": gli strumenti finanziari che fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti di cui all'Allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7) e 10), nonche' gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis, lettera c), quando fanno riferimento a merci o attivita' sottostanti menzionati all'Allegato I, sezione C, punto 10); c) "contratti derivati su prodotti energetici C6": i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e tutti gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I che sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante. 3. - 4. 5. Per "servizi e attivita' di investimento" si intendono i seguenti, quando hanno per oggetto strumenti finanziari: a) negoziazione per conto proprio; b) esecuzione di ordini per conto dei clienti; c) assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; c-bis) collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente; d) gestione di portafogli; e) ricezione e trasmissione di ordini; f) consulenza in materia di investimenti; g) gestione di sistemi multilaterali di negoziazione; g-bis) gestione di sistemi organizzati di negoziazione. 5-bis. Per "negoziazione per conto proprio" si intende l'attivita' di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta. 5-bis.1. Per "sistema multilaterale" si intende un sistema che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari. 5-ter. Per "internalizzatore sistematico" si intende l'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale negozia per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione senza gestire un sistema multilaterale. Il modo frequente e sistematico si misura per numero di negoziazioni fuori listino (OTC) su strumenti finanziari effettuate per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti. Il modo sostanziale si misura per dimensioni delle negoziazioni OTC effettuate dal soggetto su uno specifico strumento finanziario in relazione al totale delle negoziazioni effettuate sullo strumento finanziario dal soggetto medesimo o all'interno dell'Unione europea. 5-quater. Per "market maker" si intende una persona che si propone, nelle sedi di negoziazione e/o al di fuori delle stesse, su base continuativa, come disposta a negoziare per conto proprio acquistando e vendendo strumenti finanziari in contropartita diretta ai prezzi dalla medesima definiti. 5-quinquies. Per "gestione di portafogli" si intende la gestione, su base discrezionale e individualizzata, di portafogli di investimento che includono uno o piu' strumenti finanziari e nell'ambito di un mandato conferito dai clienti. 5-sexies. Il servizio di cui al comma 5, lettera e), comprende la ricezione e la trasmissione di ordini, nonche' l'attivita' consistente nel mettere in contatto due o piu' investitori, rendendo cosi' possibile la conclusione di un'operazione fra loro (mediazione). 5-septies. Per "consulenza in materia di investimenti" si intende la prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o piu' operazioni relative a strumenti finanziari. 5-septies.1. Per "esecuzione di ordini per conto dei clienti" si intende la conclusione di accordi di acquisto o di vendita di uno o piu' strumenti finanziari per conto dei clienti, compresa la conclusione di accordi per la sottoscrizione o la compravendita di strumenti finanziari emessi da un'impresa di investimento o da una banca al momento della loro emissione. 5-septies.2. Per "agente collegato" si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari. 5-septies.3. Per "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" si intende la persona fisica iscritta nell'apposita sezione dell'albo previsto dall'articolo 31, comma 4, del presente decreto che, in qualita' di agente collegato, esercita professionalmente l'offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 5-octies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "sistema multilaterale di negoziazione": un sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; b) "sistema organizzato di negoziazione": un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato o da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissioni e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alla parte II e alla parte III; c) "sede di negoziazione": un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. 5-octies.1. Per "ordine con limite di prezzo" si intende un ordine di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario al prezzo limite fissato o a un prezzo piu' vantaggioso e per un quantitativo fissato. 5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali" si intende una piattaforma on line che abbia come finalita' esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera (f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129, delle imprese sociali e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre societa' che investono prevalentemente in piccole e medie imprese nonche' della raccolta di finanziamenti tramite obbligazioni o strumenti finanziari di debito da parte delle piccole e medie imprese. 5-decies. - 5-undecies. 5-duodecies. Per "imprese sociali" si intendono le imprese sociali ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, costituite in forma di societa' di capitali o di societa' cooperativa. 6. Per "servizio accessorio" si intende qualsiasi servizio riportato nella sezione B dell'Allegato I. 6-bis. Per "partecipazioni" si intendono le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile. 6-bis.1. Per "controllante" si intende un'impresa controllante ai sensi degli articoli 2, paragrafo 9, e 22 della direttiva 2013/34/UE. 6-bis.2. Per "controllata" si intende un'impresa controllata ai sensi degli articoli 2, paragrafo 10, e 22 della direttiva 2013/34/UE; l'impresa controllata di un'impresa controllata e' parimenti considerata impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese. 6-bis.3. Per "stretti legami" si intende la situazione nella quale due o piu' persone fisiche o giuridiche sono legate: a) da una "partecipazione", ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; b) da un legame di "controllo", ossia dalla relazione esistente tra un'impresa controllante e un'impresa controllata, in tutti i casi di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/34/UE, o relazione analoga esistente tra persone fisiche e giuridiche e un'impresa, nel qual caso ogni impresa controllata di un'impresa controllata e' considerata impresa controllata dell'impresa controllante che e' a capo di tali imprese; c) da un legame duraturo tra due o tutte le suddette persone e uno stesso soggetto che sia una relazione di controllo. 6-ter. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al consiglio di amministrazione, all'organo amministrativo ed agli amministratori si applicano anche al consiglio di gestione e ai suoi componenti. 6-quater. Se non diversamente disposto, le norme del presente decreto legislativo che fanno riferimento al collegio sindacale, ai sindaci e all'organo che svolge la funzione di controllo si applicano anche al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione e ai loro componenti. 6-quinquies. Per "negoziazione algoritmica" si intende la negoziazione di strumenti finanziari in cui un algoritmo informatizzato determina automaticamente i parametri individuali degli ordini, come ad esempio l'avvio dell'ordine, la relativa tempistica, il prezzo, la quantita' o le modalita' di gestione dell'ordine dopo l'invio, con intervento umano minimo o assente, ad esclusione dei sistemi utilizzati unicamente per trasmettere ordini a una o piu' sedi di negoziazione, per trattare ordini che non comportano la determinazione di parametri di negoziazione, per confermare ordini o per eseguire il regolamento delle operazioni. 6-sexies. Per "accesso elettronico diretto" si intende un accordo in base al quale un membro o un partecipante o un cliente di una sede di negoziazione consente a un terzo l'utilizzo del proprio codice identificativo di negoziazione per la trasmissione in via elettronica direttamente alla sede di negoziazione di ordini relativi a uno strumento finanziario, sia nel caso in cui l'accordo comporti l'utilizzo da parte del terzo dell'infrastruttura del membro, del partecipante o del cliente, o di qualsiasi sistema di collegamento fornito dal membro, partecipante o cliente per trasmettere gli ordini (accesso diretto al mercato) sia nel caso in cui non vi sia tale utilizzo (accesso sponsorizzato). 