Gazzetta n. 57 del 8 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 29 dicembre 2020 |
Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti i regolamenti (UE) della Commissione dell'8 dicembre 2013 n. 1407/2013 e n. 1408/2013, relativi, rispettivamente, all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» ed agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo; Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, ed in particolare l'art. 27, concernente, tra l'altro, gli aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e l'art. 28, concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale, nonche' un sostegno finanziario per i fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale ed altresi' un sostegno per uno strumento di stabilizzazione del reddito per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori a seguito di un drastico calo di reddito; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 1307/2001 e (CE) n. 1234/2007; Visto il regolamento (UE) n. 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il Programma di sviluppo rurale nazionale - PSRN 2014-2020 (CCI 2014IT06RDNP001), approvato con decisione comunitaria C(2015)8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo dalla decisione C(2020)8978 dell'8 dicembre 2020 ed in particolare la misura 17 «Gestione del rischio»; Considerate le misure di sostegno alla gestione del rischio attivate nell'ambito di taluni Programmi di sviluppo rurale regionali 2014-2020 ed in particolare la misura 5 «Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamita' naturali ed eventi catastrofici», prevista dall'art. 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e le sottomisure 8.3 «Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici» e 8.4 «Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamita' naturali ed eventi catastrofici», previste dall'art. 24 del regolamento (UE) n. 1305/2013; Considerato il Piano nazionale di sostegno del settore ortofrutta in attuazione del citato regolamento (UE) n. 1308/2013; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 2000, n. 302, ed in particolare l'art. 127, comma 3, laddove e' stabilito che i valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, n. 30151 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale; Visto il decreto direttoriale 24 luglio 2015 n. 15757, con il quale sono state impartite le opportune disposizioni applicative coerentemente con il regolamento (UE) n. 702/2014 con cui, a partire dal 1° gennaio 2015, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020; Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2005 n. 239, recante «Codice delle assicurazioni private»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 marzo 2015, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 ed, in particolare, il capo III riguardante la gestione del rischio; Considerati il Piano assicurativo individuale (di seguito PAI), il Piano di mutualizzazione individuale (di seguito PMI) ed il Piano di stabilizzazione del reddito aziendale (di seguito PiSRA) di cui all'allegato B, lettere b) ed f), del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016 n. 10158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 giugno 2016, n. 141, recante disposizioni per il riconoscimento, la costituzione e la gestione dei fondi di mutualizzazione che possono beneficiare del sostegno di cui all'art. 36, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 31 gennaio 2019, n. 1104; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 7 febbraio 2019 n. 1411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 marzo 2019, n. 74, recante procedure attuative per il riconoscimento e la revoca dei soggetti gestori di cui al decreto ministeriale 5 maggio 2016 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2020, n. 55, cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, pubblicato della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152; Considerate le richieste pervenute da parte delle Regioni Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Veneto e della Provincia autonoma di Trento; Considerate le proposte presentate in sede di confronto tecnico dalla Confederazione italiana agricoltori - CIA, da Confagricoltura, da Coldiretti, dal Consorzio nazionale per la gestione del rischio in agricoltura - CoorDifesa, dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA, dall'Associazione nazionale dei consorzi di difesa - ASNACODI, dall'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni - IVASS e dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA; Ritenuto di accogliere le proposte che migliorano la funzione di indirizzo del Piano verso gli obiettivi del Programma di sviluppo rurale nazionale e favoriscono l'adozione di strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e un ampliamento delle imprese assicurate anche mediante una migliore distribuzione territoriale e settoriale; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 17 dicembre 2020;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto detta la disciplina in materia di sostegno pubblico alla gestione del rischio in agricoltura sugli interventi ex ante, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni, dal regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/2393, dal Programma di sviluppo rurale nazionale 2014-2020. |
| ALLEGATO 1
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Produzioni, allevamenti, strutture, rischi e garanzie assicurabili
