Gazzetta n. 59 del 10 marzo 2021 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 3 febbraio 2021, n. 26
Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalita' degli investimenti del Patrimonio Destinato.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, «Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», autorizza CDP S.p.A. «a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze» e in particolare:
il comma 2 il quale dispone, tra l'altro, che «Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
il comma 4, il quale dispone che «Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni»;
il comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che «I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'»;
il comma 6, il quale dispone, tra l'altro, che «CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato»;
il comma 2, il quale dispone, tra l'altro, che «Puo' essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e' costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato»;
il comma 18, il quale dispone che «E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5»;
il comma 8, il quale dispone che «Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
il comma 10, il quale dispone che «Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5»;
Vista la Comunicazione della Commissione europea recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) del 22 gennaio 2014;
Vista la Comunicazione della Commissione europea recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) del 31 luglio 2014;
Vista la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016;
Vista la Comunicazione della Commissione europea recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C (2020)2215, in data 8 maggio 2020, C(2020)3156, in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509, e in data 13 ottobre 2020 C(2020) 7127;
Ritenuto, ai fini di assicurare la necessaria tempestivita', oggettivita' e efficienza degli interventi in regime di Quadro Temporaneo, di adottare un approccio c.d. ex ante, che declini i criteri di accesso delle imprese sulla base di indicatori oggettivi e predeterminati, individuati anche mediante appositi studi di settore o indagini di mercato che tengano conto della platea dei potenziali beneficiari alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata, altresi', l'opportunita' di declinare l'operativita' del Patrimonio Destinato in un ampio spettro di strumenti e prodotti;
Vista la decisione C(2020) 6459 final in data 17 settembre 2020 con cui la Commissione europea ha considerato il regime di intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo compatibile con il mercato interno;
Vista la decisione C(2020)9121 final in data 10 dicembre 2020 con cui la Commissione europea ha, tra l'altro, esteso i termini entro cui il Patrimonio Destinato puo' effettuare interventi in regime di Quadro Temporaneo;
Sentito il Ministro dello sviluppo economico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato il 3 novembre 2020;
Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia;
Vista la comunicazione, in data 14 gennaio 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il presente decreto definisce:
a) i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato;
b) i contenuti essenziali del Regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all'articolo 27, comma 6, del medesimo decreto-legge;
c) i criteri di valutazione della congruita' del Patrimonio Destinato;
d) i criteri e le modalita' di restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di CDP S.p.A. della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalita' per cui e' costituito il Patrimonio Destinato;
e) i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita' della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato;
f) la remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE)
Note alle premesse:

- Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
recante "Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al
lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del
19 maggio 2020, n. 128_Supplemento Ordinario n. 21.
- Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita
autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.»
- Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 27 (Patrimonio destinato). - 1. Al fine di
attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del
sistema economico-produttivo italiano in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.a. e'
autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato
"Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio
Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici
dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio
Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente
composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi
ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti
giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti
dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i
mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle
operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o
ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti
gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.a. e dagli altri
patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio
Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono
esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei
limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati,
ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio
Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP
S.p.a. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo,
sul patrimonio di CDP S.p.a. non sono ammesse azioni dei
creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli
stessi. Le disposizioni del presente articolo non
attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi
rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro
favore.
2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle
finanze sono effettuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso
di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i
relativi valori di apporto e di iscrizione nella
contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da
CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del
Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti
finanziari di partecipazione prevedendo che la loro
remunerazione sia condizionata all'andamento economico del
Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero
dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio
di amministrazione di CDP S.p.a., su richiesta del
Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli
apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei
criteri di valutazione della congruita' del patrimonio
previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle
finalita' di realizzazione dell'affare per cui e'
costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal
piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo
per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono
stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i
rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su
di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di
cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con
deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.a. che, su proposta
del consiglio di amministrazione, identifica, anche in
blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel
Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il
revisore legale di CDP S.p.a. e' incaricato della revisione
dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e'
depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del
codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma
2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione,
ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la
costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni
e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto
di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti
pubblici si procede con deliberazione del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.a. Per la gestione del comparto
riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli
interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.a.
adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle
societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine
di speculazione privata. Ai fini della gestione del
Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di
CDP S.p.a. e' integrato dai membri indicati dall'articolo
7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio
1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.a.
definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato
alla massima efficienza e rapidita' di intervento del
Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto
operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. II
valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei
comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del
patrimonio netto di CDP S.p.a. Di esso non si tiene conto
in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da
parte di CDP S.p.a.
4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate
per il sostegno e il rilancio del sistema economico
produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in
relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di
politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui
all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione
economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle
condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione
Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a
condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio
Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con
azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle
costituite in forma cooperativa, che:
a) hanno sede legale in Italia;
b) non operano nel settore bancario, finanziario o
assicurativo;
c) presentano un fatturato annuo superiore a euro
cinquanta milioni.
5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e
modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono
definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo
schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e
alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel
termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto
puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli
interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati
all'approvazione della Commissione europea ai sensi
dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio
Destinato effettua i propri interventi mediante
sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la
partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni
quotate sul mercato secondario in caso di operazioni
strategiche. Nella individuazione degli interventi, il
decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa
con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle
infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere
produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e
alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e
dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato
del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a
operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante
temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano
caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'.
6. CDP S.p.a. adotta il Regolamento del Patrimonio
Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente
articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5.
L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente condizionata
all'approvazione del Ministro dell'economia e delle
finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le
procedure e attivita' istruttorie e le operazioni
funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione
di CDP S.p.a. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai
costi sostenuti da CDP S.p.a. per la gestione del
Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non
contribuisce al risultato di CDP S.p.a., e' redatto
annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i
principi contabili internazionali IFRS e allegato al
bilancio di esercizio di CDP S.p.a. I beni e i rapporti
giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del
Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.a. per conto
del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.a. in
conformita' al presente articolo e al Regolamento del
Patrimonio Destinato.
7. Per il finanziamento delle attivita' del
Patrimonio Destinato o di singoli comparti e' consentita,
anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile,
l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli
comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti
finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli
articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna
emissione, puo' essere nominato un rappresentante comune
dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e,
in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri
stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni
delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni
derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde
unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il
divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto
dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di
attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta
previsti dalla normativa vigente.
8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in
caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la
garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5
sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di
operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello
Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi'
concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita',
la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli
emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20
miliardi.
9. Le operazioni di impiego e di investimento
effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti
gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano
eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di
controllo o previsioni equipollenti che dovessero
altrimenti operare.
10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai
fini della verifica della sussistenza dei requisiti di
accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove
richiesta, non sia immediatamente conseguente alla
consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo
96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le
istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate
da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale
rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita',
di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui
all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto
previsto dal presente articolo anche prima dei termini
previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Il rilascio della informazione antimafia interdittiva
comporta la risoluzione del contratto di finanziamento
ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o
acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli
articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di
cui al comma 5.
11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita'
d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP
S.p.a. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di
scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni
pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo,
regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria.
12. In relazione alla gestione del Patrimonio
Destinato, CDP S.p.a. e i suoi esponenti aziendali operano
con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di
impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti
e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o
mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da
tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche'
realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono
soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo
166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
13. I redditi e il valore della produzione del
Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da
imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono
soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte
sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti.
Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e
formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma,
effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti,
alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle
garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in
qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul
valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni
finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di
bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra
imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto.
Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal
Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al
regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21
novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli
di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni
dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo'
essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di
amministrazione di CDP S.p.a., su richiesta del Ministero
dell'economia e delle finanze, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con
riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base
dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio
tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla
cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli
comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di
CDP S.p.a. un rendiconto finale che, accompagnato da una
relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato
della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del
Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio
Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al
Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali
residui della gestione avvengono secondo le modalita'
individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I
trasferimenti di cui al presente comma sono esenti
dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle
imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta
indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto.
15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze possono essere integrati e modificati termini e
condizioni contenuti nel presente articolo al fine di
tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti
di Stato tempo per tempo applicabile.
16. Ai fini dell'espletamento delle attivita'
connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e
delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un
incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza
nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno
2020.
17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e'
autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli
di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro,
appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto
limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non
concorrono a formare il limite delle emissioni nette per
l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle
successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile
dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di
Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante
pagamento commutabile in quietanza di entrata sul
pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata
relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'.
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si
provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato
eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono
esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite
delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di
bilancio.
18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto
corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui
confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio
destinato. La remunerazione del conto, da allineare al
costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di
riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento
sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma
5.
18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere
una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati
conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del
presente articolo e sul programma degli interventi e delle
operazioni di sostegno e di rilancio del sistema
economico-produttivo che si intende attuare.
18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono
affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti
che intendano investire i loro risparmi a sostegno della
crescita dell'economia reale, rafforzando la
capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita'
liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono
gestite dalla CDP S.p.a. assicurando il massimo
coinvolgimento anche delle societa' di gestione del
risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di
spiazzamento del settore del private capital. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti
termini e modalita' di attuazione del presente comma.
18-quater. In ragione di quanto previsto al comma
18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio
1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono
soppresse.»

