Gazzetta n. 59 del 10 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 3 febbraio 2021, n. 26 |
Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalita' degli investimenti del Patrimonio Destinato. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 27, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale, «Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», autorizza CDP S.p.A. «a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze» e in particolare: il comma 2 il quale dispone, tra l'altro, che «Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»; il comma 4, il quale dispone che «Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "COVID-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni»; il comma 5, il quale dispone, tra l'altro, che «I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'»; il comma 6, il quale dispone, tra l'altro, che «CDP S.p.A. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato»; il comma 2, il quale dispone, tra l'altro, che «Puo' essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e' costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato»; il comma 18, il quale dispone che «E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5»; il comma 8, il quale dispone che «Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»; il comma 10, il quale dispone che «Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5»; Vista la Comunicazione della Commissione europea recante orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04) del 22 gennaio 2014; Vista la Comunicazione della Commissione europea recante orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01) del 31 luglio 2014; Vista la Comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) del 19 luglio 2016; Vista la Comunicazione della Commissione europea recante quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C (2020)2215, in data 8 maggio 2020, C(2020)3156, in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509, e in data 13 ottobre 2020 C(2020) 7127; Ritenuto, ai fini di assicurare la necessaria tempestivita', oggettivita' e efficienza degli interventi in regime di Quadro Temporaneo, di adottare un approccio c.d. ex ante, che declini i criteri di accesso delle imprese sulla base di indicatori oggettivi e predeterminati, individuati anche mediante appositi studi di settore o indagini di mercato che tengano conto della platea dei potenziali beneficiari alla luce dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; Considerata, altresi', l'opportunita' di declinare l'operativita' del Patrimonio Destinato in un ampio spettro di strumenti e prodotti; Vista la decisione C(2020) 6459 final in data 17 settembre 2020 con cui la Commissione europea ha considerato il regime di intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo compatibile con il mercato interno; Vista la decisione C(2020)9121 final in data 10 dicembre 2020 con cui la Commissione europea ha, tra l'altro, esteso i termini entro cui il Patrimonio Destinato puo' effettuare interventi in regime di Quadro Temporaneo; Sentito il Ministro dello sviluppo economico; Udito il parere del Consiglio di Stato, adottato il 3 novembre 2020; Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia; Vista la comunicazione, in data 14 gennaio 2021, alla Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto
1. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il presente decreto definisce: a) i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato; b) i contenuti essenziali del Regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all'articolo 27, comma 6, del medesimo decreto-legge; c) i criteri di valutazione della congruita' del Patrimonio Destinato; d) i criteri e le modalita' di restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte di CDP S.p.A. della quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente rispetto alle finalita' per cui e' costituito il Patrimonio Destinato; e) i criteri, le condizioni e le modalita' di operativita' della garanzia di ultima istanza dello Stato sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato; f) la remunerazione e il funzionamento del conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE) Note alle premesse: - Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 maggio 2020, n. 128_Supplemento Ordinario n. 21. - Si riporta il testo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» - Si riporta il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77: «Art. 27 (Patrimonio destinato). - 1. Al fine di attuare interventi e operazioni di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo italiano in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da "Covid-19", CDP S.p.a. e' autorizzata a costituire un patrimonio destinato denominato "Patrimonio Rilancio", (di seguito il "Patrimonio Destinato") a cui sono apportati beni e rapporti giuridici dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Patrimonio Destinato puo' essere articolato in comparti. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti sono rispettivamente composti dai beni e dai rapporti giuridici attivi e passivi ad essi apportati, nonche' dai beni e dai rapporti giuridici di tempo in tempo generati o comunque rivenienti dalla gestione delle loro rispettive risorse, ivi inclusi i mezzi finanziari e le passivita' rivenienti dalle operazioni di finanziamento. Il Patrimonio Destinato, o ciascuno dei suoi comparti, e' autonomo e separato, a tutti gli effetti, dal patrimonio di CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni separati costituiti dalla stessa. Il Patrimonio Destinato e ciascuno dei suoi comparti rispondono esclusivamente delle obbligazioni dai medesimi assunte, nei limiti dei beni e rapporti giuridici agli stessi apportati, ovvero generati o rivenienti dalla gestione. Sul Patrimonio Destinato non sono ammesse azioni dei creditori di CDP S.p.a. o nell'interesse degli stessi e, allo stesso modo, sul patrimonio di CDP S.p.a. non sono ammesse azioni dei creditori del Patrimonio Destinato o nell'interesse degli stessi. Le disposizioni del presente articolo non attribuiscono alle imprese diritti o interessi legittimi rispetto all'intervento del Patrimonio Destinato in loro favore. 2. Gli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze sono effettuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Gli apporti sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. In caso di beni e rapporti giuridici diversi dai titoli di Stato, i relativi valori di apporto e di iscrizione nella contabilita' del Patrimonio Destinato sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale. A fronte di tali apporti, sono emessi da CDP, a valere sul Patrimonio Destinato e in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, strumenti finanziari di partecipazione prevedendo che la loro remunerazione sia condizionata all'andamento economico del Patrimonio Destinato. Puo' essere restituita al Ministero dell'economia e delle finanze, con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.a., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, la quota degli apporti che risulti eventualmente eccedente, sulla base dei criteri di valutazione della congruita' del patrimonio previsti dal decreto di cui al comma 5, rispetto alle finalita' di realizzazione dell'affare per cui e' costituito il Patrimonio Destinato come risultante dal piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato, tempo per tempo aggiornato. Le modalita' della restituzione sono stabilite nel decreto di cui al comma 5. I beni e i rapporti giuridici apportati sono intestati a CDP per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP a valere su di esso in conformita' al presente articolo, al decreto di cui al comma 5 e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 3. Il Patrimonio Destinato e' costituito con deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.a. che, su proposta del consiglio di amministrazione, identifica, anche in blocco, i beni e i rapporti giuridici compresi nel Patrimonio Destinato. Con la medesima deliberazione il revisore legale di CDP S.p.a. e' incaricato della revisione dei conti del Patrimonio Destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile. Non si applica l'articolo 2447-quater, comma 2, del codice civile. Per ogni successiva determinazione, ivi incluse la modifica del Patrimonio Destinato, la costituzione di comparti e la relativa allocazione di beni e rapporti giuridici, nonche' quelle concernenti l'apporto di ulteriori beni e rapporti giuridici da parte del Ministero dell'economia e delle finanze o di altri soggetti pubblici si procede con deliberazione del consiglio di amministrazione di CDP S.p.a. Per la gestione del comparto riguardante i beni e i rapporti giuridici relativi agli interventi a favore delle societa' cooperative, CDP S.p.a. adotta modalita' coerenti con la funzione sociale delle societa' cooperative, a carattere mutualistico e senza fine di speculazione privata. Ai fini della gestione del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.a. e' integrato dai membri indicati dall'articolo 7, comma 1, lettere c), d) ed f), della legge 13 maggio 1983, n. 197. Il consiglio di amministrazione di CDP S.p.a. definisce un sistema organizzativo e gestionale improntato alla massima efficienza e rapidita' di intervento del Patrimonio Destinato, anche in relazione all'assetto operativo e gestionale e al modello dei poteri delegati. II valore del Patrimonio Destinato, o di ciascuno dei comparti, puo' essere superiore al dieci per cento del patrimonio netto di CDP S.p.a. Di esso non si tiene conto in caso di costituzione di altri patrimoni destinati da parte di CDP S.p.a. 4. Le risorse del Patrimonio Destinato sono impiegate per il sostegno e il rilancio del sistema economico produttivo italiano, secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere e agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica. Il Patrimonio Destinato opera nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da "Covid-19" ovvero a condizioni di mercato. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo; c) presentano un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni. 5. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalita' degli interventi del Patrimonio Destinato sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Lo schema di decreto e' trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di quattordici giorni, decorso il quale il decreto puo' essere comunque adottato. Qualora necessario, gli interventi del Patrimonio Destinato sono subordinati all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In via preferenziale il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, la partecipazione ad aumenti di capitale, l'acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Nella individuazione degli interventi, il decreto tiene in considerazione l'incidenza dell'impresa con riferimento allo sviluppo tecnologico, alle infrastrutture critiche e strategiche, alle filiere produttive strategiche, alla sostenibilita' ambientale e alle altre finalita' di cui al comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla rete logistica e dei rifornimenti, ai livelli occupazionali e del mercato del lavoro. Possono essere effettuati interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'. 6. CDP S.p.a. adotta il Regolamento del Patrimonio Destinato nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo e di quanto previso dal decreto di cui al comma 5. L'efficacia del Regolamento e' sospensivamente condizionata all'approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze. Il Regolamento disciplina, tra l'altro, le procedure e attivita' istruttorie e le operazioni funzionali al reperimento della provvista. La remunerazione di CDP S.p.a. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti da CDP S.p.a. per la gestione del Patrimonio Destinato. Per il Patrimonio Destinato, che non contribuisce al risultato di CDP S.p.a., e' redatto annualmente un rendiconto separato predisposto secondo i principi contabili internazionali IFRS e allegato al bilancio di esercizio di CDP S.p.a. I beni e i rapporti giuridici acquisiti per effetto degli impieghi del Patrimonio Destinato sono intestati a CDP S.p.a. per conto del Patrimonio Destinato e sono gestiti da CDP S.p.a. in conformita' al presente articolo e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 7. Per il finanziamento delle attivita' del Patrimonio Destinato o di singoli comparti e' consentita, anche in deroga all'articolo 2412 del codice civile, l'emissione, a valere sul Patrimonio Destinato o su singoli comparti, di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito. A tali emissioni non si applicano gli articoli da 2415 a 2420 del codice civile e, per ciascuna emissione, puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e, in loro rappresentanza esclusiva, esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Delle obbligazioni derivanti dalle operazioni di finanziamento risponde unicamente il Patrimonio Destinato. Non si applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e la relativa regolamentazione di attuazione, ne' i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente. 8. Sulle obbligazioni del Patrimonio Destinato, in caso di incapienza del Patrimonio medesimo, e' concessa la garanzia di ultima istanza dello Stato. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 5 sono stabiliti criteri, condizioni e modalita' di operativita' della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato e' allegata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Puo' essere altresi' concessa con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che ne determina criteri, condizioni e modalita', la garanzia dello Stato a favore dei portatori dei titoli emessi ai sensi del comma 7 nel limite massimo di euro 20 miliardi. 9. Le operazioni di impiego e di investimento effettuate da CDP a valere sul Patrimonio Destinato e tutti gli atti ad esse funzionalmente collegati non attivano eventuali clausole contrattuali e/o statutarie di cambio di controllo o previsioni equipollenti che dovessero altrimenti operare. 10. Il decreto di cui al comma 5 puo' prevedere ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di accesso la presentazione di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Qualora il rilascio dell'informativa antimafia, ove richiesta, non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le istanze di accesso agli interventi del Fondo sono integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il legale rappresentante attesta, sotto la propria responsabilita', di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. CDP puo' procedere alla attuazione di quanto previsto dal presente articolo anche prima dei termini previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Il rilascio della informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione del contratto di finanziamento ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate, alle condizioni stabilite, anche in deroga agli articoli 2437 e seguenti del codice civile, nel decreto di cui al comma 5. 11. Al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.a. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo, regolazione e vigilanza e con l'autorita' giudiziaria. 12. In relazione alla gestione del Patrimonio Destinato, CDP S.p.a. e i suoi esponenti aziendali operano con la dovuta diligenza professionale. Le operazioni di impiego effettuate nonche' le garanzie concesse e gli atti e i pagamenti effettuati in esecuzione di tali operazioni o mediante impiego delle risorse finanziarie provenienti da tali operazioni, a valere sul Patrimonio Destinato, purche' realizzati in conformita' al relativo Regolamento, non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di cui all'articolo 166 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. 13. I redditi e il valore della produzione del Patrimonio Destinato e dei suoi comparti sono esenti da imposte. Il Patrimonio Destinato e i suoi comparti non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi sui proventi a qualsiasi titolo percepiti. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni, sotto qualsiasi forma, effettuate dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono escluse dall'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta sulle transazioni finanziarie, dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli emessi dal Patrimonio Destinato e dai suoi comparti sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al d.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 e d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461, nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 14. Il Patrimonio Destinato cessa decorsi dodici anni dalla costituzione. La durata del Patrimonio Destinato puo' essere estesa o anticipata con delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.a., su richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. L'eventuale cessazione anticipata, in tutto o con riferimento a singoli comparti, ha luogo sulla base dell'ultimo rendiconto approvato e della gestione medio tempore intercorsa fino alla data di cessazione. Alla cessazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti, e' approvato dal Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.a. un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale, e' depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La liquidazione del Patrimonio Destinato ovvero di singoli comparti e il trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze degli eventuali residui della gestione avvengono secondo le modalita' individuate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. I trasferimenti di cui al presente comma sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' da ogni altro tributo o diritto. 15. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere integrati e modificati termini e condizioni contenuti nel presente articolo al fine di tenere conto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato tempo per tempo applicabile. 16. Ai fini dell'espletamento delle attivita' connesse al presente articolo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare, con apposito disciplinare, un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2020. 17. Ai fini degli apporti di cui al comma 2, e' autorizzata per l'anno 2020 l'assegnazione a CDP di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro, appositamente emessi ovvero, nell'ambito del predetto limite, l'apporto di liquidita'. Detti titoli non concorrono a formare il limite delle emissioni nette per l'anno 2020 stabilito dalla legge di bilancio e dalle successive modifiche. Ai fini della registrazione contabile dell'operazione, a fronte del controvalore dei titoli di Stato assegnati, il corrispondente importo e' iscritto su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed e' regolato mediante pagamento commutabile in quietanza di entrata sul pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata relativo all'accensione di prestiti. Il medesimo capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' utilizzato per gli apporti di liquidita'. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 265. I titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell'anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio. 18. E' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero su cui confluiscono le disponibilita' liquide del Patrimonio destinato. La remunerazione del conto, da allineare al costo delle emissioni di titoli di Stato nel periodo di riferimento, e le caratteristiche del suo funzionamento sono disciplinate in dettaglio nel decreto di cui al comma 5. 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alle Camere una relazione sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo e sul programma degli interventi e delle operazioni di sostegno e di rilancio del sistema economico-produttivo che si intende attuare. 18-ter. Al conto corrente di cui al comma 18 possono affluire anche le disponibilita' liquide dei contribuenti che intendano investire i loro risparmi a sostegno della crescita dell'economia reale, rafforzando la capitalizzazione popolare delle imprese. Le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato cosi' costituite sono gestite dalla CDP S.p.a. assicurando il massimo coinvolgimento anche delle societa' di gestione del risparmio italiane per evitare ogni possibile effetto di spiazzamento del settore del private capital. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del presente comma. 18-quater. In ragione di quanto previsto al comma 18-ter, all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 13 gennaio 1994, n. 43, le parole: "diverse dalle banche" sono soppresse.»