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, i premi delle polizze assicurative agevolate stipulate a copertura di produzioni vegetali e animali, strutture aziendali e allevamenti zootecnici. 2. Ai fini della copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2021, si considerano assicurabili le produzioni vegetali, animali, le strutture aziendali, gli allevamenti zootecnici, i rischi e le garanzie indicati nell'allegato 1. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assicurabili con polizze agevolate, sono individuate nell'allegato 2. 3. Le definizioni delle avversita' atmosferiche e delle garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata sono riportate nell'allegato 3. |
| ALLEGATO 2
TIPOLOGIE COLTURALI ASSICURABILI O ASSOGGETTABILI A COPERTURA MUTUALISTICA
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 3
Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali
1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni: a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie); b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie); d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali); e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 4; f) polizze che coprono almeno 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1; 2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. 3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi. 4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi di ogni singola coltura; laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. 5. Le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta, le garanzie ed i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. 6. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve essere quella realmente ottenibile dagli appezzamenti assicurati e deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale; 7. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo; per le polizze sperimentali ricavo di cui all'allegato 4, le perdite devono superare il 20% del ricavo assicurato dall'imprenditore agricolo. 8. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 7, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno sulla coltura, il quale verifica la produzione realmente ottenibile, i dati meteo, riscontra il danno sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, ove possibile anche su appezzamenti limitrofi e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 4. 9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 7 deve essere calcolata per l'intero prodotto assicurato, di cui all'allegato 1, per comune. 10. Le compagnie assicurative possono utilizzare il bollettino secondo lo standard di cui all'allegato 6.1. |
| ALLEGATO 3
DEFINIZIONI
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| Art. 4
Coperture assicurative per le strutture aziendali
1. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.4, a cui si possono aggiungere le avversita' facoltative previste dal medesimo allegato. 2. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e deve comprendere le intere superfici occupate dalle strutture aziendali per ciascuna tipologia di cui all'allegato 1, punto 1.3, all'interno di un territorio comunale. |
| ALLEGATO 4
POLIZZE SPERIMENTALI
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| Art. 5
Coperture assicurative per gli allevamenti e le produzioni animali
1. I costi di smaltimento delle carcasse animali sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le cause di morte, sempre che non risarcite da altri interventi comunitari o nazionali. 2. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze in cui sono comprese tutte le epizoozie obbligatorie per singola specie assicurata, cui possono essere aggiunte in tutto o in parte quelle facoltative, cosi' come riportate nell'elenco di cui all'allegato 1, punto 1.7. 3. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'allegato 1, punto 1.8, possono coprire anche le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali. 4. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, ad eccezione delle polizze di cui al successivo art. 7, comma 4, lettera b), punto 2), relative allo smaltimento carcasse. 5. Per le garanzie mancata produzione di latte e mancata produzione di miele, il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando la compagnia di assicurazione accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di verificare la produzione realmente ottenibile e di stimare il danno il quale, dopo aver preso visione della polizza assicurativa e del certificato per le polizze collettive, delle rilevazioni metereologiche disponibili, riscontra il danno da mancata produzione e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore all'80% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assicurato in tutti i casi in cui il valore assicurato risulta inferiore al valore della produzione media annua, la compagnia procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. La quantificazione del danno dovra' essere valutata tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. 6. Per le coperture mancato reddito e abbattimento forzoso, il riconoscimento formale dell'evento coincide con l'emissione del provvedimento dell'autorita' sanitaria. A seguito di tale emissione, la compagnia di assicurazione, sulla base delle risultanze dell'attivita' del perito incaricato di stimare il danno, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 4 secondo le modalita' di cui al comma 5. 