Note all'art. 1:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
a) «Data di erogazione dell'intervento»: la data in cui il Patrimonio Destinato effettua il pagamento degli importi dovuti all'impresa beneficiaria ai sensi dei contratti che disciplinano il relativo intervento;
b) «Data di richiesta dell'intervento»: la data in cui CDP S.p.A., in via diretta o attraverso gli intermediari di cui all'articolo 26 del presente decreto, riceve tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle attivita' istruttorie relative all'intervento da parte del Patrimonio Destinato ai sensi del presente decreto e delle previsioni del Regolamento del Patrimonio Destinato;
c) «Investitori Qualificati»: i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
d) «OICR»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
e) «FIA UE»: i fondi Oicr alternativi UE di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
f) «decisione della Commissione europea»: la decisione della Commissione europea C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020, con cui la medesima Commissione europea ha considerato il regime di intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo compatibile con il mercato interno;
g) «decreto-legge»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
h) «Patrimonio Destinato»: il patrimonio destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge;
i) «Regolamento del Patrimonio Destinato»: il regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all'articolo 27, comma 6, del decreto-legge;
l) «Quadro Temporaneo»: la Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C (2020)2215, in data 8 maggio 2020, C(2020)3156, in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509 e in data 13 ottobre 2020 C(2020) 7127;
m) «Esperto Indipendente»: l'esperto dotato di comprovati requisiti di professionalita', di competenza tecnica, nonche' di imparzialita' e indipendenza dall'impresa richiedente, come definiti dal Regolamento del Patrimonio Destinato, selezionato da quest'ultima nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. a tal fine;
n) «CDP S.p.A.»: la societa' «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, autorizzata a costituire il Patrimonio Destinato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge;
o) «vendor due diligence»: valutazione del valore e della situazione economica dell'impresa oggetto dell'intervento del patrimonio destinato ai fini dell'operazione stessa commissionata dall'impresa medesima.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 100 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 100 (Casi di inapplicabilita'). - 1. Le
disposizioni del presente Capo non si applicano alle
offerte:
a) rivolte ai soli investitori qualificati,
[comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese],
come definiti dalla Consob con regolamento in base ai
criteri fissati dalle disposizioni comunitarie;
b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a
quello indicato dalla Consob con regolamento;
c) di ammontare complessivo non superiore a quello
indicato dalla Consob con regolamento;
d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi
dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della
garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro
dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a
carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati
membri dell'Unione europea;
e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi
dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali
nazionali degli Stati membri dell'Unione europea;
f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli
di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a
condizione che tali strumenti:
1) non siano subordinati, convertibili o
scambiabili;
2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o
acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano
collegati ad uno strumento derivato;
3) diano veste materiale al ricevimento di
depositi rimborsabili;
4) siano coperti da un sistema di garanzia dei
depositi a norma degli articoli da 96 a 96 quater del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
g) aventi ad oggetto strumenti del mercato
monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12
mesi.
Omissis.»
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del
citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58:
«Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto
legislativo si intendono per:
a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e successive modificazioni;
b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive
modificazioni;
c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le
societa' e la borsa;
c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione;
d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni;
d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza
finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita
con regolamento (UE) n. 1093/2010;
2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni
e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
regolamento (UE) n. 1094/2010;
3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti
finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
1095/2010;
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto
delle Autorita' europee di vigilanza, previsto
dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n.
1095/2010;
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio
sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;
6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri":
le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri
specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1,
paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del
regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n.
1095/2010;
d-ter) "UE": l'Unione europea;
d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la
cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare
uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o
nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a
titolo professionale;
d-quinquies) "banca": la banca come definita
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico
bancario;
d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE":
la banca avente sede legale e amministrazione centrale in
un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia;
e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim):
l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica
con sede legale e direzione generale in Italia, diversa
dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti
nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario,
autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento;
f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o
"impresa di investimento UE": l'impresa di investimento,
diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o
attivita' di investimento, avente sede legale e direzione
generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso
dall'Italia;
g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha
la propria sede legale o direzione generale nell'Unione
europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di
un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta
servizi o attivita' di investimento;
h)
i) "societa' di investimento a capitale variabile"
(Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per
azioni a capitale variabile con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni;
i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso"
(Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per
azioni a capitale fisso con sede legale e direzione
generale in Italia avente per oggetto esclusivo
l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante
l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari
partecipativi;
i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che
comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano
l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma
diversa dal rapporto di lavoro subordinato;
i-quater) societa' di investimento semplice (SiS):
il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce
direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le
seguenti condizioni:
1) il patrimonio netto non eccede euro 25
milioni;
2) ha per oggetto esclusivo l'investimento
diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su
mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1,
lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017
che si trovano nella fase di sperimentazione, di
costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga
all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f);
3) non ricorre alla leva finanziaria;
4) dispone di un capitale sociale almeno pari a
quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in
deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c).
j) "fondo comune di investimento": l'Oicr
costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in
quote, istituito e gestito da un gestore;
k) "Organismo di investimento collettivo del
risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione
del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui
patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori
mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito
in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia
dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari,
crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti
diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR,
partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a
una politica di investimento predeterminata;
k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti
hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o
azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le
modalita' e con la frequenza previste dal regolamento,
dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr;
k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello
aperto;
l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento,
le Sicav e le Sicaf;
m) "Organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di
investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di
applicazione della direttiva 2009/65/CE;
m-bis) "Organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari UE" (OICVM UE) : gli Oicr rientranti
nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE,
costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia;
m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano):
il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf
rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE;
m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano
la cui partecipazione e' riservata a investitori
professionali e alle categorie di investitori individuate
dal regolamento di cui all'articolo 39;
m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli
Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva
2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso
dall'Italia;
m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)":
gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della
direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non
appartenente all'UE;
m-septies) "fondo europeo per il venture capital"
(EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del
regolamento (UE) n. 345/2013;
m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria
sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013;
m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo
termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di
applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760;
m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le
proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr
master;
m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o
piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le
proprie attivita';
m-undecies) clienti professionali o "investitori
professionali": i clienti professionali ai sensi
dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies;
m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a
supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera
diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000
nell'ultimo triennio;
m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al
dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono
clienti professionali o investitori professionali;
n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio
che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei
relativi rischi;
o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la
societa' per azioni con sede legale e direzione generale in
Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione
collettiva del risparmio;
o-bis) "societa' di gestione UE": la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' OICVM;
p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa'
autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita'
di gestione di uno o piu' FIA;
q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE) : la
societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE
con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che
esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA;
q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che
gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di
gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di
EuVECA, il gestore di Eu-SEF e il gestore di ELTIF.
q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto
autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere
l'incarico di depositario;
q-quater) "depositario dell'Oicr master o
dell'Oicrfeeder": il depositario dell'Oicr master o
dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder
e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato
di origine a svolgere i compiti di depositario;
q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei
fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le
azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf;
r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di
investimento UE con succursale in Italia, le imprese di
paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di
gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i
GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE
autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno
Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia,
nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo
previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche
italiane e le banche UE con succursale in Italia
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento;
r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione
UE": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione
armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale;
r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE
in cui l'OICR e' stato costituito;
r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark":
l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del
regolamento (UE) 2016/1011;
r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento":
la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3,
paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011;
r-quater) "rating del credito": un parere relativo
al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito
dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento
(CE) n. 1060/2009;
r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una
persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di
rating del credito a livello professionale;
s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le
attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B
dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello
Stato dell'UE di origine;
t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari":
ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari
offerti cosi' da mettere un investitore in grado di
decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti
finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti
abilitati;
u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari
e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria;
non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o
postali non rappresentati da strumenti finanziari;
v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio":
ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in
qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo
scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di
soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli
indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma
1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di
acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi
dalle banche centrali degli Stati comunitari;
w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o
esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari
quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di
ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un
mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente
dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali
valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato;
w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione
assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella
sezione d) del registro unico degli intermediari
assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto
legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea
iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo
116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del
2005, quali le banche, le societa' di intermediazione
mobiliare e le imprese di investimento, anche quando
operano con i collaboratori di cui alla sezione E del
registro unico degli intermediari assicurativi di cui
all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005;
w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e
assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi
all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio
preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi
dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo":
un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del
regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non
include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati
all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti
assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal
contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per
incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i
prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale,
sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire
all'investitore un reddito durante la pensione e che
consentono all'investitore di godere di determinati
vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o
professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o
della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti
pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un
contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il
lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il
fornitore o il prodotto pensionistico;
w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al
dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di
PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del
regolamento (UE) n. 1286/2014;
w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto
di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n.
1286/2014;
w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un
cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del
regolamento (UE) n. 1286/2014.
w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che
gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato
regolamentato e puo' coincidere con il mercato
regolamentato stesso;
w-ter) "mercato regolamentato": sistema
multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del
mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno
e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi
multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti
relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e'
autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla
parte III;
w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come
Stato membro d'origine":
1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
2) gli emittenti titoli di debito di valore
nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore
corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni
in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia;
3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai
numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non
appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia
come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i
propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in
un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro
d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto
un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis)
e abbia comunicato tale scelta;
4) gli emittenti valori mobiliari diversi da
quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in
Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle
negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che
hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine.
L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine.
La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso
in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu'
ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato
dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio,
rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e
4-bis), della presente lettera;
4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i
cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro
d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un
mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e,
se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno
scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine;
w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre
disposizioni di legge, le piccole e medie imprese,
emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione
di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si
considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano
superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob
stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della
presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono
tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla
perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco
delle PMI tramite il proprio sito internet;
w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti
indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle
negoziazioni;
w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i
provvedimenti con cui sono disposte:
1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le
misure adottate nel suo ambito;
2) le misure adottate ai sensi dell'articolo
60-bis.4;
3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai
punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati
dell'Unione europea.
w-septies) "depositari centrali di titoli o
depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2,
paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014,
relativo al miglioramento del regolamento titoli
nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli.
Omissis.»
- Il riferimento al testo del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse.
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici):
«Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e
prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e
prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la
denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per
azioni" (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto
ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a., salvo quanto
previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e
passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione.
2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo
Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi
dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le
disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le
fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati
possono detenere quote complessivamente di minoranza del
capitale della CDP S.p.a.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono determinati:
a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della
Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che
sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze
e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a.
di cui al comma 8;
b) i beni e le partecipazioni societarie dello
Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a.
e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche
in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di
trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati
sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da
uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione
professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli
articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo
24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi
decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori
trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui
alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei Conti. I decreti ministeriali di cui alla
presente lettera sono soggetti al controllo preventivo
della Corte dei conti e trasmessi alle competenti
Commissioni parlamentari;
c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;
d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque
in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa
depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di
esercizio approvato.
3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il
Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di
remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale
denominato 'CDP SpA - gestione separata', al fine di
allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva
durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo,
tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita'
che lo alimentano.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di natura non regolamentare, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo
Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del
consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per
il primo periodo di durata in carica. Per tale primo
periodo restano in carica i componenti del collegio dei
revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo
10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive
modifiche allo statuto della CDP spa e le nomine dei
componenti degli organi sociali per i successivi periodi
sono deliberate a norma del codice civile.
5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si
chiude al 31 dicembre 2004.
6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del
Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo
decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche
del soggetto vigilato e la speciale disciplina della
gestione separata di cui al comma 8.
7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) Io Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.a. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e'
consentito anche per il compi mento di ogni altra
operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto
sociale della CDP S.p.a. effettuata nei confronti dei
medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi
promossa, nonche' nei confronti di soggetti privati per il
compimento di operazioni nei settori di interesse generale
individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e),
tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di
ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito
delle attivita' di cooperazione internazionale allo
sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto
2014, n. 125, possono essere effettuate anche in
cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee,
multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito
con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP
S.p.a. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le
operazioni di cui alla presente lettera possono essere
effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11,
lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati a iniziative di pubblica utilita', gli
investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione,
tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in
funzione di promozione del turismo, ambiente,
efficientamento energetico e promozione dello sviluppo
sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i
territori montani e rurali per investimenti nel campo della
green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche
per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in
via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e
comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista.
7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la
Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi del comma 7,
lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle
banche italiane e alle succursali di banche estere
comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e
autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria,
provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica
individuata nella convenzione di cui al periodo seguente,
per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione
principale, preferibilmente appartenente ad una delle
classi energetiche A, B o C, e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza
energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i
nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto
disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette
banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti
tipo definiti con apposita con-venzione tra la Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e l'Associazione Bancaria
Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite
le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di
interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo
del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di
cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e
prestiti S.p.a. alle banche, da destinare in via esclusiva
alle predette finalita', si applica il regime fiscale di
cui al comma 24.
8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le
attivita', strumentali, connesse e accessorie; per
l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la
CDP S.p.a. istituisce un sistema separato ai soli fini
contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a
criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio
economico. Sono assegnate alla gestione separata le
partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse
e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza
in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il
decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme
di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni
detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di
trasformazione in societa' per azioni.
8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP
S.p.a. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di
rilevante interesse nazionale in termini di strategicita'
del settore di operativita', di livelli occupazionali, di
entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema
economico-produttivo del Paese, e che risultino in una
stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale
ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive
di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa'
di interesse nazionale, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle
societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP
S.p.a. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso
alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere
acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di
investimento partecipati da CDP S.p.a. ed eventualmente da
societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici.
Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite
mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta
postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione
separata di cui al comma 8.
8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi
precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo'
acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte
di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili
residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30
aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di
cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da
mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali.
8-quater.
8-quinquies. Al fine di rispettare gli impegni
assunti in sede di Unione europea volti a incrementare
l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la
Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare garanzia sui
finanziamenti relativi agli interventi di incremento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche,
compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica,
realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato
tra pubblico e privato o a societa' private appositamente
costituite, in particolare per garantire il pagamento dei
corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la
realizzazione degli interventi e per la fornitura dei
servizi di cui al presente comma. In caso di escussione
della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30
settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati
dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere
le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del
pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite
modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per
le province, all'atto del riversamento alle medesime
dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le
modalita' attuative del presente comma e, in particolare, i
criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi
di cui al presente comma, le modalita' di selezione nonche'
di concessione, di gestione e di escussione della medesima
garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di
comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e
prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute
di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa
depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8
aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri
derivanti dal presente comma si provvede a valere su
ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici
territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, nonche' sulle risorse
derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il
periodo 2014-2020.
9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta
il potere di indirizzo della gestione separata di cui al
comma 8. Ferme restando le attribuzioni proprie della
Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni,
nell'ambito delle competenze proprie della Commissione
parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo
1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le
funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al
comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di
operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico
realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale
e assistenziale.
10. Per l'amministrazione della gestione separata di
cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP
S.p.A, e' integrato dai membri, con funzioni di
amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del
primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n.
197.
11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al
comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina
con propri decreti di natura non regolamentare:
a) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche dei libretti di risparmio postale,
dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti
e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla
garanzia dello Stato;
b) i criteri per la definizione delle condizioni
generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei
principi di accessibilita', uniformita' di trattamento,
predeterminazione e non discriminazione;
c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita',
contratti e comunicazioni periodiche;
d) i criteri di gestione delle partecipazioni
assegnate ai sensi del comma 3.
e) i criteri generali per la individuazione delle
operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera
a), ammissibili a finanziamento, e i settori di intervento
di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e
i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi
settori di intervento.
e-bis) le esposizioni assunte o previste da CDP
S.p.a., diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b),
che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata
a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la
normativa dell'Unione europea in materia di garanzie
onerose concesse dallo Stato. Con una o piu' convenzioni
tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa
depositi e presiti S.p.a. sono disciplinati i criteri e le
modalita' operative, la durata e la remunerazione della
predetta garanzia.
11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze
determina, con decreti di natura non regolamentare adottati
di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per
l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle
attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo di
cui al comma 7, lettera a), terzo periodo.
12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma
11 la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto
della gestione separata di cui al comma 8 secondo le
disposizioni vigenti alla data di trasformazione della
Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. I
rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso
alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma
11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati
e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data
anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui
al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in
quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di
amministrazione e del direttore generale della Cassa
depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono
esercitate, rispettivamente, dal consiglio di
amministrazione e, se previsto, dall'amministratore
delegato della CDP S.p.a.
13. All'attivita' di impiego della gestione separata
di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni
piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti
anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di
cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267.
14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra
nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli
obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei
crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto
legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112.
15. La gestione separata di cui al comma 8 puo'
avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi
dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme
giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello
Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla
base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a.,
riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte
e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a.
17. Il controllo della Corte dei conti si svolge
sulla CDP S.p.a. con le modalita' previste dall'articolo 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259.
18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti
finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta apposita
deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e
dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad
essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio
destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a
norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e
dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni
soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.a.
risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi
destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in
ogni caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.a.
per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con
riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a.
tiene separatamente i libri e le scritture contabili
prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice
civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle
procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura
concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun
patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e
continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel
presente comma. Gli organi della procedura provvedono al
tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il
patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo
le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi
contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono
trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i
rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio
destinato e le relative passivita'.
19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi
motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con
il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la
gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle
dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in
relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della
CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione
di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono
destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti
della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al
presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto
uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti
crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di
creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri
finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto
gestore assume, senza liberazione del debitore originario,
l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e
degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente
affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle
opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni
garantiscono in solido il debito residuo fino
all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai
finanziamenti concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le
disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo
amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di
raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi
forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto
previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente
articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il
pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i
limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa
vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da
2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione.
21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle
norme contenute nel presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge
14 gennaio 1994, n. 20.
22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3
nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in
materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa vigente.
23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere
per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per
l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti
dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale,
diretta ed indiretta.
24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti,
prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di
raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate
dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro
esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie
anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi
momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro,
dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale
e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro
tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi
e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla
gestione separata di cui al comma 8. Gli interessi e gli
altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri
titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le
caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione
previsti con decreto del direttore generale del Tesoro,
sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di
cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la
gestione separata e da altre disposizioni specificatamente
vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla
Cassa depositi e prestiti S.p.a. si applicano le
disposizioni in materia di imposta sul reddito delle
societa', imposta regionale sulle attivita' produttive,
imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale,
imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette
e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui
all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul
reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle
attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo che di
acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sono
riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione
ai competenti capitoli dello stato di previsione
dell'entrata.
26. Il rapporto di lavoro del personale alle
dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della
trasformazione prosegue con la CDP S.p.a. ed e'
disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi
che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti
salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti
della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica
dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai
concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica
anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti
vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto
continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della
Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un
nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo'
essere attribuito al predetto personale un trattamento
economico meno favorevole di quello spettante alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per il personale
gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa
richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si
attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure
di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero
dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e'
inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e
secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente
della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e
4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella
corrispondente area e posizione economica, o in quella
eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati
presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al
personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche
amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto
un assegno personale pensionabile, riassorbibile con
qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza
tra la retribuzione globale percepibile al momento della
trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella
spettante in base al nuovo inquadramento; le indennita'
spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono
corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo
del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla
trasformazione, il personale gia' dipendente della Cassa
depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro
dipendente con CDP S.p.a. puo' richiedere il
reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche
secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 54
del CCNL per il personale non dirigente della Cassa
depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001.
I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione
mantengono il regime pensionistico e quello relativo
all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per
il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei
mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti
possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della
legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime
pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data
successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti
all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno
diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi
dell'articolo 2120 del codice civile.
27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 giugno 2002, n. 112 i periodi quinto, sesto,
settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti:
"Infrastrutture S.p.a. puo' destinare propri beni e
rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei
portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti
finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.a. adotta
apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei
beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui
vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad
essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile
disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio
destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a
norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di
deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici
individuati sono destinati esclusivamente al
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio
separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture
S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo
soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la
destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui
frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni
soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la
deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone
diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti
a cui vantaggio la destinazione e' effettuata
Infrastrutture S.p.A, risponde esclusivamente nei limiti
del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi
attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita'
illimitata di Infrastrutture S.p.A, per le obbligazioni
derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di
titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei
portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in
loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti
in sede di nomina e approva le modificazioni delle
condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun
patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene
separatamente i libri e le scritture contabili prescritti
dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il
caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.a. e di
sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi
natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato
continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi
le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi
della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle
passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei
limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri
termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli
organi della procedura possono trasferire o affidare in
gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi
in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.».
 