6-septies. Per "tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza" si intende qualsiasi tecnica di negoziazione algoritmica caratterizzata da: a) infrastrutture volte a ridurre al minimo le latenze di rete e di altro genere, compresa almeno una delle strutture per l'inserimento algoritmico dell'ordine: co-ubicazione, hosting di prossimita' o accesso elettronico diretto a velocita' elevata; b) determinazione da parte del sistema dell'inizializzazione, generazione, trasmissione o esecuzione dell'or-dine senza intervento umano per il singolo ordine o negoziazione, e c) elevato traffico infra-giornaliero di messaggi consistenti in ordini, quotazioni o cancellazioni. (84) 6-octies. Per "negoziazione matched principal" si intende una negoziazione in cui il soggetto che si interpone tra l'acquirente e il venditore non e' mai esposto al rischio di mercato durante l'intera esecuzione dell'operazione, con l'acquisto e la vendita eseguiti simultaneamente ad un prezzo che non permette a tale soggetto di realizzare utili o perdite, fatta eccezione per le commissioni, gli onorari o le spese dell'operazione previamente comunicati. 6-novies. Per "pratica di vendita abbinata" si intende l'offerta di un servizio di investimento insieme a un altro servizio o prodotto come parte di un pacchetto o come condizione per l'ottenimento dello stesso accordo o pacchetto. 6-decies. Per "deposito strutturato" si intende un deposito quale definito all'articolo 69-bis, comma 1, lettera c), del T.U. bancario che e' pienamente rimborsabile alla scadenza in base a termini secondo i quali qualsiasi interesse o premio sara' rimborsato (o e' a rischio) secondo una formula comprendente fattori quali: a) un indice o una combinazione di indici, eccetto i depositi a tasso variabile il cui rendimento e' direttamente legato a un tasso di interesse quale l'Euribor o il Libor; b) uno strumento finanziario o una combinazione degli strumenti finanziari; c) una merce o combinazione di merci o di altri beni infungibili, materiali o immateriali; o d) un tasso di cambio o una combinazione di tassi di cambio. 6-undecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "dispositivo di pubblicazione autorizzato" o "APA": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a pubblicare i report delle operazioni concluse per conto di imprese di investimento ai sensi degli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) n. 600/2014; b) "fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione" o "CTP": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a fornire il servizio di raccolta presso mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione, sistemi organizzati di negoziazione e APA dei report delle operazioni concluse per gli strumenti finanziari di cui agli articoli 6, 7, 10, 12, 13, 20 e 21 del regolamento (UE) n 600/2014 e di consolidamento delle suddette informazioni in un flusso elettronico di dati attualizzati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario; c) "meccanismo di segnalazione autorizzato" o "ARM": un soggetto autorizzato ai sensi della direttiva 2014/65/UE a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle autorita' competenti o all'AESFEM per conto delle imprese di investimento; d) "servizi di comunicazione dati": la gestione di un dispositivo di pubblicazione autorizzato (APA) o di un sistema consolidato di pubblicazione (CTP) o di un meccanismo di segnalazione autorizzato (ARM); e) "fornitore di servizi di comunicazione dati": un APA, un CTP o un ARM. (84) 6-duodecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "Stato membro d'origine dell'impresa di investimento": 1) se l'impresa di investimento e' una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria sede principale; 2) se l'impresa di investimento e' una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetta, l'impresa di investimento non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale; b) "Stato membro d'origine del mercato regolamentato": lo Stato membro in cui e' registrato il mercato regolamentato o se, in base al diritto nazionale di tale Stato membro detto mercato non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la propria direzione generale; c) "Stato membro d'origine di un APA, di un sistema consolidato di pubblicazione o di meccanismo di segnalazione autorizzato": 1) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione e' una persona fisica, lo Stato membro in cui tale persona ha la propria direzione generale; 2) se il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione e' una persona giuridica, lo Stato membro in cui si trova la sua sede legale; 3) se, in base al diritto nazionale cui e' soggetto, il dispositivo di pubblicazione autorizzato, il meccanismo di segnalazione autorizzato o il sistema consolidato di pubblicazione non ha una sede legale, lo Stato membro in cui e' situata la sua direzione generale. 6-terdecies. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "Stato membro ospitante l'impresa di investimento": lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui un'impresa di investimento ha una succursale o presta servizi di investimento e/o esercita attivita' di investimento; b) "Stato membro ospitante il mercato regolamentato": lo Stato membro in cui un mercato regolamentato adotta opportune misure in modo da facilitare l'accesso alla negoziazione a distanza nel suo sistema da parte di membri o partecipanti stabiliti in tale Stato membro. 6-quaterdecies. Per "prodotto energetico all'ingrosso" si intende un prodotto energetico all'ingrosso quale definito all'articolo 2, punto 4, del regolamento (UE) n. 1227/2011. 6-quinquiesdecies. Per "derivati su merci agricole" si intendono i contratti derivati connessi a prodotti di cui all'articolo 1 e all'allegato I, parti da I a XXIV/1 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 6-sexiesdecies. Per "emittente sovrano" si intende uno dei seguenti emittenti di titoli di debito: a) l'Unione europea; b) uno Stato membro, ivi inclusi un ministero, un'agenzia o una societa' veicolo di tale Stato membro; c) in caso di Stato membro federale, un membro della federazione; d) una societa' veicolo per conto di diversi Stati membri; e) un ente finanziario internazionale costituito da due o piu' Stati membri con l'obiettivo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno affrontando o sono minacciati da gravi crisi finanziarie; o f) la Banca europea per gli investimenti. 6-septiesdecies. Per "debito sovrano" si intende un titolo di debito emesso da un emittente sovrano. 6-octiesdecies. Per "supporto durevole" si intende qualsiasi strumento che: a) permetta al cliente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che possano essere agevolmente recuperate per un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e b) che consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate.». - Si riporta il testo dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 2005, n. 239, Supplemento ordinario n. 163: «Art. 1. Definizioni 1. Agli effetti del codice delle assicurazioni private si intendono per: a) assicurazione contro i danni: le assicurazioni indicate all'articolo 2, comma 3; b) assicurazione sulla vita: le assicurazioni e le operazioni indicate all'articolo 2, comma 1; c) attivita' assicurativa: l'assunzione e la gestione dei rischi effettuata da un'impresa di assicurazione; d) attivita' riassicurativa: 1) l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione, anche di uno Stato terzo o retrocessi da un'impresa di riassicurazione; 2) la copertura fornita da un'impresa di riassicurazione ad un fondo pensione istituito in uno Stato membro dell'Unione europea, autorizzato dall'Autorita' competente dello Stato membro di origine e che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2016/2341; e) attivita' in