Note all'art. 1: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) «Data di erogazione dell'intervento»: la data in cui il Patrimonio Destinato effettua il pagamento degli importi dovuti all'impresa beneficiaria ai sensi dei contratti che disciplinano il relativo intervento; b) «Data di richiesta dell'intervento»: la data in cui CDP S.p.A., in via diretta o attraverso gli intermediari di cui all'articolo 26 del presente decreto, riceve tutta la documentazione necessaria per l'avvio delle attivita' istruttorie relative all'intervento da parte del Patrimonio Destinato ai sensi del presente decreto e delle previsioni del Regolamento del Patrimonio Destinato; c) «Investitori Qualificati»: i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) «OICR»: gli organismi di investimento collettivo del risparmio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera k), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e) «FIA UE»: i fondi Oicr alternativi UE di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-quinquies), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; f) «decisione della Commissione europea»: la decisione della Commissione europea C(2020) 6459 final del 17 settembre 2020, con cui la medesima Commissione europea ha considerato il regime di intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del Quadro Temporaneo compatibile con il mercato interno; g) «decreto-legge»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; h) «Patrimonio Destinato»: il patrimonio destinato di cui all'articolo 27 del decreto-legge; i) «Regolamento del Patrimonio Destinato»: il regolamento del Patrimonio Destinato, di cui all'articolo 27, comma 6, del decreto-legge; l) «Quadro Temporaneo»: la Comunicazione della Commissione europea sul «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (2020/C 91 I/01) del 19 marzo 2020, modificata con le Comunicazioni della Commissione in data 3 aprile 2020, C (2020)2215, in data 8 maggio 2020, C(2020)3156, in data 29 giugno 2020, C(2020) 4509 e in data 13 ottobre 2020 C(2020) 7127; m) «Esperto Indipendente»: l'esperto dotato di comprovati requisiti di professionalita', di competenza tecnica, nonche' di imparzialita' e indipendenza dall'impresa richiedente, come definiti dal Regolamento del Patrimonio Destinato, selezionato da quest'ultima nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. a tal fine; n) «CDP S.p.A.»: la societa' «Cassa depositi e prestiti societa' per azioni» (CDP S.p.A.), di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, autorizzata a costituire il Patrimonio Destinato, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge; o) «vendor due diligence»: valutazione del valore e della situazione economica dell'impresa oggetto dell'intervento del patrimonio destinato ai fini dell'operazione stessa commissionata dall'impresa medesima.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 100 (Casi di inapplicabilita'). - 1. Le disposizioni del presente Capo non si applicano alle offerte: a) rivolte ai soli investitori qualificati, [comprese le persone fisiche e le piccole e medie imprese], come definiti dalla Consob con regolamento in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie; b) rivolte a un numero di soggetti non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; c) di ammontare complessivo non superiore a quello indicato dalla Consob con regolamento; d) aventi a oggetto strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi da o che beneficiano della garanzia incondizionata e irrevocabile di uno Stato membro dell'Unione europea o emessi da organismi internazionali a carattere pubblico di cui facciano parte uno o piu' Stati membri dell'Unione europea; e) aventi a oggetto strumenti finanziari emessi dalla Banca Centrale Europea o dalle banche centrali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea; f) aventi ad oggetto strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche a condizione che tali strumenti: 1) non siano subordinati, convertibili o scambiabili; 2) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato; 3) diano veste materiale al ricevimento di depositi rimborsabili; 4) siano coperti da un sistema di garanzia dei depositi a norma degli articoli da 96 a 96 quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; g) aventi ad oggetto strumenti del mercato monetario emessi da banche con una scadenza inferiore a 12 mesi. Omissis.» - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: «Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) "legge fallimentare": il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni; b) "Testo Unico bancario" (T.U. bancario): il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; c) "CONSOB": la Commissione nazionale per le societa' e la borsa; c-bis) "COVIP": la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; d) 'IVASS': L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni; d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti: 1) "ABE": Autorita' bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010; 2) "AEAP": Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010; 3) "AESFEM": Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010; 4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorita' europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010; 5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010; 6) "Autorita' di vigilanza degli Stati membri": le autorita' competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010; d-ter) "UE": l'Unione europea; d-quater) "impresa di investimento": l'impresa la cui occupazione o attivita' abituale consiste nel prestare uno o piu' servizi di investimento a terzi e/o nell'effettuare una o piu' attivita' di investimento a titolo professionale; d-quinquies) "banca": la banca come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del Testo unico bancario; d-sexies) "banca dell'Unione europea" o "banca UE": la banca avente sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato dell'Unione europea diverso dall'Italia; e) "societa' di intermediazione mobiliare" (Sim): l'impresa di investimento avente forma di persona giuridica con sede legale e direzione generale in Italia, diversa dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento; f) "impresa di investimento dell'Unione europea" o "impresa di investimento UE": l'impresa di investimento, diversa dalla banca, autorizzata a svolgere servizi o attivita' di investimento, avente sede legale e direzione generale in un medesimo Stato dell'Unione europea, diverso dall'Italia; g) "impresa di paesi terzi": l'impresa che non ha la propria sede legale o direzione generale nell'Unione europea, la cui attivita' e' corrispondente a quella di un'impresa di investimento UE o di una banca UE che presta servizi o attivita' di investimento; h) i) "societa' di investimento a capitale variabile" (Sicav): l'Oicr aperto costituito in forma di societa' per azioni a capitale variabile con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni; i-bis) "societa' di investimento a capitale fisso" (Sicaf): l'Oicr chiuso costituito in forma di societa' per azioni a capitale fisso con sede legale e direzione generale in Italia avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi; i-ter) "personale": i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione aziendale, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato; i-quater) societa' di investimento semplice (SiS): il FIA italiano costituito in forma di Sicaf che gestisce direttamente il proprio patrimonio e che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2) ha per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attivita', in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile, in deroga all'articolo 35-bis, comma 1, lettera c). j) "fondo comune di investimento": l'Oicr costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore; k) "Organismo di investimento collettivo del risparmio" (Oicr): l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio e' raccolto tra una pluralita' di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi nonche' investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, a valere sul patrimonio dell'OICR, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata; k-bis) "Oicr aperto": l'Oicr i cui partecipanti hanno il diritto di chiedere il rimborso delle quote o azioni a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalita' e con la frequenza previste dal regolamento, dallo statuto e dalla documentazione d'offerta dell'Oicr; k-ter) "Oicr chiuso": l'Oicr diverso da quello aperto; l) "Oicr italiani": i fondi comuni d'investimento, le Sicav e le Sicaf; m) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari italiani" (OICVM italiani): il fondo comune di investimento e la Sicav rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE; m-bis) "Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari UE" (OICVM UE) : gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/65/CE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-ter) "Oicr alternativo italiano" (FIA italiano): il fondo comune di investimento, la Sicav e la Sicaf rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE; m-quater) "FIA italiano riservato": il FIA italiano la cui partecipazione e' riservata a investitori professionali e alle categorie di investitori individuate dal regolamento di cui all'articolo 39; m-quinquies) "Oicr alternativi UE (FIA UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia; m-sexies) "Oicr alternativi non UE (FIA non UE)": gli Oicr rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/61/UE, costituiti in uno Stato non appartenente all'UE; m-septies) "fondo europeo per il venture capital" (EuVECA): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 345/2013; m-octies) "fondo europeo per l'imprenditoria sociale" (EuSEF); l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 346/2013; m-octies.1) "fondo di investimento europeo a lungo termine" (ELTIF): l'Oicr rientrante nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 2015/760; m-novies) "Oicr feeder": l'Oicr che investe le proprie attivita' totalmente o in prevalenza nell'Oicr master; m-decies) "Oicr master": l'Oicr nel quale uno o piu' Oicrfeeder investono totalmente o in prevalenza le proprie attivita'; m-undecies) clienti professionali o "investitori professionali": i clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies; m-undecies.1) "Business Angel": gli investitori a supporto dell'innovazione che hanno investito in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno euro 40.000 nell'ultimo triennio; m-duodecies) "clienti al dettaglio o investitori al dettaglio": i clienti o gli investitori che non sono clienti professionali o investitori professionali; n) "gestione collettiva del risparmio": il servizio che si realizza attraverso la gestione di Oicr e dei relativi rischi; o) "societa' di gestione del risparmio" (SGR): la societa' per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio; o-bis) "societa' di gestione UE": la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2009/65/CE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' OICVM; p) "gestore di FIA UE" (GEFIA UE): la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q) "gestore di FIA non UE" (GEFIA non UE) : la societa' autorizzata ai sensi della direttiva 2011/61/UE con sede legale in uno Stato non appartenente all'UE, che esercita l'attivita' di gestione di uno o piu' FIA; q-bis) "gestore": la Sgr, la Sicav e la Sicaf che gestiscono direttamente i propri patrimoni, la societa' di gestione UE, il GEFIA UE, il GEFIA non UE, il gestore di EuVECA, il gestore di Eu-SEF e il gestore di ELTIF. q-ter) "depositario di Oicr": il soggetto autorizzato nel paese di origine dell'Oicr ad assumere l'incarico di depositario; q-quater) "depositario dell'Oicr master o dell'Oicrfeeder": il depositario dell'Oicr master o dell'Oicr feeder ovvero, se l'Oicr master o l'Oicr feeder e' unOicr UE o non UE, il soggetto autorizzato nello Stato di origine a svolgere i compiti di depositario; q-quinquies) "quote e azioni di Oicr": le quote dei fondi comuni di investimento, le azioni di Sicav e le azioni e altri strumenti finanziari partecipativi di Sicaf; r) "soggetti abilitati": le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa' di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia con succursale in Italia, nonche' gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di investimento; r-bis) "Stato di origine della societa' di gestione UE": lo Stato dell'UE dove la societa' di gestione armonizzata ha la propria sede legale e direzione generale; r-ter) "Stato di origine dell'OICR": Stato dell'UE in cui l'OICR e' stato costituito; r-ter.1) "indice di riferimento" o "benchmark": l'indice di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 3), del regolamento (UE) 2016/1011; r-ter.2) "amministratore di indici di riferimento": la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6), del regolamento (UE) 2016/1011; r-quater) "rating del credito": un parere relativo al merito creditizio di un'entita', cosi' come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1060/2009; r-quinquies) "agenzia di rating del credito": una persona giuridica la cui attivita' include l'emissione di rating del credito a livello professionale; s) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": le attivita' e i servizi elencati nelle sezioni A e B dell'Allegato I al presente decreto, autorizzati nello Stato dell'UE di origine; t) "offerta al pubblico di prodotti finanziari": ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo, che presenti sufficienti informazioni sulle condizioni dell'offerta e dei prodotti finanziari offerti cosi' da mettere un investitore in grado di decidere di acquistare o di sottoscrivere tali prodotti finanziari, incluso il collocamento tramite soggetti abilitati; u) "prodotti finanziari": gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari; v) "offerta pubblica di acquisto o di scambio": ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lettere b) e c); non costituisce offerta pubblica di acquisto o di scambio quella avente a oggetto titoli emessi dalle banche centrali degli Stati comunitari; w) "emittenti quotati": i soggetti, italiani o esteri, inclusi i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato italiano. Nel caso di ricevute di deposito ammesse alle negoziazioni in un mercato regolamentato, per emittente si intende l'emittente dei valori mobiliari rappresentati, anche qualora tali valori non sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; w-bis) soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa: gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005; w-bis.1) "prodotto di investimento al dettaglio e assicurativo preassemblato" o "PRIIP": un prodotto ai sensi all'articolo 4, numero 3), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.2) "prodotto d'investimento al dettaglio preassemblato" o "PRIP": un investimento ai sensi dell'articolo 4, numero 1), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.3) "prodotto di investimento assicurativo": un prodotto ai sensi dell'articolo 4, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tale definizione non include: 1) i prodotti assicurativi non vita elencati all'allegato I della direttiva 2009/138/CE; 2) i contratti assicurativi vita, qualora le prestazioni previste dal contratto siano dovute soltanto in caso di decesso o per incapacita' dovuta a lesione, malattia o disabilita'; 3) i prodotti pensionistici che, ai sensi del diritto nazionale, sono riconosciuti come aventi lo scopo precipuo di offrire all'investitore un reddito durante la pensione e che consentono all'investitore di godere di determinati vantaggi; 4) i regimi pensionistici aziendali o professionali ufficialmente riconosciuti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2003/41/CE o della direttiva 2009/138/CE; 5) i singoli prodotti pensionistici per i quali il diritto nazionale richiede un contributo finanziario del datore di lavoro e nei quali il lavoratore o il datore di lavoro non puo' scegliere il fornitore o il prodotto pensionistico; w-bis.4) "ideatore di prodotti d'investimento al dettaglio preassemblati e assicurativi" o "ideatore di PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 4), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.5) "persona che vende un PRIIP": un soggetto di cui all'articolo 4, numero 5), del regolamento (UE) n. 1286/2014; w-bis.6) "investitore al dettaglio in PRIIP": un cliente ai sensi dell'articolo 4, numero 6), del regolamento (UE) n. 1286/2014. w-bis.7) "gestore del mercato": il soggetto che gestisce e/o amministra l'attivita' di un mercato regolamentato e puo' coincidere con il mercato regolamentato stesso; w-ter) "mercato regolamentato": sistema multilaterale amministrato e/o gestito da un gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro, al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente e conformemente alla parte III; w-quater) "emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine": 1) gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 2) gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille, o valore corrispondente in valuta diversa, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, aventi sede legale in Italia; 3) gli emittenti valori mobiliari di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine tra gli Stati membri in cui i propri valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La scelta dello Stato membro d'origine resta valida salvo che l'emittente abbia scelto un nuovo Stato membro d'origine ai sensi del numero 4-bis) e abbia comunicato tale scelta; 4) gli emittenti valori mobiliari diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2), aventi sede legale in Italia o i cui valori mobiliari sono ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano, che hanno scelto l'Italia come Stato membro d'origine. L'emittente puo' scegliere un solo Stato membro d'origine. La scelta resta valida per almeno tre anni, salvo il caso in cui i valori mobiliari dell'emittente non sono piu' ammessi alla negoziazione in alcun mercato regolamentato dell'Unione europea, o salvo che l'emittente, nel triennio, rientri tra gli emittenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4-bis), della presente lettera; 4-bis) gli emittenti di cui ai numeri 3) e 4) i cui valori mobiliari non sono piu' ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dello Stato membro d'origine, ma sono stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altri Stati membri e, se del caso, aventi sede legale in Italia oppure che hanno scelto l'Italia come nuovo Stato membro d'origine; w-quater.1) "PMI": fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano una capitalizzazione di mercato inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate che abbiano superato tale limite per tre anni consecutivi. La Consob stabilisce con regolamento le disposizioni attuative della presente lettera, incluse le modalita' informative cui sono tenuti tali emittenti in relazione all'acquisto ovvero alla perdita della qualifica di PMI. La Consob pubblica l'elenco delle PMI tramite il proprio sito internet; w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni; w-sexies) "provvedimenti di risanamento": i provvedimenti con cui sono disposte: 1) l'amministrazione straordinaria, nonche' le misure adottate nel suo ambito; 2) le misure adottate ai sensi dell'articolo 60-bis.4; 3) le misure, equivalenti a quelle indicate ai punti 1 e 2, adottate da autorita' di altri Stati dell'Unione europea. w-septies) "depositari centrali di titoli o depositari centrali": i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli. Omissis.» - Il riferimento al testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): «Art. 5 (Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni). - 1. La Cassa depositi e prestiti e' trasformata in societa' per azioni con la denominazione di "Cassa depositi e prestiti societa' per azioni" (CDP S.p.a.), con effetto dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.a., salvo quanto previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione. 2. Le azioni della CDP S.p.a. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell'azionista ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.a. 3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati: a) le funzioni, le attivita' e le passivita' della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze e quelle assegnate alla gestione separata della CDP S.p.a. di cui al comma 8; b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla CDP S.p.a. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o piu' soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei Conti. I decreti ministeriali di cui alla presente lettera sono soggetti al controllo preventivo della Corte dei conti e trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari; c) gli impegni accessori assunti dallo Stato; d) il capitale sociale della CDP S.p.a., comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato. 3-bis. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell'economia e delle finanze adegua il tasso di remunerazione del conto corrente di Tesoreria centrale denominato 'CDP SpA - gestione separata', al fine di allinearlo ai livelli di mercato in relazione all'effettiva durata finanziaria delle giacenze del conto medesimo, tenendo conto altresi' del costo effettivo delle passivita' che lo alimentano. 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' approvato lo Statuto della CDP spa e sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le successive modifiche allo statuto della CDP spa e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile. 5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.a. si chiude al 31 dicembre 2004. 6. Alla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, previste per gli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del medesimo decreto legislativo, tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione separata di cui al comma 8. 7. La CDP S.p.a. finanzia, sotto qualsiasi forma: a) Io Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.a. o societa' da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera e' consentito anche per il compi mento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.a. effettuata nei confronti dei medesimi soggetti di cui al primo periodo, o dai medesimi promossa, nonche' nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e), tenuto conto della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna operazione. Le operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo, di cui all'articolo 22 della legge 11 agosto 2014, n. 125, possono essere effettuate anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, multilaterali o sovranazionali, nel limite annuo stabilito con apposita convenzione stipulata tra la medesima CDP S.p.a. e il Ministero dell'economia e delle finanze. Le operazioni di cui alla presente lettera possono essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b); b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati a iniziative di pubblica utilita', gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente, efficientamento energetico e promozione dello sviluppo sostenibile, anche con riferimento a quelle interessanti i territori montani e rurali per investimenti nel campo della green economy, nonche' le iniziative per la crescita, anche per aggregazione, delle imprese, in Italia e all'estero, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista. 7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, puo' altresi' fornire alle banche italiane e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali da destinare all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorita' per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita con-venzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana. Nella suddetta convenzione sono altresi' definite le modalita' con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche si trasferiscono sul costo del mutuo a vantaggio dei mutuatari. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. alle banche, da destinare in via esclusiva alle predette finalita', si applica il regime fiscale di cui al comma 24. 8. La CDP S.p.a. assume partecipazioni e svolge le attivita', strumentali, connesse e accessorie; per l'attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.a. istituisce un sistema separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione e' uniformata a criteri di trasparenza e di salvaguardia dell'equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e le attivita' ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attivita' di assistenza e di consulenza in favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 puo' prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni. 8-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 8, CDP S.p.a. puo' altresi' assumere partecipazioni in societa' di rilevante interesse nazionale in termini di strategicita' del settore di operativita', di livelli occupazionali, di entita' di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita'. Ai fini della qualificazione di societa' di interesse nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definiti i requisiti, anche quantitativi, delle societa' oggetto di possibile acquisizione da parte di CDP S.p.a. ai sensi del presente comma. Il decreto e' trasmesso alle Camere. Le medesime partecipazioni possono essere acquisite anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento partecipati da CDP S.p.a. ed eventualmente da societa' private o controllate dallo Stato o enti pubblici. Nel caso in cui dette partecipazioni siano acquisite mediante utilizzo di risorse provenienti dalla raccolta postale, le stesse sono contabilizzate nella gestione separata di cui al comma 8. 8-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. puo' acquistare obbligazioni bancarie garantite emesse a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali. 8-quater. 8-quinquies. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20 per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a societa' private appositamente costituite, in particolare per garantire il pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia, l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa, provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e, in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli interventi di cui al presente comma, le modalita' di selezione nonche' di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per il periodo 2014-2020. 9. Al Ministro dell'economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata di cui al comma 8. Ferme restando le attribuzioni proprie della Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni, nell'ambito delle competenze proprie della Commissione parlamentare di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, rientrano anche le funzioni di vigilanza sulla gestione separata di cui al comma 8 del presente articolo relativamente ai profili di operazioni di finanziamento e sostegno del settore pubblico realizzate con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale. 10. Per l'amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di amministrazione della CDP S.p.A, e' integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell'articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197. 11. Per l'attivita' della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell'economia e delle finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare: a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie assistiti dalla garanzia dello Stato; b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel rispetto dei principi di accessibilita', uniformita' di trattamento, predeterminazione e non discriminazione; c) le norme in materia di trasparenza, pubblicita', contratti e comunicazioni periodiche; d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3. e) i criteri generali per la individuazione delle operazioni promosse dai soggetti di cui al comma 7, lettera a), ammissibili a finanziamento, e i settori di intervento di cui al medesimo comma 7, lettera a), nonche' i criteri e i limiti delle operazioni dei soggetti privati e i relativi settori di intervento. e-bis) le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.a., diverse da quelle di cui al comma 7, lettera b), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima domanda, deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato. Con una o piu' convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e presiti S.p.a. sono disciplinati i criteri e le modalita' operative, la durata e la remunerazione della predetta garanzia. 