7. Per ogni campagna assicurativa annuale la copertura assicurativa e' riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrescimento di ogni singolo allevamento; le parti possono prevedere anche un impegno pluriennale, tuttavia ai fini dell'agevolabilita' della spesa premi sostenuta le garanzie e i relativi risarcimenti devono riguardare una singola campagna assicurativa annuale, e non possono comportare obblighi ne' indicazioni circa il tipo o la quantita' della produzione futura. 8. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intero allevamento, ovvero l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione, per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 9. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 4 deve essere calcolata per l'intero allevamento/prodotto di cui al comma 8 per comune. 10. Il risarcimento dei costi di smaltimento delle carcasse animali deve essere erogato in termini di servizio prestato e non puo' comportare pagamenti diretti ai beneficiari. Le compagnie di assicurazione provvedono a versare il risarcimento direttamente agli operatori o agli organismi economici che hanno prestato ai beneficiari il servizio di rimozione e di distruzione dei capi morti. |
| ALLEGATO 5
METODOLOGIA DI CALCOLO DEGLI STANDARD VALUE
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| Art. 6
Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni
1. Nel contratto assicurativo, sottoscritto dall'agricoltore, deve essere riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno, la franchigia e la presenza di polizze integrative non agevolate. Non sono ammissibili al sostegno pubblico i contratti assicurativi per assunzioni di rischi non conformi alle norme previste dal codice delle assicurazioni. Le polizze integrative non agevolate per la copertura della parte di rischio a totale carico del produttore, richiamate all'art. 1, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 febbraio 2007 e al comma 1 dell'articolo unico del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto assicurato della polizza agevolata, ma devono riguardare garanzie, valori e quantita' non agevolabili. 2. I beneficiari per le polizze individuali, o gli organismi collettivi di difesa per le polizze collettive, trasmettono al Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative non agevolate, di cui al comma 1. 3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate non segnalata nel contratto assicurativo agevolato di cui al comma 1, ovvero la mancata trasmissione dei dati di cui al comma 2, e' motivo di decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla segnalazione del fatto alle autorita' competenti. 4. Ai fini dei controlli l'organismo pagatore e' autorizzato a chiedere conferma dei dati riportati nelle polizze alle compagnie di assicurazione che hanno preso in carico i rischi. Per agevolare le procedure di controllo le relative modalita' operative possono essere preventivamente condivise con le compagnie di assicurazione. 5. Il PAI di cui all'allegato B, lettera b), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, univocamente individuato nel SIAN, costituisce un allegato alla polizza o al certificato di polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del medesimo decreto e dovra' riportare, in sostituzione delle voci relative alla resa media individuale e alla produzione media annua per le colture e alla quantita' aziendale e assicurata per la zootecnia, il valore della produzione media annua. |
| ALLEGATO 6.1
Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO 6.2
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 7
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assicurabile. 2. Il valore della produzione media annua deve essere dichiarato nel PAI dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso. 3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua; in caso di valore della produzione media annua superiore allo SV, il valore massimo assicurabile e' quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori. 4. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 7, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza. 5. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 7 e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a: 1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa; 2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa; 3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa; 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa; 5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 4, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua); 6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa. b) polizze senza soglia di danno, relative a: 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 6. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio. |
| ALLEGATO 7
METODOLOGIA DI CALCOLO DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI
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| Art. 8
Termini di sottoscrizione delle polizze
1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le polizze assicurative singole ed i certificati per le polizze collettive devono essere sottoscritti entro le date, ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna assicurativa, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; c) per le colture a ciclo primaverile, e olivicoltura, entro il 30 giugno; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche, strutture aziendali e allevamenti entro il 31 ottobre; f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle polizze assicurative o dei certificati in caso di polizze collettive. |
