Gazzetta n. 56 del 6 marzo 2021 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020, n. 191 |
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 17; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132 e, in particolare, l'articolo 4, comma 5; Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 14-bis; Visto l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante «Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in particolare, l'articolo 19, comma 9; Visto l'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1, comma 4-octies; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, concernente «Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; Visto l'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012, che prevede il limite alla retribuzione o indennita' riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso ministeri o enti pubblici nazionali; Ritenuto di definire l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'organismo indipendente di valutazione della performance operante presso il medesimo Ministero; Vista la nota prot. n. 29644 del 14 luglio 2020, con cui l'amministrazione ha informato le organizzazioni sindacali rappresentative e considerato l'apposito incontro tenutosi il 20 luglio 2020; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 2020; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 dicembre 2020; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per: a) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; b) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; c) vice Ministri: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro ai sensi dell'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; f) Uffici del Ministero: i dipartimenti e le direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Note Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O. n. 86. - Si riporta il testo dell'articolo 17, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104 (Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 21 settembre 2019, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 20 novembre 2019. - Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132: «Art. 4 (Istituzione della Struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). - (Omissis). 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, fino al 31 luglio 2020, a procedere, anche con riferimento ai compiti e alle funzioni previsti dai commi 1 e 2, alla riorganizzazione dei propri uffici, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, mediante uno o piu' regolamenti adottati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. I regolamenti di cui al primo periodo sono adottati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono soggetti al controllo preventivo di legittimita' della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, commi da 1 a 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente. (Omissis).». - La legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno 2000. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2001, S.O. n. 112. - Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 31 ottobre 2009, S.O. n. 197. - Si riporta il testo degli articoli 14 e 14-bis, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150: «Art. 14 (Organismo indipendente di valutazione della performance). - 1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance. Il Dipartimento della funzione pubblica assicura la corretta istituzione e composizione degli Organismi indipendenti di valutazione. 2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attivita' di cui al comma 4. Esercita, altresi', le attivita' di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo. 2-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance e' costituito, di norma, in forma collegiale con tre componenti. Il Dipartimento della funzione pubblica definisce i criteri sulla base dei quali le amministrazioni possono istituire l'Organismo in forma monocratica. 2-ter. Il Dipartimento della funzione pubblica individua i casi in cui sono istituiti Organismi in forma associata tra piu' pubbliche amministrazioni. 3. 4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance: a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrita' dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi; b) comunica tempestivamente le criticita' riscontrate ai competenti organi interni di Governo ed amministrazione, nonche' alla Corte dei conti e al Dipartimento della funzione pubblica; c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilita' attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione; d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), nonche' dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalita'; e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III; f) e' responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014; g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrita' di cui al presente Titolo; h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunita'. 4-bis. Gli Organismi indipendenti di valutazione esercitano i compiti di cui al comma 4 e, in particolare, procedono alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attivita' e i servizi rivolti, nonche', ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte dalle agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte dai soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche, di cui al decreto emanato in attuazione dell'articolo 19 del decreto-legge n. 90 del 2014, e dei dati e delle elaborazioni forniti dall'amministrazione, secondo le modalita' indicate nel sistema di cui all'articolo 7. 4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, l'Organismo indipendente di valutazione ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso e' garantito senza ritardo. L'Organismo ha altresi' accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e puo' accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarita' amministrativa e contabile dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarita', l'Organismo indipendente di valutazione effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti. 5. 6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), e' condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III. 7. 