11-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina, con decreti di natura non regolamentare adottati di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i criteri e le modalita' per l'effettuazione delle operazioni adottate nell'ambito delle attivita' di cooperazione internazionale allo sviluppo di cui al comma 7, lettera a), terzo periodo. 12. Sino all'emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.a. continua a svolgere le funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato della CDP S.p.a. 13. All'attivita' di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le disposizioni piu' favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione, inclusa la disposizione di cui all'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. 15. La gestione separata di cui al comma 8 puo' avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. 16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla CDP S.p.a., riferisce annualmente al Parlamento sulle attivita' svolte e sui risultati conseguiti dalla CDP S.p.a. 17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.a. con le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 18. La CDP S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata la CDP S.p.a. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita' illimitata della CDP S.p.a. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.a. alle procedure di cui al Titolo IV del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'. 19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del rapporto con il quale e' attribuita la disponibilita' o e' affidata la gestione delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali e' intervenuto il finanziamento della CDP S.p.a. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.a. e dagli altri finanziatori di cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario, l'eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.a. e degli altri finanziatori di cui al presente comma. L'ente affidante e, se prevista, la societa' proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all'individuazione del nuovo soggetto gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.a. si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. 20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l'organo amministrativo della CDP S.p.a. delibera le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si applicano, fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del comma 7 del presente articolo, il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall'articolo 11, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ne' i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano altresi' applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. 21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. 22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente. 23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti e per l'effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta. 24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalita' relativi alle operazioni di raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonche' ogni altro tributo o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti dedicati alla gestione separata di cui al comma 8. Gli interessi e gli altri proventi dei buoni fruttiferi postali e degli altri titoli emessi ai sensi del comma 7, lettera a), con le caratteristiche autorizzate e nei limiti di emissione previsti con decreto del direttore generale del Tesoro, sono soggetti al regime dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura applicabile ai titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. 25. Fatto salvo quanto previsto dal comma 24 per la gestione separata e da altre disposizioni specificatamente vigenti per quanto rientra nella medesima gestione, alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. si applicano le disposizioni in materia di imposta sul reddito delle societa', imposta regionale sulle attivita' produttive, imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, imposta sostitutiva di cui agli articoli 15 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonche' quelle concernenti le altre imposte dirette e indirette previste per le banche. Le ritenute di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, dovute sia a titolo di saldo che di acconto dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sono riscosse mediante versamento in Tesoreria con imputazione ai competenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata. 26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.a. ed e' disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilita' ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianita' di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi al personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non puo' essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale gia' dipendente dalla Cassa depositi e prestiti, che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilita', con collocamento prioritario al Ministero dell'economia e delle finanze. Il personale trasferito e' inquadrato, in base all'ex livello di appartenenza e secondo le equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma e' riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennita' spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla trasformazione, il personale gia' dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.a. puo' richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 54 del CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo 1998-2001. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennita' di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti possono esercitare, con applicazione dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'INPS e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile. 27. Nell'articolo 8, comma 4, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono sostituiti dai seguenti: "Infrastrutture S.p.a. puo' destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine Infrastrutture S.p.a. adotta apposita deliberazione contenente l'esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalita' con le quali e' possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La deliberazione e' depositata e iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.a. e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione e' effettuata Infrastrutture S.p.A, risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilita' illimitata di Infrastrutture S.p.A, per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per ciascuna emissione di titoli puo' essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell'operazione. Con riferimento a ciascun patrimonio separato Infrastrutture S.p.a. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.a. e di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passivita' al cui servizio il patrimonio e' destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passivita'.». |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Gli interventi del Patrimonio Destinato hanno ad oggetto societa' per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, escluse quelle di cui all'articolo 162-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attivita' assicurative e gli istituti di pagamento, che, alla data di richiesta dell'intervento, soddisfino le seguenti condizioni: a) la societa' ha sede legale in Italia; b) la societa' presenta un fatturato annuo superiore a euro cinquanta milioni; c) la societa' non si trova in situazione di grave irregolarita' contributiva o fiscale ai sensi dell'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; d) non rientra tra le societa' che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e) nei confronti della societa', ai sensi della vigente normativa antimafia, non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo; f) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo cosi' come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; g) la societa' non e' destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformita' a tali normative; h) nei confronti della societa' non e' stata pronunciata sentenza di condanna ne' di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non e' a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; i) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, ne' sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 c.p.p., passate in giudicato per delitti dolosi, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dagli articoli 24 e seguenti del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. 2. Ai fini della determinazione del fatturato annuo di cui al comma 1, lettera b), si prende in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le societa' che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore a diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso in cui la societa' appartenga a un gruppo, si fa riferimento al valore dei citati ricavi su base consolidata, al piu' elevato grado di consolidamento, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo. 3. I requisiti previsti al comma 1, ad esclusione della lettera b), sono mantenuti fino all'integrale rimborso dell'intervento. Il requisito di cui alla lettera c) puo' essere soddisfatto entro il termine, non superiore a sei mesi a partire dalla data di erogazione dell'intervento, indicato nell'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 80, comma 4, sesto periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, assunto dall'impresa alla data di richiesta dell'intervento. Nel caso degli interventi previsti dall'articolo 24 il termine indicato nell'impegno vincolante non e' superiore a dodici mesi. 4. Gli ulteriori requisiti di accesso specifici per le diverse tipologie di intervento del Patrimonio Destinato sono disciplinati, rispettivamente, nei Titoli II, III e IV.
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi): «Art 162-bis (Intermediari finanziari e societa' di partecipazione). - 1. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si definiscono: a) intermediari finanziari: 1) i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e i soggetti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato aventi le medesime caratteristiche; 2) i confidi iscritti nell'elenco di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 3) gli operatori del microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 4) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi da quelli di cui al numero 1); b) societa' di partecipazione finanziaria: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari; c) societa' di partecipazione non finanziaria e assimilati: 1) i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari; 2) i soggetti che svolgono attivita' non nei confronti del pubblico di cui al comma 2 dell'articolo 3 del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' dell'articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130. 2. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari finanziari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi, unitariamente considerati, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate. 3. Ai fini del comma 1, l'esercizio in via prevalente di attivita' di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari sussiste, quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con i medesimi, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.» - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): «Art. 80 (Motivi di esclusione). - 1. - 3. Omissis. 4. Un operatore economico e' escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non piu' soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico puo' essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante e' a conoscenza e puo' adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Omissis.» - Si riporta il testo dell'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136): «Art. 67 (Effetti delle misure di prevenzione). - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonche' concessioni di beni demaniali allorche' siano richieste per l'esercizio di attivita' imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita' europee, per lo svolgimento di attivita' imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. 2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonche' il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed e' disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti. 3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravita', puo' disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non e' confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione. 4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'articolo 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonche' nei confronti di imprese, associazioni, societa' e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni. 5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia. 6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti gia' disposti, ovvero di contratti derivati da altri gia' stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui confronti e' in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione. 7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e' fatto divieto di svolgere le attivita' di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale. 8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonche' per i reati di cui all'articolo 640, secondo comma, n. 1), del codice penale, commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e all'articolo 640-bis del codice penale.» - Si riporta il testo del comma 4 dell'articolo 84 del citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159: «4. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa che danno luogo all'adozione dell'informazione antimafia interdittiva di cui al comma 3 sono desunte: a) dai provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero che recano una condanna anche non definitiva per taluni dei delitti di cui agli articoli 353, 353-bis, 603-bis, 629, 640-bis, 644, 648-bis, 648 -ter del codice penale, dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356; b) dalla proposta o dal provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione; c) salvo che ricorra l'esimente di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dall'omessa denuncia all'autorita' giudiziaria dei reati di cui agli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, da parte dei soggetti indicati nella lettera b) dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste; d) dagli accertamenti disposti dal prefetto anche avvalendosi dei poteri di accesso e di accertamento delegati dal Ministro dell'interno ai sensi del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, ovvero di quelli di cui all'articolo 93 del presente decreto; e) dagli accertamenti da effettuarsi in altra provincia a cura dei prefetti competenti su richiesta del prefetto procedente ai sensi della lettera d); f) dalle sostituzioni negli organi sociali, nella rappresentanza legale della societa' nonche' nella titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote societarie, effettuate da chiunque conviva stabilmente con i soggetti destinatari dei provvedimenti di cui alle lettere a) e b), con modalita' che, per i tempi in cui vengono realizzati, il valore economico delle transazioni, il reddito dei soggetti coinvolti nonche' le qualita' professionali dei subentranti, denotino l'intento di eludere la normativa sulla documentazione antimafia.» - Si riporta il testo dell'articolo 2359 del codice civile: «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate). - Sono considerate societa' controllate: 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo' essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati regolamentati.» - Si riporta il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione): «Art. 20 (Criteri per la determinazione della titolarita' effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche). - 1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo. 2. Nel caso in cui il cliente sia una societa' di capitali: a) costituisce indicazione di proprieta' diretta la titolarita' di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprieta' indiretta la titolarita' di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa' controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona. 3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e' attribuibile la proprieta' diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e' attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante. 4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu' titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa' o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonche', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.» - Si riporta il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300): «Art. 63 (Applicazione della sanzione su richiesta). - 1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta e' ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato e' definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonche' in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo e' prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili. 2. Nei casi in cui e' applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale e' operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria. 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.» - La sezione III (Responsabilita' amministrativa da reato) del Capo I (Responsabilita' amministrativa dell'ente) del citato decreto legislativo 8 giungo 2001, n. 231 comprende gli articoli da 24 a 26 ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 giugno 2001, n. 140. - Il citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 28 settembre 2011, n. 226, Supplemento Ordinario n. 214. - Si riporta il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale: «Art. 444 (Applicazione della pena su richiesta). - 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600 quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonche' 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria. 1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilita' della richiesta di cui al comma 1 e' subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato. 2. Se vi e' il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonche' congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi e' stata la richiesta delle parti. Se vi e' costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato e' tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3. Si applica l'articolo 537-bis. 3. La parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non puo' essere concessa, rigetta la richiesta. 3-bis. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis e 346-bis del codice penale, la parte, nel formulare la richiesta, puo' subordinarne l'efficacia all'esenzione dalle pene accessorie previste dall'articolo 317-bis del codice penale ovvero all'estensione degli effetti della sospensione condizionale anche a tali pene accessorie. In questi casi il giudice, se ritiene di applicare le pene accessorie o ritiene che l'estensione della sospensione condizionale non possa essere concessa, rigetta la richiesta.» - Si riporta il testo degli articoli 24 e seguenti del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300): «Art. 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entita' o e' derivato un danno di particolare gravita'; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).» «Art. 24-bis (Delitti informatici e trattamento illecito di dati). - 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).» «Art. 24-ter (Delitti di criminalita' organizzata). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se l'ente o una sua unita' organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attivita' ai sensi dell'articolo 16, comma 3.» |
| Art. 4
Politica di investimento
1. Il Patrimonio Destinato e' gestito da CDP S.p.A. sulla base delle disposizioni di cui al decreto-legge, al presente decreto e al Regolamento del Patrimonio Destinato. 2. Il Patrimonio Destinato opera in una prospettiva coerente con la sua durata, considerando i singoli interventi in un'ottica di portafoglio, anche nell'interesse di preservare il sistema economico-produttivo italiano a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, senza specifici obiettivi di rendimento di breve termine. 3. Il Patrimonio Destinato assume un profilo di rischio coerente con il contesto emergenziale di riferimento, anche tenuto conto dell'incertezza e volatilita' dei mercati conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 4. Al fine di sviluppare un'allocazione di portafoglio bilanciata, l'ammontare massimo di ogni singolo intervento non puo' superare 2 miliardi di euro. 5. Le delibere degli interventi del Patrimonio Destinato previsti dal Titolo II e dal Titolo III sono assunte da CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e non sono delegate ai soggetti deputati all'istruttoria ai sensi dell'articolo 26. |
| Art. 5
Requisiti di accesso
1. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), la societa' richiedente soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti: a) in assenza dell'intervento, la societa' rischia di perdere la continuita' aziendale; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla medesima data, almeno uno di tali rapporti ha registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019; b) alla data di richiesta dell'intervento e alla data di erogazione dell'intervento, e' nell'interesse generale intervenire, in quanto l'intervento contribuisce ad evitare difficolta' di ordine sociale e considerevoli perdite di posti di lavoro, l'uscita dal mercato di un'impresa innovativa o di importanza sistemica, il rischio di perturbazioni di un servizio importante o situazioni analoghe debitamente giustificate; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa richiedente appartenga ad almeno una delle categorie di seguito indicate: 1) imprese operanti in uno dei seguenti settori strategici: 1.1) ferrovie; 1.2) strade e autostrade; 1.3) sistemi di trasporto rapido di massa per le aree metropolitane; 1.4) porti e interporti; 1.5) aeroporti; 1.6) ciclovie; 2) imprese di rilevante interesse nazionale o ad alto contenuto tecnologico individuate secondo i seguenti requisiti dimensionali e di settore, definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2014, per tali intendendosi le imprese beneficiarie operanti nei seguenti settori: 2.1) difesa; 2.2) sicurezza; 2.3) infrastrutture; 2.4) trasporti; 2.5) comunicazione; 2.6) energia; 2.7) ricerca e innovazione ad alto contenuto tecnologico; 2.8) turistico-alberghiero; 2.9) agroalimentare e della distribuzione; 2.10) gestione di beni culturali e artistici; 3) al di fuori delle societa' operanti nei predetti settori, sono altresi' di rilevante interesse nazionale ai fini del presente articolo le societa' con un fatturato annuo netto non inferiore a 300 milioni di euro, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi», o la voce equivalente per le societa' che utilizzano i principi contabili internazionali, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale, avente una data di riferimento non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data di richiesta dell'intervento; 4) imprese che rientrano nel 30 per cento delle imprese con maggior numero di dipendenti nella provincia dove e' situata la propria sede legale ovvero la sede dello stabilimento produttivo; c) l'impresa, avuto riguardo alle interlocuzioni con il settore bancario, non ha potuto reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili; il presente requisito si intende soddisfatto qualora alla data di richiesta dell'intervento il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo dell'impresa richiedente, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, risulti essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019; l'impresa richiedente e' tenuta altresi' a dichiarare al Patrimonio Destinato che le misure di aiuto di supporto alla liquidita' per fronteggiare le conseguenze della pandemia da COVID-19, diverse da quelle di cui all'articolo 6, previste nell'ordinamento nazionale, sono insufficienti a garantirne la redditivita'; d) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti in via cumulativa tutte le seguenti condizioni: 1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era pari o inferiore al 50 per cento, cosi' come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto puo' essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio; 2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore o pari a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato superiore o pari a 1,0, il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale; 3) l'impresa non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01); e) alla Data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle societa' quotate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016. 2. Qualora le societa' richiedenti non soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 1, possono dichiarare e documentare, sulla base della situazione patrimoniale effettivamente esistente redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e avente data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo risulta essere maggiore rispetto al livello normalizzato specifico del settore in cui opera l'impresa, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano ovvero tra l'indebitamento e il margine operativo lordo mediano per il triennio 2017-2019, indicato all'Allegato 1 al presente decreto e, alla data di richiesta dell'intervento, almeno uno di tali rapporti abbia registrato un deterioramento rispetto ai relativi valori registrati alla data del 31 dicembre 2019. 3. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 6, la societa' soddisfa in via cumulativa, oltre le condizioni indicate dall'articolo 3, i seguenti requisiti: a) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' una piccola e media impresa ai sensi dell'articolo 2, dell'allegato 1, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione; b) nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di richiesta dell'intervento, l'impresa ha registrato una riduzione di ricavi non inferiore al 10 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; c) l'impresa non si trovava, alla data del 31 dicembre 2019, in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria soddisfa in via cumulativa tutti i seguenti requisiti: 1) al 31 dicembre 2019, il rapporto tra le perdite nette e il capitale sociale era inferiore o pari al 50 per cento, cosi' come desumibile dal bilancio d'esercizio regolarmente approvato e sottoposto a revisione legale; in caso di data di chiusura di bilancio diversa dal 31 dicembre 2019 il predetto rapporto puo' essere calcolato sulla base di una situazione patrimoniale riferibile al 31 dicembre 2019, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio; 2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato pari o inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato pari o superiore a 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale; 3) l'impresa non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non ancora rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' ancora soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01); d) alla data di richiesta dell'intervento, l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al 10 per cento del capitale sociale e delle societa' quotate come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; e) il prestito obbligazionario subordinato e' destinato al fabbisogno relativo agli investimenti ovvero quello relativo al capitale circolante.