| ALLEGATO 8
Elenco delle combinazioni di eventi utili ai fini del calcolo dei parametri contributivi e della spesa ammissibile a contributo
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| Art. 9
Produzioni, allevamenti, rischi e garanzie assoggettabili a copertura mutualistica
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi di mutualizzazione formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, contro avversita' atmosferiche, fitopatie, infestazioni parassitarie ed epizoozie, nonche' le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2021, si considerano assoggettabili: a) le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.1, limitatamente alle avversita' atmosferiche, alle fitopatie ed alle infestazioni parassitarie specificatamente indicate nel medesimo allegato, punti 1.2, 1.5 e 1.6. Le tipologie colturali delle produzioni vegetali di cui all'allegato 1, assoggettabili a copertura mutualistica, sono individuate nell'allegato 2; b) gli allevamenti zootecnici di cui all'allegato 1, limitatamente alle epizoozie indicate al punto 1.7 del medesimo allegato. 3. Le definizioni delle garanzie ammissibili alla copertura mutualistica sono riportate nell'allegato 3. |
| ALLEGATO 9
Metodologia "trigger" per l'attivazione del Fondo IST
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| Art. 10
Combinazioni dei rischi assoggettabili a copertura mutualistica
1. I rischi assoggettabili a copertura mutualistica sono esclusivamente quelli indicati all'art. 9, comma 2. 2. La copertura mutualistica deve prevedere, per ciascuna combinazione prodotto/comune, la copertura di perdite di produzione superiori al 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 38 del regolamento (UE) n. 1305/2013. La stima dei danni deve essere effettuata mediante schema riportante i contenuti di cui al bollettino standard dell'allegato 6.2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo nel PMI ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con la produzione piu' basso. 3. Il perito incaricato dal fondo a seguito di denuncia di sinistro da parte del socio aderente, verificati la produzione realmente ottenibile, il danno sulla coltura/allevamento oggetto di copertura, l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti/allevamenti limitrofi, e il rispetto delle buone pratiche agricole (agronomiche e fitosanitarie), accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 2 e procede quindi alla stima del valore della produzione commercializzabile; se tale valore risulta inferiore al 70% rispetto al valore della produzione media annua, ovvero al valore assoggettato a copertura mutualistica in tutti i casi in cui il valore assoggettato a copertura mutualistica risulta inferiore al valore della produzione media annua, il soggetto gestore procede al calcolo dell'indennizzo che potra' avere un valore massimo pari al valore della mancata produzione. 4. Per ogni campagna mutualistica annuale la copertura deve essere riferita all'anno solare e puo' ricomprendere uno o piu' cicli produttivi/accrescimento di ogni singola specie vegetale o allevamento. Per le specie vegetali, laddove riferita all'intero ciclo produttivo, la copertura puo' concludersi anche nell'anno solare successivo a quello di stipula della polizza. Il contratto di adesione al fondo puo' prevedere l'impegno pluriennale delle parti, fermo restando che, ai fini dell'agevolabilita', la spesa sostenuta per la copertura mutualistica, le garanzie e le relative compensazioni devono riferirsi ad una sola campagna mutualistica annuale. 5. La copertura mutualistica per singolo beneficiario deve comprendere: a) l'intera produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale; b) l'intero allevamento o l'intero prodotto ottenibile dai capi in produzione per ciascuna specie animale di cui all'allegato 1, punto 1.7, allevata all'interno di un territorio comunale. 6. Non e' consentita la sottoscrizione di piu' coperture mutualistiche per ogni PMI o la contestuale attivazione di una copertura mutualistica e la stipula di una polizza assicurativa a valere sulla medesima coltura/allevamento e area di produzione a copertura della stessa tipologia di rischio. |
| ALLEGATO 10
Metodologia per la determinazione del reddito rilevante ai fini dello strumento di stabilizzazione del reddito (IST)
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 11
Contenuti della domanda di adesione alla copertura mutualistica e altre informazioni
1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quanto previsto dal PSRN 2014-2020, deve essere riportato, per ogni garanzia e prodotto assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalita' e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture mutualistiche o polizze integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a rischi, garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo. 2. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, la domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresi', riportare il valore della produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata. |
| Art. 12
