Gazzetta n. 54 del 4 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 8 febbraio 2021 |
Ammissione alle agevolazioni per il progetto di cooperazione internazionale «BIO-NRG-STORE» relativo al bando «EN SGplusRegSys Mission Innovation 2019 Joint Call on Energy Storage», Call 2019. (Decreto n. 354/2021). |
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IL DIRETTORE GENERALE della ricerca
Vista la legge del 14 luglio 2008, n. 121 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2008, con la quale, tra l'altro, e' stato previsto che le funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto ministeriale n. 753 del 26 settembre 2014 «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca», registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 2014, registro n. 1, foglio n. 5272, con il quale viene disposta la riorganizzazione degli uffici del MIUR; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 47 recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 aprile 2019, n. 48 recante «Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con legge n. 132 del 18 novembre 2019, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri» nella parte relativa agli interventi sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 140 del 21 ottobre 2019 (Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 2019) recante il nuovo regolamento di organizzazione del MIUR; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca, convertito con modificazioni nella legge n. 12 del 5 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 9 marzo 2020); Letto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, il quale dispone «Sino all'acquisizione dell'efficacia del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'art. 3, comma 8, le risorse finanziarie sono assegnate ai responsabili della gestione con decreto interministeriale dei Ministri dell'istruzione, nonche' dell'universita' e della ricerca. A decorrere dall'acquisizione dell'efficacia del predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le risorse sono assegnate ai sensi dell'art. 21, comma 17, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Nelle more dell'assegnazione delle risorse, e' autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nell'esercizio 2019, anche per quanto attiene alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale di cui all'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279»; Visto il decreto interministeriale n. 117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'universita' e della ricerca, con il quale, si e' provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, nonche' alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica; Visto in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo art. 10 del richiamato decreto interministeriale; Visto, infine, il d.d. n. 1555 del 30 settembre 2020 con quale il direttore generale della Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati ha attribuito ai dirigenti le deleghe per l'esercizio dei poteri di spesa; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164 (registrato alla Corte dei conti il 9 novembre 2020, n. 2126 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 14 dicembre 2020) recante il «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 870, recante l'istituzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 30 del decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai sensi del quale, per i progetti selezionati nel quadro di programmi europei o internazionali, non e' prevista la valutazione tecnico scientifica ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento da parte del comitato di cui all'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83 del 22 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento a partire dal giorno 1º luglio 2014; Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016, n. 593, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie» a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la ricerca scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016 che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 con cui sono state approvate le linee guida al decreto ministeriale del 26 luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie», adottato dal Ministero in attuazione dell'art. 16, comma 5, del citato decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, cosi' come aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; Visto il decreto del Ministro 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2020 n. 2342 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre 2020) di «Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale 26 luglio 2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, reg. UCB del 23 marzo 2018 n. 108, di attuazione delle disposizioni normative ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed in recepimento delle direttive ministeriali del suddetto decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni di cui al d.d. n. 2075 del 17 ottobre 2018 con cui sono state emanate le «Procedure operative» per il finanziamento dei progetti internazionali, che disciplinano, tra l'altro, le modalita' di presentazione delle domande di finanziamento nazionale da parte dei proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e di gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi diretti al