Note all'art. 5: - Il testo del comma 8-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e' riportato nelle note all'art. 2. - Il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e' pubblicato nella GUUE 26 giugno 2014 L 187. - Si riporta il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica): «Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente decreto si intendono per: a) "amministrazioni pubbliche": le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorita' di sistema portuale; b) "controllo": la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo puo' sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attivita' sociale e' richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo; c) "controllo analogo": la situazione in cui l'amministrazione esercita su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa' controllata. Tale controllo puo' anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante; d) "controllo analogo congiunto": la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una societa' un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; e) "enti locali": gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; f) "partecipazione": la titolarita' di rapporti comportanti la qualita' di socio in societa' o la titolarita' di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi; g) "partecipazione indiretta": la partecipazione in una societa' detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di societa' o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica; h) "servizi di interesse generale": le attivita' di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilita' fisica ed economica, continuita', non discriminazione, qualita' e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettivita' di riferimento, cosi' da garantire l'omogeneita' dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale; i) "servizi di interesse economico generale": i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato; l) "societa'": gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attivita' consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; m) "societa' a controllo pubblico": le societa' in cui una o piu' amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b); n) "societa' a partecipazione pubblica": le societa' a controllo pubblico, nonche' le altre societa' partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da societa' a controllo pubblico; o) "societa' in house": le societa' sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o piu' amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attivita' prevalente di cui all'articolo 16, comma 3; p) "societa' quotate": le societa' a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le societa' che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati.» |
| Art. 6
Tipologie di interventi
1. Ai sensi del presente Titolo, gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati mediante: a) la partecipazione ad aumenti di capitale; b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione; c) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili; d) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati. 2. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato dei contratti relativi agli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' effettuata entro il 30 settembre 2021. 3. La sottoscrizione dei contratti relativi ai prestiti obbligazionari subordinati di cui al comma 1, lettera d), da parte del Patrimonio Destinato e' effettuata entro il 30 giugno 2021. 4. L'impresa indica nella propria istanza il tipo di intervento richiesto. L'intervento e' negato nel caso di carenza anche di uno solo dei requisiti di accesso previsti dal presente decreto per il tipo di intervento richiesto o di non conformita' del medesimo con i termini e le condizioni previste dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato. |
| Art. 7 Dimensione degli aumenti di capitale, dei prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili.
1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) non superano il minimo necessario per garantire la continuita' dell'impresa beneficiaria e in ogni caso non possono andare oltre il ripristino della struttura patrimoniale dell'impresa beneficiaria alla data del 31 dicembre 2019, da intendersi come il ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto a tale data; ai sensi del presente articolo l'importo massimo dell'intervento corrispondera' al minore tra quelli risultanti dall'applicazione dei seguenti indicatori: a) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato, al livello normalizzato specifico del settore in cui opera, calcolato come la media del rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto mediano per il triennio 2017-2019, indicate all'Allegato 1 al presente decreto; b) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra indebitamento e patrimonio netto dell'impresa beneficiaria a quello registrato al 31 dicembre 2019, cosi' come risultante da stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato; c) l'importo necessario al ripristino del rapporto tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo ad un valore pari a 3, fermo restando che tale rapporto puo' presentare uno scostamento per eccesso o per difetto fino ad un massimo del 10 per cento rispetto a tale valore, cosi' come risultante da stime ex ante per conto del Patrimonio Destinato. 2. Qualora l'importo richiesto dall'impresa dovesse risultare non congruo rispetto ai risultati dell'analisi ex ante, la societa' richiedente puo' dichiarare e documentare, sulla base di una situazione patrimoniale e di un conto economico redatti con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio e aventi data di riferimento non anteriore di centoventi giorni rispetto alla data di richiesta dell'intervento, che il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto o tra la posizione finanziaria netta e il margine operativo lordo risultano essere maggiori rispetto alle stime effettuate con analisi ex ante per conto del Patrimonio Destinato. 3. La sottoscrizione da parte del Patrimonio Destinato di aumenti di capitale, di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e' effettuata nel rispetto dei seguenti limiti: a) con riguardo alle societa' le cui azioni sono quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non puo' implicare l'emissione di nuove azioni in misura pari o superiore al 20 per cento delle azioni quotate della societa' medesima nello stesso mercato regolamentato, su un periodo di dodici mesi precedenti la data di emissione delle nuove azioni in favore del Patrimonio Destinato; b) con riguardo alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato: 1) per quanto riguarda gli aumenti di capitale e i prestiti obbligazionari subordinati convertibili, l'intervento non implica l'emissione di nuove azioni in misura superiore al 20 per cento delle azioni in circolazione della societa' medesima alla data dell'intervento del Patrimonio Destinato, elevabile di un ulteriore importo massimo pari al 4,99 per cento delle azioni in circolazione in presenza di un contestuale co-investimento di pari importo da parte di altri investitori, inclusi gli azionisti esistenti della societa' richiedente; 2) per quanto riguarda i prestiti obbligazionari con obbligo di conversione, l'importo dello strumento non e' superiore al 24,99 per cento delle azioni in circolazione della societa' medesima alla data di emissione dello strumento stesso. 4. Nelle societa' quotate e non quotate, l'intervento del Patrimonio Destinato non e' inferiore a: a) 25 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione; b) 1 milione di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili; c) 100 milioni di euro per ciascun intervento, in caso di interventi consistenti nella partecipazione ad aumenti di capitale. 5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c) di importo superiore a 250 milioni di euro sono subordinati alla notifica e all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Note all'art. 7: - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e' pubblicato nella GUUE 26 ottobre 2012 C 326. |
| Art. 8
Dimensione dei prestiti obbligazionari subordinati
1. Il valore nominale dei prestiti obbligazionari subordinati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sottoscritti dal Patrimonio Destinato non e' superiore ai due terzi della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti, e all'8,4 per cento del fatturato totale dell'impresa beneficiaria riferito all'anno 2019, che ai fini della presente disposizione viene determinato prendendo in considerazione la voce di conto economico «ricavi» o la voce equivalente per le societa' che utilizzano i principi contabili internazionali. 2. Qualora la societa' sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.2 del Quadro Temporaneo ovvero di aiuti sotto forma di tassi d'interesse agevolati in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del paragrafo 3.3 dello stesso, la somma degli importi garantiti, dei prestiti agevolati e dell'ammontare dei prestiti obbligazionari non puo' superare il maggiore valore tra: il 25 per cento dell'ammontare dei ricavi come definiti al comma 1 e il doppio della spesa salariale annua dell'impresa beneficiaria riferita all'anno 2019, compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti. |
| Art. 9
Condizioni economiche degli aumenti di capitale
1. La sottoscrizione di aumenti di capitale e' effettuata alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate ulteriormente dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformita' con la decisione della Commissione europea: a) con riguardo alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento del Patrimonio Destinato e' inizialmente effettuato ad un valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento; b) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore di mercato dell'impresa richiedente come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ed e' effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa richiedente e' approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo; c) con riguardo sia alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sia alle societa' non quotate, sono previste modalita' idonee ad incrementare progressivamente la remunerazione dell'investimento al fine di incentivare il riacquisto da parte dell'impresa beneficiaria; l'aumento della remunerazione puo' consistere, a scelta dell'impresa beneficiaria, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato: 1) quattro anni dopo l'esecuzione del conferimento, cinque nel caso di societa' non quotate, se la partecipazione del Patrimonio Destinato non si e' ridotta di almeno il 40 per cento, sono previsti meccanismi di incremento della remunerazione dell'investimento del Patrimonio Destinato in misura pari al 10 per cento della quota da esso ancora detenuta; 2) sei anni dopo l'esecuzione del conferimento, sette nel caso di societa' non quotate, se la partecipazione del Patrimonio Destinato non e' stata integralmente dismessa, sono previsti meccanismi di incremento della remunerazione dell'investimento del Patrimonio Destinato in misura pari ad un ulteriore 10 per cento della quota da esso ancora detenuta. 2. Qualora i meccanismi di incremento della remunerazione previsti al comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), siano regolati in contanti, ad esempio mediante distribuzione di un dividendo straordinario in favore del solo Patrimonio Destinato, e dunque con modalita' diverse dall'assegnazione in favore del Patrimonio Destinato di azioni supplementari, il valore dell'incremento e' calcolato ai sensi dell'articolo 13. 3. I meccanismi di incremento della remunerazione sopra indicati non si applicano nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo. |
| Art. 10 Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati con obbligo di conversione
1. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e' effettuata alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate ulteriormente dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformita' con la decisione della Commissione europea: a) la durata e' di quattro anni, con riferimento alle societa' quotate, e di cinque anni, con riferimento alle societa' non quotate; b) la remunerazione tiene conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, incluso il rischio dell'investimento, di un appropriato tasso di interesse, nonche' di incentivi all'uscita dallo strumento medesimo; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:
=========================================== | |Secondo e terzo| Quarto e | |Primo anno | anno | quinto anno | +===========+===============+=============+ | 250 bps | 350 bps | 500 bps | +-----------+---------------+-------------+
c) il prezzo di riferimento delle azioni da assegnare in conversione e' determinato: 1) per le societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, scontata del 5 per cento; 2) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore di mercato dell'impresa richiedente, scontato del 5 per cento, come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ed e' effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa richiedente e' approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo parere dell'organo di controllo; d) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione prevedono che: 1) al verificarsi di determinati eventi, il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da effettuarsi, a discrezione dell'emittente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione ovvero mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione alla data in cui si e' verificato l'evento; 2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di cui al comma 1, lettera b), ulteriormente aumentato di 200 punti-base e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data di pagamento; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento; e) alla data di scadenza: 1) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento e la contestuale consegna di azioni per un valore pari alla differenza tra il valore delle azioni da assegnare in conversione e il valore nominale dello strumento; 2) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante la consegna delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento; f) alla data di scadenza, il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione e' determinato: 1) per le societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data di scadenza; 2) per le societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dal comma 1, lettera c), n. 2), fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente non sia anteriore di oltre novanta giorni rispetto alla data di scadenza; g) qualora due anni dopo la conversione dello strumento la partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata interamente ceduta, trova applicazione un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10 per cento della partecipazione residua; l'aumento della remunerazione puo' consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato ovvero nel pagamento di un dividendo straordinario in favore del Patrimonio Destinato o meccanismi equipollenti; l'importo del dividendo straordinario: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di incremento e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra il valore di mercato delle azioni dell'impresa richiedente calcolato con le stesse modalita' previste dal comma 1, lettera c), n. 2), ad una data non precedente novanta giorni la data di incremento della remunerazione e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; h) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti saranno rimborsati in termini di capitale e interessi residui: 1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati; 2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione. |
| Art. 11 Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati convertibili
1. Gli interventi del Patrimonio Destinato nella forma di prestiti obbligazionari subordinati convertibili possono essere effettuati esclusivamente a favore di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019 e che abbiano costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che maturano nei primi sei mesi dalla data di emissione dello strumento. 2. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e' effettuata alle seguenti condizioni, in conformita' della decisione della Commissione europea, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato: a) la durata e' di cinque anni, con riferimento alle societa' quotate, e di sei anni, con riferimento alle societa' non quotate; b) la remunerazione tiene conto delle caratteristiche dello strumento prescelto, incluso il rischio dell'investimento, di un appropriato tasso di interesse, nonche' di incentivi all'uscita dallo strumento medesimo; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno), incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:
======================================================= | |Secondo e terzo| Quarto e | | |Primo anno | anno | quinto anno |Sesto anno | +===========+===============+=============+===========+ | 250 bps | 350 bps | 500 bps | 700 bps | +-----------+---------------+-------------+-----------+
Il tasso di interesse applicabile allo strumento determinato ai sensi del presente comma e' decurtato del valore dell'opzione di conversione incorporata nello strumento, come indicato dalla seguente tabella: ===================================================================== | Impresa | Primo | Secondo | Terzo | Quarto |Quinto |Sesto | | beneficiaria | anno | anno | anno | anno | anno | anno | +================+=======+==========+=======+========+=======+======+ |Quotata (5 anni)|250 bps| 300 bps |300 bps|420 bps |420 bps| - | +----------------+-------+----------+-------+--------+-------+------+ | Non quotata (6 | | | | | | 500 | | anni) |250 bps| 315 bps |315 bps|420 bps |420 bps| bps | +----------------+-------+----------+-------+--------+-------+------+
c) il prezzo di riferimento iniziale dello strumento e' determinato: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, o cinque giorni di mercato aperto successivi all'annuncio al mercato della richiesta di intervento; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dall'articolo 9, comma 1, lettera b); il valore dell'impresa cosi' determinato e' decurtato di una percentuale pari al rapporto tra il valore risultante dal rapporto tra il valore nominale dello strumento, incluso qualsiasi importo sottoscritto da investitori terzi, e il valore di mercato dell'impresa, e 5; d) il numero delle azioni di nuova emissione della societa' che, nel rispetto dei limiti previsti dal precedente articolo 6, sono assegnate in conversione al Patrimonio Destinato e' pari al rapporto tra il valore nominale dello strumento e: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate su un mercato regolamentato, il 150 per cento del prezzo di riferimento iniziale; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, il 140 per cento del prezzo di riferimento iniziale; e) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati convertibili prevedono che: 1) al verificarsi di determinati eventi il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato dello strumento da parte dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento ovvero mediante la consegna di un numero di azioni dell'emittente risultante dall'applicazione del rapporto tra il valore nominale unitario delle obbligazioni e il 95 per cento del prezzo teorico ex diritto delle azioni dell'emittente; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento; 2) ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti a tale data; f) alla data di scadenza: 1) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia inferiore al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; 2) qualora il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente e' tenuto a rimborsare lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni. In caso di consegna delle azioni, qualora il valore nominale dello strumento incrementato del 5,26 per cento e' superiore al valore delle azioni da assegnare in conversione, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso, la differenza tra tali valori e' versata in denaro; in ogni caso, l'importo dovuto dall'emittente e' maggiorato degli interessi maturati e non corrisposti alla data di rimborso anticipato dello strumento; g) il valore delle azioni dell'emittente da assegnare in conversione e' calcolato come segue: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di scadenza; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' utilizzate per il calcolo del valore delle azioni alla data di emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente non e' anteriore di piu' di novanta giorni dalla data di scadenza; 3) in ogni caso, il valore delle azioni da assegnare in conversione e' decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato tra la data di emissione dello strumento e la data di rimborso dello stesso; h) qualora un anno dopo la conversione dello strumento la partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata interamente ceduta, trova applicazione un meccanismo di remunerazione incrementale nella misura del 10 per cento della partecipazione residua; l'aumento della remunerazione puo' consistere, a scelta dell'impresa, nella assegnazione di azioni supplementari al Patrimonio Destinato ovvero nel pagamento di un dividendo straordinario in favore del Patrimonio Destinato (o meccanismi equipollenti); l'importo del dividendo straordinario: 1) con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di incremento e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; 2) con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, e' pari al valore risultante dal prodotto tra il valore di mercato delle azioni dell'impresa richiedente calcolato con le stesse modalita' previste dal comma 2, lettera c), n. 2, ad una data non precedente novanta giorni la data di incremento della remunerazione e il numero di azioni equivalenti all'incremento del 10 per cento della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; i) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti saranno rimborsati in termini di capitale e interessi residui: 1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati; 2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, e altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione. |