regime di liberta' di prestazione di servizi o rischio assunto in regime di liberta' di prestazione di servizi: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui e' ubicato il rischio; f) attivita' in regime di stabilimento o rischio assunto in regime di stabilimento: l'attivita' che un'impresa esercita da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, ovvero, se persone giuridiche, la sede nello stesso Stato o il rischio che un'impresa assume da uno stabilimento situato nel territorio dello Stato membro in cui e' ubicato il rischio; g) autorita' di vigilanza: l'autorita' nazionale incaricata della vigilanza sulle imprese e sugli intermediari e gli altri operatori del settore assicurativo; g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "AEAP" o "EIOPA": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 2) "ABE" o "EBA": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 3) "AESFEM" o "ESMA": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; g-ter) autorita' di vigilanza sul gruppo: l'autorita' di vigilanza di gruppo determinata ai sensi dell'articolo 207-sexies; h) carta verde: certificato internazionale di assicurazione emesso da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; i) codice della strada: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; l) codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; l-bis) collegio delle autorita' di vigilanza: una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza del gruppo; l-bis.1) compenso: qualsiasi commissione, onorario, spesa, o altro pagamento, inclusi altri benefici economici di qualsiasi tipo o qualunque altro vantaggio o incentivo finanziario o non finanziario, offerti o forniti in relazione ad attivita' di distribuzione assicurativa; l-ter) concentrazione dei rischi: tutte le esposizioni al rischio che comportano perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilita' o la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione; m) CONSAP: la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.A.; m-bis) controparte centrale autorizzata: una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 o che e' stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso Regolamento; m-ter) consulenza: l'attivita' consistente nel fornire raccomandazioni personalizzate ad un cliente, su richiesta dello stesso o su iniziativa del distributore, in relazione ad uno o piu' contratti di assicurazione; n) credito di assicurazione: ogni importo dovuto da un'impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l'impresa di assicurazione e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, nell'ambito di attivita' di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore dei medesimi aventi diritto allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti. Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un'impresa di assicurazione, prima dell'avvio delle procedure di liquidazione dell'impresa stessa, in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione dei medesimi contratti ed operazioni, in virtu' della legge applicabile a tali contratti e operazioni; n.1) distributore di prodotti assicurativi: qualsiasi intermediario assicurativo, intermediario assicurativo a titolo accessorio o impresa di assicurazione; n-bis) distribuzione di probabilita' prevista: funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutualmente esclusivi una probabilita' di realizzazione; n-ter) "ECAI" o "agenzia esterna di valutazione del merito di credito": un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformita' del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento; n-quater) effetti di diversificazione: la riduzione dell'esposizione al rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attivita', derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio puo' essere compensato dal risultato piu' favorevole di un altro, quando tali rischi non siano pienamente correlati; n-quinquies) esternalizzazione: l'accordo concluso tra un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, anche se non autorizzato all'esercizio dell'attivita' assicurativa o riassicurativa, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un'attivita', direttamente o tramite sub esternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa; o) fondo di garanzia: un organismo creato da uno Stato membro che ha almeno il compito di rimborsare, entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi e' stato adempimento dell'obbligo di assicurazione; p) fondo di garanzia delle vittime della caccia: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 303; q) fondo di garanzia delle vittime della strada: il fondo costituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 285; q-bis) funzione: in un sistema di governo societario, la capacita' interna all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di svolgere compiti concreti; un sistema di governo societario comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformita', la revisione interna e la funzione attuariale; r) grandi rischi: si intendono per grandi rischi quelli rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 3, qui di seguito indicati: 1) 4 (corpi di veicoli ferroviari), 5 (corpi di veicoli aerei), 6 (corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali), 7 (merci trasportate), 11 (r.c. aeromobili) e 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) salvo quanto previsto al numero 3); 2) 14 (credito) e 15 (cauzione), qualora l'assicurato eserciti professionalmente un'attivita' industriale, commerciale o intellettuale e il rischio riguardi questa attivita'; 3) 3 (corpi di veicoli terrestri, esclusi quelli ferroviari), 8 (incendio ed elementi naturali), 9 (altri danni ai beni), 10 (r.c. autoveicoli terrestri), 12 (r.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali) per quanto riguarda i natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 123, 13 (r.c. generale) e 16 (perdite pecuniarie), purche' l'assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti: 1) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale risulti superiore ai seimilionieduecentomila euro; 2) l'importo del volume d'affari risulti superiore ai dodicimilionieottocentomila euro; 3) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio risulti superiore alle duecentocinquanta unita'. Qualora l'assicurato sia un'impresa facente parte di un gruppo tenuto a redigere un bilancio consolidato, le condizioni di cui sopra si riferiscono al bilancio consolidato del gruppo; r-bis) gruppo: un gruppo: 1) composto da una societa' partecipante o controllante, dalle sue societa' controllate o da altre entita' in cui la societa' partecipante o controllante o le sue societa' controllate detengono una partecipazione, nonche' da societa' legate da direzione unitaria ai sensi dell'articolo 96; ovvero 2) basato sull'instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese che puo' includere anche mutue assicuratrici o altre societa' di tipo mutualistico, a condizione che: 2.1) una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un'influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e 2.2) la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del titolo XV siano soggetti all'approvazione preventiva dell'autorita' di vigilanza del gruppo; laddove l'impresa che esegue il coordinamento centralizzato e' considerata l'impresa controllante o partecipante e le altre imprese sono considerate le imprese controllate o partecipate; s) impresa: la societa' di assicurazione o di riassicurazione autorizzata; t) impresa di assicurazione: la societa' autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; u) impresa di assicurazione autorizzata in Italia ovvero impresa di assicurazione italiana: la societa' avente sede legale in Italia e la sede secondaria in Italia di impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; u-bis) impresa di assicurazione captive: un'impresa di assicurazione controllata da un'impresa finanziaria, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria, il cui scopo e' fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di