Art. 3

Soggetti beneficiari

1. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attivita' assicurative e gli istituti di pagamento, che, alla data di richiesta dell'intervento, soddisfino le seguenti condizioni:
a) la societa' ha sede legale in Italia;
b) la societa' presenta un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni;
c) la societa' non si trova in situazione di grave irregolarita' contributiva o fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) nei confronti della societa', ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
f) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo cosi' come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
g) la societa' non e' destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformita' a tali normative;
h) nei confronti della societa' non e' stata pronunciata sentenza di condanna ne' di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non e' a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
i) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, ne' sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. Ai fini della determinazione del fatturato annuo di cui al comma 1, lettera b), si prende in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le societa' che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la societa' appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo.
3. I requisiti previsti al comma 1, ad esclusione della lettera b), sono mantenuti fino all'integrale rimborso dell'intervento. Il requisito di cui alla lettera c) puo' essere soddisfatto entro il termine, non superiore a sei mesi a partire dalla data di erogazione dell'intervento, indicato nell'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 80, comma 4, sesto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assunto dall'impresa alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo 24 il termine indicato nell'impegno vincolante non e' superiore a dodici mesi.
4. Gli ulteriori requisiti di accesso specifici per le diverse tipologie di intervento del Patrimonio Destinato sono disciplinati, rispettivamente, nei Titoli II, III e IV.

Note all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
(Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi):
«Art 162-bis (Intermediari finanziari e societa' di
partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si
definiscono:
a) intermediari finanziari:
1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n.
38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato aventi le medesime caratteristiche;
2) i confidi iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385;
3) gli operatori del microcredito iscritti
nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385;
4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero
1);
b) societa' di partecipazione finanziaria: i
soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente
l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari
finanziari;
c) societa' di partecipazione non finanziaria e
assimilati:
1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o
prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in
soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2) i soggetti che svolgono attivita' non nei
confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3
del regolamento emanato in materia di intermediari
finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112,
comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge
30 aprile 1999, n. 130.
2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in
intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati
del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio
chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in
detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali
intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati,
inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie
rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare
fondi e le garanzie rilasciate.
3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente
di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti
diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in
base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo
esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle
partecipazioni in detti soggetti e altri elementi
patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente
considerati, sia superiore al 50 per cento del totale
dell'attivo patrimoniale.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 80 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici):
«Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. - 3. Omissis.
4. Un operatore economico e' escluso dalla
partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento
di imposte e tasse superiore all'importo di cui
all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle
contenute in sentenze o atti amministrativi non piu'
soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in
materia contributiva e previdenziale quelle ostative al
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva
(DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle
certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di
riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico
previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso
dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la
stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente
dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali non definitivamente accertati
qualora tale mancato pagamento costituisca una grave
violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del
quarto periodo. Il presente comma non si applica quando
l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi
pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le
imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
per la presentazione delle domande.
Omissis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.
136):
«Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento
definitivo una delle misure di prevenzione previste dal
libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di
commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche'
siano richieste per l'esercizio di attivita'
imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di
fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per
l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di
commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire
lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo
svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque
denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed
altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di
attivita' imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi,
fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie
esplodenti.
2. Il provvedimento definitivo di applicazione della
misura di prevenzione determina la decadenza di diritto
dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1,
nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e
relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di
qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono
ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la
decadenza delle attestazioni a cura degli organi
competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il
tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita',
puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi
1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle
erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai
medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e
perde efficacia se non e' confermato con il decreto che
applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo
68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi
1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con
la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche'
nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia
amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e
indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un
periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad
eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed
esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1
le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo
possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per
effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di
sostentamento all'interessato e alla famiglia.
6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia'
disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia'
stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le
autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le
abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non
possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei
contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo'
essere consentita a favore di persone nei cui confronti e'
in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data
preventiva comunicazione al giudice competente, il quale
puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i
relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a
quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo
non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica
amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
7. Dal termine stabilito per la presentazione delle
liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni
di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti
definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di
pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le
attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4
aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di
candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione
elettorale.
8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano
anche nei confronti delle persone condannate con sentenza
definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado
di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i
reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del
codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro
ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.»
- Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 84 del
citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:
«4. Le situazioni relative ai tentativi di
infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione
dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3
sono desunte:
a) dai provvedimenti che dispongono una misura
cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna
anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli
articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis,
648 -ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo
51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui
all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992,
n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1992, n. 356;
b) dalla proposta o dal provvedimento di
applicazione di taluna delle misure di prevenzione;
c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo
4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa
denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli
articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi
dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b)
dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento
per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa ivi previste;
d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche
avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento
delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del
decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero
di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto;
e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra
provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del
prefetto procedente ai sensi della lettera d);
f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella
rappresentanza legale della societa' nonche' nella
titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote
societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con
i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle
lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui
vengono realizzati, il valore economico delle transazioni,
il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita'
professionali dei subentranti, denotino l'intento di
eludere la normativa sulla documentazione antimafia.»
- Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice
civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate). - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante
di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.»
- Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della
direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione):
«Art. 20 (Criteri per la determinazione della
titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone
fisiche). - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi
dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le
persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la
proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo
controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di
capitali:
a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la
titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento
del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta
la titolarita' di una percentuale di partecipazioni
superiore al 25 per cento del capitale del cliente,
posseduto per il tramite di societa' controllate, societa'
fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto
proprietario non consenta di individuare in maniera univoca
la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile
la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare
effettivo coincide con la persona fisica o le persone
fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il
controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti
esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo di voti sufficienti per esercitare
un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli
contrattuali che consentano di esercitare un'influenza
dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona
giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente
individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente
individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale,
direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai
precedenti commi non consenta di individuare univocamente
uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche
titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi
o statutari, di poteri di rappresentanza legale,
amministrazione o direzione della societa' o del cliente
comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle
verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del
titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al
titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle
ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare
effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente
articolo.»
- Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche,
delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della
legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 63 (Applicazione della sanzione su richiesta).
- 1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e'
ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e'
definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui
per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione
pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo
II del libro sesto del codice di procedura penale, in
quanto applicabili.
2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su
richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1,
del codice di procedura penale e' operata sulla durata
della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione
pecuniaria.
3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata
una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la
richiesta.»
- La sezione III (Responsabilita' amministrativa da
reato) del Capo I (Responsabilita' amministrativa
dell'ente) del citato decreto legislativo 8 giungo 2001, n.
231 comprende gli articoli da 24 a 26 ed e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 giugno
2001, n. 140.
- Il citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica
Italiana del 28 settembre 2011, n. 226, Supplemento
Ordinario n. 214.
- Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di
procedura penale:
«Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). -
1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al
giudice l'applicazione, nella specie e nella misura
indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena
pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena
detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e
diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o
congiunti a pena pecuniaria.
1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i
procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli
articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e
quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600 quater.1,
relativamente alla condotta di produzione o commercio di
materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis,
609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche'
quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora
la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.
1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis
del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui
al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del
prezzo o del profitto del reato.
2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha
formulato la richiesta e non deve essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il
giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la
qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la
comparazione delle circostanze prospettate dalle parti,
nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza
l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata
la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte
civile, il giudice non decide sulla relativa domanda;
l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese
sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti
motivi per la compensazione totale o parziale. Non si
applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si
applica l'articolo 537-bis.
3. La parte, nel formulare la richiesta, puo'
subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione
condizionale della pena. In questo caso il giudice, se
ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere
concessa, rigetta la richiesta.
3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter,
319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis
del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta,
puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene
accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale
ovvero all'estensione degli effetti della sospensione
condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi
il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o
ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non
possa essere concessa, rigetta la richiesta.»
- Si riporta il testo degli articoli 24 e seguenti del
citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
(Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300):
«Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa
in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione
europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche,
frode informatica in danno dello Stato o di un ente
pubblico e frode nelle pubbliche forniture). - 1. In
relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli
316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e
640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente
pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento
quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui
al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante
entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si
applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento
quote.
2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai
commi precedenti in relazione alla commissione del delitto
di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere c), d) ed e).»
«Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento
illecito di dati). - 1. In relazione alla commissione dei
delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617
quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del
codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria
da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale,
si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento
quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui
agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale,
salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto
per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di
altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1,
comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si
applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento
quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di
condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si
applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo
9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno
dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni
interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c),
d) ed e).»
«Art. 24-ter (Delitti di criminalita' organizzata). -
1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di
cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630
del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle
condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste
dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti
dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si
applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille
quote.
2. In relazione alla commissione di taluno dei
delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad
esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407,
comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura
penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a
ottocento quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive
previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non
inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene
stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di
consentire o agevolare la commissione dei reati indicati
nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione
definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi
dell'articolo 16, comma 3.»
 
Art. 4

Politica di investimento

1. Il Patrimonio Destinato e' gestito da CDP S.p.A. sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge, al presente decreto e al Regolamento del Patrimonio Destinato.
2. Il Patrimonio Destinato opera in una prospettiva coerente con la sua durata, considerando i singoli interventi in un'ottica di portafoglio, anche nell'interesse di preservare il sistema economico-produttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza specifici obiettivi di rendimento di breve termine.
3. Il Patrimonio Destinato assume un profilo di rischio coerente con il contesto emergenziale di riferimento, anche tenuto conto dell'incertezza e volatilita' dei mercati conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
4. Al fine di sviluppare un'allocazione di portafoglio bilanciata, l'ammontare massimo di ogni singolo intervento non puo' superare 2 miliardi di euro.
5. Le delibere degli interventi del Patrimonio Destinato previsti dal Titolo II e dal Titolo III sono assunte da CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e non sono delegate ai soggetti deputati all'istruttoria ai sensi dell'articolo 26.
 
Art. 5

Requisiti di accesso

1. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), la societa' richiedente soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti:
a) in assenza dell'intervento, la societa' rischia di perdere la continuita' aziendale; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla medesima data, almeno uno di tali rapporti ha registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019;
b) alla data di richiesta dell'intervento e alla data di erogazione dell'intervento, e' nell'interesse generale intervenire, in quanto l'intervento contribuisce ad evitare difficolta' di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazioni di un servizio importante o situazioni analoghe debitamente giustificate; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente appartenga ad almeno una delle categorie di seguito indicate:
1) imprese operanti in uno dei seguenti settori strategici:
1.1) ferrovie;
1.2) strade e autostrade;
1.3) sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane;
1.4) porti e interporti;
1.5) aeroporti;
1.6) ciclovie;
2) imprese di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico individuate secondo i seguenti requisiti dimensionali e di settore, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2014, per tali intendendosi le imprese beneficiarie operanti nei seguenti settori:
2.1) difesa;
2.2) sicurezza;
2.3) infrastrutture;
2.4) trasporti;
2.5) comunicazione;
2.6) energia;
2.7) ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico;
2.8) turistico-alberghiero;
2.9) agroalimentare e della distribuzione;
2.10) gestione di beni culturali e artistici;
3) al di fuori delle societa' operanti nei predetti settori, sono altresi' di rilevante interesse nazionale ai fini del presente articolo le societa' con un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le societa' che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento;
4) imprese che rientrano nel 30 per cento delle imprese con maggior numero di dipendenti nella provincia dove e' situata la propria sede legale ovvero la sede dello stabilimento produttivo;
c) l'impresa, avuto riguardo alle interlocuzioni con il settore bancario, non ha potuto reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019; l'impresa richiedente e' tenuta altresi' a dichiarare al Patrimonio Destinato che le misure di aiuto di supporto alla liquidita' per fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID-19, diverse da quelle di cui all'articolo 6, previste nell'ordinamento nazionale, sono insufficienti a garantirne la redditivita';
d) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti in via cumulativa tutte le seguenti condizioni:
1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era pari o inferiore al 50 per cento, cosi' come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto puo' essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio;
2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore o pari a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato superiore o pari a 1,0, il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale;
3) l'impresa non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;
4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01);
e) alla Data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle societa' quotate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016.
2. Qualora le societa' richiedenti non soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, possono dichiarare e documentare, sulla base della situazione patrimoniale effettivamente esistente redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e avente data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo risulta essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019.
3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 6, la societa' soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti:
a) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione;
b) nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell'intervento, l'impresa ha registrato una riduzione di ricavi non inferiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;
c) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria soddisfa in via cumulativa tutti i seguenti requisiti:
1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era inferiore o pari al 50 per cento, cosi' come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto puo' essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio;
2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato pari o inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato pari o superiore a 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale;
3) l'impresa non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;
4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01);
d) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle societa' quotate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
e) il prestito obbligazionario subordinato e' destinato al fabbisogno relativo agli investimenti ovvero quello relativo al capitale circolante.