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, il valore della produzione media annua costituisce anche il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica. 2. Il valore della produzione media annua e' dichiarato dall'imprenditore agricolo ed e' verificato tramite l'utilizzo di «Standard Value» (SV), di cui all'allegato 5 o, laddove superiore allo SV, sulla base di idonea documentazione fornita dall'agricoltore a comprova del valore della produzione ottenuto negli ultimi tre anni, ovvero negli ultimi cinque anni escludendo l'anno con il valore della produzione piu' alto e quello con il valore della produzione piu' basso. 3. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno la spesa massima ammissibile a contributo e' determinata sulla base dei valori assoggettati a copertura mutualistica di cui al comma 1, eventualmente ricondotti al valore della produzione media annua se superiori a questa; in caso di valore della produzione media annua superiore allo SV, il valore massimo assoggettabile a copertura mutualistica, e' quello risultante dal valore della produzione media annua dichiarato e giustificato con documenti probatori. 4. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa ottenuta applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale, e la spesa risultante dal contratto di adesione alla copertura mutualistica. 5. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 6. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura mutualistica, nonche' sulle spese amministrative di costituzione dei fondi, e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. |
| Art. 13
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche
1. Ai fini dell'ammissibilita' al sostegno pubblico, le coperture mutualistiche devono essere sottoscritte entro le date ricadenti nell'anno a cui si riferisce la campagna di gestione del rischio, di seguito indicate: a) per le colture a ciclo autunno primaverile entro il 31 maggio; b) per le colture permanenti entro il 31 maggio; c) per le colture a ciclo primaverile, e l'olivicoltura, entro il 30 giugno; d) per le colture a ciclo estivo, di secondo raccolto, trapiantate entro il 15 luglio; e) per le colture a ciclo autunno invernale, colture vivaistiche e allevamenti entro il 31 ottobre; f) per le colture che appartengono ai gruppi di cui alle lettere c) e d), seminate o trapiantate successivamente alle scadenze indicate, entro la scadenza successiva. 2. In caso di andamento climatico anomalo, ovvero per cause impreviste e non prevedibili, i termini di cui al comma 1 possono essere differiti con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori l'adesione alla copertura mutualistica. |
| Art. 14
Settori ammissibili per l'attivazione dei Fondi di stabilizzazione del reddito
1. Sono ammissibili al sostegno pubblico, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dal presente capo, le quote di adesione alla copertura mutualistica versate dagli agricoltori aderenti ai Fondi per la stabilizzazione del reddito aziendale settoriale, formalmente riconosciuti dall'Autorita' competente, nonche' le spese amministrative di costituzione dei fondi stessi ripartite al massimo su un triennio in misura decrescente. 2. Ai fini della copertura mutualistica dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale per l'anno 2021, si considerano assoggettabili i settori indicati nell'allegato 1 al presente decreto, punto 1.9, nei limiti delle disponibilita' di bilancio. 3. L'attivazione della procedura di risarcimento avviene a seguito del verificarsi di una crisi di mercato che determina una variazione negativa di reddito nel settore coperto dal fondo; la variazione viene determinata secondo la metodologia di cui all'allegato 9. 4. La definizione del reddito settoriale ammissibile al sostegno dello strumento di stabilizzazione e' riportata nell'allegato 3 al presente decreto. |
| Art. 15
Determinazione del reddito di riferimento
1. Il reddito di riferimento dei soci aderenti al Fondo dell'anno solare oggetto di copertura, ovvero delle annualita' antecedenti, e' determinato applicando la metodologia di cui all'allegato 10. |
| Art. 16
Combinazioni dei rischi assoggettabili alla copertura del Fondo di stabilizzazione del reddito settoriale
1. La copertura mutualistica contro i drastici cali di reddito settoriale e' riferita all'anno solare. 2. La copertura mutualistica deve prevedere una copertura di perdite di reddito superiori al 20% del reddito medio annuo, conformemente all'art. 39-bis del regolamento (UE) n. 1305/2013 e successive modificazioni, complessivamente generato nel settore di riferimento determinato su base unitaria (reddito per unita' o quantita' di prodotto prestabilita). 3. Il superamento della soglia di cui al comma 2 deve essere valutato come differenza tra il reddito su base unitaria dell'anno solare oggetto di copertura e il reddito su base unitaria del singolo imprenditore agricolo ottenuto dalla media annua nel triennio precedente o della media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato, determinati con le modalita' di cui all'art. 15. 4. La copertura mutualistica puo' essere attivata contestualmente agli altri strumenti di gestione del rischio di cui ai capi II e III. Gli indennizzi a qualsiasi titolo percepiti saranno ricompresi tra i ricavi aziendali ai fini del calcolo della perdita di reddito eventualmente ammissibile al sostegno. 5. Le compensazioni versate agli agricoltori dai fondi di stabilizzazione del reddito settoriale compensano in misura inferiore al 70%, e comunque non al di sotto del 20%, la perdita di reddito subita dall'agricoltore fino ad un importo massimo di 460.000 euro per singolo agricoltore. |
| Art. 17 Contenuti delle domande di adesione alla copertura mutualistica per la stabilizzazione del reddito e altre informazioni.