8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione interessata o tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione. 9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni. 10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalita' ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche. 11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno." «Art. 14-bis (Elenco, durata e requisiti dei componenti degli OIV). - 1. Il Dipartimento della funzione pubblica tiene e aggiorna l'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, secondo le modalita' indicate nel decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto-legge n. 90 del 2014. 2. La nomina dell'organismo indipendente di valutazione e' effettuata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo, tra gli iscritti all'elenco di cui al comma 1, previa procedura selettiva pubblica. 3. La durata dell'incarico di componente dell'Organismo indipendente di valutazione e' di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica. 4. L'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione avviene sulla base di criteri selettivi che favoriscono il merito e le conoscenze specialistiche, nel rispetto di requisiti generali, di integrita' e di competenza individuati ai sensi del comma 1. 5. Con le modalita' di cui al comma 1, sono stabiliti gli obblighi di aggiornamento professionale e formazione continua posti a carico degli iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione. 6. Le nomine e i rinnovi dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione sono nulli in caso di inosservanza delle modalita' e dei requisiti stabiliti dall'articolo 14 e dal presente articolo. Il Dipartimento della funzione pubblica segnala alle amministrazioni interessate l'inosservanza delle predette disposizioni.». - Si riporta il testo dell'articolo 23-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: «Art. 23-ter (Disposizioni in materia di trattamenti economici). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all' articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di piu' organismi, anche nel caso di pluralita' di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno. 2. Il personale di cui al comma 1 che e' chiamato, conservando il trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, all'esercizio di funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le autorita' amministrative indipendenti, non puo' ricevere, a titolo di retribuzione o di indennita' per l'incarico ricoperto, o anche soltanto per il rimborso delle spese, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito. 3. Con il decreto di cui al comma 1 possono essere previste deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni ed e' stabilito un limite massimo per i rimborsi di spese. 4. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui al presente articolo sono annualmente versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.». - La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012. - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2013. - Il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. - Il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014, S.O. n.70. - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma 9, del citato decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114: «Art. 19 (Soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e definizione delle funzioni dell'Autorita' nazionale anticorruzione). - (Omissis). 9. Al fine di concentrare l'attivita' dell'Autorita' nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorita' in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorita' nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono piu' opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorita' nazionale anticorruzione. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 116, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27: «Art. 116 (Termini riorganizzazione Ministeri). - 1. In considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020, i termini previsti dalla normativa vigente concernenti i provvedimenti di riorganizzazione dei Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con scadenza tra il 1° marzo e il 31 luglio 2020, sono prorogati di tre mesi rispetto alla data individuata dalle rispettive disposizioni normative.». - Il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), e' stato convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 3 dicembre 2020.». - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4-octies, del citato decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 27: «Art. 1 (Misure urgenti strettamente connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19). - (Omissis). 4-octies. All'articolo 116 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il termine previsto dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, per l'adozione dei provvedimenti di riorganizzazione degli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ivi compresi quelli di diretta collaborazione, e' differito al 31 dicembre 2020". (Omissis).». - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 (Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009. - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2012 (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali): «Art. 4 (Limite alla retribuzione o indennita' riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali). - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della citata legge n. 214 del 2011, fermo restando il limite massimo retributivo di cui all'articolo 3, il personale di cui all'articolo 2 che esercita funzioni direttive, dirigenziali o equiparate, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali, comprese le Autorita' amministrative indipendenti, ove conservi, secondo il proprio ordinamento, l'intero trattamento economico riconosciuto dall'amministrazione di appartenenza, non puo' ricevere a titolo di retribuzione o di indennita', o anche soltanto a titolo di rimborso delle spese, per l'incarico ricoperto, piu' del 25 per cento dell'ammontare complessivo del trattamento economico percepito a carico dell'amministrazione di appartenenza. 2. Se l'assunzione dell'incarico comporta la perdita di elementi accessori della retribuzione propri del servizio nell'amministrazione di appartenenza, alla percentuale di cui al comma 1 si aggiunge un importo pari all'ammontare dei predetti elementi accessori, che vengono contestualmente considerati ai fini del calcolo della percentuale medesima. (Omissis).».