Note all'art. 5:
- Il testo del comma 8-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e'
riportato nelle note all'art. 2.
- Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella GUUE
26 giugno 2014 L 187.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in
materia di societa' a partecipazione pubblica):
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
decreto si intendono per:
a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi
fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita'
di sistema portuale;
b) "controllo": la situazione descritta
nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo'
sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge
o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni
finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita'
sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti
che condividono il controllo;
c) "controllo analogo": la situazione in cui
l'amministrazione esercita su una societa' un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando
un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici
che sulle decisioni significative della societa'
controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da
una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo
stesso modo dall'amministrazione partecipante;
d) "controllo analogo congiunto": la situazione in
cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre
amministrazioni su una societa' un controllo analogo a
quello esercitato sui propri servizi. La suddetta
situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui
all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
f) "partecipazione": la titolarita' di rapporti
comportanti la qualita' di socio in societa' o la
titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono
diritti amministrativi;
g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in
una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il
tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo
da parte della medesima amministrazione pubblica;
h) "servizi di interesse generale": le attivita' di
produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero
svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero
svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita'
fisica ed economica, continuita', non discriminazione,
qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche,
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come
necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni
della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire
l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi
inclusi i servizi di interesse economico generale;
i) "servizi di interesse economico generale": i
servizi di interesse generale erogati o suscettibili di
essere erogati dietro corrispettivo economico su un
mercato;
l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e
VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi
come oggetto sociale lo svolgimento di attivita'
consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile;
m) "societa' a controllo pubblico": le societa' in
cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri
di controllo ai sensi della lettera b);
n) "societa' a partecipazione pubblica": le
societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa'
partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da
societa' a controllo pubblico;
o) "societa' in house": le societa' sulle quali
un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu'
amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto,
nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene
nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che
soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui
all'articolo 16, comma 3;
p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione
pubblica che emettono azioni quotate in mercati
regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del
31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle
azioni, quotati in mercati regolamentati.»
 
Art. 6

Tipologie di interventi

1. Ai sensi del presente Titolo, gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati mediante:
a) la partecipazione ad aumenti di capitale;
b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione;
c) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
d) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.
2. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato dei contratti relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' effettuata entro il 30 settembre 2021.
3. La sottoscrizione dei contratti relativi ai prestiti obbligazionari subordinati di cui al comma 1, lettera d), da parte del Patrimonio Destinato e' effettuata entro il 30 giugno 2021.
4. L'impresa indica nella propria istanza il tipo di intervento richiesto. L'intervento e' negato nel caso di carenza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto per il tipo di intervento richiesto o di non conformita' del medesimo con i termini e le condizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
 
Art. 7
Dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con
obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati
convertibili.

1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) non superano il minimo necessario per garantire la continuita' dell'impresa beneficiaria e in ogni caso non possono andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale dell'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, da intendersi come il ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto a tale data; ai sensi del presente articolo l'importo massimo dell'intervento corrispondera' al minore tra quelli risultanti dall'applicazione dei seguenti indicatori:
a) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, al livello normalizzato specifico del settore in cui opera, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano per il triennio 2017-2019, indicate all'Allegato 1 al presente decreto;
b) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria a quello registrato al 31 dicembre 2019, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato;
c) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo ad un valore pari a 3, fermo restando che tale rapporto puo' presentare uno scostamento per eccesso o per difetto fino ad un massimo del 10 per cento rispetto a tale valore, cosi' come risultante da stime ex ante per conto del Patrimonio Destinato.
2. Qualora l'importo richiesto dall'impresa dovesse risultare non congruo rispetto ai risultati dell'analisi ex ante, la societa' richiedente puo' dichiarare e documentare, sulla base di una situazione patrimoniale e di un conto economico redatti con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e aventi data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto o tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo risultano essere maggiori rispetto alle stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato.
3. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato di aumenti di capitale, di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e' effettuata nel rispetto dei seguenti limiti:
a) con riguardo alle societa' le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non puo' implicare l'emissione di nuove azioni in misura pari o superiore al 20 per cento delle azioni quotate della societa' medesima nello stesso mercato regolamentato, su un periodo di dodici mesi precedenti la data di emissione delle nuove azioni in favore del Patrimonio Destinato;
b) con riguardo alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato:
1) per quanto riguarda gli aumenti di capitale e i prestiti obbligazionari subordinati convertibili, l'intervento non implica l'emissione di nuove azioni in misura superiore al 20 per cento delle azioni in circolazione della societa' medesima alla data dell'intervento del Patrimonio Destinato, elevabile di un ulteriore importo massimo pari al 4,99 per cento delle azioni in circolazione in presenza di un contestuale co-investimento di pari importo da parte di altri investitori, inclusi gli azionisti esistenti della societa' richiedente;
2) per quanto riguarda i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, l'importo dello strumento non e' superiore al 24,99 per cento delle azioni in circolazione della societa' medesima alla data di emissione dello strumento stesso.
4. Nelle societa' quotate e non quotate, l'intervento del Patrimonio Destinato non e' inferiore a:
a) 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione;
b) 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili;
c) 100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale.
5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) di importo superiore a 250 milioni di euro sono subordinati alla notifica e all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Note all'art. 7:
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e'
pubblicato nella GUUE 26 ottobre 2012 C 326.
 
Art. 8

Dimensione dei prestiti obbligazionari subordinati

1. Il valore nominale dei prestiti obbligazionari subordinati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sottoscritti dal Patrimonio Destinato non e' superiore ai due terzi della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, e all'8,4 per cento del fatturato totale dell'impresa beneficiaria riferito all'anno 2019, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi» o la voce equivalente per le societa' che utilizzano i principi contabili internazionali.
2. Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 del Quadro Temporaneo ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 dello stesso, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare dei prestiti obbligazionari non puo' superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi come definiti al comma 1 e il doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti.
 
Art. 9

Condizioni economiche degli aumenti di capitale

1. La sottoscrizione di aumenti di capitale e' effettuata alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate ulteriormente dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformita' con la decisione della Commissione europea:
a) con riguardo alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento del Patrimonio Destinato e' inizialmente effettuato ad un valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento;
b) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore di mercato dell'impresa richiedente come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ed e' effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa richiedente e' approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo;
c) con riguardo sia alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sia alle societa' non quotate, sono previste modalita' idonee ad incrementare progressivamente la remunerazione dell'investimento al fine di incentivare il riacquisto da parte dell'impresa beneficiaria; l'aumento della remunerazione puo' consistere, a scelta dell'impresa beneficiaria, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato:
1) quattro anni dopo l'esecuzione del conferimento, cinque nel caso di societa' non quotate, se la partecipazione del Patrimonio Destinato non si e' ridotta di almeno il 40 per cento, sono previsti meccanismi di incremento della remunerazione dell'investimento del Patrimonio Destinato in misura pari al 10 per cento della quota da esso ancora detenuta;
2) sei anni dopo l'esecuzione del conferimento, sette nel caso di societa' non quotate, se la partecipazione del Patrimonio Destinato non e' stata integralmente dismessa, sono previsti meccanismi di incremento della remunerazione dell'investimento del Patrimonio Destinato in misura pari ad un ulteriore 10 per cento della quota da esso ancora detenuta.
2. Qualora i meccanismi di incremento della remunerazione previsti al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), siano regolati in contanti, ad esempio mediante distribuzione di un dividendo straordinario in favore del solo Patrimonio Destinato, e dunque con modalita' diverse dall'assegnazione in favore del Patrimonio Destinato di azioni supplementari, il valore dell'incremento e' calcolato ai sensi dell'articolo 13.
3. I meccanismi di incremento della remunerazione sopra indicati non si applicano nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo.
 
Art. 10
Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati con
obbligo di conversione

1. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e' effettuata alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate ulteriormente dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformita' con la decisione della Commissione europea:
a) la durata e' di quattro anni, con riferimento alle societa' quotate, e di cinque anni, con riferimento alle societa' non quotate;
b) la remunerazione tiene conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, incluso il rischio dell'investimento, di un appropriato tasso di interesse, nonche' di incentivi all'uscita dallo strumento medesimo; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:

===========================================
| |Secondo e terzo| Quarto e |
|Primo anno | anno | quinto anno |
+===========+===============+=============+
| 250 bps | 350 bps | 500 bps |
+-----------+---------------+-------------+

c) il prezzo di riferimento delle azioni da assegnare in conversione e' determinato:
1) per le societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, scontata del 5 per cento;
2) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore di mercato dell'impresa richiedente, scontato del 5 per cento, come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ed e' effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa richiedente e' approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo;
d) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione prevedono che:
1) al verificarsi di determinati eventi, il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da effettuarsi, a discrezione dell'emittente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione ovvero mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione alla data in cui si e' verificato l'evento;
2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data di pagamento; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento;
e) alla data di scadenza:
1) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento e la contestuale consegna di azioni per un valore pari alla differenza tra il valore delle azioni da assegnare in conversione e il valore nominale dello strumento;
2) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento;
f) alla data di scadenza, il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione e' determinato:
1) per le societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data di scadenza;
2) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dal comma 1, lettera c), n. 2), fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente non sia anteriore di oltre novanta giorni rispetto alla data di scadenza;
g) qualora due anni dopo la conversione dello strumento la partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata interamente ceduta, trova applicazione un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10 per cento della partecipazione residua; l'aumento della remunerazione puo' consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato ovvero nel pagamento di un dividendo straordinario in favore del Patrimonio Destinato o meccanismi equipollenti; l'importo del dividendo straordinario:
1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di incremento e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;
2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra il valore di mercato delle azioni dell'impresa richiedente calcolato con le stesse modalita' previste dal comma 1, lettera c), n. 2), ad una data non precedente novanta giorni la data di incremento della remunerazione e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;
h) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti saranno rimborsati in termini di capitale e interessi residui:
1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;
2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione.
 
Art. 11
Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati
convertibili

1. Gli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di prestiti obbligazionari subordinati convertibili possono essere effettuati esclusivamente a favore di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019 e che abbiano costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che maturano nei primi sei mesi dalla data di emissione dello strumento.
2. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e' effettuata alle seguenti condizioni, in conformita' della decisione della Commissione europea, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato:
a) la durata e' di cinque anni, con riferimento alle societa' quotate, e di sei anni, con riferimento alle societa' non quotate;
b) la remunerazione tiene conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, incluso il rischio dell'investimento, di un appropriato tasso di interesse, nonche' di incentivi all'uscita dallo strumento medesimo; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:

=======================================================
| |Secondo e terzo| Quarto e | |
|Primo anno | anno | quinto anno |Sesto anno |
+===========+===============+=============+===========+
| 250 bps | 350 bps | 500 bps | 700 bps |
+-----------+---------------+-------------+-----------+

Il tasso di interesse applicabile allo strumento determinato ai sensi del presente comma e' decurtato del valore dell'opzione di conversione incorporata nello strumento, come indicato dalla seguente tabella:
===================================================================== | Impresa | Primo | Secondo | Terzo | Quarto |Quinto |Sesto | | beneficiaria | anno | anno | anno | anno | anno | anno | +================+=======+==========+=======+========+=======+======+ |Quotata (5 anni)|250 bps| 300 bps |300 bps|420 bps |420 bps| - | +----------------+-------+----------+-------+--------+-------+------+ | Non quotata (6 | | | | | | 500 | | anni) |250 bps| 315 bps |315 bps|420 bps |420 bps| bps | +----------------+-------+----------+-------+--------+-------+------+

c) il prezzo di riferimento iniziale dello strumento e' determinato:
1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, o cinque giorni di mercato aperto successivi all'annuncio al mercato della richiesta di intervento;
2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b); il valore dell'impresa cosi' determinato e' decurtato di una percentuale pari al rapporto tra il valore risultante dal rapporto tra il valore nominale dello strumento, incluso qualsiasi importo sottoscritto da investitori terzi, e il valore di mercato dell'impresa, e 5;
d) il numero delle azioni di nuova emissione della societa' che, nel rispetto dei limiti previsti dal precedente articolo 6, sono assegnate in conversione al Patrimonio Destinato e' pari al rapporto tra il valore nominale dello strumento e:
1) con riferimento alle societa' con azioni quotate su un mercato regolamentato, il 150 per cento del prezzo di riferimento iniziale;
2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, il 140 per cento del prezzo di riferimento iniziale;
e) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili prevedono che:
1) al verificarsi di determinati eventi il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato dello strumento da parte dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento ovvero mediante la consegna di un numero di azioni dell'emittente risultante dall'applicazione del rapporto tra il valore nominale unitario delle obbligazioni e il 95 per cento del prezzo teorico ex diritto delle azioni dell'emittente; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento;
2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti a tale data;
f) alla data di scadenza:
1) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento;
2) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni. In caso di consegna delle azioni, qualora il valore nominale dello strumento incrementato del 5,26 per cento e' superiore al valore delle azioni da assegnare in conversione, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso, la differenza tra tali valori e' versata in denaro; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento;
g) il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione e' calcolato come segue:
1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di scadenza;
2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' utilizzate per il calcolo del valore delle azioni alla data di emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente non e' anteriore di piu' di novanta giorni dalla data di scadenza;
3) in ogni caso, il valore delle azioni da assegnare in conversione e' decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso dello stesso;
h) qualora un anno dopo la conversione dello strumento la partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata interamente ceduta, trova applicazione un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10 per cento della partecipazione residua; l'aumento della remunerazione puo' consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato ovvero nel pagamento di un dividendo straordinario in favore del Patrimonio Destinato (o meccanismi equipollenti); l'importo del dividendo straordinario:
1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di incremento e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;
2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra il valore di mercato delle azioni dell'impresa richiedente calcolato con le stesse modalita' previste dal comma 2, lettera c), n. 2, ad una data non precedente novanta giorni la data di incremento della remunerazione e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;
i) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti saranno rimborsati in termini di capitale e interessi residui:
1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;
2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione.
 
Art. 12

Condizioni economiche dei
prestiti obbligazionari subordinati

1. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati e' effettuata in favore di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019 alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformita' della decisione della Commissione europea:
a) la durata e' di sei anni; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno) al 1° gennaio 2020 incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:


=============================================
| |Secondo e terzo|Quarto, quinto |
|Primo anno | anno | e sesto anno  |
+===========+===============+===============+
| 250 bps | 300 bps | 400 bps |
+-----------+---------------+---------------+

In ogni caso, il tasso base applicabile allo strumento non e' inferiore a zero;
b) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari prevedono che in caso di inadempimento agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 14, comma 5, l'impresa sia tenuta a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario per un importo pari al valore nominale;
c) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari prevedono:
1) i casi al verificarsi dei quali il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da parte dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento;
2) il diritto dell'impresa di rimborsare anticipatamente il prestito ad ogni data di pagamento degli interessi mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento;
d) alla data di scadenza, l'emittente e' tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante il pagamento in denaro di un importo pari al suo valore nominale;
e) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti sono rimborsati in termini di capitale ed interessi residui:
1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati;
2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione;
3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, ed altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione;
f) gli strumenti non sono convertibili in azioni, ne' in strumenti partecipativi del capitale sociale della impresa beneficiaria o di altra societa'.
2. In ogni caso l'intervento previsto dal presente articolo e' riservato a imprese che abbiano costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che matureranno nei primi sei mesi dalla data di emissione dello strumento.
 