1. Nella domanda di adesione alla copertura mutualistica, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, n. 10158, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' quanto previsto dal PSRN 2014-2020, deve essere tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, la durata della copertura mutualistica, il valore assoggettato a copertura, la tariffa applicata, l'importo della quota di adesione alla copertura mutualistica e relative modalita' e termini di pagamento, la soglia di danno e/o la franchigia, la presenza di coperture assicurative e mutualistiche integrative non agevolate aventi lo stesso oggetto ma relative a garanzie, valori e quantita' non agevolabili. Devono essere inoltre riportate le modalita' e le tempistiche di erogazione dell'indennizzo con espressa previsione che, in caso di pluralita' e concorrenza di domande, la liquidazione sara' limitata all'effettiva capacita' del fondo. 2. La domanda di adesione alla copertura mutualistica deve, altresi', riportare il valore del reddito medio dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o del reddito medio triennale calcolato sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con il reddito piu' basso e quello con il reddito piu' elevato. |
| Art. 18
Determinazione della spesa ammissibile a sostegno e delle aliquote massime concedibili
1. La spesa ammissibile per le quote di adesione alla copertura mutualistica e' determinata applicando la metodologia di valutazione della ragionevolezza del costo, secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale. 2. Le misure di sostegno pubblico dei fondi mutualistici per la stabilizzazione del reddito non prevedono criteri di selezione delle operazioni. 3. Sulle quote di adesione e partecipazione alla copertura per la stabilizzazione del reddito nonche' sulle spese amministrative di costituzione dei fondi e' riconosciuta una percentuale contributiva fino al 70% della spesa ammessa. |
| Art. 19
Termini di sottoscrizione delle coperture mutualistiche per lo strumento di stabilizzazione del reddito
1. Ai fini dell'ammissibilita' a contributo le coperture devono essere sottoscritte entro il 30 giugno dell'esercizio di riferimento. 2. Nel caso in cui non sia possibile rispettare i termini di cui al comma 1 per cause impreviste e non prevedibili, con decreto del direttore della Direzione generale dello sviluppo rurale gli stessi possono essere differiti per il tempo strettamente necessario a consentire agli agricoltori la stipula delle coperture mutualistiche per la stabilizzazione del reddito. |
| Art. 20
Modifiche al Piano
1. Con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, possono essere apportate modifiche o integrazioni alle disposizioni inserite nel presente provvedimento, tese a recepire eventuali modifiche apportate al Programma nazionale di sviluppo rurale, o per effetto di modifiche delle normative nazionali, nonche' di eventuali esigenze di razionalizzazione della spesa pubblica, di ampliamento della copertura assicurativa, anche con polizze sperimentali, ad ulteriori rischi, colture, allevamenti e strutture aziendali e di incremento del numero di imprese assicurate. 2. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del direttore generale dello sviluppo rurale. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 dicembre 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, n. 116 |
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