| Art. 12
Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari subordinati
1. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati e' effettuata in favore di imprese con un rating non inferiore a B+, o equivalente, rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019 alle seguenti condizioni economiche, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato, in conformita' della decisione della Commissione europea: a) la durata e' di sei anni; la remunerazione e' determinata in funzione del tasso base (EURIBOR a 1 anno) al 1° gennaio 2020 incrementato di un fattore di premio come indicato nella tabella sotto riportata:
============================================= | |Secondo e terzo|Quarto, quinto | |Primo anno | anno | e sesto anno | +===========+===============+===============+ | 250 bps | 300 bps | 400 bps | +-----------+---------------+---------------+
In ogni caso, il tasso base applicabile allo strumento non e' inferiore a zero; b) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari prevedono che in caso di inadempimento agli impegni assunti ai sensi dell'articolo 14, comma 5, l'impresa sia tenuta a rimborsare anticipatamente il prestito obbligazionario per un importo pari al valore nominale; c) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari prevedono: 1) i casi al verificarsi dei quali il portatore dello strumento ha il diritto, esercitabile a propria discrezione, di ottenere il rimborso anticipato del prestito da parte dell'emittente mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; 2) il diritto dell'impresa di rimborsare anticipatamente il prestito ad ogni data di pagamento degli interessi mediante il pagamento in denaro di un importo pari al valore nominale dello strumento; d) alla data di scadenza, l'emittente e' tenuto al rimborso integrale dello strumento mediante il pagamento in denaro di un importo pari al suo valore nominale; e) in caso di sottoposizione dell'impresa a fallimento o altra procedura concorsuale che presupponga lo stato di insolvenza, gli strumenti sono rimborsati in termini di capitale ed interessi residui: 1) successivamente al soddisfacimento di tutti i creditori chirografari e privilegiati; 2) pari passu con i creditori caratterizzati dal medesimo grado di subordinazione; 3) in ogni caso con precedenza rispetto ai titolari di azioni, ed altri titoli di equity o quasi equity, posizioni negoziali e strumenti di capitale e di partecipazione; f) gli strumenti non sono convertibili in azioni, ne' in strumenti partecipativi del capitale sociale della impresa beneficiaria o di altra societa'. 2. In ogni caso l'intervento previsto dal presente articolo e' riservato a imprese che abbiano costituito una riserva di cassa sufficiente a coprire l'obbligo di pagamento degli interessi che matureranno nei primi sei mesi dalla data di emissione dello strumento. |
| Art. 13
Modalita' di disinvestimento
1. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), nonche' con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), successivamente all'eventuale conversione delle obbligazioni in azioni, l'impresa beneficiaria puo' riacquistare in qualsiasi momento la partecipazione del Patrimonio Destinato al prezzo piu' elevato fra il valore di mercato al momento del riacquisto e il prezzo di sottoscrizione dello strumento incrementato in ragione dei tassi d'interesse indicati nella tabella di seguito riportata, ulteriormente aumentati di 200 punti-base, fino al settimo anno dall'intervento, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), ovvero fino al settimo anno dalla conversione, con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c). L'aumento di 200 punti-base non trova applicazione a partire dall'ottavo anno. ===================================================================== | | | Quarto e | | | | | Secondo e | quinto | Sesto e | Ottavo anno e | |Primo anno| terzo anno | anno |settimo anno| successive | +==========+=============+==========+============+==================+ | 250 bps | 350 bps | 500 bps | 700 bps | 950 bps | +----------+-------------+----------+------------+------------------+
2. Resta ferma la facolta' del Patrimonio Destinato di vendere in qualsiasi momento a terzi la partecipazione a valore di mercato, mediante consultazione aperta e a parita' di condizioni con potenziali interessati. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, i meccanismi contrattuali di disinvestimento, sia delle partecipazioni azionarie sia dei prestiti obbligazionari, comprendono, tra l'altro, i seguenti: a) per le societa' con azioni quotate sui mercati regolamentati, cessione sul mercato ovvero a uno o piu' investitori interessati all'acquisto, in forma aperta e non discriminatoria. In tale caso, qualora il prezzo di cessione sia inferiore al corrispettivo indicato al precedente comma 1, le condizioni pro-concorrenziali individuate al successivo articolo 14, comma 1, lettera e), continueranno ad applicarsi almeno fino a quattro anni successivi all'intervento del Patrimonio Destinato; b) per le societa' non quotate, in aggiunta alla cessione a uno o piu' investitori interessati all'acquisto in forma aperta e non discriminatoria, ai sensi e alle condizioni di cui alla precedente lettera a), uno o piu' dei seguenti: 1) una procedura che preveda la quotazione delle azioni dell'impresa beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e la contestuale dismissione in via prioritaria della partecipazione di titolarita' del Patrimonio Destinato; 2) il diritto di co-vendita in capo al Patrimonio Destinato in caso di dismissione della partecipazione di maggioranza dell'impresa beneficiaria; 3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere la vendita della partecipazione da parte dei soci di maggioranza in caso sia opportuna la cessione del controllo sulla societa'; 4) l'obbligo dei soci di maggioranza della societa' di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato al prezzo piu' elevato tra il valore di mercato al momento del riacquisto e il valore nominale dell'investimento iniziale incrementato in ragione dei tassi di interesse indicati nella tabella di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), ulteriormente aumentati fino al settimo anno dall'intervento di 200 punti-base, decurtato di un importo pari alla somma dei dividendi eventualmente distribuiti dalla societa' al Patrimonio Destinato sino alla data del disinvestimento; 5) il diritto del Patrimonio Destinato di recedere dalla societa'. 4. Qualora sei anni dopo l'effettuazione di uno qualsiasi degli interventi di ricapitalizzazione di cui al Titolo II, la quota di partecipazione del Patrimonio Destinato non sia stata ridotta al di sotto del 15 per cento del capitale proprio dell'impresa beneficiaria, quest'ultima, d'intesa con CDP S.p.A., dovra' presentare alla Commissione europea un piano di ristrutturazione ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01). 5. Il comma 4 non trova applicazione con riguardo agli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo. 6. Le previsioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento ai prestiti obbligazionari subordinati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d). |
| Art. 14
Impegni dell'impresa
1. Al fine di prevenire distorsioni della concorrenza, gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sono subordinati all'assunzione e al rispetto da parte dell'impresa richiedente dei seguenti impegni: a) non pubblicizzare l'intervento per scopi commerciali; b) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, non acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in imprese concorrenti o altri operatori dello stesso ramo di attivita', comprese le operazioni a monte e a valle; c) in circostanze eccezionali, e fatto salvo il controllo delle concentrazioni ai sensi della normativa applicabile, l'impresa puo' acquisire una partecipazione superiore al 10 per cento in operatori a monte o a valle del proprio settore solo se l'acquisizione e' necessaria per mantenere la sua redditivita' oppure cio' conduca o favorisca il disinvestimento, in tutto o per una parte sostanziale, da parte del Patrimonio Destinato; l'operazione e' notificata alla Commissione europea e non puo' essere eseguita prima della positiva decisione della stessa; d) adottare una separazione contabile idonea a evitare il rischio di sovvenzioni incrociate in favore di attivita' economiche che erano in difficolta' alla data del 31 dicembre 2019; e) fintanto che l'intervento non sia stato integralmente rimborsato, non effettuare pagamenti di dividendi non obbligatori ne' riacquistare azioni se non in favore del Patrimonio Destinato; f) fintanto che l'intervento non si sia ridotto di almeno il 75 per cento, la remunerazione di ciascun componente dell'organo di amministrazione e dei dirigenti apicali dell'impresa richiedente non supera la parte fissa della sua remunerazione al 31 dicembre 2019; per le persone che assumono la carica di amministratori o dirigenti apicali al momento della ricapitalizzazione o successivamente ad essa, il limite applicabile e' la remunerazione fissa degli amministratori o dirigenti con lo stesso livello di responsabilita' al 31 dicembre 2019; in nessun caso sono versati bonus o altre componenti variabili o comparabili della remunerazione. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo: a) le condizioni di cui alle lettere b), c) e f) del comma 1 si applicano per un periodo massimo di tre anni; b) la condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica in relazione ai nuovi azionisti; con riferimento agli azionisti esistenti, il divieto di distribuzione dei dividendi non si applica, a condizione che la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti sia diluita al di sotto del 10 per cento del capitale dell'impresa; se la partecipazione complessivamente detenuta dagli azionisti esistenti non e' diluita fino a rappresentare meno del 10 per cento del capitale dell'impresa, il divieto di distribuzione dei dividendi si applica agli azionisti esistenti per un periodo di tre anni; in ogni caso, la remunerazione dovuta relativa agli strumenti ibridi di capitale e agli strumenti di debito subordinato detenuti dal Patrimonio Destinato viene pagata prima che gli eventuali dividendi siano versati agli azionisti in un determinato anno. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui non vi sia gia' una partecipazione pubblica o in societa' non quotate in un mercato regolamentato, la condizione di cui alla lettera e) del comma 1 non si applica ai nuovi azionisti in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo purche' il relativo rapporto di distribuzione rispetto all'utile (pay-out) non ecceda il livello fissato nel periodo immediatamente precedente l'intervento del Patrimonio Destinato. 4. L'impresa beneficiaria degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), presenta annualmente al Patrimonio Destinato una relazione sulla attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e secondo le modalita' indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. L'impresa beneficiaria illustra periodicamente in che modo l'intervento sostiene le proprie attivita' in linea con gli obiettivi dell'UE e gli obblighi nazionali in materia di trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo della neutralita' climatica entro il 2050. 5. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono subordinati all'assunzione da parte dell'impresa beneficiaria dei seguenti impegni: a) non effettuare, dalla data dell'istanza e fino all'integrale rimborso del finanziamento, pagamenti di dividendi non obbligatori, distribuzioni di riserve e acquisto di azioni proprie; b) destinare il finanziamento a sostenere costi per investimenti o capitale circolante relativi a stabilimenti produttivi e attivita' imprenditoriali che siano localizzati in Italia; c) destinare il finanziamento in misura almeno pari al 40 per cento del valore nominale degli strumenti ad investimenti e progetti, localizzati in Italia, a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale; d) presentare al Patrimonio Destinato una relazione annuale sull'attuazione degli impegni assunti, con i contenuti e le modalita' indicate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 6. Considerata la natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e l'assunzione di partecipazioni di minoranza: a) i contratti relativi agli interventi del Patrimonio Destinato possono prevedere il diritto del Patrimonio Destinato di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto; b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio medesimo esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute. 7. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato possono altresi' includere, tra l'altro: a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni in materia di riduzione delle disparita' di genere nel sistema retributivo e in materia di parita' di trattamento tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale; b) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni. 8. Il Regolamento del Patrimonio Destinato puo' indicare ulteriori impegni e dichiarazioni dell'impresa richiedente, tenendo conto degli standard di mercato. |
| Art. 15
Caratteri generali
1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Titolo sono effettuati secondo le priorita' definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforma di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, tenendo in considerazione l'incidenza dell'intervento con riferimento allo sviluppo tecnologico, delle infrastrutture critiche e strategiche, della rete logistica e dei rifornimenti e delle filiere produttive strategiche, nonche' con riferimento all'incidenza sulla sostenibilita' ambientale e rispetto alle altre finalita' di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro. 2. Gli interventi disciplinati dal presente Titolo sono effettuati a condizioni di mercato e in coerenza con il principio dell'operatore privato in una economia di mercato.
Note all'art. 15: - Si riporta il testo del comma 5 dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «5. La terza sezione del DEF reca lo schema del Programma nazionale di riforma di cui all'articolo 9, comma 1. Lo schema contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale di riforma. In particolare, la terza sezione indica: a) lo stato di avanzamento delle riforme avviate, con indicazione dell'eventuale scostamento tra i risultati previsti e quelli conseguiti; b) gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitivita'; c) le priorita' del Paese e le principali riforme da attuare, i tempi previsti per la loro attuazione e la compatibilita' con gli obiettivi programmatici indicati nella prima sezione del DEF; d) i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini di crescita dell'economia, di rafforzamento della competitivita' del sistema economico e di aumento dell'occupazione.» - Si riporta il testo del comma 86 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022): «86. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui al comma 85, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o piu' garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato e anche realizzati con l'intervento di universita' e organismi privati di ricerca, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilita' ambientale e che tengano conto degli impatti sociali.» |
| Art. 16
Requisiti di accesso
1. Le imprese controparti degli interventi di cui al presente Capo soddisfano i seguenti requisiti: a) l'impresa presenta due degli ultimi tre bilanci di esercizio, approvati e assoggettati a revisione legale, in utile, fermo restando che l'ultimo di tali bilanci e' riferito ad una data non anteriore di diciotto mesi rispetto alla data della richiesta di intervento; b) l'impresa non si trova in situazione di difficolta', ai sensi dell'articolo 2, n. 18, del Regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento; il presente requisito si intende soddisfatto qualora l'impresa beneficiaria rispetti tutte le condizioni di seguito indicate: 1) in base all'ultima situazione patrimoniale approvata, il rapporto tra le perdite e il capitale sociale e' inferiore al 50 per cento; 2) almeno una volta nel corso degli ultimi due esercizi, il rapporto tra l'indebitamento e il patrimonio netto e' stato inferiore a 7,5 o il rapporto tra il margine operativo lordo e gli interessi e' stato maggiore di 1,0 il tutto come risultante dai relativi bilanci di esercizio approvati e sottoposti a revisione legale; 3) non e' sottoposta a procedura concorsuale e non ricorrono le condizioni previste per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura, su richiesta dei suoi creditori; 4) l'impresa non ha ricevuto un aiuto per il salvataggio non rimborsato, ne' un aiuto per la ristrutturazione ne' e' soggetta a un piano di ristrutturazione, ai sensi della Comunicazione della Commissione recante orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta' (2014/C 249/01)»; c) l'impresa non e' societa' a partecipazione pubblica, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione delle predette societa' in cui la partecipazione pubblica e' inferiore al dieci per cento del capitale sociale e delle societa' quotate, come definite ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del medesimo decreto legislativo n. 175 del 2016; d) alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento, l'impresa non presenta in Centrale Rischi della Banca d'Italia segnalazioni di «sofferenze a sistema» ne' un rapporto tra «totale sconfinamenti per cassa» e «totale accordato operativo per cassa» superiore al venti per cento.
Note all'art. 16: - Per i riferimenti del Regolamento n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 si ved nelle note all'art. 5. - Il testo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e' riportato nelle note all'art. 5. |
| Art. 17
Tipologie e dimensione degli interventi
1. Gli interventi del Patrimonio Destinato di cui al presente Capo sono effettuati mediante: a) la partecipazione ad aumenti di capitale; b) la sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili. 2. Gli interventi disciplinati dal presente Capo sono effettuati dal Patrimonio Destinato esclusivamente in presenza di un contemporaneo co-investimento di almeno un altro investitore privato, come definito ai sensi del quadro normativo dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, complessivamente non inferiore al 30 per cento dell'importo totale dell'intervento richiesto dall'impresa proponente l'investimento. 3. Gli interventi del Patrimonio Destinato sono effettuati nel rispetto dei seguenti limiti: a) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, l'intervento non puo' comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni complessivamente superiore alla percentuale di capitale votante immediatamente inferiore a quella che comporterebbe l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla societa' medesima; b) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni non quotate, l'intervento non puo' comportare l'attribuzione al Patrimonio Destinato di un numero di azioni che attribuiscono il controllo di diritto dell'impresa; c) con riguardo alle societa' per azioni, con azioni non quotate, negli interventi di cui al comma 1, il valore dell'intervento richiesto non puo' in ogni caso essere superiore al valore pre-money risultante dalla valutazione dell'esperto indipendente. 4. L'intervento del Patrimonio Destinato consistente nella sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili non e' inferiore a 1 milione di euro per ciascun prestito e l'intervento consistente nella partecipazione ad aumenti di capitale non e' inferiore a 25 milioni di euro per ciascun aumento di capitale. 5. Nel caso di societa' costituite in forma cooperativa le operazioni di cui al presente Capo sono effettuate mediante la sottoscrizione di strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile. Resta fermo quanto previsto ai commi 2, 3 e 4. Nella definizione dei diritti amministrativi e patrimoniali attributi dagli strumenti finanziari si applicano in quanto compatibili gli articoli 18, 19, 20 e 21. I limiti e le condizioni di intervento che fanno riferimento al capitale sociale dell'impresa richiedente, si intendono riferiti al patrimonio netto contabile della societa' cooperativa beneficiaria, come risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato. Gli strumenti finanziari e la relativa remunerazione costituiscono una riserva divisibile.