assicurazione captive; v) impresa di assicurazione comunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta; z) impresa di assicurazione extracomunitaria: la societa' di assicurazione avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio delle assicurazioni o delle operazioni di cui all'articolo 2; aa) impresa di partecipazione assicurativa: una societa' controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); bb) impresa di partecipazione assicurativa mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis): una societa' controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis), sempreche' almeno una delle sue imprese controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica; bb-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142; cc) impresa di riassicurazione: la societa' autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attivita' principale consiste nell'accettare rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione; cc-bis) impresa di riassicurazione captive: un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione a cui si applica la direttiva 2009/138/CE oppure controllata da un'impresa non finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese che la controllano o di una o piu' imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive; cc-ter) impresa di riassicurazione extracomunitaria: la societa' avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo, autorizzata per l'esercizio dell'attivita' riassicurativa; cc-quater) impresa finanziaria: un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti: 1) un ente creditizio, un ente finanziario o una societa' strumentale di cui all'articolo 4, n. 18), del regolamento (UE) 575/2013; 2) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc); 3) un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, n. 2), del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013; 4) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera bb-bis); cc-quinquies) intermediario assicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un dipendente della stessa e diversa da un intermediario assicurativo a titolo accessorio, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa; cc-sexies) intermediario riassicurativo: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un dipendente di essa, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione riassicurativa; cc-septies) intermediario assicurativo a titolo accessorio: qualsiasi persona fisica o giuridica, diversa da uno dei soggetti di cui alla lettera d), comma 2, dell'articolo 109, che avvii o svolga a titolo oneroso l'attivita' di distribuzione assicurativa a titolo accessorio, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) l'attivita' professionale principale di tale persona fisica o giuridica e' diversa dalla distribuzione assicurativa; 2) la persona fisica o giuridica distribuisce soltanto determinati prodotti assicurativi, complementari rispetto ad un bene o servizio; 3) i prodotti assicurativi in questione non coprono il ramo vita o la responsabilita' civile, a meno che tale copertura non integri il bene o il servizio che l'intermediario fornisce nell'ambito della sua attivita' professionale principale; dd) ISVAP o IVASS: l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo a cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; ee) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; ff) localizzazione: la presenza di attivita' mobiliari ed immobiliari all'interno del territorio di un determinato Stato. I crediti sono considerati come localizzati nello Stato nel quale gli stessi sono esigibili; gg) - hh); ii) mercato regolamentato: un mercato finanziario autorizzato o riconosciuto ai sensi della parte III, titolo I, del testo unico dell'intermediazione finanziaria, nonche' i mercati di Stati appartenenti all'OCSE che sono istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorita' nazionali e che soddisfano requisiti analoghi a quelli dei mercati regolamentati di cui al testo unico dell'intermediazione finanziaria; ii-bis) misura del rischio: la funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilita' prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione; ll) natante: qualsiasi unita' che e' destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che e' azionata da propulsione meccanica; ll-bis) operazione infragruppo: un'operazione in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un'altra impresa nell'ambito dello stesso gruppo o ad una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell'ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento; mm) organismo di indennizzo italiano: l'organismo istituito presso la CONSAP e previsto dall'articolo 296; mm-bis) partecipazione: la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 per cento o piu' dei diritti di voto o del capitale di una societa', anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona o comunque di una percentuale che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione di tale societa'; mm-ter) partecipazione qualificata: la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10 per cento dei diritti di voto o del capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di un'influenza notevole sulla gestione di tale impresa; nn) partecipazioni: le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile; oo); pp) portafoglio del lavoro diretto italiano: tutti i contratti stipulati da imprese di assicurazione italiane, ad eccezione di quelli stipulati da loro sedi secondarie situate in Stati terzi; qq) portafoglio del lavoro indiretto italiano: i contratti, ovunque stipulati, da imprese italiane o da stabilimenti in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato, se l'impresa cedente e' essa stessa impresa italiana o stabilimento in Italia di imprese aventi la sede legale in altro Stato. Si considerano facenti parte del portafoglio estero i contratti, ovunque stipulati, nel caso in cui l'impresa cedente sia un'impresa avente la sede legale in altro Stato; rr) principi contabili internazionali: i principi contabili internazionali e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; ss) prodotti assicurativi: tutti i contratti emessi da imprese di assicurazione nell'esercizio delle attivita' rientranti nei rami vita o nei rami danni come definiti all'articolo 2; ss-bis) prodotto di investimento assicurativo: un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE (Rami dell'assicurazione non vita); 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; tt) ramo di assicurazione: la classificazione secondo un insieme omogeneo di rischi od operazioni che descrive l'attivita' che l'impresa puo' esercitare al rilascio dell'autorizzazione; uu) retrocessione: cessione dei rischi assunti in riassicurazione; vv) sede secondaria o succursale: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l'attivita' assicurativa o riassicurativa; con riferimento all'intermediazione, per succursale si intende una agenzia o una succursale situata in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'intermediario ovvero da una persona indipendente, ma incaricata ad agire in modo permanente per conto dell'intermediario stesso; vv-bis) riassicurazione finite: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing, eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: 1) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo; 2) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto; vv-bis.1) rischio di credito: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l'impresa di assicurazione o di riassicurazione e' esposta in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazione del rischio di mercato; vv-bis.2) rischio di liquidita': il rischio che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attivita' per regolare i propri impegni finanziari al momento della relativa scadenza; vv-bis.3) rischio di mercato: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilita' dei prezzi di mercato delle attivita', delle passivita' e degli strumenti finanziari; vv-bis.4) rischio di sottoscrizione: il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passivita' assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche; vv-bis.5) rischio operativo: il rischio di perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi oppure da eventi esogeni; vv-bis.6) sistemi di garanzia: sistemi per lo svolgimento, in Italia o all'estero, delle funzioni di salvaguardia della stabilita' finanziaria delle imprese, in particolare per la gestione e la risoluzione di situazioni di crisi; vv-bis.7) societa' controllante: una societa' che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.8) societa' controllata: una societa' sulla quale e' esercitato il controllo ai sensi dell'articolo 72, anche per il tramite di societa' controllate, fiduciarie o per interposta persona; vv-bis.9) societa' partecipante: la societa' che detiene una partecipazione; vv-bis.10) societa' partecipata: la societa' in cui e' detenuta una partecipazione; vv-ter) societa' veicolo: qualsiasi impresa, con o senza personalita' giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono subordinati agli obblighi di riassicurazione della societa' veicolo; vv-quater) supporto durevole: qualsiasi strumento che: 1) permetta al contraente di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette, in modo che siano accessibili per la futura consultazione durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse; e 2) consenta la riproduzione inalterata delle informazioni memorizzate; zz) stabilimento: la sede legale od una sede secondaria di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione; aaa) Stato aderente allo Spazio economico europeo; uno Stato aderente all'accordo di estensione della normativa dell'Unione europea in materia, fra l'altro, di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali agli Stati appartenenti all'Associazione europea di libero scambio firmato ad Oporto il 2 maggio 1992 e ratificato con legge 28 luglio 1993, n. 300; bbb) Stato membro: uno Stato membro dell'Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell'Unione europea; ccc) Stato membro dell'obbligazione: lo Stato di cui alla lettera bbb) nel quale il contraente ha il domicilio, ovvero, se il contraente e' una persona giuridica, lo Stato di cui alla lettera bbb) sede della stessa cui si riferisce il contratto; ddd) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato di cui alla lettera bbb) dell'obbligazione o in cui e' ubicato il rischio, quando l'obbligazione o il rischio e' assunto da uno stabilimento situato in un altro Stato di cui alla lettera bbb); eee) Stato membro di stabilimento: lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui e' situato lo stabilimento dal quale l'impresa opera; fff) Stato membro di ubicazione del rischio: 1) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si trovano i beni, quando l'assicurazione riguardi beni immobili, ovvero beni immobili e beni mobili in essi contenuti, sempre che entrambi siano coperti dallo stesso contratto di assicurazione; 2) lo Stato di cui alla lettera bbb) di immatricolazione, quando l'assicurazione riguardi veicoli di ogni tipo soggetti ad immatricolazione sia che si tratti di un veicolo con targa definitiva o targa temporanea (4); 3) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha sottoscritto il contratto, quando abbia durata inferiore o pari a quattro mesi e sia relativo a rischi inerenti ad un viaggio o ad una vacanza; 4) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui l'assicurato ha il domicilio, ovvero, se l'assicurato e' una persona giuridica, lo Stato della sede della stessa alla quale si riferisce il contratto, in tutti i casi non esplicitamente previsti dai numeri da 1 a 3; 4-bis) lo Stato di cui alla lettera bbb) di destinazione nel caso in cui un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, a decorrere dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente e per un periodo di trenta giorni, anche se il veicolo non e' stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione; 4-ter) lo Stato di cui alla lettera bbb) in cui si e' verificato il sinistro qualora il veicolo sia privo di targa o rechi una targa che non corrisponde piu' allo stesso veicolo; ggg) Stato membro d'origine: lo Stato membro dell'Unione europea o lo Stato aderente allo Spazio economico europeo in cui e' situata la sede legale dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione; con riferimento all'intermediazione, se l'intermediario e' una persona fisica, per Stato membro di origine, si intende lo Stato di residenza dell'intermediario; se e' una persona giuridica, si intende lo Stato membro in cui e' situata la sede legale, o se assente, la sede principale, da intendersi come il luogo a partire dal quale e' gestita l'attivita' principale; ggg-bis) Stato membro ospitante: lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una sede secondaria o presta servizi; con riferimento all'intermediazione si intende lo Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'intermediario ha una presenza permanente o una stabile organizzazione o in cui presta servizi; hhh) Stato terzo: uno Stato che non e' membro dell'Unione europea o non e' aderente allo Spazio economico europeo; iii) stretti legami: il rapporto fra due o piu' persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste: 1) un legame di controllo ai sensi dell'articolo 72; 2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto del limite sopra indicato, da' comunque la possibilita' di esercitare un'influenza notevole ancorche' non dominante; 3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtu' di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione; 4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa. L'IVASS, con regolamento, puo' ulteriormente qualificare la definizione di stretti legami, al fine di evitare situazioni di ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza; iii.1) vendita a distanza: qualunque modalita' di vendita che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi; iii-bis) tecniche di mitigazione del rischio: le tecniche che consentono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di trasferire una parte o la totalita' dei rischi ad un terzo; lll) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; mmm) testo unico dell'intermediazione finanziaria: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; nnn) testo unico in materia di assicurazioni sugli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni; ooo) Ufficio centrale italiano: l'ente costituito dalle imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli che e' stato abilitato all'esercizio delle funzioni di Ufficio nazionale di assicurazione nel territorio della Repubblica ed allo svolgimento degli altri compiti previsti dall'ordinamento comunitario e italiano; ppp) Ufficio nazionale di assicurazione: l'organizzazione professionale che e' costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilita' civile autoveicoli; qqq) unita' da diporto: il natante definito all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; rrr) veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che puo' essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonche' i rimorchi, anche se non agganciati ad una motrice.». - L'Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunita' europea dell'energia atomica, e' pubblicato nella G.U.U.E. 25 aprile 2019, n. C 144 I. - Si riporta il testo degli articoli 28, comma 3 e 29-ter, comma 3 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998: «Art. 28 Imprese di paesi terzi diverse dalle banche 1. - 2. (Omissis). 3. Le imprese di paesi terzi diverse dalle banche possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), del presente decreto esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, in conformita' al comma 1.» «Art. 29-ter Banche di paesi terzi 1. - 2. (Omissis). 