Art. 13

Modalita' di disinvestimento

1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonche' con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), successivamente all'eventuale conversione delle obbligazioni in azioni, l'impresa beneficiaria puo' riacquistare in qualsiasi momento la partecipazione del Patrimonio Destinato al prezzo piu' elevato fra il valore di mercato al momento del riacquisto e il prezzo di sottoscrizione dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di seguito riportata, ulteriormente aumentati di 200 punti-base, fino al settimo anno dall'intervento, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ovvero fino al settimo anno dalla conversione, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c). L'aumento di 200 punti-base non trova applicazione a partire dall'ottavo anno.

===================================================================== | | | Quarto e | | | | | Secondo e | quinto | Sesto e | Ottavo anno e | |Primo anno| terzo anno | anno |settimo anno| successive | +==========+=============+==========+============+==================+ | 250 bps | 350 bps | 500 bps | 700 bps | 950 bps | +----------+-------------+----------+------------+------------------+

2. Resta ferma la facolta' del Patrimonio Destinato di vendere in qualsiasi momento a terzi la partecipazione a valore di mercato, mediante consultazione aperta e a parita' di condizioni con potenziali interessati.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i meccanismi contrattuali di disinvestimento, sia delle partecipazioni azionarie sia dei prestiti obbligazionari, comprendono, tra l'altro, i seguenti:
a) per le societa' con azioni quotate sui mercati regolamentati, cessione sul mercato ovvero a uno o piu' investitori interessati all'acquisto, in forma aperta e non discriminatoria. In tale caso, qualora il prezzo di cessione sia inferiore al corrispettivo indicato al precedente comma 1, le condizioni pro-concorrenziali individuate al successivo articolo 14, comma 1, lettera e), continueranno ad applicarsi almeno fino a quattro anni successivi all'intervento del Patrimonio Destinato;
b) per le societa' non quotate, in aggiunta alla cessione a uno o piu' investitori interessati all'acquisto in forma aperta e non discriminatoria, ai sensi e alle condizioni di cui alla precedente lettera a), uno o piu' dei seguenti:
1) una procedura che preveda la quotazione delle azioni dell'impresa beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e la contestuale dismissione in via prioritaria della partecipazione di titolarita' del Patrimonio Destinato;
2) il diritto di co-vendita in capo al Patrimonio Destinato in caso di dismissione della partecipazione di maggioranza dell'impresa beneficiaria;
3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere la vendita della partecipazione da parte dei soci di maggioranza in caso sia opportuna la cessione del controllo sulla societa';
4) l'obbligo dei soci di maggioranza della societa' di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato al prezzo piu' elevato tra il valore di mercato al momento del riacquisto e il valore nominale dell'investimento iniziale incrementato in ragione dei tassi di interesse indicati nella tabella di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ulteriormente aumentati fino al settimo anno dall'intervento di 200 punti-base, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato sino alla data del disinvestimento;
5) il diritto del Patrimonio Destinato di recedere dalla societa'.
4. Qualora sei anni dopo l'effettuazione di uno qualsiasi degli interventi di ricapitalizzazione di cui al Titolo II, la quota di partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata ridotta al di sotto del 15 per cento del capitale proprio dell'impresa beneficiaria, quest'ultima, d'intesa con CDP S.p.A., dovra' presentare alla Commissione europea un piano di ristrutturazione ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01).
5. Il comma 4 non trova applicazione con riguardo agli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo.
6. Le previsioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento ai prestiti obbligazionari subordinati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
 
Art. 14

Impegni dell'impresa

1. Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza, gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sono subordinati all'assunzione e al rispetto da parte dell'impresa richiedente dei seguenti impegni:
a) non pubblicizzare l'intervento per scopi commerciali;
b) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, non acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attivita', comprese le operazioni a monte e a valle;
c) in circostanze eccezionali, e fatto salvo il controllo delle concentrazioni ai sensi della normativa applicabile, l'impresa puo' acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in operatori a monte o a valle del proprio settore solo se l'acquisizione e' necessaria per mantenere la sua redditivita' oppure cio' conduca o favorisca il disinvestimento, in tutto o per una parte sostanziale, da parte del Patrimonio Destinato; l'operazione e' notificata alla Commissione europea e non puo' essere eseguita prima della positiva decisione della stessa;
d) adottare una separazione contabile idonea a evitare il rischio di sovvenzioni incrociate in favore di attivita' economiche che erano in difficolta' alla data del 31 dicembre 2019;
e) fintanto che l'intervento non sia stato integralmente rimborsato, non effettuare pagamenti di dividendi non obbligatori ne' riacquistare azioni se non in favore del Patrimonio Destinato;
f) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, la remunerazione di ciascun componente dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'impresa richiedente non supera la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019; per le persone che assumono la carica di amministratori o dirigenti apicali al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile e' la remunerazione fissa degli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilita' al 31 dicembre 2019; in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo:
a) le condizioni di cui alle lettere b), c) e f) del comma 1 si applicano per un periodo massimo di tre anni;
b) la condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica in relazione ai nuovi azionisti; con riferimento agli azionisti esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi non si applica, a condizione che la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti sia diluita al di sotto del 10 per cento del capitale dell'impresa; se la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti non e' diluita fino a rappresentare meno del 10 per cento del capitale dell'impresa, il divieto di distribuzione dei dividendi si applica agli azionisti esistenti per un periodo di tre anni; in ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato detenuti dal Patrimonio Destinato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno.
3. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui non vi sia gia' una partecipazione pubblica o in societa' non quotate in un mercato regolamentato, la condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica ai nuovi azionisti in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo purche' il relativo rapporto di distribuzione rispetto all'utile (pay-out) non ecceda il livello fissato nel periodo immediatamente precedente l'intervento del Patrimonio Destinato.
4. L'impresa beneficiaria degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), presenta annualmente al Patrimonio Destinato una relazione sulla attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e secondo le modalita' indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. L'impresa beneficiaria illustra periodicamente in che modo l'intervento sostiene le proprie attivita' in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralita' climatica entro il 2050.
5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono subordinati all'assunzione da parte dell'impresa beneficiaria dei seguenti impegni:
a) non effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso del finanziamento, pagamenti di dividendi non obbligatori, distribuzioni di riserve e acquisto di azioni proprie;
b) destinare il finanziamento a sostenere costi per investimenti o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
c) destinare il finanziamento in misura almeno pari al 40 per cento del valore nominale degli strumenti ad investimenti e progetti, localizzati in Italia, a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale;
d) presentare al Patrimonio Destinato una relazione annuale sull'attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e le modalita' indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato.
6. Considerata la natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e l'assunzione di partecipazioni di minoranza:
a) i contratti relativi agli interventi del Patrimonio Destinato possono prevedere il diritto del Patrimonio Destinato di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto;
b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio medesimo esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute.
7. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato possono altresi' includere, tra l'altro:
a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni in materia di riduzione delle disparita' di genere nel sistema retributivo e in materia di parita' di trattamento tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale;
b) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni.
8. Il Regolamento del Patrimonio Destinato puo' indicare ulteriori impegni e dichiarazioni dell'impresa richiedente, tenendo conto degli standard di mercato.
 
Art. 15

Caratteri generali

1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Titolo sono effettuati secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell'intervento con riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete logistica e dei rifornimenti e delle filiere produttive strategiche, nonche' con riferimento all'incidenza sulla sostenibilita' ambientale e rispetto alle altre finalita' di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro.
2. Gli interventi disciplinati dal presente Titolo sono effettuati a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato.

Note all'art. 15:
- Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«5. La terza sezione del DEF reca lo schema del
Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma
1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni
previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle
specifiche linee guida per il Programma nazionale di
riforma. In particolare, la terza sezione indica:
a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate,
con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati
previsti e quelli conseguiti;
b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i
fattori di natura macroeconomica che incidono sulla
competitivita';
c) le priorita' del Paese e le principali riforme
da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la
compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati
nella prima sezione del DEF;
d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in
termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della
competitivita' del sistema economico e di aumento
dell'occupazione.»
- Si riporta il testo del comma 86 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022):
«86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui
al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una
o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad
un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura
massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi
specifici di investimento e operazioni, anche in
partenariato pubblico-privato e anche realizzati con
l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca,
finalizzati a realizzare progetti economicamente
sostenibili e che abbiano come obiettivo la
decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il
supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la
riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della
plastica con materiali alternativi, la rigenerazione
urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la
mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal
cambiamento climatico e, in generale, programmi di
investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata
sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti
sociali.»
 
Art. 16

Requisiti di accesso

1. Le imprese controparti degli interventi di cui al presente Capo soddisfano i seguenti requisiti:
a) l'impresa presenta due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, fermo restando che l'ultimo di tali bilanci e' riferito ad una data non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data della richiesta di intervento;
b) l'impresa non si trova in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti tutte le condizioni di seguito indicate:
1) in base all'ultima situazione patrimoniale approvata, il rapporto tra le perdite e il capitale sociale e' inferiore al 50 per cento;
2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato maggiore di 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio approvati e sottoposti a revisione legale;
3) non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori;
4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01)»;
c) l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al dieci per cento del capitale sociale e delle societa' quotate, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016;
d) alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento, l'impresa non presenta in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di «sofferenze a sistema» ne' un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento.

Note all'art. 16:
- Per i riferimenti del Regolamento n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 si ved nelle note all'art.
5.
- Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle note
all'art. 5.
 
Art. 17

Tipologie e dimensione degli interventi

1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Capo sono effettuati mediante:
a) la partecipazione ad aumenti di capitale;
b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili.
2. Gli interventi disciplinati dal presente Capo sono effettuati dal Patrimonio Destinato esclusivamente in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai sensi del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30 per cento dell'importo totale dell'intervento richiesto dall'impresa proponente l'investimento.
3. Gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati nel rispetto dei seguenti limiti:
a) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non puo' comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla societa' medesima;
b) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni non quotate, l'intervento non puo' comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni che attribuiscono il controllo di diritto dell'impresa;
c) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni non quotate, negli interventi di cui al comma 1, il valore dell'intervento richiesto non puo' in ogni caso essere superiore al valore pre-money risultante dalla valutazione dell'esperto indipendente.
4. L'intervento del Patrimonio Destinato consistente nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili non e' inferiore a 1 milione di euro per ciascun prestito e l'intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non e' inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale.
5. Nel caso di societa' costituite in forma cooperativa le operazioni di cui al presente Capo sono effettuate mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile. Resta fermo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Nella definizione dei diritti amministrativi e patrimoniali attributi dagli strumenti finanziari si applicano in quanto compatibili gli articoli 18, 19, 20 e 21. I limiti e le condizioni di intervento che fanno riferimento al capitale sociale dell'impresa richiedente, si intendono riferiti al patrimonio netto contabile della societa' cooperativa beneficiaria, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Gli strumenti finanziari e la relativa remunerazione costituiscono una riserva divisibile.

Note all'art. 17:
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 2526 del
codice civile:
«Art. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori
di titoli di debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere
l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina
prevista per le societa' per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali
o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e'
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti
finanziari non puo', in ogni caso, essere attribuito piu'
di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci
presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea
generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari
forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli articoli
2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla
societa' a responsabilita' limitata puo' offrire in
sottoscrizione strumenti privi di diritti di
amministrazione solo a investitori qualificati.»
 
Art. 18

Condizioni economiche degli aumenti di capitale

1. La sottoscrizione di aumenti di capitale da parte del Patrimonio Destinato e' effettuata alle condizioni economiche definite all'esito delle procedure istruttorie di cui all'articolo 25, comma 4, come specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato, tenendo conto anche dei seguenti criteri:
a) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, il valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici giorni di calendario che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento;
b) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il valore di mercato dell'impresa proponente come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale; la valutazione e' effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa proponente e' approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo positivo parere dell'organo di controllo.
2. Le condizioni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Patrimonio Destinato sono le medesime, o comunque non deteriori rispetto ad esse, di quelle del co-investimento privato.
3. Fermo restando quanto indicato all'articolo 17, comma 2, in caso di aumento di capitale in opzione ai soci, l'intervento del Patrimonio Destinato e' effettuato, in esercizio del diritto di opzione che sara' ad esso gratuitamente assegnato ovvero con impegno di sottoscrizione dell'inoptato, remunerato a condizioni di mercato oppure con modalita' equipollenti, ad un valore pari al minore fra quello risultante applicando i criteri di cui comma 1, e, ove applicabile, il TERP (prezzo teorico ex diritto) delle azioni di nuova emissione scontato almeno del 10 per cento, come concordato dall'impresa richiedente con le banche collocatrici.
 
Art. 19

Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari convertibili

1. Gli interventi del Patrimonio Destinato mediante prestiti obbligazionari convertibili possono essere effettuati esclusivamente a favore di societa' per azioni alle quali e' stato assegnato un rating rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019.
2. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili e' effettuata alle medesime condizioni contemporaneamente offerte al co-investitore privato, comunque nel rispetto delle seguenti condizioni, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato:
a) la durata e' di massimo sette anni, con riferimento alle societa' per azioni, quotate in un mercato regolamentato, e di massimo cinque anni, con riferimento alle societa' per azioni, non quotate;
b) il prezzo di sottoscrizione dello strumento e' determinato:
1) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento;
2) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), in quanto compatibili;
c) il valore nominale dello strumento e' determinato:
1) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al 140 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai sensi della lettera b) per il numero delle azioni di nuova emissione della societa' da assegnare in conversione ai sensi del relativo regolamento del prestito;
2) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al 130 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai sensi della precedente lettera b) per il numero delle azioni di nuova emissione della societa' da assegnare in conversione ai sensi del relativo regolamento del prestito;
d) lo strumento maturera' interessi pagabili annualmente ad un tasso determinato con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base dei tassi di interesse applicati sul mercato alla data di richiesta dell'intervento in relazione a strumenti simili e, con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, in funzione del rating attribuito alla societa' da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI); in ogni caso, il tasso di interesse applicabile allo strumento non e' inferiore a zero;
e) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, qualora alla data di scadenza del prestito il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente rimborsa lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni; il valore delle azioni da assegnare in conversione e' calcolato con le stesse modalita' utilizzate per il calcolo del valore delle azioni alla data di emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente sia anteriore di non oltre novanta giorni rispetto alla data di scadenza;
f) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili possono prevedere che ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data.
 