sostegno delle attivita' di ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attivita' di formazione del capitale umano nonche' di ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; Considerata la peculiarita' delle procedure di partecipazione, valutazione e selezione dei suddetti progetti internazionali che prevedono, tra l'altro, il cofinanziamento ovvero anche il totale finanziamento europeo, attraverso l'utilizzo delle risorse a valere sul conto IGRUE, in particolare sul conto di contabilita' speciale n. 5944; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 maggio 2014 relativo all'apertura di contabilita' speciali di Tesoreria intestate alle amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria, di cui al conto dedicato di contabilita' speciale - IGRUE, in particolare il conto di contabilita' speciale n. 5944, che costituisce fonte di finanziamento, in quota parte, per i progetti di cui all'iniziativa di cui trattasi; Vista la nota del MEF, Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), prot. n. 44533 del 26 maggio 2015, con la quale si comunica l'avvenuta creazione della contabilita' speciale n. 5944 denominata MIUR-RIC-FONDI-UE-FDR-L-183-87, per la gestione dei finanziamenti della Commissione europea per la partecipazione a progetti comunitari (ERANET, CSA, art. 185, etc.); Considerato che le procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico scientifico per la verifica della congruita' dei costi del programma d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016, per le parti non effettuate dalla struttura internazionale, per l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; Visto l'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 che testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di cui all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il Ministero dell'universita' e della ricerca puo' disporre l'ammissione al finanziamento, anche in deroga alle procedure definite dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18 dicembre 2017, n. 999, dei soggetti risultati ammissibili in base alle graduatorie adottate in sede internazionale, per la realizzazione dei progetti internazionali di cui all'art. 18 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016, n. 593.» Dato atto che tutte le prescritte istruttorie saranno contestualmente attivate, ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 (avviamento delle procedure per la nomina ETS e per l'incarico delle valutazioni economico-finanziarie al soggetto convenzionato); Ritenuto di poter procedere, nelle more della conclusione delle suddette istruttorie, ai sensi dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, all'ammissione al finanziamento, condizionando risolutivamente la stessa e la relativa sottoscrizione dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono comunque subordinate , altresi', le misure e le forme di finanziamento ivi previste in termini di calcolo delle intensita', entita' e qualificazione dei costi e ogni altro elemento suscettibile di variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico scientifici e dell'esperto economico finanziario. Vista la legge del 30 dicembre 2020, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'art. 21 che ha istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca; Visto il decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, registrato dalla Corte dei conti in data 29 novembre 2019, registrazione n. 1-3275, che definisce la ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2019; Visto l'impegno a valere sulle risorse FIRST 2019, cap. 7245, finalizzato al finanziamento dei progetti di cooperazione internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 466 del 28 dicembre 2020 reg. UCB n. 92 del 13 gennaio 2021; Visto il contratto (Grant Agreement) n. 775970 tra la Commissione europea e gli enti finanziatori partecipanti all'Eranet EN SGplusRegSys che ha pubblicato il bando Mission Innovation 2019 Joint Call on Energy Storage e il Memorandum of Understanding fra tutti i partner partecipanti al bando, che disciplinano i diritti e i doveri delle parti; Vista la nota prot. n. 16865 del 16 settembre 2019, con la quale il MIUR si e' impegnato a finanziare il bando Mission Innovation 2019 con un budget di euro 600.000,00 nella forma di contributo alla spesa; Visto il bando internazionale «Mission Innovation 2019 on Energy Storage», comprensivo delle National/Regional requirements, pubblicato dall'Eranet Cofund EN SGplusRegSys il 18 settembre 2019 e che descrive i criteri ed ulteriori regole che disciplinano l'accesso al finanziamento nazionale dei progetti cui partecipano proponenti italiani e il relativo Annex nazionale; Considerato che per il bando Mission Innovation 2019, di cui trattasi e' stato emanato l'avviso integrativo in data 25 settembre 2019, prot. n. 1789; Vista la decisione finale del Call Steering Committee del 4 maggio 2020, con la quale e' stata formalizzata la graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, la valutazione positiva espressa nei confronti del progetto dal titolo «BIO-NRG-STORE» avente come obiettivo «Studiare e sviluppare l'integrazione funzionale di bio-molecole nelle fibre di lignocellulosa quali legno e prodotti a base di legno (pannelli OSB, pannelli di compensato, pannelli a strati incrociati denominati CLT) allo scopo di aumentare