3. Le banche di paesi terzi possono prestare servizi e attivita' di investimento, con o senza servizi accessori, a clienti al dettaglio o a clienti professionali su richiesta come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera b), e comma 2-sexies, lettera b), esclusivamente mediante stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica.». - Si riporta il testo degli articoli 23, 24, 26, 193, 10, comma 8, 22 e 59-quinquies del citato decreto legislativo n. 209 del 2005: «Art. 23. Attivita' in regime di stabilimento 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include la dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. 1-bis. E' considerato esercizio dell'attivita' assicurativa in regime di stabilimento ai sensi del comma 1, anche in assenza di succursali, agenzie o sedi secondarie, qualsiasi presenza permanente nel territorio della Repubblica, inclusa l'organizzazione di un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa ovvero da una persona indipendente ma incaricata di agire in modo permanente per conto dell'impresa stessa. 2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorita' della Repubblica, nonche' quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attivita' esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri. 3. Nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione l'IVASS indica all'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine la normativa, giustificata da motivi d'interesse generale, che l'impresa deve osservare nell'esercizio dell'attivita'. 4. L'impresa di cui al comma 1 puo' insediare la sede secondaria e dare inizio all'attivita' nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve dall'autorita' di vigilanza dello Stato di origine la comunicazione dell'IVASS ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di cui al comma 3. 5. L'impresa di cui al comma 1, qualora intenda modificare la comunicazione effettuata, ne informa l'IVASS almeno trenta giorni prima di mettere in atto quanto comunicato. L'IVASS valuta la rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 4 e, se del caso, informa l'autorita' competente dello Stato membro interessato.» «Art. 24. Attivita' in regime di prestazione di servizi 1. L'accesso all'attivita' dei rami vita o dei rami danni, in regime di liberta' di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'IVASS, da parte dell'autorita' di vigilanza di tale Stato, delle informazioni e degli adempimenti previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la comunicazione include l'indicazione del nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri e una dichiarazione che l'impresa e' divenuta membro dell'Ufficio centrale italiano e aderente al Fondo di garanzia per le vittime della strada. 2. L'impresa di cui al comma 1 puo' iniziare l'attivita' dal momento in cui l'IVASS attesta di aver ricevuto la comunicazione dell'autorita' di vigilanza dello Stato di origine di cui al comma 1. 3. L'impresa di cui al comma 1 comunica all'IVASS, attraverso l'autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine, ogni modifica che intende apportare alla comunicazione per l'accesso nel territorio della Repubblica in regime di liberta' di prestazione di servizi. 4.». «Art. 26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia 1. L'IVASS pubblica, in appendice all'albo delle imprese di assicurazione comunitarie, l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in liberta' di prestazione di servizi.» «Art. 193. Imprese di assicurazione di altri Stati membri 1. Le imprese di assicurazione che hanno la sede legale in altri Stati membri sono soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorita' dello Stato membro d'origine anche per l'attivita' svolta, in regime di stabilimento od in regime di liberta' di prestazione di servizi, nel territorio della Repubblica. 1-bis. Qualora l'IVASS abbia motivo di ritenere che le attivita' dell'impresa di assicurazione di cui al comma 1 possa eventualmente compromettere la solidita' finanziaria della stessa, ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa. 2. Fermo quanto disposto al comma 1, l'IVASS, qualora accerti che l'impresa di assicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e' tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di legge e di attuazione. 3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di attuazione, l'IVASS ne informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni. 4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorita' dello Stato di origine, quando le irregolarita' commesse possano pregiudicare interessi generali, ovvero nei casi di urgenza per la tutela degli interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative, l'IVASS puo' adottare nei confronti dell'impresa di assicurazione, dopo averne informato l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie, compreso il divieto di stipulare nuovi contratti in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi con gli effetti di cui all'articolo 167. L'IVASS puo' rinviare la questione all'AEAP conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. 5. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in Italia. 6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attivita' in regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di servizi sono notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'IVASS l'impresa di assicurazione fa uso della lingua italiana. 7. Delle misure adottate l'IVASS ordina la menzione, a spese dell'impresa di assicurazione, su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicita' individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei provvedimenti adottati l'IVASS informa l'autorita' di vigilanza dello Stato membro di origine. 7-bis, L'impresa di assicurazione e' tenuta a presentare tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 7.». «Art. 10. Segreto d'ufficio 1. - 7-bis. (Omissis). 8. Nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocita' e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS puo' scambiare informazioni con le autorita' competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea.» «Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo 1. L'impresa, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'IVASS. 2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche all'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo.» «Art. 59-quinquies. Attivita' in uno Stato terzo 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato terzo, ne da' preventiva comunicazione all'IVASS. 2. L'IVASS vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede secondaria. 3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di liberta' di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.». - Il Titolo XVIII del citato decreto legislativo n. 209 del 2005, reca «Sanzioni e procedimenti sanzionatori». - Si riporta il testo dell'articolo 10, commi 16 e 17, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129 (Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi', come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, cosi' come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 agosto 2017, n. 198: «Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. - 15. (Omissis). 16. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, le imprese di paesi terzi (gia' denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (gia' denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla libera prestazione di servizi e attivita' di investimento nel territorio della Repubblica e che abbiano la propria sede legale in paesi per i quali, alla medesima data, la Commissione europea non abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attivita', limitatamente all'attivita' svolta nei confronti di controparti qualificate o clienti professionali come individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, lettera a), e comma 2-sexies, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fino all'adozione di detta decisione e comunque non oltre il 30 giugno 2021. 17. Le imprese di paesi terzi (gia' denominate imprese di investimento extracomunitarie) e le banche di paesi terzi (gia' denominate banche extracomunitarie) che alla data del 2 gennaio 2018 risultino autorizzate alla prestazione di servizi e attivita' di investimento nel territorio della Repubblica tramite succursale, possono continuare ad avvalersi dell'autorizzazione a prestare tali servizi e attivita' tramite la succursale fino al 30 giugno 2021, anche se non risultino ancora verificate le condizioni previste dall'articolo 28, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto legislativo.». |
