Gazzetta n. 58 del 9 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 18 dicembre 2020 |
Termini, modalita' e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 69 ha istituto il sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS); Visto il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma 631, ha previsto la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, nonche' il comma 875 del suddetto art. 1, cosi' come modificato dall'art. 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del «Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore»; Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che all'art. 13, comma 2, prevede la configurazione degli Istituti tecnici superiori nell'ambito della predetta riorganizzazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante «linee guida per la riorganizzazione del sistema di Istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'art. 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli Istituti tecnici superiori; Visto il decreto interministeriale 7 febbraio 2013, n. 93, contenente le linee guida in attuazione del citato art. 52, della legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto l'accordo in Conferenza unificata del 4 agosto 2014, cosi' come modificato dall'accordo di Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, di definizione dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge n. 296/2006 e del sistema di monitoraggio e valutazione degli Istituti tecnici superiori; Vista la legge 3 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, in particolare l'art. 1, comma 67, che ha incrementato di euro 35.000.000,00 a decorrere dal 2020 il Fondo di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in particolare l'art. 1, commi 465, 466 e 467 recanti disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti tecnici superiori; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'art. 1, comma 412, prevede di destinare nell'anno 2020 euro 15.000.000,00 del Fondo di cui all'art. 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400.000 per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0; Considerato che la suddetta legge prevede che le risorse vengano ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni attuative all'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 17 dicembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottati i seguenti acronimi e le seguenti definizioni: a) Ministero dello sviluppo economico (da ora MiSE); b) Ministero dell'istruzione (da ora MI); c) Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa (da ora INDIRE); d) Istituti tecnici superiori (da ora I.T.S.): le Fondazioni di cui al Capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori»; e) sedi: spazi fisici in uso esclusivo agli I.T.S. sulla base di titoli di proprieta' o di godimento in cui si svolgono le attivita' istituzionali; f) laboratori: spazi fisici afferenti alle sedi delle Fondazioni I.T.S. o virtuali, dotati delle attrezzature adeguate alla conduzione di didattiche tecniche e/o scientifiche, di carattere sperimentale e/o produttivo; g) tecnologie abilitanti: elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal Piano impresa 4.0, di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2019 e ulteriori tecnologie individuate con successivi provvedimenti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, rilevanti per il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese». |
| Art. 2
Finalita' e ambito di intervento
1. Il presente decreto definisce termini, modalita' e condizioni per la concessione delle risorse previste dall'art. 1, comma 412, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, con l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0 necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitivita' del sistema produttivo. |
| Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal presente decreto gli I.T.S. che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti: a) aver approvato e depositato i bilanci riferiti ai due esercizi anteriori a quello di effettuazione dell'investimento con un risultato del conto economico non in perdita; b) avere attivo o avere attivato nell'anno solare che precede quello di effettuazione dell'investimento almeno un percorso che prevede l'utilizzo di tecnologie abilitanti 4.0 come documentato in Banca dati nazionale I.T.S. INDIRE di cui all'art. 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008; c) aver ottenuto un punteggio pari o superiore a sessanta in oltre la meta' dei percorsi valutati come rilevato negli ultimi due rapporti del Monitoraggio nazionale I.T.S. INDIRE-MI di cui all'Accordo del 17 dicembre 2015 tra Governo, regioni ed enti locali modifiche e integrazioni al sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi I.T.S.; d) aver ricevuto la premialita' in almeno uno degli ultimi due processi di monitoraggio e valutazione INDIRE-MI di cui alla lettera c); e) non aver ricevuto altri contributi pubblici per le spese oggetto della presente agevolazione. |
| Art. 4
Forma e intensita' delle agevolazioni
1. Agli I.T.S. di cui all'art. 3 puo' essere concessa un'agevolazione nella forma di contributo diretto alla spesa, nel limite delle risorse finanziarie disponibili. L'agevolazione e' concessa nella misura del 50 per cento delle spese ammissibili di cui all'art. 5. |
| Art. 5
Spese ammissibili