Art. 20

Modalita' di disinvestimento

1. In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato, sono previsti meccanismi contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento. Tali meccanismi contrattuali garantiscono adeguati livelli di valorizzazione dell'investimento effettuato e di protezione dal rischio e possono comprendere, oltre alla possibilita' per l'impresa beneficiaria di acquistare le azioni o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato anche i seguenti:
a) per le societa' con azioni per azioni, quotate sui mercati regolamentati, la cessione della partecipazione o degli strumenti finanziari sul mercato a uno o piu' investitori;
b) per le societa' per azioni, con azioni non quotate:
1) una procedura che preveda la quotazione delle azioni della societa' beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e la contestuale dismissione in via prioritaria della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato;
2) il diritto del Patrimonio Destinato di co-vendita in caso di dismissione della partecipazione dei soci di maggioranza della societa';
3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere la vendita della partecipazione dei soci di maggioranza in caso di opportunita' di dismissione del controllo sulla societa';
4) il diritto del Patrimonio Destinato di recedere dalla societa' o in alternativa l'obbligo dei soci di maggioranza della societa' di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato.
 
Art. 21

Governance e condizioni pro-concorrenziali

1. In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e dell'assunzione di partecipazioni di minoranza:
a) i contratti relativi all'intervento del Patrimonio Destinato possono prevedere che al Patrimonio Destinato sia attribuito il diritto di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto;
b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio medesimo esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute.
2. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato possono prevedere, tra l'altro:
a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni in materia di riduzione delle disparita' di genere nel sistema retributivo e in materia di parita' di trattamento tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale;
b) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni;
c) l'impegno dell'impresa richiedente a utilizzare le risorse acquisite anche per effettuare investimenti volti a conseguire obbiettivi connessi alla transizione verde e alla trasformazione digitale;
d) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie;
e) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attivita' in concorrenza con quelle dell'impresa stessa;
f) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attivita' produttive all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero;
g) limiti e impegni relativi al rimborso dell'indebitamento esistente nonche' all'utilizzo delle somme erogate dal Patrimonio Destinato;
h) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilita' strategiche.
 
Art. 22

Operazioni sul mercato mediante il canale diretto

1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare altresi' interventi diretti in imprese strategiche, intese come le societa' operanti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e le societa' di rilevante interesse nazionale individuate secondo i requisiti dimensionali e di settore definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicati all'articolo 5, che alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento hanno i seguenti requisiti in via cumulativa:
a) azioni quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., aventi una capitalizzazione maggiore di 250 milioni;
b) un flottante maggiore del 25 per cento;
c) il volume medio giornaliero degli scambi delle azioni nei sei mesi precedenti l'intervento maggiore di 1 milione di euro.
2. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati tramite:
a) acquisto di prestiti obbligazionari convertibili;
b) acquisto di azioni sul mercato primario e secondario, con modalita' operative in linea con le prassi di mercato.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1.

Note all'art. 22:
- Il Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro
per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione e' pubblicato nella GUUE 21 marzo 209 L 79.
- Il testo del comma 8-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e'
riportato nelle note all'art. 2.
 
Art. 23

Operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto

1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare altresi' interventi indiretti in favore di imprese strategiche, come definite al precedente articolo 22, comma 1, che hanno i seguenti requisiti:
a) le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione;
b) abbiano una capitalizzazione inferiore a euro 250 milioni.
2. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote di OICR, gestiti da societa' per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e controllate da CDP S.p.A., che investono prevalentemente in societa' di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, e i cui obiettivi e politica di investimento sono coerenti con le finalita' di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalita' di intervento dello stesso previsti dall'articolo 27 del decreto-legge e dal presente decreto, come ulteriormente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato. Il Regolamento del Patrimonio Destinato individua adeguati presidi per la gestione di eventuali conflitti di interesse di CDP S.p.A.
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1.

Note all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52):
«Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione
del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob,
autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione
collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia
ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di
portafogli, del servizio di consulenza in materia di
investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di
ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) sia adottata la forma di societa' per azioni;
b) la sede legale e la direzione generale della
societa' siano situate nel territorio della Repubblica;
c) il capitale sociale versato sia di ammontare non
inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca
d'Italia;
d) i soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo siano idonei,
secondo quanto previsto dall'articolo 13;
e) i titolari delle partecipazioni indicate
all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i
criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono
le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15,
comma 2;
f) la struttura del gruppo di cui e' parte la
societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio
della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite
almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15,
comma 5;
g) venga presentato, unitamente all'atto
costitutivo e allo statuto, un programma concernente
l'attivita` iniziale nonche' una relazione sulla struttura
organizzativa;
h) la denominazione sociale contenga le parole
"societa' di gestione del risparmio".
2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica
delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita
la sana e prudente gestione.
3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina
la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza
dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del
risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo
svolgimento dei servizi autorizzati.
4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le
operazioni di fusione o di scissione di societa' di
gestione del risparmio.»
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 24

Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese

1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita', alle condizioni indicate nel presente articolo e ulteriormente specificate nel Regolamento del Patrimonio Destinato.
2. Il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi ai sensi del presente articolo, in via diretta, prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento, contemporaneo e alle medesime condizioni, da parte di uno o piu' co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della societa' richiedente, i quali co-investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello dell'intervento del Patrimonio Destinato. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a societa' per azioni costituite in forma cooperativa sono effettuati tenendo conto della specifica normativa ad esse applicabile.
3. Gli interventi del Patrimonio Destinato, di cui al comma 2 non possono essere comunque inferiori a 250 milioni di euro, per ciascun intervento. L'impresa deve presentare, in sede di richiesta di intervento, un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emerga la sostenibilita' dell'indebitamento e un fair value dell'impresa stessa, calcolato con i criteri previsti all'articolo 9 per le societa' non quotate, che abbia un valore «pre-money» positivo prima della nuova finanza immessa.
4. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del comma 2 possono prevedere, tra l'altro:
a) specifici diritti di governance in favore del Patrimonio Destinato, inclusi diritti di veto su determinate materie riservate in favore del Patrimonio Destinato e diritti di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria e dei dirigenti apicali;
b) eventi che determinano lo stralcio delle esposizioni debitorie della societa' ovvero la loro conversione in poste di patrimonio netto in casi di eccessivo indebitamento;
c) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo, ove presenti, fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato;
d) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni;
e) impegni dell'impresa richiedente a utilizzare le risorse acquisite per le finalita' connesse alla sua ristrutturazione e al ripristino dell'equilibrio patrimoniale ovvero finanziario;
f) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie;
g) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attivita' in concorrenza con quelle dell'impresa stessa;
h) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attivita' produttive all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero;
i) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilita' strategiche.
5. Possono presentare richiesta per l'intervento ai sensi del comma 2 anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile che abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso, a una delle procedure di cui all'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero al concordato preventivo.
6. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Patrimonio Destinato anche in via indiretta, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani, inclusi gli OICR di credito, o FIA UE, in presenza delle seguenti condizioni:
a) le quote o azioni dell'OICR siano sottoscritte, alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato, da parte di uno o piu' co-investitori privati, ovvero all'intervento del Patrimonio Destinato, effettuato per il tramite dell'OICR, partecipino uno o piu' co-investitori privati alle medesime condizioni;
b) gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR devono essere coerenti con le finalita' di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalita' di intervento dello stesso previsti dall'articolo 27 del decreto-legge e dal presente decreto, come eventualmente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato;
c) l'ammontare dell'OICR (da intendersi come il maggiore tra l'ammontare degli impegni di sottoscrizione raccolti e l'ammontare delle attivita' risultanti dall'ultima relazione annuale o semestrale approvata) sia almeno pari a 100 milioni di euro;
d) fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, ciascun investimento dell'OICR sia mantenuto nel limite del 20 per cento dell'ammontare dell'OICR stesso;
e) l'ammontare delle quote o azioni dell'OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato sia almeno pari a euro 30 milioni di euro e non superiore al 49 per cento dell'ammontare dell'OICR.

Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'articolo 182-bis del Regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata
e della liquidazione coatta amministrativa):
«Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei
debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare,
depositando la documentazione di cui all'articolo 161,
l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta
per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta
da un professionista, designato dal debitore, in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera
d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita'
dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua
idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori
estranei nel rispetto dei seguenti termini:
a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in
caso di crediti gia' scaduti a quella data;
b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso
di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.
L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e
acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione.
Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni
i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non
possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive
sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di
prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168,
secondo comma.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e
ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il
tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione
in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale
omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione da parte
dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di
forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando
l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della
percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla
base delle risultanze della relazione del professionista di
cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della
predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di
previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente
rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di
appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile,
entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro
delle imprese.
Il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere
richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle
trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di
cui al presente articolo, depositando presso il tribunale
competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di
cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b),
c) e d), e una proposta di accordo corredata da una
dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di
autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in
corso trattative con i creditori che rappresentano almeno
il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione
del professionista avente i requisiti di cui all'articolo
67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della
proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento
dei creditori con i quali non sono in corso trattative o
che hanno comunque negato la propria disponibilita' a
trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma
e' pubblicata nel registro delle imprese e produce
l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni
esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire
titoli di prelazione, se non concordati, dalla
pubblicazione.
Il tribunale, verificata la completezza della
documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza
entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza
di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai
creditori della documentazione stessa. Nel corso
dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti
per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti
con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni
per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non
sono in corso trattative o che hanno comunque negato la
propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto
motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni
cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione
se non concordati assegnando il termine di non oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo di
ristrutturazione e della relazione redatta dal
professionista a norma del primo comma. Il decreto del
precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma
in quanto applicabile.
A seguito del deposito di un accordo di
ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal
tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al
secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo
termine e' depositata una domanda di concordato preventivo,
si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.»
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 25

Principi dell'istruttoria

1. Il Patrimonio Destinato adotta procedure istruttorie improntate a criteri di celerita' e volte ad assicurare l'esame tempestivo delle istanze pervenute. A tal fine, sono previste procedure e schemi preordinati che si basano sulle dichiarazioni e sui dati forniti dall'impresa richiedente, fatti salvi i casi in cui l'intervento avviene a condizioni non standardizzabili.
2. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie del Patrimonio Destinato sono improntate alla massima semplificazione e celerita' operativa secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27 e, ove applicabili, su meccanismi di oggettiva comprova dei requisiti, secondo quanto indicato dall'articolo 27, comma 2.
3. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie, volte a valutare anche le prospettive di redditivita' sufficienti, tra l'altro, ad assicurare il rimborso del finanziamento, sono basate sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dall'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 27 e sono comunque semplificate e commisurate al genere di operazioni intraprese, come eventualmente specificato dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
4. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui al Titolo III, le procedure istruttorie includono, tra l'altro, la valutazione delle prospettive di rendimento dell'investimento effettuato dal Patrimonio Destinato, determinato sulla base di analisi ex ante effettuate mediante l'utilizzo di metodologie di valutazione comunemente applicate nella prassi. Le procedure istruttorie includono altresi' la valutazione della coerenza dell'investimento con quanto previsto all'articolo 15, comma 1.
5. L'impresa richiedente assume piena responsabilita' civile, amministrativa e penale, anche ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la correttezza, completezza, veridicita' e aggiornamento delle dichiarazioni e dei dati forniti ai fini della procedura.

Note all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia. La
sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e'
aumentata da un terzo alla meta'.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu'
rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle
persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate
come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono
commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o
l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare
l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla
professione e arte.
4-bis. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo
840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di
procedura civile.»
 
Art. 26

Soggetti deputati all'istruttoria

1. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, le attivita' istruttorie, di esecuzione e gestione degli impieghi del Patrimonio Destinato possono essere effettuate da CDP S.p.A. tramite banche o altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ivi incluse le societa' di revisione. Tali soggetti sono accreditati da CDP S.p.A. sulla base di requisiti determinati ed espletano le attivita' a condizioni tecniche ed economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato.
2. L'impresa richiedente si avvale, per la presentazione delle richieste di intervento, di soggetti presenti nell'elenco di operatori accreditati da CDP S.p.A. con modalita' tali da prevenire ipotesi di conflitto di interessi, come definite nel Regolamento del Patrimonio Destinato.
3. Il soggetto accreditato dichiara a CDP S.p.A., sotto la sua esclusiva responsabilita', di avere effettuato l'attivita' istruttoria in conformita' alle previsioni del decreto-legge, del presente decreto, del Regolamento del Patrimonio Destinato e delle regole di accreditamento definite con CDP S.p.A.
4. La determinazione del valore di mercato delle imprese richiedenti con azioni non quotate su mercati regolamentati nonche' l'attestazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 24, comma 3, sono effettuate da Esperti Indipendenti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale accreditati da CDP S.p.A. sulla base di requisiti determinati, che espletano tali attivita' a condizioni tecniche ed economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato. Ove necessario ai sensi del presente decreto, l'impresa richiedente si avvale dell'Esperto Indipendente nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. con modalita' tali da prevenire ipotesi di conflitto di interessi, come definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato.
5. In caso di finalizzazione degli interventi di cui al Titolo II, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria l'80 per cento dei costi dell'istruttoria, di esecuzione e di gestione della posizione, nonche' di determinazione del valore di mercato, sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati, secondo le modalita' e nei limiti massimi definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato per la durata del contratto e comunque non oltre l'eventuale conversione degli strumenti finanziari.
6. I costi di istruttoria, valutazione ed esecuzione relativi agli interventi di cui al Titolo III, nonche' quelli eventualmente sostenuti successivamente alla scadenza del contratto ovvero dopo la conversione degli strumenti finanziari, sono sostenuti interamente dall'impresa controparte.
 
