Gazzetta n. 53 del 3 marzo 2021 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 26 novembre 2020 |
Rettifica di taluni costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020. Modifica del codice, descrizione e specifica di prodotto, di talune produzioni zootecniche pubblicati nei decreti degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio»; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), ed in particolare il punto 1.2 concernente la gestione dei rischi e delle crisi; Visto il regolamento (UE) 2017/2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; Visto, in particolare, l'art. 36 del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, cosi' come modificato dal suddetto regolamento (UE) 2017/2393 che prevede, tra l'altro, un sostegno finanziario per il pagamento di premi di assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante a fronte del rischio di perdite economiche per gli agricoltori causate da avversita' atmosferiche, da epizoozie o fitopatie, da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale e per gli importi versati ai fondi di mutualizzazione per il pagamento di compensazioni finanziarie agli agricoltori in caso di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche o dall'insorgenza di focolai di epizoozie o fitopatie o da infestazioni parassitarie o dal verificarsi di un'emergenza ambientale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, il Capo II, articoli 14 e 16; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 4 marzo 2020, cosi' come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 53 del 24 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 17 giugno 2020; Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, al comma 3, prevede la individuazione dei valori delle produzioni assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di mercato alla produzione, rilevati dall'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare); Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente la normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole colpite da calamita' naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il Capo I che disciplina gli aiuti sulla spesa per il pagamento dei premi assicurativi; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo 29 marzo 2004, recante modalita' di individuazione dei prezzi unitari per la determinazione dei valori assicurabili con polizze agevolate; Considerato il Programma di sviluppo rurale nazionale approvato dalla Commissione europea con decisione C(2015) 8312 del 20 novembre 2015, modificato da ultimo con decisione C(2020) 569 del 28 gennaio 2020, e in particolare le sottomisure 17.1 «Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante» e 17.2 «Fondi di mutualizzazione per le avversita' atmosferiche, per le epizoozie e le fitopatie, per le infestazioni parassitarie e per le emergenze ambientali»; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 82 del 9 aprile 2015, con il quale a partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni di cui al citato decreto legislativo 29 marzo 2004, entro i limiti delle intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali 2014-2020 e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, e le relative disposizioni applicative stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 59 del 12 marzo 2015, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il capo III riguardante la gestione del rischio; Considerate le lettere b) ed f), dell'allegato B, del citato decreto 12 gennaio 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, che definiscono rispettivamente gli elementi del Piano assicurativo individuale (PAI) e del Piano di mutualizzazione individuale, propedeutici alla stipula delle polizze assicurative agricole e ai fini dell'adesione alla copertura mutualistica, agevolabili ai sensi delle sottomisure 17.1 e 17.2 del programma di sviluppo rurale nazionale citato, per la cui elaborazione sono necessari, tra l'altro, i prezzi unitari massimi stabiliti dal presente decreto; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 7 marzo 2016, n. 5844 - Individuazione dei prezzi unitari massimi delle produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2016, registrato alla Corte dei conti in data 23 marzo 2016, reg. n. 707, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 86 del 13 aprile 2016; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 dicembre 2016, n. 31908 - Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali, dei costi di smaltimento delle carcasse animali applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2017, registrato alla Corte dei conti in data 27 gennaio 2017, reg. n. 54, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 40 del 17 febbraio 2017; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 gennaio 2018, n. 2921 - Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2018. Secondo elenco, registrato alla Corte dei conti in data 6 marzo 2018, reg. n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 2018; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 29 ottobre 2018, n. 10512 - decreto modifica codice prodotto, ID varieta', specifica e descrizione di prodotto, e integrazione dei prezzi unitari massimi di talune produzioni zootecniche applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione negli anni 2016, 2017 e 2018, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre 2018, reg. n. 850, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2018; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 12 marzo 2019, n. 2775 - Individuazione dei prezzi unitari massimi di alcune produzioni agricole, strutture aziendali e costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2019, registrato alla Corte dei conti in data 8 aprile 2019, reg. n. 245, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 97 del 26 aprile 