1. Le spese ammissibili debbono riferirsi a investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2020 iscritti nell'attivo di bilancio, assunti per l'importo risultante dai relativi documenti di acquisto per un importo complessivo non inferiore a euro 400.000, relativi a: a) beni strumentali, materiali e immateriali, con caratteristiche coerenti all'uso delle tecnologie abilitanti e funzionali ai processi di innovazione tecnologica 4.0; b) macchinari, impianti, attrezzature varie, programmi informatici e servizi per le Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) necessari per l'attivazione di corsi che utilizzano le tecnologie abilitanti svolti in modalita' distance learning. 2. Sono inoltre ammissibili, in misura pari a 10 per cento del costo dei beni di cui alle lettere a) e b), le altre spese quali oneri accessori, opere murarie o altre spese generali strettamente pertinenti all'esecuzione del progetto. 3. I beni di cui al comma 1 devono rimanere nella comprovata disponibilita' degli I.T.S. per almeno cinque anni. Se nel corso di tale periodo si verifica il realizzo a titolo oneroso dei beni oggetto dell'agevolazione, non viene meno il beneficio a condizione che, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, l'impresa sostituisca i beni originari con beni nuovi aventi caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Nel caso in cui il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione dei beni sostituiti, il beneficio e' proporzionalmente ridotto. |
| Art. 6
Presentazione delle domande di agevolazione
1. Le istanze di accesso all'agevolazione di cui all'art. 4, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 e riportanti l'elenco e la quantificazione complessiva delle spese di cui all'art. 5, devono essere presentate, nel periodo di apertura dello sportello fissato con il provvedimento di cui al comma 2, esclusivamente per via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del MiSE (www.mise.gov.it). 2. I contenuti del modello di domanda, le modalita' e i termini, iniziale e finale, di presentazione della medesima istanza, le modalita' di concessione del contributo e gli schemi specifici per la presentazione delle richieste di erogazione e la gestione delle stesse, sono definiti con successivo provvedimento a firma congiunta del direttore generale per la per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione. 3. Trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di agevolazione, a seguito della verifica dei requisiti soggettivi di ammissibilita' dell'impresa richiedente, della completezza della domanda, effettuata sulla base delle informazioni e dei dati forniti dal richiedente e delle dichiarazioni rese dallo stesso, e dell'ammissibilita' delle spese esposte in domanda, con provvedimento a firma congiunta del direttore generale per la per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione e' determinato l'importo delle spese ammissibili e del contributo concedibile per ciascun I.T.S. beneficiario. 4. Nel caso in cui l'importo complessivo dei contributi concedibili agli I.T.S. istanti sia superiore all'ammontare delle risorse disponibili, con provvedimento a firma congiunta del direttore generale per la per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero dello sviluppo economico e del direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell'istruzione si procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'ammontare delle spese ammissibili di cui all'art. 5 presentate da ciascun beneficiario. |
| Art. 7
Modalita' di erogazione
1. L'erogazione del contributo e' effettuata dal MI in un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente all'acquisizione dei beni di cui all'art. 5, comma 1 e secondo le disposizioni operative fissate con il provvedimento di cui all'art. 6, comma 2. |
| Art. 8
Controlli
1. In ogni fase del procedimento il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'istruzione possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione e presso la sede del beneficiario, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare l'effettiva acquisizione dei beni, il rispetto delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa, la veridicita' delle dichiarazioni e informazioni fornite dall'I.T.S. beneficiario, nonche' la sussistenza e la regolarita' della documentazione prodotta. |
| Art. 9
Revoca delle agevolazioni
1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate, in misura totale o parziale, qualora: a) sia accertato il mancato possesso di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero il venir meno delle condizioni per la fruizione e il mantenimento dell'agevolazione concessa; b) risulti essere irregolare e non sanabile la documentazione prodotta per fatti comunque imputabili all'I.T.S. beneficiario; c) risultino false le dichiarazioni rese e sottoscritte dall'I.T.S. beneficiario; d) non siano rispettati i termini e le modalita' per la presentazione delle richieste di erogazione di cui all'art. 6; e) sia riscontrato il mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui all'art. 3; f) sia riscontrato il mancato rispetto di quanto previsto all'art. 5, comma 3. |
| Art. 10
Oneri informativi e pubblicita'
1. In allegato al decreto direttoriale di cui all'art. 6, comma 2, e' riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della fruizione delle agevolazioni previste dal presente provvedimento. 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 18 dicembre 2020
Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Il Ministro dell'istruzione Azzolina
Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 49 |
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