Note all'art. 1: - Si riporta il testo dell'articolo 10, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): «Art. 10 (Sottosegretari di Stato). - 1. I sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che il sottosegretario e' chiamato a coadiuvare, sentito il Consiglio dei ministri. 2. Prima di assumere le funzioni i sottosegretari di Stato prestano giuramento nelle mani del Presidente del Consiglio dei ministri con la formula di cui all'articolo 1. 3. I sottosegretari di Stato coadiuvano il ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'articolo 95 della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. 4. I sottosegretari di Stato possono intervenire, quali rappresentanti del Governo, alle sedute delle Camere e delle Commissioni parlamentari, sostenere la discussione in conformita' alle direttive del ministro e rispondere ad interrogazioni ed interpellanze. I vice ministri di cui al comma 3 possono essere invitati dal Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro competente, a partecipare alle sedute del Consiglio dei ministri, senza diritto di voto, per riferire su argomenti e questioni attinenti alla materia loro delegata. 5. Oltre al Sottosegretario di Stato nominato segretario del Consiglio dei ministri, possono essere nominati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri altri sottosegretari per lo svolgimento di determinati compiti e servizi. La legge sull'organizzazione dei Ministeri determina il numero e le attribuzioni dei sottosegretari. Entro tali limiti i sottosegretari sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai Ministeri.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' determinato, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consistente in un unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. (Omissis).». - Si riporta l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. 2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi: a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione; b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi; c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali; d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato; e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.». |
| Art. 2
Ministro, vice Ministri, Sottosegretari di Stato e Uffici di diretta collaborazione
1. L'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione e' disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico del Ministero, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e il Ministero, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione. 2. I vice Ministri e i Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni a loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto. 3. Sono Uffici di diretta collaborazione: a) l'Ufficio di Gabinetto; b) la Segreteria del Ministro; c) l'Ufficio legislativo; d) la Segreteria tecnica del Ministro; e) l'Ufficio stampa; f) le Segreterie dei vice Ministri; g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. 4. I Capi degli Uffici di cui al comma 3, ivi compreso il Segretario particolare del Ministro di cui all'articolo 4, sono nominati dal Ministro, per la durata del mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui al comma 3 e del Segretario particolare del Ministro e' allegato il curriculum vitae relativo ai titoli e alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono, oltre che delle proprie strutture, della Segreteria tecnica del Ministro, dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto. |
| Art. 3
Ufficio di Gabinetto
1. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli organi costituzionali e comunitari, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura anche l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato. 2. Il Capo di Gabinetto e' scelto fra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, nonche' fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche ovvero fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere e dotati di elevata professionalita', avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici posseduti e alle esperienze maturate. 3. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7, dirige e coordina gli Uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attivita' di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Assolve anche ai compiti di supporto del Ministro per l'esercizio di tutte le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge. Definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e assegna il personale e le risorse finanziarie e strumentali ai predetti Uffici. 4. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, puo' nominare, con proprio decreto, fino a due vice Capi di Gabinetto, scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonche' fra i dirigenti di ruolo di livello generale e non generale delle pubbliche amministrazioni, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in relazione al quale detti dirigenti non percepiscono alcun compenso aggiuntivo. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito a un dirigente di ruolo di livello generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di personale dirigenziale, cui conferire incarichi ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come determinato dal regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. L'incarico di vice Capo di Gabinetto, laddove conferito ad un dirigente di ruolo di livello non generale, rientra nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 3, del presente decreto. L'incarico di vice Capo di Gabinetto ha la durata massima del relativo mandato governativo, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario. 5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto, per le materie di competenza delle Capitanerie di porto, il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, puo' nominare, in aggiunta ai due vice Capi di Gabinetto di cui al comma 4, un ulteriore vice Capo di Gabinetto scelto tra gli Ufficiali Ammiragli del Corpo delle capitanerie di porto. Per l'incarico di vice capo di Gabinetto di cui al primo periodo non spettano compensi aggiuntivi. Il trattamento economico e' a carico del Corpo delle capitanerie di porto. 6. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario, predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro alle attivita' degli organismi internazionali ed europei, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunita' internazionale e all'Unione europea. 7. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro con proprio decreto ed e' scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica. 8. Il Consigliere diplomatico puo' essere revocato anticipatamente dal Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.
