Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 26 febbraio 2021 |
Scioglimento della «G.L. Lindo societa' cooperativa sociale», in Bari e nomina del commissario liquidatore. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti cooperativi sulle societa' e sul sistema camerale
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto l'art. 1, legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; Viste le risultanze ispettive concluse con la proposta di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies del codice civile nei confronti della societa' cooperativa «G.L. Lindo societa' cooperativa sociale»; Considerato che nelle suddette risultanze ispettive si evidenzia il mancato perseguimento dello scopo mutualistico da parte della cooperativa, in quanto la sua compagine sociale non comprende lavoratori svantaggiati nella misura prevista dalla normativa per le cooperative sociali di tipo b); Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il registro delle imprese, dai quali risulta il mancato deposito dei bilanci per piu' di due anni consecutivi, e che essendo l'ultimo bilancio depositato risalente all'esercizio 2016 non si ravvisano i presupposti per la continuita' aziendale, tipici dell'istituto di cui all'art. 2545-sexiesdecies; Ritenuto che esistono, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento e che il legale rappresentante ha presentato le proprie controdeduzioni; Considerato che questo Ministero ha risposto alle controdeduzioni e che, non ritenendo esaustive le motivazioni in esse esposte, ha concluso l'interlocutoria richiedendo l'invio da parte dell'ente di eventuali ulteriori elementi chiarificatori entro il termine di venti giorni e che la cooperativa non ha dato alcun riscontro a tale richiesta; Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 20 luglio 2020 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore; Ritenuta l'opportunita' di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore; Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore e' stato individuato tramite processo di estrazione informatico, tra coloro che risultano regolarmente iscritti nella banca dati del Ministero, tramite il portale di gestione dei commissari liquidatori, nel rispetto del criterio territoriale e di rotazione, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;
Decreta:
Art. 1
La societa' cooperativa «G.L. Lindo societa' cooperativa sociale» con sede in Bari, codice fiscale 07707590720, e' sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile. |
| Art. 2
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, e' nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Marrone, nato a Bitonto (BA) il 20 maggio 1961 (codice fiscale MRRNCL61E20A893F) e domiciliato in Bari (BA), via G. Oberdan n. 40/D. |
| Art. 3
Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale del 3 novembre 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 26 febbraio 2021
Il direttore generale: Scarponi |
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