| Art. 22 bis
Proroga di termini in materia tributaria
1. All'articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi"; b) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"; c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"; d) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione". 2. Il comma 1 dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' sostituito dal seguente: "1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159". 3. All'articolo 152, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da: "del presente decreto" fino a: "sono sospesi" sono sostituite dalle seguenti: "del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi". 4. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall'agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresi' acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Agli accantonamenti effettuati e alle somme accreditate nel predetto periodo all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano le disposizioni dell'articolo 152, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; alle verifiche di cui all'articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, effettuate nello stesso periodo si applicano le disposizioni dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 157 commi 1, 2-bis, 3 e 4, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 157 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 1. In deroga a quanto previsto all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. 2. (Omissis). 2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvo casi di indifferibilita' e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 640 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente: a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attivita' di controllo formale prevista dall'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell'atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all'articolo 6 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, ne' gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione. 5. - 7-ter. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 68, comma 1, del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dalla presente legge: «Art. 68 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. - 4-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 152 comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dalla presente legge: «Art. 152 Sospensioni dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni 1. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima di tale ultima data dall'agente della riscossione e dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennita' relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione, di indennita' che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza. Le somme che avrebbero dovuto essere accantonate nel medesimo periodo non sono sottoposte a vincolo di indisponibilita' e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche se anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sia intervenuta ordinanza di assegnazione del giudice dell'esecuzione. Restano fermi gli accantonamenti effettuati prima della data di entrata in vigore del presente decreto e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate, anteriormente alla stessa data, all'agente della riscossione e ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, Supplemento ordinario n. 2: «Art. 30 Interessi di mora 1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.». - Si riporta il testo dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 marzo 1999, n. 53, Supplemento ordinario n. 45: «Art. 27. Accessori dei crediti previdenziali. 1. In deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento. 2. (Omissis).». - Si riporta il testo vigente dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, Supplemento ordinario n. 252: «Art. 52. Potesta' regolamentare generale delle province e dei comuni 1. - 4. (Omissis). 5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri: a) (Omissis). b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attivita' sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attivita', i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorita' del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; 3) la societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la societa' realizzi la parte piu' importante della propria attivita' con l'ente che la controlla; che svolga la propria attivita' solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; 4) le societa' di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica; c) - d) (Omissis).». - Per il testo dell'articolo 152 comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 22-bis. - Si riporta il testo dell'articolo 48-bis, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602: «Art. 48-bis (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. La presente disposizione non si applica alle aziende o societa' per le quali sia stato disposto il sequestro o la confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero che abbiano ottenuto la dilazione del pagamento ai sensi dell'articolo 19 del presente decreto nonche' ai risparmiatori di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 16 gennaio 2018. 2. - 2-bis. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 153, comma 1, del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 153 Sospensione delle verifiche ex articolo 48-bis DPR n. 602 del 1973 1. Nel periodo di sospensione di cui all'articolo 68, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 non si applicano le disposizioni dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Le verifiche eventualmente gia' effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, ai sensi del comma 1 dello stesso articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, per le quali l'agente della riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'articolo 72-bis, del medesimo decreto restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' le societa' a prevalente partecipazione pubblica, procedono al pagamento a favore del beneficiario. 2. (Omissis).». |
| Art. 22 ter Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 in ambito penitenziario
1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 28, comma 2, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021"; b) all'articolo 29, comma 1, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021"; c) all'articolo 30, comma 1, alinea, le parole: "31 gennaio 2021" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2021".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo degli articoli 28, comma 2, 29, comma 1 e 30, comma 1, del citato decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, come modificato dalla presente legge: «Art. 28. Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semiliberta' 1. (Omissis). 2. In ogni caso la durata delle licenze premio non puo' estendersi oltre il 30 aprile 2021.» «Art. 29. Durata straordinaria dei permessi premio 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2021 ai condannati cui siano stati gia' concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.» «Art. 30. Disposizioni in materia di detenzione domiciliare 1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2021, la pena detentiva e' eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi: a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonche' ai delitti di cui all' articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano gia' espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena e' in esecuzione; b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale; c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge; d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230; f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.». |