Note all'art. 3: - Per il testo dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 9. |
| Art. 4
Segreteria del Ministro
1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, provvede al coordinamento degli impegni dello stesso e ne cura il cerimoniale. Il Capo della Segreteria coadiuva e assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa e adempie, su suo mandato, a compiti specifici riguardanti l'attivita' istituzionale ed i rapporti politici del medesimo. Della Segreteria fa parte il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza riservata del Ministro nonche' i rapporti dello stesso con soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale. 2. Il Capo della Segreteria del Ministro ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario. 3. Il Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sentito il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, puo' nominare, tra il personale della segreteria del Ministro, un Ufficiale Superiore addetto, scelto tra gli Ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto. Il trattamento economico complessivo e' a carico del Corpo di provenienza. |
| Art. 5
Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo cura l'attivita' legislativa e regolamentare nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione dei competenti uffici del Ministero ai fini dello studio, della elaborazione normativa, della valutazione dei costi della regolazione, della qualita' del linguaggio normativo, dell'applicabilita' delle norme introdotte e dell'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, garantendo la semplificazione normativa. Lo stesso Ufficio, inoltre: a) esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei ministri e quelli di iniziativa parlamentare; b) cura le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi; c) cura il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda la formazione e l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; d) cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali e la Conferenza unificata e con l'Avvocatura dello Stato; segue anche la legislazione regionale per le materie di interesse del Ministero; e) coordina i competenti Uffici del Ministero nella gestione del contenzioso e sovrintende al contenzioso internazionale, europeo e costituzionale; f) svolge attivita' di consulenza giuridica in favore del Ministro e dell'Ufficio di Gabinetto nelle materie di competenza del Ministero. 2. Il Capo dell'ufficio legislativo e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, fra dirigenti di ruolo di livello generale delle pubbliche amministrazioni, fra professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche in possesso di comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa. 3. Il Ministro, su proposta del Capo dell'Ufficio legislativo, puo' nominare, con proprio decreto, un vice Capo dell'Ufficio legislativo scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, nonche' fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa nonche' della progettazione e produzione normativa. L'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo puo' essere conferito anche a dirigenti di ruolo di livello non generale di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del citato decreto legislativo, per il quale non percepiscono alcun compenso aggiuntivo, nei limiti del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 3. La durata dell'incarico di vice Capo dell'Ufficio legislativo e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 23 (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite sezioni in modo da garantire la eventuale specificita' tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. I dirigenti della seconda fascia transitano nella prima qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari ordinamenti di cui all'articolo 19, comma 11, per un periodo pari almeno a cinque anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale, nei limiti dei posti disponibili, ovvero nel momento in cui si verifica la prima disponibilita' di posto utile, tenuto conto, quale criterio di precedenza ai fini del transito, della data di maturazione del requisito dei cinque anni e, a parita' di data di maturazione, della maggiore anzianita' nella qualifica dirigenziale. 2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita' di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.». - Per il testo dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 9. |
| Art. 6
Segreteria tecnica del Ministro
1. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico per l'elaborazione e il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza del Ministro circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie. Tale attivita' di supporto e' svolta in raccordo con gli uffici del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' e iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde nelle materie di competenza istituzionale del Ministero e in rapporto con le altre amministrazioni interessate, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica. 2. Il Capo della Segreteria tecnica e' scelto fra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro, in possesso di cognizioni di elevato livello specialistico, adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo, in particolare, ai titoli posseduti e alle esperienze professionali maturate. |
| Art. 7
Ufficio stampa
1. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con gli uffici del Ministero, programmi e iniziative editoriali di informazione istituzionale del Ministro. 2. Il Capo dell'Ufficio stampa e' scelto fra giornalisti, operatori del settore dell'informazione o fra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, enti, organismi ed imprese pubbliche, in possesso di specifica capacita' ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche' dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
Note all'art. 7: - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina degli interventi formativi), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2001, n. 282. |
| Art. 8
Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
1. Le segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato garantiscono il necessario raccordo con gli Uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione e curano i rapporti con soggetti pubblici e privati, in ragione dell'incarico istituzionale. 2. I capi delle segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato sono scelti anche tra soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni e sono nominati dal Ministro, su proposta, rispettivamente, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato interessati. 3. A ciascuna segreteria di cui al presente articolo, oltre al capo della segreteria stessa, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 9, comma 1, fino ad un massimo di sette unita' di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti. |
| Art. 9
Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale degli Uffici di cui all'articolo 8, comma 3, e di quello previsto dal comma 6 del presente articolo, e' stabilito complessivamente in centoquaranta unita'. Entro tale limite complessivo, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche. 2. Entro il contingente complessivo di cui al comma 1, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione, nel limite massimo di sette unita', collaboratori, esperti o consulenti di particolare professionalita' o specializzazione, anche estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratto a tempo determinato nelle materie inerenti le funzioni del Ministero, in quelle concernenti l'informazione, la comunicazione istituzionale ed i social media nonche' in quelle giuridico-amministrative ed economiche, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, anche a supporto delle attivita' delegate ai vice Ministri ovvero ai Sottosegretari di Stato. Tra i consulenti di particolare professionalita' di cui al primo periodo possono essere individuati consiglieri giuridici del Ministro, scelti fra magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato ovvero professori universitari di ruolo nell'area delle scienze giuridiche, nonche' avvocati del libero foro iscritti al relativo albo professionale da almeno dieci anni. I predetti incarichi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro. 3. Entro il contingente complessivo di cui comma 1, sono individuati, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, specifici incarichi di livello dirigenziale non generale in numero non superiore a cinque, ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali incarichi possono essere attribuiti dal Capo di Gabinetto anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001; in tal caso essi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili a tale titolo nell'ambito della dotazione organica del Ministero e nei limiti consentiti dagli atti di individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale del Ministero. 4. Le posizioni relative ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo delle Segreteria del Vice Ministro, dal Capo dell'Ufficio Stampa del Ministro, dal Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato nonche' dal Consigliere diplomatico sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 3. I predetti soggetti, se dirigenti dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del predetto decreto legislativo. Le posizioni relative ai vice Capi di Gabinetto e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, ove non conferite a personale di qualifica dirigenziale, sono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. 5. L'assegnazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo agli Uffici di diretta collaborazione di personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, enti, organismi ed imprese pubblici, si applica nel limite massimo del venticinque per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. 6. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli Uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale e degli affari generali, mediante unita' di personale, al di fuori del contingente di cui al comma 1 e di cui all'articolo 8, comma 3, ricomprese nelle aree I e II del Contratto collettivo nazionale per il personale del comparto funzioni centrali, in numero non superiore al dieci per cento del contingente complessivo di cui al comma 1. 7. Tutte le assegnazioni di personale, gli incarichi di livello dirigenziale, le consulenze ed i contratti a tempo determinato, di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fatta salva la possibilita' di revoca anticipata da parte del Ministro qualora venga meno il rapporto fiduciario, decadono automaticamente, ove non confermati, entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.