Note all'art. 17: - Si riporta il testo vigente dell'articolo 2526 del codice civile: «Art. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le societa' per azioni. L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e' sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell'articolo 2545 ter. Ai possessori di strumenti finanziari non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa' a responsabilita' limitata puo' offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati.» |
| Art. 18
Condizioni economiche degli aumenti di capitale
1. La sottoscrizione di aumenti di capitale da parte del Patrimonio Destinato e' effettuata alle condizioni economiche definite all'esito delle procedure istruttorie di cui all'articolo 25, comma 4, come specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato, tenendo conto anche dei seguenti criteri: a) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, il valore pari al minore tra la media ponderata dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni che precedono la data della richiesta di intervento, nei quindici giorni di calendario che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento; b) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il valore di mercato dell'impresa proponente come risultante da una valutazione effettuata da un Esperto Indipendente; la valutazione dell'Esperto Indipendente si basa su una vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale; la valutazione e' effettuata applicando metodi comunemente applicati nella prassi; il valore di mercato dell'impresa proponente e' approvato dall'organo amministrativo della stessa, previo positivo parere dell'organo di controllo. 2. Le condizioni per la sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte del Patrimonio Destinato sono le medesime, o comunque non deteriori rispetto ad esse, di quelle del co-investimento privato. 3. Fermo restando quanto indicato all'articolo 17, comma 2, in caso di aumento di capitale in opzione ai soci, l'intervento del Patrimonio Destinato e' effettuato, in esercizio del diritto di opzione che sara' ad esso gratuitamente assegnato ovvero con impegno di sottoscrizione dell'inoptato, remunerato a condizioni di mercato oppure con modalita' equipollenti, ad un valore pari al minore fra quello risultante applicando i criteri di cui comma 1, e, ove applicabile, il TERP (prezzo teorico ex diritto) delle azioni di nuova emissione scontato almeno del 10 per cento, come concordato dall'impresa richiedente con le banche collocatrici. |
| Art. 19
Condizioni economiche dei prestiti obbligazionari convertibili
1. Gli interventi del Patrimonio Destinato mediante prestiti obbligazionari convertibili possono essere effettuati esclusivamente a favore di societa' per azioni alle quali e' stato assegnato un rating rilasciato da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) in data non precedente al 31 dicembre 2019. 2. La sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili e' effettuata alle medesime condizioni contemporaneamente offerte al co-investitore privato, comunque nel rispetto delle seguenti condizioni, come eventualmente specificate dal Regolamento del Patrimonio Destinato: a) la durata e' di massimo sette anni, con riferimento alle societa' per azioni, quotate in un mercato regolamentato, e di massimo cinque anni, con riferimento alle societa' per azioni, non quotate; b) il prezzo di sottoscrizione dello strumento e' determinato: 1) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base del valore azionario di mercato dell'impresa richiedente, calcolato sulla base della minore tra le medie ponderate dei prezzi ufficiali di quotazione nei quindici giorni di calendario che precedono la data di richiesta dell'intervento, nei quindici giorni che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento, se anteriore, e nei sei mesi che precedono l'annuncio al mercato della richiesta di intervento; 2) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, con le stesse modalita' previste dall'articolo 18, comma 1, lettera b), in quanto compatibili; c) il valore nominale dello strumento e' determinato: 1) con riferimento alle societa' per azioni, con azioni quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al 140 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai sensi della lettera b) per il numero delle azioni di nuova emissione della societa' da assegnare in conversione ai sensi del relativo regolamento del prestito; 2) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, moltiplicando un valore non superiore al 130 per cento del prezzo di sottoscrizione calcolato ai sensi della precedente lettera b) per il numero delle azioni di nuova emissione della societa' da assegnare in conversione ai sensi del relativo regolamento del prestito; d) lo strumento maturera' interessi pagabili annualmente ad un tasso determinato con riferimento alle societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato, sulla base dei tassi di interesse applicati sul mercato alla data di richiesta dell'intervento in relazione a strumenti simili e, con riferimento alle societa' le cui azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, in funzione del rating attribuito alla societa' da un'agenzia di rating del credito esterna (ECAI); in ogni caso, il tasso di interesse applicabile allo strumento non e' inferiore a zero; e) con riferimento alle societa' per azioni, le cui azioni non sono quotate su un mercato regolamentato, qualora alla data di scadenza del prestito il valore delle azioni da assegnare in conversione sia superiore o uguale al valore nominale dello strumento, l'emittente rimborsa lo strumento, alternativamente, mediante pagamento in denaro di un importo pari al valore delle azioni da assegnare in conversione, ovvero mediante la consegna di tali azioni; il valore delle azioni da assegnare in conversione e' calcolato con le stesse modalita' utilizzate per il calcolo del valore delle azioni alla data di emissione, fermo restando che la valutazione dell'esperto indipendente sia anteriore di non oltre novanta giorni rispetto alla data di scadenza; f) i contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili possono prevedere che ad ogni data di pagamento degli interessi, l'emittente ha il diritto di rimborsare anticipatamente il prestito mediante il pagamento in denaro di un importo pari al maggiore tra il valore nominale dello strumento e il valore delle azioni da assegnare in conversione a tale data. |
| Art. 20
Modalita' di disinvestimento
1. In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato, sono previsti meccanismi contrattuali idonei ad assicurare il disinvestimento. Tali meccanismi contrattuali garantiscono adeguati livelli di valorizzazione dell'investimento effettuato e di protezione dal rischio e possono comprendere, oltre alla possibilita' per l'impresa beneficiaria di acquistare le azioni o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato anche i seguenti: a) per le societa' con azioni per azioni, quotate sui mercati regolamentati, la cessione della partecipazione o degli strumenti finanziari sul mercato a uno o piu' investitori; b) per le societa' per azioni, con azioni non quotate: 1) una procedura che preveda la quotazione delle azioni della societa' beneficiaria al ricorrere dei relativi presupposti e la contestuale dismissione in via prioritaria della partecipazione detenuta dal Patrimonio Destinato; 2) il diritto del Patrimonio Destinato di co-vendita in caso di dismissione della partecipazione dei soci di maggioranza della societa'; 3) il diritto del Patrimonio Destinato di ottenere la vendita della partecipazione dei soci di maggioranza in caso di opportunita' di dismissione del controllo sulla societa'; 4) il diritto del Patrimonio Destinato di recedere dalla societa' o in alternativa l'obbligo dei soci di maggioranza della societa' di acquistare la partecipazione o gli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato. |
| Art. 21
Governance e condizioni pro-concorrenziali
1. In ragione della natura temporanea degli interventi del Patrimonio Destinato e dell'assunzione di partecipazioni di minoranza: a) i contratti relativi all'intervento del Patrimonio Destinato possono prevedere che al Patrimonio Destinato sia attribuito il diritto di designare componenti negli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria in maniera coerente agli standard di mercato di operazioni simili agli interventi disciplinati dal presente decreto; b) il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina i criteri e le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio medesimo esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute. 2. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato possono prevedere, tra l'altro: a) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato, ivi inclusi impegni in materia di riduzione delle disparita' di genere nel sistema retributivo e in materia di parita' di trattamento tra i generi all'interno dell'organizzazione aziendale; b) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni; c) l'impegno dell'impresa richiedente a utilizzare le risorse acquisite anche per effettuare investimenti volti a conseguire obbiettivi connessi alla transizione verde e alla trasformazione digitale; d) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie; e) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attivita' in concorrenza con quelle dell'impresa stessa; f) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attivita' produttive all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero; g) limiti e impegni relativi al rimborso dell'indebitamento esistente nonche' all'utilizzo delle somme erogate dal Patrimonio Destinato; h) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilita' strategiche. |
| Art. 22
Operazioni sul mercato mediante il canale diretto
1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare altresi' interventi diretti in imprese strategiche, intese come le societa' operanti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione, e le societa' di rilevante interesse nazionale individuate secondo i requisiti dimensionali e di settore definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come indicati all'articolo 5, che alle date di richiesta e di erogazione dell'intervento hanno i seguenti requisiti in via cumulativa: a) azioni quotate sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., aventi una capitalizzazione maggiore di 250 milioni; b) un flottante maggiore del 25 per cento; c) il volume medio giornaliero degli scambi delle azioni nei sei mesi precedenti l'intervento maggiore di 1 milione di euro. 2. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere effettuati tramite: a) acquisto di prestiti obbligazionari convertibili; b) acquisto di azioni sul mercato primario e secondario, con modalita' operative in linea con le prassi di mercato. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1.
Note all'art. 22: - Il Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2019 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione e' pubblicato nella GUUE 21 marzo 209 L 79. - Il testo del comma 8-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e' riportato nelle note all'art. 2. |
| Art. 23
Operazioni sul mercato secondario mediante il canale indiretto
1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare altresi' interventi indiretti in favore di imprese strategiche, come definite al precedente articolo 22, comma 1, che hanno i seguenti requisiti: a) le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione; b) abbiano una capitalizzazione inferiore a euro 250 milioni. 2. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote di OICR, gestiti da societa' per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e controllate da CDP S.p.A., che investono prevalentemente in societa' di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia, e i cui obiettivi e politica di investimento sono coerenti con le finalita' di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalita' di intervento dello stesso previsti dall'articolo 27 del decreto-legge e dal presente decreto, come ulteriormente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato. Il Regolamento del Patrimonio Destinato individua adeguati presidi per la gestione di eventuali conflitti di interesse di CDP S.p.A. 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono effettuati solo qualora relativi alla realizzazione di operazioni incidenti sugli obiettivi di politica industriale di cui all'articolo 15, comma 1.
Note all'art. 23: - Si riporta il testo dell'articolo 34 del citato decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52): «Art. 34 (Autorizzazione della societa' di gestione del risparmio). - 1. La Banca d'Italia, sentita la Consob, autorizza le Sgr all'esercizio del servizio di gestione collettiva del risparmio con riferimento sia agli OICVM sia ai FIA, nonche' all'esercizio del servizio di gestione di portafogli, del servizio di consulenza in materia di investimenti e del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, quando ricorrono le seguenti condizioni: a) sia adottata la forma di societa' per azioni; b) la sede legale e la direzione generale della societa' siano situate nel territorio della Repubblica; c) il capitale sociale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d'Italia; d) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo siano idonei, secondo quanto previsto dall'articolo 13; e) i titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 15, comma 1, hanno i requisiti e soddisfano i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni per il divieto previsto dall'articolo 15, comma 2; f) la struttura del gruppo di cui e' parte la societa' non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza sulla societa' stessa e siano fornite almeno le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 15, comma 5; g) venga presentato, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l'attivita` iniziale nonche' una relazione sulla struttura organizzativa; h) la denominazione sociale contenga le parole "societa' di gestione del risparmio". 2. L'autorizzazione e' negata quando dalla verifica delle condizioni indicate nel comma 1 non risulta garantita la sana e prudente gestione. 3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dall'autorizzazione quando la societa' di gestione del risparmio non abbia iniziato o abbia interrotto lo svolgimento dei servizi autorizzati. 4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di societa' di gestione del risparmio.» - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 24
Operazioni relative alla ristrutturazione di imprese
1. Il Patrimonio Destinato puo' effettuare interventi relativi a operazioni di ristrutturazione di societa' che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditivita', alle condizioni indicate nel presente articolo e ulteriormente specificate nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 2. Il Patrimonio Destinato effettua i propri interventi ai sensi del presente articolo, in via diretta, prevalentemente mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale, in presenza di un co-investimento, contemporaneo e alle medesime condizioni, da parte di uno o piu' co-investitori privati, inclusi gli azionisti esistenti della societa' richiedente, i quali co-investano nuove risorse per cassa di importo complessivamente non inferiore a quello dell'intervento del Patrimonio Destinato. Gli interventi di cui al comma 1 relativi a societa' per azioni costituite in forma cooperativa sono effettuati tenendo conto della specifica normativa ad esse applicabile. 3. Gli interventi del Patrimonio Destinato, di cui al comma 2 non possono essere comunque inferiori a 250 milioni di euro, per ciascun intervento. L'impresa deve presentare, in sede di richiesta di intervento, un piano di ristrutturazione attestato da un esperto indipendente, da cui emerga la sostenibilita' dell'indebitamento e un fair value dell'impresa stessa, calcolato con i criteri previsti all'articolo 9 per le societa' non quotate, che abbia un valore «pre-money» positivo prima della nuova finanza immessa. 4. I contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ai sensi del comma 2 possono prevedere, tra l'altro: a) specifici diritti di governance in favore del Patrimonio Destinato, inclusi diritti di veto su determinate materie riservate in favore del Patrimonio Destinato e diritti di nomina dei componenti degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa beneficiaria e dei dirigenti apicali; b) eventi che determinano lo stralcio delle esposizioni debitorie della societa' ovvero la loro conversione in poste di patrimonio netto in casi di eccessivo indebitamento; c) specifiche dichiarazioni e impegni dell'impresa beneficiaria e dei suoi soci di controllo, ove presenti, fino alla cessazione dell'intervento del Patrimonio Destinato; d) specifiche ipotesi di risoluzione anticipata dell'intervento in caso di violazione di tali dichiarazioni o impegni; e) impegni dell'impresa richiedente a utilizzare le risorse acquisite per le finalita' connesse alla sua ristrutturazione e al ripristino dell'equilibrio patrimoniale ovvero finanziario; f) limiti e impegni relativi alla distribuzione di dividendi e al riacquisto di azioni proprie; g) l'impegno dei soci di maggioranza dell'impresa richiedente a non avviare attivita' in concorrenza con quelle dell'impresa stessa; h) l'impegno dell'impresa richiedente a non delocalizzare know-how e attivita' produttive all'estero e a non trasferire la sede sociale all'estero; i) limiti alla remunerazione degli amministratori e dei dirigenti apicali o con responsabilita' strategiche. 5. Possono presentare richiesta per l'intervento ai sensi del comma 2 anche le imprese che versino in una situazione di crisi reversibile che abbiano presentato domanda, o comunque abbiano avuto accesso, a una delle procedure di cui all'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero al concordato preventivo. 6. Le operazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate dal Patrimonio Destinato anche in via indiretta, mediante la sottoscrizione di quote o azioni di OICR alternativi italiani, inclusi gli OICR di credito, o FIA UE, in presenza delle seguenti condizioni: a) le quote o azioni dell'OICR siano sottoscritte, alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato, da parte di uno o piu' co-investitori privati, ovvero all'intervento del Patrimonio Destinato, effettuato per il tramite dell'OICR, partecipino uno o piu' co-investitori privati alle medesime condizioni; b) gli obiettivi e la politica di investimento degli OICR devono essere coerenti con le finalita' di intervento del Patrimonio Destinato e i limiti relativi alle modalita' di intervento dello stesso previsti dall'articolo 27 del decreto-legge e dal presente decreto, come eventualmente specificati dal Regolamento del Patrimonio Destinato; c) l'ammontare dell'OICR (da intendersi come il maggiore tra l'ammontare degli impegni di sottoscrizione raccolti e l'ammontare delle attivita' risultanti dall'ultima relazione annuale o semestrale approvata) sia almeno pari a 100 milioni di euro; d) fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, ciascun investimento dell'OICR sia mantenuto nel limite del 20 per cento dell'ammontare dell'OICR stesso; e) l'ammontare delle quote o azioni dell'OICR sottoscritte dal Patrimonio Destinato sia almeno pari a euro 30 milioni di euro e non superiore al 49 per cento dell'ammontare dell'OICR.
Note all'art. 24: - Si riporta il testo dell'articolo 182-bis del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa): «Art. 182-bis (Accordi di ristrutturazione dei debiti). - L'imprenditore in stato di crisi puo' domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicita' dei dati aziendali e sull'attuabilita' dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneita' ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini: a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti gia' scaduti a quella data; b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione. L'accordo e' pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, ne' acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168, secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo' anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione e' decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e' conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'articolo 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma puo' essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma lettere a), b), c) e d), e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneita' della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonche' del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita' a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine e' depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.» - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 25
Principi dell'istruttoria
1. Il Patrimonio Destinato adotta procedure istruttorie improntate a criteri di celerita' e volte ad assicurare l'esame tempestivo delle istanze pervenute. A tal fine, sono previste procedure e schemi preordinati che si basano sulle dichiarazioni e sui dati forniti dall'impresa richiedente, fatti salvi i casi in cui l'intervento avviene a condizioni non standardizzabili. 2. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, ad eccezione degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie del Patrimonio Destinato sono improntate alla massima semplificazione e celerita' operativa secondo quanto previsto agli articoli 26 e 27 e, ove applicabili, su meccanismi di oggettiva comprova dei requisiti, secondo quanto indicato dall'articolo 27, comma 2. 3. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), le procedure istruttorie, volte a valutare anche le prospettive di redditivita' sufficienti, tra l'altro, ad assicurare il rimborso del finanziamento, sono basate sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dall'impresa richiedente ai sensi dell'articolo 27 e sono comunque semplificate e commisurate al genere di operazioni intraprese, come eventualmente specificato dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 4. Con riferimento agli interventi del Patrimonio Destinato di cui al Titolo III, le procedure istruttorie includono, tra l'altro, la valutazione delle prospettive di rendimento dell'investimento effettuato dal Patrimonio Destinato, determinato sulla base di analisi ex ante effettuate mediante l'utilizzo di metodologie di valutazione comunemente applicate nella prassi. Le procedure istruttorie includono altresi' la valutazione della coerenza dell'investimento con quanto previsto all'articolo 15, comma 1. 5. L'impresa richiedente assume piena responsabilita' civile, amministrativa e penale, anche ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per la correttezza, completezza, veridicita' e aggiornamento delle dichiarazioni e dei dati forniti ai fini della procedura.