2019; Considerato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486 - Individuazione dei prezzi unitari massimi di ulteriori produzioni vegetali e zootecniche, dei costi di rispristino delle strutture aziendali e dei costi di smaltimento delle carcasse animali, applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato e per l'adesione ai fondi di mutualizzazione nell'anno 2020 - Secondo elenco. Integrazione dell'elenco prezzi relativo all'anno 2019, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020, n. 175, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 174 del 13 luglio 2020; Considerato che il decreto 6 marzo 2020 citato, relativamente ai costi di smaltimento delle carcasse animali, ha confermato per l'anno 2020 i prezzi massimi stabiliti per il 2019, compresi i listini prezzi, le scontistiche e le classi di eta' e di peso, gia' applicate per la medesima annualita'; Esaminata la richiesta pervenuta in data 23 marzo 2020 da parte delle ditte autorizzate allo smaltimento delle carcasse animali, con la quale si segnalano aumenti di costi per il conferimento delle farine derivanti dai materiali di categoria 1, classificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (carcasse di bovini, bufalini ed ovicaprini), soggette ad obbligo di distruzione mediante incenerimento o coincenerimento tramite ditte autorizzate a svolgere tale attivita', nonche' l'adeguamento dei costi di prelevamento per la Regione Sardegna della categoria bovini di eta' superiore a dodici mesi ed ovicaprini; Preso atto delle risultanze degli incontri tra l'amministrazione, Ismea, le imprese autorizzate allo smaltimento delle carcasse animali, le compagnie assicurative ed Asnacodi, in merito all'andamento dei costi sostenuti dalle imprese di smaltimento per il conferimento delle farine derivanti dai materiali di categoria 1, classificati ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 (carcasse di bovini, bufalini ed ovicaprini) e, per la Regione Sardegna, della possibilita' di venire incontro alle richieste degli smaltitori consentendo l'adeguamento della scontistica prevista dai listini 2019, nonche' dei costi massimi di prelevamento delle carcasse di ovicaprini da 2,04 euro/kg a 3,00 euro/kg; Esaminate le note pervenute da parte degli smaltitori in data 24 settembre 2020, con le quali gli stessi si impegnano a garantire la continuita' del servizio a fronte dell'adeguamento dei costi di distruzione delle farine derivanti dai materiali di categoria 1 da 0,08 euro/kg a 0,12 euro/kg con decorrenza dal 1° luglio 2020 e, per la Regione Sardegna relativamente ai costi di prelevamento, dell'adeguamento della scontistica rispetto a quella attualmente prevista sulle carcasse di bovini di eta' superiore a dodici mesi e dei costi massimi di prelevamento delle carcasse di ovicaprini da 2,04 euro/kg a 3,00 euro/kg, con decorrenza dal 1° gennaio 2020; Considerata la comunicazione di ISMEA, pervenuta via mail il 2 ottobre 2020, con la quale sono stati adeguati i nuovi costi massimi distruzione delle specie bovini, bufalini ed ovicaprini, e per la sola Regione Sardegna, i costi massimi rimozione delle specie ovicaprini per la campagna 2020; Ritenuto opportuno, al fine di favorire una adeguata gestione sanitaria delle carcasse animali, procedere all'aggiornamento delle suddette voci del decreto 6 marzo 2020 sopracitato; Considerata la necessita' di implementare il prezzo unitario massimo per il prodotto Miele - mancata produzione di miele - per la campagna assicurativa 2018, non pubblicato per un mero errore di stampa nel suindicato decreto 29 ottobre 2018, n. 10512; Ritenuto altresi' necessario, ad integrazione di quanto disposto dal citato decreto 29 ottobre 2018, correggere i codici prodotto, i prodotti e le specifiche di prodotto di talune produzioni zootecniche per le campagne assicurative 2016-2017-2018-2019-2020, in quanto risultanti in conflitto con altre codifiche preesistenti;
Decreta:
Art. 1
1. Il codice, il prodotto e la specifica di prodotto di talune produzioni zootecniche, indicate negli allegati ai decreti 7 marzo 2016, 29 dicembre 2016, 29 gennaio 2018, 12 marzo 2019 e 6 marzo 2020 citati in premessa, sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 1 al presente decreto. 2. Il prezzo del prodotto Miele - Mancata produzione di miele, indicato nel decreto 29 ottobre 2018 citato in premessa, e' riportato nell'allegato 2 al presente decreto. 3. I prezzi massimi di distruzione delle carcasse delle specie bovina, bufalina ed ovicaprina, indicati nel decreto 6 marzo 2020 citato in premessa, sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 3 al presente decreto con decorrenza dal 1° luglio 2020. 4. I prezzi massimi di rimozione delle carcasse della specie ovicaprina per la campagna 2020 relativi alla Regione Sardegna, indicati nel decreto 6 marzo 2020 citato in premessa, sono sostituiti con quelli riportati nell'allegato 4 al presente decreto con decorrenza dal 1° gennaio 2020; per la categoria bovini di eta' maggiore di dodici mesi e' consentito adeguare la scontistica prevista dai listini 2019 nella misura strettamente necessaria a tenere conto dell'aumento dei costi di prelevamento. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it). Roma, 26 novembre 2020
Il Ministro: Bellanova
Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 1050 |
| Allegato 1 GARANZIA ABBATTIMENTO FORZOSO
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 2 Integrazione di PREZZI MASSIMI di cui al DM 2921 del 29/1/2018
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| Allegato 3 GARANZIA SMALTIMENTO CARCASSE
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Allegato 4 Rettifica PREZZO MASSIMO RIMOZIONE e PREZZO MASSIMO TOTALE al DM n. 2486 del 06/03/2020 - Decorrenza 1° gennaio 2020
Parte di provvedimento in formato grafico |
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