Note all'art. 9: - Si riporta il testo dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali) (Art. 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessita' della struttura interessata, delle attitudini e delle capacita' professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonche' delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purche' attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile. 1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilita' dei dirigenti interessati e le valuta. 1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo. 2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorita', ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonche' la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non puo' essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico puo' essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui e' definito il corrispondente trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'articolo 24. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale del rapporto. In caso di primo conferimento ad un dirigente della seconda fascia di incarichi di uffici dirigenziali generali o di funzioni equiparate, la durata dell'incarico e' pari a tre anni. Resta fermo che per i dipendenti statali titolari di incarichi di funzioni dirigenziali ai sensi del presente articolo, ai fini dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita in relazione all'incarico svolto. Nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del presente comma, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato, nonche' dell'applicazione dell'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, l'ultimo stipendio va individuato nell'ultima retribuzione percepita prima del conferimento dell'incarico avente durata inferiore a tre anni. 3. Gli incarichi di Segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali e nelle percentuali previste dal comma 6. 4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6. 4-bis. I criteri di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi del comma 4 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). 5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purche' dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. 5-ter. I criteri di conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale, conferiti ai sensi del comma 5 del presente articolo, tengono conto delle condizioni di pari opportunita' di cui all'articolo 7. 6. Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non puo' essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 6-bis. Fermo restando il contingente complessivo dei dirigenti di prima o seconda fascia il quoziente derivante dall'applicazione delle percentuali previste dai commi 4, 5-bis e 6, e' arrotondato all'unita' inferiore, se il primo decimale e' inferiore a cinque, o all'unita' superiore, se esso e' uguale o superiore a cinque. 6-ter. Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2. 6-quater. Per gli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, il numero complessivo degli incarichi conferibili ai sensi del comma 6 e' elevato rispettivamente al 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e al 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 6 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalita' da parte dei soggetti interessati nelle materie oggetto dell'incarico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. 7. 8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui al comma 3 cessano decorsi novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. 9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 e' data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. 10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. 11. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri nonche' per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti e' demandata ai rispettivi ordinamenti. 12. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuera' ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246. 12-bis. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.». - Per il testo dell'articolo 23, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 5. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione) (Art. 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - (Omissis). 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI. (Omissis).». |
| Art. 10
Trattamenti economici
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di contenimento dei trattamenti economici, spetta un trattamento economico onnicomprensivo determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, come di seguito articolato: a) al Capo di Gabinetto una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi Capi Dipartimento; b) al Capo dell'Ufficio legislativo, al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, al Consigliere diplomatico e al Capo della Segreteria del Ministro una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale, spettante ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e un emolumento accessorio equivalente alla misura massima del trattamento accessorio attribuito ai medesimi dirigenti di livello generale; c) al Segretario particolare del Ministro, al Capo della Segreteria del vice Ministro, al Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato e al vice Capo dell'Ufficio legislativo, una voce retributiva equivalente alla misura massima del trattamento economico fondamentale e della retribuzione di posizione parte fissa spettante ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero e un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi dirigenti, esclusa la retribuzione di risultato; d) al Capo dell'Ufficio stampa, un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. 2. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1 e agli altri componenti degli Uffici di diretta collaborazione, ivi compresi i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4, ove scelti fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, personale della carriera direttiva della Presidenza della Repubblica o della Corte costituzionale, e al vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3, che siano dipendenti di pubbliche amministrazioni, e' corrisposto un emolumento accessorio. L'emolumento, correlato ai compiti di diretta collaborazione, e' determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante: a) ai Capi Dipartimento del Ministero, per il Capo di Gabinetto; b) ai dirigenti di ruolo di livello generale del Ministero, per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Capo della Segreteria tecnica del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il Capo della Segreteria del Ministro e per i vice Capi di Gabinetto di cui all'articolo 3, comma 4; c) ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del vice Ministro, per il Capo della Segreteria del Sottosegretario di Stato e per il vice Capo dell'Ufficio legislativo di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Ai collaboratori, agli esperti ovvero ai consulenti di particolare professionalita' o specializzazione di cui all'articolo 9, comma 2, spetta un compenso, stabilito dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico, anche tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio 23 marzo 2012 in attuazione del quadro normativo vigente in materia di limiti retributivi. Tale compenso e' determinato nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero ed e' commisurato alla professionalita' e all'attivita' richiesta, alle responsabilita' ad essa connesse, al tempo impiegato nello svolgimento della stessa, anche in orari disagiati, alla quantita' e qualita' dell'attivita' medesima nonche' all'utilita' conseguita dall'Amministrazione. 4. Il trattamento economico del personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato e' stabilito dal Ministro, all'atto del conferimento dell'incarico, nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero, in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo annuo lordo del personale del Ministero appartenente all'Area terza del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto funzioni centrali. Al medesimo personale spettera' l'indennita' accessoria di diretta collaborazione di cui al comma 6. 5. Ai dirigenti di ruolo di livello non generale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di ruolo di livello non generale del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al settanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli e della qualita' della prestazione individuale. 6. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita' e degli obblighi effettivi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione sostitutiva dei compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. La misura ed i criteri di attribuzione dell'indennita' sono determinati con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Note all'art. 10: - Per il testo dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 1. - Per il testo dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 9. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2012. |
| Art. 11
Compiti dell'organismo indipendente di valutazione della performance
1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito denominato «OIV», esercita, in piena autonomia e indipendenza, le funzioni a esso attribuite dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonche' le attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera a), e all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. Per le funzioni di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999, l'OIV riferisce direttamente al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. L'OIV e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo n. 150 del 2009, in forma collegiale.