Art. 27
Modalita' di effettuazione dell'istruttoria e dichiarazioni
dell'impresa richiedente

1. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, l'istruttoria si svolge secondo procedure semplificate e accelerate nell'ambito delle quali CDP S.p.A., anche tramite gli eventuali soggetti accreditati verifica, su base documentale, le dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al successivo comma 2 e la sussistenza degli indicatori comprovanti i requisiti di cui all'articolo 5.
2. L'impresa richiedente, tramite dichiarazione autocertificata, sottoscritta dal legale rappresentate, previa specifica deliberazione dell'organo amministrativo della societa' e acquisito il parere dell'organo di controllo, ove presente, deve attestare quanto di seguito previsto, come eventualmente integrato dal Regolamento del Patrimonio Destinato:
a) con riguardo agli interventi di cui al Titolo II:
1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate e' il legale rappresentante dell'impresa e tutte le dichiarazioni autocertificate sono state approvate dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo dell'impresa;
2) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1;
3) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e);
4) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3;
5) l'impresa dichiara che, superato lo stato di temporanea difficolta' causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' proseguire la propria attivita' in continuita' e puo' adempiere alle obbligazioni assunte in relazione all'investimento del Patrimonio Destinato;
6) l'impresa si e' dotata di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente i segnali di crisi prescritti dagli articoli 2086, secondo comma, nonche' dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, primo comma, del codice civile;
7) l'impresa dispone dei titoli amministrativi e delle altre autorizzazioni necessarie per operare sul mercato di riferimento;
8) l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le informazioni necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di adeguata verifica, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre del 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio;
9) l'impresa non e' destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformita' a tali normative;
10) nei confronti dell'impresa non e' stata pronunciata sentenza di condanna ne' di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non e' a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
11) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, ne' sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passate in giudicato, per delitti dolosi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
12) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo cosi' come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
13) ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti dell'impresa non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo con le conseguenze di cui all'articolo 27 del decreto-legge; e l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le informazioni necessarie ai fini delle verifiche da parte di CDP S.p.A.;
14) l'impresa non e' a conoscenza ne' ha in essere controversie in atto o contenziosi pendenti, amministrativi, tributari o civili pendenti che abbiano o possano avere diretta incidenza sulla continuita' aziendale;
15) non si trova in situazione di grave irregolarita' fiscale o contributiva come definita all'articolo 3, comma 1, lettera c); se del caso, e' presentata la documentazione attestante l'impegno vincolante di cui all'articolo 3, comma 3;
16) in caso di aumenti di capitale di societa' non quotate, l'esperto che ha effettuato la valutazione del valore di mercato dell'impresa e' indipendente, ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del codice civile, dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sulla societa' medesima;
17) l'impresa dichiara espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni e attestazioni ed obblighi ivi indicati sono veritieri, completi e corretti e che pertanto CDP S.p.A. e i soggetti dalla medesima eventualmente delegati possono farvi pieno affidamento, essendo consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso e' punito ai sensi del codice penale, a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
18) l'impresa prende atto che, in ogni caso, CDP S.p.A., anche attraverso i soggetti istituzionali a cio' deputati, potra' effettuare in ogni momento controlli successivi sulla documentazione prodotta dall'impresa ovvero a disposizione del pubblico ai fini della verifica della correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
b) con riguardo agli interventi di cui al Titolo III, Capo I, oltre alle dichiarazioni autocertificate di cui al comma 2, lettera a), da 5) a 17):
1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate e' il legale rappresentante dell'impresa e tutte le dichiarazioni autocertificate sono state approvate dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo dell'impresa;
2) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1;
3) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16;
4) dall'ultimo bilancio di esercizio soggetto a revisione legale dell'impresa risulta una situazione di continuita' aziendale;
5) l'impresa dichiara che tale bilancio e' completo, veritiero e corretto in ogni aspetto sostanziale e non vi sono fatti materiali rilevanti occorsi successivamente alla sua approvazione non dipendenti dall'emergenza correlata all'epidemia da COVID-19.
3. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e al Titolo III, Capo I, l'impresa richiedente produce i seguenti documenti:
a) una descrizione delle attivita' e della struttura societaria dell'impresa;
b) gli ultimi tre bilanci di esercizio e, ove presenti, i bilanci consolidati regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale, nonche', ove presente, una situazione patrimoniale intermedia successiva redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio;
c) un documento che dia evidenza dell'indebitamento finanziario esistente dell'impresa;
d) un piano industriale individuale e, ove presente, consolidato, che sia relativo almeno ai tre anni successivi alla data di richiesta dell'intervento;
e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e all'articolo 16, comma 1, lettera b), un report prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa;
f) ogni altro documento richiesto da CDP S.p.A. necessario per il completamento dell'istruttoria.
4. L'impresa richiedente produce altresi', secondo quanto previsto nel presente decreto:
a) con riferimento agli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11, comma 2, lettera c), numero 2), 18 e 19 concessi in favore di societa' non quotate, una valutazione effettuata da un esperto indipendente del valore di mercato dell'impresa richiedente effettuata sulla base degli esiti della vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale;
b) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), numero 2), concessi in favore di societa' non quotate, un'attestazione effettuata da un esperto indipendente del valore dell'impresa richiedente;
c) solo nel caso in cui sia una societa' con azioni non quotate su un mercato regolamentato, una dichiarazione dell'organo amministrativo, acquisito il parere del revisore legale sulla medesima, in cui si attesta che il valore di mercato dell'impresa richiedente, anche tenuto conto delle sue prospettive, sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e degli esiti della vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale ovvero, a seconda dei casi, della situazione patrimoniale intermedia successiva, non e' inferiore al rispettivo patrimonio netto contabile preso a riferimento;
d) un piano di utilizzo dei fondi con le modalita' definite nel Regolamento del Patrimonio Destinato;
e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), un report prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa.
5. In ogni caso, quale condizione sospensiva della delibera concernente l'intervento del Patrimonio Destinato, l'impresa richiedente produce l'autocertificazione ovvero l'attestazione dell'avvenuto completamento di tutte le procedure societarie e contrattuali funzionali a consentire l'investimento del Patrimonio Destinato medesimo.
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 10, del decreto-legge, il rilascio dell'informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile.
7. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la non veridicita' delle dichiarazioni autocertificate comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ivi compresi la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato e il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile.

Note all'art. 27:

- Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di
certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni,
anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali
certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e
fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato
libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini
della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti
da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi
con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della
partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio
dell'anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualita' di pensionato e categoria di pensione;
t) qualita' di studente;
u) qualita' di legale rappresentante di persone
fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni
sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento
degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi
della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali;
bb-bis) di non essere l'ente destinatario di
provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni
amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
n. 231;
cc) qualita' di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza
dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.»
«Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste
per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,
le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda
espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia
Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il
procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di
documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e
qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei
documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il
duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)»
- Si riporta il testo degli articoli 2086, 2257,
2380-bis, 2409-bis, 2409-novies e 2475 del codice civile:
«Art. 2086 (Gestione dell'impresa). - L'imprenditore
e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente
i suoi collaboratori.
L'imprenditore, che operi in forma societaria o
collettiva, ha il dovere di istituire un assetto
organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla
natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione
della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e
della perdita della continuita' aziendale, nonche' di
attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di
uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il
superamento della crisi e il recupero della continuita'
aziendale.»
«Art. 2257 (Amministrazione disgiuntiva). -
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,
secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.
Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa'
spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu'
soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi
all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia
compiuta.
La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte
attribuita a ciascun socio negli utili, decide
sull'opposizione.»
«Art. 2380-bis (Amministrazione della societa'). - La
gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto
sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo
2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli
amministratori.
L'amministrazione della societa' puo' essere affidata
anche a non soci.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli
amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e
minimo, la determinazione spetta all'assemblea.
Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi
componenti il presidente, se questi non e' nominato
dall'assemblea.»
«Art. 2409-novies (Consiglio di gestione). - La
gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della
disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e
spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale
compie le operazioni necessarie per l'attuazione
dell'oggetto sociale. Puo' delegare proprie attribuzioni ad
uno o piu' dei suoi componenti; si applicano in tal caso il
terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381.
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,
secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di
gestione.
E' costituito da un numero di componenti, anche non
soci, non inferiore a due.
Fatta eccezione per i primi componenti, che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di gestione spetta al consiglio di
sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei
limiti stabiliti dallo statuto.
I componenti del consiglio di gestione non possono
essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in
carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con
scadenza alla data della riunione del consiglio di
sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio
relativo all'ultimo esercizio della loro carica.
I componenti del consiglio di gestione sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque
tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il
diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene
senza giusta causa.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di
sorveglianza provvede senza indugio alla loro
sostituzione.»
«Art. 2475 (Amministrazione della societa'). -
L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086,
secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo,
l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu'
soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi
dell'articolo 2479.
All'atto di nomina degli amministratori si applicano
il quarto e quinto comma dell'articolo 2383.
Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone,
queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto
disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che
l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente
oppure congiuntamente; in tali casi si applicano,
rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.
Qualora sia costituito un consiglio di
amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere che le
decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o
sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso
dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono
risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione
ed il consenso alla stessa.
La redazione del progetto di bilancio e dei progetti
di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del
capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di
competenza dell'organo amministrativo.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.»
- Il citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la
prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di
finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva
2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14
dicembre 2007, n. 290, Supplemento Ordinario n. 268.
- Il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.
300) e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il riferimento al testo della sezione III del Capo I
del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e'
riportato nelle note all'art. 3.
- Il riferimento al testo del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 444 del codice di procedura
penale e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 2359 del codice civile e'
riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva
2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo
nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di
esecuzione) e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo degli articoli 67 e 84, comma 4, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n.
136) e' riportato nelle note all'art. 3.
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
Premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2343-ter del codice
civile:
«Art. 2343-ter (Conferimento di beni in natura o
crediti senza relazione di stima). - Nel caso di
conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del
mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui
all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi
attribuito ai fini della determinazione del capitale
sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore
al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su
uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il
conferimento.
Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma,
non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo
2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini
della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale
sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia
pari o inferiore:
a) al fair value iscritto nel bilancio
dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il
conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a
revisione legale e la relazione del revisore non esprima
rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del
conferimento, ovvero;
b) al valore risultante da una valutazione riferita
ad una data precedente di non oltre sei mesi il
conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente
riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del
conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto
indipendente da chi effettua il conferimento, dalla
societa' e dai soci che esercitano individualmente o
congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla
societa' medesima, dotato di adeguata e comprovata
professionalita'.
Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e
secondo comma presenta la documentazione dalla quale
risulta il valore attribuito ai conferimenti e la
sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma,
delle condizioni ivi indicate. La documentazione e'
allegata all'atto costitutivo.
L'esperto di cui al secondo comma, lettera b),
risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai
terzi.
Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera
a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai
principi contabili internazionali adottati dall'Unione
europea.»
- Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) e' riportato nelle note
all'art. 25.
- Si riporta il testo degli articoli da 2437 a
2437-sexies del codice civile:
«Art. 2437 (Diritto di recesso). - Hanno diritto di
recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che
non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:
a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale,
quando consente un cambiamento significativo dell'attivita'
della societa';
b) la trasformazione della societa';
c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso
previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;
f) la modifica dei criteri di determinazione del
valore dell'azione in caso di recesso;
g) le modificazioni dello statuto concernenti i
diritti di voto o di partecipazione.
Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso
all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla
circolazione dei titoli azionari.
Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e
le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il
socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta
giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non
superiore ad un anno.
Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori
cause di recesso.
Restano salve le disposizioni dettate in tema di
recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione
e coordinamento.
E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu'
gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi
previste dal primo comma del presente articolo.»
«Art. 2437-bis (Termini e modalita' di esercizio). -
Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera
raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni
dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera
che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del
socio recedente, del domicilio per le comunicazioni
inerenti al procedimento, del numero e della categoria
delle azioni per le quali il diritto di recesso viene
esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso
da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta
giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.
Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di
recesso non possono essere cedute e devono essere
depositate presso la sede sociale.
Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia'
esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta
giorni, la societa' revoca la delibera che lo legittima
ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.»
«Art. 2437-ter (Criteri di determinazione del valore
delle azioni). - Il socio ha diritto alla liquidazione
delle azioni per le quali esercita il recesso.
Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato
dagli amministratori, sentito il parere del collegio
sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale
dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale
della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche'
dell'eventuale valore di mercato delle azioni.
Il valore di liquidazione delle azioni quotate in
mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento
alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi
che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso
di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni
legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che
il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri
indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo
restando che in ogni caso tale valore non puo' essere
inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del
criterio indicato dal primo periodo del presente comma.
Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di
determinazione del valore di liquidazione, indicando gli
elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono
essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal
bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri
elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere
in considerazione.
I soci hanno diritto di conoscere la determinazione
del valore di cui al secondo comma del presente articolo
nei quindici giorni precedenti alla data fissata per
l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione
e di ottenerne copia a proprie spese.
In caso di contestazione da proporre contestualmente
alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e'
determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto
di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato
dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza
della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo
comma dell'articolo 1349.»
«Art. 2437-quater (Procedimento di liquidazione). -
Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio
recedente agli altri soci in proporzione al numero delle
azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il
diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in
concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione e' depositata presso il registro
delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione
definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del
diritto di opzione deve essere concesso un termine non
inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche'
ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di
prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non
optate.
Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le
azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle
presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati
regolamentati, il loro collocamento avviene mediante
offerta nei mercati medesimi.
In caso di mancato collocamento ai sensi delle
disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni
dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente
vengono rimborsate mediante acquisto da parte della
societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a
quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357.
In assenza di utili e riserve disponibili, deve
essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare
la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento
della societa'.
Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale
si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e
quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la
societa' si scioglie.»
«Art. 2437-quinquies (Disposizioni speciali per le
societa' con azioni quotate sui mercati regolamentati). -
Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno
diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla
deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.»
«Art. 2437-sexies (Azioni riscattabili). - Le
disposizioni degli articoli 2437 ter e 2437 quater si
applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie
di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di
riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in
tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli
2357 e 2357 bis.»
- Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa):
«Art. 75 (R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal
controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita'
del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi',
la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il
divieto di accesso a contributi, finanziamenti e
agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano
comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore
dei minori e per le situazioni familiari e sociali di
particolare disagio. (L)»
- Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa) e' riportato nelle note
all'art. 25.
 
Art. 28
Controlli successivi e collaborazione con autorita' e amministrazioni
e con la Guardia di finanza

1. Ferme restando le verifiche previste dall'articolo 27, comma 10, del decreto-legge per ciascuna delle imprese beneficiarie, il Regolamento del Patrimonio Destinato definisce un sistema di controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per tutta la durata del contratto, garantendo una copertura annuale pari ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del totale delle imprese beneficiarie.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo, regolazione e vigilanza, nonche' con l'autorita' giudiziaria e con la Guardia di finanza.