lo stoccaggio e la conduzione del calore mantenendone la resistenza meccanica, le proprieta' di isolamento termico e migliorando la resistenza agli agenti biologici di degradazione»; Preso atto della graduatoria delle proposte presentate e, in particolare, della valutazione positiva espressa nei confronti dei progetti a partecipazione italiana, tra i quali e' presente il progetto dal titolo «BIO-NRG-STORE»; Vista la nota MUR prot. n. 7654 del 13 maggio 2020, con la quale l'ufficio VIII ha comunicato ufficialmente gli esiti della valutazione internazionale delle proposte presentate nell'ambito della Call, indicando i progetti meritevoli di finanziamento, le fonti e gli importi del finanziamento nazionale a valere sul FIRST 2019, cap. 7245; Atteso che nel gruppo di ricerca relativo al progetto internazionale «BIO-NRG-STORE», di durata trentasei mesi salvo proroghe, il cui costo ammonta a euro 200.000,00 figura il seguente proponente italiano: Istituto per la bioeconomia - Consiglio nazionale delle ricerche; Visto il Consortium Agreement definito tra i partecipanti al progetto «BIO-NRG-STORE»; Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016 che prevede che il capitolato tecnico e lo schema di disciplinare, o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella forma predisposta dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, costituiscono parte integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 175 del 28 luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare, gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono, prima della concessione da parte del soggetto concedente aiuti di Stato, la registrazione dell'aiuto individuale e l'espletamento di verifiche tramite cui estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente erogati al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione degli aiuti; Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto ministeriale n. 593/2016, sono stati assolti mediante l'avvenuta iscrizione del progetto approvato, e dei soggetti fruitori delle agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al citato decreto ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al quale il Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) ha rilasciato il codice concessione RNA - COR ID n. 4773890 del 3 marzo 2021; Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni» (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 175 del 28 luglio 2017), e' stata acquisita la visura Deggendorf n. 10384390 del 22 gennaio 2021; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rubricato «Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190, «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni ed integrazioni;
Decreta:
Art. 1
1. Il progetto di cooperazione internazionale dal titolo «BIO-NRG-STORE» presentato dall'Istituto per la bioeconomia - Consiglio nazionale delle ricerche, C.F. 80054330586, e' ammesso alle agevolazioni previste, secondo le normative citate nelle premesse, nella forma, misura, modalita' e condizioni indicate nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1). 2. In accordo con il progetto internazionale, la decorrenza del progetto e' fissata al 14 dicembre 2020 e la sua durata e' di trentasei mesi. 3. Il finanziamento sara' regolamentato con le modalita' e i termini di cui all'allegato disciplinare (allegato 2) e dovra' svolgersi secondo le modalita' e i termini previsti nell'allegato capitolato tecnico (allegato 3) ovvero secondo le modalita' e i termini previsti nel capitolato tecnico che sara' successivamente approvato in via definitiva dall'esperto tecnico scientifico, ambedue i citati allegati facenti parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2
1. Fatta salva la necessita' di coordinamento tra i diversi soggetti proponenti previsti dal progetto internazionale, ognuno di essi, nello svolgimento delle attivita' di propria competenza e per l'effettuazione delle relative spese, operera' in piena autonomia e secondo le norme di legge e regolamentari vigenti, assumendone la completa responsabilita'; pertanto il MUR restera' estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sara' totalmente esente da responsabilita' per eventuali danni riconducibili ad attivita' direttamente o indirettamente connesse col progetto. 2. I costi sostenuti nell'accertato mancato rispetto delle norme di legge e regolamentari non saranno riconosciuti come costi ammissibili. |
| Art. 3
1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto «BIO-NRG-STORE» e' pari a euro 100.000,00. 2. Le risorse nazionali necessarie per gli interventi, di cui all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in euro 100.000,00 nella forma di contributo nella spesa, in favore del beneficiario Istituto per la bioeconomia - Consiglio nazionale delle ricerche, a valere sulle disponibilita' del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2019, cap. 7245, giusta riparto con decreto n. 996, del 28 ottobre 2019, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 3. Le erogazioni dei contributi sono subordinate all'effettiva disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST 2018, in relazione alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo stato di avanzamento lavori, avendo riguardo alle modalita' di rendicontazione. 