Note all'art. 11: - Per il testo dell'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettera a) e dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59): «Art. 1 (Principi generali del controllo interno). - 1. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito della rispettiva autonomia, si dotano di strumenti adeguati a: (Omissis). d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico). 2. La progettazione d'insieme dei controlli interni rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando il principio di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di qui in poi denominato «decreto n. 29»: a) l'attivita' di valutazione e controllo strategico supporta l'attivita' di programmazione strategica e di indirizzo politico-amministrativo di cui agli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto n. 29. Essa e' pertanto svolta da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo; (Omissis).». «Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1. L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita' per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi. (Omissis).». - Per il testo degli articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 12
Struttura dell'organismo indipendente di valutazione della performance
1. La nomina dell'OIV e' effettuata con decreto del Ministro, tra gli iscritti all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, previa procedura selettiva pubblica. 2. La durata dell'OIV e' di tre anni, rinnovabile una sola volta. 3. Ai componenti dell'OIV spetta un compenso commisurato alla retribuzione di posizione, parte variabile, attribuita a un dirigente di ruolo di livello generale del Ministero con incarico conferito ai sensi dell'articolo 19, commi 4 e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al Presidente spetta il medesimo compenso con una maggiorazione del venti per cento. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede a valere sulle risorse destinate a legislazione vigente al pertinente capitolo di bilancio/piano gestionale del Centro di responsabilita' «Gabinetto» Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» - Programma «Indirizzo politico» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'articolo 19, commi 4 e 10, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'articolo 9. |
| Art. 13
Struttura tecnica permanente
1. Presso l'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 opera la Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, con funzioni di supporto all'OIV medesimo per lo svolgimento delle sue attivita'. 2. Alla Struttura tecnica di cui al comma 1 e' assegnato un contingente di personale non superiore a otto unita', di cui una di qualifica dirigenziale di livello non generale, nell'ambito della dotazione organica del Ministero alla quale si applica il trattamento economico previsto all'articolo 10, comma 5, e sette di qualifica non dirigenziale, cui spetta un trattamento economico accessorio onnicomprensivo da determinare con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 6.
Note all'art. 13: - Per il testo dell'articolo 14, comma 9, del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 14
Modalita' di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione e l'OIV costituiscono, ai fini dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico Centro di responsabilita' amministrativa, articolato in due Centri di costo. 2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, all'OIV ed al personale della relativa Struttura tecnica permanente, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto. Quest'ultimo puo' delegare i relativi adempimenti a un dirigente assegnato all'Ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero individuati per la gestione unificata delle spese strumentali.
Note all'art. 14: - Si riporta il testo dell'articolo 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione. 2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformita' dell'articolo 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti. 3. Il titolare del centro di responsabilita' amministrativa e' il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate. 4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unita' previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti.». - Si riporta il testo dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche): «Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo) (Art. 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'articolo 16: (Omissis); b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni ed integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi' conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti. (Omissis).». - Si riporta il testo dell'articolo 4, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato): «Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). - 1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o struttura di servizio. 2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro competente, con proprio decreto, previo assenso Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 3. I titolari dei centri di responsabilita' amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di gestione unificata, possa procedere, anche in via continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva pertinenza.». |
| Art. 15
Norme finali
1. Dall'attuazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 11, 12 e 13 si provvede ai sensi dall'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 dicembre 2020
Il Presidente del Consiglio dei ministri Conte
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti De Micheli
Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone
Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2021 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 642
Note all'art. 15: - Per il testo dell'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 (Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2009, e' abrogato dall'entrata in vigore del presente decreto. |
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