Note all'art. 28:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 29

Contenuto del Regolamento

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto, il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina, tra l'altro:
a) le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a fronte degli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze;
b) le operazioni funzionali al reperimento della provvista da parte del Patrimonio Destinato, ivi inclusi i titoli obbligazionari e gli altri strumenti finanziari di debito emessi in favore di investitori terzi, le anticipazioni di liquidita' da parte di CDP S.p.A. e il regime delle relative garanzie;
c) la gestione e il deposito della liquidita' del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
d) i criteri puntuali per la riconduzione delle imprese ai settori di cui all'articolo 5, comma 1, numeri 1) e 2);
e) i termini e le condizioni di dettaglio degli interventi disciplinati dal Titolo II;
f) la gestione e il deposito degli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
g) l'eventuale reinvestimento delle somme derivanti dalla gestione, anche a valere sugli eventuali comparti diversi;
h) lo specifico sistema di gestione, organizzazione e di deleghe interne di CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti, anche in deroga alle previsioni statutarie;
i) le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate;
l) i criteri e le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio Destinato esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute;
m) i limiti di concentrazione degli investimenti del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti;
n) i termini dell'istruttoria, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti deputati all'istruttoria, le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 26, comma 1, e le eventuali ipotesi di conflitto di interessi con l'impresa richiedente;
o) i requisiti per l'accreditamento degli Esperti Indipendenti che devono rilasciare le valutazioni o attestazioni richieste dal presente decreto;
p) i meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie dei costi dell'istruttoria sostenuti;
q) in caso di costituzione di comparti da parte del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., le modalita' di destinazione delle risorse e di rimodulazione delle stesse, anche tra comparti;
r) le modalita' attraverso le quali e' valutata la coerenza degli investimenti con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1;
s) le modalita' di definizione del piano di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 27, comma 4, lettera d);
t) le modalita' con cui, in caso di finalizzazione dell'intervento, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria i costi dell'istruttoria e di gestione della posizione sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati di cui all'articolo 26, comma 4;
u) le modalita' di rendicontazione degli interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 31;
v) la liquidazione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti e la destinazione degli avanzi di gestione.
 
Art. 30

Rapporti tra CDP S.p.A. e il Patrimonio Destinato

1. CDP S.p.A. adotta presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse relative agli impieghi del patrimonio, attuali o potenziali, individuate dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
 
Art. 31

Rendicontazione degli interventi effettuati

1. CDP S.p.A. trasmette ogni trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico la lista degli interventi effettuati, secondo le modalita' previste dal Regolamento del Patrimonio Destinato, rappresentando le metodologie seguite per verificare la rispondenza degli interventi realizzati nel predetto trimestre rispetto agli obiettivi prefissati, anche con riguardo ai rischi assunti e ai rendimenti attesi. Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facolta' di richiedere qualsiasi ulteriore dato o informazione, anche ai fini della presentazione della relazione di cui all'articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge o di eventuali ulteriori informative richieste dalle Camere.

Note all'art. 31:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 32

Remunerazione di CDP S.p.A.

1. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato, secondo i meccanismi previsti dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
 
Art. 33

Piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato

1. Nella fase iniziale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare pieno sostegno al sistema economico-produttivo, il Piano economico-finanziario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge, e' predisposto secondo un criterio di congruita' basato sull'integrale impiego degli apporti ricevuti per interventi in favore delle imprese indicati dal decreto-legge, dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
2. Nella definizione delle prospettive di redditivita' del Patrimonio Destinato, il Piano economico-finanziario tiene conto:
a) in relazione agli interventi di cui al Titolo II, dei principi di temporaneita', tempestivita' ed efficacia degli interventi, nonche' della redditivita' su base aggregata degli stessi;
b) in relazione agli interventi di cui al Titolo III, delle prospettive di redditivita' delle imprese a favore delle quali e' effettuato l'intervento.
3. Il Piano economico-finanziario e' approvato con la delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge, successivamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone gli apporti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge.
4. A partire dalla chiusura del terzo esercizio successivo alla costituzione del Patrimonio Destinato, al fine di dare conto dell'effettivo andamento degli interventi, su eventuale richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze:
a) il Piano economico finanziario e' aggiornato secondo un criterio di congruita' tra gli apporti effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'ammontare degli interventi effettivamente realizzati dal Patrimonio Destinato;
b) il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. delibera la restituzione della quota di apporti effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che risulti eventualmente eccedente, sulla base del Piano economico-finanziario aggiornato, rispetto agli interventi effettivamente realizzati, o da effettuare, dal Patrimonio Destinato. L'entita' delle restituzioni non puo' superare la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto contabile del Patrimonio Destinato ed il 120 per cento del totale degli investimenti effettuati, o da effettuare, in favore di imprese che abbiano presentato una richiesta di intervento alla data della richiesta di restituzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze;
c) l'eventuale restituzione degli apporti di cui alla lettera b) avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e puo' avvenire, in via preferenziale, in denaro o comunque in attivita' liquide. Le risorse in denaro e i proventi in denaro delle attivita' liquide vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.

Note all'art. 33:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 34
Modalita' di remunerazione e rimborso degli strumenti finanziari del
MEF

1. In sede di approvazione del rendiconto annuale del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' deliberare l'entita' della eventuale remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'utile d'esercizio del Patrimonio Destinato.
2. La distribuzione degli attivi di liquidazione del Patrimonio Destinato avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di liquidazione del Patrimonio Destinato, al termine della sua durata, come eventualmente estesa o anticipata ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto-legge, e sulla base del rendiconto finale del Patrimonio Destinato medesimo. Tale distribuzione puo' avvenire in natura ovvero in denaro, in ogni caso fino a integrale estinzione degli strumenti finanziari partecipativi emessi. Per la parte in denaro le risorse vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.

Note all'art. 34:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 35

Conto corrente di tesoreria, remunerazione e funzionamento

1. Le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato sono accreditate sul conto corrente fruttifero n. 25083 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Patrimonio Rilancio.
2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde un interesse determinato semestralmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento, rilevati all'emissione, dei Buoni ordinari del Tesoro (BOT) con scadenza a sei mesi emessi nello stesso semestre.
3. Nel caso in cui il tasso di cui al comma 2 sia negativo, l'interesse e' pari a zero.
4. Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta BOT con scadenza a sei mesi, il tasso del conto corrente non subisce variazioni.
5. Gli interessi sulle somme che affluiscono al conto di cui al presente articolo decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano al giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate.
 
Art. 36

Operazioni di provvista del Patrimonio Destinato

1. Al fine di dotare il Patrimonio Destinato delle risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi disciplinati dal presente decreto, CDP S.p.A. e' autorizzata a porre in essere con il Patrimonio Destinato operazioni di finanziamento, anche garantite dai titoli di Stato nella disponibilita' del Patrimonio Destinato, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nonche' operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi ad oggetto detti titoli con terzi, ovvero in contropartita diretta con il Patrimonio Destinato. Al fine di perfezionare tali operazioni nonche' per ottenere la libera, piena ed esclusiva titolarita' dei titoli di Stato, CDP S.p.A. potra' desegregare i titoli di Stato nella disponibilita' del Patrimonio Destinato trasferendo gli stessi al patrimonio di CDP S.p.A.

Note all'art. 36:

- Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della
direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia
finanziaria):
«Art. 5 (Potere di disposizione delle attivita'
finanziarie oggetto del pegno). - 1. Il creditore
pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione,
delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto
nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle
pattuizioni in esso contenute.
2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della
facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire
la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia
originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione
finanziaria garantita.
3. La ricostituzione della garanzia equivalente non
comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera
effettuata alla data di prestazione della garanzia
originaria.
4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo
indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante
l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere
oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza
di tale clausola, il creditore pignoratizio procede
all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a
quanto previsto nell'articolo 4.»
 
Art. 37

Operazioni di provvista con terzi

1. Il Patrimonio Destinato puo' raccogliere provvista attraverso l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge.
2. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti da investitori anche non qualificati nonche', avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 27, comma 18-ter, del decreto-legge, da OICR, fermo restando il rispetto di ogni applicabile disposizione normativa e regolamentare sia primaria sia secondaria, comunitaria e nazionale.
3. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 potranno essere ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione.
4. Dell'emissione dei titoli e degli strumenti finanziari di cui al comma 1 e' data preventiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 37:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 38

Garanzia di ultima istanza

1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge, le obbligazioni assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere sul Patrimonio Destinato sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza.
2. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertata incapienza del Patrimonio Destinato in relazione alle obbligazioni assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere su di esso.
3. In caso di inadempimento parziale da parte del Patrimonio Destinato, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Patrimonio Destinato, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso.
4. La garanzia di ultima istanza e' efficace a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
5. La richiesta di escussione della garanzia di ultima istanza e' trasmessa da CDP S.p.A., anche su istanza dei creditori, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - trascorsi sessanta giorni dalla data in cui CDP S.p.A. accerta l'incapienza da parte del Patrimonio Destinato in relazione alle singole obbligazioni assunte.
6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di CDP S.p.A., provvede al pagamento di quanto dovuto direttamente ai creditori del Patrimonio Destinato, a condizione che le obbligazioni stesse siano state assunte in conformita' a quanto previsto dal decreto-legge, dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato.
7. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione nei confronti del Patrimonio Destinato.
8. A seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato nei diritti dei creditori verso il Patrimonio Destinato.

Note all'art. 38:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
 
Art. 39

Cumulo

1. Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere cumulati con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dalle specifiche sezioni del Quadro Temporaneo e tenuto conto della nozione europea di one economic unity.
2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis n. 1407/2013 e n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012, ovvero dai regolamenti di esenzione per categoria n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

Note all'art. 39:
- Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato
nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013.
- Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione,
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e' pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre
2013.
- Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione,
del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella GUUE L
190 del 28 giugno 201.
- Il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione,
del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ( «de
minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di
interesse economico generale e' pubblicato nella GUUE L 114
del 26 aprile 2012.
- Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione,
del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella GUUE L
187 del 26 giugno 2014.
- Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione,
del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato
interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle
zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione
(CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella GUUE L 193 del 1°
luglio 2014.
- Il Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione,
del 16 dicembre 2014 , che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune
categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel
settore della produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura e' pubblicato nella GUUE L 369 del 24
dicembre 2014.
 
Art. 40

Monitoraggio

1. Per ciascuno degli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), devono essere pubblicate su un sito web dedicato agli aiuti di Stato, ovvero sull'IT Tool della Commissione europea, entro dodici mesi dalla loro realizzazione, le seguenti informazioni:
a) denominazione dell'impresa beneficiaria;
b) identificativo dell'impresa beneficiaria;
c) regione in cui e' ubicata l'impresa beneficiaria, a livello NUTS II;
d) settore di attivita' a livello di gruppo NACE;
e) elemento di aiuto, espresso come importo intero;
f) strumento di aiuto;
g) data di concessione;
h) obiettivo dell'aiuto;
i) autorita' che concede l'aiuto;
l) numero di riferimento della misura di aiuto.
2. Fanno capo a CDP S.p.A. gli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
3. Ai fini del rispetto degli obblighi informativi previsti dal Quadro Temporaneo, CDP S.p.A.:
a) invia al Registro nazionale degli aiuti di Stato per la pubblicazione le informazioni pertinenti relative a ciascun intervento effettuato ai sensi del Titolo II;
b) conserva per dieci anni, a partire dalla data di erogazione dell'intervento, le informazioni atte a stabilire che i requisiti per la concessione della misura di aiuto- finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea a richiesta degli stessi.
4. Fintanto che gli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), non siano stati interamente rimborsati, le imprese beneficiarie pubblicano sul proprio sito Internet le informazioni circa l'impiego dell'aiuto ricevuto entro dodici mesi dalla data della sua concessione e, successivamente, ogni dodici mesi. Le imprese beneficiarie devono, in particolare, illustrare in che modo l'aiuto ricevuto sia stato impiegato per attivita' in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050.
5. Nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo, l'obbligo di conservazione di cui al comma 3 si applica soltanto per un periodo di tre anni.
6. CDP S.p.A. predispone con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) c) e d), una relazione annuale alla Commissione europea, secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. La relazione e' contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. CDP S.p.A. trasmette alle Camere entro il 30 settembre 2021 una relazione relativa agli interventi effettuati ai sensi del Titolo II, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti e criteri di accesso. La relazione e' contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.

Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24
dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). -
1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e
degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti
dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di
Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative
informazioni alla banca di dati istituita presso il
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo
14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la
denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato".
2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in
particolare, le informazioni concernenti:
a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi
compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
b) gli aiuti de minimis come definiti dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15
dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle
disposizioni dell'Unione europea che saranno
successivamente adottate nella medesima materia;
c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per
i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli
aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012
della Commissione, del 25 aprile 2012;
d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione
degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea
abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del
regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
2015.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine
di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o
all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de
minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali
di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui
all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di
consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai
medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle
informazioni relative alle vicende modificative degli
stessi.
4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese
accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di
tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data
di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini
connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di
altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al
comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili,
senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva
restituzione dell'aiuto.
5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli
aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi
compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e
acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa
europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena
integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al
comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori
dell'agricoltura e della pesca.
6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole
alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente articolo,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, e' adottata la disciplina per il
funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente
articolo, con la definizione delle modalita' operative per
la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle
informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2,
compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le
banche di dati esistenti in materia di agevolazioni
pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua
altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in
materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli
obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche'
la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli
aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene
esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto
dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del
citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1°
luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione
delle informazioni relative agli aiuti alle imprese,
stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5
marzo 2001, n. 57.
7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione
delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e
l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro
medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei
provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni
degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di
concessione e di erogazione di detti aiuti indicano
espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel
Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso.
L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3
nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato,
anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta
la responsabilita' patrimoniale del responsabile della
concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento
e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del
risarcimento del danno.»
- Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31
maggio 2017, n. 115 recante «Regolamento recante la
disciplina per il funzionamento del Registro nazionale
degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6,
della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche
e integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica Italiana del 28 luglio 2017, n. 175.
- Il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione,
del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del
regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante
modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE
e' pubblicato nella GU L 140 del 30 aprile 2004, pagg.
1-134.
 
Art. 41

Disposizioni finali

1. Il presente decreto si applica a CDP S.p.A. limitatamente all'attivita' inerente gli interventi a valere sul Patrimonio Destinato.
2. CDP S.p.A. gestisce il Patrimonio Destinato anche sulla base di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il rispetto delle previsioni del decreto-legge, come attuate dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato, costituisce un parametro prioritario ai fini della valutazione dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma 12, del decreto-legge.
4. Per la durata e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 14, del decreto-legge si fa riferimento all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, della deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 3 febbraio 2021

Il Ministro: Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 166

Note all'art. 41:
- Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle
premesse.
- Si riporta il testo dell'articolo 2436 del codice
civile:
«Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione
delle modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato la
deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta
giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite
dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle
imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali
autorizzazioni richieste.
L'ufficio del registro delle imprese, verificata la
regolarita' formale della documentazione, iscrive la
delibera nel registro.
Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni
stabilite dalla legge, ne da' comunicazione
tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto
dal primo comma del presente articolo, agli amministratori.
Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono
convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti
oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui
ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e'
definitivamente inefficace.
Il tribunale, verificato l'adempimento delle
condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico
ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese
con decreto soggetto a reclamo.
La deliberazione non produce effetti se non dopo
l'iscrizione.
Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne
depositato nel registro delle imprese il testo integrale
nella sua redazione aggiornata.»