IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute; Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica»; Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale»; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante «Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita' dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19; Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; Rilevato che il potere di ordinanza ministeriale finalizzato all'applicazione di ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale, disciplinato dall'art. 1, commi 16-bis e seguenti del decreto-legge n. 16 maggio 2020, n. 33, rappresenta un potere tipico disciplinato dal legislatore e, attualmente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, al fine di assicurare in modo uniforme sui territori regionali la tutela del diritto alla salute della popolazione e da esercitarsi in modo vincolato al ricorrere dei presupposti di fatto e diritto indicati dalla legge; Considerato che l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, prevede che «Il Ministro della sanita' puo' emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni», allorquando sussista un pericolo grave ed incombente per la tutela della salute della popolazione; Vista la nota prot. Covid-19-1U del 5 marzo 2021, con la quale la Regione Campania ha rappresentato, sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica, la necessita' di adottare «un regime di massimo rigore, attraverso le misure che afferiscono alla cd. "zona rossa" di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, calibrate sulla effettiva situazione, in costante ed esponenziale aggravamento anche rispetto all'ultima rilevazione riportata nel report della Cabina di regia»; Vista, altresi', la nota prot. Covid-19/SA n. 5 del 5 marzo 2021/U, con la quale la Regione Campania, a fronte dei dati relativi all'andamento della situazione epidemiologica nel territorio regionale ha evidenziato «la chiara insufficienza delle misure attualmente in essere a contrastare il preoccupante trend in aumento dei contagi»; Visto il verbale del 5 marzo 2021, nel quale la Cabina di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del citato decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, ha preso atto e valutato «i dati aggiuntivi forniti dalla Regione Campania e confermati da dati piu' recenti non inclusi in questa analisi», sulla base dei quali «ha identificato un peggioramento dell'epidemia e una elevata prevalenza di infezioni causate dalla variante VOC 202012/01 del virus SARS-CoV-2» nonche' la sussistenza di un'incidenza che supera il valore soglia di 250 casi per 100.000 abitanti; Considerato che, nel medesimo verbale, la Cabina di regia ha espresso «parere favorevole ad applicare nella Regione Campania il massimo livello di mitigazione. Infatti l'analisi complessiva della situazione epidemiologica e della capacita' di risposta risulta equiparabile ad un contesto epidemiologico compatibile con l'adozione di misure maggiormente restrittive»; Vista, altresi', la nota del 5 marzo 2021 del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni; Ritenuto, necessario e urgente, in coerenza con il principio di massima cautela e proporzionalita', applicare alla Regione Campania le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021; Sentito il Presidente della Regione Campania;
E m a n a la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure di contenimento del contagio nella Regione Campania
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali misure piu' restrittive gia' adottate nel proprio territorio, alla Regione Campania si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. 2. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2021
Il Ministro della salute: Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 423 |