| Art. 22 quater
Termini per la dichiarazione e il versamento dell'imposta sui servizi digitali
1. All'articolo 1, comma 42, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 aprile 2021".
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 42, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 42. I soggetti passivi sono tenuti al versamento dell'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di cui al comma 35-bis. I medesimi soggetti sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell'ammontare dei servizi tassabili forniti entro il 31 marzo dello stesso anno. Per le societa' appartenenti al medesimo gruppo, per l'assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni relative all'imposta sui servizi digitali e' nominata una singola societa' del gruppo. In sede di prima applicazione, l'imposta dovuta per le operazioni imponibili nell'anno 2020 e' versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiarazione e' presentata entro il 30 aprile 2021.». |
| Art. 22 quinquies
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 22-bis, valutati per l'anno 2021 in 64,10 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di competenza, in 206,9 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare di cassa e in 253,2 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede, per i medesimi importi, mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 gennaio 2021 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. 2. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dall'allegato 1-bis annesso al presente decreto. 3. Dall'attuazione dell'articolo 22-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti connessi mediante l'utilizzazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 22-bis, 22-ter e 22-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 2013, n. 12: «Art. 6 Eventi eccezionali e scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, scostamenti temporanei del saldo strutturale dall'obiettivo programmatico sono consentiti esclusivamente in caso di eventi eccezionali. 2. Ai fini della presente legge, per eventi eccezionali, da individuare in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, si intendono: a) periodi di grave recessione economica relativi anche all'area dell'euro o all'intera Unione europea; b) eventi straordinari, al di fuori del controllo dello Stato, ivi incluse le gravi crisi finanziarie nonche' le gravi calamita' naturali, con rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria generale del Paese. 3. Il Governo, qualora, al fine di fronteggiare gli eventi di cui al comma 2, ritenga indispensabile discostarsi temporaneamente dall'obiettivo programmatico, sentita la Commissione europea, presenta alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, una relazione con cui aggiorna gli obiettivi programmatici di finanza pubblica, nonche' una specifica richiesta di autorizzazione che indichi la misura e la durata dello scostamento, stabilisca le finalita' alle quali destinare le risorse disponibili in conseguenza dello stesso e definisca il piano di rientro verso l'obiettivo programmatico, commisurandone la durata alla gravita' degli eventi di cui al comma 2. Il piano di rientro e' attuato a decorrere dall'esercizio successivo a quelli per i quali e' autorizzato lo scostamento per gli eventi di cui al comma 2, tenendo conto dell'andamento del ciclo economico. La deliberazione con la quale ciascuna Camera autorizza lo scostamento e approva il piano di rientro e' adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti. 4. Le risorse eventualmente reperite sul mercato ai sensi del comma 3 possono essere utilizzate esclusivamente per le finalita' indicate nella richiesta di cui al medesimo comma. 5. Il piano di rientro puo' essere aggiornato con le modalita' di cui al comma 3 al verificarsi di ulteriori eventi eccezionali ovvero qualora, in relazione all'andamento del ciclo economico, il Governo intenda apportarvi modifiche. 6. Le procedure di cui al comma 3 si applicano altresi' qualora il Governo intenda ricorrere all'indebitamento per realizzare operazioni relative alle partite finanziarie al fine di fronteggiare gli eventi straordinari di cui al comma 2, lettera b).». - Per il testo della citata legge 30 dicembre 2020, n. 178, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 1-bis. |
| Art. 22 sexies Modifica del comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, concernente la disciplina dell'ulteriore detrazione fiscale per redditi di lavoro dipendente e assimilati
1. Il comma 8 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' sostituito dal seguente: "8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: 'spetta' sono inserite le seguenti: ', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,'; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: '2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi: a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro'; c) al comma 3, le parole: 'di cui al comma 1', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 2' e le parole: 'in otto rate di pari ammontare' sono sostituite dalle seguenti: 'in dieci rate di pari ammontare'.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 8, della citata della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dalla presente legge: «Art. 1 8. All'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo la parola: 'spetta' sono inserite le seguenti: ', per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020,'; b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: '2. In vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 spetta, per le prestazioni rese dal 1° gennaio 2021, nei seguenti importi: a) 960 euro, aumentata del prodotto tra 240 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; b) 960 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro'; c) al comma 3, le parole: 'di cui al comma 1', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'di cui ai commi 1 e 2' e le parole: 'in otto rate di pari ammontare' sono sostituite dalle seguenti: 'in dieci rate di pari ammontare'.». |
| Art. 23
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, contestualmente a tale pubblicazione e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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