4. Nella fase attuativa, il MUR puo' valutare la rimodulazione delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti, non eccedenti il cinquanta per cento, in caso di sussistenza di motivazioni tecnico-scientifiche o economico-finanziarie di carattere straordinario, acquisito il parere dell'esperto scientifico. Per variazioni inferiori al venti per cento del valore delle attivita' progettuali del raggruppamento nazionale, il MUR si riserva di provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto scientifico con riguardo alle casistiche ritenute maggiormente complesse. Le richieste variazioni, come innanzi articolate, potranno essere autorizzate solo se previamente approvate in sede internazionale da parte della struttura di gestione del programma. 5. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno concludersi entro il termine indicato nella scheda allegata al presente decreto (allegato 1), fatte salve eventuali proroghe approvate dallo Eranet cofund EN SGplusRegSys e dallo scrivente Ministero. |
| Art. 4
1. Il MUR disporra', su richiesta del beneficiario, l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art. 1, come previsto dalle «National Eligibility Criteria», nella misura dell'80% del contributo ammesso, nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla quota nazionale. La predetta anticipazione, in caso di soggetti privati, e' disposta nella misura del 50%, previa garanzia da apposita polizza fideiussoria o assicurativa rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 2. Il beneficiario Istituto per la bioeconomia - Consiglio nazionale delle ricerche si impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di eventuali importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica finale, nonche' di economie di progetto. 3. Il presente provvedimento, emanato ai sensi del disposto dell'art. 238, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020, e la conseguente sottoscrizione dell'atto d'obbligo, e' risolutivamente condizionato agli esiti delle istruttorie di ETS e EEF e, in relazione alle stesse, subira' eventuali modifiche, ove necessarie. Pertanto all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario dichiara di essere a conoscenza che forme, misure ed entita' delle agevolazioni ivi disposte nonche' l'agevolazione stessa, potranno essere soggette a variazione/risoluzione. 4. Nel caso in cui sia prevista l'erogazione a titolo di anticipazione, e il soggetto beneficiario ne facesse richiesta all'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo, l'eventuale maggiore importo dell'anticipo erogato calcolato sulle somme concesse e, successivamente, rettificate in esito alle istruttorie ETS e EEF, sara' compensato con una ritenuta di pari importo, ovvero fino alla concorrenza della somma eccedente erogata, sulle successive erogazioni a SAL, ovvero sull'erogazione a saldo. 5. Qualora in esito alle istruttorie ETS e EEF l'importo dell'anticipo erogato non trovasse capienza di compensazione nelle successive erogazioni a SAL, ovvero nell'erogazione a saldo, la somma erogata eccedente alla spettanza complessiva concessa in sede di rettifica sara' restituita al MUR dai soggetti beneficiari senza maggiorazione di interessi. 6. All'atto della sottoscrizione dell'atto d'obbligo il soggetto beneficiario e' a conoscenza che il capitolato definitivo, sulla scorta del quale saranno eseguiti tutti i controlli sullo stato di avanzamento, sara' quello debitamente approvato e siglato dall'esperto e che, pertanto, in caso di difformita', si procedera' ai necessari conguagli. 7. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti del beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero delle somme erogate anche attraverso il fermo amministrativo, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con le somme maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra amministrazione. |
| Art. 5
1. Il presente decreto di concessione delle agevolazioni, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo e corredato degli allegati scheda del progetto, capitolato tecnico e disciplinare contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione delle attivita' contrattuali e le eventuali condizioni cui subordinare l'efficacia del provvedimento, che ne costituiscono parte integrante, e' trasmesso al soggetto proponente per la successiva formale accettazione, ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 593/2016. 2. L'avvio delle attivita' di rendicontazione resta subordinato alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del presente decreto di concessione delle agevolazioni. 3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto e dall'allegato disciplinare, si fa rinvio alle normative di legge e regolamentari, nazionali e comunitarie, citate in premessa. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo, ai sensi delle vigenti disposizioni, e successivamente sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 febbraio 2021
Il direttore generale: Di Felice Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2021 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 334
________ Avvertenza:
Gli allegati del decreto relativi al bando in oggetto, non soggetti alla tutela della riservatezza dei dati personali, sono stati resi noti all'interno del seguente link: https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-concessione-mur |
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