Note all'art. 25: - Si riporta il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 76 (L) (Norme penali). - 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale e' aumentata da un terzo alla meta'. 2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile.» |
| Art. 26
Soggetti deputati all'istruttoria
1. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, le attivita' istruttorie, di esecuzione e gestione degli impieghi del Patrimonio Destinato possono essere effettuate da CDP S.p.A. tramite banche o altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale, ivi incluse le societa' di revisione. Tali soggetti sono accreditati da CDP S.p.A. sulla base di requisiti determinati ed espletano le attivita' a condizioni tecniche ed economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 2. L'impresa richiedente si avvale, per la presentazione delle richieste di intervento, di soggetti presenti nell'elenco di operatori accreditati da CDP S.p.A. con modalita' tali da prevenire ipotesi di conflitto di interessi, come definite nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 3. Il soggetto accreditato dichiara a CDP S.p.A., sotto la sua esclusiva responsabilita', di avere effettuato l'attivita' istruttoria in conformita' alle previsioni del decreto-legge, del presente decreto, del Regolamento del Patrimonio Destinato e delle regole di accreditamento definite con CDP S.p.A. 4. La determinazione del valore di mercato delle imprese richiedenti con azioni non quotate su mercati regolamentati nonche' l'attestazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 24, comma 3, sono effettuate da Esperti Indipendenti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale accreditati da CDP S.p.A. sulla base di requisiti determinati, che espletano tali attivita' a condizioni tecniche ed economiche prefissate, secondo quanto stabilito nel Regolamento del Patrimonio Destinato. Ove necessario ai sensi del presente decreto, l'impresa richiedente si avvale dell'Esperto Indipendente nell'ambito dell'elenco dei soggetti accreditati da CDP S.p.A. con modalita' tali da prevenire ipotesi di conflitto di interessi, come definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato. 5. In caso di finalizzazione degli interventi di cui al Titolo II, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria l'80 per cento dei costi dell'istruttoria, di esecuzione e di gestione della posizione, nonche' di determinazione del valore di mercato, sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati, secondo le modalita' e nei limiti massimi definiti nel Regolamento del Patrimonio Destinato per la durata del contratto e comunque non oltre l'eventuale conversione degli strumenti finanziari. 6. I costi di istruttoria, valutazione ed esecuzione relativi agli interventi di cui al Titolo III, nonche' quelli eventualmente sostenuti successivamente alla scadenza del contratto ovvero dopo la conversione degli strumenti finanziari, sono sostenuti interamente dall'impresa controparte. |
| Art. 27 Modalita' di effettuazione dell'istruttoria e dichiarazioni dell'impresa richiedente
1. Con riferimento agli interventi di cui al Titolo II, l'istruttoria si svolge secondo procedure semplificate e accelerate nell'ambito delle quali CDP S.p.A., anche tramite gli eventuali soggetti accreditati verifica, su base documentale, le dichiarazioni autocertificate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di cui al successivo comma 2 e la sussistenza degli indicatori comprovanti i requisiti di cui all'articolo 5. 2. L'impresa richiedente, tramite dichiarazione autocertificata, sottoscritta dal legale rappresentate, previa specifica deliberazione dell'organo amministrativo della societa' e acquisito il parere dell'organo di controllo, ove presente, deve attestare quanto di seguito previsto, come eventualmente integrato dal Regolamento del Patrimonio Destinato: a) con riguardo agli interventi di cui al Titolo II: 1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate e' il legale rappresentante dell'impresa e tutte le dichiarazioni autocertificate sono state approvate dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo dell'impresa; 2) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1; 3) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e); 4) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3; 5) l'impresa dichiara che, superato lo stato di temporanea difficolta' causato dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, puo' proseguire la propria attivita' in continuita' e puo' adempiere alle obbligazioni assunte in relazione all'investimento del Patrimonio Destinato; 6) l'impresa si e' dotata di assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente i segnali di crisi prescritti dagli articoli 2086, secondo comma, nonche' dagli articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475, primo comma, del codice civile; 7) l'impresa dispone dei titoli amministrativi e delle altre autorizzazioni necessarie per operare sul mercato di riferimento; 8) l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le informazioni necessarie ai fini del rispetto degli obblighi di adeguata verifica, ai sensi del decreto legislativo 21 novembre del 2007, n. 231, in materia di prevenzione del riciclaggio; 9) l'impresa non e' destinataria di provvedimenti di congelamento di fondi e risorse economiche o di altre limitazioni in base a normative nazionali o sovranazionali che dispongono misure restrittive nei confronti di determinati Stati o nei confronti di determinati soggetti e opera in conformita' a tali normative; 10) nei confronti dell'impresa non e' stata pronunciata sentenza di condanna ne' di applicazione della sanzione ai sensi dell'articolo 63 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche non passata in giudicato, e l'impresa non e' a conoscenza della pendenza di procedimenti a suo carico in relazione agli illeciti amministrativi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 11) gli amministratori o i direttori generali dell'impresa non sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non hanno riportato condanne, ne' sono stati destinatari di sentenze di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passate in giudicato, per delitti dolosi commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, previsti dalla sezione III del Capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 12) nei confronti degli amministratori, dei soci che detengono una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile e del titolare effettivo, quest'ultimo cosi' come identificabile ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e relative disposizioni attuative, non e' intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; 13) ai sensi della vigente normativa antimafia, nei confronti dell'impresa non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto legislativo con le conseguenze di cui all'articolo 27 del decreto-legge; e l'impresa ha fornito e si impegna a fornire le informazioni necessarie ai fini delle verifiche da parte di CDP S.p.A.; 14) l'impresa non e' a conoscenza ne' ha in essere controversie in atto o contenziosi pendenti, amministrativi, tributari o civili pendenti che abbiano o possano avere diretta incidenza sulla continuita' aziendale; 15) non si trova in situazione di grave irregolarita' fiscale o contributiva come definita all'articolo 3, comma 1, lettera c); se del caso, e' presentata la documentazione attestante l'impegno vincolante di cui all'articolo 3, comma 3; 16) in caso di aumenti di capitale di societa' non quotate, l'esperto che ha effettuato la valutazione del valore di mercato dell'impresa e' indipendente, ai sensi dell'articolo 2343-ter, secondo comma, lettera b), del codice civile, dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sulla societa' medesima; 17) l'impresa dichiara espressamente ed irrevocabilmente che tutte le informazioni, dichiarazioni e attestazioni ed obblighi ivi indicati sono veritieri, completi e corretti e che pertanto CDP S.p.A. e i soggetti dalla medesima eventualmente delegati possono farvi pieno affidamento, essendo consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi o il loro uso e' punito ai sensi del codice penale, a norma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; 18) l'impresa prende atto che, in ogni caso, CDP S.p.A., anche attraverso i soggetti istituzionali a cio' deputati, potra' effettuare in ogni momento controlli successivi sulla documentazione prodotta dall'impresa ovvero a disposizione del pubblico ai fini della verifica della correttezza delle dichiarazioni rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; b) con riguardo agli interventi di cui al Titolo III, Capo I, oltre alle dichiarazioni autocertificate di cui al comma 2, lettera a), da 5) a 17): 1) il soggetto che sottoscrive le dichiarazioni autocertificate e' il legale rappresentante dell'impresa e tutte le dichiarazioni autocertificate sono state approvate dall'organo amministrativo, previo parere dell'organo di controllo dell'impresa; 2) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1; 3) sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 16; 4) dall'ultimo bilancio di esercizio soggetto a revisione legale dell'impresa risulta una situazione di continuita' aziendale; 5) l'impresa dichiara che tale bilancio e' completo, veritiero e corretto in ogni aspetto sostanziale e non vi sono fatti materiali rilevanti occorsi successivamente alla sua approvazione non dipendenti dall'emergenza correlata all'epidemia da COVID-19. 3. Con riguardo agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e al Titolo III, Capo I, l'impresa richiedente produce i seguenti documenti: a) una descrizione delle attivita' e della struttura societaria dell'impresa; b) gli ultimi tre bilanci di esercizio e, ove presenti, i bilanci consolidati regolarmente approvati e sottoposti a revisione legale, nonche', ove presente, una situazione patrimoniale intermedia successiva redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio; c) un documento che dia evidenza dell'indebitamento finanziario esistente dell'impresa; d) un piano industriale individuale e, ove presente, consolidato, che sia relativo almeno ai tre anni successivi alla data di richiesta dell'intervento; e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), e all'articolo 16, comma 1, lettera b), un report prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa; f) ogni altro documento richiesto da CDP S.p.A. necessario per il completamento dell'istruttoria. 4. L'impresa richiedente produce altresi', secondo quanto previsto nel presente decreto: a) con riferimento agli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11, comma 2, lettera c), numero 2), 18 e 19 concessi in favore di societa' non quotate, una valutazione effettuata da un esperto indipendente del valore di mercato dell'impresa richiedente effettuata sulla base degli esiti della vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale; b) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, lettera c), numero 2), concessi in favore di societa' non quotate, un'attestazione effettuata da un esperto indipendente del valore dell'impresa richiedente; c) solo nel caso in cui sia una societa' con azioni non quotate su un mercato regolamentato, una dichiarazione dell'organo amministrativo, acquisito il parere del revisore legale sulla medesima, in cui si attesta che il valore di mercato dell'impresa richiedente, anche tenuto conto delle sue prospettive, sulla base dell'ultimo bilancio d'esercizio approvato e degli esiti della vendor due diligence predisposta dal revisore legale dell'impresa richiedente, se presente, ovvero da altri soggetti dotati di adeguata esperienza e qualificazione professionale ovvero, a seconda dei casi, della situazione patrimoniale intermedia successiva, non e' inferiore al rispettivo patrimonio netto contabile preso a riferimento; d) un piano di utilizzo dei fondi con le modalita' definite nel Regolamento del Patrimonio Destinato; e) con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), un report prodotto dall'agenzia di rating del credito esterna (ECAI) che dia evidenza del rating assegnato all'impresa. 5. In ogni caso, quale condizione sospensiva della delibera concernente l'intervento del Patrimonio Destinato, l'impresa richiedente produce l'autocertificazione ovvero l'attestazione dell'avvenuto completamento di tutte le procedure societarie e contrattuali funzionali a consentire l'investimento del Patrimonio Destinato medesimo. 6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 10, del decreto-legge, il rilascio dell'informazione antimafia interdittiva comporta la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato ovvero il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile. 7. Ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, la non veridicita' delle dichiarazioni autocertificate comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti, ivi compresi la risoluzione di diritto dei contratti che disciplinano l'intervento del Patrimonio Destinato e il recesso per tutte le azioni sottoscritte o acquistate dal Patrimonio Destinato, anche in deroga agli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 46 (R) (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualita' personali e fatti: a) data e il luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti civili e politici; e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; f) stato di famiglia; g) esistenza in vita; h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente; i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni; l) appartenenza a ordini professionali; m) titolo di studio, esami sostenuti; n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica; o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali; p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria; r) stato di disoccupazione; s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; t) qualita' di studente; u) qualita' di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo; z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio; aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; cc) qualita' di vivenza a carico; dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.» «Art. 47 (R) (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'articolo 38. (R) 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R) 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di Polizia Giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)» - Si riporta il testo degli articoli 2086, 2257, 2380-bis, 2409-bis, 2409-novies e 2475 del codice civile: «Art. 2086 (Gestione dell'impresa). - L'imprenditore e' il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuita' aziendale, nonche' di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuita' aziendale.» «Art. 2257 (Amministrazione disgiuntiva). - L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della societa' spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a piu' soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.» «Art. 2380-bis (Amministrazione della societa'). - La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. L'amministrazione della societa' puo' essere affidata anche a non soci. Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non e' nominato dall'assemblea.» «Art. 2409-novies (Consiglio di gestione). - La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Puo' delegare proprie attribuzioni ad uno o piu' dei suoi componenti; si applicano in tal caso il terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2381. L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente al consiglio di gestione. E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due. Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto. I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del consiglio di gestione sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dal consiglio di sorveglianza in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' componenti del consiglio di gestione, il consiglio di sorveglianza provvede senza indugio alla loro sostituzione.» «Art. 2475 (Amministrazione della societa'). - L'istituzione degli assetti di cui all'articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della societa' e' affidata a uno o piu' soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479. All'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383. Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione. L'atto costitutivo puo' tuttavia prevedere, salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo, che l'amministrazione sia ad esse affidata disgiuntamente oppure congiuntamente; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258. Qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo puo' prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonche' le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.» - Il citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 14 dicembre 2007, n. 290, Supplemento Ordinario n. 268. - Il testo dell'articolo 63 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e' riportato nelle note all'art. 3. - Il riferimento al testo della sezione III del Capo I del citato decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e' riportato nelle note all'art. 3. - Il riferimento al testo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'articolo 2359 del codice civile e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione) e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo degli articoli 67 e 84, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136) e' riportato nelle note all'art. 3. - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle Premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2343-ter del codice civile: «Art. 2343-ter (Conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima). - Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento. Fuori dai casi in cui e' applicabile il primo comma, non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al fair value iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente quello nel quale e' effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento, ovvero; b) al valore risultante da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi il conferimento e conforme ai principi e criteri generalmente riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto del conferimento, a condizione che essa provenga da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento, dalla societa' e dai soci che esercitano individualmente o congiuntamente il controllo sul soggetto conferente o sulla societa' medesima, dotato di adeguata e comprovata professionalita'. Chi conferisce beni o crediti ai sensi del primo e secondo comma presenta la documentazione dalla quale risulta il valore attribuito ai conferimenti e la sussistenza, per i conferimenti di cui al secondo comma, delle condizioni ivi indicate. La documentazione e' allegata all'atto costitutivo. L'esperto di cui al secondo comma, lettera b), risponde dei danni causati alla societa', ai soci e ai terzi. Ai fini dell'applicazione del secondo comma, lettera a), per la definizione di "fair value" si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea.» - Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' riportato nelle note all'art. 25. - Si riporta il testo degli articoli da 2437 a 2437-sexies del codice civile: «Art. 2437 (Diritto di recesso). - Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attivita' della societa'; b) la trasformazione della societa'; c) il trasferimento della sede sociale all'estero; d) la revoca dello stato di liquidazione; e) l'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto; f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso; g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione. Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti: a) la proroga del termine; b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari. Se la societa' e' costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio puo' recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto puo' prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle societa' che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio puo' prevedere ulteriori cause di recesso. Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le societa' soggette ad attivita' di direzione e coordinamento. E' nullo ogni patto volto ad escludere o rendere piu' gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.» «Art. 2437-bis (Termini e modalita' di esercizio). - Il diritto di recesso e' esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalita' del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso e' diverso da una deliberazione, esso e' esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Le azioni per le quali e' esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non puo' essere esercitato e, se gia' esercitato, e' privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la societa' revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della societa'.» «Art. 2437-ter (Criteri di determinazione del valore delle azioni). - Il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso. Il valore di liquidazione delle azioni e' determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della societa' e delle sue prospettive reddituali, nonche' dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati e' determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso. Lo statuto delle societa' con azioni quotate in mercati regolamentati puo' prevedere che il valore di liquidazione sia determinato secondo i criteri indicati dai commi 2 e 4 del presente articolo, fermo restando che in ogni caso tale valore non puo' essere inferiore al valore che sarebbe dovuto in applicazione del criterio indicato dal primo periodo del presente comma. Lo statuto puo' stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonche' altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione e' determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte piu' diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349.» «Art. 2437-quater (Procedimento di liquidazione). - Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio. L'offerta di opzione e' depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate. Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi. In caso di mancato collocamento ai sensi delle disposizioni dei commi precedenti entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della societa' utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 2357. In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della societa'. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell'articolo 2445; ove l'opposizione sia accolta la societa' si scioglie.» «Art. 2437-quinquies (Disposizioni speciali per le societa' con azioni quotate sui mercati regolamentati). - Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alla deliberazione che comporta l'esclusione dalla quotazione.» «Art. 2437-sexies (Azioni riscattabili). - Le disposizioni degli articoli 2437 ter e 2437 quater si applicano, in quanto compatibili, alle azioni o categorie di azioni per le quali lo statuto prevede un potere di riscatto da parte della societa' o dei soci. Resta salva in tal caso l'applicazione della disciplina degli articoli 2357 e 2357 bis.» - Si riporta il testo dell'articolo 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa): «Art. 75 (R) (Decadenza dai benefici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 1-bis. La dichiarazione mendace comporta, altresi', la revoca degli eventuali benefici gia' erogati nonche' il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio. (L)» - Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e' riportato nelle note all'art. 25. |
| Art. 28 Controlli successivi e collaborazione con autorita' e amministrazioni e con la Guardia di finanza
1. Ferme restando le verifiche previste dall'articolo 27, comma 10, del decreto-legge per ciascuna delle imprese beneficiarie, il Regolamento del Patrimonio Destinato definisce un sistema di controlli, anche successivi e a campione, in ordine alla sussistenza dei requisiti per tutta la durata del contratto, garantendo una copertura annuale pari ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del totale delle imprese beneficiarie. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, nonche' al fine di assicurare l'efficacia e la rapidita' d'intervento e di rafforzare i presidi di legalita', CDP S.p.A. puo' stipulare protocolli di collaborazione e di scambio di informazioni con istituzioni e amministrazioni pubbliche, ivi incluse le autorita' di controllo, regolazione e vigilanza, nonche' con l'autorita' giudiziaria e con la Guardia di finanza.
Note all'art. 28: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 29
Contenuto del Regolamento
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge e dal presente decreto, il Regolamento del Patrimonio Destinato disciplina, tra l'altro: a) le caratteristiche degli strumenti finanziari di partecipazione emessi a fronte degli apporti del Ministero dell'economia e delle finanze; b) le operazioni funzionali al reperimento della provvista da parte del Patrimonio Destinato, ivi inclusi i titoli obbligazionari e gli altri strumenti finanziari di debito emessi in favore di investitori terzi, le anticipazioni di liquidita' da parte di CDP S.p.A. e il regime delle relative garanzie; c) la gestione e il deposito della liquidita' del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti; d) i criteri puntuali per la riconduzione delle imprese ai settori di cui all'articolo 5, comma 1, numeri 1) e 2); e) i termini e le condizioni di dettaglio degli interventi disciplinati dal Titolo II; f) la gestione e il deposito degli strumenti finanziari del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti; g) l'eventuale reinvestimento delle somme derivanti dalla gestione, anche a valere sugli eventuali comparti diversi; h) lo specifico sistema di gestione, organizzazione e di deleghe interne di CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti, anche in deroga alle previsioni statutarie; i) le operazioni in conflitto di interesse e con parti correlate; l) i criteri e le priorita' sulla base dei quali il Patrimonio Destinato esercita i diritti di voto connessi alle partecipazioni detenute; m) i limiti di concentrazione degli investimenti del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti; n) i termini dell'istruttoria, i requisiti per l'accreditamento dei soggetti deputati all'istruttoria, le condizioni tecniche ed economiche per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 26, comma 1, e le eventuali ipotesi di conflitto di interessi con l'impresa richiedente; o) i requisiti per l'accreditamento degli Esperti Indipendenti che devono rilasciare le valutazioni o attestazioni richieste dal presente decreto; p) i meccanismi di rimborso alle imprese beneficiarie dei costi dell'istruttoria sostenuti; q) in caso di costituzione di comparti da parte del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., le modalita' di destinazione delle risorse e di rimodulazione delle stesse, anche tra comparti; r) le modalita' attraverso le quali e' valutata la coerenza degli investimenti con quanto previsto dall'articolo 15, comma 1; s) le modalita' di definizione del piano di utilizzo dei fondi di cui all'articolo 27, comma 4, lettera d); t) le modalita' con cui, in caso di finalizzazione dell'intervento, il Patrimonio Destinato rimborsa all'impresa beneficiaria i costi dell'istruttoria e di gestione della posizione sostenuti nei confronti dei soggetti accreditati di cui all'articolo 26, comma 4; u) le modalita' di rendicontazione degli interventi effettuati, ai sensi dell'articolo 31; v) la liquidazione del Patrimonio Destinato e degli eventuali comparti e la destinazione degli avanzi di gestione. |
| Art. 30
Rapporti tra CDP S.p.A. e il Patrimonio Destinato
1. CDP S.p.A. adotta presidi per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse relative agli impieghi del patrimonio, attuali o potenziali, individuate dal Regolamento del Patrimonio Destinato. |
| Art. 31
Rendicontazione degli interventi effettuati
1. CDP S.p.A. trasmette ogni trimestre al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico la lista degli interventi effettuati, secondo le modalita' previste dal Regolamento del Patrimonio Destinato, rappresentando le metodologie seguite per verificare la rispondenza degli interventi realizzati nel predetto trimestre rispetto agli obiettivi prefissati, anche con riguardo ai rischi assunti e ai rendimenti attesi. Il Ministero dell'economia e delle finanze si riserva la facolta' di richiedere qualsiasi ulteriore dato o informazione, anche ai fini della presentazione della relazione di cui all'articolo 27, comma 18-bis, del decreto-legge o di eventuali ulteriori informative richieste dalle Camere.
Note all'art. 31: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 32
Remunerazione di CDP S.p.A.
1. La remunerazione di CDP S.p.A. a valere sul Patrimonio Destinato e' pari ai costi sostenuti da CDP S.p.A. per la gestione del Patrimonio Destinato, secondo i meccanismi previsti dal Regolamento del Patrimonio Destinato. |
| Art. 33
Piano economico-finanziario del Patrimonio Destinato
1. Nella fase iniziale, tenuto conto dell'esigenza di assicurare pieno sostegno al sistema economico-produttivo, il Piano economico-finanziario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge, e' predisposto secondo un criterio di congruita' basato sull'integrale impiego degli apporti ricevuti per interventi in favore delle imprese indicati dal decreto-legge, dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 2. Nella definizione delle prospettive di redditivita' del Patrimonio Destinato, il Piano economico-finanziario tiene conto: a) in relazione agli interventi di cui al Titolo II, dei principi di temporaneita', tempestivita' ed efficacia degli interventi, nonche' della redditivita' su base aggregata degli stessi; b) in relazione agli interventi di cui al Titolo III, delle prospettive di redditivita' delle imprese a favore delle quali e' effettuato l'intervento. 3. Il Piano economico-finanziario e' approvato con la delibera del consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge, successivamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dispone gli apporti ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del decreto-legge. 4. A partire dalla chiusura del terzo esercizio successivo alla costituzione del Patrimonio Destinato, al fine di dare conto dell'effettivo andamento degli interventi, su eventuale richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze: a) il Piano economico finanziario e' aggiornato secondo un criterio di congruita' tra gli apporti effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze e l'ammontare degli interventi effettivamente realizzati dal Patrimonio Destinato; b) il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A. delibera la restituzione della quota di apporti effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze che risulti eventualmente eccedente, sulla base del Piano economico-finanziario aggiornato, rispetto agli interventi effettivamente realizzati, o da effettuare, dal Patrimonio Destinato. L'entita' delle restituzioni non puo' superare la differenza, se positiva, tra il patrimonio netto contabile del Patrimonio Destinato ed il 120 per cento del totale degli investimenti effettuati, o da effettuare, in favore di imprese che abbiano presentato una richiesta di intervento alla data della richiesta di restituzione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze; c) l'eventuale restituzione degli apporti di cui alla lettera b) avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e puo' avvenire, in via preferenziale, in denaro o comunque in attivita' liquide. Le risorse in denaro e i proventi in denaro delle attivita' liquide vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.
Note all'art. 33: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 34 Modalita' di remunerazione e rimborso degli strumenti finanziari del MEF
1. In sede di approvazione del rendiconto annuale del Patrimonio Destinato, il consiglio di amministrazione di CDP S.p.A., previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, puo' deliberare l'entita' della eventuale remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti dell'utile d'esercizio del Patrimonio Destinato. 2. La distribuzione degli attivi di liquidazione del Patrimonio Destinato avviene a valere sugli strumenti finanziari partecipativi emessi in favore del Ministero dell'economia e delle finanze in sede di liquidazione del Patrimonio Destinato, al termine della sua durata, come eventualmente estesa o anticipata ai sensi dell'articolo 27, comma 14, del decreto-legge, e sulla base del rendiconto finale del Patrimonio Destinato medesimo. Tale distribuzione puo' avvenire in natura ovvero in denaro, in ogni caso fino a integrale estinzione degli strumenti finanziari partecipativi emessi. Per la parte in denaro le risorse vengono riassegnate al Fondo per l'Ammortamento dei titoli di Stato.
Note all'art. 34: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 35
Conto corrente di tesoreria, remunerazione e funzionamento
1. Le disponibilita' liquide del Patrimonio Destinato sono accreditate sul conto corrente fruttifero n. 25083 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestato a Cassa depositi e prestiti S.p.A. - Patrimonio Rilancio. 2. Sulla giacenza del conto il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde un interesse determinato semestralmente secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360, sulla base di un tasso pari alla media aritmetica semplice dei tassi lordi di rendimento, rilevati all'emissione, dei Buoni ordinari del Tesoro (BOT) con scadenza a sei mesi emessi nello stesso semestre. 3. Nel caso in cui il tasso di cui al comma 2 sia negativo, l'interesse e' pari a zero. 4. Qualora nel periodo di riferimento non vengano offerti all'asta BOT con scadenza a sei mesi, il tasso del conto corrente non subisce variazioni. 5. Gli interessi sulle somme che affluiscono al conto di cui al presente articolo decorrono dal giorno dovuto per il versamento e cessano al giorno dovuto per il prelevamento e sono liquidati a semestralita' maturate. |
| Art. 36
Operazioni di provvista del Patrimonio Destinato
1. Al fine di dotare il Patrimonio Destinato delle risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi disciplinati dal presente decreto, CDP S.p.A. e' autorizzata a porre in essere con il Patrimonio Destinato operazioni di finanziamento, anche garantite dai titoli di Stato nella disponibilita' del Patrimonio Destinato, anche ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, nonche' operazioni di vendita, permuta o altre operazioni aventi ad oggetto detti titoli con terzi, ovvero in contropartita diretta con il Patrimonio Destinato. Al fine di perfezionare tali operazioni nonche' per ottenere la libera, piena ed esclusiva titolarita' dei titoli di Stato, CDP S.p.A. potra' desegregare i titoli di Stato nella disponibilita' del Patrimonio Destinato trasferendo gli stessi al patrimonio di CDP S.p.A.
Note all'art. 36: - Si riporta il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 (Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria): «Art. 5 (Potere di disposizione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno). - 1. Il creditore pignoratizio puo' disporre, anche mediante alienazione, delle attivita' finanziarie oggetto del pegno, se previsto nel contratto di garanzia finanziaria e conformemente alle pattuizioni in esso contenute. 2. Il creditore pignoratizio che si sia avvalso della facolta' indicata nel comma 1 ha l'obbligo di ricostituire la garanzia equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro la data di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita. 3. La ricostituzione della garanzia equivalente non comporta costituzione di una nuova garanzia e si considera effettuata alla data di prestazione della garanzia originaria. 4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma 2, si verifichi un evento determinante l'escussione della garanzia, tale obbligo puo' essere oggetto della clausola di «close-out netting». In mancanza di tale clausola, il creditore pignoratizio procede all'escussione della garanzia equivalente in conformita' a quanto previsto nell'articolo 4.» |
| Art. 37
Operazioni di provvista con terzi
1. Il Patrimonio Destinato puo' raccogliere provvista attraverso l'emissione di titoli obbligazionari o altri strumenti finanziari di debito, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge. 2. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 possono essere sottoscritti da investitori anche non qualificati nonche', avuto riguardo a quanto previsto dall'articolo 27, comma 18-ter, del decreto-legge, da OICR, fermo restando il rispetto di ogni applicabile disposizione normativa e regolamentare sia primaria sia secondaria, comunitaria e nazionale. 3. I titoli e gli strumenti finanziari di cui al comma 1 potranno essere ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati ovvero sistemi multilaterali di negoziazione. 4. Dell'emissione dei titoli e degli strumenti finanziari di cui al comma 1 e' data preventiva comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 37: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 38
Garanzia di ultima istanza
1. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del decreto-legge, le obbligazioni assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere sul Patrimonio Destinato sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 2. La garanzia di ultima istanza opera in caso di accertata incapienza del Patrimonio Destinato in relazione alle obbligazioni assunte da CDP S.p.A. per conto e a valere su di esso. 3. In caso di inadempimento parziale da parte del Patrimonio Destinato, la garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Patrimonio Destinato, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso. 4. La garanzia di ultima istanza e' efficace a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. La richiesta di escussione della garanzia di ultima istanza e' trasmessa da CDP S.p.A., anche su istanza dei creditori, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro, Direzione VI - trascorsi sessanta giorni dalla data in cui CDP S.p.A. accerta l'incapienza da parte del Patrimonio Destinato in relazione alle singole obbligazioni assunte. 6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere motivato di CDP S.p.A., provvede al pagamento di quanto dovuto direttamente ai creditori del Patrimonio Destinato, a condizione che le obbligazioni stesse siano state assunte in conformita' a quanto previsto dal decreto-legge, dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato. 7. Le modalita' di escussione della garanzia e di pagamento dello Stato assicurano la tempestivita' di realizzo dei diritti del creditore, con esclusione della facolta' per lo Stato di opporre il beneficio della preventiva escussione nei confronti del Patrimonio Destinato. 8. A seguito del pagamento, lo Stato e' surrogato nei diritti dei creditori verso il Patrimonio Destinato.
Note all'art. 38: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. |
| Art. 39
Cumulo
1. Gli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), possono essere cumulati con altre misure di aiuto approvate dalla Commissione conformemente alle disposizioni previste dalle specifiche sezioni del Quadro Temporaneo e tenuto conto della nozione europea di one economic unity. 2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere cumulati con gli aiuti concessi ai sensi dei regolamenti de minimis n. 1407/2013 e n. 1408/2013, n. 717/2014 e n. 360/2012, ovvero dai regolamenti di esenzione per categoria n. 651/2014, n. 702/2014 e n. 1388/2014 a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.
Note all'art. 39: - Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e' pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. - Il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e' pubblicato nella GUUE L 352 del 24 dicembre 2013. - Il Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella GUUE L 190 del 28 giugno 201. - Il Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ( «de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale e' pubblicato nella GUUE L 114 del 26 aprile 2012. - Il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e' pubblicato nella GUUE L 187 del 26 giugno 2014. - Il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 e' pubblicato nella GUUE L 193 del 1° luglio 2014. - Il Regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014 , che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e' pubblicato nella GUUE L 369 del 24 dicembre 2014. |
| Art. 40
Monitoraggio
1. Per ciascuno degli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), devono essere pubblicate su un sito web dedicato agli aiuti di Stato, ovvero sull'IT Tool della Commissione europea, entro dodici mesi dalla loro realizzazione, le seguenti informazioni: a) denominazione dell'impresa beneficiaria; b) identificativo dell'impresa beneficiaria; c) regione in cui e' ubicata l'impresa beneficiaria, a livello NUTS II; d) settore di attivita' a livello di gruppo NACE; e) elemento di aiuto, espresso come importo intero; f) strumento di aiuto; g) data di concessione; h) obiettivo dell'aiuto; i) autorita' che concede l'aiuto; l) numero di riferimento della misura di aiuto. 2. Fanno capo a CDP S.p.A. gli obblighi previsti dalla disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115. 3. Ai fini del rispetto degli obblighi informativi previsti dal Quadro Temporaneo, CDP S.p.A.: a) invia al Registro nazionale degli aiuti di Stato per la pubblicazione le informazioni pertinenti relative a ciascun intervento effettuato ai sensi del Titolo II; b) conserva per dieci anni, a partire dalla data di erogazione dell'intervento, le informazioni atte a stabilire che i requisiti per la concessione della misura di aiuto- finanziamento siano state rispettate; le informazioni sono fornite al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Commissione europea a richiesta degli stessi. 4. Fintanto che gli interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), non siano stati interamente rimborsati, le imprese beneficiarie pubblicano sul proprio sito Internet le informazioni circa l'impiego dell'aiuto ricevuto entro dodici mesi dalla data della sua concessione e, successivamente, ogni dodici mesi. Le imprese beneficiarie devono, in particolare, illustrare in che modo l'aiuto ricevuto sia stato impiegato per attivita' in linea con gli obiettivi UE e gli obblighi nazionali legati alla trasformazione verde e digitale, compreso l'obiettivo UE di conseguire la neutralita' climatica entro il 2050. 5. Nel caso di interventi effettuati dal Patrimonio Destinato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), in societa' con azioni quotate in un mercato regolamentato in cui vi e' gia' una partecipazione pubblica, in presenza di un contestuale co-investimento da parte di altri investitori effettuato alle stesse condizioni del Patrimonio Destinato e in misura almeno pari al 30 per cento dell'intervento complessivo, l'obbligo di conservazione di cui al comma 3 si applica soltanto per un periodo di tre anni. 6. CDP S.p.A. predispone con riferimento agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) c) e d), una relazione annuale alla Commissione europea, secondo le prescrizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004. La relazione e' contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze. 7. CDP S.p.A. trasmette alle Camere entro il 30 settembre 2021 una relazione relativa agli interventi effettuati ai sensi del Titolo II, anche con riferimento alle procedure di verifica dei requisiti e criteri di accesso. La relazione e' contestualmente trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze.
Note all'art. 40: - Si riporta il testo dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea): «Art 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato). - 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di "Registro nazionale degli aiuti di Stato". 2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti: a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonche' dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012; d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015. 3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonche' al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi. 4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto. 5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed e' assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilita' del Registro di cui al comma 1 con i registri gia' esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca. 6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalita' operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilita' con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresi', in conformita' con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonche' la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 gia' concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data del 1° luglio 2017, si applicano le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. 7. A decorrere dal 1° luglio 2017, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonche' al secondo periodo del presente comma e' rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilita' patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento e' rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno.» - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 28 luglio 2017, n. 175. - Il Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalita' di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e' pubblicato nella GU L 140 del 30 aprile 2004, pagg. 1-134. |
| Art. 41
Disposizioni finali
1. Il presente decreto si applica a CDP S.p.A. limitatamente all'attivita' inerente gli interventi a valere sul Patrimonio Destinato. 2. CDP S.p.A. gestisce il Patrimonio Destinato anche sulla base di eventuali atti di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze. 3. Il rispetto delle previsioni del decreto-legge, come attuate dal presente decreto e dal Regolamento del Patrimonio Destinato, costituisce un parametro prioritario ai fini della valutazione dell'obbligo di diligenza professionale di cui all'articolo 27, comma 12, del decreto-legge. 4. Per la durata e per gli effetti di cui all'articolo 27, comma 14, del decreto-legge si fa riferimento all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile, della deliberazione dell'assemblea di CDP S.p.A. di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto-legge. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 3 febbraio 2021
Il Ministro: Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registrazione n. 166
Note all'art. 41: - Il testo dell'articolo 27 del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e' riportato nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 2436 del codice civile: «Art. 2436 (Deposito, iscrizione e pubblicazione delle modificazioni). - Il notaio che ha verbalizzato la deliberazione di modifica dello statuto, entro trenta giorni, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito e allega le eventuali autorizzazioni richieste. L'ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarita' formale della documentazione, iscrive la delibera nel registro. Se il notaio ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne da' comunicazione tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti oppure ricorrere al tribunale per il provvedimento di cui ai successivi commi; in mancanza la deliberazione e' definitivamente inefficace. Il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni richieste dalla legge e sentito il pubblico ministero, ordina l'iscrizione nel registro delle imprese con decreto soggetto a reclamo. La deliberazione non produce effetti se non dopo l'iscrizione. Dopo ogni modifica dello statuto deve esserne depositato nel registro delle imprese il testo integrale nella sua redazione aggiornata.» |
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